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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19584/2026

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a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controlegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 208/04/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle MARCHE, depositata il 01/03/2023;Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto, per quanto ancora qui diinteresse, il disconoscimento dell’esenzione IVA su cessioniintracomunitarie poste in essere dalla società contribuente nell’annod’imposta 2015, sul rilievo che «la società non avesse provato l’avvenutaspedizione delle merci in altro Paese comunitario, requisito, quest’ultimo,necessario per l’applicazione della non imponibilità ex art. 41 del D.L. n.331/1993», avendo l’Ufficio «riscontrato diverse criticità (a seconda deicasi, errata compilazione del modello CMR, assenza nel CMR di timbro efirma del trasportatore e/o del destinatario, assenza nel CMR deiriferimenti alle fatture accompagnatorie emesse dalla società,incongruenze tra i dati della fattura e quelli del CMR, sospettifotomontaggi per l’apposizione dei timbri e delle firme, assenza del CMRe di ogni altra documentazione idonea, eccetera)», la Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche con la sentenza in epigrafeindicata accoglieva l’appello della società contribuente sostenendo che«Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato che le vendite venivanotutte eseguite ad imprese estere, effettivamente esistenti ed operanti.Trattasi d’altra parte di soggetti con cui l’appellante aveva intrattenutorapporti commerciali sia prima sia dopo le annualità di cui si discute e maicontestate dall’Ufficio.

Il contribuente inoltre per ogni operazione haallegato le fatture, la copia dei modelli Intrastat, le contabili bancarie deipagamenti ricevuti, i documenti di trasporto dei vettori utilizzati ed i “file”di tracciabilità dei farmaci, che l’appellante ha l’obbligo di trasmetteretelematicamente al Ministero.

L’insieme dei documenti prodotti risultacertamente idoneo a provare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza deirequisiti richiesti per l’esenzione in oggetto e sopra ricordati.

In talecontesto risultano non decisive le incongruenze formali riscontratedall’Ufficio».Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/20262.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la«Violazione degli artt. artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché, in via direttae conseguenziale dell’art. 41 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 331 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.».1.1.

La ricorrente, dopo aver riprodotto il contenuto dell’allegato 1all’avviso di accertamento contenenti i rilievi mossi in relazione allesingole operazioni accertate, sostiene di avere, a seconda dei casi,contestato alla società:- di non aver fornito alcun CMR o altra documentazione idonea;- di aver fornito CMR dai quali risultava che i mittenti delle mercifossero società estranee all’operazione, privi della necessaria indicazionedella [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto partecipante all’operazione;- in particolare, l’errata compilazione del modello CMR, l’assenza nelCMR di timbro e firma del trasportatore e/o del destinatario, l’assenza nelCMR dei riferimenti alle fatture accompagnatorie emesse dalla società,incongruenze tra i dati della fattura e quelli del CMR, sospettifotomontaggi per l’apposizione dei timbri e delle firme;- di aver fornito documentazione in copia, e in molti casi una secondacopia evidentemente alterata rispetto alla prima e, quindi, anche rispettoall’eventuale originale;- che alcune dichiarazioni “ora per allora” di ricevimento dei prodotti(non in originale), provenivano da soggetti cessati e si riferivano aoperazioni del passato; in particolare, le lettere recanti l’intestazione dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questerisulterebbero addirittura emesse in un periodo in cui la società non erapiù attiva, in quanto dalle informazioni disponibili attraverso il sistemainformativo “Orbis”, in uso a questa Amministrazione, risulta che dettasocietà è cessata in data 12/12/2017».Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/20261.2.

Sostiene, quindi, che a fronte di simili precise contestazioni «laCorte di secondo grado, di fatto ricopiando le generiche deduzioni di parteavversaria di cui alle pagine 16-17 delle controdeduzioni, ha affermatoche:- il contribuente per ogni operazione ha allegato le fatture, la copiadei modelli Intrastat, le contabili bancarie dei pagamenti ricevuti, idocumenti di trasporto dei vettori utilizzati ed i “file” di tracciabilità deifarmaci, che l’appellante ha l’obbligo di trasmettere telematicamente alMinistero;- l’insieme dei documenti prodotti risulta certamente idoneo aprovare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza dei requisiti richiesti perl’esenzione in oggetto e sopra ricordati;per poi concludere che «in tale contesto risultano non decisive leincongruenze formali riscontrate dall’Ufficio».Tale affermazione conclusiva rivela la palese violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. in cui è incorsa la Corte di secondo grado.Delle due l’una: o la Corte ha valutato il quadro probatorio addottodall’Ufficio per contestare, in relazione a ogni singola operazionel’avvenuta fuoriuscita delle merci dal territorio nazionale, o lo ha ignorato.Nel primo caso, la qualificazione delle carenze e contraddizionidocumentali è palesemente illogica, e viola gli artt. 2727 e 2729 c.c. ilragionamento presuntivo compiuto dalla Corte è irrispettoso dei canonidella gravità, precisione e concordanza in quanto contrario a elementariprincipi di logica generale e interni alla disciplina di settore (Cass., Sez,Unite, sentenza 1785/2018, punti 4.1 e 4.1.1).Nel secondo caso, il giudice di secondo grado ha violato il principio,pacifico nella giurisprudenza della Corte adita» in materia di modalità divalutazione della prova presuntiva sicché «Le generiche eomnicomprensive affermazioni della Corte di secondo grado risultanoconseguenzialmente erronee alla luce di quanto specificato dalla CorteNumero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026nell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9717» in materia di prova delle cessioniintracomunitarie.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti, ovvero:«- che, in relazione ad alcune delle operazioni in contestazione, lasocietà non aveva fornito alcun CMR o altra documentazione idonea;- che in relazione ad altre operazioni, la società aveva fornito CMR daiquali risultava che i mittenti delle merci fossero società estraneeall’operazione, privi della necessaria indicazione della [OSCURATO:PERSONA] soggetto partecipante all’operazione;- in particolare, l’errata compilazione del modello CMR, l’assenza nelCMR di timbro e firma del trasportatore e/o del destinatario, l’assenza nelCMR dei riferimenti alle fatture accompagnatorie emesse dalla società,incongruenze tra i dati della fattura e quelli del CMR, sospettifotomontaggi per l’apposizione dei timbri e delle firme;- il fatto che la società aveva fornito documentazione in copia, e inmolti casi una seconda copia evidentemente alterata rispetto alla primae, quindi, anche rispetto all’eventuale originale;- il fatto che alcune dichiarazioni “ora per allora” di ricevimento deiprodotti (non in originale), provenivano da soggetti cessati e si riferivanoa operazioni del passato; in particolare, le lettere recanti l’intestazionedella società [OSCURATO:PERSONA] e la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questerisulterebbero addirittura emesse in un periodo in cui la società non erapiù attiva, in quanto dalle informazioni disponibili attraverso il sistemainformativo “Orbis”, in uso a questa Amministrazione, risulta che dettasocietà è cessata in data 12/12/2017».3.

Premesso che il ricorso non viola il disposto di cui all’art. 366, primocomma, c.p.c., atteso che, diversamente da quanto sostiene lacontroricorrente, non è necessaria la riproduzione al suo interno dell’attoimpositivo ove non rilevante ai fini della specificità della singola censura,Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026che peraltro la ricorrente ha soddisfatto riproducendo nel primo motivo,per come si è detto, l’allegato 1 dell’avviso di accertamento, nel merito imotivi, che per la loro stretta connessione, resa palese dal contenutodelle argomentazioni svolte, possono essere esaminati congiuntamente,sono infondati e vanno rigettati.4.

Richiamando quanto condivisibilmente affermato da Cass. n.4657/2024, in motivazione (p. 11.2), «Le Sezioni Unite di questa Corte(Cass., sez.

U, n. 1785/2018) hanno precisato che la denuncia diviolazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito(ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ.,primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concretaapplicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche supresunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti:questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice dimerito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o diprecisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod.civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una suafalsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendolaesattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad unafattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto talecontenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza».4.1.

«Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamentesotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertatiche non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altroritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua del n. 3 delprimo comma dell’art. 360 e compete, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicataesattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, losia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete cheNumero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può,pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel consideraregrave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilologico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certadisciplina) entro il quale essa si collochi.

La stessa cosa dicasi per ilcontrollo della precisione e per quello della concordanza.

In base alleconsiderazioni svolte, le Sezioni Unite hanno, pertanto, statuito che ladeduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma,cod. civ. suppone un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nellapuntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamentopresuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e,quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso delparadigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza; e che, di contro, la critica al ragionamento presuntivo svoltodal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quandoinvece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che lecircostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo èstato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da unpresupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo),o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice dimerito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicataabbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tantose questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali sucui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altrecircostanze fattuali).

Ciò perché in questi casi la critica si risolve in realtàin un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, indefinitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessaquaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.),ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudicerelativa alla ricostruzione della quaestio facti; terreno che, come leSezioni Unite, (Cass., sez.

U, nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avutomodo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., èpercorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omessol’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto caratteredecisivo per una diversa individuazione del modo di essere della dettaquaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto vengaindicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessavalutazione di una risultanza istruttoria».4.2.

Cass. n. 22366/2021 ha quindi affermato che, «Con riferimentoagli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti daporre a fondamento del relativo processo logico e valutarne larispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, oveadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosituttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordineall'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorreche tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta edesclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile,secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile».Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/20265.

Ciò precisato in diritto, nella fattispecie concreta vertiamonell’ipotesi di prospettazione da parte della ricorrente di un’inferenzaprobabilistica degli elementi presuntivi individuati dal giudice di meritotra quelli emergenti dagli atti processuali, semplicemente diversa daquella ritenuta in sentenza e senza che neppure sia stata fornita dallaricorrente una qualche ragionevole spiegazione delle ragioni per le qualii giudici di appello abbiano esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod.civ., avendo la stessa dedotto, peraltro in maniera generica, due ipotesi,alternative tra loro ma entrambe errate.6.

La prima, in cui si sostiene che «il ragionamento presuntivocompiuto dalla Corte è irrispettoso dei canoni della gravità, precisione econcordanza in quanto contrario a elementari principi di logica generalee interni alla disciplina di settore», si pone in insanabile contrasto con ilprincipio affermato da Cass. n. 22366/2021, più sopra richiamata (p.4.2.).7.

E d’altro canto nella specie è insuperato l’accertamento in fattocompiuto dai giudici di appello, secondo cui il contribuente «per ognioperazione» aveva prodotto «i documenti di trasporto dei vettoriutilizzati» sicché, da un lato, «L’insieme dei documenti prodotti risultacertamente idoneo a provare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza deirequisiti richiesti per l’esenzione in oggetto e sopra ricordati» e, dall’altro,«In tale contesto risultano non decisive le incongruenze formaliriscontrate dall’Ufficio».8.

Né, in aggiunta a quanto precede, corrisponde al vero che la CTRabbia omesso l’esame di alcunché, ovvero abbia ignorato il quadroprobatorio offerto dall’Ufficio (ricorso, pag. 20), in quanto la sentenzaimpugnata ha affrontato “expressis verbis” le contestazioni mossedall’Ufficio, che ha qualificato, peraltro non irragionevolmente, come«incongruenze formali» come tali «non decisive».9.

È quindi infondato anche il secondo motivo con cui, peraltro, laricorrente mira in realtà a sollecitare un nuovo e più favorevole, per laNumero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026parte privata, giudizio di merito, in violazione di natura e limiti del giudiziodi cassazione come momento di controllo della mera legalità dellepronunce ricorse.10.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain euro 10.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessoridi legge.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controlegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 208/04/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle MARCHE, depositata il 01/03/2023;Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto, per quanto ancora qui diinteresse, il disconoscimento dell’esenzione IVA su cessioniintracomunitarie poste in essere dalla società contribuente nell’annod’imposta 2015, sul rilievo che «la società non avesse provato l’avvenutaspedizione delle merci in altro Paese comunitario, requisito, quest’ultimo,necessario per l’applicazione della non imponibilità ex art. 41 del D.L. n.331/1993», avendo l’Ufficio «riscontrato diverse criticità (a seconda deicasi, errata compilazione del modello CMR, assenza nel CMR di timbro efirma del trasportatore e/o del destinatario, assenza nel CMR deiriferimenti alle fatture accompagnatorie emesse dalla società,incongruenze tra i dati della fattura e quelli del CMR, sospettifotomontaggi per l’apposizione dei timbri e delle firme, assenza del CMRe di ogni altra documentazione idonea, eccetera)», la Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche con la sentenza in epigrafeindicata accoglieva l’appello della società contribuente sostenendo che«Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato che le vendite venivanotutte eseguite ad imprese estere, effettivamente esistenti ed operanti.Trattasi d’altra parte di soggetti con cui l’appellante aveva intrattenutorapporti commerciali sia prima sia dopo le annualità di cui si discute e maicontestate dall’Ufficio. Il contribuente inoltre per ogni operazione haallegato le fatture, la copia dei modelli Intrastat, le contabili bancarie deipagamenti ricevuti, i documenti di trasporto dei vettori utilizzati ed i “file”di tracciabilità dei farmaci, che l’appellante ha l’obbligo di trasmetteretelematicamente al Ministero. L’insieme dei documenti prodotti risultacertamente idoneo a provare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza deirequisiti richiesti per l’esenzione in oggetto e sopra ricordati. In talecontesto risultano non decisive le incongruenze formali riscontratedall’Ufficio».Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la«Violazione degli artt. artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché, in via direttae conseguenziale dell’art. 41 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 331 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.».1.1. La ricorrente, dopo aver riprodotto il contenuto dell’allegato 1all’avviso di accertamento contenenti i rilievi mossi in relazione allesingole operazioni accertate, sostiene di avere, a seconda dei casi,contestato alla società:- di non aver fornito alcun CMR o altra documentazione idonea;- di aver fornito CMR dai quali risultava che i mittenti delle mercifossero società estranee all’operazione, privi della necessaria indicazionedella [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto partecipante all’operazione;- in particolare, l’errata compilazione del modello CMR, l’assenza nelCMR di timbro e firma del trasportatore e/o del destinatario, l’assenza nelCMR dei riferimenti alle fatture accompagnatorie emesse dalla società,incongruenze tra i dati della fattura e quelli del CMR, sospettifotomontaggi per l’apposizione dei timbri e delle firme;- di aver fornito documentazione in copia, e in molti casi una secondacopia evidentemente alterata rispetto alla prima e, quindi, anche rispettoall’eventuale originale;- che alcune dichiarazioni “ora per allora” di ricevimento dei prodotti(non in originale), provenivano da soggetti cessati e si riferivano aoperazioni del passato; in particolare, le lettere recanti l’intestazione dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] e la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questerisulterebbero addirittura emesse in un periodo in cui la società non erapiù attiva, in quanto dalle informazioni disponibili attraverso il sistemainformativo “Orbis”, in uso a questa Amministrazione, risulta che dettasocietà è cessata in data 12/12/2017».Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/20261.2. Sostiene, quindi, che a fronte di simili precise contestazioni «laCorte di secondo grado, di fatto ricopiando le generiche deduzioni di parteavversaria di cui alle pagine 16-17 delle controdeduzioni, ha affermatoche:- il contribuente per ogni operazione ha allegato le fatture, la copiadei modelli Intrastat, le contabili bancarie dei pagamenti ricevuti, idocumenti di trasporto dei vettori utilizzati ed i “file” di tracciabilità deifarmaci, che l’appellante ha l’obbligo di trasmettere telematicamente alMinistero;- l’insieme dei documenti prodotti risulta certamente idoneo aprovare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza dei requisiti richiesti perl’esenzione in oggetto e sopra ricordati;per poi concludere che «in tale contesto risultano non decisive leincongruenze formali riscontrate dall’Ufficio».Tale