Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 28207/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29208/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- econtro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3342/2021,depositata i l 15/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Stefano, Dario e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 15 settembre 2021, n. 3342, che ha dichiarato improcedibile l’appello principale dei ricorrenti, “atteso che dall’esame degli atti non risulta la tempestiva prova della notifica dell’appello alle controparti e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti”, e conseguentemente ha dichiarato inefficace l’appello incidentale tardivo.

Resistono con separato atto di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] (che aderisce alla posizione dei ricorrenti) e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA]Inverno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Inverno e [OSCURATO:PERSONA]Inverno. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata dai ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c., nonché degli artt. 2, comma 6 e 23 d.lgs. 82/2005 e 9, commi 1-bis e 1 - ter della legge n. 53/1994 sotto il profilo dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il deposito operato dagli appellanti della copia su sopporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell’originale telematico, tanto più che il detto atto non era stato altrimenti contestato dalle controparti e, comunque, avverso lo stesso non era stata proposta la querela di falso, così che è stata illegittima la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha accertato che il difensore degli appellanti principali, che aveva notificato l’atto d’appello in forma telematica, si è costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali (della citazione, della relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti; solo con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti ha provveduto al deposito della relazione di notifica dell'appello corredata dalle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale.

Ad avviso del giudice d'appello, nel caso di costituzione telematica dell'appellante la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d'appello deve essere fornita, entro l'udienza di cui all’art. 350 c.p.c., unicamente con modalità telematiche; trattandosi di atti e documenti nativamente digitali l'impossibilità del deposito in forma telematica della prova della notificazione dell'atto di appello non è d’altro canto configurabile, salvo dimostrare un impedimento del sistema ad assicurare tale forma di deposito.

Il rigore formale della Corte d’appello non può essere condiviso.

Questa Corte ha infatti precisato che l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalitàtelematica non è improcedibile “nel caso in cui l'appellantesi costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originalitelematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalitàtelematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994” (così Cass. n. 17711/2023, cfr. pure Cass. n. 6583/2024 e Cass. n. 33601/2022).

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29208/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- econtro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3342/2021,depositata i l 15/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Stefano, Dario e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 15 settembre 2021, n. 3342, che ha dichiarato improcedibile l’appello principale dei ricorrenti, “atteso che dall’esame degli atti non risulta la tempestiva prova della notifica dell’appello alle controparti e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti”, e conseguentemente ha dichiarato inefficace l’appello incidentale tardivo. Resistono con separato atto di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] (che aderisce alla posizione dei ricorrenti) e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA]Inverno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Inverno e [OSCURATO:PERSONA]Inverno. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 348 c.p.c., nonché degli artt. 2, comma 6 e 23 d.lgs. 82/2005 e 9, commi 1-bis e 1 - ter della legge n. 53/1994 sotto il profilo dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il deposito operato dagli appellanti della copia su sopporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell’originale telematico, tanto più che il detto atto non era stato altrimenti contestato dalle controparti e, comunque, avverso lo stesso non era stata proposta la querela di falso, così che è stata illegittima la dichiarazione di improcedibilità dell’appello. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha accertato che il difensore degli appellanti principali, che aveva notificato l’atto d’appello in forma telematica, si è costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali (della citazione, della relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti; solo con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti ha provveduto al deposito della relazione di notifica dell'appello corredata dalle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale. Ad avviso del giudice d'appello, nel caso di costituzione telematica dell'appellante la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d'appello deve essere fornita, entro l'udienza di cui all’art. 350 c.p.c., unicamente con modalità telematiche; trattandosi di atti e documenti nativamente digitali l'impossibilità del deposito in forma telematica della prova della notificazione dell'atto di appello non è d’altro canto configurabile, salvo dimostrare un impedimento del sistema ad assicurare tale forma di deposito. Il rigore formale della Corte d’appello non può essere condiviso. Questa Corte ha infatti precisato che l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalitàtelematica non è improcedibile “nel caso in cui l'appellantesi costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originalitelematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalitàtelematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994” (così Cass. n. 17711/2023, cfr. pure Cass. n. 6583/2024 e Cass. n. 33601/2022). 2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezion
Sentenza Cassazione n. 28207/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris