Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11762/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5373-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1496/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/08/2022 R.G.N.1697/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.8.2022, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme pretesa dall’INPS in danno di [OSCURATO:PERSONA] sgravi contributivi R.G.N.5373/2023 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] a titolo di restituzione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole ed eccedenti gli importi delle retribuzioni non corrisposte; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989) e dell’art. 10, l. n. 67/1988, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento dell’irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni; che il motivo è infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell’art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev’essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016); che a non diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art. 9- ter, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), secondo cui “le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”, atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n. 338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall’art. 4, d.lgs. n. 140/1997, che – superando il criterio della commisurazione dell’imponibile contributivo al salario medio convenzionale – ha ancorato quest’ultimo alla retribuzione di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6, che –come già rilevato – sono volte a commisurare l’entità della sanzione all’entità della violazione; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5373-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1496/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/08/2022 R.G.N.1697/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.8.2022, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme pretesa dall’INPS in danno di [OSCURATO:PERSONA] sgravi contributivi R.G.N.5373/2023 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] a titolo di restituzione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole ed eccedenti gli importi delle retribuzioni non corrisposte; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989) e dell’art. 10, l. n. 67/1988, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento dell’irregolarità contributiva comportasse la perdita delle agevolazioni limitatamente a quei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e limitatamente ai periodi per i quali ciò era accaduto, invece che la decadenza integrale dalle agevolazioni; che il motivo è infondato, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell’art. 6, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), debbono essere interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, dev’essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare, rispondendo ad un criterio di razionalità vigente per tutti i sistemi sanzionatori che l'entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all'entità della violazione (così già Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn. 1571 del 2013 e 2112 del 2016); che a non diverse conclusioni induce la previsione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art. 9- ter, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), secondo cui “le agevolazioni previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”, atteso che trattasi di disposizione che si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n. 338/1989 (peraltro espressamente richiamato dall’art. 4, d.lgs. n. 140/1997, che – superando il criterio della commisurazione dell’imponibile contributivo al salario medio convenzionale – ha ancorato quest’ultimo alla retribuzione di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit.) e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6, che –come già rilevato – sono volte a commisurare l’entità della sanzione all’entità della violazione; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors
Sentenza Cassazione n. 11762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris