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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 16581/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2302 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., AGENZIA DELLEENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimati -avverso la sentenza n. 458/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 710/2014;[OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15698/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 16581/202612/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENDAat a pubblicazione 27/05/2026SARRACINO.1.

La Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto,confermava integralmente la sentenza di primo grado delTribunale di Taranto che aveva rigettato l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni E. Lillo C., s.s. agricola (di seguito anchesolo: [OSCURATO:PERSONA]), alla cartella esattoriale n. 014201001165499-40, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di €142.493,21 a titolo di contributi agricoli in relazione agli anni2004, 2005, 2006 e 2006, con riguardo ai trimestripuntualmente indicati in sentenza.2.

Propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi lasocietà indicata in epigrafe.3.

Restano intimate INPS, anche quale mandatario SCCI, edEQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni E. Lillo C. s.s. agricola deposita altresìmemoria in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e falsa applicazione di norme di diritto e, inparticolare, degli artt. 112 e 420 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale si è pronunziata suuna domanda nuova introdotta dall’Inps.Deduce, poi, la differenza tra le motivazioni poste dall’INPS afondamento del credito in sede amministrativa e quelle, invece,esposte nella memoria difensiva.[OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15698/2020Insiste nel sostenere che le violazioni contestate nei verbalNi umero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 16581/2026ispettivi attengono al solo imponibile contributivo, senzDaat a pubblicazione 27/05/2026coinvolgere l’entità della retribuzione da erogarsi.1.1.

Il motivo non può essere accolto.La domanda è stata introdotta dalla società, qui ricorrente incassazione, che ha proposto un’azione di accertamento negativodel credito vantato dall’Inps.Rispetto a detta azione l’Ente previdenziale, su cui incombel’onere di provare il fondamento della propria pretesa, secondole deduzioni contenuto nel motivo, avrebbe modificato le ragioniposte a fondamento della richiesta di pagamento effettuata infase amministrativa.Ebbene, alla luce di quanto innanzi, è evidente che non vi è stataalcuna modifica della domanda giudiziaria, qui proposta dellasocietà.A tanto va aggiunto che è nell’alveo del processo che l’Inps deveprovare i presupposti della propria pretesa, senza che assumanorilievo le causali eventualmente diverse poste a fondamento diessa nella fase amministrativa, senza tacer, comunque, che,secondo quanto emerge dall’esame del motivo e della sentenzaimpugnata, nemmeno vi è la lamentata discrasia.Del pari in sede ispettiva, ciò che i verbalizzanti hannocontestato è proprio la denunzia di imponibili contributiviinferiori ai minimi tabellari (tenuto conto delle qualifichedenunziate dalla parte datoriale), in relazione al salario medioconvenzionale o all’importo della retribuzione stabilita da leggi,regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazionisindacali più rappresentative sul piano nazionale ovvero daaccordi o contratti individuali (cfr. lo stesso ricorso percassazione pag. 9).[OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15698/20202.

Con la seconda censura è lamentata la violazione e/o falsaN umero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 16581/2026applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 269D7at a pubblicazione 27/05/2026c.c. e 115, primo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onereprobatorio e di aver prodotto in giudizio documentazione chedimostra la rispondenza della retribuzione corrisposta, qualedatore, con quella indicata dalla contrattazione collettiva,documentazione rispetto alla quale l’Inps non ha sollevatocontestazioni.2.1.

La doglianza è in parte infondata ed in parte inammissibile.E’ infondata nella parte in cui denunzia la violazione dell’oneredella prova.La sentenza impugnata, infatti, disciplina in modo corretto dettoriparto, affermando (cfr. pagg. 4-5) che incombe sull’Inps laprova della propria pretesa e sulla parte datoriale, per converso,quella delle circostanze eccettuative (ad es. – qui si aggiunge –il diritto a sgravi, agevolazioni, etc.).Le ulteriori censure contenute nel mezzo, poi, sonoinammissibili, perché - attraverso la dedotta violazionedell’onere probatorio – contestano in realtà l’esame e lavalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delledenunzie trimestrali (mod.