affermazione conclusiva rivela la palese violazione degli artt.2727 e 2729 c.c. in cui è incorsa la Corte di secondo grado.Delle due l’una: o la Corte ha valutato il quadro probatorio addottodall’Ufficio per contestare, in relazione a ogni singola operazionel’avvenuta fuoriuscita delle merci dal territorio nazionale, o lo ha ignorato.Nel primo caso, la qualificazione delle carenze e contraddizionidocumentali è palesemente illogica, e viola gli artt. 2727 e 2729 c.c. ilragionamento presuntivo compiuto dalla Corte è irrispettoso dei canonidella gravità, precisione e concordanza in quanto contrario a elementariprincipi di logica generale e interni alla disciplina di settore (Cass., Sez,Unite, sentenza 1785/2018, punti 4.1 e 4.1.1).Nel secondo caso, il giudice di secondo grado ha violato il principio,pacifico nella giurisprudenza della Corte adita» in materia di modalità divalutazione della prova presuntiva sicché «Le generiche eomnicomprensive affermazioni della Corte di secondo grado risultanoconseguenzialmente erronee alla luce di quanto specificato dalla CorteNumero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026nell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9717» in materia di prova delle cessioniintracomunitarie.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti, ovvero:«- che, in relazione ad alcune delle operazioni in contestazione, lasocietà non aveva fornito alcun CMR o altra documentazione idonea;- che in relazione ad altre operazioni, la società aveva fornito CMR daiquali risultava che i mittenti delle merci fossero società estraneeall’operazione, privi della necessaria indicazione della [OSCURATO:PERSONA] soggetto partecipante all’operazione;- in particolare, l’errata compilazione del modello CMR, l’assenza nelCMR di timbro e firma del trasportatore e/o del destinatario, l’assenza nelCMR dei riferimenti alle fatture accompagnatorie emesse dalla società,incongruenze tra i dati della fattura e quelli del CMR, sospettifotomontaggi per l’apposizione dei timbri e delle firme;- il fatto che la società aveva fornito documentazione in copia, e inmolti casi una seconda copia evidentemente alterata rispetto alla primae, quindi, anche rispetto all’eventuale originale;- il fatto che alcune dichiarazioni “ora per allora” di ricevimento deiprodotti (non in originale), provenivano da soggetti cessati e si riferivanoa operazioni del passato; in particolare, le lettere recanti l’intestazionedella società [OSCURATO:PERSONA] e la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questerisulterebbero addirittura emesse in un periodo in cui la società non erapiù attiva, in quanto dalle informazioni disponibili attraverso il sistemainformativo “Orbis”, in uso a questa Amministrazione, risulta che dettasocietà è cessata in data 12/12/2017».3. Premesso che il ricorso non viola il disposto di cui all’art. 366, primocomma, c.p.c., atteso che, diversamente da quanto sostiene lacontroricorrente, non è necessaria la riproduzione al suo interno dell’attoimpositivo ove non rilevante ai fini della specificità della singola censura,Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026che peraltro la ricorrente ha soddisfatto riproducendo nel primo motivo,per come si è detto, l’allegato 1 dell’avviso di accertamento, nel merito imotivi, che per la loro stretta connessione, resa palese dal contenutodelle argomentazioni svolte, possono essere esaminati congiuntamente,sono infondati e vanno rigettati.4. Richiamando quanto condivisibilmente affermato da Cass. n.4657/2024, in motivazione (p. 11.2), «Le Sezioni Unite di questa Corte(Cass., sez. U, n. 1785/2018) hanno precisato che la denuncia diviolazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito(ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ.,primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concretaapplicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche supresunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti:questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice dimerito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o diprecisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod.civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una suafalsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendolaesattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad unafattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto talecontenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza».4.1. «Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamentesotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertatiche non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altroritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua del n. 3 delprimo comma dell’art. 360 e compete, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicataesattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, losia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete cheNumero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può,pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel consideraregrave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilologico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certadisciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per ilcontrollo della precisione e per quello della concordanza. In base alleconsiderazioni svolte, le Sezioni Unite hanno, pertanto, statuito che ladeduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma,cod. civ. suppone un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nellapuntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamentopresuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e,quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso delparadigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza; e che, di contro, la critica al ragionamento presuntivo svoltodal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quandoinvece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che lecircostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo èstato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruitein altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da unpresupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo),o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice dimerito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicataabbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tantose questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali sucui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altrecircostanze fattuali). Ciò perché in questi casi la critica si risolve in realtàin un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, indefinitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessaquaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.),ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudicerelativa alla ricostruzione della quaestio facti; terreno che, come leSezioni Unite, (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avutomodo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., èpercorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omessol’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto caratteredecisivo per una diversa individuazione del modo di essere della dettaquaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto vengaindicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessavalutazione di una risultanza istruttoria».4.2. Cass. n. 22366/2021 ha quindi affermato che, «Con riferimentoagli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutarel'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti daporre a fondamento del relativo processo logico e valutarne larispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, oveadeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosituttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordineall'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi aprospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro esclusoche la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dareluogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorreche tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta edesclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile,secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unavalutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile».Numero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/20265. Ciò precisato in diritto, nella fattispecie concreta vertiamonell’ipotesi di prospettazione da parte della ricorrente di un’inferenzaprobabilistica degli elementi presuntivi individuati dal giudice di meritotra quelli emergenti dagli atti processuali, semplicemente diversa daquella ritenuta in sentenza e senza che neppure sia stata fornita dallaricorrente una qualche ragionevole spiegazione delle ragioni per le qualii giudici di appello abbiano esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod.civ., avendo la stessa dedotto, peraltro in maniera generica, due ipotesi,alternative tra loro ma entrambe errate.6. La prima, in cui si sostiene che «il ragionamento presuntivocompiuto dalla Corte è irrispettoso dei canoni della gravità, precisione econcordanza in quanto contrario a elementari principi di logica generalee interni alla disciplina di settore», si pone in insanabile contrasto con ilprincipio affermato da Cass. n. 22366/2021, più sopra richiamata (p.4.2.).7. E d’altro canto nella specie è insuperato l’accertamento in fattocompiuto dai giudici di appello, secondo cui il contribuente «per ognioperazione» aveva prodotto «i documenti di trasporto dei vettoriutilizzati» sicché, da un lato, «L’insieme dei documenti prodotti risultacertamente idoneo a provare, in maniera incontrovertibile, l’esistenza deirequisiti richiesti per l’esenzione in oggetto e sopra ricordati» e, dall’altro,«In tale contesto risultano non decisive le incongruenze formaliriscontrate dall’Ufficio».8. Né, in aggiunta a quanto precede, corrisponde al vero che la CTRabbia omesso l’esame di alcunché, ovvero abbia ignorato il quadroprobatorio offerto dall’Ufficio (ricorso, pag. 20), in quanto la sentenzaimpugnata ha affrontato “expressis verbis” le contestazioni mossedall’Ufficio, che ha qualificato, peraltro non irragionevolmente, come«incongruenze formali» come tali «non decisive».9. È quindi infondato anche il secondo motivo con cui, peraltro, laricorrente mira in realtà a sollecitare un nuovo e più favorevole, per laNumero registro generale 18628/2024Numero sezionale 3207/2026Numero di raccolta generale 19584/2026Data pubblicazione 13/06/2026parte privata, giudizio di merito, in violazione di natura e limiti del giudiziodi cassazione come momento di controllo della mera legalità dellepronunce ricorse.10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain euro 10.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessoridi legge.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente