CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 17711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25135-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 745/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2018; Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 392 del 2016 , il Tribunale ordinario di Torino respingeva l'opposizione proposta dalla Co.Ra.s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 9105/2012 del medesimo T ribunale , pronunciata a séguito di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] - Gom di [OSCURATO:PERSONA] C.; venivano disattese,alt resì, le domande riconvenzionali avanzate dalla società opponente, condannata a rimborsare alla convenuta e alla terza chiamata, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) , le spese processuali del grado. 1.1. A sostegno delle sue pretese la [OSCURATO:SOCIETA] - Gom chiedeva il pagamento della complessiva somma di €5.694,64 rappresentata da tre fatture emesse dalla ricorrente, e rimaste insolute , a titolo di corrispettivo per la gommatura di partite di pulegge per autoveicoli. 1.2. Contrastando la pretesa della convenuta e allegando l’inadempimento di quest'ultima, la [OSCURATO:SOCIETA]. riferiva di avere come oggetto della sua attività la produzione e il commercio di ricambi e accessori per automezzi, tra cui le pulegge smorzanti realizzate mediante assemblaggio delle singole componenti acquistate e lavorate oltre che rifinite da terzi,e quindi gommate con apposito procedimento di stampaggio, nel caso di specie abitualmente affidato alla s.a.s.[OSCURATO:PERSONA]; dettagliava la [OSCURATO:SOCIETA]. di aver onorato una prima commessa risalente al dicembre-gennaio 2011 ma non la seconda risalente al giugno-luglio 2011,essendo state nel frattempo riscontrate gravissime anomalie della lavorazione (difetti alla composizione della gomma e rottura della stessa), che avevano determinato i resi da parte degli acquirenti finali della [OSCURATO:SOCIETA]. e che erano state segnalate all'appaltatrice, con avvertimento della momentanea sospensione dei Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - pagamenti in attesa della verifica; aggiungeva che al l'esito di quest'ultime ( compiute da esperti del settore ) era eme r sa la responsabilità della convenuta in ordine alla fase di stampaggio- vulcanizzazione. 2. Avverso la sentenza del tribunale di Torino proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei soci accomandanti e accomandatario, posto che la [OSCURATO:SOCIETA] nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese. La Corte d'Appello di Torino accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di €851,88 per ciascuno; accoglieva in parte anche la domanda riconvenzionaleavanzata dalla s . r . l . C o .R a pronunciando la risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento dell’appaltatrice; condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore delle [OSCURATO:SOCIETA] o .R a la somma di € 35.203,88 (questi ultimi due sino alla concorrenza del minore importo di €3.523,00 ciascuno) a titolo di inadempimento contrattuale. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la suddetta pronuncia per la cassazione, affidando il ricorso a quattro motivi. Si difendeva la [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso. Restava intimata [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di citazione in appello. Violazione di legge, o falsa applicazione, degli artt. 347, 348 cod. proc. civ., art. 9 legge 53 del 1994, comma 1-bis e 1 - ter , art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005, art 16 - Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - bis, comma 1-bis D.L. 179 del 2012, ai sensi del n. 3) dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. L'appellante, pur avendo notificato l'atto di citazione in appello a mezzo PEC , ha poi depositato una copia analogica, in violazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 1 - bis , legge 21 gennaio 1994, n. 53, che prevede tale modalità di deposito soltanto nei casi in cui non sia possibile il deposito telematico. Disposizione suffragata anche dall'art. 19-bis del Provvedimento del 16.04.2014 del responsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della Giustizia. In altri termini, dalle norme citate si deduce che ove non sia possibile fornire con modalità telematiche la prova dell'avvenuta notifica effettuata a mezzo PEC, solo allora l'avvocato notificatore potrà fornirla mediante deposito cartaceo: in tutti gli altri casi, essendo possibile il deposito telematico degli atti introduttivi il difensore avrà l'obbligo, non la facoltà, di fornirla con modalità telematiche. In sintesi, i ricorrenti lamentano che l'appellante, nel costituirsi nelle forme tradizionali, non abbia fornito la prova della notifica dell'atto di appello: il procedimento deve, quindi, ritenersi improcedibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 cod. proc. civ. Né vale obiettare a tal proposito, proseguono i ricorrenti, che la nullità della notifica dell'impugnazione sarebbe sanata, in quanto l'atto avrebbe raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., posto che l'appellata non aveva eccepito la nullità della notifica dell'impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto l'omessa costituzione in giudizio dell'appellante nelle forme imposte dalle vigenti disposizioni normative. Né ha pregio il richiamoda parte della sentenza impugnata, per analogia di situazione, della prassi invalsa in tempi di deposito cartaceo della « velina » , con possibilità di successivo deposito dell'originale entro l'udienza di comparizione, poiché nel caso in esame l'appellante non ha mai prodotto l'originale della notifica telematica, Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - neppure nella prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 350 comma 2, cod. proc. civ., né successivamente. 1.1. Il motivo è infondato. Deve rammentarsi che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme, e che opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo; principio che incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell’atto di appello. Ciò in quanto l’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzione dell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione ; termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato. Se l’appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, così evidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d’ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell’appellante sia avvenuta tempestivamente. In questo caso, l’inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell’originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell’appellato (Cass. Sez. 3, n. 9269 del 04.04.2023; Cass. n. 16598 del 2016; Cass. 09/02/2017, n. 3527). Nel caso di specie, non si è verificata la situazione di mancata prova, al momento di celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello: parte appellante, infatti, ha depositato copia analogica della notifica dell’appello effettuata con posta elettronica certificata, munita di attestazione di conformità (v. anche p. 16 del ricorso). 1.2. L’argomento trae conferma dalle seguenti norme: Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - -L'art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede che: «l. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». -L’art. 9, commi 1 e 1 - bis , legge n. 53 del 1994 , recitano : « 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art.23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». - L'art. 16 del D .L. n. 119 del 2018, com e conv., il quale, introducendo l'art. 25-bis al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto, al comma 1, lett. b), n. 3: «3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico». 1.3. In sintesi, chiarita la ratiodegli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. (accertare se la costituzione dell’appellante sia avvenuta Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - tempestivamentev. supra, punto 1.1.), la lettera dell’art. 9 L. n. 53/94 non preclude all’avvocato di procedere in via alternativa a norma dell’art. 9, comma 1-bis, non avendo egli un obbligo di pr odurre la notifica in modalità telematica, purché la copia analogica sia corredata dall’attestazione di conformità (argomento da Cass. Sez. Trib., n. 981 del 16.01.2023). 2. Con il secondo motivo si lamenta la tardività della denuncia dei vizi in violazione, o falsa applicazione, degli artt. 1667 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ai sensi del n. 3) dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. I ricorrenti affermano che la consegna delle pulegge è avvenuta nel luglio 2011: stante l'evidenza e la riconoscibilità dei difetti lamentati da [OSCURATO:SOCIETA]., il termine per la denuncia dei vizi decorre dalla verifica effettuata da quest'ultima sulle pulegge,al ricevimento delle stesse. In ogni caso, la committente ha avuto conoscenza dei vizi al più tardi l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene di aver ricevuto il primo reso, mentre la denuncia è avvenuta tardivamente a 63 giorni di distanza, ossia il 10.11.2011, data di spedizione della mail con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava di sospendere il pagamento delle tre fatture a séguito delle denunce dei vizi pervenute dai clienti. Né è possibile ritenere tale circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., posto che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha espressamente contestato, fin dalla comparsa di costituzione, la circostanza della visita di Marasco presso la [OSCURATO:SOCIETA]. nel mese di novembre, e non di settembre. Pertanto, l'onere di contestazione è assolto dall'affermazione di un fatto incompatibile con quello che si vuole contestare: affermazioneche vale per tutto il giudizio, e non deve essere ripetuta ogni volta che controparte ribadisce il fatto contestato. 2.1. Il motivo è infondato. L’atto di «consegna» va distinto dall’«accettazione»: la prima costituisce un atto puramente materiale Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 8 - che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente (nel caso di specie, avvenuta il 21.07.2011), mentre l'«accettazione» esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l’ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, e che spetta al committente dimostrare (Cass. Sez. 2, n. 39599 del 13/12/2021 - Rv. 663254 – 02; Cass. 5131/2007). La prova dell’accettazione – coincidente a detta della [OSCURATO:SOCIETA]. con la verifica a campione delle pulegge effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. presumibilmente entro giugno 2011 - non è stata ritenuta idonea a fondare alcuna accettazione dal giudice di seconde cure, il quale – con un’accurata ricostruzione (pp. XXIV- XXVII della sentenza impugnata) – è giunto a diversa conclusione: la denuncia del difetto sarebbe stata effettuata agli inizi di settembre 2011, quindi entro il termine dei 60 giorni previsto dall'art. 1667 cod. civ., allorché il primo cliente di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riscontrato i difetti. In via presuntiva, aggiunge il giudice, deve arguirsi che i difetti in parola evidenziati dalla clientela siano stati a stretto giro riferiti alla Mar-Goms.a.s., tanto che [OSCURATO:PERSONA], nel corso dello stesso mese di settembre, si era recato presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA]. per verificare personalmente i lamentati difetti delle pulegge. Nessun rilievo acquista, invece, nella ricostruzione del giudice , la missiva inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 10.11.2011 tramite posta elettronica, con la quale si comunicava la sospensione del pagamento della riba in scadenza a causa dei ritorni in massa delle pulegge. 2.2. Del resto, la prova dell’esistenza dei vizi rientra nei poteri di accertamento del giudice del merito, incensurabili in questa sede: la Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 9 - Corte d’Appello di Torino ha esaustivamente argomentato tale esistenza, rendendo una motivazione scevra da vizi logico giuridici e del tutto plausibile. 3. Con il terzo motivo si denuncia l'errata ripartizione dell'onere della prova –violazione, o falsa applicazione, dell'art. 2697 cod. civ., ai sensi del n. 3) dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Deducono i ricorrenti che per il principio di vicinanza della prova l'onere di dimostrare l’esistenza dei vizi è a carico de lla committente che ha trattenuto sia i pezzi che gli stampi, e non è stato adempiuto,nel senso che non è stato provato che i pezzi difettosi siano stati prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] . La decisione della Corte d 'appello che ritiene provata tale circostanza è errata e viola l’art. 116 cod. proc. civ., poiché si basa sulla semplice affermazione di una dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., impiegata amministrativa posta al di fuori degli ambienti di produzione, la quale escludevache gli stampi di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. fossero utilizzati nuovamente, in proprio o tramite terzi fornitori. Dette affermazioni della teste si pongono oltre il plausibile e oltre la ragionevolezza, posto che anche le altre risultanze agli atti fanno pensare a tutto l'opposto, ossia al riutilizzo degli stampi, essendo questi di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., ed essendo previsto per accordo l'obbligo di restituzione degli stessi presso lo stabilimento di quest’ultima. 3.1. Il motivo è infondato. Poste le premesse di cui al punto 2.1., è decisivo considerare che - a prescindere dall’accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c od. civ. ), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 10 - causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. Sez. 2, n. 7267 del 13.03.2023; Cass. 19146/2013). In conclusione, accertata –nel caso concreto -l’esistenza dei difetti delle opere, la prova liberatoria competeva all’appaltatore, non potendo richiedersi al committente di dimostrare che i pezzi, pur di sua proprietà, non fossero stati utilizzati né da [OSCURATO:SOCIETA]. né da terzi, non avendo più alcun rilievo l’accettazione – espressa o tacita – da parte della committente (Cass. Sez. 2, n. 7267 del 13.03.2023). 3.2. In assenza di tale provaliberatoria, la conclusione cui perviene il giudice d’appello – in via presuntiva – è del tutto plausibile e ragionevole: esaminati i plurimi rapporti tra le parti, la comparsa di costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. , le prove testimoniali; valutata la stretta contiguità temporale tra la consegna delle ultime partite e le rimostranze formulate dai terzi acquirenti ed utilizzatori dei prodotti (effettuati le prime nel luglio del 2011 ed iniziate a pervenire le seconde nel settembre dello stesso anno), si deve escludere che gli esemplari consegnati dalla [OSCURATO:SOCIETA] o .R a alla clientela fossero stati in realtà lavorati da altri appaltatori diversi dalla [OSCURATO:SOCIETA] - G om, e per di più durante il periodo feriale estivo. Utilizzando anche nozioni dicomune esperienza e consuetudini di rapporti in ambito imprenditoriale note, il giudice di seconde cure ha ritenuto risolutivo il fatto che - come emerge anche da risultanze testimoniali - ad ogni codice corrisponda uno specifico stampo, e che quindi ogni stampo venga progettato e costruito per un solo determinato prodotto, caratterizzato , quindi , da codice univoco. Questi stampi progettati e costruiti da [OSCURATO:SOCIETA]sono in realtà di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].: infatti, la primaha anche restituito gli stampi insieme alla consegna delle pulegge. E’ proprio questa corrispondenza biunivoca fra prodotto e stampo,che fa escludere che essi siano stati Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 11 - utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. , o da altri suoi subfornitori, per produrre diverse partite di pulegge aventigli stessi codici. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l'errata quantificazione del danno. Violazione di legge, o falsa applicazione, degli artt. 1218, 1223, 2697 cod. civ., ai sensi del n. 3) dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno sulla base di semplici dichiarazioni del danneggiato, supportate soltanto da documentazione proveniente dallo stesso ad uso interno e predisposta appositamente in giudizio. Ciò è vero sia per il dettaglio dei resi, sia per le rimanenze di magazzino, sia per i costi extra subìti dai clienti, sia per l'invenduto; né è stata fornita prova che le pulegge giacenti presso i magazzini di [OSCURATO:SOCIETA]. siano difettose, e quindi non più vendibili. Nel caso in esame, quindi, assistiamo non ad una valutazione errata di prove, come tale non censurabile in Cassazione, ma ad uno stravolgimento dell'onere della prova, poiché la Corte d'Appello, benché non abbia ritenuto provati gli elementi di quantificazione del danno, tuttavia ha proceduto alla liquidazione basandosi su di essi. 4.1. Il motivo è infondato. Il giudice di seconde cure ha scrutinato i documenti contabili da cui risulta no danno emergente e lucro cessante, premurandosi di riscontrarne i contenuti tramite testimonianze; di escludere talune voci (di danno emergente) incomprensibili (pp. XLV - XLVI ). Del tutto plausibile risulta il ragionamento della Corte in merito alle rimanenze di magazzino: una volta accertati i vizi, sia pure a campione, sarebbe del tutto inopportuna, per elementari esigenze di cautela, la vendita a terzi, anche, ma non solo, ai fini di preservare l’immagine commerciale della committente. Ric. 2018 n. 25135 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 12 - 4.2. Indefinitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 5. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.400,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da pa