CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H05W
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, dei Pubblici Esercizi e della Ristorazione
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, dei Pubblici Esercizi e della Ristorazione
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale; turismo
Parti datoriali: FEDERTERZIARIO; FEDERTERZIARIO TURISMO
Parti sindacali: UGL TERZIARIO; ANCL
Decorrenza: 2026-05-01
Scadenza: 2029-04-30
Stipula: 2026-05-26
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245542
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245542
--- Testo contratto ---
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE
TURISMO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLA
RISTORAZIONE
L’
anno 2026 il giorno 26 del mese di maggio in Roma
TRA LE PARTI SOCIALI DATORIALI
FEDERTERZIARIO – Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere
Professioni e del Lavoro Autonomo in generale rappresentata dal Presidente , Dott. Nicola Patrizi e dal
Segretario Generale, Alessandro Franco, assistiti dall’ Avv. Emanuela D’Aversa;
FE
DERTERZIARIO TURISMO, Federazione di categoria di Federterziario, rappresentata dal Presidente
Dott. Carella Enzo Carlo Riccardo;
E
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TERZIARIO rappresentata dal Segretario Nazionale Luigi Giulio
De Mitri Pugno, con l’assistenza del Consiglio Nazionale direttivo.
Con
l’assistenza tecnica di:
ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale, Dott.
Enrico Vannicola.
si è stip
ulato:
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turismo, dei pubblici
esercizi e della ristorazione.
PRE
MESSA
Il presente rinnovo contrattuale realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in
tema di relazioni sindacali, contenute nelle disposizioni legislative ed accordi interconfederali di
pertinenza. E precisamente:
- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro,
mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono
un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di
lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese
una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente
le opportunità offerte dalle risorse umane;
- de finendo il co mplesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento
2
inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia del
sistema contrattuale.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità e
funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori – convengono che il presente
contratto costituisce non soltanto uno strumento negoziale, ma anche un quadro di riferimento stabile per il
confronto e la collaborazione tra le parti sociali, finalizzato al consolidamento e allo sviluppo delle
potenzialità del settore turistico.
Le parti riconoscono che il turismo, già fortemente colpito dalla crisi pandemica, opera attualmente in un
contesto economico internazionale caratterizzato da persistenti elementi di instabilità geopolitica, volatilità
dei mercati energetici, trasformazioni dei flussi turistici globali e accelerazione dei processi di innovazione
tecnologica e digitale. In tale scenario, le parti condividono la necessità di favorire la ripresa e il
rafforzamento strutturale del settore, promuovendo la crescita economica e occupazionale mediante
l’ampliamento della base produttiva.
A tal fine, le parti individuano quale obiettivo prioritario la promozione di politiche volte alla qualificazione
del lavoro, al superamento della stagionalità e al rafforzamento della competitività delle imprese turistiche
sui mercati internazionali, valorizzando al contempo l’interazione con i territori e con le eccellenze locali,
in particolare nei settori della cultura, dell’ambiente, del patrimonio artistico, dell’enogastronomia e del
turismo esperienziale e sostenibile.
Le parti convengono altresì sulla necessità di favorire un adeguato sostegno da parte delle istituzioni
nazionali ed europee, anche attraverso l’utilizzo efficace delle risorse finanziarie e dei programmi
comunitari destinati allo sviluppo del settore.
In tale ottica, le parti si impegnano congiuntamente a promuovere iniziative finalizzate alla riduzione e
progressiva eliminazione degli elementi di carattere fiscale e tariffario che determinano penalizzazioni per
il settore turistico, nonché situazioni di distorsione della concorrenza nel contesto del mercato europeo.
Le parti intendono inoltre promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche
nazionali ed europee, finalizzate alla definizione di politiche settoriali idonee a consolidare il ruolo del
turismo quale risorsa strategica del sistema p roduttivo nazionale, cui destinare mezzi e risorse adeguati in
relazione al contributo fornito alla formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese.
In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi in materia di infrastrutture materiali
e digitali, mobilità, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, al fine di rafforzare la competitività
del sistema turistico nazionale nel quadro della transizione digitale ed ecologica.
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo della contrattazione a livello territoriale
rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere la ripresa dell’occupazione, attraverso la
valorizzazione delle specificità dei mercati del lavoro locali, nel rispetto dell’autonomia e delle
responsabilità attribuite alle parti sociali ai diversi livelli di competenza.
Al fine di favorire politiche di inclusione e sviluppo del settore, le parti promuoveranno la costituzione di
tavoli permanenti di confronto e concertazione ai diversi livelli istituzionali, per l’esame preventivo delle
iniziative pubbliche , anche legislative e regolamentari, concernenti le materie attinenti ai rapporti tra
imprese e lavoratori e, più in generale, alle condizioni di sviluppo del settore turistico.
Particolare attenzione sarà dedicata alle modalità di utilizzo delle risorse europee, anche al fine di
contribuire al superamento dei divari infrastrutturali e digitali che incidono sulla competitività del comparto.
Le parti concordano inoltre sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale in sede
europea, favorendo l’analisi delle politiche settoriali e dei processi di progressiva armonizzazione delle
normative in materia di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di
formazione professionale e al riconoscimento e alla comparabilità dei titoli professionali.
Le parti, nel confermare la validità dell’attuale assetto e della struttura contrattuale, si impegnano a
sviluppare e rafforzare a tutti i livelli il sistema delle relazioni sindacali, ivi compreso il livello aziendale e
quello delle imprese multi localizzate, promuovendo relazioni improntate a correttezza, responsabilità e
reciproca collaborazione.
A tal fine le parti si impegnano a favorire l’approfondimento congiunto delle problematiche del settore e
l’adozione di strumenti condivisi di gestione e attuazione degli accordi, al fine di garantire il rispetto delle
intese e prevenire situazioni di conflittualità.
In tale contesto, le parti attribuiscono particolare rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei centri di
servizio, quali strumenti funzionali alla promozione, gestione e monitoraggio delle politiche attive del
mercato del lavoro nel settore turistico.
Le parti convengono altresì sull’opportunità di valorizzare il ricorso alle procedure d
3
i conciliazione e di arbitrato previste dal C.C.N.L., quali strumenti idonei alla gestione delle controversie e
al rafforzamento della stabilità delle relazioni industriali nel settore.
Tenuto conto della natura intersettoriale del turismo e della sua dipendenza dal contesto economico generale
– con particolare riferimento alle tematiche ambientali, alla mobilità e ai sistemi di trasporto, nonché alle
dotazioni infrastrutturali – le parti si impegnano a promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione di un
quadro economico e istituzionale favorevole allo sviluppo del settore.
In tale contesto, le parti ritengono prioritario promuovere una politica organica di valorizzazione del sistema
turistico nazionale, coerente con il contributo determinante del turismo alla formazione della ricchezza e
dell’occupazione del Paese.
Le parti ribadiscono inoltre la centralità del lavoro nella realizzazione e nell’erogazione del servizio turistico
e, in considerazione di tale interesse, si impegnano a richiedere alle istituzioni competenti una rinnovata
attenzione agli strumenti di formazione professionale e di alta formazione, finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e della competitività del settore.
In tale ambito viene riconosciuto il ruolo degli Enti bilaterali per la formazione continua, individuando in
Fonditalia l’Ente bilaterale di riferimento per la formazione continua e in Ebintur l’Ente bilaterale generale
d
el settore.
Le parti ritengono altresì necessario promuovere l’istituzione di una sede istituzionale permanente di
confronto sul turismo tra Governo e parti sociali, con particolare riferimento allo sviluppo e alla
valorizzazione delle risorse umane, nonché favorire l ’attivazione di analoghe sedi di confronto anche a
livello territoriale.
Le parti stipulanti convengono infine che eventuali riduzioni di oneri o trattamenti di miglior favore concessi
successivamente alla stipula del presente contratto da una delle parti stipulanti ad altre Organizzazioni si
intendono automaticamente estesi anche alle parti firmatarie del presente contratto, nel rispetto dei principi
di parità di trattamento e uniformità contrattuale.
LI
VELLI DI CONTRATTAZIONE
Le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello: territoriale e aziendale.
Nel riconoscere il diritto delle aziende di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri,
il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili
per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione
delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli
di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di
lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali
il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti
dal contratto nazionale stesso.
Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A. d'intesa con le a rticolazioni territoria li
d
ell’organizzazione sindacale nazionale UGL firmataria del presente contratto, anche in via sperimentale e
temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti volti a favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale dell'impresa, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del
contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del
lavoro.
I
l Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il contratto nazionale avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle
trattative sei mesi prima della scadenza ai sensi dell’articolo 185.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo
complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4
L
ivello territoriale
A livello territoriale, le Associazioni territoriali aderenti a FEDERTERZIARIO e UGL TERZIARIO,
potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo
e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare
riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di
base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
TU
TELA DELLA SALUTE, DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti
coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie
attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti
e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente
C.C.N.L. riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata, ma anche dei
singoli lavoratori che operano in essa.
Le Parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo Patti di Responsabilità sociale che
formalizzeranno il reciproco impegno a comportamenti coerenti con obiettivi etici condivisi e promuovendo
iniziative congiunte di responsabilità sociale.
Le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono impegnate, con le
scelte contrattuali, nei seguenti ambiti: solidarietà, assistenza sociale, welfare, bilanciamento delle esigenze
lavorative con quelle personali, attenzione alle problematiche connesse all'inserimento e alla prestazione dei
lavoratori diversamente abili e di altre categorie svantaggiate, nonché alla ricollocazione dei lavoratori
inidonei; integrazione della copertura previdenziale e dell'assistenza sanitaria a livello settoriale; agibilità
specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori;
reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità paternità e congedi parentali,
attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part -time, smart working e la individuazione di ogni
ulteriore iniziativa.
F
ormazione
Investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la
realizzazione di Patti formativi, l’agevolazione della formazione individuale, al fine di migliorare la
competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori
stranieri; l’individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza, Salute e Ambiente.
Mi
sure a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità
Possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal C.C.N.L., funzionali al
rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità
senza pregiudicare la base di occupazione stabile.
Applicazione degli strumenti per favorire l'occupazione, l'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva,
la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso alla contrattazione di secondo livello.
Condivisione di percorsi di compartecipazione utili a sostenere e/o migliorare la competitività
dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari.
M
iglioramento sistematico del livello di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela
dell'Ambiente
Diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati rispetto alle norme contrattuali e di legge in materia.
Realizzazione di strategie ambientali basate sulla prevenzione e sul metodo partecipativo di condivisione
degli obiettivi, coniugando la tutela de lla salute e della sicurezza sul lavoro al rispetto dell'ambiente, allo
sviluppo dell’occupazione di qualità, allo sviluppo dell'innovazione, alla competitività delle imprese.
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, la
Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’ art. 9, L. 300/70, la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
5
M
iglioramento del livello di formazione, informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori e
dei loro rappresentanti
Adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che tengano in debita considerazione
anche le opere e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.
Pa
ri opportunità
Coerentemente con la strategia di Lisbona con cui l’Unione Europea, nel marzo del 2000, si è prefissata
l’obiettivo di diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale, le parti si impegnano a promuovere le pari opportunità per tutti di accedere al mercato del lavoro.
Ricordando che il lavoro, se “dignitoso” ovvero svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed
uguaglianza a cui vengano corrisposte adeguate retribuzione e protezione sociale, così come è stato
definito nel 1999 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresenta uno strumento di
inclusione sociale, le parti devono utilizzare gli strumenti già esistenti e trovarne di nuovi per
facilitare l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro alle categorie di popolazione più
vulnerabili.
Le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire
da quanto previsto dal D. Lgs 198/06, (così come modificato da ultimo dalla L. 162 del 5 novembre 2021) e
dalla Direttiva U.E. 2023/970/UE volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore, attravers o la trasparenza retributiva e i relativi
meccanismi di applicazione, prevedendo l'istituzione, per le imprese con più di 50 dipendenti, di una figura
di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici
e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine
di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda possano godere delle medesime opportunità, di
tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle
eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
C
onciliazione vita – lavoro
La conciliazione vita-lavoro è uno strumento chiave per la gestione delle risorse umane in una società che
vede l’aumento della domanda di maggiore equilibrio tra tempi lavorativi e tempi di vita da parte delle donne
sempre più qualificate che entrano nel mondo del lavoro, degli uomini che partecipano sempre di più alla
cura dei figli, dei single che vogliono del tempo per la propria vita privata, della cosiddetta “Sandwich
Generation” quella delle persone che si trovano allo stesso tempo a dover curare i p ropri figli e i propri
genitori.
Le parti si impegnano a favorire la riorganizzazione del lavoro adottando politiche di flessibilità del lavoro,
di flessibilità degli orari di lavoro, e favorendo i congedi parentali, così come indicato dalla legge 53 del
2000, dal D. Lgs. 151 del 2001, dal D. Lgs. 81 del 15.06.2015, dalla “Carta Europea per l’Uguaglianza le
Parità delle Donne e degli Uomini nella Vita Locale” che è stata elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa, il 12 maggio 2006.
L
avoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità
professionali che potranno prodursi in azienda, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il
loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
L
avoratori migranti
In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover
affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da
parte del Ebintur.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali
nonché alle problematiche legate all'integrazione socio -lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la
ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al
Ebintur, anche mediante la costituzione, in seno all’Osservatorio nazionale, di una apposita Commissione
paritetica un ruolo attivo volto a:
6
razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti;
attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata;
attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le
varie etnie.
La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali
ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai
problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
M
obbing
Le Parti riconoscono di fondamentale importanza, nell’ambiente di lavoro, la tutela della libertà, dignità ed
inviolabilità della persona e dei principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti intendono per mobbing tutti quegli atti e comportamenti discriminatori e/o vessatori reiterati e posti
in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o
anche da altri colleghi, che si concretizzino in una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di
violenza morale, senza sottovalutare anche le forme di straining in cui il peggioramento delle condizioni
lavorative può essere causato anche da singole azioni con effetti duraturi, come ad esempio il
demansionamento.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di
tali situazioni nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e
mentale dei lavoratori e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause, con particolare attenzione alla verifica dell’esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano facilitare l’insorgenza di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive volte alla prevenzione e alla repressione di situazioni di
criticità, anche attraverso l’individuazione di misure di tutela dei dipendenti interessati;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
Mo
lestie sessuali
Per molestie sessuali si intendono tutti i comportamenti indesiderati che abbiano una connotazione di
carattere sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso che offendano la dignità degli
uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che
esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei
superiori gerarchici relativi alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di ca rriera ed alla estinzione del
rapporto di lavoro.
Le parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla
reciproca correttezza e ritengono pertanto inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi
altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli Organismi Paritetici aziendali e
territoriali, ove costituiti, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e delle denunce
formali nonché le soluzioni individuate, alla Commissione Paritetica Pari Opportunità nazionale.
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di
condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali", allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam
del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, nonché quanto previsto dal
D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che attua la Direttiva UE 2019/1937 (“whistleblowing”).
L
e parti considerando inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e
riconoscendo il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale, adotteranno, d’intesa con le RSA laddove costituite, tutte le iniziative utili anche a
carattere formativo a prevenire le problematiche di cui sopra, che saranno portate a conoscenza di tutti i
lavoratori, anche mediante affissione in ogni singola unità produttiva o in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Nazionale
Ebi
ntur il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso
di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e
7
consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e
di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
S
FERA DI APPLICAZIONE
ART
. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto
indicate ed il relativo personale dipendente:
I) A
ziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublès, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande;
ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente;
collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di
esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annesse agli
alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto
formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta
dell'albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con
cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
b) p iccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove
camere per alloggio;
c) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si
somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L. 287/1991;
d) chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
e) gelaterie, cremerie;
f) negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
g) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente
normativa;
h) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
i) posti di ristoro sulle autostrade;
j) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittimi, fluviali, lacuali
e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme
petrolifere;
k) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
l) aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande
(banqueting);
m) aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di
mensa;
n) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
o) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad
alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
p) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
q) a ttività gestite da aziende multi localizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale
ch
e self-service, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti
di ristoro gestiti.
r) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
8
s) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) A
lberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa
nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio, e dalla denominazione delle eventuali
dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le
attività di cui all'art. 1, punto 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre
2002; Tour operator, Network di Agenzie di Viaggio e Turismo che svolgono attività di produzione,
distribuzione o vendita di pacchetti turistici.
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche, giovanili e simili, in
quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
V
II) Porti ed approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Nota a verbale
Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte
all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al
titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a v erbale
Laddove nel testo del presente contratto viene usato il termine "alberghi ” ci si riferisc e alle "aziende
al
berghiere" di cui al punto I dell'art. 1.
Laddove nel testo viene usato il termine " pubblici esercizi" ci si riferisce alle "Aziende pubblici
esercizi" di cui al punto III dell'art. 1.
Laddove nel testo viene usato il termine " agenzie di viaggio" ci si riferisce alle " imprese di viaggi e
turismo" di cui al punto VI dell'art. 1.
Laddove nel testo viene usato il termine " campeggi" ci si riferisce ai " complessi turistico ricettivi
dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1.
ART
. 2 Validità
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della
Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione
ed il personale dipendente.
Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo
insieme un trattamento minimo per i lavoratori delle aziende di cui al precedente art.1 e costituisce
condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.71, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 151, modificato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modifiche ed
integrazioni.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART
. 3 Pluralità di unità aziendali
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno
un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme
del presente contratto. In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi
delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
ART
. 4 Esame congiunto dinamiche del settore
Annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Parti
si incontreranno per scambiarsi dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le
9
prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica.
Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei
diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione
del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
ART
. 5 Commissione Permanente Ebintur
In seno a Ebintur sarà istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono
assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati
disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi
compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità
nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o
uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche
l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare
la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione,
aspettativa e congedo;
e) p redisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita
professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge e dai fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" o “sessisti” nel sistema
delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle
procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con
particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle Rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente
definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno
la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti
in materia.
La Commissione si riunirà di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da
un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla
propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta
l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle
componenti.
ART
. 6 Bassa stagione
Le Organizzazioni imprenditoriali si impegnano a contrattare, a livello territoriale, forme di
utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione", in collegamento con le iniziative
delle singole regioni, province o comuni anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze;
a livello territoriale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le istituzioni locali
ed il sindacato, un regime di prezzi calmierati, particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa
stagione" a favore di:
a) l avoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure
termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri Paesi che utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
ART
. 7 Concertazione
Le parti si impegnano a ricercare, congiuntamente, a livello locale, per settori, per l'intero comparto o
per singole aree sub regionali, soluzioni capaci di:
10
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure
di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi
di cui al presente articolo.
Sempre a livello territoriale, anche per aree sub regionali omogenee, le parti si impegnano a definire
attraverso specifici accordi negoziali:
- l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e
migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del
settore, gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli
imp
ianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di
occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle
norme del contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in
rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle
attività.
Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in
rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del
settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
ART
. 8 Contrattazione di secondo livello
Le parti condividono l’obiettivo di dare adeguato sviluppo alla cosiddetta “contrattazione di secondo
livello” che riconsegna il protagonismo contrattuale ai titolari originali, i territori, i lavoratori
dipendenti, le aziende; la normativa di cui all’art. 8 L. 148/2011 e a ll’art. 51 del D.Lgs. 81/2015
costituiscono la fonte contrattuale e legislativa di riferimento della disciplina della contrattazione
decentrata.
Pertanto, le parti dichiarano che tali norme legislative, contrattuali e procedurali costituiscono
condizione necessaria e sufficiente per sottoscrivere validamente a livello aziendale, oltre le materie
delegate, anche deroghe al presente Contratto Collettivo Nazionale.
Il contratto territoriale e/o aziendale di prossimità deve essere sottoscritto dai rappresentanti locali di
FEDERTERZIARIO e UGL Terziario (Unione Generale del Lavoro) settore Commercio e Turismo.
Il contratto territoriale di cui sopra, quando esistente, non ha valore direttamente operativo e cogente per
le imprese e lavoratori dipendenti, ma costituisce una griglia di possibilità ed opzioni, sempre entro il
binario normativo e procedurale scaturente dal correlato disposto dell’art. 8 della L. 148/2011 e
all’ Accordo Interconfederale 20/06/2011, a disposizione dei soggetti titolari del contratto aziendale,
secondo le specifiche esigenze e caratteristiche dei vari territori e distretti produttivi.
Ove richiesto l’Ente Bilaterale Ebintur, potrà certificare la valida sottoscrizione del contratto e provvedere
al suo deposito presso gli uffici competenti del Ministero del Lavoro.
Di norma, i relativi accordi hanno durata massima di t re anni.
Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti
quei casi specificati dall’ art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, nonché da l
presente contratto collettivo:
- maggiore occupazione;
- qualità dei contratti di lavoro;
- emersione del lavoro irregolare;
- incrementi di competitività e salari;
- gestione di crisi occupazionali;
- i
nvestimenti;
- avvio di nuove attività.
Le intese potranno riguardare anche l’organizzazione del lavoro e della produzione ed in particolare:
- gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a lavoro ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti
e
i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell’orario di lavoro;
-
le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, compresi quelli connessi al contratto di apprendistato
;
11
-
i criteri di partecipazione dei lavoratori
;
-
le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
-
la definizione di un monte ore annuo di congedi;
- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e le
partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto
di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età
del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia
del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove non previste nel presente
contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda nonché le figure di interesse aziendale, sempre non
previste nella classificazione di cui al presente contratto che assumano significato e valenza generali, le Parti
riporteranno all'apposita Commissione Paritetica Nazionale di garanzia le valutazioni in merito, anche
fornendo adeguate proposte.
ART
. 9 Premio di risultato
Con contratto aziendale potranno essere istituiti premi di risultato legati all’ottimizzazione dei servizi resi
dal personale alla clientela e agli obiettivi derivati dall’accordo aziendale. In ordine alla quantificazione del
premio, ai criteri di individuazione degli incrementi ed ai requisiti per la decontribuzione dei premi si rimanda
alla normativa applicabile cui i contratti aziendali dovranno attenersi.
Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione
territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle
relative variazioni, anche combinati tra loro:
- determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile correlati ad incrementi di produttività, di
qualità, di efficienza, di efficacia e di innovazione nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli
elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
- impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;
- obbligatoria applicazione dei trattamenti contributivo -previdenziali e fiscali previsti dalle normative
applicabili;
- previsione convertibilità del premio in servizi di welfare aziendale, ai sensi e nei limiti della normativa
applicabile;
- previsione di erogazioni economiche di secondo livello che, data la natura variabile e non predeterminabile,
non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
I risultati riguarderanno il raggiungimento di obiettivi predefiniti negli accordi, quali ad esempio gli aumenti
di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività,
innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori, purché, ai sensi di quanto chiarito
dell’Agenzia delle Entrate, tali criteri siano misurabili e verificabili.
L'accordo economico aziendale avrà durata massima triennale nel rispetto dei cicli negoziali per evitare
sovrapposizioni.
ART
. 10 Indicatori
Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della
contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente in riferimento alle fonti ufficiali disponibili.
In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli Enti bilaterali il
compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali
elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto
della riservatezza dei dati aziendali e personali.
Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione
territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle
relative variazioni, anche combinati tra loro.
A
ziende alberghiere:
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- p resenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT);
- giornate lavorate (INPS).
12
C
omplessi turistico ricettivi dell'aria aperta:
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT);
- giornate lavorate (INPS).
Pubbl
ici esercizi e stabilimenti balneari:
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale;
- prodotto interno lordo provinciale "pro-capite";
- consumi energia elettrica per uso non domestico (distributori);
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT).
R
istorazione collettiva:
- fatturato;
- ore lavorate;
- dipendenti.
Imprese viaggi e turismo:
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT);
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP);
- vendita biglietteria ferroviaria;
- dipendenti (INPS, ISTAT).
Possono altresì essere presi a riferimento per l’erogazione del premio di risultato i seguenti indicatori:
- rating clienti (es.su piattaforme di prenotazione);
- RevPAR / fatturato per unità produttiva;
-
tasso di fidelizzazione clienti;
- upselling medio.
Le parti precisano che l'elencazione d i cui sopra ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
ART
. 11 Materie demandate alla contrattazione di II livello
Alla contrattazione di secondo livello, alla quale sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13
dicembre 1984 e della L. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e
territoriale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a
tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della
prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza;
d) la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo
dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione;
e) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
f) intervallo per la consumazione dei pasti;
g) r
ipartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
h) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
i) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale
obbligatoria a turno ai sensi di legge;
j) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più
turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
k) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a
quanto previsto dalle norme di pertinenza;
l) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale
reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
m) r ecupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
n) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
13
o) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle della classificazione del presente contratto;
p) individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili
alle qualifiche previste dal presente contratto;
q) misura d el risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;
r) premio di risultato;
s) regolamentazione nastro orario stagionali;
t) smart working ;
u) definizione di meccanismi volti ad agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
v) definizione di ulteriori fattispecie e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori
extra;
w) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di
una maggiore durata del periodo di apprendistato;
x) determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga;
y) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni;
z) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali
notturni;
aa) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende di ristorazione
collettiva;
bb) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri;
cc) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti;
dd) determinazione della misura della trattenuta cautelativa;
ee) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione;
ff) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in
caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
gg) cl ausole di uscita;
hh) retribuzione onnicomprensiva;
ii) de cisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore.
Per le az iende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva
competenza della contrattazione integrativa provinciale e aziendale:
a) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione
di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del 1° comma dell'art. 23 della legge n. 56/1987 e
maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
c) superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo
parziale;
d) individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili
alle qualifiche previste dal presente contratto;
e) premio di risultato;
f) clausole di uscita.
ART
. 12 Durata
La durata massima dei predetti accordi, ai sensi della normativa applicabile, è pari a tre anni.
ENTI BILATERALI
Premessa
Le parti stipulanti il presente C.C.N.L., ribadita la volontà di promuovere l’istituzione e/o lo sviluppo degli
Enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento
di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali non può essere sostitutiva di quella
propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento
degli Enti bilaterali.
ART
. 13 Ebintur
Ebintur costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il
presente C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale. A tal fine Ebintur attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) pr ogramma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le
14
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini
e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto
tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del
settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a
livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le
raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla L.
936/1986;
e) istituisce una banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, nonché dei contratti a
termine;
h) pr edispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore
utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
m) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di
legge.
Ebintur costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dall e parti stipulanti i l
pr
esente C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionali.
Ebintur promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le
Regioni e gli altri enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato
da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione
predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) f unzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio
del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con la rete degli Enti bilaterali territoriali
e con il sistema informativo lavoro;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano
l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica
degli Organismi paritetici;
i) f
unzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza
complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra
Ebintur e i fondi competenti;
j) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio
15
delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti
peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
A tal fine, l'Osservatorio:
1. programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di
analisi dell'Ente bilaterale nazionale Ebintur inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza
trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle parti ;
2. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di
inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza
trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
3. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di
verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali,
settoriali e/o di comparto;
4. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente bilaterale nazionale;
5. attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti
pubblici preposti a tale funzione;
6. a ttività di sostegno dei buoni vacanza;
7. tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi Ebintur potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale, permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, Consorzi, Associazioni od E nti,
previa apposita delibera dell'Assemblea.
L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è
deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
ART
. 14 Finanziamento Ebintur
Ebintur è finanziato attraverso le quote versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti nella misura e
con il sistema di riscossione previsti dal presente contratto.
Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, (Ebintur
nazionale, regionali e provinciali) costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente
contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale
dello 0,50% di paga base e contingenza, di cui lo 0,40 % a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a
carico del lavoratore.
Le p arti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è
tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.
I contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali sono riscossi per il tramite dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, ai sensi della Convenzione stipulata con l’ INPS.
L’iscrizione ad Ebintur avviene attraverso tempi, modalità e modulistica descritte sul sito dell’Ebintur.
Qualsiasi azienda si avvalga dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quali è previsto il versamento ad
Ebintur è tenuto a corrispondere i contributi come stabiliti dal presente CCNL.
Le prestazioni erogate da Ebintur rappresentano un diritto soggettivo, di origine contrattuale, dei lavoratori
e pertanto l’azienda che omette il versamento della contribuzione è altresì responsabile verso lavoratori non
iscritti della perdita delle eventuali prestazioni, fatto salvo il r isarcimento del maggior danno subito. Le
prestazioni previste saranno erogate ai lavoratori esclusivamente se il versamento complessivo risulti
effettuato regolarmente. L’azienda che ometta totalmente e/o in parte il versamento all’Ente sarà direttamente
responsabile nei confronti dei lavoratori della perdita delle prestazioni. Pertanto, nessuna prestazione sarà
dovuta dall’Ente al lavoratore qualora i versamenti non siano regolari in questo caso le prestazioni dovranno
essere erogate direttamente dal datore di lavoro.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo
obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione
all’Ente Bilaterale Ebintur di cui al pres ente articolo è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al
lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore il 2% della retribuzione esclusa dalla
base di calcolo del TFR.
16
ART. 15 Formazione professionale
L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le parti
valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la
valorizzazione delle risorse umane con p articolare riferimento alla formazione professionale. La
professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle parti, da essa dipendono lo sviluppo
del settore e la sua capacità competitiva. Il sistema degli Enti bilaterali, nelle sue divers e articolazioni, ha
assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove
esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la
flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.
In conseguenza di ciò, le parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo
assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo
parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- consolidato la rete degli Enti bilaterali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione
professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
Si ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; si individuano gli opportuni strumenti
normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici
titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, e negli Enti bilaterali la sede idonea per l'esame
concertato delle relative problematiche e la promozione di ogni conseguente iniziativa.
ART
. 16 Formazione continua
Le Parti concordando sulla rilevanza strategica della formazione continua sia come strumento di sviluppo e
perfezionamento personale e sociale, sia come mezzo per incrementare l’educazione digitale nel nostro
paese, stimolando l’innovazione tecnologica e organizzativa dei processi produttivi e lavorativi, al fine di
recuperare il ritardo nell’adozione di processi e tecnologie informatiche ed il divario creatosi con altre realtà
europee e mondiali.
Pertanto, con il presente contratto, le parti stabiliscono che a far data dalla stipula del presente contratto, le
aziende saranno chiamate a coinvolgere i propri dipendenti a tempo indeterminato in percorsi formativi
della durata di 24 ore per ciascun lavoratore, da svolgersi nell’arco di 3 anni. La formazione continua sarà
svolta attraverso l’elaborazione di progetti aziendali, ovvero tramite l’adesione a progetti territoriali o di
settore, sulla scorta delle modalità di erogazione previste da FONDITALIA. Le aziende che nel triennio
non abbiano direttamente coinvolto i lavoratori in attività formative riconosceranno ai propri dipendenti 24
ore per ciascun lavoratore, di cui 16 a carico dell’azienda per un costo massimo di € 200,00, per partecipare
ad attività di formazione continua esterne all’azienda, finalizzate all’acquisizione di competenze (tecniche,
linguistiche, informatiche o gestionali) utilizzabili nell’espletamento dell’attività lavorativa.
Ove i lavoratori non siano stati coinvolti in percorsi formativi aziendali ed intendano partecipare ad attività
formative non direttamente organizzate dall’azienda, dovranno farne richiesta al datore di lavoro entro 15
gg. dall’inizio del percorso formativo, producendo, ove richiesto dall’azienda, la relativa documentazione.
I lavoratori potranno partecipare ad iniziative formative solo nei casi in cui queste ultime siano realizzate:
dagli enti privati di cui all’art. 1, comma 2 della L. 40/87; dagli enti accreditati a svolgere attività formativa
presso le Regioni; dalle università e istituti tecnici abilitati al rilascio di titoli di istruzione secondaria
superiore; dall’azienda. Gli enti erogatori o l’azienda dovranno documentare le attività formative svolte
secondo la normativa vigente.
Nelle imprese con almeno 100 dipendenti, i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per
partecipare ad attività di formazione continua non potranno superare il 2% del personale in forza nell’unità
produttiva interessata, salvo diverse intese a livello aziendale.
Le ore non fruite nel triennio non saranno cumulabili con quelle del triennio successivo, salvo che le stesse
non siano state utilizzate per esigenze aziendali e non per volontà del lavoratore. In ogni caso restano escluse
dal computo delle 24 ore previste dai commi precedenti, le ore di formazione in materia di sicurezza ex art.
37 del D.Lgs. 81/08.
Nota
Le parti, considerato che ai sensi dell'art. 118 della L.388/2000 i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra
le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti, vista la raccomandazione in materia di linee-guida per la formazione e lo sviluppo nel settore
17
dell'ospitalità in Europa sottoscritta l'11 giugno 2004 da Effat ( European Federation of Food, Agriculture and
Tourism Trade Unions ) e da Hotrec ( Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafès and
Similar Establishments in the European Union and European Economic Area), reputano opportuno individuare
forme di aggregazione di domanda e offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente
ed efficace.
ART
. 17 Fonditalia
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese
faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua Fonditalia. Le parti
congiuntamente concordano sulla opportunità che Fonditalia si avvalga della rete Ebintur quale strumento
di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
ART
. 18 Commissioni paritetiche
La Commissione paritetica nazionale si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una
per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione
di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
ART
. 19 Compiti e finalità
La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse
nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente contratto.
A t al fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente contratto e di altri
contratti ed accordi nazionali di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera
di applicazione del presente contratto nazionale di lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse
specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto
degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione di Ebintur territoriali;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima
stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle
Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente
ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto
nazionale di lavoro e di altri contratti ed accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle
aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto nazionale di lavoro, dovranno essere
demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di
amichevole componimento.
L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al
presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile
dettaglio sull'oggetto della vertenza.
La C ommissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
D
ovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per
ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del
Ministero del Lavoro.
ART
. 20 Commissione di conciliazione territoriale
Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti
l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le
procedure di seguito indicate.
Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro 10 gg. o
comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo. Trascorso tale termine, le parti,
senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà
d'azione, si rivolgeranno alla Commissione, al fine di raggiungere un accordo entro i 20 gg. successivi.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad
18
azioni dirette.
La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia
fatta richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate. La richiesta dovrà essere
debitamente motivata.
La Commissione dovrà pronunciarsi entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito
verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di
composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L., che resta demandata alla sola
Commissione paritetica nazionale. Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è
prescritto il secondo tentativo presso la Commissione paritetica nazionale con l'intervento delle
Organizzazioni che hanno esperito il primo.
ART
. 21 Procedura
Ai sensi degli artt. 409 e seguenti c.p.c., le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato
tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente
potranno essere demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.
La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso l'Ente bilaterale territoriale.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, va inviata
presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta stessa,
invitandole a designare entro 5 gg. le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 gg. d alla presentazione della richiesta. Dell'esame
di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato
accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, rilascerà alla parte interessata l a relativa
attestazione. I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti
interessate e dai componenti la Commissione. I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni
del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
La Commissione, su richiesta della parte più diligente, provvederà al deposito di una copia del verbale
presso la Direzione del lavoro competente per territorio. Una copia è conservata agli atti della Commissione
di conciliazione. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente
contratto, né degli accordi territoriali.
Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle
parti stipulanti il presente C.C.N.L.. Copia dell'accordo dovrà essere inviata all'Ente bilaterale
nazionale per l'inclusione nell'archivio dei contratti.
ART
. 22 Collegio Arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo
espletamento, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere
il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1° comma. Il
Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L’istanza della parte deve avere il medesimo oggetto e contenuto del precedente tentativo di
conciliazione e contenere tutti gli elementi utili a definire le richieste. La stessa va presentata, attraverso
l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, al Collegio arbitrale, e
contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i 30 gg. successivi alla
conclusione del tentativo di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale
adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 gg. dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di
presentare uno scritto difensivo.
Entrambe le p arti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con
dichiarazione scritta da recapitare al Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che
hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà estratto a
sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente
concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni
19
predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è
rinnovabile. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 gg. la data di
convocazione del Collegio che ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che
potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori
delle stesse;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 gg. dalla data della prima riunione, dandone tempestiva
comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un
massimo di ulteriori 15 gg., in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater c.p.c..
ART
. 23 Arbitrato
Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall'art. 7
della L. 300/1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere,
nei 20 gg. successivi, anche per mezzo dell'O.S. alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la
costituzione di un Collegio di conciliazione e arbitrato.
Il C ollegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di sei
esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali
Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
La Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio
rappresentante in seno al Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio
rappresentante entro 10 gg. dal ricevimento dell'invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare
non ha effetto.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Se il datore di lavoro o il lavoratore adiscono l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
ART
. 24 Rinvio
Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle
specifiche normative previste per ciascun comparto.
ART
. 25 Norme finali
Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia.
ATTIVITA' SINDACALE
ART
. 26 Delegato aziendale
Nelle imprese che abbiano alle proprie dipendenze un numero compreso tra gli 11 e i 15 lavoratori, le
Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su
indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del
contratto e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento del delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue
funzioni è nullo ai sensi di legge.
ART
. 27 Dirigenti sindacali
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori
che fanno parte:
- di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici dell’Organizzazione sindacale dei lavoratori
stipulante il presente contratto;
L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dall’O.S. di appartenenza per
iscritto con lettera raccomandata o pec all'impresa e all’ Organizzazione dei datori di lavoro.
20
Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la
qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo
la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio
della carica ricoperta. Il mandato di delegato aziendale e di dirigente sindacale conferito ai dipendenti
assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce
con lo scadere del contratto a termine.
ART
. 28 Permessi sindacali ed RLS
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 giorni annui.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati
ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il
presente CCNL, riconosceranno ai componenti della O. S. dei lavoratori stipulante il presente CCNL le
prerogative stabilite dalla L. 300/1970.
Le i mprese con meno di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni stipulanti il
presente CCNL, garantiranno:
- ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee;
- alle RSA, della O.S. stipulante il presente CCNL, 20 ore annue per la partecipazione alle riunioni
sindacali ed alle contrattazioni aziendali. Ulteriori e più favorevoli condizioni possono essere stabilite a
livello aziendale.
Le ore di permesso sindacale dovranno essere usufruite nell’ambito dell’orario di lavoro, mentre le
assemblee si terranno all’inizio o alla fine dell’orario stesso, in considerazione delle necessità organizzative
aziendali.
In applicazione a quanto disposto dalla L. 300/1970, l’assemblea si svolgerà al di fuori dell’azienda,
oppure, in presenza di locali idonei e previo accordo tra azienda e RSA, potrà svolgersi all’interno.
La RSA è titolata ad incontrarsi con l’azienda per discutere problematiche relative a quanto previsto dalla
contrattazione di prossimità.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti,
verrà preferibilmente scelto tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle aziende fino a
15 unità, invece, il RLS verrà indicato all’interno dell’azienda stessa o individuato, anche per più
aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo.
Corsi per RLS potranno svolgersi anche in modalità e-l earning.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali o nazionali della O.S.
stipulante il presente CCNL, usufruiranno di una serie di permessi retribuiti nel limite complessivo di:
- 4 ore per ciascun dipendente, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti;
- 2 ore per ciascun dipendente, nelle aziende che occupano meno di 15 dipendenti.
Tutti i permessi sindacali dovranno essere richiesti all’azienda per iscritto con almeno 2 gg. di anticipo.
Il numero di distacchi sindacali, ex art. 31 della L.300/1970, verrà concordato in sede aziendale.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alla O.S. stipulante il presente CCNL
il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. L’importo da trattenere deve essere
comunicato all’azienda mediante apposita delega, debitamente firmata dal dipendente. La delega conterrà
l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e la O.S. cui il contributo dovrà essere versato.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
ART
. 29 Contributo di assistenza contrattuale
Per la realizzazione di quanto previsto dal presente contratto e per assicurare l’efficienza delle proprie
strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, considerati i costi che il presente contratto
comporta per l’assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le aziende, aderenti e non, che
applicano il presente contratto, verseranno un contributo di assistenza contrattuale pari allo 0,80% della
paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 12 mensilità a carico dell’azienda.
Della quota di cui al precedente capoverso, lo 0,20% verrà versato all’organizzazione sindacale firmataria
del presente C.C.N.L. per la stampa, la diffusione e la promozione del contratto stesso.
21
La quota verrà riscossa a mezzo del codice di riscossione contributi di assistenza contrattuale W462 per il
tramite dell’INPS, ai sensi della L. 311/1973 e dell’apposita convenzione sottoscritta tra l ’Istituto
previdenziale e Federterziario.
ART
. 30 Albo comunicazioni
È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alla O.S. firmataria del presente contratto di
far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili in luogo non accessibile
alla clientela. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al
rapporto di lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente
consegnate alla direzione dell'esercizio.
ART
. 31 Assemblee
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi
fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle OO.SS. singolarmente o congiuntamente, presso
l'unità aziendale in cui prestano la loro attività lavorativa, in un locale messo a disposizione dal datore
di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ ordine di
precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con
sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a 10 ore
annue normalmente retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare,
previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Ciascuna delle riunioni non potrà
superare le 3 ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto
dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro
finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia
degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
ART
. 32 Referendum
Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di 15 dipendenti, lo svolgimento fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale,
indetti dalla R.S.A., con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla
categoria interessata.
ART
. 33 Elezioni RSU
Le Parti riconoscono la facoltà di costituire RSA o RSU ai sensi della normativa vigente e degli accordi
interconfederali nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali così
come previsto dalla legge 300/70 e s.m.i..
Ai sensi dell’Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la Organizzazione
Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti dovranno definire la disciplina generale in materia
di rappresentanze sindacali unitarie, prevedente la partecipazione di liste contrapposte e la segretezza del
voto. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività
sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla L. 300/70 e agli accordi interconfederali in essere
tra le parti.
ART
. 34 Contributo sindacale
L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore dell’O.S. firmataria
del presente C.C.N.L. nella misura indicata nella delega, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante
consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta.
L’iscrizione al sindacato su delega c onterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda
dovrà attenersi e avrà durata annuale.
L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
22
ART. 35 Decl
aratorie
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata in nove livelli professionali, comprensivi
di due livelli appartenenti alla categoria quadri, ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
Area Quadri
Ai sensi della L. 190/1985 e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1130/1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Capo area
Direttore
Qua
dro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlati al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano, in via
continuative, la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di
settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
vice-direttore di alberghi
food and beverage manager
rooms division manager
capo settore commerciale
capo settore amministrativo
capo settore acquisti
capo settore tecnico
capo centro edp
capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni
capo settore d’area mense
capo settore marketing,
capo settore personale e formazione
1°
LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
responsabile di ristorante di alberghi
responsabile dei servizi di prenotazione di alberghi
responsabile vendite centralizzate
responsabile tecnico di area
responsabile servizio catering
ispettore amministrativo
assistente senior di direzione
responsabile delle procedure
analista sistemista
responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria
capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine
responsabile della comunicazione istituzionale (previsto nel rinnovo del contratto CCNL Turismo)
23
altre qualifiche di valore equivalente
2
° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
capo ricevimento di alberghi
primo portiere
primo maitre d’hotel
capo cuoco
prima governante
responsabile degli impianti tecnici
capo barman
coordinatore del centro di prenotazione di alberghi
capo servizio amministrativo
capo servizio personale
direttore servizio mensa o capo impianto mensa
capo laboratorio gelateria
capo laboratorio
responsabile amministrazione e controllo
ispettore mensa
dietologo
supervisore catering
capo banconiere di pasticceria
responsabile di magazzino
primo barman
capo ced
analista-programmatore ced
assistente del direttore
funzionario di vendita
cassiere centrale
responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l’istruzione e la formazione professionale
turistica ed alberghiera
altre qualifiche di valore equivalente
3
° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di
altri lavoratori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
impiegato addetto all’amministrazione del personale di alberghi
impiegato addetto al controllo amministrativo
corrispondente in lingue estere
segretario ricevimento cassa o amministrazione
portiere unico
segretario di segreteria o addetto alla prenotazione
prima guardarobiera consegnataria
dietologo diplomato
infermiere diplomato professionale
fisiochinesiterapista diplomato
24
coordinatore reparto cure sanitarie
cuoco unico
sotto capo cuoco
primo pasticcere
capo reparto catering
assistente o vice o aiuto supervisore catering
sommelier
responsabile servizio ristorazione commerciale catena
governante unica
capo operaio
maître
capo centralinista
barman unico
economo e/o magazziniere
portiere di notte
operaio specializzato provetto
programmatore ced
impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo
altre qualifiche di valore equivalente
4
° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
segretario
addetto a macchine elettrocontabili
guardarobiera unica consegnataria
portiere di alberghi
cuoco capo partita
chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore
seconda governante
barman
capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere
centralinista lingue estere
capo garage
capo giardiniere
operaio specializzato
addetto fango terapista
massoterapista
infermiere
estetista
cuoco di cucina non organizzata in partite
gastronomo
cameriere di ristorazione
secondo pasticcere
gelatiere
pizzaiolo
impiegati d’ordine
referente di magazzino
istruttore di nuoto con brevetto
istruttore di ginnastica correttiva
operatore ced
conducente di automezzi pesanti
altre qualifiche di valore equivalente
25
5
° LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
centralinista
telescriventista
magazziniere
assistente ai bagnanti
addetto all’amministrazione personale, al controllo amministrativo, alle prenotazioni di hotel, al ricevimento
cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine:
cassiere bar ristorante
cassiere self service, tavola calda, pasticceria, gelateria
cassiera mensa aziendale
banconiere di gelateria/pasticceria, tavola calda, chiosco di stazione
operaio qualificato
addetto movimentazione
allestimento e disallestimento del servizio banqueting
addetto prelievo e al versamento di denaro da macchinette distributrici
cameriere bar, tavola calda self service
guardarobiere non consegnatario
secondo cuoco mensa aziendale
addetto controllo accessi di sedi o filiale
operatore pizza
operatore della ristorazione commerciale organizzata in catena
conduttore con conoscenza lingue
autista
giardiniere
pulitore, lavatore a secco
lavandaio unico
capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica
caffettiere, dispensiere o cantiniere
facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti
guardia giurata
cameriera sala e piani
conducente automezzi leggeri
operaio qualificato
demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi
cuoco, cameriere, barista
operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico
addetto alle operazioni di trasporto del fango
addetto alle inalazioni
assistente di portineria
altre qualifiche di valore equivalente
6
° LIVELLO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o
pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni
addetto ai servizi di camera negli esercizi a strutture complesse dove le operazioni tradizionali di riassetto
e pulizia dei piani e delle camere siano attribuiti a un unico operatore
altre qualifiche di valore equivalente
6
° LIVELLO
26
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni
e degli ambienti di lavoro
addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato
secondo banconiere pasticceria
commis di bar (ex aiuto barista)
addetto servizi mensa con meno di 15 mesi di esperienza nel settore
addetto portineria di alberghi
guardiano notturno
lavandaio
conduttore
garagista
rammendatrice, cucitrice, stiratrice
facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli
cameriera ai piani
cameriera villaggi turistici
addetto mensa personale
vetturiere
addetto alle consegne senza o con mezzi di locomozione
aiuto reparto cure sanitarie
altre qualifiche di valore equivalente
Appartengono a questo livello altresì i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine
già attrezzate.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni
vestiarista
addetto alla stiratura con apparecchi automatici
commissioniere
altre qualifiche di valore equivalente.
A
ziende alberghiere
Le parti concordano di integrare come segue la classificazione del personale:
- al 3° livello è inserito il punto " primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia
anche responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
- al 4° livello, il punto "chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore" è modificato come segue: "chef de
rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore.
ART
. 36 Inquadramento
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili
professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata
nella Parte speciale del presente contratto distinta per ciascun comparto.
Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche
previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni
territoriali e in caso di mancata soluzione d alle rispettive Organizzazioni nazionali.
ART
. 37 Passaggi di qualifica
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso
può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella
medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
27
Il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli
elementi retributivi collegati alle particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, 4° comma c.c. o dinanzi alle commissioni di certificazione, possono essere
stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento
e della relativa retribuzione, ove determinati dall’interesse del lavoratore alla conservazione
dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo corrispondente
all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima
non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo non superiore a
6 mesi. Per le attività a carattere stagionale le Parti concordano che il termine sia fissato in mesi 3.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione del nuovo livello contrattualmente
prevista; in ogni caso, qualora il lavoratore percepisca, al momento della promozione, una retribuzione
superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam,
con lo stesso titolo e le stessa caratteristiche originarie. Tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti
di anzianità e dall'indennità di contingenza.
ART
. 38 Mansioni promiscue
Si intendono promiscue le mansioni afferenti a diversi inquadramenti e non relative al medesimo livello di
inquadramento. Il lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse
qualifiche sarà inquadrato nella qualifica d el livello superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le
mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo prevalente sul complesso dell'attività dallo stesso
svolta.
Si intendono prevalenti le mansioni che sono svolte per oltre il 50% del monte orario annuo. L’orario di
lavoro di riferimento è quello della mansione prevalente.
M
ERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le Parti stipulanti, premesso che:
- il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti, con
co
nseguente rischio di perdite di investimenti professionali;
- la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo
sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non
esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato;
- la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono
necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della
clientela;
condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle
in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al
fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel
reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende
e a i lavoratori, può essere svolto dall’Ente bilaterale Ebintur.
In que sto quadro, le parti:
- riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare
l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli Enti bilaterali la
sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti
iniziative;
- concordano che la rete degli Enti bilaterali possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Conseguentemente, le parti ritengono opportuna l’istituzione di uno strumento operativo cui le imprese
del settore, come pure i lavoratori, potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali,
promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolare la mobilità e la permanenza nel settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'Ente bilaterale ha carattere volontario, i
28
singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare
alla rete degli Enti bilaterali le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle
esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti
formativi).
Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che
sarà attivato dalla rete degli Enti bilaterali Ebintur e i relativi aspetti organizzativi.
ART
. 39 Contratto a sostegno dell’occupazione a tempo determinato
Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati,
in caso di assunzione di un lavoratore a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, non
prorogabile e non rinnovabile, da adibire allo svolgimento di mansioni riconducibili ai livelli 4°, 5°, 6° super
e 6°, se il lavoratore è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Regolamento UE 651/2014 art. 2 punti 4
e 99, il datore di lavoro potrà assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi 6 mesi, una
retribuzione di primo ingresso ridotta del 15% e, per i successivi 6 mesi, una retribuzione di primo ingresso
ridotta del 10% rispetto al livello ordinario di inquadramento.
La medesima retribuzione di primo ingresso è consentita anche nel caso di assunzione a tempo determinato
di soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo
sia stato risolto al termine del periodo formativo. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo
indeterminato, il trattamento economico ridotto del 10% sarà esteso per un ulteriore periodo di 3 mesi.
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero
complessivo dei dipendenti individuati dalla presente disciplina contrattuale, per 12 mesi.
La medesima retribuzione di primo ingresso è consentita anche nel caso di assunzione di studenti del III, IV,
V anno degli Istituti professionali statali per i servizi alberghieri e della ristorazione, al fine di favorire la
transizione dalla scuola ai luoghi di lavoro.
Inserimento lavorativo e formazione
Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una
formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica,
anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate
alla formazione. La formazione di cui al comma precedente può essere inclusa nei piani formativi presentati
al Fondo Fonditalia , a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al F ondo per includere tali
destinatari negli Avvisi.
Mo
nitoraggio e certificazione dei requisiti
La disciplina in tema di contratto di sostegno alla occupazione ha carattere sperimentale ed è interesse delle
parti valutare sia il corretto utilizzo dello strumento, sia monitorare l’impatto di tali contratti sull’
occupazione.
Pertanto, al fine di evitare abusi nell’utilizzo di tali forme contrattuali, le parti concordano nel prevedere, in
capo al datore di lavoro, l’obbligo di attivare la procedura di certificazione del contratto di sostegno alla
occupazione presso la Commissione di Certificazione dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebintur. La procedura
deve essere attivata entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto ed il datore di lavoro deve trasmettere tutta
la documentazione da cui possa emergere la sussistenza dei presuppo sti soggettivi e/o oggettivi per la
sottoscrizione del contratto di sostegno all’occupazione così come previsti dal presente contratto.
In mancanza di certificazione o di rigetto della relativa istanza, il lavoratore avrà diritto, a far data dalla
sottoscrizione del contratto, al normale trattamento economico tabellare di cui al presente contratto, secondo
il livello di inquadramento attribuito al lavoratore.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un
importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed
un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato
del lavoro. Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del
rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
In questo quadro, le parti assegnano all’Ente bilaterale Ebintur un ruolo strategico per il monitoraggio
delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
29
ART. 40 Tipologie
Le tipologie di apprendistato sono definite dalla legge.
ART. 41 Proporzione numerica
Considerato quanto disposto dagli artt. 41 e ss. D .lgs. n. 81/2015, le parti convengono che il numero di
apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate, in servizio presso il medesimo datore
di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di
lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati
o sp
ecializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a 3.
ART
. 42 Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assunti
con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani
di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero, con contratto di apprendistato professionalizzante, lavoratori a
far data dal compimento dei 17 anni di età, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
del D.lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani
che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25mo anno di età. Per i lavoratori apprendisti di età
inferiore ai 18 anni, trovano applicazione le norme contrattuali del presente C.C.N.L. ove compatibili.
ART
. 43 Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere
indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello
intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del
periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere definito in forma sintetica.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 gg. consecutivi
comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo
anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato trovano a pplicazione, ricorrendone le condizioni, le sanzioni
previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell' art. 2118 c.c., si applica la disciplina contrattuale nazionale del
presente CCNL in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo
con un preavviso scritto pari a 30 gg. decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Durante il
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
ART
. 44 Piano formativo
Il datore di lavoro deve specificare il piano fo rmativo individuale anche tenendo conto dei contenuti
formativi enucleati, per ciascun profilo professionale, dall’Ente Bilaterale Nazionale.
Ferma restando la costituzione del rapporto di apprendistato con le modalità disciplinate nel precedente
articolo, è facoltà delle parti sottoporre il contratto di apprendistato ed allegato piano format ivo
dell’apprendista alla Commissione di Certificazione presso l’Ente Bilaterale Nazionale Ebintur al fine di
acquisire la validazione del percorso formativo adottato
ART
. 45 - Periodo di prova
La durata del periodo di prova per gli apprendisti è la medesima prevista per il lavoratore qualificato
inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al
trattamento di fine rapporto.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
ART
. 46 Trattamento normativo
30
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla
disciplina contrattuale nazionale del presente C.C.N.L. per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la
quale è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato, il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 % della prestazione
di cui all'art. 97 e seguenti del presente C.C.N.L., ferme restando le ore di formazione e le durate previste.
ART
. 47 Livelli di inquadramento e trattamento economico
Il trattamento economico degli apprendisti è determinato con riferimento alla retribuzione tabellare dei
lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
• primo anno 80%
• secondo anno 85%
• terzo e quarto anno 90%
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
È in ogni caso vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
ART
. 48 Malattia
Durante il periodo di malattia l'apprendista ha diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
- per i primi 3 gg. di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi nell’anno solare, ad un'indennità pari all’80%
della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
In caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del comporto previsti dal
presente C.C.N.L., ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 66 % della retribuzione lorda cui
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
ART
. 49 Referente per l'apprendistato
L'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che
dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso
dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione
aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e dovrà possedere un livello di inquadramento pari
o su
periore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, nonché competenze
a
deguate. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna,
quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
ART
. 50 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di
competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante, saranno computate presso il nuovo
datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione
professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e
l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
ART
. 51 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
• di impartire o di far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la
capacità per diventare lavoratore qualificato;
• di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né, in genere, a quelle a incentivo;
• di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
• di consentire all'apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale,
nel rispetto delle previsioni di legge;
• di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio.
ART
. 52 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
31
• seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
• prestare la sua opera con la massima diligenza;
• partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano
formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
• osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con
le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente contratto, anche se in possesso di un titolo
di studio.
AP
PRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
ART
. 53 Percentuale di conferma
I datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti non possono assumere nuovi apprendisti qualora, nei
36 mesi precedenti, non abbiano mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato professionalizzante sia giunto a scadenza, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano
svolto presso i medesimi l’intero periodo di apprendistato.
Ai fini del computo non si considerano i lavoratori dimissionari, quelli licenziati per giusta causa, quelli che
al termine del periodo di formazione abbiano rifiutato la prosecuzione del rapporto di lavoro e i rapporti
risolti durante o al termine del periodo di prova.
ART. 54 Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato, che non può avere durata inferiore a mesi 6, si estingue in relazione alle
qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello Durata
II 36
III 36
IV 36
V 36
VI, VI super 24
ART
. 55 Attività formativa: durata e contenuti
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello
d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere, entro
i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato. In tal senso, i requisiti della formazione
professionalizzante, in termini quantitativi, sono quelli indicati nella tabella seguente.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di
formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le
ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
PR
OFILI PROFESSIONALI
Ore complessive di
formazione
professionalizzante DUR
ATA
Inquadramento finale al II livello 240 36
Inquadramento finale al III livello 210 36
32
ART
. 56 Modalità di erogazione della formazione
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli , la formazione a carattere professionalizzante può
essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti
di e-learning, in tal caso, l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e attraverso
strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto.
Ove l'attività formativa venga svolta esclusivamente all 'interno dell'azienda, la stessa dovrà essere in
condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire le conoscenze e le competenze
richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano
formativo.
ART
. 57 Riconoscimento qualifica professionale e registrazione
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà
comunicazione per iscritto all'apprendista, 30 gg. prima della scadenza del periodo formativo, dell'eventuale
acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente
Centro per l'impiego, i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cess ato il rapporto di
lavoro o sia stato trasformato, entro il termine di 5 gg. dalla cessazione o dalla t rasformazione stessa
mediante le procedure telematiche previste dalla normativa vigente.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche
ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
ART
. 58 Altre tipologie di apprendistato
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
ART
. 59 Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 % di quella che gli sarebbe dovuta.
ART
. 60 Qualifiche con durata fino a 4 anni
In coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre
2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a
quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per
periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti prevedono una durata fino a 48 mesi.
ART
. 61 Parere di conformità Ente Bilaterale
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza delle
Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere
all'Ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul contratto di apprendistato. Le Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono
altresì concordare di affidare al sistema dell’Ente bilaterale Ebintur la verifica della conformità
dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.
ART
. 62 Fondo assistenza sanitaria
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza
Inquadramento finale al IV livello 180 36
Inquadramento finale al V livello 160 36
Inquadramento finale al VI livello o VI
livello super 120 24
33
Sanitaria Integrativa Previlavoro Italia, previsto dal presente contratto.
ART
. 63 Formazione apprendisti
Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione
formativa dell'impresa tramite il Fondo Fonditalia.
ART
. 64 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
ART
. 65 Apprendisti in cicli stagionali
È consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento
dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di
calendario. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di
breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella
assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la
contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
ART. 66 Apprendistato part-time
Le aziende potranno assumere alle proprie dipendenze apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere a tempo parziale, a condizione che l'orario di lavoro non sia inferiore al
60% rispetto al normale orario di lavoro previsto d al C.C.N.L., fermo restando le ore di formazione e la
durata massima previste dal presente contratto.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
-volontarietà di entrambe le parti;
-reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando
sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontà delle parti;
- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad
eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
− applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
ART
. 67 Forma e contenuto
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 81/2015 il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà
risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
a) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno;
b) il periodo di prova per i nuovi assunti;
c) il trattamento economico e normativo, secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione
lavorativa.
L’indicazione della collocazione lavorativa può essere formulata anche in termini generici, nel rispetto dei
limiti di prevedibilità della prestazione, considerando che, per le caratteristiche del settore, l’attività è
soggetta a condizionamenti esterni o a turnazioni determinate da fattori non direttamente controllabili.
ART
. 68 Lavoro supplementare
Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di
prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti. Per lavoro
supplementare si intende, pertanto, quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale
a tempo pieno.
È facoltà del datore di lavoro richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare
in misura non superiore al 30 % delle ore di lavoro settimanali concordate; fatti salvi specifici accordi tra le
parti.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è
34
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti
l’orario di lavoro a tempo pieno settimanale previsto dal presente contratto.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la
maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 15% , per le sole ore in
cui la variazione stessa viene effettuata, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Le ore di lavoro supplementare prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della
retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 25 % da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di
fatto, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata.
Le ore di lavoro supplementare prestate in orario notturno verranno retribuite con la quota oraria della
retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 20 % da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di
fatto, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata.
Per le ore eccedenti il lavoro supplementare, verranno applicate le maggiorazioni per lavoro straordinario
previste dal presente contratto.
Tutte le maggiorazioni individuate ai precedenti commi del presente articolo sono determinate
forfettariamente e convenzionalmente e devono intendersi comprensive di tutti gli istituti retributivi indiretti
e differiti, ad esclusione del TFR. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra
loro.
Anche ai lavoratori part -time è applicabile la disciplina della “banca ore” così come disciplinata dall’ art.
105 del presente contratto.
ART
. 69 Clausole flessibili e clausole elastiche
Nell'ambito della contrattazione di prossimità, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente
C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne
l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste dalla vigente legislazione, nel rispetto dei
principi generali di seguito indicati.
Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione,
nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili
e/o elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.
Il consenso del lavoratore deve risultare da specifico atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro,
ovvero da atto successivo.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo
che giustificano l'applicazione delle clausole flessibili ed elastiche.
Il termine minimo di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di 2 giorni.
In ragione delle caratteristiche tipiche del settore e in considerazione di particolari esigenze, individuate
dalle parti a livello aziendale, il termine di preavviso può essere inferiore ai due giorni, ma comunque non
inferiore alle 24 ore in casi eccezionali e adeguatamente motivati.
ART
. 70 Clausole flessibili
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa.
La c ollocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite,
per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione
dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto.
ART
. 71 Clausole elastiche
Le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione
lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che
determinino un incremento della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della
retribuzione e la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare ove non superino i limiti dell’orario
full time previsto dal presente contratto, ovvero nel caso tale limite venga superato con le maggiorazioni
previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 111.
Le maggiorazioni vanno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
35
ART. 72 Disposizioni finali
Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli sono corrisposte a fronte delle specifiche modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa e sono riconosciute per le sole ore in cui ricorrono le relative
condizioni.
Le stesse hanno natura di compenso aggiuntivo collegato alla particolare articolazione dell’orario di lavoro
e sono disciplinate, ai fini della loro incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di
recedere dal patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale,
almeno nei seguenti casi:
− esi genze di tutela della salute certificate dal Servizio sanitario pubblico;
− c omprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
− esi genze personali o familiari debitamente comprovate.
Il recesso, in forma scritta, potrà essere effettuato quando siano decorsi 3 mesi dal superamento del
periodo di prova e dovrà essere accompagnato da un preavviso di almeno 1 mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo
incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
ART
. 73 Part-time week- end
Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale per il fine settimana con studenti e
percettori di forme di sostegno al reddito nel limite minimo di 6 ore settimanali.
CONTRATTI A TERMINE
ART
. 74 Limiti quantitativi e disciplina generale
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla
normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo
determinato non potrà superare il 35% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità
produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’assunzione, ad esclusione dei contratti conclusi
per la fase di avvio di nuove attività per un periodo massimo di due anni e per sostituzi one di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di
contratti a tempo determinato per 5 lavoratori.
L’apposizione del termine, nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 gg., è priva
di effetto se non risulta da atto scritto una copia del quale va consegnata al lavoratore entro 5 gg. lavorativi
dalla data di inizio della prestaz ione. L’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo o proroga, la
specificazione delle esigenze in virtù delle quali è stato stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto
lavorativo tale specificazione è necessaria solo quando la durata complessiva del rapporto lavorativo a tempo
determinato abbia una durata complessiva superiore a 12 mesi.
Per i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal livello, la durata del periodo di prova è fissata in
un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto.
In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superare i 15 giorni per contratti di
durata non superiore a 6 mesi. Per contratti con durata superiore a 6 mesi ma inferiore a 12, il limite massimo
è fissato in 30 giorni.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L., possono mutare le misure e le
percentuali indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori. Restano ferme
le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
ART
. 75 Durata
I contratti a tempo determinato possono essere a tempo pieno o a tempo parziale, con organizzazione
dell’orario di lavoro in modalità mista o ciclica.
36
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Alla
scadenza dei 12 mesi, le parti potranno concordare un’ ulteriore proroga di 12 mesi . I n tal caso la
sottoscrizione avverrà presso la competente sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro (c.d. deroga assistita).
Nell’arco della durata del rapporto non potranno comunque essere disposte proroghe in numero superiore a
4.
Il superamento dei limiti massimi consentiti ovvero il rinnovo o la proroga in assenza delle condizioni
previste, determineranno le conseguenze previste dalla legge, tra cui la conversione del contratto a tempo
indeterminato e l’applicazione di sanzioni.
Ai sensi dell’art. 19 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2015, ferma restando la durata massima legale, è
ammesso il rinnovo o la proroga di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi in presenza di una delle
seguenti causali:
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassintegrati o percettori di NASPI;
- assunzione di disoccupati o inoccupati da almeno 8 mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e
residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25%
rispetto a quello maschile;
- periodi di intensificazione delle attività legate a saldi, partecipazione a fiere, festività
natalizie o pasquali;
- punte di maggiore attività amministrativa e gestionale connessa alla sostituzione,
all’introduzione di sistemi diversi di contabilità e di controllo ovvero di sistemi di digitalizzazione
o d
i riduzione dell’impatto ambientale;
- esecuzione di progetti, programmi e servizi definiti o predeterminati nel tempo per i quali siano
necessarie professionalità e competenze non presenti nell’organico;
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare
riferimento alle seguenti ipotesi:
infermità per malattia;
infortunio;
a
spettativa;
sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di cui al
precedente comma, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento
del termine.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello
e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare
complessivamente i 36 mesi, previa sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 2 del presente articolo.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni
di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a
tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa,
mediante affissione nella bacheca degli avvisi ai lavoratori.
ART
. 76 Limiti quantitativi
Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall’ art. 23 D .lgs. n.
81/2015, stabiliscono che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al
35% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un
arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Nell’accertamento dell’organico, i lavoratori assunti a tempo parziale verranno computati nel numero
complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto.
37
Per i datori di lavoro che occupano fino a 2 dipendenti è sempre possibile stipulare almeno un contratto di
lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato in sede di contrattazione aziendale.
Nel computo dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato.
Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente
contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:
a. nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b. per sostituzione di lavoratori assenti;
c. con lavoratori inoccupati di età superiore a 50 anni.
In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
● al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del
rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è
superiore a uno;
● al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del
rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è
superiore a uno.
La trasformazione del contratto è prevista nei soli casi disciplinati dalla Legge.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono mutare le misure indicate
al comma 1, nonché individuare perc orsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le
esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
L’azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria
dei lavoratori, ove presenti, in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti
assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.