DMAG), oltre che dei dati relativi alleposizioni dei lavoratori.Del pari inammissibile – in quanto contrastante conl’accertamento di fatto contenuto nella sentenza qui impugnata(cfr. sentenza pag. 4) – la deduzione secondo cui la societàavrebbe dimostrato la rispondenza della retribuzione corrispostadal datore a quella della contrattazione collettiva.3.

Con il terzo motivo è lamentata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto altro profilo.In maniera invero non cristallina, il mezzo sembra deduNrurmee rola re gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026mancata valorizzazione da parte della Corte territoriNaulmee rod dei ral ccolta generale 16581/2026diritto di [OSCURATO:PERSONA] di fruire di benefici contributivi, ai sensi dellDaat a pubblicazione 27/05/2026l. n. 389/1989 artt. 1, 6 e 7, nonché ex art. 9-ter, comma 3, l.n. 608 del 1996, riportando nel corpo del motivo stralcio di un3.1.

Il motivo è inammissibile.In via preliminare, va rilevato che la questione esaminata dallasentenza impugnata, per quanto qui risulta, non attiene allarevoca di benefici contributivi, ma al ricalcolo del montantecontributivo, da cui è derivata la pretesa dell’Ente previdenzialeoggetto del presente giudizio.Ne consegue che, al fine di consentire a questa Corte diverificare se effettivamente vi è stata omessa pronunzia daparte del giudice del gravame sul diritto a fruire dei beneficicontributivi revocati, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto allegare ed offrireprova, nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all’art.366 c.p., di aver proposto la domanda nel ricorso ex art. 414c.p.c., riportando stralcio non solo delle conclusioni dell’attointroduttivo, ma anche delle ragioni ad esse sottese.Inoltre – ed è dirimente – pur volendo valorizzare la meratrascrizione delle conclusioni del ricorso introduttivo, effettuatanon nel corpo del motivo, ma nella parte ricostruttiva delricorso, difetta, del tutto, ogni trascrizione, anche per stralcioe/o riassunto degli eventuali motivi di gravame proposti sulpunto, sicché è preclusa al Collegio ogni possibilità di verificarese della questione sia stata investita la Corte territoriale(evidentemente insufficiente la mera affermazione contenutanel motivo della riedizione della domanda in appello) edeffettivamente vi sia stata, quindi, un’omessa pronunzia.Né giova alla parte ricorrente in cassazione la trascrizioneN dumi euron re gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026che sia specificamente indicato di quale atto si tratti e senzDaat a pubblicazione 27/05/2026alcuna localizzazione dello stesso.Insomma, pur dopo la sentenza della Corte EDU Succi ed altricontro Italia del 28.10.2021, che ha ribadito la necessità dievitare che il rispetto del requisito formale incida negativamentesulla sostanza del diritto in contesa, degenerandosi altrimenti inun formalismo eccessivo, tale da comprimere il diritto di difesae l’accesso al giudice, tutelati dall’art. 6 CEDU, il motivo noncontiene i requisiti minimi che, attraverso il veicolo dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., tramutano questa Corte in giudice del“fatto processuale” consentendo l’accesso agli atti del processoin difetto, in particolare, come detto innanzi, della indicazionedelle censure (eventualmente) svolte sul punto in sede digravame.Del resto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo2022, hanno (ri)affermato che l’autosufficienza, pur nonimplicando un obbligo di integrale trascrizione degli atti,richiede, tuttavia, almeno una puntuale indicazione del lorocontenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo dimerito.Tanto manca del tutto, nel caso di specie, il che ridondainevitabilmente nell’inammissibilità della censura.4.

Con il residuo censorio è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto: art. 1, comma 4, d.l. n. 2 del2006; art. 6 l. n. 338 del 1989, nonché art. 9 l. n. 67 del 1988.Il motivo lamenta, per un verso, che nei verbali ispettivisarebbero state richiamate erroneamente le norme innanziriportate, inapplicabili ratione temporis, per altro verso,continua ad invocare il diritto ad agevolazioni ai sensi delcomma 2, dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2006 in relazione all’aNrumt.e r9o r,e gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026commi 5, 5 bis e 5 ter della l. n. 67 del 1988. [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 16581/20264.1.

