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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17475/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2304 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato -Numero registro generale 9126/2022avverso la sentenza n. 446/2021 della CORTE D'APPELLO DIN umero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 17475/2026LECCE [OSCURATO:PERSONA], depositata ilData pubblicazione 02/06/202606/10/2021 R.G.N. 445/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto –confermava la sentenza resa dal Tribunale della medesima cittàche aveva rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di addebito n. 406201200029351-26 e n.4062012000293350-25 relativi agli anni 2006, 2007, 2008,2009 per contributi di lavoro agricoli, il primo avviso di addebitorelativo alla manodopera assunta per la conduzione dei terrenisiti in agro di Mottola, il secondo relativo ai dipendenti assuntiper i terreni in agro Palagiano.2.

Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,[OSCURATO:PERSONA].3.

L’INPS-SCCI è resistente con mandato.4.

La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso per cassazione è denunziata laviolazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.La ricorrente sostiene che la pretesa fatta valere dall’INPSprevidenziali o al pagamento di una maggiore contribuzionecalcolata su differenze retributive, sibbene al recupero di sgravicontributivi (ex d.l. n. 338 del 1998), disposto qualeNumero registro generale 9126/2022Numero sezionale 2304/2026conseguenza della mancata corresponsione (secondo Nul’mIenrop dsi r)a ccolta generale 17475/2026Data pubblicazione 02/06/2026della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.A sostegno di quanto innanzi trascrive stralcio dei verbaliispettivi.Conclude che la motivazione resa dalla Corte territoriale èapparente perché inconferente rispetto all’oggetto del giudizio.1.1.

Il mezzo è inammissibile.Secondo quanto emerge dalla pronunzia impugnata la questioneeffettuare non sulla base della retribuzione effettivamenteerogata, ma sui cd. minimi retributivi dovuti secondo il criteriolegale.Il nuovo computo effettuato alla luce di detto criterio effettuatosulla base degli stessi documenti e dati forniti dalla partedatoriale (denunzie trimestrali di manodopera, inquadramenti,giornate di lavoro, etc.) e non contestati dall’Inps, conducevaalle differenze per cui è causa.Il motivo avrebbe dovuto, per superare il vaglio di ammissibilità,riportare anche per stralcio il contenuto del ricorso ex art. 414c.p.c. e soprattutto delle conclusioni dello stesso, al fine dirender chiaro che, effettivamente, il thema decidendum eradiverso da quello esaminato nella sentenza impugnata, nonchéla riproposizione della questione in appello.Tanto manca del tutto, rinviando il mezzo, inammissibilmente,al contenuto di verbali ispettivi.Insomma, pur dopo la sentenza della Corte EDU Succi ed altricontro Italia del 28.10.2021 Succi et al. c.

Italia del 28 ottobre2021, che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto delrequisito formale incida negativamente sulla sostanza del dirittoin contesa, degenerandosi altrimenti in un formalismoeccessivo, tale da comprimere il diritto di difesa e l’accesso alNumero registro generale 9126/2022giudice, tutelati dall’art. 6 CEDU, il motivo non contiene affattoN umero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 17475/2026i requisiti minimi che, attraverso il veicolo dell’art. 360, commaData pubblicazione 02/06/20261, n. 4 c.p.c., tramutano questa Corte in giudice del “fattoprocessuale” consentendo l’accesso agli atti del processo indifetto, in particolare, della trascrizione anche solo per riassuntoe stralcio del contenuto e delle conclusioni del ricorso ex art.414 c.p.c. e poi anche dei motivi di appello con i quali laquestione sarebbe stata riproposta.Del resto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo2022, hanno (ri)affermato che l’autosufficienza, pur nonimplicando un obbligo di integrale trascrizione degli atti,richiede, tuttavia, almeno una puntuale indicazione del lorocontenuto, oltre che la segnalazione della loro presenza nelfascicolo di merito.E’ insomma violato il principio di specificità, sub specie diautosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c. e, conseguentemente ilmotivo non può essere accolto.Breviter a tanto va aggiunto che la motivazione resa nellapronunzia non è affatto apparente, essendo resa in congruenzacon il petitum e la causa petendi come enucleati dalla Corteterritoriale, ovvero il ricalcolo dei contributi in ragione delmancato rispetto del cd. minimale contributivo.2.