ART
. 77 Nuove attività
Ai sensi dell’art 23, co. 2, lettera “a” d.lgs. n. 81/2015, e fermo restando quanto previsto dall’art. 76, sono
esentati dai limiti percentuali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, i contratti a tempo determinato
stipulati: a) in fase di avvio di nuove attività, per il periodo di tempo necessario per la messa a regime
dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i 12 mesi, tale limite può essere elevato fino a 24
mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dall’O.S. firmataria il presente C.C.N.L.; b)
da imprese start-up innovative ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 3 D.L. 179/12 convertito nella L. 221/12, per
il periodo di 4 anni dalla costituzione della società o per il periodo più limitato di cui all’art. 25, comma 3,
per le società già costituite; c) nell’ambito di attività stagionali individuate con decreto del Ministero del
Lavoro; d) per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di opere
audiovisive; e) per sostituire lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
ART
. 78 Diritto di precedenza
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con uno o più contratti a tempo determinato presso la
stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavo ro nei successivi 12 mesi , con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine ovvero per mansioni professionalmente compatibili rientranti
nel medesimo livello.
Nei limiti delle esigenze di organico, l’ impresa darà applicazione al diritto di precedenza di cui sopra,
secondo il criterio del fabbisogno professionale e dell’anzianità maturata dal lavoratore nello svolgimento
presso la stessa azienda della professionalità richiesta.
Il diritto di precedenza va manifestato a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro 6 mesi dalla data
di cessazione del rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all'azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i 30 gg. successivi alla
comunicazione di cui al comma che precede, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con durata fino
a 6 mesi, ovvero in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia ai lavoratori che siano stati licenziati
dalla stessa azienda per giusta causa.
La contrattazione aziendale o territoriale potrà individuare ulteriori casi di applicazione del diritto di
38
precedenza.
Nel caso di posti vacanti che si rendessero disponibili, l’azienda è tenuta ad effettuare idonea comunicazione
in favore dei lavoratori a tempo determinato, anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell'impresa. Nel caso in cui al lavoratore venga comunicato il diritto di precedenza e lo stesso non risponda
entro 5 gg. dalla ricezione della comunicazione, il silenzio verrà considerato quale tacita rinuncia al diritto
di precedenza, salvo giustificato motivo.
Ai sensi del comma 2, art . 24, D. L gs. n. 81/2015 per le lavoratrici il congedo di maternità , intervenuto
nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività
lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto
di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi
12 mesi, con riferime nto alle mansioni già espletate o professionalmente compatibili a quelle espletate n ei
precedenti rapporti a termine.
Ove il diritto di precedenza sia potenzialmente applicabile per effetto di legge, del presente contratto o di
eventuale contrattazione integrativa, deve esserne effettuata espressa menzione all’interno della lettera di
assunzione.
ART
. 79 Disciplina della successione dei contratti
In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente
C.C.N.L., legati a picchi di attività non sempre prevedibili, gli intervalli di tempo tra un contratto di lavoro a
termine e un contratto successivo stipulato con lo stesso lavoratore sono così ridotti:
- a 5 giorni per i contratti di durata inferiore o pari a 6 mesi;
- a 10 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.
Ai sensi del disposto dell’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, le Parti, anche al fine di offrire ai soggetti
svantaggiati maggiori opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lav oro, individuano la
possibilità di riassumere un lavoratore a termine anche prima dello spirare dei 10 o 20 gg. previsti dal
surrichiamato articolo, nelle seguenti ipotesi:
- nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno o integrazione al reddito o che abbiano esaurito
l'accesso a tali misure di sostegno, con disoccupati di età superiore ai 45 anni che non hanno un impie go
r
etribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in f orma autonoma o
pa
rasubordinata dalla quale sia derivato un reddito personale escluso da imposizione;
- ai contratti conclusi da aziende operanti in località a prevalente vocazione turistica che, pur non esercitando
at
tività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 1525/1963 e s.m.i .,
n
ecessitano di gestire dimostrabili picchi di lavoro, non gestibili con le normali risor se aziendali, in
predeterminati periodi dell'anno.
ART
. 80 Stagionalità
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura
al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di
stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al D.P.R.1525/1963, come modificato dal
D.P.R. 378/1995.
Come già anticipato in premessa, le parti concordano nel ritenere che le peculiarità del settore necessitino
di un ampliamento dell’ambito di utilizzo del principio di stagionalità. Infatti, molte delle aziende operanti
nel settore, pur non avendo periodi di chiusura annuale, sono soggette a periodi di intensificazione
dell’attività, a carattere ciclico, che non possono essere coperti con il personale normalmente in forza.
Pertanto, con il presente contratto collettivo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 21 del D. Lgs. 81/2015, le Parti
riconoscono la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro stagionali anche per le imprese ad apertura
annuale, qualora si verifichino periodi di intensificazione dell’attività non gestibili mediante il normale
organico aziendale. Al fine di dare attuazione ai contenuti del presente articolo, ferme restando le ulteriori
peculiarità territoriali che saranno individuate a livello locale, le Parti fin d’ora convengono, nell’ambito
della propria autonomia contrattuale, che si considerano stagionali le intensificazioni dell’attività lavorativa
in determinati periodi dell’anno, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- periodi con maggiori flussi turistici;
- periodi di vacanza e/o connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
39
- eventi e manifestazioni di particolare rilevanza
- periodi caratterizzati da incrementi significativi delle prenotazioni o della domanda di servizi
documentabili mediante elementi oggettivi.
Il periodo di prova per i contratti stagionali è ridotto al 50%.
L’azienda fornirà informativa alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, alle
organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, in merito al numero, alla durata e
alle motivazioni organizzative dei rapporti di lavoro stagionali attivati.
Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica nonché dei periodi di
maggiore intensità lavorativa e produttiva, nell’ambito dei quali potranno applicarsi le deroghe previste,
dovrà essere definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, con
apposito accordo.
Le Parti sottoscrittrici del presente contratto collettivo consapevoli al fine di promuovere la continuità
occupazionale e la fidelizzazione del personale, intendono valorizzare sistemi di gestione della stagionalità
finalizzati alla continuità del rapporto di lavoro.
Pertanto, ai lavoratori a tempo determinato stagionale può essere riconosciuto in sede di contrattazione
aziendale:
- diritto di precedenza rafforzato per le stagioni successive;
- diritto di richiamo automatico, salvo giustificato motivo organizzativo.
A
i lavoratori che prestano servizio per almeno due stagioni consecutive può altresì essere riconosciuto un
bonus di continuità.
Nota
Le parti concordano di affidare a Ebintur il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ART
. 81 Disciplina generale
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale
un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi
dipendenti i quali, per tutta la durat a della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la
direzione e il controllo dell’utilizzatore.
In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/15 e s.m.i. le parti stabiliscono che il ricorso alla
somministrazione a tempo determinato è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla
contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari o programmabili di clientela cui
non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste
dall'art.1, lett. b), della legge n. 230/1962 e s.m.i.;
c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
d) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di
2 mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
f) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle impiegate.
I
l ricorso al contratto di somministrazione di lavoro è sempre vietato nelle seguenti ipotesi:
-
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto d i somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D. Lgs. 81/2008
s.m.i.;
- per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i..
40
ART
. 82 Limiti percentuali
I prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione a tempo
indeterminato non potranno superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l’utilizzatore al 31 dicembre dell’anno precedente la stipula del predetto contratto, con un arrotondamento
del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso, complessivamente i lavoratori in somministrazione, a tempo determinano ed i lavoratori assunti
con contratto a termine, non potranno superare la misura del 45 % del numero di lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 31 dicembre dell’anno precedente la stipula del predetto
contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività lavorativa nel corso dell'anno solare, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art.
8, comma 2, della L. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai
sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento UE 651/2014, come recepiti dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
ART
. 83 Forma
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e contenere le seguenti
indicazioni:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero di lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore somministrato e le misure di
prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori.
Indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, la durata dei rapporti di lavoro in
somministrazione a tempo determinato, intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e
conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria non può superare complessivamente i 24
mesi ed i contratti non potranno essere prorogati più di 4 volte.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
ART
. 84 Comunicazioni
In coerenza con lo spirito del presente contratto e con i compiti attribuiti al sistema della bilateralità in
tema di supporto all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla
somministrazione di lavoro temporaneo, comunica alle R.S.A. o, in mancanza, alle Organizzazioni
territoriali di UGL o alla Segreteria Nazionale UGL Terziario:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto; ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette
comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione conclusi
nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della Associazione dei datori di lavoro cui
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
L'Ente b ilaterale nazionale Ebintur potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze
di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
ART
. 85 Lavoro extra e di surroga
Sono da ritenersi servizi speciali, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera,
per le qualifiche professionali comprese tra la 3° e la 6°, per una durata non superiore a 3 giorni:
- banqueting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi
41
nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi
similari;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza
quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della
privacy.
L
a retribuzione giornaliera, onnicomprensiva, non può essere inferiore a 4 ore.
Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non
occupati.
ART
. 86 Lavoratori studenti
Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i
periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere la stipula di
contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del
calcolo della percentuale di cui all’art. 84 del presente CCNL, nonché il compenso tenendo conto del
ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter
formativo.
LAVORO INTERMITTENTE
ART
. 87 Disciplina generale
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Si caratterizza per il fatto che associa alla
subordinazione la discontinuità della prestazione lavorativa che deve essere resa solo nei casi in cui sia
richiesta dal datore di lavoro.
Per il settore oggetto del presente contratto, in ragione delle caratteristiche di discontinuità e stagionalità, non
si applica il limite delle 400 giornate in tre anni.
L'impresa può far ricorso al contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, per causali oggettive e soggettive previste dalla legge.
Il contratto, predisposto in forma scritta può essere stipulato, anche a tempo determinato, con soggetti di età
inferiore a 24 anni (che svolgono la prestazione entro il 25° anno di età) ovvero superiore a 55 anni, anche
se pensionati, e deve contenere i seguenti elementi: a) durata del contratto; b) luogo e modalità della
eventuale disponibilità del lavoratore e relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un
giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore; d) forme e modalità con cui
il datore di lavoro è legittimato a chiedere la prestazione; e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione
e dell’indennità di disponibilità, ove prevista; f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in contratto.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
-pe
r la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente o presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavorat ori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
c
ontratto di lavoro intermittente;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Il contratto di lavoro a chiamata può assumere due forme diverse:
- Con obbligo di risposta;
- Senza obbligo di risposta.
N
el primo caso il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla “chiamata” al lavoro del datore, e
come controprestazione ha diritto ad una indennità di disponibilità mensile, in aggiunta alla retribuzione
maturata per le ore di lavoro effettivamente prestate. Nel caso in cui non sia pattuito l’obbligo di risposta, al
lavoratore non spetta l’indennità di disponibilità ed egli non è obbligato a rispondere alla chiamata.
42
Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di
utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione
prevista dal presente contratto.
L’ingiustificato rifiuto alla chiamata costituisce giustificato motivo di licenziamento e comporta la
restituzione dell’indennità di disponibilità per il periodo successivo all’ingiustificato rifiuto.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente va proporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente svolta, sia con riferimento alla retribuzione che alle ferie, ai
trattamenti di infortunio e malattia, ai congedi di maternità e parentali.
In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro, specificando la
durata dell'impedimento e documentandone la motivazione.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell'azienda non
matura alcun trattamento economico e normativo salvo la suddetta indennità di disponibilità, ove prevista.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di
normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre
precedente.
ART
. 88 Lavoro intermittente per i periodi predeterminati
A norma dell’art. 13 del D.lgs. 81/2015, ed in ragione delle particolari caratteristiche del settore, è consentita
l’individuazione di periodi predeterminati nei quali il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro
che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, con la possibilità di
svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. È altresì
ammesso il ricorso al lavoro intermittente durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e
natalizie. Il contratto può essere stipulato con o senza previsione dell’obbligo di disponibilità da parte del
lavoratore, in caso di obbligo di risposta al datore di lavoro, quest’ultimo dovrà corrispondere al lavoratore
un’indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione base di cui al presente CCNL per il periodo in cui
il lavoratore resta disponibile alla chiamata datoriale.
ART
. 89 Smart working
Le parti sociali firmatarie del presente CCNL, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono ed incentivano il lavoro agile quale modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza rigidi vincoli di luogo e nel rispetto dei limiti di durata
dell'orario di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività
lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza
una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
previsti dal presente CCNL derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Strumenti di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Diritti di precedenza
I datori di lavoro privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile
sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità
agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità
e paternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Incentivi fiscali per la produttività
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia
prestata in modalità di lavoro agile.
Forma e recesso
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa
e della prova e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche
con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal
43
lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un
preavviso non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art . 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del
recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata
riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine
nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
È possibile procedere con un contratto aziendale di secondo livello che disciplini l’organizzazione del lavoro
agile in azienda. Rimane comunque l’obbligo di accettazione individuale da parte del lavoratore.
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile deve essere riconosciuto, il diritto all'apprendimento
permanente, in modalità formali, non formali o informali e alla periodica certificazione delle relative
competenze.
Potere di controllo e disciplinare
Il contratto aziendale che disciplina l’utilizzo dei contratti agili e gli accordi individuali devono prevedere la
disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore
all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L. n. 300/70 e s.m.i..
L'accordo di cui ai precedenti commi individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione
lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di
lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza
almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro
per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi
connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei li miti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'art . 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui
al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i., quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze
connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa smart work può risultare sufficiente la dotazione di un personal
computer portatile aziendale con webcam.
L’azienda si impegna pertanto a fornire in comodato d’uso, ex art. 1803 e seguenti del c.c ., e per tutta la
durata del periodo di smart work, detto apparato, sempre che il lavoratore non ne sia gi à̀ in possesso per lo
svolgimento dell’attività lavorativa. La manutenzione dell’apparato aziendale in argomento resta a carico
dell’azienda.
Utilizzo attrezzature informatiche
Per parte sua il lavoratore assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi
informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro, a rispettare le relative
norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentirne ad altri l’utilizzo.
Reperibilità
Durante l’orario di lavoro della giornata effettuata in smart work il lavoratore dovr à̀ essere raggiungibile,
durante le fasce di contattabilità concordate, in connessione dati.
Problemi tecnici
44
Il lavoratore è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare al suo responsabile, con
la massima tempestività, la situazione venutasi a determinare.
Facoltà di recesso dell’Azienda
Considerato che lo smart working può essere realizzato e mantenuto solo quando e finch é tale modalità
lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che
si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, in assenza di dette condizion i l’azienda, dopo opportuni
colloqui gestionali volti a verificare direttamente con il lavoratore quanto in corso, potrà, se la predetta
situazione perdura, recedere dallo smart working con effetto immediato.
In ogni caso le parti si impegnano ad armonizzare il presente C.C.N.L. con eventuali provvedimenti
legislativi in materia di lavoro agile (smart working) che dovessero intervenire durante l’arco di vigenza del
contratto.
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
ART. 90 Assunzione
L'assunzione del personale dovrà essere effettuata in ottemperanza alle norme di legge in vigore applicabili
alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, la cui copia deve essere consegnata al lavoratore, e dovrà
contenere le seguenti informazioni:
a) identità delle parti;
b) luogo di lavoro; sede o domicilio del datore di lavoro;
c) data di inizio del rapporto e data di cessazione nel caso di rapporto a termine;
d) la durata del rapporto con la specificazione se trattasi di contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato;
e) durata del periodo di prova;
f) diritto alla formazione;
g) pr
ocedura, forma e termini di preavviso;
h) CCNL applicato;
i) inquadramento, livello e qualifica;
j) retribuzione ed elementi costitutivi;
k) pe
riodo di paga;
l) orario di lavoro;
m) ferie;
n) nonché quant’altro previsto dal D. Lgs. 104/2022.
Il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un
documento di identità e il codice fiscale, idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente, le
certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite, delle esperienze professionali
maturate. Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di lavoro la sua residenza
e dimora e a notificare immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.
ART
. 91 Periodo di prova
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova
o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso
e con diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo contrattuale
stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova, il personale si intende regolarmente assunto in servizio se nessuna delle
parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova sarà computato agli effetti
dell'anzianità di servizio.
ART
. 92 Durata
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Livelli Durata
45
Quadri A e B 180 giorni
1° 140 giorni
2° 70 giorni
3° 40 giorni
4° e 5° 25 giorni
6° S 20 giorni
6° 15 giorni
Ai f
ini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione
lavorativa. Fermo restando il termine massimo di 6 mesi previsto dall'art. 10 della L. 604/ 1966, le
specifiche di cui sopra possono essere oggetto di modifica in sede di contrattazione aziendale.
Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto con la stessa mansione, stesso inquadramento e
qualifica presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in
ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
Al personale assunto con residenza o domicilio distante dalla sede di lavoro tale da richiedere trasferimento
o t
rasferta iniziale e che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà
rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
ART
. 93 Donne e minori
Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART
. 94 Riposo settimanale minori
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, di norma consecutivi.
In considerazione delle peculiarità del settore turismo, non è necessario che il riposo comprenda la domenica.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto,
fermo restando che non può essere inferiore a 36 ore consecutive. In tali casi, al lavoratore minore deve essere
garantito un equivalente periodo di r iposo compensativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Eventuali deroghe devono essere applicate nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge.
ORARIO DI LAVORO
ART
. 95 Orario normale settimanale
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente
stabilito nella Parte speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti
balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta, e non può in ogni caso superare, per un periodo di
7 giorni, le 48 ore, compreso il lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di riferimento ai
sensi della normativa vigente.
I limi ti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini
contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art.1 del R.D. 15
marzo 1923, n. 692, in relazione all'art. 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, e cioè ai capi di agenzia,
ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto e specificatamente al 1° e 2° livello
del presente CCNL, fatte salve le condizioni di miglior favore.
ART
. 96 Durata massima dell'orario di lavoro
La durata media dell’orario di lavoro di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, n. 66, è stabilita
in 6 mesi. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a 12 mesi,
a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, le parti concordano che quest’ultima potrà
utilizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, anche con il superamento dell’orario
contrattuale in particolari periodi dell’anno, per un massimo di 16 settimane all’anno.
A fronte della prestazione di prestazioni eccedenti, l’azienda riconoscerà ai lavoratori coinvolti nel corso
dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari riduzione di ore lavorate.
I lavoratori interessati percepiranno la normale retribuzione relativa all’orario settimanale contrattualmente
previsto, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
46
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dal presente articolo, per anno deve intendersi il periodo di 12
mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità oraria.
ART
. 97 Riposo giornaliero
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 66/2003, in caso di attività di lavoro a
turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire,
tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo
giornaliero, lo stesso potrà essere goduto anche in modalità differita o frazionata, fermo restando il diritto
del lavoratore a beneficiare di un equivalente periodo di riposo compensativo. In ogni caso, i turni di lavoro
non potranno essere consecutivi.
ART
. 98 Riduzione dell'orario
Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 95, viene concordata una
riduzione dell'orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni ed agenzie di
viaggi pari a 104 ore.
Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla L. 54/1977.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali
retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. I permessi non goduti entro l'anno
di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno
essere fruiti, con le stesse modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente nei
periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e in modo da non ostacolare la normale
attività produttiva dell'azienda.
In caso di pr estazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese
saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni
30 gg. di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg. La frazione
inferiore ai 15 gg. non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni
di pertinenza. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto
alla retribuzione.
ART
. 99 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del
presente contratto.
ART
. 100 Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del
presente contratto.
ART
. 101 Affissione orario
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni
dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
ART
. 102 Flessibilità oraria
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle
aziende, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali,
nel rispetto dei limiti di legge e della durata media dell’orario di lavoro prevista dalla normativa vigente ,
anche mediante articolazioni multi periodali sino a 12 mesi . Ai fini del presente articolo si intendono per
multi periodali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano, per una o più settimane,
prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 97 e per le altre, a
compensazione, prestazioni di durata inferiore. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle
settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 97 non dà diritto a compenso
per lavoro straordinario, qualora sia compensato, nell’ambito della programmazione multi periodale ,
mediante riposi compensativi o altri strumenti di flessibilità previsti dal presente contratto . mentre per le
settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo non dovrà darsi luogo
47
a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a
quelle dell'art. 97 non potrà superare le 4 consecutive, salvo diversa articolazione nell’ambito di programmi
multi periodali più ampi, fermi restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge
e i limiti di legge in ordine alla durata media dell’orario di lavoro. Per le agenzie di viaggio, il limite è di 6
settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui
godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva , secondo la programmazione aziendale e
comunque entro 12 settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai
precedenti commi, rispettivamente a 12 e 16 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il
monte ore annuo di permessi è elevato a 116 ore, fatta salva la possibilità di ricorrere a diversi e ulteriori
strumenti di flessibilità previsti dal presente contratto o dalla contrattazione aziendale.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non
potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà
preceduta da un incontro tra d irezione aziendale e R.S.A. o delegato aziendale, nel corso del quale la
direzione esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame
congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio
dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi
definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora
successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Ar
t. 103 Banca delle ore
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del
lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro,
le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la
loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Tanto premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendano avvalersi
della possibilità di cui al presente articolo, dovranno attivare una negoziazione aziendale o interaziendale
per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o a parti di essa,
su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative, sulla base delle ore di lavoro
complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari tipologie di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali,
potranno, fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento, nonché tutti gli aspetti
concernenti maggiorazioni o a contenuto economico, superare i limiti quantitativi previsti dalla
normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di
utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario
medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con
la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di
riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative
dell'azienda e con le esigenze del mercato, al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con
le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
Gli accordi aziendali potranno anche prevedere che, eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro, in
c
aso di mancato utilizzo dei riposi, possano essere compensate attraverso il conferimento di un valore
corrispondente alla maggiorazione spettante in welfare aziendale, secondo le modalità disciplinate e pattuite
dalle parti a livello aziendale. In ogni caso, le parti potranno concordare, a livello aziendale, che i riposi
compensativi non possano essere richiesti in determinati periodi di picchi di attività aziendale.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la
verifica dei programmi definiti.
ART
. 104 Orario di lavoro dei minori
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti)
non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori hanno altresì diritto ad un’interruzione
di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro, qualora questo superi la durata di 4 ore e mezza.
48
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici
esercizi e nei campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono
cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata
assorbe quella di minor durata.
ART
. 105 Recuperi
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o
periodi di minor lavoro, purché concordato con i rappresentanti dell’O.S. stipulante il presente CCNL, e
sempre che esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
ART
. 106 Intervallo per la consumazione dei pasti
È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e
campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un
massimo di un'ora al giorno.
ART
. 107 Lavoro notturno
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella Parte speciale del
presente contratto.
ART
. 108 Lavoratori notturni
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie
giornaliere.
I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio.
Nel ca so in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro
notturno, accertata con le modalità di legge, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli
diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. Qualora l'assegnazione ad altre mansioni
o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla
Commissione di conciliazione del presente contratto.
ART
. 109 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato
motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 250 ore annuali.
Nel rispetto della normativa vigente, l’orario di lavoro complessivo, comprensivo di lavoro straordinario,
non potrà in ogni caso superare il limite medio di 48 ore settimanali.
Nei settori caratterizzati da picchi di attività, è ammessa una diversa articolazione dell’orario di lavoro, anche
con superamento dei limiti settimanali, purché la durata media dell’orario sia rispettata su base multi
periodale fino a 12 mesi.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i
limiti fissati dal 2° comma del presente articolo.
Le ore di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa
le veci e saranno rilevate mediante sistemi di registrazione delle presenze adottati dall’azienda, idonei a
garantirne la corretta tracciabilità.
Il lavoratore ha diritto di prendere visione delle registrazioni che lo riguardano, anche per il tramite delle
rappresentanze sindacali, nel rispetto della normativa vigente.
La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro
è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.
Le Parti concordano sulla circostanza che il lavoro straordinario costituisca parte integrante
dell’organizzazione del lavoro nei settori del turismo, della ristorazione e dell’intrattenimento, caratterizzati
da stagionalità e variabilità dei flussi di clientela. Le prestazioni lavorative, pertanto, necessitano di essere
organizzate secondo criteri di flessibilità, nel rispetto dei limiti di legge e delle esigenze tecnico -
organizzative dell’impresa.
N
ei pubblici esercizi, nelle attività di ristorazione e nei locali di intrattenimento contraddistinti da
svolgimento dell’attività in orario serale, notturno e nei giorni festivi e prefestivi, tali modalità di prestazione
costituiscono parte integrante e ordinaria dell’organizzazione del lavoro. Le prestazioni rese in tali periodi
o fasce orarie non assumono carattere eccezionale, ma sono programmate in relazione alle esigenze tecnico-
49
organizzative e ai flussi di clientela.
Resta fermo il riconoscimento di un trattamento economico specifico per il lavoro notturno e festivo, che
potrà essere assolto, in tutto o in parte:
• mediante le maggiorazioni previste dal presente contratto;
• mediante indennità forfettarie mensili;
• mediante riposi compensativi;
• mediante combinazioni dei predetti istituti.
Le modalità di riconoscimento economico potranno essere definite sia d alla contrattazione aziendale o
territoriale, sia mediante accordo individuale, ove consentito.
In ogni caso il datore di lavoro dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di orario di lavoro, dei
riposi giornalieri e settimanali, dei principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione.
Per il personale impiegato in locali con apertura prevalente notturna, le prestazioni rese nella fascia 2 3,00–
5,00 costituiscono ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il relativo trattamento
economico potrà essere determinato anche in forma forfettaria, tenuto conto della continuità e prevedibilità
della prestazione.
ART
. 110 Compensazione ore di straordinario
Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella
Parte speciale del presente contratto.
ART
. 111 Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore. Si richiamano in maniera
particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento
domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la
compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
RAPPORTO DI LAVORO
ART
. 112 Modalità di godimento del riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dal presente C.C.N.L. in materia di consultazione e confronto sulle
modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, qualora il
riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva d ello
stesso, ogni 12 gg., deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate effettivamente
lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente
rispondono ad esigenze oggettive, strutturali e non differibili tipiche del settore turismo e dei pubblici
esercizi, caratterizzato da una domanda di servizi variabile e concentrata nei periodi festivi e nei fine
settimana, nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio alla clientela anche in assenza di
giornate di chiusura settimanale.
Tali modalità sono pertanto finalizzate a favorire:
• un’efficace organizzazione dei turni di lavoro e una equilibrata rotazione del giorno di riposo tra il
personale, in coerenza con i flussi di attività e con le esigenze operative dell’impresa, con particolare
riferimento alle realtà che operano con apertura continuativa;
• la sostenibilità dell’organizzazione del lavoro nel medio -lungo periodo, attraverso una gestione
flessibile ma programmata dei riposi, idonea a prevenire situazioni di sovraccarico lavorativo;
• la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei dipendenti, anche mediante una distribuzione
dei riposi che tenga conto, ove possibile, delle esigenze personali e familiari dei lavoratori.
ART
. 113 Lavoro domenicale
In considerazione delle specifiche caratteristiche del settore turismo e pubblici esercizi, contraddistinto da
una domanda di servizi concentrata nei giorni festivi e domenicali, nonché dalla necessità di garantire la
continuità del servizio alla clientela anche in assenza di giornate di chiusura settimanale, le parti
riconoscono che la prestazione lavorativa resa nelle giornate di domenica costituisce elemento ordinario
dell’organizzazione del lavoro.
Tenuto conto di tali esigenze tecnico -organizzative e produttive, ai lavoratori che godano del riposo
50
settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10%
della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente
prestato di domenica.
ART
. 114 Festività
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le
seguenti:
Festività nazionali:
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa del Lavoro (1° maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festa San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia (4 ottobre)
Festività infrasettimanali:
- Capodanno (1° gennaio)
- Epifania (6 gennaio)
- Lunedì di Pasqua (mobile)
- Assunzione (15 agosto)
- Ognissanti (1° novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- S. Natale (25 dicembre)
- S. Stefano (26 dicembre)
- Patrono della città
In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche, il godimento delle festività
suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra, nessuna detrazione dovrà
essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio,
dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha
diritto a un’indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi da parte del datore di
lavoro. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività
sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti
disciplinari. Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale
retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le
maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente
contratto. Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi, retribuito in
tutto o in parte con la percentuale di servizio, si rinvia alla Parte speciale del presente contratto.
ART
. 115 Festività soppresse e permessi retribuiti
Il personale ha diritto a permessi retributivi per le festività soppresse pari ad ore 32 annue.
In sostituzione delle 4 festività abolit e dal combinato disposto della L. 54/1977, e del D.P.R. 792/1985, i
lavoratori potranno usufruire di gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che
non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, fermo restando l’assorbimento fino a
concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e
ferie, per altre 16 ore annuali.
I permessi non fruiti entro l’anno, saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della
scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno
successivo alla maturazione del diritto. In caso di mancata richiesta del lavoratore in ordine alla fruizione dei
permessi ovvero di mancato pagamento entro il termine di cui al comma precedente, con il consenso del
lavoratore, il pagamento potrà avvenire attraverso la fruizione di servizi di welfare , nei limiti di cui alla
normativa applicabile.
In ogni caso, la contrattazione di II livello potrà prevedere criteri di misurazione del premio di risultato legati
all’incremento dell’efficienza, prendendo in considerazione anche l’assorbimento delle ore medie lavorate e
l’utilizzo medio ferie/rol del lavoratore.
51
In caso di prestazione lavorativa iniziata o conclusa nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato,
non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo
norma di legge e di contratto.
ART
. 116 Ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni annui. A tal fine, la
settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di
6 giornate.
Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo
di conguaglio, laddove venga adottato.
Il periodo di ferie è di norma frazionabile.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il
datore di lavoro ed i lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della
distribuzione del tempo libero.
L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, contemperando
le esigenze aziendali con le necessità di fruizione del tempo libero dei dipendenti.
Al personale è dovuta, durante le ferie, la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente
previsto nella Parte speciale del presente contratto.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si
presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, per la determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così
ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile ogni 30 gg. di calendario, nonché per la
eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.
Resta s alvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali
periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o
infortunio.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie
pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di
ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto
al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo
dal quale il dipendente sia stato richiamato.
PERMESSI E CONGEDI
ART
. 117 Congedo per matrimonio
Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di 15
giorni di calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata
dal lavoratore con almeno 10 giorni di anticipo.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente
la celebrazione del matrimonio.
Il p ersonale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione dell'avvenuta
celebrazione.
ART
. 118 Congedo per motivi familiari
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o affinità: coniuge, figli,
nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati; nonché nei casi di gravi
calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente
rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso,
con un limite massimo di 5 gg. di calendario.
Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori 3 gg. di calendario in
52
relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della L. 53/2002 e del regolamento di attuazione di cui al
decreto interministeriale n. 278/2000, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il
lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso
retribuito e complessivamente per un massimo di 3 giorni all'anno dei 5 sopracitati, diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.
La riduzione dell'orario di lavoro, conseguente alle diverse modalità concordate, deve avere inizio
entro 7 gg. dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire, previo accordo con il datore di lavoro, di periodi
di assenza retribuita mediante l’utilizzo delle ferie maturate, nel rispetto della normativa vigente.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire, previo accordo con il datore di lavoro, di permessi
di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora
al giorno.
ART. 119 Perm
essi per elezioni
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni,
coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo
di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti di partiti o gruppi politici e dei
promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla
durata delle relative operazioni.
I gi orni di as senza dal lavoro di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività lavorativa.
ART. 120 Permessi per lavoratori studenti - diritto allo studio
Per contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turismo, le aziende
concederanno, nei casi e alle condizioni specificati di seguito, permessi retribuiti ai lavoratori non in
prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso
istituti pubblici costituiti in base alla L. 1859/1962, o riconosciuti in base alla L. 86/1942.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e
nei limiti di un monte ore globale, valevole per tutti i dipendenti dell'unità produttiva, che sarà determinato
all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale
dei dipendenti occupati nell'unità produttiva in tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di
studio non dovranno superare il 2% della forza occupata alla data di cui al comma precedente.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque
garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti per le ragioni di cui al presente articolo,
dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare e comprovarne l'effettiva frequenza, anche
in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore pari al doppio di quelle richieste come
permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda
nei termini e con le modalità concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno
inferiori a 3 mesi.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte
ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° e
4° comma del presente articolo, la d irezione aziendale d'accordo con la R.S.A., ove esistente, provvederà
a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi
(età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per giungere all’identificazione dei
beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno dei richiedenti.
I lavoratori dovranno in ogni caso fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e certificati mensili
attestanti l’ effettiva frequenza, con identificazione delle ore lavorative.
Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la
partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le
modalità di cui ai commi precedenti.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere
congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di
53
studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche del settore.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti.
ART. 121 Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, che intendono accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutt ure
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta
all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita
per concorrere al programma terapeutico e socio -riabilitativo del tossicodipendente ove il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato e corredate
da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico, l’aspettativa si
intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l’attività lavorativa.
ART
. 122 Congedi e permessi per assistenza a persone disabili
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in
situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art.33 della L. 104/1992 e
dall'art.2 della L. 423/1993, e cioè:
a) i
l periodo di congedo parentale fruibile fino ai 14 anni di età del bambino;
b) in alternativa alla lettera a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni di età del bambino,
indennizzate a carico dell'INPS;
c) dop
o il terzo anno di età del bambino, 3 gg. di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche
per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado,
secondo le previsioni di legge.