Il mezzo è inammissibile, in quanto, da un lato, anzichDéat a pubblicazione 27/05/2026sottoporre a critica la sentenza qui impugnata continua acensurare le risultanze ed i richiami normativi contenuti neiverbali ispettivi, dall’altro, perché continua a sostenere il dirittoa sgravi/agevolazioni/benefici ovvero un thema decidendum inalcun modo indagato dalla sentenza qui all’attenzione (si rinviasul punto a quanto già osservato al punto 3.1.)5.

In limine, il Collegio dà altresì atto che parte ricorrente incassazione insiste, nella memoria depositata, nell’accoglimentodel ricorso invocando a sostegno precedenti di questa Corteasseritamente conformi, nel dettaglio Cass. n. 11762/2024 eCass. n. 21771/2024 (ovvero il provvedimento conclusivo delgiudizio R.G. n. 3634/2024 di cui si fa menzione nella memoria).Ebbene, al riguardo il Collegio non può che rimarcarnel’inconferenza.Nella prima delle due pronunzie – Cass. n. 11762/2022 -ricorrente l’INPS, la questione posta dal motivo eracompletamente diversa da quella che risulta essere quiall’esame, venendo ivi in rilievo le modalità operative dellaperdita delle agevolazioni contributive conseguenti al mancatorispetto delle regole sul cd. minimale, questione connessa aquella all’attenzione, ma che, per le ragioni innanzi esposte aipunti

3.1. e

4.1. non è oggetto del presente giudizio.Del pari irrilevante Cass. n. 11762/2022, provvedimento diestinzione del giudizio per cassazione per intervenuta rinunzia,dal quale – è di tutta evidenza – non può ricavarsi alcun principioutile ai fini della presente decisione.6.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.7.

Nulla per le spese essendo rimaste intimate INPS-SCNCumI eerod re gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026EQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 16581/20268.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quateDra,t a pubblicazione 27/05/2026si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2302 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., AGENZIA DELLEENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimati -avverso la sentenza n. 458/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 710/2014;[OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15698/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 16581/202612/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENDAat a pubblicazione 27/05/2026SARRACINO.1. La Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto,confermava integralmente la sentenza di primo grado delTribunale di Taranto che aveva rigettato l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni E. Lillo C., s.s. agricola (di seguito anchesolo: [OSCURATO:PERSONA]), alla cartella esattoriale n. 014201001165499-40, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di €142.493,21 a titolo di contributi agricoli in relazione agli anni2004, 2005, 2006 e 2006, con riguardo ai trimestripuntualmente indicati in sentenza.2. Propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi lasocietà indicata in epigrafe.3. Restano intimate INPS, anche quale mandatario SCCI, edEQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni E. Lillo C. s.s. agricola deposita altresìmemoria in vista dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso per cassazione è dedotta laviolazione e falsa applicazione di norme di diritto e, inparticolare, degli artt. 112 e 420 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale si è pronunziata suuna domanda nuova introdotta dall’Inps.Deduce, poi, la differenza tra le motivazioni poste dall’INPS afondamento del credito in sede amministrativa e quelle, invece,esposte nella memoria difensiva.[OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15698/2020Insiste nel sostenere che le violazioni contestate nei verbalNi umero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 16581/2026ispettivi attengono al solo imponibile contributivo, senzDaat a pubblicazione 27/05/2026coinvolgere l’entità della retribuzione da erogarsi.1.1. Il motivo non può essere accolto.La domanda è stata introdotta dalla società, qui ricorrente incassazione, che ha proposto un’azione di accertamento negativodel credito vantato dall’Inps.Rispetto a detta azione l’Ente previdenziale, su cui incombel’onere di provare il fondamento della propria pretesa, secondole deduzioni contenuto nel motivo, avrebbe modificato le ragioniposte a fondamento della richiesta di pagamento effettuata infase amministrativa.Ebbene, alla luce di quanto innanzi, è evidente che non vi è stataalcuna modifica della domanda giudiziaria, qui proposta dellasocietà.A tanto va aggiunto che è nell’alveo del processo che l’Inps deveprovare i presupposti della propria pretesa, senza che assumanorilievo le causali eventualmente diverse poste a fondamento diessa nella fase amministrativa, senza tacer, comunque, che,secondo quanto emerge dall’esame del motivo e della sentenzaimpugnata, nemmeno vi è la lamentata discrasia.Del pari in sede ispettiva, ciò che i verbalizzanti hannocontestato è proprio la denunzia di imponibili contributiviinferiori ai minimi tabellari (tenuto conto delle qualifichedenunziate dalla parte datoriale), in relazione al salario medioconvenzionale o all’importo della retribuzione stabilita da leggi,regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazionisindacali più rappresentative sul piano nazionale ovvero daaccordi o contratti individuali (cfr. lo stesso ricorso percassazione pag. 9).[OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15698/20202. Con la seconda censura è lamentata la violazione e/o falsaN umero sezionale 2302/2026Numero di raccolta generale 16581/2026applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 269D7at a pubblicazione 27/05/2026c.c. e 115, primo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onereprobatorio e di aver prodotto in giudizio documentazione chedimostra la rispondenza della retribuzione corrisposta, qualedatore, con quella indicata dalla contrattazione collettiva,documentazione rispetto alla quale l’Inps non ha sollevatocontestazioni.2.1. La doglianza è in parte infondata ed in parte inammissibile.E’ infondata nella parte in cui denunzia la violazione dell’oneredella prova.La sentenza impugnata, infatti, disciplina in modo corretto dettoriparto, affermando (cfr. pagg. 4-5) che incombe sull’Inps laprova della propria pretesa e sulla parte datoriale, per converso,quella delle circostanze eccettuative (ad es. – qui si aggiunge –il diritto a sgravi, agevolazioni, etc.).Le ulteriori censure contenute nel mezzo, poi, sonoinammissibili, perché - attraverso la dedotta violazionedell’onere probatorio – contestano in realtà l’esame e lavalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delledenunzie trimestrali (mod. DMAG), oltre che dei dati relativi alleposizioni dei lavoratori.Del pari inammissibile – in quanto contrastante conl’accertamento di fatto contenuto nella sentenza qui impugnata(cfr. sentenza pag. 4) – la deduzione secondo cui la societàavrebbe dimostrato la rispondenza della retribuzione corrispostadal datore a quella della contrattazione collettiva.3. Con il terzo motivo è lamentata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto altro profilo.In maniera invero non cristallina, il mezzo sembra deduNrurmee rola re gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026mancata valorizzazione da parte della Corte territoriNaulmee