Con la seconda doglianza è denunziata la violazione falsaapplicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 1 deld.l. n. 2 del 2006, nonché degli artt. 1 e 6 d.l. n. 338 del 1989e dell’art. 9 della l. n. 67 del 1988.[OSCURATO:PERSONA] insiste che l’oggetto della controversia è la revocadei benefici contributivi ad ella spettanti ex art. 1, comma 2, deld.l. n. 2 del 2006 come riformulato dalla legge di conversione,benefici erroneamente revocati dall’INPS in quanto alcunaNumero registro generale 9126/2022Numero sezionale 2304/2026violazione delle norme sul collocamento vi è stata ed Nèu msetroa dti ara ccolta generale 17475/2026Data pubblicazione 02/06/2026contestata nel caso di specie.2.1.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposteal punto

1.1. e perché, in ogni caso, non si confronta con ilcontenuto della decisione assunta.3.

Con la terza censura è lamentata la violazione e falsaapplicazione degli art. 2967 c.c. in relazione all’art. 6 d.l. n. 338del 1989.E’ denunziata la violazione del riparto degli oneri della prova; èsostenuto che poiché il diritto fatto valere in giudizio è quellodell’INPS a vedersi restituire l’importo dei benefici contributiviin precedenza riconosciuti incombeva sull’INPS la prova dellafondatezza della richiesta.3.1.

La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.Va ancora una volta ribadita l’inammissibilità della censura permancato confronto con il decisum, nella parte in cui lamenta laviolazione delle regole di riparto dell’onere probatorio conriguardo al tema qui non in discussione della revoca di sgravi.Quanto invece alle differenze contributive relative al ricalcoloper violazione del minimale contributivo, poi, osserva il Collegioche alcuna violazione dell’onere della prova vi è infatti stataInfatti, la Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza di appello)ha affermato la fondatezza della domanda dell’Inps sulla basedegli stessi documenti versati in atti dalla parte datoriale,sufficienti alla prova delle ragioni creditorie, atteso che – comeinnanzi detto – la pretesa contributiva deriva dal diverso calcolodel montante contributivo, non la retribuzione effettiva, maquella cd. legale.4.

In limine, il Collegio dà altresì atto che parte ricorrente incassazione insiste, nella memoria depositata in vistadell’adunanza camerale, nell’accoglimento del ricorso invocandoNumero registro generale 9126/2022a sostegno precedenti di questa Corte asseritamente conformiN, umero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 17475/2026nel dettaglio Cass. n. 11762/2024 e Cass. n. 21771/2024Data pubblicazione 02/06/2026(ovvero il provvedimento conclusivo del giudizio R.G. n.3634/2024 di cui si fa menzione nella memoria).Ebbene, al riguardo il Collegio deve, di contro, rimarcarnel’inconferenza.Nella prima delle due pronunzie – Cass. n. 11762/2022 -,ricorrente l’INPS, la questione posta dal motivo eracompletamente diversa da quella che risulta essere quiall’esame, venendo ivi in rilievo le modalità operative dellaperdita delle agevolazioni contributive conseguenti al mancatorispetto delle regole sul cd. minimale, questione connessa aquella all’attenzione, ma che, per le ragioni innanzi esposte alpunto

1.1. non oggetto del presente giudizio.Del pari irrilevante Cass. n. 11762/2022, provvedimento diestinzione del giudizio per cassazione per intervenuta rinunzia,dal quale – è di tutta evidenza – non può ricavarsi alcun principioutile ai fini della presente decisione.5.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.6.

Nulla per le spese non avendo l’INPS-SCCI svolto alcuna7.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 9126/2022Numero sezionale 2304/2026pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a normNaum deroe dlli ora ccolta generale 17475/2026Data pubblicazione 02/06/2026stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2304 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato -Numero registro generale 9126/2022avverso la sentenza n. 446/2021 della CORTE D'APPELLO DIN umero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 17475/2026LECCE [OSCURATO:PERSONA], depositata ilData pubblicazione 02/06/202606/10/2021 R.G.N. 445/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto –confermava la sentenza resa dal Tribunale della medesima cittàche aveva rigettato le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di addebito n. 406201200029351-26 e n.4062012000293350-25 relativi agli anni 2006, 2007, 2008,2009 per contributi di lavoro agricoli, il primo avviso di addebitorelativo alla manodopera assunta per la conduzione dei terrenisiti in agro di Mottola, il secondo relativo ai dipendenti assuntiper i terreni in agro Palagiano.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi,[OSCURATO:PERSONA].3. L’INPS-SCCI è resistente con mandato.4. La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è denunziata laviolazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.La ricorrente sostiene che la pretesa fatta valere dall’INPSprevidenziali o al pagamento di una maggiore contribuzionecalcolata su differenze retributive, sibbene al recupero di sgravicontributivi (ex d.l. n. 338 del 1998), disposto qualeNumero registro generale 9126/2022Numero sezionale 2304/2026conseguenza della mancata corresponsione (secondo Nul’mIenrop dsi r)a ccolta generale 17475/2026Data pubblicazione 02/06/2026della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.A sostegno di quanto innanzi trascrive stralcio dei verbaliispettivi.Conclude che la motivazione resa dalla Corte territoriale èapparente perché inconferente rispetto all’oggetto del giudizio.1.1. Il mezzo è inammissibile.Secondo quanto emerge dalla pronunzia impugnata la questioneeffettuare non sulla base della retribuzione effettivamenteerogata, ma sui cd. minimi retributivi dovuti secondo il criteriolegale.Il nuovo computo effettuato alla luce di detto criterio effettuatosulla base degli stessi documenti e dati forniti dalla partedatoriale (denunzie trimestrali di manodopera, inquadramenti,giornate di lavoro, etc.) e non contestati dall’Inps, conducevaalle differenze per cui è causa.Il motivo avrebbe dovuto, per superare il vaglio di ammissibilità,riportare anche per stralcio il contenuto del ricorso ex art. 414c.p.c. e soprattutto delle conclusioni dello stesso, al fine dirender chiaro che, effettivamente, il thema decidendum eradiverso da quello esaminato nella sentenza impugnata, nonchéla riproposizione della questione in appello.Tanto manca del tutto, rinviando il mezzo, inammissibilmente,al contenuto di verbali ispettivi.Insomma, pur dopo la sentenza della Corte EDU Succi ed altricontro Italia del 28.10.2021 Succi et al. c. Italia del 28 ottobre2021, che ha ribadito la necessità di evitare che il rispetto delrequisito formale incida negativamente sulla sostanza del dirittoin contesa, degenerandosi altrimenti in un formalismoeccessivo, tale da comprimere il diritto di difesa e l’accesso alNumero registro generale 9126/2022giudice, tutelati dall’art. 6 CEDU, il motivo non contiene affattoN umero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 17475/2026i requisiti minimi che, attraverso il veicolo dell’art. 360, commaData pubblicazione 02/06/20261, n. 4 c.p.c., tramutano questa Corte in giudice del “fattoprocessuale” consentendo l’accesso agli atti del processo indifetto, in particolare, della trascrizione anche solo per riassuntoe stralcio del contenuto e delle conclusioni del ricorso ex art.414 c.p.c. e poi anche dei motivi di appello con i quali laquestione sarebbe stata riproposta.Del resto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo2022, hanno (ri)affermato che l’autosufficienza, pur nonimplicando un obbligo di integrale trascrizione degli atti,richiede, tuttavia, almeno una puntuale indicazione del lorocontenuto, oltre che la segnalazione della loro presenza nelfascicolo di merito.E’ insomma violato il principio di specificità, sub specie diautosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c. e, conseguentemente ilmotivo non può essere accolto.Breviter a tanto va aggiunto che la motivazione resa nellapronunzia non è affatto apparente, essendo resa in congruenzacon il petitum e la causa petendi come enucleati dalla Corteterritoriale, ovvero il ricalcolo dei contributi in ragione delmancato rispetto del cd. minimale contributivo.2. Con la seconda doglianza è denunziata la violazione falsaapplicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 1 deld.l. n. 2 del 2006, nonché degli artt. 1 e 6 d.l. n. 338 del 1989e dell’art. 9 della l. n. 67 del 1988.[OSCURATO:PERSONA] insiste che l’oggetto della controversia è la revocadei benefici contributivi ad ella spettanti ex art. 1, comma 2, deld.l. n. 2 del 2006 come riformulato dalla legge di conversione,benefici erroneamente revocati dall’INPS in quanto alcunaNumero registro generale 9126/2022Numero sezionale 2304/2026violazione delle norme sul collocamento vi è stata ed Nèu msetroa dti ara ccolta generale 17475/2026Data pubblicazione 02/06/2026contestata nel caso di specie.2.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposteal punto 1.1. e perché, in ogni caso, non si confronta con ilcontenuto della decisione assunta.3. Con la terza censura è lamentata la violazione e falsaapplicazione degli art. 2967 c.c. in relazione all’art. 6 d.l. n. 338del 1989.E’ denunziata la violazione del riparto degli oneri della prova; èsostenuto che poiché il diritto fatto valere in giudizio è quellodell’INPS a vedersi restituire l’importo dei benefici contributiviin precedenza riconosciuti incombeva sull’INPS la prova dellafondatezza della richiesta.3.1. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.Va ancora una volta ribadita l’inammissibilità della censura permancato confronto con il decisum, nella parte in cui lamenta laviolazione delle regole di riparto dell’onere probatorio conriguardo al tema qui non in discussione della revoca di sgravi.Quanto invece alle differenze contributive relative al ricalcoloper violazione del minimale contributivo, poi, osserva il Collegioche alcuna violazione dell’onere della prova vi è infatti stataInfatti, la Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza di appello)ha affermato la fondatezza della domanda dell’Inps sulla basedegli stessi documenti versati in atti dalla parte datoriale,sufficienti alla prova delle ragioni creditorie, atteso che – comeinnanzi detto – la pretesa contributiva deriva dal diverso calcolodel montante contributivo, non la retribuzione effettiva, maquella cd. legale.4. In limine, il Collegio dà altresì atto che parte ricorrente incassazione insiste, nella memoria depositata in vistadell’adunanza camerale, nell’accoglimento del ricorso invocandoNumero registro generale 9126/2022a sostegno precedenti di questa Corte asseritamente conformiN, umero sezionale 2304/2026Numero di raccolta generale 17475/2026nel dettaglio Cass. n. 11762/2024 e Cass. n. 21771/2024Data pubblicazione 02/06/2026(ovvero il provvedimento conclusivo del giudizio R.G. n.3634/2024 di cui si fa menzione nella memoria).Ebbene, al riguardo il Collegio deve, di contro, rimarcarnel’inconferenza.Nella prima delle due pronunzie – Cass. n. 11762/2022 -,ricorrente l’INPS, la questione posta dal motivo eracompletamente diversa da quella che risulta essere quiall’esame, venendo ivi in rilievo le modalità operative dellaperdita delle agevolazioni contributive conseguenti al mancatorispetto delle regole sul cd. minimale, questione connessa aquella all’attenzione, ma che, per le ragioni innanzi esposte alpunto 1.1. non oggetto del presente giudizio.Del pari irrilevante Cass. n. 11762/2022, provvedimento diestinzione del giudizio per cassazione per intervenuta rinunzia,dal quale – è di tutta evidenza – non può ricavarsi alcun principioutile ai fini della presente decisione.5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.6. Nulla per le spese non avendo l’INPS-SCCI svolto alcuna7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della partericorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 9126/2022Numero sezionale 2304/2026pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a normNaum deroe dlli ora ccolta generale 17475/2026Data pubblicazione 02/06/2026stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana Mancino
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