Le agevolazioni di cui ai punti a); b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la
presenza dei genitori
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7 della L.1204/1971 e s.m.i.,
s
i applicano le disposizioni di cui D.Lgs.151/2001.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente con persona affetta da handicap, può scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone affette da handicap
in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui
alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle
modalità di cui alla legislazione in vigore.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’art. 2, Legge 18 luglio 2025, n. 106, i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow -up precoce, ovvero da
malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 %,
p
revia prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla
normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti
di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della
copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico -cliniche e
microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Il diritto di cui al precedente comma è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow -up precoce, ovvero da
malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti
terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le
54
regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 123 Congedo per donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere, purché debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dalle case rifugio di
cui all’art. 5 bis del D.L. 93/13 convertito in L. 119/13, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi
al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza
o d
ai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5 -bis, del D.L. 93/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. 119/2013, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi
connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all' astensione, la cui
durata non può essere superiore a tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la
lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente
con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di
congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi precedenti. Durante il periodo di congedo, la
lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle
voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Tale
periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle
ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di
paga settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
La lavoratrice di cui al comma 1) ha diri tto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
ART
. 124 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'espletamento della sua attività, ed
in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle
presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando le norme del presente contratto,
nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
d) non trarre profitto, in qualunque modo, con danno per l'azienda, dai compiti inerenti alla posizione
assegnatagli, non svolgere, inoltre, attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2105 del Codice Civile;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di
servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme
contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, identità e libertà personale nei
confronti di colleghi, clienti e terzi e, conseguentemente, astenersi da comportamenti riconducibili a
forme di molestie sessuali o azioni sistematiche e protratte nel tempo che ledano l’altrui dignità;
h) r ispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e
con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
ART
. 125 Sanzioni disciplinari
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
55
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) mu lta non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;
d) so spensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni.
Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la
preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa, ove lo stesso lo
richieda.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell’infrazione sarà fatta con
comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli
argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a 5 giorni.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito
conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera
raccomandata entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue
giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso
l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal
lavoratore si intenderanno accolte.
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della
sospensione il lavoratore che:
a) si assenti senza giustificato motivo per 2 gg. di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi a
gi
orno festivo nel periodo di un anno o si assenti ingiustificatamente per 5 volte nel corso di un anno;
b) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
d) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
e) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti
nelle aziende;
f) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o
fumi nei locali riservati alla clientela;
g) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio
alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa
e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Il m aggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di
elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di
recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
Non potrà tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Il l avoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure
di conciliazione di cui all'art.7, comma 4, della L. 300/1970.
Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso
imputabili.
ART
. 126 Assenze non giustificate
Salvo i casi di legittimo impedimento, il cui onere della prova grava in capo al dipendente, le assenze devono
essere giustificate per iscritto entro 24 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere
applicata, nel caso di assenza fino a 3 gg., una multa non eccedente l'importo del 5% della retribuzione non
corrisposta e, nel caso di assenza fino a 4 gg. una multa non eccedente l'importo del 10% della retribuzione
non corrisposta.
ART
. 127 Consegne e rotture
Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro e dovrà custodire
detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di
materiale pregiato e di notevole valore.
Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
56
In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il
relativo risarcimento, nei limiti della responsabilità a lui imputabile, previo accertamento delle circostanze
e delle cause che lo hanno determinato. La quantificazione del danno può stabilirsi negli accordi integrativi
territoriali e/o aziendali. Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro,
poiché la stessa deve ritenersi subordinata all' effettivo accertamento del danno. In ogni caso il datore di
lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o a ridurre al minimo, la possibilità
di rottura o deterioramento del materiale, specialmente se pregiato.
ART
. 128 Sottrazione di materiale
In caso di sottrazione imputabile al personale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari
e delle eventuali responsabilità di legge, il lavoratore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti della
responsabilità a lui imputabile, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione
sulle somme che dovessero essere dovute all'interessato a qualsiasi titolo secondo le modalità e i limitio
previsti dalla legge e a seguito dell’accertamento della responsabilità del lavoratore.
In caso di furto a opera di terzi , il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda e a
dimostrare di aver usato la normale diligenza nella custodia del materiale a lui affidato in consegna.
ART
. 129 Corredo - abiti di servizio
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del
datore di lavoro. Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui
mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione
dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è
tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Sono a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
ART
. 130 Tempo di vestizione e svestizione
Qualora, per esigenze organizzative, igienico -sanitarie o di sicurezza, sia fatto obbligo al personale di
indossare specifici indumenti di lavoro o dispositivi di protezione individuale all’interno dei locali aziendali,
il tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione, ove predeterminate o comunque eterodirette
dal datore di lavoro, è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
In tali casi, il relativo tempo sarà ricompreso nell’orario di lavoro o diversamente valorizzato secondo le
modalità adottate dall’azienda.
Qualora, invece, l’utilizzo della divisa o degli indumenti di lavoro non sia soggetto a particolari vincoli di
luogo o modalità e possa essere effettuato autonomamente dal lavoratore anche al di fuori dei locali
aziendali, il tempo necessario alla vestizione e svestizione non è considerato orario di lavoro.
Restano ferme le disposizioni aziendali in materia di igiene, sicurezza e presentazione del personale, nonché
l
’obbligo del lavoratore di presentarsi in servizio in condizioni idonee allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
ART
. 131 Disposizioni generali
Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di quadro si
applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
ART
. 132 Indennità di funzione
Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, per 1 mensilità , pari ad € 80 ,00 lordi
assorbibile, fino a concorrenza, esclusivamente da eventuali trattamenti economici individuali di pari natura
e finalità già riconosciuti a livello aziendale.
L’assorbimento opererà limitatamente alle voci aventi carattere analogo e non potrà incidere su elementi
retributivi aventi diversa natura o finalità, né sui minimi contrattuali.
ART
. 133 Formazione ed aggiornamento
Ai fini di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro
57
partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento
professionale.
ART
. 134 Responsabilità civile
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il personale con qualifica di Quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle mansioni affidate.
La copertura assicurativa riguarda i casi di responsabilità connessi a comportamenti posti in essere
nell’esercizio delle funzioni e nei limiti della colpa lieve.
Restano esclusi i casi di dolo o colpa grave, ferma restando in tali ipotesi la responsabilità personale del
lavoratore secondo le disposizioni di legge.
T
RATTAMENTO ECONOMICO
ART
. 135 Elementi della retribuzione
Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (paga base + indennità di contingenza);
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto della
Parte generale e speciale del presente contratto nonché eventuali superminimi individuali o altri elementi
retributivi riconosciuti a livello aziendale;
c) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella Parte generale che in
quella relativa a ciascun comparto del presente contratto.
Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita secondo i criteri e le modalità
previste dalla Parte speciale del presente contratto, anche mediante l’utilizzo della percentuale di servizio,
ove applicata.
Le prestazioni previste dagli articoli 14 (Ebintur) e 166 (Previlavoro Italia) del CCNL rappresentano un
diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò esclusivamente nei confronti dell’azienda che
non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione il diritto all’erogazione diretta
da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti.
Nota su TEC
Per Trattamento Economico Complessivo (TEC) si intende l’insieme delle componenti economiche, dirette, indirette
e differite, aventi carattere retributivo e contrattualmente riconosciute al lavoratore in applicazione del presente CCNL
e valutati nell'intera vigenza contrattuale. Il TEC comprende il trattamento minimo tabellare, gli ulteriori elementi
economici stabili, nonché le prestazioni di welfare contrattuale e bilateralità previste dal presente CCNL o dalla
contrattazione di secondo livello, con esclusione delle componenti aventi carattere meramente occasionale o
eccezionale.
ART. 136 Determinazione della retribuzione giornaliera
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
ART
. 137 Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:
- 172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali;
- 195 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;
ART
. 138 Paga Base Nazionale
Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per
quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori
previsti per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
ART
. 139 Contingenza
L’indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione base conglobata
ART
. 140 Lavoratori minorenni
La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga
base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello.
58
ART
. 141 Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione
integrativa territoriale da un minimo non inferiore a 4 ore giornaliere ad un massimo per ogni servizio a
seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.
Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra
i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare
inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risulterà superiore,
l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
Il compenso orario è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti,
determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, compresi i ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, rinforzi o sostituzioni, ha
diritto alla retribuzione maggiorata del 15 %. In caso di mancata disciplina territoriale di cui al comma 1,
fatte salve le condizioni di miglior favore, il compenso orario complessiv o lordo è fissato nelle seguenti
misure:
Livello giu-26 dic-26 dic-27 giu-28 dic-28
4 15,60 € 16,19 € 16,75 € 17,17 € 17,77 €
5 14,85 € 15,40 € 15,93 € 16,36 € 16,91 €
6s 14,21 € 14,74 € 15,28 € 15,65 € 16,18 €
6 13,60 € 14,10 € 14,60 € 14,97 € 15,47 €
ART
. 142 Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della
fine del mese con una tolleranza massima di 5 giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve
essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al 90% della retribuzione
presuntivamente dovuta con conguaglio entro i 7 gg. successivi.
Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il
periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del
lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella
busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
ART
. 143 Assorbimenti
Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale non possono essere assorbite da
quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato
diversamente ed espressamente previsto.
ART
. 144 Scatti di anzianità
A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti t riennali per l'anzianità di servizio prestata senza
interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il
complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore
della ristorazione collettiva.
Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione. G li scatti
triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie
il triennio di anzianità.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale, gli importi degli scatti
sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
59
Livelli Euro
A 40,80
B 39,50
1° 37,50
2° 36,23
3° 34,68
4° 33,10
5° 32,49
6° S 31,30
6° 30,73
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai
suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a
livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore
al momento di maturazione del nuovo scatto, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal
presente C.C.N.L. sono definite per ciascun comparto nella Parte speciale.
In relazione alle competenze, all’autonomia, alla polivalenza e alla qualità della prestazione lavorativa
possono essere riconosciuti ai dipendenti, anche unilateralmente da parte del datore di lavoro, elementi
economici aggiuntivi, di natura non automatica e non collegati alla sola anzianità di servizio.
Gli stessi elementi possono altresì sostituire, in tutto o in parte, gli scatti di anzianità , esclusivamente
mediante accordo aziendale o territoriale, fermo restando che il trattamento economico complessivo non
potrà essere inferiore a quello derivante dall’applicazione degli scatti di anzianità previsti dal presente
articolo.
Restano ferme eventuali condizioni di miglior favore.
MENSILITA' SUPPLEMENTARI
ART. 145 Tredicesima mensilità
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto,
in occasione delle ricorrenze natalizie, e precisamente non oltre il 22 dicembre di ciascun anno, a tutto il
personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base
nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive
provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni
familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La
somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 gg. di calendario,
nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non
verrà considerata.
Dall'ammontare della 13ª mensilità saranno detratti i ratei relativi a p eriodi di assenza dal lavoro non
retribuiti per una delle cause previste dal presente contratto, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle
disposizioni di legge compreso , per i soli pubblici esercizi , quanto previsto in materia di integrazione
dell’indennità di malattia, ivi compresi i trattamenti previsti in materia di maternità e paternità secondo la
normativa vigente. Il pagamento della tredicesima mensilità può essere effettuato in quote mensili previo
accordo individuale o collettivo.
ART
. 146 Quattordicesima mensilità
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nel presente contratto, a tutto il personale sarà
corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga- base nazionale,
eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali
60
trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La quattordicesima dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata
solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12
mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese
saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni
30 gg. di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione
inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.
L’azienda ed i suoi lavoratori possono convenire il pagamento della gratifica natalizia in dodicesimi
unitamente al trattamento economico mensile.
S
OSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART
. 147 Malattia
Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato
di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il
lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di
sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni.
ART
. 148 Oneri delle parti in caso di malattia
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai
propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario
nazionale.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
della propria malattia al datore di lavoro; fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico
trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera
ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella
trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Salvo il caso di opposizione all'accertamento degli Organi competenti, con conseguente richiesta del
giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data
indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato,
il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore,
ricorrendone i termini di cui al presente contratto, sarà considerato dimissionario, restando a suo carico
l'indennità di mancato preavviso.
Eventuali mutamenti di indirizzo vanno tempestivamente comunicati all’azienda da parte del lavoratore,
durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, in mancanza di comunicazione, l'azienda presume
che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
Il l avoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di cui alla L. 283/1962, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni,
di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore
non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
ART
. 149 Reperibilità
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al
fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un
61
provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi
da quelli indicati al 1° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri
organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e
accertamenti specialistici, nonché visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei
quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto
da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 1° comma del presente articolo comporta comunque
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni nella L.
638/1983, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
ART
. 150 Trattamento economico per Malattia
Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto:
a) per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi nell’arco di un anno, ad un'indennità
pari al 80% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, ad un’indennità a carico del
datore di lavoro, pari al 66% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
c) da l 4° al 180° ad un’indennità pari al l’80%.
ART
. 151 Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e s .m.i..
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio
datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di
lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta
denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, ai sensi
dell'ART.73 del D.P.R. 1124/1965, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene
l'infortunio ed una indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 gg. successivi
(periodo di carenza).
ART
. 152 Divieto di cumulo
Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra
le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
ART
. 153 Anticipazione indennità INAIL
In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà
al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea
assoluta e ne chiederà il rimborso all'Istituto assicuratore. Per il recupero della somma erogata, all'atto
della denuncia di infortunio l'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell'art. 70 del D.P.R
1124/1965. Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne rimborsi l'importo
al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, anche ratealmente.
Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da
recuperare saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.
Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente articolo è soggetta
all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno all'Istituto
il contenuto del presente articolo.
ART
. 154 Periodo di comporto
In caso di malattia accertata o di infortunio il personale, che non sia in periodo di prova o di preavviso,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 gg. per anno solare.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono
cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al
precedente comma.
62
Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di
stagione o di ingaggio.
Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non
possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore
di lavoro nel rispetto della normativa vigente, con diritto del lavoratore a percepire l'intero trattamento di
fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.
ART
. 155 Malattie oncologiche
Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica istituita
presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa di cui al
presente contratto sarà prorogato, anche se eccedente i 120 giorni.
Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di
aspettativa di cui al presente contratto, l'ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute
e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o
dalla struttura ospedaliera.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione della Legge n. 106/2025, si riconoscono ai lavoratori
dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità
pari o superiore al 74 %, (nonché, ove previsto dalla legge, ai genitori di figli minori nelle medesime
condizioni):
a. il diritto ad ulteriori 10 ore annuali di permesso retribuito da utilizzare per visite mediche, esami
strumentali, terapie o trattamenti sanitari, supplementari e aggiuntive rispetto alle ore di permesso già
previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali. Le ore predette devono essere richieste
con congruo preavviso e corredate da adeguata documentazione medica;
b. la possibilità di usufruire di un congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativo o
frazionato, con conservazione del posto di lavoro, a condizione che siano state esaurite prima tutte le altre
assenze giustificate spettanti al lavorato re; durante tale periodo non matura l’anzianità di servizio né
contribuzione ordinaria, salvi i casi di riscatto volontario previsti dalla disciplina normativa.
ART
. 156 Aspettativa senza retribuzione
Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non
superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:
a) c he non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che la richiesta sia supportata da idonea certificazione medica attestante la temporanea inidoneità al
lavoro;
c) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno
presentare richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, prima della scadenza del
180° giorno di assenza per malattia o infortunio, nonché firmare espressa dichiarazione di accettazione
delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento; il periodo
stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
ART
. 157 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di
legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
ART
. 158 Lavoratori affetti da tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico
dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a
propri e spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del
lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni per dichiarata guarigione, prima della
scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino
a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
63
Ai sensi dell'art. 9 della L. n.1088/1970, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità
hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a 6 mesi dopo la data di
dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente
al posto occupato prima della malattia
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
ART
. 159 Congedo di maternità e paternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) p
er i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) p
er il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) pe
r i 3 mesi dopo il parto;
d) d
urante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell' art. 20 del D. L gs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e art.7, comma 6,
l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a
lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato
anche dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ex DTL) su richiesta della lavoratrice.
Il diritto di cui alla lett. c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
28 del D. Lgs. n. 151/2001, in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano
al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
Il padre ha altresì diritto al congedo obbligatorio e facoltativo di paternità finalizzati alla genitorialità ed
alla condivisione dei compiti di cura dei figli, ove previsti dalla normativa in vigore.
Ai sensi dell‘art. 27 bis del D. Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. c), del D. Lgs. n.
105/2022, che disciplina il congedo di paternità obbligatorio, è riconosciuto al padre lavoratore dipendente
un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo) con corresponsione di un’indennità
giornaliera pari a|100% della retribuzione. Le giornate di congedo non sono frazionabili in ore e possono
essere utilizzate anche in via non continuativa nell’arco temporale intercorrente tra i 2 mesi precedenti la
data presunta del parto e i 5 mesi successivi.
Tali giorni sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti
anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ex art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001.
Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere il congedo richiesto dal lavoratore nei modi previsti dal comma 6
dell’art. 27 bis ovvero mediante comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si
intende fruire del congedo, anche attraverso l'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per
la richiesta e la gestione delle assenze, con un anticipo non inferiore a 5 gg., se possibile, in relazione
all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore.
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma
precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al primo
comma, lett. c) e d), ad usufruire della aspettativa.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13/ma e 14/ma mensilità, alle ferie ed al
trattamento di fine rapporto.
D
urante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della
retribuzione, posta a carico dell'I NPS dall'art. 74, L. 833/1978, secondo le modalità stabilite, e anticipata
dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della L. 33/1980.
Per i soli periodi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma
64
precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile
netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che
l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'I NPS, secondo le
modalità di cui agli artt. 1 e 2, L. 33/1980.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di adozione o affido preadottivo, ai
sensi degli artt. 26 e 36 del D. Lgs. n. 151/2001.
ART
. 160 Divieto di licenziamento
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, purché attestato da
regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste
dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del
termine per il quale era stato stipulato).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la
lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto
di lavoro mediante presentazione, entro 90 gg. dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 1026/1976, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo
intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione
non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi
precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di la voro è obbligato a conservare il posto alla
lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
ART. 161 Periodi di riposo giornalieri e congedo per malattia del figlio
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti
casi:
a) n
el caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) i
n alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) n
el caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) i
n caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lett. a), b), c) del
capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad
uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono
essere utilizzate anche dal padre.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all'INPS, ai
sensi dell'art. 8 della L. 903/1977. I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali
interruzioni e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della L. 653/1934, sulla tutela del lavoro della donna.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto
di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa
fra i 3 e i 14 anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 151/2001 e al TFR.
ART
. 162 Oneri della lavoratrice
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato
dall'Ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a
darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad
65
inviare al datore di lavoro entro il 15° giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino
rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile, o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto
dal R.D.L. 2128/1936.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad una indennità pari a quella spettante in caso di
preavviso.
La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del
rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto
dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme
di legge ed i regolamenti vigenti.
ART
. 163 Congedo parentale
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità previste dal
presente articolo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 151/ 2001, nei limiti e secondo le condizioni della
normativa vigente.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un
preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata
inferiore a 15 giorni continuativi nell‘ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere
presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il
disposto di cui al comma 2 dell‘art. 32 e all’art. 33 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
elevabile a 7 nel caso di cui al comma 2 dell‘art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n, 151;
- al padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno
successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi;
- nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e ss. del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato
non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
Ai lavoratori che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità entro
i primi 14 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto
dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni
per ogni bambino.
Il D. Lgs. n. 105/2022 è intervenuto anche sugli artt. 32 e ss. del D. Lgs. n. 151/2001, apportando modifiche
in materia di congedi parentali. La Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, commi 217 e 218) ha
disposto l’innalzamento dell’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per la durata di tre
mesi complessivi, fruibili in alternativa tra i genitori, entro i primi sei anni di vita del bambino o entro 6 anni
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del mi nore. L’intervento riguarda i lavoratori
dipendenti che terminano il periodo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025, pertanto: un mese
è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in
caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023); un ulteriore mese è indennizzato
all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione
o di
affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025); un ulteriore mese è
i
ndennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso
di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025).
Inoltre, s ei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; i rimanenti due mesi
non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista
dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta, quindi:
66
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese
precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in
caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi, di cui:
alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire
entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento;
a
l padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al
dodicesimo anno dl vita del bambino a dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata
complessiva di 3 mesi;
al genitore solo sono riconosciuti 9 mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della
retribuzione;
per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30%
della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è
inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e sono regolati, quanto agli effetti
sugli istituti retributivi indiretti e differiti, dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali applicabili,
ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quant o
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Restano ferme le sanzioni già previste in materia di congedi parentali dall’art. 38 del D. Lgs. n. 151/2001,
secondo cui il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto di assenza dal lavoro in questione,
sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro. A questo si aggiunge tuttavia l'ulteriore
previsione secondo cui, ove rilevate nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di
genere di cui all’art. 46-bis del D. Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle
Province autonome nei rispettivi ordinamenti, tali condotte impediscono al datore di lavoro il conseguimento
delle stesse certificazioni.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicheranno salvo variazioni al quadro normativo in essere al
momento della sottoscrizione del contratto individuale.
ART
. 164 Part-time "post-partum"
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato full-time, l'assistenza al bambino fino al
compimento del 3° anno di età, le aziende accoglieranno, nel limite del 3% della forza occupata nell'unità
produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che
desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
ART
. 165 Chiamata alle armi
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi , alla
conservazione del posto. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’ art. 2120 c.c., come modificato
dalla L. 297/1982, a decorrere dall’1/4/1987, il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella
retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto come equivalente della normale
retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla L.
653/1940 (cfr. sentenza Corte costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la
cessazione dell’attività dell’azienda.
Alla fine del richiamo, sia in caso di invio in congedo, sia in quello di invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro
il termine di 5 gg. se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di 8 gg. se ha avuto durata
superiore ad un mese ma non a 6 mesi, di 15 gg. se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Nel caso che, senza
giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra
indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) i
n caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) i
n caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) du
rante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo
trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di servizio;
67
d) i
n caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine
del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
ART. 166 Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa - PREVILAVORO ITALIA
Le parti, concordando di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori
compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L., pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno
iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato,
compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. È , altresì, facoltà delle aziende di
iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi ma almeno di 3 mesi,
nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio CO.CO.CO., ecc).
La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun
iscritto, in € 129,00 annui a carico del datore di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. I
contributi devono essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite
dal regolamento. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore
un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 25,00 lordi, da corrispondere
per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica della presente
disciplina contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali
quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 129,00
euro è sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa ed economica per
tutti coloro che applicano il presente C.C.N.L..
T
RASFERIMENTO, TRASFERTE E MISSIONI
ART
. 167 Trasferimento
In caso di necessità connesse all’attività di impres a, ovvero in caso di comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive, l’azienda può disporre il trasferimento del lavoratore ad altra sede. Si considera
trasferimento la dislocazione del lavoratore presso una sede lavorativa distante da quella presso la quale
operava al momento del trasferimento e per un tempo tale da comportare un nuovo domicilio per il lavoratore.
A questi deve essere rimborsato l’importo delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico
che con lui si tr asferiscono, purché documentate, nonché i costi per il trasferimento degli effetti fam iliari e
personali (mobilio, bagaglio, ecc.). Inoltre, quando il dipendente si trasferisce da solo, andrà corrisposta
un’indennità una -tantum pari alla metà di una mensilità , mentre, se si tra sferisce con la famiglia,
quest’indennità è pari ad una mensilità intera.
Eventuali condizioni di miglior favore potranno essere definite dalla contrattazione di secondo livello.
ART
. 168 Distacco
Il distacco, come disciplinato dalla vigente normativa in materia, si configura quando il datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto
per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 276/2003, requisiti essenziali per la legittimità del distacco sono:
- la titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante;
- la temporaneità;
- la sussistenza di un interesse da parte del distaccante.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di km 50 da quella in cui il lavoratore è
normalmente adibito, il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive
o s
ostitutive.
Il distacco deve essere comunicato al lavoratore interessato con un preavviso di almeno 10 giorni , salvo
c
omprovate ragioni di urgenza.
Al personale inviato in distacco, oltre km 50 dalla sede abituale di lavoro, previ o consenso dello stesso ove
richiesto dalla legge, saranno riconosciuti il rimborso delle spese sostenute e, ove previsto, eventuali
indennità definite dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
68
Le parti stipulanti il presente CCNL, altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi
negoziali di secondo livello, soluzioni capaci di:
- definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di
ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
- promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
- realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
ART. 169 Tra
sferta
Al lavoratore inviato in trasferta per motivi di servizio, l'impresa corrisponderà un rimborso spese relative al
viaggio, al vitto e all'alloggio.
Criteri e limiti di rimborso sono determinati nella trattativa aziendale di 2° livello, tenendo presente
l'utilizzazione dei normali mezzi di trasporto e di alberghi, pensioni e hotel di categoria non inferiore a “2
stelle".
Ai lavoratori viene corrisposta anche un'indennità di diaria per un importo giornaliero pari a:
- € 20,00, nel caso che la trasferta avvenga al di fuori del comune della normale sede lavorativa, entro il
territorio nazionale;
- € 30,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese UE,
- € 40,00, nel caso che la trasferta avvenga in un paese estero extra UE.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore avrà durata superiore a due mesi, il lavoratore trascorsi i
due mesi, potrà richiedere un permesso retribuito di due giorni con il rimborso delle relative spese di
trasporto. Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze di lavoro. Nel caso
di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà, su richiesta del lavoratore in trasferta, concedere al
lavoratore stesso un permesso con solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.
Restano ferme eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva di secondo
livello o da accordi aziendali.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 171 Reces
so
Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, così come modificate dalla L.
108/1990 e s .m.i., nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di
lavoro a tempo indeterminato, mediante comunicazione in forma scritta. Le dimissioni del lavoratore
devono essere effettuate con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
ART. 172 Prea
vviso
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i
seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Livelli Preavviso
Quadri A e B 4 mesi
1° 2 mesi
2° e 3° 1 mese
4° e 5° 20 giorni
15
b) ol
tre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
Livelli Preavviso
Quadri A e B 5 mesi
69
1° 3 mesi
2° e 3° 45 giorni
4° e 5° 30 giorni
6° S, 6° 20 giorni
c) ol
tre i 10 anni di servizio compiuti:
Livelli Preavviso
Quadri A e B 6 mesi
1° 4 mesi
2° e 3° 2 mesi
4° e 5° 45 giorni
6° S, 6° 20 giorni
D
urante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario
di 2 ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, salvo diversa previsione
della contrattazione collettiva di secondo livello o accordi individuali più favorevoli.
ART
. 173 Indennità sostitutiva del preavviso
Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, dovrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di
preavviso stesso, la normale retribuzione.
Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza
rispettare i termini di preavviso.
Il datore di lavoro potrà compensare, nei limiti consentiti dalla legge e previo accertamento del relativo
credito, l’indennità sostitutiva del preavviso sulle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore.
Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le
ferie, di norma, non sono fruite durante il periodo di preavviso, salvo diverso accordo tra le parti.
ART. 174 Dimissioni
Le dimissioni devono essere rassegnate, secondo la procedura vigente, in base a quanto previsto dall’art. 26
D. Lgs. n. 151/2015 e del Decreto attuativo 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, se richiesto dal dimissionario, facendo cessare subito il
rapporto di lavoro e senza obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva . Quando il datore di
lavoro voglia, di sua iniziativa, far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà
farlo corrispondendo al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il TFR.
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. ha diritto, oltre al trattamento di
fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Resta fermo il diritto del lavoratore di risolvere il rapporto per giusta causa nei casi previsti dalla legge, con
diritto alle indennità previste e al risarcimento degli eventuali danni.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, nel caso in cui un lavoratore non si
presenti volontariamente in servizio senza alcun avviso o giustificazione, dopo 6 giorni di assenza senza
alcun riscontro ad eventuali solleciti del datore di lavoro, lo stesso sarà considerato dimissionario a tutti gli
effetti anche quelli del mancato preavviso.
I
n ogni caso l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro, inferiore a 6 giorni potrà essere oggetto di sanzione
disciplinare conservatoria.
ART
. 175 Matrimonio
70
Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali o collettivi o in regolamenti, che prevedano
la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno
per non apposte. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
Si presume che il licenziamento della dipendente, nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, ove segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato
disposto per causa di matrimonio. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel medesimo periodo,
salvo che siano confermate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avve nuto
nel periodo di cui al precedente comma, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi
previste dalle lettere a), b), c) del secondo comma dell’art.3 della L. 860/1950 e cioè: licenziamento per giusta
causa, cessazione dell’attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata
assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Le dimissioni presentate nel suddetto periodo sono valide solo se confermate secondo le procedure previste
dalla legge.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il
periodo di prova, al trattamento di fine rapporto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
ART
. 176 Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 604 /1966 e 300 /1970, 108/1990 e s .m.i., il licenziamento
individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del
termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.);
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o pec, al lavoratore, che può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi
che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 gg.
dalla richiesta.
Il l icenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace. Sono
esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano
in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di
legge emanate ed emanande.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti
infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza
degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio
agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro,
previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) r ifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica di
inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13 della L. 300/1970, dopo l'applicazione delle sanzioni
di cui alle lett. a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 126;
l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
ART. 177 Nullità del licenziamento discriminatorio
Il licenziamento, ove discriminatorio, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e quale che
sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, a norma dell'art. 15 della L. 300/1970, e s.m.i..
71
É altresì nullo qualsiasi licenziamento riconducibile agli altri casi espressamente previsti dalla legge.
ART
. 178 Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi
improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del
lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato, salvo prova del contrario, se la nuova assunzione venga
effettuata entro un mese dal licenziamento.
ART
. 179 Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della L. 297 /1982, e secondo le norme del
presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2120 c.c., come modificato dalla L. 297/1982, sono escluse dalla quota
annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali
e simili;
- i compensi per lavoro straordinario, ove non abbiano carattere continuativo e non occasionale, e per lavoro
festivo;
- gli oneri contributivi a carico del datore di lavoro;
-
le prestazioni in natura nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente;
- l
e indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere
continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
- gli elementi eventualmente esclusi dalla contrattazione collettiva nei limiti consentiti dalla legge.
Ai sensi del 3° comma art. 2120 c.c., come modificato dalla L. 2 97/1982, in caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’ art. 2110 c.c., nonché in caso di
sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennit à
eco
nomiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua
della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
ART
. 180 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo
impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 gg. dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il personale conserva i diritti
acquisiti. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati
liquidati dal precedente proprietario. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore saranno
dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge per i
crediti di lavoro. In caso di liquidazione giudiziale della ditta il dipendente ha diritto all'indennità di
preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto ed il complessivo suo avere
sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
ART. 181 Decesso del lavoratore
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso
saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.
ART
. 182 Restituzione documenti di lavoro
L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro 3 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.
A richiesta del lavoratore, l'azienda consegnerà anche un certificato con l'indicazione del tempo
durante il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.
La consegna dei documenti potrà avvenire anche in formato digitale, nel rispetto della normativa vigente.
72
ART. 183 Procedura appalti
Negli ultimi anni si è assistito ad un abuso nell’utilizzo della forma contrattuale dell’appalto, attraverso la
quale sono state identificate come procedure di cambio di appalto vere e proprie attività di terziarizzazione
di alcuni processi produttivi o settori di attività.
Tale indiscriminato utilizzo della figura contrattuale del cambio di appalto ha determinato una serie di
problematiche a livello di gestione dei costi delle risorse umane imponendo, alle ditte subentranti, regole
illogicamente stringenti in termini di appl icazione delle normative contrattuali adottate dall’appaltante e,
alle ditte cessanti, una ingiustificata dispersione degli investimenti formativi e professionali posti in essere
nei confronti del proprio personale e, a volte, l’assorbimento di inefficienze gestionali dei soggetti cessanti.
Alla luce dello scenario sin qui esposto, le Parti concordano nel ritenere essenziale svolgere, nei confronti
delle aziende che applicano il presente CCNL, un’azione di sensibilizzazione volta a limitare l’utilizzo delle
procedure di appalto ai casi in cui ricorrano i requisiti di legge, con particolare riferimento all’autonomia
organizzativa e gestionale dell’appaltatore e comunque solo nei casi in cui si concretizzino tutti gli elementi
peculiari del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1655 e ss. del c.c., nel rispetto delle normative vigenti e
dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Le parti si impegnano a incontrarsi per valutare l’avvio di azioni informative e di sensibilizzazione volte
allo sviluppo e alla creazione di accordi di Rete, anche tra imprese cooperative e operanti in settori diversi
e/o complementari che, da un lato, scongiurino la dispersione delle professionalità acquisite e, dall’altro,
garantiscano la continuità occupazionale, anche grazie alla possibilità di utilizzo del distacco che, nelle reti
d’impresa, può essere disposto senza particolari formalità e che, in questo momento di crisi, assicurano una
indispensabile forma di flessibilità.
Cambio di appalto
Premesso che non ogni successione sull’appalto può essere assimilata a cessione di azienda o ramo di
azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ma solo quella che abbia luogo tra imprese aventi struttura e modalità
operative tra loro pienamente compatibili, tenuto altresì conto che la cessione di appalti tra privati di servizi
non è regolata da leggi statali, ma solo da specifiche clausole contrattuali collettive, le Parti intendono tenere
conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e,
dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Pertanto, le Parti convengono la seguente disciplina, valida per tutte le aziende per le quali non sia prevista
una specifica disciplina nella parte speciale, con il limite del rispetto dei principi ora enunciati.
In caso di appalto in cui si rispetti la procedura di cui al presente CCNL, al dipendente non dovrà essere
riconosciuto il preavviso.
In ogni caso di cessazione di appalto e/o affidamento dei servizi, l’a zienda cessante ne darà preventiva
comunicazione via pec o con mezzo che ne dimostri la ricezione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle
strutture sindacali aziendali o territoriali competen ti, all’Ente Bilaterale e alla i mpresa che le risulti
subentrante, fornendo:
- l’elenco nominativo dei lavoratori con le relative qualifiche:
- l’anzianità e le modalità di svolgimento del servizio appaltato;
- il codice fiscale dei lavoratori interessati;
- l’orario di lavoro settimanale dei lavoratori interessati.
Personale interessato alla procedura
Potranno essere oggetto di proposta di assunzione da parte dell’impresa subentrante, in via prioritaria, i
l
avoratori in carico all’impresa uscente tenendo conto dell’anzianità di servizio, della continuità di impiego
e delle competenze maturate, purché siano stati applicati alle mansioni e ai servizi oggetto della procedura
per più di 6 mesi, anche non consecutivi, e abbiano manifestato la propria disponibilità a passare all’impresa
s
ubentrante in tempi compatibili con l’avvio dell’appalto. Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della
cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il
rapporto continuerà alle dipendenze dell’azienda cessante e l’addetto potrà essere oggetto di offerta di
assunzione dall’azienda subentrante sussistendone le condizioni o rganizzative e produttive, solo nel
momento in cui venga meno la causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’ art.31 L. 300/70 resteranno alle dipendenze dell’azienda cessante e
l’azienda subentrante potrà chiederne il subentro nell’obbligo di mantenimento del posto di lavoro co n
pa
ssaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine non saranno assunti dall’impresa
subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
Modalità di attuazione della procedura
L’impresa subentrante nell’appalto procederà all’eventuale offerta di assunzione, attraverso raccomandata
73
a mano, raccomandata a.r. o via pec , al personale individuato secondo le suindicate procedure, con
decorrenza dal primo giorno di subentro nel contratto afferente alla gara d’appalto de quo.
Ove il nuovo contratto d’appalto dovesse comportare un numero ore lavorative inferiore a quello richiesto
dalle condizioni contrattuali dell’azienda uscente, l’azienda subentrante dovrà adeguare l’organizzazione
del lavoro sulla base delle proprie disponibilità organizzative e procedere alle eventuali assunzioni nel limite
numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali.
In tutti i casi l’azienda cessante e l’azienda subentrante, prima di procedere al trasferimento del personale e
alla formalizzazione delle proposte di assunzione, promuoveranno un incontro congiunto fra le aziende
medesime, le OO.SS. e le strutture territoriali delegate, al fine di verificare e di ricercare ogni possibile e
sostenibile soluzione tesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all’ art. 7 co. 4-bis L . 31/2008
ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dal presente CCNL ed aderente
alla qualifica prevista per i servizi richiesti dal capitolato speciale d’appalto.
L’azienda subentrante potrà ritenersi esentata dall’obbligo stabilito nei precedenti commi, qualora nel corso
dei precedenti 6 mesi abbia effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/1991, ove possa
dimostrare che siano ancora attivi e realmente fruiti i diritti di prelazione relativi alla riassunzione del
personale precedentemente coinvolto nei licenziamenti collettivi.
L’azienda subentrante è obbligata, entro 48 ore dal ricevimento della notizia del suo subentro, a chiedere
un incontro congiunto con le OO .SS. territoriali e l’azienda cessante al fine di verificare la suddetta
condizione di esclusione. Gli esiti dell’incontro, unitamente alle dichiarazioni delle parti e delle intese
eventualmente raggiunte, saranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi della normativa
applicabile.
La mancata attivazione dell’incontro in sede sindacale previsto dal precedente comma del presente articolo
da parte della impresa subentrante, come pure il mancato assolvimento dell’onere documentale ivi previsto,
comporterà per essa la presunzione dell’obbligo di assunzione, salvo comprovate esigenze, di tutte le unità
indicate per il passaggio.
Il mancato rispetto della procedura di cambio d’appalto da parte dell’azienda cessante esimerà l’impresa
subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati sull’appalto, i cui
rapporti di lavoro resteranno in essere con l’impresa cessante.
Nei casi nei quali l’azienda cessante applichi il presente CCNL, potranno da essa comunque essere attivati
dei tentativi di cambio d’appalto nei confronti dell’azienda subentrante che non applica il presente CCNL
in sede sindacale o presso gli ITL competenti per territorio.
L’azienda uscente dovrà inoltre consegnare all’impresa subentrante i seguenti dati, informazioni e
documenti per il personale oggetto del cambio appalto:
- attestati o certificazioni di formazione anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- documentazione sanitaria inerente all’idoneità alle mansioni prestabilite;
- lista personale assunto ai sensi della L. 482/1968 e ai sensi della L. 68/1999;
- eventuale altra documentazione richiesta dal subentrante purché strettamente necessaria alla gestione del
rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le disposizioni del presente articolo non comportano obbligo automatico di assunzione, restando ferme le
valutazioni organizzative e produttive dell’impresa subentrante.
Chiarimento a verbale
Non si ravvisa l’applicazione di cui al presente articolo (cambio d’appalto) qualora cambi nell’ambito di un consorzio
o s
ocietà consortile l’affidatario che ne sia socio o temporaneamente in ATI precedentemente attivato alla data di
cessazione del precedente operatore. Non si applica nel caso di società aderenti a ATI o Consorzio società consortili
che per procedura di discontinuità tra il cessante e il subentrante intercorrano almeno 72 ore .
VIGENZA CONTRATTUALE
ART
. 184 Decorrenza e durata
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti,
decorre dal 1° maggio 2026 e sarà valido sino al 30 aprile 2029.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle
parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
74
Il presente Contratto Collettivo conserva efficacia anche successivamente alla propria scadenza naturale e
continua a produrre i propri effetti sino alla sottoscrizione del successivo accordo di rinnovo, al fine di
garantire continuità regolativa, certezza dei rapporti di lavoro e stabilità del sistema delle relazioni sindacali.
Durante il periodo di ultrattività restano efficaci le disposizioni normative e regolamentari contenute nel
presente Contratto, salvo diversa intesa tra le Parti stipulanti o sopravvenute disposizioni inderogabili di
legge.
Con riferimento alla disciplina economica, le Parti danno atto che il mantenimento degli effetti del Contratto
opera in coordinamento con le disposizioni legislative vigenti in materia di rinnovi contrattuali e di
adeguamento dei trattamenti economici appl icabili ai contratti collettivi scaduti, ivi comprese eventuali
misure automatiche di salvaguardia retributiva previste dalla legge.
Gli eventuali adeguamenti economici previsti da norme sopravvenute costituiscono misura di garanzia
minima e non pregiudicano l’autonomia negoziale delle Parti né il successivo rinnovo contrattuale.
L’efficacia ultrattiva cessa automaticamente dalla data di entrata in vigore del successivo Contratto Collettivo
o di
diverso accordo sottoscritto dalle Parti.
ART
. 185 Procedure per il rinnovo del C.C.N.L.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle
trattative 6 mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo
e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma,
le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l’altra parte avrà
il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente
articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire
dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
ART
. 186 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non
modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.
ART. 187 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con
altro trattamento.
Ferma restando tale inscindibilità, restano immutate le condizioni più favorevoli sia singole che collettive,
derivanti da accordi, usi e consuetudini eventualmente praticate dai lavoratori in servizio presso le singole
imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
ART
. 188 Esclusiva di stampa
Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti, le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.
La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono,
con indicazione dei termini dell'originale.
ART. 189 Deposito
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché ai sensi delle vigenti
norme di legge, le Parti contraenti invieranno copia del presente C.C.N.L. al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ed agli Enti Previdenziali ed
Assistenziali interessati.
PARTE SPECIALE
75
A
ZIENDE ALBERGHIERE
ART
. 190 Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è la seguente:
Area Quadri
Ai sensi della L. 190/1985, e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130/ 1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore
Q
uadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di
settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e
cioè:
- V icedirettore ;
- Food and beverage Manager - intendendosi con tale dicitura il lavoratore cui è affidata, in strutture
organizzative particolarmente complesse e con elevato livello di servizio, la responsabilità della
conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione, rispondendo dell'organizzazione dei servizi e
formulando standards di qualità, quantità e costo;
- Room division Manager - intendendosi con tale dicitura colui che, in strutture organizzative
particolarmente complesse e con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il
settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e
determinando gli indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di
dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;
- Capo settore commerciale - Capo settore marketing - intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata,
in strutture organizzative particolarmente complesse e con elevato livello di servizio, la r esponsabilità
della direzione esecutiva, dell'organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione,
promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni
preventive e consuntive;
- Capo settore amministrativo - Capo settore personale - intendendosi per tali quei lavoratori che, in
strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con
autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o
attinenti all'amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
- C apo settore acquisti - intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture
organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, a bbia autonomia tecnica e
amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la
politica di tutti gli acquisti;
- Capo settore tecnico - intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente
complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione,
coordini ed organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia
soluzioni e proposte fornitegli;
- Capo sistemi informativi (IT manager) - intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la
responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e
76
pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di
procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
- Capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni - intendendosi per tale colui che, in
strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e
pianificazione delle varie attività - programmazione, promozione, vendita - che si svolgono in una sede
congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive
e consuntive.
1° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Responsabile di ristorante - intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse
dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l'attività
relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la
promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
- Responsabile dei servizi prenotazione - intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e
complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico,
l'attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di
comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti
e gli interlocutori del servizio stesso;
- R esponsabile vendite centralizzate - intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture
commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina
e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali
ed implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
- Responsabile della comunicazione istituzionale – intendendosi per tale colui che, in seno a consorzi
raggruppamenti, reti, associazioni di imprese o organismi similari, coordina e gestisce le attività di
promozione dell'immagine e della comunicazione anche istituzionale;
- Analista sistemista - intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria
attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie
coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
- Responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- Responsabile tecnico di area;
- Responsabile tecnico area alberghiera, villaggi turistici- intendendosi per tale quel lavoratore che coordina
e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere;
- Capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale e cioè:
- C apo ricevimento
- Primo portiere
- Capo servizi di sala
- Primo maître d'hotel
- Capo cuoco
- Prima governante
- Responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti,
ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni
ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto,
nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai
quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
- Capo barman, intendendosi per tale il responsabile e delle attività di più bar operanti contemporaneamente
77
e/o autonomamente;
- C
oordinatore del centro prenotazioni;
- Capo servizio amministrativo;
- Capo servizio personale e formazione;
- Capo C.E.D.;
- Analista - Programmatore C.E.D.;
- Responsabile procedure (qualità, sicurezza, privacy, certificazioni ecc.) - intendendosi per tale colui che
verifica il rispetto di standard, procedure e regole ed effettua l’audit nelle strutture;
- Assistente del Direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa,
nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e
di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita
nell'ambito dei diversi settori
- Funzionario di vendita;
- Medico dietologo;
- Cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative
complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo,
collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di
altri lavoratori e cioè:
- I mpiegato addetto al personale senza superiori gerarchici nella funzione;
- Controllo amministrativo senza superiori gerarchici nella funzione;
- Addetto alla comunicazione istituzionale senza superiori gerarchici nella funzione;
- Segretario front office ed amministrazione intendendosi per tale la figura del cassiere o del segretario che
svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa e con prevalenza delle mansioni di segreteria,
ricevimento e determinazione dinamica del prezzo di vendita, attuazione operativa delle politiche aziendali
di gestione dei ricavi e cassa, rispetto a quelle di portineria;
- Corrispondente in lingue estere;
- Segretario ricevimento cassa o amministrazione;
- Portiere unico;
- Segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali
le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia
operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- Coordinatore ricevimento villaggi turistici;
- Prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla
base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio,
ne abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;
- Nutrizionista e dietista in possesso delle necessarie abilitazioni;
- Infermiere in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti;
- Fisioterapista abilitato;
- Coordinatore reparto cure sanitarie;
- Cuoco unico;
- Sotto capo cuoco;
- Governante unica o maggiordomo personale;
- Coordinatore centro benessere, spa e sport;
- C
apo operaio;
- Primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di Capo dei servizi di bar va
inquadrato al secondo livello);
- Ma ître (nella nuova qualifica di Maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo
78
Maître in subordine a un Capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase
lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore
o direttamente dal gerente);
- Primo sommelier intendendosi per tale il lavoratore che abbia responsabilità di coordinamento tecnico
funzionale di più sommelier;
- Barman unico;
- Economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- Portiere di notte;
- Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-
specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti,
scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi
di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature
complesse;
- Programmatore C.E.D.;
- Coordinatore delle attività di produzione e promozione in rete (social media, digital marketing, e-reputation,
c
ontenuti visual e web);
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
4° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite e cioè:
- S egretario , intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto
delle procedure stabilite, svolga attività di natura operativa, ammnistrativa e contabile, di prenotazione ecc.,
secondo direttive ricevute, di gestione della corrispondenza e di redazione di documenti aziendali;
- Guardarobiera unica consegnataria;
- Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
- Cuoco capo partita;
- Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;
- Infermiere non in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche, già in forze alla data di
rinnovo del presente contratto;
- Seconda governante;
- Barman, bar woman;
- P
asticciere e pizzaiolo;
- Capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
- Capo garage;
- Capo giardiniere;
- Operaio specializzato o manutentore, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per
schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Addetto fangoterapia;
- Massoterapista;
- Operatore di assistenza termale;
- Estetista;
- Istruttore di nuoto con brevetto;
- Istruttore di attività fisico motorie e discipline specialistiche, istruttore yoga e personal trainer;
- Guida (trekking, bike, ski, escursioni);
- Conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti
dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a
3.500 kg;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
5° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
79
- Magazziniere comune con funzioni operaie;
- Assistente ai bagnanti in possesso delle necessarie abilitazioni;
- Addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, alle procedure di certificazione, al
ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- Cassiere bar ristorante;
- Autista;
- Giardiniere;
- Pulitore, lavatore a secco;
- Lavandaio unico;
- C
apo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
- Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
- Facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento
clienti;
- Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di
pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- Conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e
autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg;
- Operaio qualificato o manutentore, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate
indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezzature;
- De mi Chef de Rang, laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- Cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende
alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli
organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste
ai livelli superiori, operando tali aziende con menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice
e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione
degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
- Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali
la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati,
ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure
professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette,
provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni
di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività
similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per
la tutela dei beni dell'azienda;
- A ddetto alle inalazioni;
- Addetto alle vasche da fango;
- Addetto alle attività di promozione in rete (social media, digital marketing, e-reputation, contenuti visual
e web);
- Assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise
e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea per l’assistenza
d
ella clientela;
- Baby sitter;
- Addetto booking, intendendosi per tale l’impiegato d’ordine con compiti di attuazione operativa delle
direttive inerenti alla gestione delle prenotazioni e gli adempimenti ad essa connessi;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° liv
ello super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito esperienza o pratica di lavoro
di almeno 18 mesi, nella esecuzione delle relative mansioni;
- Addetto breakfast in possesso di diploma corrispondente alle mansioni da svolgere o che abbia acquisito
80
esperienza o pratica di lavoro di almeno 18 mesi;
- Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto
e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un
unico operatore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° l
ivello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle
dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- Commis di cucina, sala e piani, bar senza diploma corrispondente alle mansioni da svolgere (tale
inquadramento sarà limitato ai primi 18 mesi di servizio);
- Addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
- Addetto portineria;
- Lavandaio;
- Garagista;
- Rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- Assistente istruttore attività fisico motorie e discipline specialistiche, istruttore yoga e personal trainer;
- Cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e
delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- Cameriera villaggi turistici;
- Addetto mensa personale;
- Op
eratore di stabilimento balneare e piscinale;
- Vetturiere;
- Aiuto reparto cure sanitarie;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine
già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
- Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
- Commissioniere;
- Dog e pet sitter;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
ART. 191 CL
ASSIFICAZIONE ESERCIZI ALBERGHIERI
Per la classificazione degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente contratto, si
fa riferimento a quella determinata dalle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Alberghi: cinque stelle (ex ctg. l usso); quattro stelle (ex I); tre stelle (ex II); due stelle (ex III); una
stella (ex IV);
- Pensioni: tr e stelle (ex ctg. I); due stelle (ex II); una stella (ex III);
- Locande: una stella.
Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi
regionali, le parti si incontreranno per adeguare la disciplina contrattuale che risultasse difforme rispetto
al nuovo assetto classificatorio.
ART.192 Apprendistato
L’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare
lavoratori qualificati, quali ad esempio: segretario, portiere, chef de rang, barman, seconda governante,
operaio specializzato, centralinista; addetto all'amministrazione del personale, al controllo
amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con
mansioni d'ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc.
Tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle
81
relative mansioni, la durata dell'apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita è fissata in quattro
anni.
ART. 193 Allievi scuole alberghiere
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti
nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme
del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti. Restano ferme
le disposizioni di legge in materia di tirocini, PCTO, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa.
ART. 194 Contratti a termine e aziende di stagione
Si considerano aziende di stagione quelle che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno
ovvero quelle che abbiano periodi di intensificazione ciclica dell’attività in determinati periodi dell’anno ai
sensi del comma 3 dell’art. 81 del presente contratto.
ART
. 195 Rapporti di lavoro – part- time ciclico
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato. Il
contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività
stagionale, sempre entro i limiti fissati dalla legge.
Pertanto, stanti le peculiarità del settore, le parti concordano nel ritenere utile l’adozione del particolare
modello di part -time ciclico, anche detto multi periodale , non basato sul monte orario giornaliero ma
annuale. In pratica, il lavoratore invece di prestare la propria attività solo per una parte della giornata o della
settimana, lavorerà in determinati periodi dell’anno, a seconda delle esigenze dell’azienda.
ART. 196 Lavoratori stagionali
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; si riconosce tuttavia
l'opportunità che particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
ART. 197 Lavoratori a tempo determinato
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13ª e la 14ª mensilità e ogni altro
trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo
di lavoro prestato, ove non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
ART
. 198 Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.
ART
. 199 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario
di lavoro giornaliero legati alla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati tra le parti a
livello aziendale. Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per
il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
ART
. 200 Lavoro notturno
Il periodo notturno comprende almeno sette ore consecutive ricomprendenti l'intervallo tra le ore 23,00 e le
ore 5,00 del mattino, salvo diverse previsioni della contrattazione aziendale.
ART
. 201 Maggiorazioni lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle 23,00 alle 5 ,00 verranno retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata del 25%, fatte salve le condizioni di miglio r favore applicate in azienda. Al personale con
qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 12%, in ragione della specificità
delle loro prestazioni, di cui si è già tenuto conto nella fase di valutazione dell’inquadramento personale.
Al personale che sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa,
compete la normale maggiorazione del 25%.
82
In ogni caso i contratti di secondo livello possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell’orario
di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
ART
. 202 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione, ragguagliata ad ore, maggiorata del
20%.
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione, ragguagliata ad ore, maggiorata del
50%.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 23,00 alle 5,00.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello compreso in regolari turni periodici ovvero quello svolto
dal personale adibito a servizi notturni.
È vietato adibire a lavoro notturno i minori e le donne in stato di gravidanza e con bambini sino ad un anno
di età. Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino
seguente.
ART
. 203 Festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 115 è dovuta, oltre alla normale
retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
ART
. 204 Ferie
Il periodo di ferie previsto nella parte generale del presente contratto potrà essere prolungato previ accordi
tra le parti, con l'obbligo di comunicazione alla Commissione paritetica territorialmente competente. Resta
inteso che, per il maggior periodo di ferie, non compete alcuna retribuzione.
La disciplina di cui al 1° comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di
durata non superiore ad 1 mese a causa di riparazioni.
ART
. 205 Paga base aziende alberghiere minori
Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base previste nella parte generale
del presente contratto, sono ridotte dei seguenti importi mensili:
Livelli Euro
A 5,65
B 5,15
1° 5,15
2° 4,37
3° 3,85
4° 3,35
5° 3,09
6° S 2,82
6° 2,70
Le r
iduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista
inquadrate nel 5° livello.
Le aziende possono prevedere, a livello aziendale o territoriale, strumenti di compensazione economica o
di welfare in favore dei lavoratori interessati dalle riduzioni di cui al presente articolo.
ART
. 206 Calcolo dei ratei
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13/ma, 14/ma, ferie e permessi, i giorni lavorati,
determinati in ventiseiesimi, relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla
maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di 13/ma, 14/ma, ferie e permessi.
83
ART. 207 Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) a un’indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della L.
833/1978, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ex art .1 della L. 33/ 1980. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt.1 e 2 della L. 33/ 1980;
b) ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS pari al 28% della retribuzione da corrispondersi da
parte dei datori di lavoro.
Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto così come prevista nel
presente CCNL.
Nel caso il lavoratore svolga un numero maggiore di ore di quelle contrattualizzate, l’azienda deve
comunicare la media giornaliera degli ultimi due mesi all’INPS al fine dell’equo calcolo delle indennità, in
caso contrario sarà a carico dell’azienda la differenza non percepita.
L'integrazione è dovuta per 180 gg. all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto
a termine o stagionale, per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione
del rapporto.
Per gli episodi morbosi a cavallo di 2 anni, le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni
solari.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme della parte generale o le norme di
l
egge.
Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
ART
. 208 Personale infermo alloggiato in azienda
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è facoltà del datore di lavoro far trascorrere
il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive
o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o
gravità della malattia.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei
propri dipendenti, questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi. Quando il ricovero in ospedale avvenga
per comodità dell'azienda, per malattie per le quali il servizio sanitario pubblico non prevede il ricovero, le
sp
ese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
ART
. 209 Classificazione del personale
Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello dal presente contratto, la classificazione del
personale per i porti e gli approdi turistici è la seguente:
Quadro A
- Direttore del porto.
Quadro B
- Vicedirettore del porto.
1° li
vello
-Responsabile tecnico o amministrativo del porto- Nostromo (qualora al nostromo siano attribuite
anche le mansioni di responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile
tecnico dei mezzi nautici e incarichi di progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello
superiore);
- Coordinatore delle operazioni portuali, con funzioni di raccordo tra area tecnica e servizi al cliente;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2° li
vello
- Capo ufficio tecnico o amministrativo;
84
- Responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;
- Responsabile tecnico dei mezzi nautici;
- Addetto alla gestione dei sistemi digitali portuali e piattaforme di prenotazione.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
3° li
vello
- Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di sommozzatore siano
svolte con carattere di saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al 4° livello);
- Operaio specializzato provetto;
- Addetto alla torre di controllo;
- Addetto alle operazioni portuali con funzioni di assistenza alla clientela nazionale e internazionale;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
4° li
vello
- Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con carattere di
continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al 3° livello);
- Operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;
- Addetto polivalente ai servizi portuali con compiti operativi e di supporto al cliente;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
5° li
vello
- Operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all'ormeggio in banchina;
- Giardiniere;
- Addetto ai servizi ambientali e di decoro delle aree portuali;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° liv
ello super
- O peraio comune addetto ai servizi portuali;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° li
vello
- Operatore unico dei servizi di pulizia;
- Inserviente generico;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Nota a verbale
In considerazione della specificità delle attività svolte nei porti e negli approdi turistici, caratterizzate da esigenze
operative variabili, stagionalità dei flussi e necessità di garantire continuità ed efficienza del servizio, le aziende
potranno favorire, in sede aziendale, la flessibilità nell’impiego del personale attraverso la polivalenza delle mansioni,
nel rispetto delle norme vigenti e prevedendo eventuali indennità o riconoscimenti economici in caso di assegnazione
continuativa di compiti aggiuntivi.
ART. 210 Formazione
Le parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una
maggiore e migliore qualificazione tecnico-professionale dei lavoratori e il raggiungimento degli obiettivi
aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.
Per sviluppare tale funzione, le parti stipulanti promuoveranno l'organizzazione di iniziative volte a
valorizzare le risorse umane mediante l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di
formazione (lingue; nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; digitalizzazione, ecc.) anche
avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli Enti bilaterali Ebintur e Fonditalia.
Le aziende potranno adottare piani formativi annuali, anche obbligatori per specifiche mansioni, finalizzati
allo sviluppo delle competenze tecniche, linguistiche e digitali del personale.
La partecipazione a percorsi formativi certificati potrà essere collegata a sistemi di valorizzazione
professionale e, ove previsto dalla contrattazione aziendale, a progressioni economiche o indennità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l'esame delle materie che influenzano le condizioni di
sviluppo del settore. Da tale confronto potrà scaturire l'adozione di orientamenti condivisi da sottoporre all'esame
85
delle istituzioni, nonché la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli. Le parti promuovono altresì lo
sviluppo di modelli di formazione continua e la diffusione di buone pratiche in materia di qualità del servizio e
innovazione digitale.
ART. 211 Trattamento di fine rapporto
Per i periodi di servizio prestati, il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui alle
normative aziendalmente applicate nei corrispondenti periodi.
ART
. 212 Premio di anzianità
Il premio di anzianità, di cui all’allegato D del presente CCNL, non trova applicazione nei confronti dei
dipendenti dei porti e degli approdi turistici. In alternativa, la contrattazione aziendale può prevedere
strumenti di fidelizzazione del personale, quali premi di risultato, sistemi di welfare aziendale o
riconoscimenti economici correlati alla permanenza in servizio e al raggiungimento di obiettivi q ualitativi
e produttivi.
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
ART
. 213 Classificazione del personale
Area Quadri
Ai sensi della L. 190/185 e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1130/1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- D irettore.
Q
uadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di
settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed operativa e
cioè:
- Direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la struttura del servizio nonché la
semplicità dei modelli organizzativi adottati escluda la figura di direttore di categoria A;
- Vicedirettore in presenza di direttore inquadrato con livello Quadro;
- Vicedirettore commerciale, tecnico, turistico amministrativo.
1° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione e
vendita di alimenti e merci varie, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa
di gestione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
86
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale e cioè:
- Responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie)
senza autonomia amministrativa di gestione;
- Responsabile impianti tecnici;
- Capo servizio amministrativo;
- Capo cuoco;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-professionale di
altri lavoratori e cioè:
- Segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
- Capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello inferiore;
- Magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione;
- S egretario ricevimento e cassa o amministrazione;
- Cuoco unico;
- Impiegato di concetto;
- Capo ufficio contabile;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
4° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite e cioè:
- Capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori,
capo squadra muratori, coordinatori del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori;
- Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o
disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e
riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Infermiere – qualora non sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l’inquadramento al terzo
livello (diploma di Laurea in scienze infermieristiche o equipollente);
- Pizzaiolo;
- Commesso vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore addetto al complesso delle operazioni
connesse alla vendita;
- Cameriere, Chef de Rang che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura, la struttura e la
complessità del servizio di ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
5° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Magazziniere comune;
- Addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla cassa
bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari, ecc., alla segreteria, al controllo clienti e movimento
personale, con mansioni d'ordine;
- Controllore di campeggio senza autonomia decisionale;
- Assistente alle comunità infantile, babysitter;
- Conducente automezzi e natanti ;
87
- Aiuto commesso;
- Addetto alle operazioni ausiliarie, alla vendita e alla ristorazione - impiegato d'ordine;
- Cameriere di bar;
- Barista;
- Banconiere di tavola calda;
- Cuoco, cameriere che prestino la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del
servizio di ristorante, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da
richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con
menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo, sia per quanto riguarda la
preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande;
- Addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie;
- Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;
- Assistente ai bagnanti in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- Operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue
i lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Addetto a mansioni d’ ordine;
- Capo squadra del personale di fatica e/o pulizie;
- Addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione intendendosi per tale colui/colei che oltre ad assolvere alle
tradizionali mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi anche nel servizio di
ristorazione;
- Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività
similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per
la tutela dei beni dell'azienda;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° liv
ello super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Commis di cucina;
- Commis di ristorante;
- Commis di bar;
senza diploma corrispondente alle mansioni da svolgere (tale inquadramento sarà limitato ai primi 18 mesi
di servizio)
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Operaio comune e/o generico;
- Addetto al controllo delle aree notturno e diurno;
- A
ddetto all’area di ingresso o di parcheggio;
- Accompagnatore su campo;
- C
ommis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda che non sia in possesso di
diploma corrispondente alle mansioni da svolgere, per i primi quindici mesi di servizio;
- Addetto ai servizi di spiaggia;
- Custode;
- Cameriere/a, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e
riassetto dei locali destinati all'alloggio e riassetto dei locali e degli ambienti comuni;
- Addetto ai servizi animazione/miniclub
- Aiuto ricezionista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono a questo livello altresì i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine
già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;
- Fattorino;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
88
ART
. 214 Apprendistato
L'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare
lavoratori qualificati, quali ad esempio: chef de rang, operaio specializzato, centralinista; addetto
all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al
controllo clienti e movimento personale, con mansioni d'ordine, operaio qualificato, cameriere al bar, barista,
banconiere di tavola calda, cameriere, pizzaiolo, ecc.
L’apprendistato è disciplinato nel rispetto della normativa vigente e prevede la definizione di un piano
formativo individuale, finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e trasversali.
La durata, il livello di inquadramento e le modalità di svolgimento del percorso formativo sono determinati
in coerenza con le disposizioni di legge e con quanto stabilito dal presente contratto.
ART
. 215 Contratti a termine e Aziende di stagione
Si considerano aziende di stagione quelle che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno
ovvero quelle che abbiano periodi di intensificazione ciclica dell’attività in determinati periodi dell’anno,
ai sensi dell’art. 81, comma 3 del presente contratto.
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
ART
. 216 Ferie e mensilità aggiuntive
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13/ma e la 14/ma mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo di lavoro prestato ove non sia obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a termine.
ART
. 217 Conservazione del posto di lavoro
Agli effetti della conservazione del posto in caso di disgrazie familiari si stabilisce che essa è
obbligatoria per un periodo non superiore a giorni 6. In presenza di comprovate esigenze familiari di
particolare gravità, da valutarsi anche in relazione alla documentazione prodotta dal lavoratore, il periodo
di conservazione del posto è elevato fino a un massimo di 10 giorni, anche non continuativi, nell’anno.
ART
. 218 Cessazione del rapporto
Nel contratto a tempo determinato, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per
effetto di chiusura dell'azienda per colpa o fatto dell'imprenditore durante il periodo di assunzione, avrà
diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del
licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
Uguale i ndennizzo spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte
del personale, con diritto del datore di lavoro, di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme
di spettanza del dipendente.
Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
ART
. 219 Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
ART
. 220 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione
dell'orario di lavoro giornaliero, legati alla peculiare natura dell'attività ricettiva, potranno essere negoziati
dalle parti a livello aziendale. Salve, le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è
di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
Resta fermo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro, riposi
giornalieri e settimanali, nonché delle pause obbligatorie.
L’organizzazione dei turni dovrà garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, in
coerenza con le esigenze operative dell’azienda.
89
ART. 221 Maggiorazione notturna
Le ore di lavoro svolto dalle ore 24 alle ore 5 verranno retribuite con la paga oraria maggiorata del 25%.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
ART
. 222 Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende almeno sette ore consecutive ricomprendenti l'intervallo tra le ore 23,00 e le
ore 5,00 del mattino.
ART
. 223 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se
diurno e del 50 % se notturno. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24.00
e le ore 5,00 del mattino. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello compreso in regolari turni periodici ovvero quello svolto
dal personale adibito a servizi notturni.
È vietato adibire a lavoro notturno i minori e le donne in stato di gravidanza e con bambini sino ad un anno
di età.
ART
. 224 Festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 115 è dovuta oltre la normale
retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro
festivo.
ART. 225 Ferie
Il periodo di ferie potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazioni alla
Commissione paritetica territorialmente competente. Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non
compete alcuna retribuzione.
La disciplina di cui al 1°comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di
dur
ata non superiore ad un mese a causa di riparazioni.
Il calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie non godute viene rapportato in
ventiseiesimi.
ART
. 226 Paga base aziende minori
Per i campeggi con un numero di presenze -licenza non superiore a 1.200 unità, la paga base verrà ridotta
dei seguenti importi:
Livelli Euro
A 5,65
B 5,15
1° 5,15
2° 4,37
3° 3,85
4° 3,35
5° 3,09
6° S 2,82
6° 2,70
Le r
iduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista
inquadrate nel 5° livello.
Le aziende possono prevedere, a livello aziendale o territoriale, strumenti di compensazione economica o
di welfare in favore dei lavoratori interessati dalle riduzioni di cui al presente articolo.
ART
. 227 Calcolo dei ratei
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13/ma, 14/ma, ferie e permessi, i giorni lavorati -
90
determinati in ventiseiesimi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla
maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di 13/ma, 14/ma, ferie e permessi.
ART
. 228 Malattia
Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad un’indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art.74 della
L. 833/1978, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto
a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1 della L. 33/1980. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della L.
33/1980;
b) ad un’integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del 75% per i giorni dal 4° al 20°, e del
100%, per i giorni dal 21° in poi, della retribuzione giornaliera di fatto cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
L'integrazione è dovu ta per 180 gg. all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto
a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del
rapporto.
Per gli episodi morbosi a cavallo di 2 anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni
solari.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad
integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Il periodo di carenza stabilito dall'INPS è a carico del lavoratore per il 1° giorno e a carico del datore di
lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i
detti 3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
ART
. 229 Personale infermo
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda, è facoltà del datore di lavoro far trascorrere
il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive
o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o
gravità della malattia.
In caso di a nticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei
propri dipendenti, questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda, per malattie per le quali il
Servizio sanitario pubblico non prevede il ricovero, le spese per la retta ospedaliera saranno a carico
del datore di lavoro.
PUBBLICI ESERCIZI
ART
.230 Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto dei pubblici esercizi è la seguente:
Area Quadri
Ai sensi della L. 190/1985 e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1130/1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate:
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
91
controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Capo area di catena di esercizi;
- Direttore;
- Gerente;
- Capo servizi amministrativi catering.
Q
uadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di
settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
- Vicedirettore;
- Responsabile area mense;
- Capo del personale;
- Economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica
ed amministrativa di gestione;
- Responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la
direzione esecutiva di un esercizio minore;
- Capo zona manutenzione.
1° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Sup er intendente catering;
- Capo servizio catering;
- Ispettore amministrativo catena d'esercizi;
- Assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza
di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar- snack, servizi,
ecc.) di un pubblico esercizio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale e cioè:
- Direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- Capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);
- Capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e
la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari
e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
- Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
- Primo maître o capo servizio sala;
- Isp ettore mensa;
- Responsabile impianti tecnici;
- Capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;
- Capo contabile;
- Operatore o procuratore doganale catering;
- C
apo ufficio catering;
- Supervisore catering;
- Primo barman P.E.;
- Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco-bar;
- Capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai
servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non
92
attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie
inferiori;
- Magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità
tecnico-amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
- Cassiere centrale catering;
- Capo C.E.D.;
- Analista - Programmatore C.E.D.;
- Assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un
settore commerciale di un pubblico esercizio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di
altri lavoratori e cioè:
- Controllo amministrativo;
- Barman unico;
- Sotto capo cuoco;
- Cuoco unico;
- Primo pasticciere;
- C apo operaio;
- Capo mensa surgelati e/o precotti;
- Capo reparto catering;
- Assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-
specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti,
scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi
di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti e attrezzature
complesse;
- Maître (nella nuova qualifica di Maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di
secondo Maître in subordine ad un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati
alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento
superiore o direttamente dal gerente);
- Dietologo;
- Sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di
vini nazionali ed esteri;
- Programmatore C.E.D.;
- Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali
con identità di logo e standardizzazione di prodotto e processi operativi) intendendosi per tale colui
che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera
secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico-funzionale
di altri lavoratori.
- A ltre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
4° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite e cioè:
- Segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel
rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di
corrispondenza;
93
- Cuoco capo partita;
- Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente
dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- Gastronomo;
- Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- Barman;
- Chef de rang di ristorante;
- Cameriere di ristorante;
- Secondo pasticciere;
- Capo gruppo mensa;
- Gelatiere;
- P
izzaiolo;
- Stenodattilografa con funzioni di segretaria;
- Altri impiegati d'ordine;
- Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica
conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le
comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- Conducenti automezzi pesanti , intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
- Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, schemi o disegni
equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione
di macchine, impianti ed attrezzature
- O peraio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande ,
intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, schemi o disegni equivalenti, esegue
interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la
distribuzione di cibi e bevande
- Operatore C.E.D. – Consollista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
5° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Tablottista e marchiere;
- Cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
- Telescriventista;
- Magazziniere comune;
- Centralinista;
- Cellista surgelati o precotti;
- Terzo pasticciere;
- Dattilografo;
- Altri impiegati d'ordine;
- Dispensiere;
- Cantiniere;
- Banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni
di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda
normalmente alla vendita
- Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- O peraio qualificato , intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue
lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
- Sfoglina, intendendosi per tale colei o colui che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, ecc.;
- Addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
- Addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione
e manutenzione;
94
- Controllo merci;
- Cameriere bar, tavola calda, self-service;
- Demi-chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- Barista;
- G
uardarobiera non consegnataria;
- Allestitore catering;
- Autista di pista catering;
- Secondo cuoco mensa aziendale , intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in
sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- Guardia giurata;
- Conducente di automezzi leggeri , intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti
specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, autoveicoli pe r trasporto promiscuo e
autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 kg;
- Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la
natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero
per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure
professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette,
provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa
e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività
similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la
tutela dei beni dell'azienda;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
6° liv
ello super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque
acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o
pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
- Addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che
partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede
alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa,
che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
6° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
- Secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi
subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria
superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco
- Commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere P.E.);
- Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi
del personale di categoria superiore, eccezion fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle
macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- Stiratore/trice;
- Lavandaio/a;
- Guardiano notturno;
- Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
- Caffettiere non barista;
- Caricatore catering;
- Aiutante pista catering;
- P
reparatore catering;
95
- Addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
- Guardarobiere cliente (vestiarista);
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine
già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni
(compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
- Lavoratore catering;
- Conducente di motocicli;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni
appresso indicate:
- pubblico esercizio avente da 2 a 5 baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni 3 baristi;
- pubblico esercizio avente 6 o più baristi: 1 commis di bar (ex aiuto barista) ogni 4 baristi.
A tale fine, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la
sua attività al banco.
ART
. 231 Apprendistato
L’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare
lavoratori qualificati, quali ad esempio: contabile d'ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere,
tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda,
operaio qualificato, terzo pasticciere, ecc.. Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista
i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati. L’apprendistato è disciplinato nel
rispetto della normativa vigente e prevede la definizione di un piano formativo individuale, finalizzato
all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e trasversali.
La durata, il livello di inquadramento e le modalità di svolgimento del percorso formativo sono determinati
i
n coerenza con le disposizioni di legge e con quanto stabilito dal presente contratto.
ART
. 232 Prestazioni ad alta qualificazione professionale
Tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative
mansioni, la durata dell'apprendistato è fissata in 4 anni per le seguenti qualifiche:
- cuoco capo partita;
- gastronomo;
- pasticciere.
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti
per i lavoratori qualificati. Restano fermi il piano formativo individuale, la progressione professionale
dell’apprendista e l’obbligo di effettività della formazione.
ART. 233 Ingiustificata risoluzione anticipata
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale
e medesima retribuzione.
ART
. 234 Ferie e mensilità aggiuntive
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le f erie, la 13/ma e 14/ma mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo
di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
ART
. 235 Risoluzione anticipata del lavoratore
A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del
lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la
cui misura sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.
Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di
anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di
96
lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Ogni eventuale trattenuta dovrà essere determinata o determinabile in misura certa e rispettare i limiti posti
dalla normativa vigente e dai principi di proporzionalità e trasparenza.
In ogni caso, resta salva la verifica della sussistenza effettiva del danno e della sua imputabilità al lavoratore.
ART
. 236 Indennizzi personale retribuito a percentuale
Gli indennizzi che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in
tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art.135. Il calcolo degli
indennizzi dovrà avvenire secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in coerenza con la disciplina
contrattuale della retribuzione percentuale
ART. 237 Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in 5 giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione
potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Resta fermo il rispetto dei limiti legali e contrattuali in materia di durata dell’orario, riposo giornaliero e
riposo settimanale.
ART
. 238 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la
cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo
settimanale e del congedo di conguaglio, nonché i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro
tenendo conto delle esigenze dei lavoratori. L’organizzazione dell’orario dovrà in ogni caso assicurare il
rispetto dei riposi minimi giornalieri e settimanali previsti dalla normativa vigente, nonché adeguate
condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
ART
. 239 Maggiorazione lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23,00 alle ore 5,00 verranno retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.
ART
. 240 Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende almeno sette ore consecutive ricomprendenti l'intervallo tra le ore 23,00 e le
ore 5,00 del mattino.
ART
. 241 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno
o 50% se notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 23,00 e le ore 5,00.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. Non è considerato lavoro straordinario quello
compreso in regolari turni periodici ovvero quello svolto dal personale adibito a servizi notturni.
È vietato adibire a lavoro notturno i minori e le donne in stato di gravidanza e con bambini sino ad un anno
di età. Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario
è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della
retribuzione.
ART
. 242 Festività
Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività è dovuta oltre alla normale
retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20%.
Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione di
lavoro per effetto delle festività ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia,
infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di
retribuzione.
Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera
nelle festività suddette percepirà un compenso pari ad una giornata di retribuzione oltre alla normale
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, integrata dalla maggiorazione del 20% calcolata
97
sulla retribuzione ragguagliata ad ore di lavoro.
ART
. 243 Permessi e congedi
Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, il trattamento per i permessi
individuali verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi della normativa contrattuale.
ART
. 244 Trattamenti salariali integrativi
Costituisce trattamento salariale integrativo l'eventuale terzo elemento territoriale e/o l'eventuale terzo
elemento aziendale che verrà successivamente regolamentato.
I trattamenti salariali integrativi eventualmente previsti dalla contrattazione territoriale o aziendale
dovranno essere disciplinati secondo criteri di trasparenza, oggettività e verificabilità.
ART
. 245 Paga base pubblici esercizi di 3ª e 4ª categoria
Per i pubblici esercizi di 3ª e 4ª categoria le paghe base indicate nel presente contratto verranno
ridotte dei seguenti importi arrotondati:
Livelli Euro
A 5,65
B 5,15
1° 5,15
2° 4,37
3° 3,85
4° 3,35
5° 3,09
6° S 2,82
6° 2,70
L
e parti possono individuare, in sede territoriale o aziendale, strumenti compensativi di natura economica o
di welfare a favore dei lavoratori interessati.
TR
ATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
ART
. 246 Calcolo percentuale di servizio
La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti di seguito,
mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i contratti integrativi territoriali/aziendali.
Per le aziende ristoranti e similari, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 12 al 15%;
b) negli esercizi di prima classe dall'11 al 13%;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12%;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10%.
Per le aziende bar, caffè e similari, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 18 al 22%;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20%;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17%;
d) negli esercizi di quarta classe il 10%.
Nelle b ottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12%, nelle birrerie del 17%.
Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la percentuale di servizio sarà del 15%.
Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di 10 persone, purché abbiano tale
caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12%.
È c onsentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura
stabilita dai contratti di secondo livello.
ART
. 247 Applicazione percentuale di servizio
98
La percentuale sarà applicata dal datore di lavoro:
a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale
di servizio al momento della presentazione del conto;
b) col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l'importo della percentuale di
servizio.
In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando, sull'incasso lordo delle
consumazioni, la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente tabella che
garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:
% s
ul netto nel sistema addizionale
% sul lordo nel sistema globale
10% corrisponde al 9,10%
11% corrisponde al 9,99%
12% corrisponde al 10,72%
13% corrisponde al 11,51%
14% corrisponde al 12,29%
15% corrisponde al 13,05%
16% corrisponde al 13,80%
17% corrisponde al 14,53%
18% corrisponde al 15,27%
19% corrisponde al 15,97%
20% corrisponde al 16,67%
21% corrisponde al 17,36%
22% corrisponde al 18,03
I
l datore di lavoro dovrà garantire adeguata evidenza documentale del sistema adottato e dei criteri di calcolo
applicati, anche ai fini della verificabilità da parte dei lavoratori e delle rispettive rappresentanze.
ART. 248 Tempi di corresponsione
Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al
personale non più tardi della fine di ogni mese, con una tolleranza massima di 4 gg., a meno che tra
il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente
o seralmente.
La corresponsione dovrà risultare da apposita evidenza nel prospetto paga o in distinta separata consegnata
al lavoratore.
ART
. 249 Calcolo percentuale
La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull'importo netto dei conti
riguardanti esclusivamente le consumazioni. La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore
di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone
divenute insolvibili. L’insolvenza dovrà risultare da elementi oggettivi e documentabili.
Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali o aziendali, potrà stabilirsi invece un compenso
fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte. Il datore di lavoro garantisce la tracciabilità degli incassi
e dei criteri di calcolo della percentuale, anche ai fini della verificabilità da parte del personale interessato.
È abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
Ripartizione della percentuale tra reparti
In assenza di accordi territoriali o aziendali, la percentuale di servizio è ripartita secondo i seguenti criteri
generali:
- prevalenza della quota al personale direttamente a contatto con la clientela (sala/bar);
- riconoscimento di una quota al personale di supporto (cucina, office, altri servizi), in misura proporzionata
99
al contributo operativo;
- differenziazione delle quote in relazione al livello di inquadramento e alle responsabilità ricoperte.
I criteri di ripartizione devono essere improntati a equità, proporzionalità e non discriminazione.
ART
. 250 Collaboratori familiari
Negli esercizi in cui il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali
vi siano addetti come veri e propri prestatori d'opera, soggetti alle stesse regole di lavoro dell'altro
personale, la percentuale di servizio competerà loro nella misura dovuta al percentualista dipendente. La
partecipazione dei collaboratori familiari alla ripartizione della percentuale è ammessa esclusivamente ove
gli stessi siano stabilmente inseriti nell’organizzazione del lavoro e soggetti alle medesime regole operative
applicate al restante personale. La partecipazione alla percentuale deve avvenire secondo i medesimi criteri
applicati al personale dipendente, garantendo parità di trattamento e trasparenza nella ripartizione.
ART
. 251 Maître e capi camerieri
La partecipazione dei maître o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede aziendale o
territoriale sia dove esiste l'uso della percentuale globale, sia dove esiste l'uso della percentuale
individuale, in modo che essi non vengano a percepire non meno del 5% né più del 20% di quello che
spetta ad ogni cameriere.
I maître o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di 1 ogni 4 camerieri per gli
esercizi extra e di 1 ogni 6 camerieri per gli esercizi di prima classe. Nei locali extra e di prima classe ove
siano occupati rispettivamente meno di 4 camerieri o meno di 6 camerieri è ammesso un maître o capo
cameriere.
In sede territoriale l’O.S. firmataria del presente CCNL potrà stabilire la presenza di capi camerieri
anche in esercizi di seconda classe.
In assenza di specifica disciplina definita dalla contrattazione territoriale o aziendale, la ripartizione della
p
ercentuale di servizio tra il personale avente diritto è effettuata dal datore di lavoro secondo criteri oggettivi,
proporzionati alle mansioni svolte, al livello di inquadramento e all’effettivo apporto al servizio.
ART
. 252 Passaggio a retribuzione fissa
Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di
servizio. Col passaggio a paga fissa, il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale e a tutti
gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e dai contratti integrativi
territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.
L'opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza
del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata
sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese. Prima dell’esercizio dell’opzione, il
datore di lavoro fornisce al personale interessato un’informativa chiara e completa sugli effetti economici e
normativi derivanti dal passaggio al sistema di retribuzione fissa. La comunicazione può essere effettuata
anche con modalità tracciabili equivalenti previste dalla normativa vigente o dagli accordi aziendali.
Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della
comunicazione al datore di lavoro.
L'opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa è
irrevocabile. Il sistema di applicazione della percentuale (addizionale o globale) deve essere formalizzato e
comunicato al personale, con indicazione delle modalità di calcolo e di ripartizione.
ART
. 253 Mensilità supplementari
Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte la 13/ma mensilità nell'intera
misura e la 14/ ma mensilità nella misura del 70% e con le modalità di cui al successivo art. 254. La
liquidazione avverrà con criteri trasparenti e verificabili.
ART. 254 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente contratto per il personale retribuito in tutto
o in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o
aziendalmente relativa al livello di appartenenza.
ART
. 255 Indennità di preavviso
100
Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l'indennità sostitutiva del
preavviso verrà calcolata in base all'art. 2121 c.c., mentre il trattamento di fine rapporto verrà calcolato
in base ai criteri di cui alla L. 297/1982 e in base all'art. 2121 c.c. nel testo modificato dalla L. 91/1977.
Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di
retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione e con gli stessi criteri e modalità previsti
per il personale retribuito in misura fissa.
ART
. 256 Scatti di anzianità
Gli importi fissi degli scatti di anzianità per i dipendenti dalle aziende dei pubblici esercizi sono stabiliti
nelle seguenti misure:
Livelli Euro
A 40,80
B 39,50
1° 37,50
2° 36,23
3° 34,68
4° 33,10
5° 32,49
6° S 31,30
6° 30,73
ART
. 257 Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80%, comprensiva della
indennità posta a carico dello stesso Istituto dall'art. 74 della L. 833/1978, e della relativa integrazione di
cui al D.M. 1° febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a
versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'art. 1 della
L. 33/1980, l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli
artt. 1 e 2 della stessa L. 33/1980 e s.m.i.;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 gg. di
malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 gg.. Al personale retribuito
con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 246.
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma
precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie
relativi ai periodi di malattia.
ART
. 258 Info
rtunio
In caso di infortunio il datore di lavoro corrisponderà un’integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve
adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle
modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli artt.
158 e 320, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita
dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.
I massimali assicurativi sopra indicati dovranno essere oggetto di periodica verifica e aggiornamento da
parte della contrattazione collettiva o aziendale, al fine di assicurarne l’adeguatezza rispetto al contesto
normativo ed economico vigente.
101
ART
. 259 Pulizia dei locali
Negli esercizi di particolare importanza, il personale provvederà normalmente alla pulizia e
preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti). Per gli esercizi
minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei
pavimenti e gabinetti quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Le attività accessorie di riordino, pulizia ordinaria e preparazione della postazione di lavoro rientrano nelle
mansioni del personale addetto al reparto, purché compatibili con l’inquadramento, con l’organizzazione
aziendale e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ART
. 260 Norme per i locali notturni
Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui
orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
ART
. 261 Percentuale di servizio locali notturni
Nei locali notturni la percentuale sarà del 16% per le consumazioni di ristorante e del 18% per le altre
consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata sull'importo netto del
conto riguardante esclusivamente le consumazioni.
Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della
maggiorazione per il lavoro notturno.
Nei contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il suddetto importo netto
del conto delle consumazioni. La determinazione della percentuale e della relativa ripartizione nei locali
notturni dovrà avvenire nel rispetto dei criteri generali di equità, trasparenza e proporzionalità previsti dal
presente contratto.
ART
. 262 Maître e capi camerieri
Nei l ocali notturni sono ammessi i maître o capi camerieri osservando le stesse norme stabilite dal
presente contratto. Il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
ART
. 263 Rinvio
Per quanto non previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente
contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli accordi di secondo livello.
NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
ART
. 264 Norme generali
Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme
contenute nei Capitolati delle ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro
straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario
dei turni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente CCNL, il lavoratore è tenuto ad
eseguirlo senza limitazioni di orario. Resta fermo il limite massimo annuo di 250 ore di lavoro straordinario,
i riposi giornalieri e settimanali previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 66/2003) e dalla contrattazione
collettiva. Resta salva la facoltà degli organi ispettivi competenti di verificare la legittimità del ricorso al
lavoro straordinario.
ART
. 265 Anzianità di servizio
Per le concessioni degli esercizi dei caffè ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, va
riconosciuta al personale dipendente, l'anzianità di servizio prestato in via continuativa nello stesso
caffè ristoratore o, in continuità di rapporto di lavoro, con lo stesso concessionario presso altro caffè
ristoratore di stazione F.S.. Il riconoscimento dell’anzianità opera a condizione che non vi sia soluzione di
continuità nel rapporto di lavoro.
In caso di cambio di concessionario o di subentro nella gestione:
• il mantenimento dell’anzianità di servizio è disciplinato dalla normativa vigente, dal presente CCNL
e da eventuali clausole sociali o accordi sindacali;
102
• in assenza di tali previsioni, l’anzianità non si trasferisce automaticamente.
NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA
Pr
otocollo appalti
Premesso
-Che il mercato della ristorazione collettiva è sempre più caratterizzato da una attività che si svolge
attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di
procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in
materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali;
-che è necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano
la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle
richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, le
parti convengono di definire schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che
contengano criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza, della professionalità e della
salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
FEDERTERZIARIO e UGL, considerata la normativa applicabile alla ristorazione, intendono affrontare la
materia avendo come obiettivi quelli di:
- favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
- garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con
particolare riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal C.C.N.L. turismo e
agli oneri previdenziali.
ART. 266 Ca
mbi di gestione
Rilevato che il settore della ristorazione collettiva, per la parte non propriamente collegata a forme di
ristorazione pubblica , è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di
appalto, determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per
giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni
di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.
ART. 267 Co
municazioni
La gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque almeno 15 giorni prima
dell'effettiva cessazione dell’appalto, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO. SS.
competenti per territorio e alla gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili
all’applicazione del presente accordo. Le informazioni fornite dovranno essere adeguate e pertinenti ai fini
dell’applicazione del presente accordo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
La gestione subentrante, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque almeno 5 giorni
prima dell’effettivo subentro, darà a sua volta formale comunicazione alle O O. SS. competenti per
territorio circa l'inizio della nuova gestione.
ART. 268 In
contri di verifica
Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni sindacali, gestione uscente, gestione subentrante) saranno
effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del
presente accordo. Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri
preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.
Tali incontri hanno natura informativa e consultiva e non costituiscono vincolo alla libertà organizzativa e
im
prenditoriale della gestione subentrante.
L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di
garantire le condizioni necessarie per l'inizio del servizio presso la nuova unità produttiva.
ART. 269 P
assaggio di personale
La gestione subentrante valuterà, in relazione alle proprie esigenze organizzative e produttive, l’assunzione
del personale addetto all’unità produttiva interessata, tenendo conto delle eventuali clausole sociali previste
103
nei capitolati di appalto, degli accordi collettivi applicabili e delle indicazioni derivanti dal confronto con le
Organizzazioni Sindacali. In ogni caso la gestione subentrante darà priorità, a parità di condizioni,
all’assunzione del personale già impiegato nell’appalto da almeno 6 mesi . Ai fini della valutazione, la
gestione subentrante tiene conto del personale stabilmente impiegato nell’unità produttiva, sulla base della
documentazione fornita dalla gestione uscente.
Resta ferma la facoltà di non procedere all’assunzione del personale che svolge funzioni di direzione
esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto, nonché dei lavoratori con responsabilità tecnico-
funzionali di coordinamento.
I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, ove assunti dalla gestione subentrante, proseguiranno il
rapporto secondo la normativa vigente.
ART
. 270 Verifica problematiche
Gli incontri di cui sopra potranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca delle
relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a
ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo occupazionale nella azienda appaltante.
In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla
possibilità di assunzione in altre unità produttive dell'azienda subentrante, non si esclude la possibilità
di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso, ove sussistano le specifiche condizioni
di legge, alla CIGS, ai contratti di solidarietà, agli accordi in deroga e ad altri strumenti di sostegno al
reddito. Le soluzioni adottate dovranno essere coerenti con la sostenibilità economica e organizzativa
dell’impresa.
ART
. 271 Personale privo di garanzie
Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la gestione
subentrante e quella uscente si impegneranno, nei limiti delle rispettive possibilità organizzative e delle
condizioni di mercato, in ogni caso a verificare e ricercare con le OO. SS. ogni possibilità di reimpiego,
sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Tali attività non costituiscono obbligo di assunzione.
ART
. 272 Assunzioni
Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di
legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno "ex novo".
Qualora tali condizioni non sussistessero, la gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli
interessati ed alle OO.SS. ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di 30 giorni.
Ai lavoratori neoassunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni
retributive, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente
documentate.
Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive
aziendali, la differenza verrà mantenuta come quota "ad personam" e sarà assorbita in occasione di futuri
aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda gli scatti di anzianità,
fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro, la gestione subentrante dovrà considerare,
ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'età di
decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti , le annualità intere di servizio maturate presso la gestione
uscente nei casi di cambio di gestione.
Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente gestione sarà garantito il
trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione
integrativa salariale. Tale trattamento , se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello
percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà,
per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione
di successivi passaggi di livello o in virtù di specifici accordi fra le parti.
ART
. 273 Applicabilità
104
Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la
materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza
delle Organizzazioni nazionali stipulanti. Restano altresì salve le eventuali disposizioni previste nei
capitolati di appalto, nelle clausole sociali e negli accordi collettivi successivi. Le parti confermano che,
ove compatibile con l’organizzazione del servizio, per i centri di cottura si applica la normativa dei cambi
di gestione.
In sede di confronto settoriale le parti affronteranno la problematica relativa ai centri di produzione pasti.
ART
. 274 Scatti di anzianità
Alla data di entrata in vigore del C.C.N.L., alla voce scatti di anzianità dovrà essere attribuito:
a) quanto erogato a titolo "scatti di anzianità";
b) quanto eventualmente erogato come superminimo "ad personam", in conseguenza dell'operazione di
adeguamento alla L. 91/1977 attuato dall'azienda;
c) quanto eventualmente erogato come "assegno ad personam" derivante dagli scatti di anzianità maturati
dalle gestioni precedenti.
ART
. 275 Orario di lavoro
Le parti convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare
preventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi potrà
essere attuato in maniera flessibile usufruendo degli stessi in misura non inferiore ad un'ora, e assorbendo
dal monte ore annuo fino ad un massimo di 96 ore, usufruendo degli stessi in misura di una o due
ore settimanali nell'arco di 48 settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a 120 ore e le ore
residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all'art. 105 del presente contratto.
La comunicazione di cui sopra sarà effettuata ai lavoratori interessati e, ove presenti, alle rappresentanze
si
ndacali aziendali o al delegato aziendale. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende
iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro
firmatarie del presente contratto.
Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la disciplina di cui sopra, continueranno
a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall'art. 115, nella misura (104 ore annue) e con le
modalità del su citato articolo.
ART
. 276 Sciopero nelle mense ospedaliere
Le parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della
persona costituzionalmente garantiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici
essenziali, convengono quanto segue.
Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali, il diritto di sciopero è esercitato nel
rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.
In particolare, sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni
di salute, a giudizio della Direzione S anitaria, possano risultare pregiudicate dalla mancata
somministrazione dei pasti.
Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione
degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di 10 giorni. Le controversie concernenti
l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, saranno esaminate e
possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui alle norme del presente contratto e dalla
normativa vigente.
Gli sci operi , di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in
caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.
ART
. 277 Confronto settoriale
Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e della opportunità di
definire in sede settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del C.C.N.L., convengono
di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le seguenti
questioni:
- durata degli appalti;
- p
roblematiche relative al mercato del lavoro;
105
- evoluzione normativa del settore e impatti organizzativi;
- qualità del servizio e sostenibilità economica degli appalti.
CONCESSIONI PUBBLICI ESERCIZI
ART
. 278 Subentro in rapporti di concessione
Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche
attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private, tramite la partecipazione a bandi di
gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una
serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la
salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal C.C.N.L. e dalla contrattazione
integrativa aziendale/territoriale, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro,
con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed
agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle
concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle
richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali,
tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di disciplinare le modalità di subentro di
nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione, secondo quanto segue.
ART
. 279 Informativa
L'impresa uscente, c on la massima tempestività e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della
cessazione della concessione alle R.S.A. e alle OO.SS. territoriali competenti e alla impresa subentrante,
compatibilmente con i vincoli di riservatezza e con le tempistiche previste dalle procedure di gara o dai
contratti di concessione, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili all’applicazione delle norme
contenute nel presente capo. Le informazioni fornite dovranno essere pertinenti e adeguate, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'impresa subentrante , anch'essa con la
massima tempestività e comunque prima dell’avvio del servizio, darà a sua volta formale
comunicazione alle R.S.A. e alle OO.SS. territoriali competenti circa l'inizio della nuova attività.
ART
. 280 Incontri di verifica
Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni sindacali, impresa uscente, impresa subentrante) saranno
effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione delle
norme contenute nel presente capo. Tali incontri hanno natura informativa e consultiva e non costituiscono
vincolo alla libertà organizzativa e imprenditoriale dell’impresa subentrante.
Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente,
gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.
L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire
le condizioni necessarie per l'avvio del servizio presso la nuova unità produttiva nonché la continuità del
servizio.
ART
. 281 Assunzioni
L’impresa subentrante, in relazione alle proprie esigenze organizzative e produttive, valuta l’eventuale
assunzione del personale addetto all’unità produttiva interessata, tenendo conto del personale stabilmente
impiegato nell’attività da almeno 6 mesi, risultante dalla documentazione disponibile, e comunque, in caso
di contratti a tempo determinato, fino alla scadenza del termine inizialmente fissato.
In ogni caso, è riconosciuta priorità, a parità di condizioni, al personale già operante nell’attività.
I lavoratori con contratto di apprendistato o a causa mista, fatte salve le disposizioni di legge, ove assunti
dall’impresa subentrante, verranno assunti con la stessa tipologia restando a carico dell'impresa subentrante
l'effettuazione del periodo mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente.
ART
. 282 Trattamento economico
Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli dell'impresa subentrante per effetto di pattuizioni collettive
aziendali la differenza verrà mantenuta come quota "ad personam".
Eventuali trattamenti retributivi a carattere individuale saranno mantenuti come quota "ad personam",
assorbibile in occasione di futuri aumenti salariali collettivi.
106
Per quanto riguarda gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro,
l'impresa subentrante potrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli
successivi, le annualità intere di servizio maturate senza soluzione di continuità.
Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente impresa sarà garantito
il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria e dalla relativa
contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento sarà determinato secondo quanto previsto dal CCNL
applicato, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti individuali migliorativi. In ogni
caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica,
essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le
parti.
ART. 283 Ref
ezione
Negli esercizi che effettuano la somministrazione di caffè o bevande calde, al personale in servizio durante
la mattinata e il pomeriggio deve essere consentita una refezione consistente in caffè, latte e prodotti da forno
o analoga consumazione.
Tale refezione non ha natura retributiva e non è computabile ad alcun effetto contrattuale.
STA
BILIMENTI BALNEARI
ART. 284 Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari è la seguente.
Area quadri
Ai sensi della L. 190/1985 e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1130/1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive, che per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore.
1° liv
ello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Vicedirettore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2°
livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale e cioè:
- Ispettore;
- Cassiere centrale;
- Interprete;
- Inf
ermiere diplomato;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
107
3° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di
altri lavoratori e cioè:
- Capo assistente bagnanti;
- Istruttore di attività motorie e correttive;
- Capo operaio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
4° liv
ello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite e cioè:
- Segretario amministrativo;
- Operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, schemi o disegni
equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di
macchine, impianti ed attrezzature;
- Infermiere;
- Pedicurista;
- Man
icurista;
- Massaggiatore;
- Barbiere e parrucchiere;
- Istruttore di nuoto con brevetto;
- Addetto alla segreteria;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
5° liv
ello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Cassiere;
- Magazziniere;
- Addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- Assistente ai bagnanti;
- Addetto vendita biglietti;
- Operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori
di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature);
- Addetto a mansioni di ordine;
- Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari,
sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei
beni dell'azienda;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° live
llo super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Addetto accoglienza/spettacolo;
- Addetto alla sorveglianza notturna;
- Al
tre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6
° livello
108
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono u n normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze professionali cioè:
- Operaio comune;
- Addetto ai servizi di spiaggia e cabine (comunemente chiamato bagnino);
- Lavandaio;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine
già attrezzate e cioè:
- Guardarobiere clienti;
- Addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Nota a verbale
I
n relazione alla particolare organizzazione del lavoro negli stabilimenti balneari e alla variabilità delle esigenze
connesse all’andamento stagionale, il personale può essere chiamato a svolgere, oltre alle mansioni proprie dell a
q
ualifica assegnata, anche attività accessorie e complementari rientranti nell’ambito dei servizi aziendali.
Tale utilizzazione deve avvenire nel rispetto della professionalità acquisita dal lavoratore e senza pregiudizio del livello
di inquadramento e del trattamento economico applicato.
L’adibizione a mansioni diverse da quelle prevalenti non comporta modifica dell’inquadramento, purché le stesse non
assumano carattere di prevalenza e siano svolte nell’ambito del livello di appartenenza.
Resta ferma la tutela della professionalità del lavoratore secondo le disposizioni vigenti.
ART
. 285 Contratti a termine
Stanti le peculiarità del settore le Parti concordano nello stabilire in 10 gg. lavorativi il periodo di prova per
tutto il personale. È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa
azienda.
Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto non imputabile al lavoratore, è tenuto a rimborsare a
quest’ultimo le spese documentate per il viaggio di ritorno al luogo di provenienza . Lo stesso trattamento
sarà dovuto in caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova e di risoluzione anticipata
del contratto a termine senza giustificato motivo.
ART
. 286 Chiusura anticipata
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a
ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra
analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a
chiudere o a ridurre il personale, un’eventuale indennità sarà determinata nel rispetto della normativa
vigente e degli strumenti di sostegno al reddito eventualmente applicabili, nonché della present e
co
ntrattazione collettiva.
ART
. 287 Risoluzione anticipata del contratto a termine
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale
durata e medesima retribuzione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore non giustificata da giusta
cau
sa o da fatto imputabile al datore di lavoro, resta ferma la possibilità per quest’ultimo di agire per il
risarcimento del danno nei limiti prev isti dalla legge ovvero ad effettuare una trattenuta sulla retribuzione
ove vi sia il consenso del dipendente.
ART
. 288 Trattamento economico
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13/ma e la 14/ma mensilità e ogni
altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura
del contratto a termine.
109
ART. 289 Personale retribuito a percentuale
I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in
tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione ordinaria.
ART
. 290 Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell’orario potrà essere articolata anche secondo criteri di flessibilità, su 5 o 6 giornate, in
relazione alle esigenze tecnico -organizzative e stagionali dell’azienda, nel rispetto dei limiti di legge e del
presente contratto.
ART
. 291 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, salvo
diverse articolazioni dell’orario concordate a livello aziendale o territoriale in relazione alle esigenze di
servizio, fermo restando il rispetto dei limiti di legge . I turni di riposo settimanale e del congedo di
conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze
dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia
di orario di lavoro.
ART
. 292 Maggiorazioni lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23,00 alle ore 5,00 verranno retribuite con la retribuzione oraria
maggiorata del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.
ART
. 293 Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende almeno sette ore consecutive ricomprendenti l'intervallo tra le ore 23,00 e le
ore 5,00 del mattino.
ART
. 294 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se
diurno e del 50% se notturno. Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 23,00
e le ore 5,00.
La m aggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. Non è considerato lavoro straordinario
quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso per il lavoro straordinario è dato
dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate.
ART
. 295 Festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 115 è dovuta oltre alla normale
retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro
festivo.
ART
. 296 Riduzione paga base stabilimenti balneari di 3°e 4° categoria
Le riduzioni della paga base previste per il comparto dei pubblici esercizi si applicano ai dipendenti dagli
stabilimenti balneari classificati di 3ª e 4ª categoria. Resta confermata l'applicazione della riduzione
suddetta ai dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di bar, ristoranti e similari.
ART
. 297 Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono stabiliti come segue:
Livelli Euro
A 40,80
B 39,50
1° 37,50
2° 36,23
3° 34,68
110
4° 33,10
5° 32,49
6° S 31,30
6° 30,73
ART. 298 Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad un’indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari
a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS
ai sensi dell'art. 74 della L. 833/1978, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della L. 33/1980. L'importo anticipato
dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui
agli artt. 1 e 2 della L. 33/1980;
b) ad un’integrazione a carico del datore di lavoro della indennità di malattia corrisposta dall'INPS
pari al 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi 3 gg. di malattia (periodo di carenza), da corrispondersi da
parte del datore di lavoro, sempre che il dipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio
datore di lavoro nel termine previsto.
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lett. a) non
dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi
di malattia.
L'integrazione p revista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a
suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto
ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
ART
.299 Infortunio
In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta
dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio.
L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla
legge.
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve
adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle
modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia
considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione
dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro.
ALBERGHI DIURNI
ART
. 300 Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto degli alberghi diurni è la seguente.
Area Qu adri
Ai sensi della L. 190/1985 e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1130/1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in questa area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
111
controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
- Direttore;
- Gerente.
1° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Vicedirettore;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale e cioè:
- Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
- Responsabile del controllo di più reparti;
- Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri
lavoratori e cioè:
- M agazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
4° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite e cioè:
- Cassiere centrale;
- Barbiere;
- Parrucchiere;
- Ma
nicure;
- Pedicure;
- Massaggiatore/massaggiatrice;
- Visagista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
5° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Magazziniere comune;
- Cassiera;
- Aiuto parrucchiere;
- Pul
itore-lavatore a secco, addetto tintoria;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
112
6° liv
ello super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico -pratiche comunque
acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Addetto deposito bagagli;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella suddetta elencazione.
6° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Lustrascarpe;
- Bagnina;
- Sciampista;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine
già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
ART
. 301 Regole generali
L’apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare
lavoratori qualificati, quali ad esempio parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure, ecc.
ART
. 302 Trattamenti normativi
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi
previsti per i lavoratori qualificati.
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
ART
.303 Classificazione del personale
La classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggi e turismo è la seguente.
Area qua dri
Ai sensi della L.190/1985 e s.m.i., sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D. 1130/1926, siano
in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata formazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di
legge, le qualifiche successivamente specificate:
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per
la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali,
la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
- Capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se
ubicate in località diverse.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente a livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di
settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed
amministrativa.
- C apo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione.
1° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
113
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:
- Capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
- Capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- Capo C.E.D.;
- Analista-Programmatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
2° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale e cioè:
- Responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i reparti o servizi con attribuzioni
puramente esecutive e di ordine quale archivio, copia e spedizione;
- Capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- Capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione
teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti
precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie,
aeree, marittime e automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di
lingue;
- Programmatore di acquisita capacità, intendendosi per tale l'impiegato tecnico qualificato per la
creazione di programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali ed internazionali di gruppi ed
individuali con conoscenza completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
- Promotore commerciale addetto allo sviluppo ed all’illustrazione dell'attività di agenzia, di provata
esperienza tecnica e con conoscenza di almeno due lingue estere;
- Stenodattilografa in lingue estere;
- Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere;
- T
raduttore e/o corrispondente in lingue estere;
- C assiere e/o addetto al cambio delle valute;
- Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
- Impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o
accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;
- Programmatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
4° li
vello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque
acquisite e cioè:
- Addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie,
aeree, marittime ed automobilistiche, anche con mezzi di tariffazione automatica;
- Impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di
due lingue estere;
- Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia;
- Impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento
114
di gruppi e crociere nel territorio nazionale;
- Contabile d'ordine;
- Stenodattilografo;
- Transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze);
- Impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati;
- Operatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
5° liv
ello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:
- Hostess;
- Dattilografo;
- Addetto esclusivamente alle macchine contabili;
- Addetto al centralino e/o telescriventi;
- Fatturista;
- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- Archivista;
- Autista;
- Portavalori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° live
llo super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di trasporto
ed operazioni complementari;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
6° liv
ello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento
pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Custode;
- Portiere;
- Personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono a ltresì a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività anche con macchine
già attrezzate e cioè:
- Personale di fatica ed addetto alle pulizie;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. Chiarimento
a verbale
Le parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il "Dirigente tecnico" o "Direttore tecnico"
non costituisce una qualifica a sé stante ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue
effettive mansioni.
ART. 304 Appr
endistato
Le parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento
delle relative mansioni, convengono di elevare o confermare a 4 anni la durata dell'apprendistato per le
seguenti qualifiche:
- addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie, ferroviarie,
aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica:
- impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue
estere;
- im piegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia;
- impiegato con buona conos cenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di
115
gruppi e crociere nel territorio nazionale ed all'estero;
- transferista (addetto all'assistenza e ricevimento degli arrivi e partenze);
- impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati.
ART
. 305 Durata
Con riferimento alle imprese di viaggio e turismo sono individuate le seguenti figure.
D
enominazione Figura Livello
corrispondente Durata
Addetto/operatore di base 6° livello CCNL turismo Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto 6° livello super CCNL
turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato 5° livello CCNL turismo Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello CCNL turismo Fino a 48 mesi
Operatore professionale 3° livello CCNL turismo Fino a 48 mesi
Operatore gestionale 2° livello CCNL turismo Fino a 48 mesi
S
ono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo:
A
ddetto/operatore di base
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio realizzando, sotto indicazione, compiti
semplici.
Livello C.C.N.L. turismo Competenze potenziali Contenuti percorso formativo
minimo
6° livello e altre qualifiche
di valore equivalente non
espressamente comprese
nell’elencazione
La figura standard opera
generalmente effettuando
attività semplici, nel rispetto
degli standard di servizio e delle
indicazioni ricevute e, laddove
richiesto, operando anche in una
lingua estera.
Esempi: custode, portiere,
mansioni di semplice attesa
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a tutela
della sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti relazionali);
a) co mpetenze tecnico/professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico e
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi, contesto
aziendale di riferimento, processi e
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati
nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
A
ddetto/operatore esperto
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio, realizzando, sotto indicazione, compiti
semplici.
116
Livello C.C.N.L. turismo Competenze potenziali Contenuti percorso
formativo minimo
6° livello Super e altre
qualifiche di valore
equivalente non
espressamente comprese
nell’elencazione.
La figura standard opera generalmente
gestendo attività semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle norme di igiene e
sicurezza, ove del caso sulla base delle
indicazioni ricevute e, laddove richiesto,
operando anche in una lingua estera.
Esempi: smistamento pratiche, guida di
mezzi di trasporto, ecc.
Il percorso formativo è
preordinato alla acquisizione
delle seguenti competenze:
a) competenze di base e
trasversali (disciplina del
rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro,
misure a tutela della sicurezza
sul lavoro, comunicazione,
comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-
professionali, con contenuti di
tipo tecnico, scientifico e
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale
(prodotti, servizi e contesto
aziendale di riferimento,
processi e innovazioni relativi al
contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature
utilizzati nel ciclo produttivo
dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
A
ddetto/operatore qualificato
Descrizione attività: La figura svolge attività diversificate, di livello semplice e di routine nel quadro delle
modalità operative conferitegli.
Livello C.C.N.L. turismo Competenze potenziali Contenuti percorso formativo minimo
117
5° livello e altre
qualifiche di valore
equivalente non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera
generalmente attività
diversificate ma nel complesso
di livello e laddove richiesto,
operando anche in lingue estere.
Esempi:
- acco glienza ed orientamento
della clientela;
- ope razioni amministrative e
le normali operazioni di
emissione e registrazione di
fatture e degli incassi, anche
utilizzando macchine
elettroniche ovvero software
dedicati alla gestione delle
attività di contabilità semplice;
- a rchiviazione delle pratiche
di vendita;
autista, portavalori, ecc.
semplice e di routine,
Il percorso formativo è preordinato alla
acquisizione delle seguenti competenze:
a) c ompetenze di base e trasversali (disciplina
del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul
lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) c ompetenze tecnico/professionali, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico ed
operativo differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e contesto
aziendale di riferimento, processi e relative
innovazioni relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel
ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento specifico al
settore di interesse)
A
ddetto/operatore specializzato
Descrizione attività: La figura effettua le diverse operazioni riguardanti prenotazioni, emissione e
vendita di biglietti, vouchers, ecc. anche per mezzo di terminali elettronici, ecc.
Livello C.C.N.L. turismo Competenze potenziali Contenuti percorso formativo
minimo
4° livello e altre qualifiche di
valore equivalente non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera nelle
agenzie di viaggio, in condizioni
di autonomia esecutiva, che
svolgono sia intermediazione che
organizzazione e, laddove
richiesto, operando anche in
lingue straniere.
Esempi:
-prenotazione di posti, emissione e
vendita di biglietti, voucher e
documenti di viaggio;
- ser vizi di accompagnamento e
trasferimento della clientela;
- ge stione dei flussi amministrativi
e contabili delle operazioni poste
in essere dall'azienda;
-assistenza pre e post vendita del
cliente negli aspetti che riguardano
l'erogazione del servizio e
rilevazione del grado di
soddisfazione;
- r ilevazione dei reclami dei clienti
Il percorso formativo è
preordinato alla acquisizione delle
seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure
a tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico -
professionali, con contenuti di tipo
tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura
professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni
relativi al contesto aziendale,
strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda, sicurezza
sui luoghi di lavoro, con
riferimento specifico al settore di
interesse)
118
Operatore professionale
Descrizione attività: La figura è impegnata nella creazione e vendita di programmi turistici, nella
prenotazione ed emissione di biglietterie varie con capacità di costruzione tariffaria autonoma e
conoscenza lingue, nelle funzioni amministrative, ecc.
Livello C.C.N.L. turismo Competenze potenziali Contenuti percorso formativo
minimo
3° livello e altre qualifiche di
valore equivalente non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera
prevalentemente nelle agenzie sia di
intermediazione che di produzione
con particolari conoscenze tecniche
ed adeguata esperienza e, laddove
richiesto, operando in lingue
straniere.
Esempi:
- Adde tto ai servizi di
prenotazione dei posti, emissione di
biglietti con costruzione tariffaria
autonoma e conoscenza delle lingue
straniere;
- Tecn ico specializzato nella
creazione e programmazione di
pacchetti e servizi turistici;
- Tecnico specializzato
nell'organizzazione di convegni,
congressi e viaggi di
incentivazione;
- t ecnico specializzato nella
fornitura di viaggi d'affari in base
alle specifiche esigenze dei clienti;
promotore commerciale;
- a ddetto all'attività di
marketing;
- imp iegato amministrativo e/o
contabile di acquisita esperienza,
ecc.
Il percorso formativo è preordinato
alla acquisizione delle seguenti
competenze:
a) co mpetenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di
lavoro, o rganizzazione del
lavoro, misure a tutela della
sicurezza sul lavoro, comunicazione,
comportamenti relazionali);
b) co mpetenze tecnico -
professionali, con contenuti di tipo
tecnico, sci entifico ed
operativo differenziato per
ciascuna figura professionale (prodotti
e servizi e contesto aziendale di
r iferimento, processi e
relative innovazioni relativi al contesto
aziendale, strumenti, materiali ed
attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
O
peratore gestionale
Descrizione attività: La figura è specializzata nelle funzioni gestionali delle agenzie di viaggi e
turismo, coordinando le risorse assegnate, se previsto, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del
modello di lavoro, analizzando la domanda ed elaborando la strategia per conseguire gli obiettivi.
Livello C.C.N.L. turismo Competenze potenziali Contenuti percorso formativo
minimo
2° livello e altre qualifiche di
valore equivalente non
espressamente comprese
nell'elencazione
La figura standard opera
generalmente una funzione di
controllo e definizione delle
attività della propria area sulla
base delle caratteristiche
delle tipologie di clienti, e delle
indicazioni di domanda e
mercato fornite e, laddove
richiesto, operando in lingue
straniere ed in ogni caso sulla
base delle linee strategiche
Il percorso formativo è
preordinato alla acquisizione delle
seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali
(disciplina del rapporto di lavoro,
organizzazione del lavoro, misure a
tutela della sicurezza sul lavoro,
comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) b) competenze tecnico- professionali,
con contenuti di tipo tecnico, scientifico
119
predisposte dal responsabile
dell'impresa.
Esempi:
- r esponsabilità di servizio o di
reparto anche amministrativo;
- cap o agenzia di cat. C con
autonomia tecnica ed
amministrativa di gestione;
- c ura dei rapporti con i
fornitori dei servizi turistici
ed operativo differenziato per ciascuna
figura professionale (prodotti e servizi e
contesto aziendale di riferimento,
processi e relative innovazioni relativi al
contesto aziendale, strumenti, materiali
ed attrezzature utilizzati nel ciclo
produttivo dell'azienda, sicurezza sui
luoghi di lavoro, con riferimento
specifico al settore di interesse)
ART
. 306 Orario di lavoro
In deroga a quanto previsto dall’art. 97, la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per
il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- por
tieri;
- telefonisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia.
Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni
promiscue.
ART
. 307 Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, nel rispetto dell’orario normale di lavoro pari a 40 ore
settimanali, è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5
giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera
giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori,
salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di
lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi,
armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I t urni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in
posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
ART
. 308 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%. Salvo
quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno
retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40%.
Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 23,00
alle ore 5,00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio, verranno retribuite con
la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a
provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla retribuzione
ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo
semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
ART
. 309 Festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 115 del presente contratto, è
dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la
maggiorazione del 40% per lavoro festivo.
ART
. 310 Ferie
120
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie
pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di
ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto,
altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, che per tornare eventualmente al
luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
ART
. 311 Missioni
L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In
tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il
dipendente a sostenere tali spese;
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione
sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
d) un'indennità di trasferta pari al 15% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni
giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore,
spetterà il 10% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile, salvo diversi trattamenti previsti dalla
contrattazione aziendale o territoriale.
Nei c onfronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di
trasferta sarà in ogni caso pari al 10% calcolato come sopra, salvo condizioni di miglior favore previste a
livello aziendale o territoriale.
L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in
atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente
contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.
Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti
a), b), e c) per quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel 20% calcolato
come sopra.
Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati
preventivamente, di volta in volta, dall'impresa.
Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.
Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto della partenza saranno fornite al
dipendente opportune istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria
inferiore alle due stelle.
ART
. 312 Trasferimenti
I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con
congiunti a carico:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico previa
presentazione dei relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione
dei relativi giustificativi;
c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione
o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).
Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai
punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre la indennità di cui al punto d) sarà ridotta al 50%.
ART
. 313 Ragioni del trasferimento
A norma dell'art. 13 della L. 300/1970, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il
ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi
dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
121
ART. 314 Orario di lavoro
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio,
l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in
sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario
di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di
locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le
norme contenute nel presente capo.
ART
. 315 Trattamenti salariali integrativi
Costituiscono trattamenti salariali integrativi gli eventuali trattamenti economici aggiuntivi di livello
territoriale, aziendale o individuale.
La contrattazione integrativa si svolge a livello territoriale, con particolare riferimento al livello regionale
per le agenzie di viaggio e turismo, nonché a livello aziendale nei limiti e secondo le modalità previste dal
presente contratto.
Alla scadenza del presente contratto le parti si incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti
trattamenti aggiuntivi.
ART
. 316 Paga agenzie minori
I valori di paga base per le agenzie minori sono ridotti delle seguenti misure:
Livelli Euro
A 5,65
B 5,15
1° 5,15
2° 4,37
3° 3,85
4° 3,35
5° 3,09
6° S 2,82
6° 2,70
Ai f
ini di cui al comma precedente, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che
svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre
agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per
gruppi.
ART
. 317 Provvigioni
Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di
provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con
tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente
l'anno, che sia superiore di almeno il 5% rispetto alla paga base nazionale stabilita dal presente contratto.
Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra
stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei
mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo
restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
I sistemi provvigionali potranno essere collegati anche a parametri di performance, inclusi indicatori di
vendita e attività svolte tramite strumenti digitali o piattaforme online.
ART
. 318 Indennità di cassa
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e sanzioni disciplinari, al personale normalmente
adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità (cassiere, addetto al cambio valute), quando
detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi
le eventuali differenze compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del 5%
122
della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
ART
. 319 Scatti di anzianità
Ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti 6 scatti triennali secondo le seguenti
misure, in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
Livelli Euro
A 40,80
B 39,50
1° 37,50
2° 36,23
3° 34,68
4° 33,10
5° 32,49
6° S 31,30
6° 30,73
ART
. 320 Cambi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove
il lavoratore percepisca all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo
livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam" riassorbibile in caso di futuri
aumenti.
ART
. 321 Tredicesima
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della
13/ma mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali
maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso l'impresa.
ART
. 322 Quattordicesima
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo
dell'importo della 14/ma mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili
della retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
ART
. 323 Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad un’indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della
retribuzione per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 74 della
L. 833/1978, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della L. 33/1980. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della L.
33
/1980 e s.m.i ;
b) a un’i ntegrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- il 75% della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
- il 100% della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non riconosce per qualsiasi
motivo l'indennità di cui alla precedente lettera a); se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in
m
isura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta
dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 158 e 164.
Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla
conservazione del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di
scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
123
le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
ART
. 324 Infortunio
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela
con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una
forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno
7.746,85 euro per i casi di invalidità permanente e 5.164,57 euro in caso di morte.
ART
. 325 Sospensione dal lavoro
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di
lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al
giudicato definitivo.
A
RT. 326 Attività mediante piattaforme digitali e agenzie online
Le attività delle imprese di viaggi e turismo possono essere svolte, in tutto o in parte, mediante strumenti
digitali, piattaforme online, applicazioni informatiche, sistemi telematici e canali di comunicazione a
distanza, ivi comprese le attività di vendita, prenotazione, assistenza, promozione, gestione della clientela
e servizi connessi.
Le prestazioni lavorative connesse a tali attività possono essere rese anche mediante modalità di lavoro a
distanza o altre forme di organizzazione flessibile della prestazione, nel rispetto della normativa vigente e
degli accordi individuali eventualmente previsti.
L'utilizzo di strumenti digitali e telematici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di
organizzazione dell'orario di lavoro, salute e sicurezza, tutela della dignità del lavoratore, protezione dei
dati personali e sicurezza informatica.
Fermo restando l’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, l'organizzazione delle attività
svolte mediante strumenti digitali potrà prevedere forme di flessibilità oraria e articolazioni dei turni, anche
in fasce serali o festive, nel rispetto dei limiti di legge, dei periodi di riposo e delle disposizioni contrattuali
in materia di lavoro straordinario.
Eventuali periodi di reperibilità connessi alla gestione delle attività digitali e dell’assistenza alla clientela
devono essere preventivamente individuati, limitati nel tempo e disciplinati mediante previsione di adeguati
compensi economici o riposi compensativi.
Il lavoratore ha diritto al rispetto dei tempi di riposo e alla disconnessione dagli strumenti tecnologici e
dalle piattaforme digitali al di fuori dell’orario di lavoro, fatte salve esigenze straordinarie o situazioni
eccezionali preventivamente disciplinate.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire strumenti idonei allo svolgimento dell’attività o ad autorizzarne
l’utilizzo, adottando adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire la sicurezza dei sistemi
informatici, la protezione dei dati trattati e la continuità operativa.
Il lavoratore è tenuto ad utilizzare correttamente gli strumenti messi a disposizione, a rispettare le procedure
aziendali in materia di sicurezza informatica, riservatezza e protezione dei dati, nonché a custodire
diligentemente credenziali e sistemi di accesso.
L’utilizzo degli strumenti digitali e degli strumenti di lavoro assegnati non potrà dar luogo a forme di
controllo a distanza in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori.
Restano ferme le disposizioni del presente contratto in materia di inquadramento professionale, trattamento
economico, orario di lavoro, riposi, salute e sicurezza e tutela della riservatezza.
124
Paga base conglobata dal 1° maggio 2026
Liv. Qualifiche Minimi
A Direttore 2.443,81€ (+ ind. Funz. 80,00) € 2.523,81
B Vice direttore 2.287,60 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.367,60
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.101,96 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.908,60 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.793,86 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.686,52 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.574,85 €
6°S Operai qualificati 1.509,84 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.436,20 €
Azi
ende minori dal 1° maggio 2026
Liv. Qualifiche Minimi
A Direttore 2.438,13€ (+ ind. Funz. 80,00) € 2.518,16
B Vice direttore 2.282,45 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.362,45
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.096,81 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.904,23 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.790,01 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.683,17 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.571,76 €
6°S Operai qualificati 1.507,02 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.433,50 €
Imp
rese di viaggio e turismo dal 1° maggio 2026
Liv. Qualifiche Minimi
A Capo area, responsabile unico di più agenzie 2.309,96 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.389,96
B Capo agenzie, resp. sistemi informativi, resp.
Marketing, resp. Sviluppo e assistenza 2.137,96 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.217,96
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.005,52 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.838,68 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.733,76 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.634,00 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.532,52 €
6°S Operai qualificati 1.474,04 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.408,68 €
Paga base conglobata dal 1° maggio 2027
Liv. Qualifiche Minimi
A Direttore 2.507,76 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.587,76
B Vice direttore 2.313,40 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.393,40
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.143,86 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.948,60 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.830,08 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.721,72 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.604,32 €
6°S Operai qualificati 1.538,48 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.462,00 €
Az
iende minori dal 1° maggio 2027
125
Liv. Qualifiche Minimi
A Direttore 2.502,11 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.582,11
B Vice direttore 2.308,25 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.388,25
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.138,71€
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.944,23 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.826,23 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.718,37 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.601,23 €
6°S Operai qualificati 1.535,66 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.459,30 €
Im
prese di viaggio e turismo dal 1° maggio 2027
Liv. Qualifiche Minimi
A Capo area, responsabile unico di più agenzie 2.373,60 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.453,60
B Capo agenzie, resp. sistemi informativi, resp.
Marketing, resp. Sviluppo e assistenza 2.206,76 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.286,76
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.062,28 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.883,40 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.778,48 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.677,00 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.573,80 €
6°S Operai qualificati 1.513,60 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.444,80 €
Paga base conglobata dal 1° febbraio 2028
Liv. Qualifiche Minimi
A Direttore 2.580,00 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.660,00
B Vice direttore 2.368,44 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.448,44
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.203,32 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 2.000,36 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.879,96 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.766,44 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.644,32 €
6°S Operai qualificati 1.577,24 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.501,56 €
A
ziende minori dal 1° febbraio 2028
Liv. Qualifiche Minimi
A Direttore 2.574,35 € (+ ind. Funz. 80,00) € 2.654,35
B Vice direttore 2.363,29 € (+ ind. Funz. 80,00)€ 2.443,29
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.198,17 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.995,99 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.876,11 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.763,09 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.641,23 €
6°S Operai qualificati 1.574,42 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.498,86 €
126
Imprese di viaggio e turismo dal 1° febbraio 2028
Liv. Qualifiche Minimi
A Capo area, responsabile unico di più agenzie 2.494,00 € (+ ind. Funz. 80,00)€ 2.574,00
B Capo agenzie, resp. sistemi informativi, resp.
Marketing, resp. Sviluppo e assistenza 2.301,36 € (+ ind. Funz. 80,00)€ 2.381,36
1° Lavoratori con funzioni direttive 2.153,44 €
2° Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 1.967,68 €
3° Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 1.857,60 €
4° Impiegati d’ordine, operai specializzati 1.752,68 €
5° Impiegati d’ordine, operai qualificati 1.642,60 €
6°S Operai qualificati 1.582,40 €
6° Operai comuni e personale di fatica e/o pulizia 1.511,88 €
ALLEG
ATO A
Linee Programmatiche per lo Sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello e dei Sistemi
Partecipativi
Le Parti stipulanti, in considerazione delle più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di lavoro
e relazioni industriali, e dei procedimenti legislativi ancora in corso in materia di trattamento economico
complessivo, nonché dei principi introdotti in materia di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa,
convengono di definire, entro il mese di marzo 2027, strumenti e modelli contrattuali finalizzati a sostenere,
attraverso la contrattazione di secondo livello, percorsi di crescita d ella produttività, miglioramento
dell’efficienza aziendale e sviluppo del capitale umano, volti ad un progressivo incremento delle
retribuzioni, che sia coerente con i risultati economici e organizzativi conseguiti dall’impresa.
Le Parti riconoscono altresì che il coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi gestionali, innovativi e
decisionali rappresenta un elemento essenziale per favorire relazioni industriali moderne e collaborative,
orientate alla condivisione degli obiettivi aziendali, al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e
alla diffusione della cultura della sicurezza, della responsabilità sociale e della sostenibilità.
Particolare attenzione sarà dedicata al sistema delle piccole e medie imprese, nel quale il riconoscimento
delle competenze e la valorizzazione delle professionalità rappresenta un fattore determinante per
l’innovazione e la crescita competitiva delle imprese.
In tale contesto, la contrattazione di secondo livello dovrà favorire l’adozione di modelli organizzativi in
grado di migliorare l’efficienza dei processi produttivi, ridurre le inefficienze e generare nuovo valore
economico e sociale, promuovendo al contempo il benessere organizzativo, l’equilibrio tra vita
professionale e vita privata, la qualità e la stabilità dell’occupazione, tutti aspetti di particolare rilevanza in
un settore ad elevata intensità di lavoro e sacrificio quale il turismo.
Le Parti intendono altresì promuovere modelli collaborativi e strumenti di coinvolgimento attivo del
personale orientati alla crescita delle competenze, all’aggiornamento professionale, ad una flessibilità
organizzativa sostenibile e alla diffusione di pratiche inclusive, con particolare attenzione all’accesso e alla
permanenza nel mercato del lavoro delle giovani generazioni e delle donne.
I maggiori risultati derivanti dai processi di innovazione, dal coinvolgimento delle persone e
dall’incremento della produttività dovranno tradursi in strumenti concreti di valorizzazione economica del
lavoro, attraverso specifici istituti contrattuali qua li premi di risultato, sistemi incentivanti, welfare e altri
trattamenti economici collegati agli obiettivi raggiunti. Si intende così favorire una più equa condivisione
dei risultati conseguiti dalle imprese, affinché gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
possano tradursi in un effettivo miglioramento delle condizioni retributive e del potere d’acquisto dei
lavoratori.
A tal fine, le Parti definiranno meccanismi perequativi volti ad assicurare che anche il personale occupato
presso imprese che, per dimensione, caratteristiche organizzative o assetto produttivo, non adottino accordi
di secondo livello, anche attraverso st rumenti di coinvolgimento partecipativo, benefici di adeguati
riconoscimenti economici.
Pertanto, per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello, ai quali è garantito un
trattamento composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL, le Parti si impegnano a
127
prevedere un ulteriore elemento retributivo, anche sotto forma di welfare, le cui modalità, tempistiche e
caratteristiche saranno definite perseguendo le finalità sopra enunciate
Tali istituti saranno finalizzati a ridurre le disparità derivanti dalla mancata attivazione di percorsi di
condivisione dei risultati aziendali, favorendo una distribuzione più diffusa dei benefici derivanti
dall’innovazione, dall’efficientamento dei processi e dal miglioramento delle performance produttive, con
l’obiettivo di sostenere il reddito da lavoro, rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzioni e promuovere
una crescita salariale equilibrata all’interno del settore
ALLEGATO B
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ ART.2, COMMA 2, LETT. A) D.
LGS. N. 81/2015
Le Parti sottoscriventi il presente CCNL, del quale il presente accordo costituisce parte integrante, in
relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore e nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera a) dell’art. 2, comma D. Lgs. n. 81/2015, le aziende che applicano il presente CCNL potranno
stipulare contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa nel rispetto delle norme di seguito enunciate.
ART. 1 – Disciplina del rapporto
Il contratto di collaborazione ai sensi del presente accordo è stipulato in forma scritta e deve contenere i
seguenti elementi:
a) l
’oggetto della prestazione, con individuazione del suo contenuto caratterizzante;
b) l
’ammontare del compenso e le modalità e tempi di erogazione dello stesso;
c) l
e forme di coordinamento tra collaboratore e committente;
d) l
e cause di sospensione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di accesso nei locali aziendali del committente e utilizzo delle attrezzature;
f) m
odalità di recesse e preavviso.
ART
. 2 - Caratteristiche delle collaborazioni organizzate
Il collaboratore deve svolgere l’attività:
- con carattere prevalentemente personale;
- autodeterminando il ritmo ed il tempo del lavoro, tenuto conto delle esigenze e della organizzazione della
Committente;
- in modo autonomo e, per questo, con modalità di lavoro differenti rispetto ai lavoratori subordinati;
- in coerenza con l’attività enucleata all’interno del contratto e nell’ottica della realizzazione dei risultati
attesi e delle modalità di misurazione degli stessi.
Le modalità d’esecuzione dell’incarico sono determinate autonomamente dal collaboratore nell’ambito
dell’organizzazione predisposta da parte del committente che, in ogni caso, non deve essere tale da
pregiudicare l’autonomia stessa del collaboratore.
Salve specifiche esigenze da indicare all’interno del documento contrattuale, il collaboratore resta libero di
determinare unilateralmente e discrezionalmente la quantità e la collocazione temporale della prestazione da
erogare, nel rispetto degli accordi presi e delle tempistiche concordate e fatta salva la garanzia del
raggiungimento degli obiettivi concordati tra le parti.
Laddove la natura dell’incarico preveda la necessità di accedere all’interno delle strutture del committente,
il collaboratore, ferma restando la propria autonomia, coordinerà la propria prestazione con l’organizzazione
del committente medesimo e con gli orari di apertura delle strutture.
Nel caso il collaboratore dovesse usufruire di una postazione di lavoro attrezzata all’interno di una sede del
committente, al collaboratore stesso potrà essere richiesto di accedere alla postazione previa prenotazione.
In tal caso, il collaboratore, nell’ ottica della reciproca collaborazione e della ottimizzazione delle strutture
della committente, è tenuto a comunicare al committente medesimo preventiva disdetta della postazione nel
caso in cui, per qualunque motivo, non potesse recarsi all’interno dei locali aziendali. Nel caso di utilizzo
della postazione di lavoro all’interno dei locali aziendali, il collaboratore potrà comunque autodeterminare
la propria prestazione lavorativa all’interno della fascia oraria concordata e/o prenotata, non dovendosi
pertanto attenere agli orari concordati e/o prenotati.
ART
. 3 – Durata del contratto
128
La durata del contratto di collaborazione è riferita all’anno solare, salvo diversa pattuizione tra le parti. Alla
scadenza il contratto potrà essere rinnovato.
ART. 4 –
Compenso e criteri di determinazione
Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della prestazione da parte del collaboratore di un
report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle
stesse e gli eventua li rimborsi e spese dovuti, sempre che autorizzati dal committente. Rimane salva la
possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi, purché risultino da
atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente CCNL.
Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita
dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell’equivalente area professionale o livello.
All’atto dell’erogazione del compenso, il committente opererà le dovute ritenute previdenziali e fiscali
previste dalla legge e provvederà al relativo versamento.
ART. 5 –
Pluricommittenza ed obbligo di riservatezza
Il collaboratore può svolgere la sua attività anche a favore di altri committenti.
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente né, in ogni caso, diffondere
notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo,
atti in pregiudizio dell’attività del committente.
ART. 6 –
Diritti del collaboratore connessi a gravidanza, malattia e infortunio
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaborator e, di cui sia fornita idonea certificazione, non
comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto
non comporta una proroga della durata del contratto, se a tempo determinato, che si estingue alla scadenza.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a
1/6 della durata stabilita, se a tempo determinato, o dopo 6 mesi, se a tempo indeterminato.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale.
ART. 7 –
Diritti sindacali
Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la
riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi
sindacali. L’amministrazione del committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del
compenso e a versarla con la stessa cadenza all’organizzazione sindacale prescelta. Il collaboratore ha diritto
a partecipare alle assemblee sindacali indette all'interno dell'unità pro duttiva ove il collaboratore svolge in
tutto o in parte la propria prestazione.
ART. 8 –
Ulteriori diritti del collaboratore
Al Collaboratore è garantita la partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento professionale in
relazione all’incarico assegnato, con eventuali costi a carico del committente.
Nel caso il committente intendesse stipulare un nuovo contratto relativamente a prestazioni e attività analoghe
all’esecuzione del contratto di collaborazione a tempo determinato il collaboratore ha diritto di precedenza.
Tale diritto si estingue entro 6 mesi dalla data di cessazione della collaborazione ed il lavoratore può
esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al committente a mezzo comunicazione
scritta da recapitarsi entro 15 gg. dalla data di cessazione del rapporto stesso. Il diritto di precedenza non
spetta al collaboratore nel caso di recesso dal precedente contratto da parte della committente per giusta causa
o per inidoneità professionale del collaboratore.
ART.
8 bis – EBINCALL e PREVILAVORO
Al Collaboratore sono garantite le prestazioni previste dalla Bilateralità di Ebincall, nonché le prestazioni
previste dall’Assistenza Sanitaria Integrativa Previlavoro; il datore di lavoro all’atto della stipula del
Contratto con il Collaboratore comunicherà alle relative strutture della Bilateralità/Welfare di settore dei
Collaboratori gli estremi per definirne l’esazione e la relativa garanzia di copertura dei Servizi relativi.
ART. 9 –
Certificazione del contratto
129
Le parti possono presentare apposita istanza di certificazione presso la Commissione di certificazione istituita
presso l’Ente Bilaterale Nazionale Ebintur copia dell’accordo.