rod dei ral ccolta generale 16581/2026diritto di [OSCURATO:PERSONA] di fruire di benefici contributivi, ai sensi dellDaat a pubblicazione 27/05/2026l. n. 389/1989 artt. 1, 6 e 7, nonché ex art. 9-ter, comma 3, l.n. 608 del 1996, riportando nel corpo del motivo stralcio di un3.1. Il motivo è inammissibile.In via preliminare, va rilevato che la questione esaminata dallasentenza impugnata, per quanto qui risulta, non attiene allarevoca di benefici contributivi, ma al ricalcolo del montantecontributivo, da cui è derivata la pretesa dell’Ente previdenzialeoggetto del presente giudizio.Ne consegue che, al fine di consentire a questa Corte diverificare se effettivamente vi è stata omessa pronunzia daparte del giudice del gravame sul diritto a fruire dei beneficicontributivi revocati, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto allegare ed offrireprova, nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all’art.366 c.p., di aver proposto la domanda nel ricorso ex art. 414c.p.c., riportando stralcio non solo delle conclusioni dell’attointroduttivo, ma anche delle ragioni ad esse sottese.Inoltre – ed è dirimente – pur volendo valorizzare la meratrascrizione delle conclusioni del ricorso introduttivo, effettuatanon nel corpo del motivo, ma nella parte ricostruttiva delricorso, difetta, del tutto, ogni trascrizione, anche per stralcioe/o riassunto degli eventuali motivi di gravame proposti sulpunto, sicché è preclusa al Collegio ogni possibilità di verificarese della questione sia stata investita la Corte territoriale(evidentemente insufficiente la mera affermazione contenutanel motivo della riedizione della domanda in appello) edeffettivamente vi sia stata, quindi, un’omessa pronunzia.Né giova alla parte ricorrente in cassazione la trascrizioneN dumi euron re gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026che sia specificamente indicato di quale atto si tratti e senzDaat a pubblicazione 27/05/2026alcuna localizzazione dello stesso.Insomma, pur dopo la sentenza della Corte EDU Succi ed altricontro Italia del 28.10.2021, che ha ribadito la necessità dievitare che il rispetto del requisito formale incida negativamentesulla sostanza del diritto in contesa, degenerandosi altrimenti inun formalismo eccessivo, tale da comprimere il diritto di difesae l’accesso al giudice, tutelati dall’art. 6 CEDU, il motivo noncontiene i requisiti minimi che, attraverso il veicolo dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., tramutano questa Corte in giudice del“fatto processuale” consentendo l’accesso agli atti del processoin difetto, in particolare, come detto innanzi, della indicazionedelle censure (eventualmente) svolte sul punto in sede digravame.Del resto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo2022, hanno (ri)affermato che l’autosufficienza, pur nonimplicando un obbligo di integrale trascrizione degli atti,richiede, tuttavia, almeno una puntuale indicazione del lorocontenuto e la segnalazione della loro presenza nel fascicolo dimerito.Tanto manca del tutto, nel caso di specie, il che ridondainevitabilmente nell’inammissibilità della censura.4. Con il residuo censorio è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto: art. 1, comma 4, d.l. n. 2 del2006; art. 6 l. n. 338 del 1989, nonché art. 9 l. n. 67 del 1988.Il motivo lamenta, per un verso, che nei verbali ispettivisarebbero state richiamate erroneamente le norme innanziriportate, inapplicabili ratione temporis, per altro verso,continua ad invocare il diritto ad agevolazioni ai sensi delcomma 2, dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2006 in relazione all’aNrumt.e r9o r,e gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026commi 5, 5 bis e 5 ter della l. n. 67 del 1988. [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 16581/20264.1. Il mezzo è inammissibile, in quanto, da un lato, anzichDéat a pubblicazione 27/05/2026sottoporre a critica la sentenza qui impugnata continua acensurare le risultanze ed i richiami normativi contenuti neiverbali ispettivi, dall’altro, perché continua a sostenere il dirittoa sgravi/agevolazioni/benefici ovvero un thema decidendum inalcun modo indagato dalla sentenza qui all’attenzione (si rinviasul punto a quanto già osservato al punto 3.1.)5. In limine, il Collegio dà altresì atto che parte ricorrente incassazione insiste, nella memoria depositata, nell’accoglimentodel ricorso invocando a sostegno precedenti di questa Corteasseritamente conformi, nel dettaglio Cass. n. 11762/2024 eCass. n. 21771/2024 (ovvero il provvedimento conclusivo delgiudizio R.G. n. 3634/2024 di cui si fa menzione nella memoria).Ebbene, al riguardo il Collegio non può che rimarcarnel’inconferenza.Nella prima delle due pronunzie – Cass. n. 11762/2022 -ricorrente l’INPS, la questione posta dal motivo eracompletamente diversa da quella che risulta essere quiall’esame, venendo ivi in rilievo le modalità operative dellaperdita delle agevolazioni contributive conseguenti al mancatorispetto delle regole sul cd. minimale, questione connessa aquella all’attenzione, ma che, per le ragioni innanzi esposte aipunti 3.1. e 4.1. non è oggetto del presente giudizio.Del pari irrilevante Cass. n. 11762/2022, provvedimento diestinzione del giudizio per cassazione per intervenuta rinunzia,dal quale – è di tutta evidenza – non può ricavarsi alcun principioutile ai fini della presente decisione.6. Conclusivamente il ricorso va rigettato.7. Nulla per le spese essendo rimaste intimate INPS-SCNCumI eerod re gistro generale 15698/2020Numero sezionale 2302/2026EQUITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 16581/20268. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quateDra,t a pubblicazione 27/05/2026si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana Mancino