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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 agosto 2025

Cassazione n. 23109/2025

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virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrente-nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata per il Fondo GaranziaVittime della Strada, in persona del procuratore speciale, VittorioPascoli; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura in calce al controricorso;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 4351/2022 della CORTE d’APPELLOdi NAPOLI, depositata il 19 ottobre 2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 10 gennaio 2020n. 62, rigettò la domanda proposta da I.N. nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa assicurativa designata per il [OSCURATO:PERSONA] per le Vittime della Strada, avente ad oggetto ilrisarcimento dei danni asseritamente subìti dall’attore in conseguenzadelle gravissime lesioni (da cui era residuata una situazione di completaed irreversibile paraplegia) riportate nel sinistro verificatosi il giorno 8giugno 2012, allorché, mentre conduceva il suo motociclo, era statoviolentemente urtato da un’autovettura che tentava di sorpassarlo, laquale, dopo averlo scaraventato contro un veicolo in sosta sul latosinistro della carreggiata, si era data alla fuga;2. il gravame interposto da I.N. avverso questadecisione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Napolicon sentenza 19 ottobre 2022, n. 4351;la Corte territoriale ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- in linea generale, l’appellante, in base al combinato dispostodegli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., deve costituirsi ingiudizio entro dieci giorni (o cinque in caso di abbreviazione di termini)dalla notificazione della citazione all’appellato, depositando l’originaledell’atto di citazione in appello con la prova della sua notificazione;II- ove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l’appello vadichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc.civ., salvo che la nullità non sia sanata prima della chiusura dell’udienzaex art. 350 cod. proc. civ., o di quella successiva cui la trattazione siastata eventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessioneOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025dell’appellante nei termini ai fini del deposito precedentementeomesso;III– nell’ipotesi (ormai obbligatoria, stante l’operatività delladisciplina del processo telematico) in cui l’atto di citazione in appellosia stato notificato telematicamente ai sensi dell’art. 3-bis della leggen. 53/1994, l’appellante deve fornire, al più tardi nel corso della primaudienza, la prova della notificazione eseguita telematicamente dellacitazione, pena la nullità della costituzione in giudizio e la declaratoriadi improcedibilità del gravame, salvo il solo caso in cui ciò siaimpossibile, come si desume, argomentando a contrariis, dall’art. 9,comma 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994;IV- l’onere probatorio della notificazione con modalità telematicadella citazione in appello potrebbe considerarsi assolto solo ove, neitempi detti (ovverosia, al momento della costituzione o, al più tardi,prima della chiusura della prima udienza o comunque delle verificheche il giudice d’appello deve compiere in occasione di tale udienza),l’appellante provveda al deposito telematico dei duplicati informaticidella citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e diavvenuta consegna (in formato .eml o .msg) del messaggio di postaelettronica certificata inviato ai fini della notificazione telematica o,quanto meno, della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa(sempre in formato .eml o .msg); ciò in quanto, l’esame di dettiduplicati informatici (che, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma1, lett. i-quinquies, del d.lgs. n. 82 del 2005, sono indistinguibili dairelativi originali) sarebbe necessario al fine di effettuare le verifichesulla notifica della citazione e sulla ritualità della costituzione in giudiziodell’appellante;V- l’onere probatorio gravante sull’appellante – in mancanza dellaricorrenza delle eccezionali condizioni di cui ai commi 1-bis e 1-terOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994 – non potrebbe invece considerarsiassolto allorché la dimostrazione della notificazione della citazione inappello eseguita con modalità telematica sia offerta, non già medianteil deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoiallegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (informato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificatainviato al destinatario, bensì – inammissibilmente – mediante depositotelematico delle copie analogiche dei predetti documenti(eventualmente in formato .pdf), neppure se tale deposito siaaccompagnato o seguìto dall’attestazione di un avvocato dellaconformità delle copie depositate ai relativi originali;VI- neppure rileverebbe l’eventuale costituzione in giudiziodell’appellato, ancorché accompagnata o seguìta dalla noncontestazione (o, addirittura, dall’esplicita affermazione) dellacircostanza di aver regolarmente ricevuto la notificazione dell’atto dicitazione, atteso, da un lato, che le questioni relative alla procedibilitàe all’ammissibilità dell’appello, concernendo tematiche rilevabilid’ufficio, sarebbero sottratte alla disponibilità delle parti e considerato,dall’altro lato, che la disciplina processuale intesa a prevederepreclusioni di carattere assertivo od istruttorio sarebbe preordinata allatutela di interessi generali, superiori e indisponibili;VII- la tesi che reputa indispensabile, ai fini della prova dellanotificazione della citazione in appello eseguita in modalità telematica,il deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoiallegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (informato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificatainviato al destinatario, troverebbe conferma nel disposto dell’art. 19-bis del provvedimento del Responsabile per i sistemi informaticiautomatizzati del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015,Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025recante “specifiche tecniche” emanate in forza dell’art. 34, comma 1,del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; questa rigorosa tesi, inoltre, non siporrebbe in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenzadi legittimità nel suo massimo consesso, diretto ad attribuire rilevanzaal contegno processuale dell’appellato e del controricorrente,rispettivamente ai fini della sanatoria della nullità della costituzionedell’appellante (Cass., Sez.