La Commissione procede alla verifica circa la riconduzione del contratto individuale nell’alveo del presente
accordo ed effettua l’istruttoria ritenuta opportuna emettendo al termine del procedimento ed in caso di
risultato positivo il relativo provvedimento di certificazione.
ART
. 10 – Monitoraggio
Al fine di poter procedere con il monitoraggio circa l’utilizzo in via sperimentale delle collaborazioni
organizzate di cui al presente accordo, la committente è tenuta a rimettere alla Commissione di certificazione
istituita presso l’Ente Bilaterale Nazio nale Ebintur copia dei contratti di collaborazione sottoscritti ai sensi
del presente accordo. La Commissione procede alla verifica circa la riconduzione del contratto individuale
nell’alveo del presente accordo attraverso apposita validazione. Nel caso di mancata validazione entro 60
gg., questa si intende comunque prestata.
Semestralmente FEDERTERZIARIO comunicherà il quadro economico e produttivo del comparto, delle sue
dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, nonché dei più rilevanti processi di ristrutturazione in
corso nelle aziende aderenti. Sulla base di tali dati la Commissione di certificazione istituita presso l’Ente
Bilaterale Nazionale Ebintur valuterà lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione
derivante dall’utilizzo dei contratti di collaborazione oggetto di disciplina del presente Accordo e la necessità
di rivedere e/o aggiornare l’Accordo medesimo.
ART
. 11 – Risoluzione del rapporto
Il contratto di collaborazione si intenderà risolto alla scadenza del termine originariamente pattuito, ma potrà
essere risolto unilateralmente e senza preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali ovvero in caso di
gravi comportamenti che possano costituire giusta causa di recesso da parte del committente o del
collaboratore. In ogni caso le parti potranno recedere dal contratto con un preavviso di 20 gg. da notificare
alla controparte a mezzo racc. a.r. o mezzo equipollente.
ALLEGATO C
Vitto e alloggio
C/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai
lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane,
frutta ed un quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in
particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria a disposizione del dipendente;
d) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio, corrisponderà il relativo
prezzo all'azienda fornitrice, secondo le tabelle di cui al contratto di prossimità/aziendale.
C/
2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi.
I tito lari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno alla somministrazione, nei giorni in cui
l'azienda è aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate:
1) ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta ed un
quarto di vino. Il pasto deve essere sano e in quantità sufficiente;
2) i lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori
corrisponderanno il prezzo relativo da determinarsi con specifici contratti di prossimità dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sarà soggetto a verifica annuale
da parte delle Organizzazioni contraenti;
A
LLEGATO D
Premio di anzianità aziende alberghiere
I lavoratori hanno diritto ad un premio di anzianità nelle seguenti misure:
130
- una mensilità di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio;
- una mensilità e mezza di retribuzione al compimento del quindicesimo anno;
- due mensilità di retribuzione dopo il secondo decennio;
- tre mensilità di retribuzione dopo il terzo decennio.
Dopo il decimo anno di anzianità, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente avrà diritto
ai ratei ulteriori maturati in frazione di anni.
La retribuzione sulla quale si calcola il premio viene determinata con gli stessi criteri previsti dal presente
contratto.
ALLEGATO E
Codice di condotta
Documento finalizzato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo
Le aziende di Tour Operation, le agenzie di viaggio che adotteranno il presente Codice si impegnano,
oltre quanto già previsto dalla legge n. 269/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù", ad
adottare tutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo in
tutti i casi e in tutte le occasioni utili a tale obiettivo.
In particolare, esse si impegnano:
1) ad attuare politiche di informazione e di aggiornamento del personale in Italia e nei Paesi di
destinazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori; a portare a conoscenza dei loro clienti, al di
là degli obblighi di informazione previsti dalla L. 269/1998, il proprio impegno contro lo sfruttamento
sessuale dei minori nell'ambito del turismo, informandoli anche della loro adesione a questo Codice di
condotta;
2) a in serire nei contratti con il corrispondente estero clausole che gli richiedono di:
a) non agevolare, in alcun modo, il contatto tra il turista ed eventuali sfruttatori di minori; tra il
turista e il minore stesso avente come fine un rapporto di tipo sessuale;
b) vigilare, per quanto è possibile, affinché non avvengano, nel corso del soggiorno del turista,
contatti o incontri con sfruttatori e/o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale;
3) a richiedere alle strutture alberghiere - in sede contrattuale - il divieto di accesso nelle camere dei
clienti ai minori del luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale. A non rinnovare il contratto, nel
caso in cui fosse comprovata una così grave inadempienza;
4) ad allegare ai contratti con i corrispondenti esteri e albergatori il testo del Codice di condotta
tradotto in inglese;
5) a non utilizzare messaggi pubblicitari su carta stampata, o su video o via internet in grado di
suscitare suggestioni o motivi di richiamo in contrasto con i principi ispiratori del presente Codice;
6) a inserire nei supporti di comunicazione destinati alla commercializzazione dei prodotti: "La nostra
azienda aderisce al Codice di condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo";
7) a f ar conoscere ai propri dipendenti il presente Codice di condotta;
8) a inserirlo nei nuovi contratti di lavoro.
D
iffusione del Codice di condotta
Le Associazioni di categoria che adottano il presente Codice di condotta si impegnano a sostenere la
diffusione presso le aziende aderenti.
131
Sommario
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
DEL SETTORE TURISMO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLA RISTORAZIONE ............................. 1
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE ............................................................................................................... 3
Livello territoriale ........................................................................................................................................ 4
TUTELA DELLA SALUTE, DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA ...................... 4
Pari opportunità ........................................................................................................................................... 5
Conciliazione vita – lavoro .......................................................................................................................... 5
Lavoratori invalidi ....................................................................................................................................... 5
Lavoratori migranti ...................................................................................................................................... 5
Mobbing ...................................................................................................................................................... 6
Molestie sessuali .......................................................................................................................................... 6
SFERA DI APPLICAZIONE .......................................................................................................................... 7
ART. 1 Sfera di applicazione ...................................................................................................................... 7
ART. 2 Validità ........................................................................................................................................... 8
ART. 3 Pluralità di unità aziendali .............................................................................................................. 8
ART. 4 Esame congiunto dinamiche del settore ......................................................................................... 8
ART. 5 Commissione Permanente Ebintur ................................................................................................. 9
ART. 6 Bassa stagione ................................................................................................................................ 9
ART. 7 Concertazione ................................................................................................................................. 9
ART. 8 Contrattazione di secondo livello ................................................................................................. 10
ART. 9 Premio di risultato ........................................................................................................................ 11
ART. 10 Indicatori ..................................................................................................................................... 11
Imprese viaggi e turismo ........................................................................................................................... 12
ART. 11 Materie demandate alla contrattazione di II livello .................................................................... 12
ART. 12 Durata ......................................................................................................................................... 13
ENTI BILATERALI ................................................................................................................................. 13
ART. 13 Ebintur ........................................................................................................................................ 13
ART. 14 Finanziamento Ebintur ............................................................................................................... 15
ART. 15 Formazione professionale ........................................................................................................... 16
ART. 16 Formazione continua .................................................................................................................. 16
ART. 17 Fonditalia .................................................................................................................................... 17
ART. 18 Commissioni paritetiche ............................................................................................................. 17
ART. 19 Compiti e finalità ........................................................................................................................ 17
ART. 20 Commissione di conciliazione territoriale .................................................................................. 17
ART. 21 Procedura .................................................................................................................................... 18
ART. 22 Collegio Arbitrale ....................................................................................................................... 18
ART. 23 Arbitrato ..................................................................................................................................... 19
ART. 24 Rinvio ......................................................................................................................................... 19
ART. 25 Norme finali ................................................................................................................................ 19
132
ATTIVITA' SINDACALE ........................................................................................................................ 19
ART. 26 Delegato aziendale ...................................................................................................................... 19
ART. 27 Dirigenti sindacali....................................................................................................................... 19
ART. 28 Permessi sindacali ed RLS ......................................................................................................... 20
ART. 29 Contributo di assistenza contrattuale .......................................................................................... 20
ART. 30 Albo comunicazioni .................................................................................................................... 21
ART. 31 Assemblee ................................................................................................................................... 21
ART. 32 Referendum ................................................................................................................................ 21
ART. 33 Elezioni RSU .............................................................................................................................. 21
ART. 34 Contributo sindacale ................................................................................................................... 21
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ............................................................................................... 21
ART. 35 Declaratorie ................................................................................................................................ 22
Area Quadri ............................................................................................................................................... 22
Quadro A ................................................................................................................................................... 22
Quadro B ................................................................................................................................................... 22
1° LIVELLO .............................................................................................................................................. 22
2° LIVELLO .............................................................................................................................................. 23
3° LIVELLO .............................................................................................................................................. 23
4° LIVELLO .............................................................................................................................................. 24
5° LIVELLO .............................................................................................................................................. 25
6° LIVELLO SUPER ................................................................................................................................ 25
6° LIVELLO .............................................................................................................................................. 25
ART. 36 Inquadramento ............................................................................................................................ 26
ART. 37 Passaggi di qualifica ................................................................................................................... 26
ART. 38 Mansioni promiscue ................................................................................................................... 27
MERCATO DEL LAVORO ..................................................................................................................... 27
ART. 39 Contratto a sostegno dell’occupazione a tempo determinato ..................................................... 28
CONTRATTO DI APPRENDISTATO .................................................................................................... 28
ART. 40 Tipologie ..................................................................................................................................... 29
ART. 41 Proporzione numerica ................................................................................................................. 29
ART. 42 Limiti di età ................................................................................................................................ 29
ART. 43 Disciplina generale ..................................................................................................................... 29
ART. 44 Piano formativo .......................................................................................................................... 29
ART. 45 - Periodo di prova ....................................................................................................................... 29
ART. 46 Trattamento normativo ............................................................................................................... 29
ART. 47 Livelli di inquadramento e trattamento economico .................................................................... 30
ART. 48 Malattia ....................................................................................................................................... 30
ART. 49 Referente per l'apprendistato ...................................................................................................... 30
ART. 50 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato .................................................................. 30
ART. 51 Obblighi del datore di lavoro ...................................................................................................... 30
133
ART. 52 Doveri dell'apprendista ............................................................................................................... 30
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE .................................................................................... 31
ART. 53 Percentuale di conferma ............................................................................................................. 31
ART. 54 Durata dell'apprendistato ............................................................................................................ 31
ART. 55 Attività formativa: durata e contenuti ......................................................................................... 31
ART. 56 Modalità di erogazione della formazione ................................................................................... 32
ART. 57 Riconoscimento qualifica professionale e registrazione ............................................................. 32
ART. 58 Altre tipologie di apprendistato .................................................................................................. 32
ART. 59 Apprendistato di alta formazione e ricerca ................................................................................. 32
ART. 60 Qualifiche con durata fino a 4 anni ............................................................................................ 32
ART. 61 Parere di conformità Ente Bilaterale .......................................................................................... 32
ART. 62 Fondo assistenza sanitaria .......................................................................................................... 32
ART. 63 Formazione apprendisti .............................................................................................................. 33
ART. 64 Rinvio alla legge ......................................................................................................................... 33
ART. 65 Apprendisti in cicli stagionali ..................................................................................................... 33
ART. 66 Apprendistato part-time .............................................................................................................. 33
LAVORO A TEMPO PARZIALE ............................................................................................................ 33
ART. 67 Forma e contenuto ...................................................................................................................... 33
ART. 68 Lavoro supplementare ................................................................................................................ 33
ART. 69 Clausole flessibili e clausole elastiche ........................................................................................ 34
ART. 70 Clausole flessibili ....................................................................................................................... 34
ART. 71 Clausole elastiche ....................................................................................................................... 34
ART. 72 Disposizioni finali....................................................................................................................... 35
ART. 73 Part-time week- end .................................................................................................................... 35
CONTRATTI A TERMINE ...................................................................................................................... 35
ART. 74 Limiti quantitativi e disciplina generale ..................................................................................... 35
ART. 75 Durata ......................................................................................................................................... 35
ART. 76 Limiti quantitativi ....................................................................................................................... 36
ART. 77 Nuove attività ............................................................................................................................. 37
ART. 78 Diritto di precedenza .................................................................................................................. 37
ART. 79 Disciplina della successione dei contratti ................................................................................... 38
ART. 80 Stagionalità ................................................................................................................................. 38
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ...................................................................... 39
ART. 81 Disciplina generale ..................................................................................................................... 39
ART. 82 Limiti percentuali ....................................................................................................................... 40
ART. 83 Forma .......................................................................................................................................... 40
ART. 84 Comunicazioni ............................................................................................................................ 40
ART. 85 Lavoro extra e di surroga ............................................................................................................ 40
ART. 86 Lavoratori studenti ...................................................................................................................... 41
LAVORO INTERMITTENTE .................................................................................................................. 41
134
ART. 87 Disciplina generale ..................................................................................................................... 41
ART. 88 Lavoro intermittente per i periodi predeterminati ...................................................................... 42
ART. 89 Smart working ............................................................................................................................ 42
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO .................................................................................................... 44
ART. 90 Assunzione ................................................................................................................................. 44
ART. 91 Periodo di prova ......................................................................................................................... 44
ART. 92 Durata ......................................................................................................................................... 44
ART. 93 Donne e minori ........................................................................................................................... 45
ART. 94 Riposo settimanale minori .......................................................................................................... 45
ORARIO DI LAVORO ............................................................................................................................ 45
ART. 95 Orario normale settimanale ........................................................................................................ 45
ART. 96 Durata massima dell'orario di lavoro .......................................................................................... 45
ART. 97 Riposo giornaliero ...................................................................................................................... 46
ART. 98 Riduzione dell'orario .................................................................................................................. 46
ART. 99 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero ............................................................................. 46
ART. 100 Distribuzione dell'orario settimanale ........................................................................................ 46
ART. 101 Affissione orario ....................................................................................................................... 46
ART. 102 Flessibilità oraria ...................................................................................................................... 46
Art. 103 Banca delle ore ............................................................................................................................ 47
ART. 104 Orario di lavoro dei minori ....................................................................................................... 47
ART. 105 Recuperi .................................................................................................................................... 48
ART. 106 Intervallo per la consumazione dei pasti .................................................................................. 48
ART. 107 Lavoro notturno ........................................................................................................................ 48
ART. 108 Lavoratori notturni .................................................................................................................... 48
ART. 109 Lavoro straordinario ................................................................................................................. 48
ART. 110 Compensazione ore di straordinario ......................................................................................... 49
ART. 111 Riposo settimanale .................................................................................................................... 49
RAPPORTO DI LAVORO....................................................................................................................... 49
ART. 112 Modalità di godimento del riposo settimanale.......................................................................... 49
ART. 113 Lavoro domenicale ................................................................................................................... 49
ART. 114 Festività ................................................................................................................................... 50
ART. 115 Festività soppresse e permessi retribuiti ................................................................................... 50
ART. 116 Ferie .......................................................................................................................................... 51
PERMESSI E CONGEDI ......................................................................................................................... 51
ART. 117 Congedo per matrimonio .......................................................................................................... 51
ART. 118 Congedo per motivi familiari ................................................................................................... 51
ART. 119 Permessi per elezioni ................................................................................................................ 52
ART. 120 Permessi per lavoratori studenti - diritto allo studio ................................................................. 52
ART. 121 Aspettativa per tossicodipendenza ............................................................................................ 53
ART. 122 Congedi e permessi per assistenza a persone disabili ............................................................... 53
135
NORME DI COMPORTAMENTO ......................................................................................................... 54
ART. 123 Congedo per donne vittime di violenza di genere .................................................................... 54
ART. 124 Doveri del lavoratore ................................................................................................................ 54
ART. 125 Sanzioni disciplinari ................................................................................................................. 54
ART. 126 Assenze non giustificate ........................................................................................................... 55
ART. 127 Consegne e rotture .................................................................................................................... 55
ART. 128 Sottrazione di materiale ............................................................................................................ 56
ART. 129 Corredo - abiti di servizio ......................................................................................................... 56
NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI ..................................................................................... 56
ART. 131 Disposizioni generali ................................................................................................................ 56
ART. 132 Indennità di funzione ................................................................................................................ 56
ART. 134 Responsabilità civile ................................................................................................................. 57
TRATTAMENTO ECONOMICO ............................................................................................................ 57
ART. 135 Elementi della retribuzione ....................................................................................................... 57
ART. 136 Determinazione della retribuzione giornaliera ......................................................................... 57
ART. 137 Determinazione della retribuzione oraria ................................................................................. 57
ART. 138 Paga Base Nazionale ................................................................................................................ 57
ART. 139 Contingenza .............................................................................................................................. 57
ART. 140 Lavoratori minorenni ................................................................................................................ 57
ART. 141 Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga .......................................................................... 58
ART. 142 Corresponsione della retribuzione ............................................................................................ 58
ART. 143 Assorbimenti ............................................................................................................................. 58
ART. 144 Scatti di anzianità ..................................................................................................................... 58
MENSILITA' SUPPLEMENTARI ........................................................................................................... 59
ART. 145 Tredicesima mensilità ............................................................................................................... 59
ART. 146 Quattordicesima mensilità ........................................................................................................ 59
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................................................................... 60
ART. 147 Malattia ..................................................................................................................................... 60
ART. 148 Oneri delle parti in caso di malattia .......................................................................................... 60
ART. 149 Reperibilità ............................................................................................................................... 60
ART. 150 Trattamento economico per Malattia ........................................................................................ 61
ART. 151 Infortunio .................................................................................................................................. 61
ART. 152 Divieto di cumulo ..................................................................................................................... 61
ART. 153 Anticipazione indennità INAIL ................................................................................................ 61
ART. 154 Periodo di comporto ................................................................................................................. 61
ART. 155 Malattie oncologiche ................................................................................................................ 62
ART. 156 Aspettativa senza retribuzione .................................................................................................. 62
ART. 157 Rinvio ....................................................................................................................................... 62
ART. 158 Lavoratori affetti da tubercolosi ............................................................................................... 62
ART. 159 Congedo di maternità e paternità .............................................................................................. 63
136
ART. 160 Divieto di licenziamento ........................................................................................................... 64
ART. 161 Periodi di riposo giornalieri e congedo per malattia del figlio ................................................. 64
ART. 162 Oneri della lavoratrice .............................................................................................................. 64
ART. 163 Congedo parentale .................................................................................................................... 65
ART. 164 Part-time "post-partum" ............................................................................................................ 66
ART. 165 Chiamata alle armi .................................................................................................................... 66
ART. 166 Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa - PREVILAVORO ITALIA ....................................... 67
TRASFERIMENTO, TRASFERTE E MISSIONI.................................................................................... 67
ART. 167 Trasferimento ........................................................................................................................... 67
ART. 168 Distacco .................................................................................................................................... 67
ART. 169 Trasferta .................................................................................................................................... 68
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................................................................... 68
ART. 171 Recesso ..................................................................................................................................... 68
ART. 173 Indennità sostitutiva del preavviso ........................................................................................... 69
ART. 174 Dimissioni ................................................................................................................................. 69
ART. 175 Matrimonio ............................................................................................................................... 69
ART. 176 Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo ............................................ 70
ART. 177 Nullità del licenziamento discriminatorio ................................................................................ 70
ART. 178 Licenziamento simulato ............................................................................................................ 71
ART. 179 Trattamento di fine rapporto ..................................................................................................... 71
ART. 180 Corresponsione del trattamento di fine rapporto ...................................................................... 71
ART. 181 Decesso del lavoratore .............................................................................................................. 71
ART. 182 Restituzione documenti di lavoro ............................................................................................. 71
ART. 183 Procedura appalti ...................................................................................................................... 72
VIGENZA CONTRATTUALE ................................................................................................................ 73
ART. 184 Decorrenza e durata .................................................................................................................. 73
ART. 185 Procedure per il rinnovo del C.C.N.L. ...................................................................................... 74
ART. 186 Disposizioni generali ................................................................................................................ 74
ART. 187 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali ............................................................................. 74
ART. 188 Esclusiva di stampa .................................................................................................................. 74
ART. 189 Deposito .................................................................................................................................... 74
PARTE SPECIALE .................................................................................................................................. 74
AZIENDE ALBERGHIERE ..................................................................................................................... 75
ART. 190 Classificazione del personale .................................................................................................... 75
Area Quadri ............................................................................................................................................... 75
1° livello .................................................................................................................................................... 76
2° livello .................................................................................................................................................... 76
3° livello .................................................................................................................................................... 77
4° livello .................................................................................................................................................... 78
5° livello .................................................................................................................................................... 78
137
6° livello super .......................................................................................................................................... 79
6° livello .................................................................................................................................................... 80
ART.192 Apprendistato ............................................................................................................................ 80
ART. 193 Allievi scuole alberghiere ......................................................................................................... 81
ART. 194 Contratti a termine e aziende di stagione .................................................................................. 81
ART. 195 Rapporti di lavoro – part- time ciclico ...................................................................................... 81
ART. 196 Lavoratori stagionali ................................................................................................................. 81
ART. 197 Lavoratori a tempo determinato................................................................................................ 81
ART. 198 Distribuzione orario settimanale ............................................................................................... 81
ART. 199 Ripartizione orario di lavoro giornaliero .................................................................................. 81
ART. 200 Lavoro notturno ........................................................................................................................ 81
ART. 201 Maggiorazioni lavoro notturno ................................................................................................. 81
ART. 202 Lavoro straordinario ................................................................................................................. 82
ART. 203 Festività .................................................................................................................................... 82
ART. 204 Ferie .......................................................................................................................................... 82
ART. 205 Paga base aziende alberghiere minori....................................................................................... 82
ART. 206 Calcolo dei ratei ........................................................................................................................ 82
ART. 207 Malattia ..................................................................................................................................... 83
ART. 208 Personale infermo alloggiato in azienda ................................................................................... 83
NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI .......................................................................... 83
ART. 209 Classificazione del personale ................................................................................................... 83
Quadro A ................................................................................................................................................... 83
Quadro B ................................................................................................................................................... 83
1° livello .................................................................................................................................................... 83
2° livello .................................................................................................................................................... 83
3° livello .................................................................................................................................................... 84
4° livello .................................................................................................................................................... 84
5° livello .................................................................................................................................................... 84
6° livello super .......................................................................................................................................... 84
6° livello .................................................................................................................................................... 84
ART. 210 Formazione ............................................................................................................................... 84
ART. 211 Trattamento di fine rapporto ..................................................................................................... 85
ART. 212 Premio di anzianità ................................................................................................................... 85
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA .......................................................... 85
ART. 213 Classificazione del personale .................................................................................................... 85
Area Quadri ............................................................................................................................................... 85
1° livello .................................................................................................................................................... 85
2° livello .................................................................................................................................................... 85
3° livello .................................................................................................................................................... 86
4° livello .................................................................................................................................................... 86
138
5° livello .................................................................................................................................................... 86
6° livello super .......................................................................................................................................... 87
6° livello .................................................................................................................................................... 87
ART. 214 Apprendistato ........................................................................................................................... 88
ART. 215 Contratti a termine e Aziende di stagione................................................................................. 88
ART. 216 Ferie e mensilità aggiuntive ...................................................................................................... 88
ART. 217 Conservazione del posto di lavoro ............................................................................................ 88
ART. 218 Cessazione del rapporto ............................................................................................................ 88
ART. 219 Distribuzione orario settimanale ............................................................................................... 88
ART. 220 Ripartizione orario di lavoro giornaliero .................................................................................. 88
ART. 221 Maggiorazione notturna ............................................................................................................ 89
ART. 222 Lavoratori notturni .................................................................................................................... 89
ART. 223 Lavoro straordinario ................................................................................................................. 89
ART. 224 Festività .................................................................................................................................... 89
ART. 226 Paga base aziende minori ......................................................................................................... 89
ART. 227 Calcolo dei ratei ........................................................................................................................ 89
ART. 228 Malattia ..................................................................................................................................... 90
ART. 229 Personale infermo ..................................................................................................................... 90
PUBBLICI ESERCIZI .............................................................................................................................. 90
ART.230 Classificazione del personale ..................................................................................................... 90
Area Quadri ............................................................................................................................................... 90
1° livello .................................................................................................................................................... 91
2° livello .................................................................................................................................................... 91
3° livello .................................................................................................................................................... 92
4° livello .................................................................................................................................................... 92
5° livello .................................................................................................................................................... 93
6° livello super .......................................................................................................................................... 94
6° livello .................................................................................................................................................... 94
ART. 231 Apprendistato ........................................................................................................................... 95
ART. 232 Prestazioni ad alta qualificazione professionale ....................................................................... 95
ART. 233 Ingiustificata risoluzione anticipata .......................................................................................... 95
ART. 234 Ferie e mensilità aggiuntive ...................................................................................................... 95
ART. 235 Risoluzione anticipata del lavoratore........................................................................................ 95
ART. 236 Indennizzi personale retribuito a percentuale ........................................................................... 96
ART. 237 Distribuzione orario settimanale ............................................................................................... 96
ART. 238 Ripartizione orario di lavoro giornaliero .................................................................................. 96
ART. 239 Maggiorazione lavoro notturno ................................................................................................ 96
ART. 240 Lavoratori notturni .................................................................................................................... 96
ART. 241 Lavoro straordinario ................................................................................................................. 96
ART. 242 Festività .................................................................................................................................... 96
139
ART. 243 Permessi e congedi ................................................................................................................... 97
ART. 244 Trattamenti salariali integrativi ................................................................................................ 97
ART. 245 Paga base pubblici esercizi di 3ª e 4ª categoria ........................................................................ 97
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI ................................................................ 97
ART. 246 Calcolo percentuale di servizio ................................................................................................. 97
ART. 247 Applicazione percentuale di servizio ........................................................................................ 97
ART. 248 Tempi di corresponsione .......................................................................................................... 98
ART. 249 Calcolo percentuale .................................................................................................................. 98
ART. 250 Collaboratori familiari .............................................................................................................. 99
ART. 251 Maître e capi camerieri ............................................................................................................. 99
ART. 252 Passaggio a retribuzione fissa ................................................................................................... 99
ART. 253 Mensilità supplementari ........................................................................................................... 99
ART. 254 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti ................................................................ 99
ART. 255 Indennità di preavviso .............................................................................................................. 99
ART. 256 Scatti di anzianità ................................................................................................................... 100
ART. 257 Malattia ................................................................................................................................... 100
ART. 258 Infortunio ................................................................................................................................ 100
ART. 259 Pulizia dei locali ..................................................................................................................... 101
ART. 260 Norme per i locali notturni ..................................................................................................... 101
ART. 261 Percentuale di servizio locali notturni .................................................................................... 101
ART. 262 Maître e capi camerieri ........................................................................................................... 101
ART. 263 Rinvio ..................................................................................................................................... 101
NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE .................................................................. 101
ART. 264 Norme generali ....................................................................................................................... 101
ART. 265 Anzianità di servizio ............................................................................................................... 101
NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA........................................................................... 102
Protocollo appalti .................................................................................................................................... 102
ART. 266 Cambi di gestione ................................................................................................................... 102
ART. 267 Comunicazioni ........................................................................................................................ 102
ART. 268 Incontri di verifica .................................................................................................................. 102
ART. 269 Passaggio di personale ............................................................................................................ 102
ART. 270 Verifica problematiche ........................................................................................................... 103
ART. 271 Personale privo di garanzie ..................................................................................................... 103
ART. 272 Assunzioni .............................................................................................................................. 103
ART. 273 Applicabilità ........................................................................................................................... 103
ART. 274 Scatti di anzianità ................................................................................................................... 104
ART. 275 Orario di lavoro ...................................................................................................................... 104
ART. 276 Sciopero nelle mense ospedaliere ........................................................................................... 104
ART. 277 Confronto settoriale ................................................................................................................ 104
CONCESSIONI PUBBLICI ESERCIZI ................................................................................................. 105
140
ART. 278 Subentro in rapporti di concessione ........................................................................................ 105
ART. 279 Informativa ............................................................................................................................. 105
ART. 280 Incontri di verifica .................................................................................................................. 105
ART. 281 Assunzioni .............................................................................................................................. 105
ART. 282 Trattamento economico .......................................................................................................... 105
ART. 283 Refezione ................................................................................................................................ 106
STABILIMENTI BALNEARI ................................................................................................................ 106
ART. 284 Classificazione del personale .................................................................................................. 106
Area quadri .............................................................................................................................................. 106
1° livello .................................................................................................................................................. 106
2° livello .................................................................................................................................................. 106
3° livello .................................................................................................................................................. 107
4° livello .................................................................................................................................................. 107
5° livello .................................................................................................................................................. 107
6° livello super ........................................................................................................................................ 107
6° livello .................................................................................................................................................. 107
ART. 285 Contratti a termine .................................................................................................................. 108
ART. 286 Chiusura anticipata ................................................................................................................. 108
ART. 287 Risoluzione anticipata del contratto a termine ........................................................................ 108
ART. 288 Trattamento economico .......................................................................................................... 108
ART. 289 Personale retribuito a percentuale ........................................................................................... 109
ART. 290 Distribuzione orario settimanale ............................................................................................. 109
ART. 291 Ripartizione orario di lavoro giornaliero ................................................................................ 109
ART. 292 Maggiorazioni lavoro notturno ............................................................................................... 109
ART. 293 Lavoratori notturni .................................................................................................................. 109
ART. 294 Lavoro straordinario ............................................................................................................... 109
ART. 295 Festività .................................................................................................................................. 109
ART. 296 Riduzione paga base stabilimenti balneari di 3°e 4° categoria ............................................... 109
ART. 297 Scatti di anzianità ................................................................................................................... 109
ART. 298 Malattia ................................................................................................................................... 110
ART.299 Infortunio ................................................................................................................................. 110
ALBERGHI DIURNI .............................................................................................................................. 110
ART. 300 Classificazione del personale .................................................................................................. 110
Area Quadri ............................................................................................................................................. 110
1° livello .................................................................................................................................................. 111
2° livello .................................................................................................................................................. 111
3° livello .................................................................................................................................................. 111
4° livello .................................................................................................................................................. 111
5° livello .................................................................................................................................................. 111
6° livello super ........................................................................................................................................ 112
141
6° livello .................................................................................................................................................. 112
ART. 301 Regole generali ....................................................................................................................... 112
ART. 302 Trattamenti normativi ............................................................................................................. 112
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ..................................................................................................... 112
ART.303 Classificazione del personale ................................................................................................... 112
Area quadri .............................................................................................................................................. 112
1° livello .................................................................................................................................................. 112
2° livello .................................................................................................................................................. 113
3° livello .................................................................................................................................................. 113
4° livello .................................................................................................................................................. 113
5° livello .................................................................................................................................................. 114
6° livello super ........................................................................................................................................ 114
6° livello .................................................................................................................................................. 114
ART. 304 Apprendistato ......................................................................................................................... 114
ART. 305 Durata ..................................................................................................................................... 115
ART. 306 Orario di lavoro ...................................................................................................................... 119
ART. 307 Distribuzione dell'orario settimanale ...................................................................................... 119
ART. 308 Lavoro straordinario ............................................................................................................... 119
ART. 309 Festività .................................................................................................................................. 119
ART. 310 Ferie ........................................................................................................................................ 119
ART. 311 Missioni .................................................................................................................................. 120
ART. 312 Trasferimenti .......................................................................................................................... 120
ART. 313 Ragioni del trasferimento ....................................................................................................... 120
ART. 314 Orario di lavoro ...................................................................................................................... 121
ART. 315 Trattamenti salariali integrativi .............................................................................................. 121
ART. 316 Paga agenzie minori................................................................................................................ 121
ART. 317 Provvigioni ............................................................................................................................. 121
ART. 318 Indennità di cassa ................................................................................................................... 121
ART. 319 Scatti di anzianità ................................................................................................................... 122
ART. 320 Cambi di livello ...................................................................................................................... 122
ART. 321 Tredicesima ............................................................................................................................ 122
ART. 322 Quattordicesima ...................................................................................................................... 122
ART. 323 Malattia ................................................................................................................................... 122
ART. 324 Infortunio ................................................................................................................................ 123
ART. 325 Sospensione dal lavoro ........................................................................................................... 123
ART. 326 Attività mediante piattaforme digitali e agenzie online .......................................................... 123
Paga base conglobata dal 1° maggio 2026 .............................................................................................. 124
Paga base conglobata dal 1° maggio 2027 .............................................................................................. 124
Paga base conglobata dal 1° febbraio 2028 ............................................................................................ 125
ALLEGATO A ........................................................................................................................................ 126
142
Linee Programmatiche per lo Sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello e dei Sistemi Partecipativi
................................................................................................................................................................. 126
ALLEGATO B ........................................................................................................................................ 127
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N.
81/2015 .................................................................................................................................................... 127
ART. 1 – Disciplina del rapporto ............................................................................................................ 127
ART. 2 - Caratteristiche delle collaborazioni organizzate ....................................................................... 127
ART. 3 – Durata del contratto ................................................................................................................. 127
ART. 4 – Compenso e criteri di determinazione ..................................................................................... 128
ART. 5 – Pluricommittenza ed obbligo di riservatezza ........................................................................... 128
ART. 6 – Diritti del collaboratore connessi a gravidanza, malattia e infortunio ..................................... 128
ART. 7 – Diritti sindacali ........................................................................................................................ 128
ART. 8 – Ulteriori diritti del collaboratore .............................................................................................. 128
ART. 9 – Certificazione del contratto ..................................................................................................... 128
ART. 10 – Monitoraggio ......................................................................................................................... 129
ART. 11 – Risoluzione del rapporto ........................................................................................................ 129
ALLEGATO C ............................................................................................................................................ 129
Vitto e alloggio ....................................................................................................................................... 129
C/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere .............................. 129
C/2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi. ....................................... 129
ALLEGATO D ........................................................................................................................................... 129
Premio di anzianità aziende alberghiere ................................................................................................. 129
ALLEGATO E ............................................................................................................................................ 130
Codice di condotta .................................................................................................................................. 130