Un., n.16598 del 2016) e del superamentodella sanzione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass.,Sez.

Un., n. 22438 del 2018);VIII – nella specie, l’appellante, costituendosi telematicamente indata 16 ottobre 2020, «al fine di provare di aver notificato l’attod’appello», si era limitato «a depositare le copie informatiche perimmagine (in formato pdf) delle copie cartacee, oltre che di detto attoe della relativa relazione di notificazione, delle ricevute di accettazionee di avvenuta consegna di quattro messaggi di posta elettronicacertificata indirizzati ai destinatari di dette notificazioni, peraltro noncorredate da alcuna attestazione della loro conformità ai relativioriginali informatici», senza produrre, entro il termine dell’udienza exart.350 cod. proc. civ., nemmeno «un duplicato informatico dellaricevuta cd. completa di avvenuta consegna del messaggio di postaelettronica certificata inviato al destinatario» e senza chiedere, inoccasione della prima udienza, l’assegnazione di un nuovo termine perprovvedere a tale produzione; d’altra parte, l’appellato non avevadepositato «il duplicato informatico di alcuno dei messaggi di postaelettronica certificata inviati dall’appellante per notificare alla suaassistita l’atto d’appello»;solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni,«uno dei difensori con procura dell’ I.N. [aveva depositato]Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025telematicamente i duplicati informatici (in formato msg) delle ricevutedi accettazione e di avvenuta consegna»;IX- ne discendeva l’improcedibilità dell’appello;3. avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorsoper cassazione I.N. , sulla base di un unico, articolatomotivo;ha risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.Considerato che:1. con l’unico motivo viene denunciata “Violazione dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 147, 153, 156, 165, 325, 327,347, 348, 350 cod. proc. civ.; 24 e 111 Cost.; 6 C.E.D.U.; 3 bis legge21 gennaio 1994 n. 53”;il ricorrente sostiene che il giudice d’appello non avrebbeconsiderato che egli, nel corso del giudizio, il 25 e 26 aprile 2022, avevaeffettivamente provveduto al deposito, in forma telematica, deidocumenti dal cui esame emergeva la data in cui era stato notificatol’atto di appello; sostiene che tale deposito, benché tardivo, escludeval’improcedibilità dell’appello poiché l’art. 348, primo comma, cod. proc.civ., circoscrive tale sanzione all’ipotesi in cui l’appellante non si siacostituito nei termini;soggiunge che, in ogni caso, la prova della notificazione era statafornita, sia pure «con modalità diversa da quella telematica», sicchél’inosservanza della forma prescritta non aveva recato pregiudizio allacontroparte e non aveva impedito all’atto processuale di raggiungere ilsuo scopo, con conseguente impossibilità di pronunciarne la nullità;Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025evidenzia, ancora, che, in seguito alla sua costituzione in giudizio,avvenuta tempestivamente, nei dieci giorni dalla notifica dell’appello,effettuata il 10 ottobre 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositatocomparsa di costituzione e risposta, svolgendo regolarmente le propriedifese in rito e nel merito;1.1. il ricorso è fondato;1.1.a. la Corte d’appello ha posto in evidenza che l’appellante,costituendosi telematicamente in data 16 ottobre 2020, «al fine diprovare di aver notificato l’atto d’appello», si era limitato «a depositarele copie informatiche per immagine (in formato pdf) delle copiecartacee, oltre che di detto atto e della relativa relazione dinotificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna diquattro messaggi di posta elettronica certificata indirizzati aidestinatari di dette notificazioni, peraltro non corredate da alcunala Corte territoriale, però, ha ritenuto che detta produzione nonconsentisse di acquisire certezza sulla prova della notificazione,avvenuta in via telematica, dell’atto d’appello, la quale avrebbe potutoaversi soltanto con il deposito, da effettuarsi entro l’udienza ex art.350cod. proc. civ. (salva la possibile rimessione in termini se chiestadurante la stessa udienza), dei duplicati informatici delle ricevute diaccettazione e di avvenuta consegna, ciò desumendosi, seppure «acontrariis», dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, cheabilita l’avvocato a darne prova cartacea solo quando non sia possibilefornirla con modalità telematiche;questi duplicati informatici, tuttavia, erano stati depositati (informato .msg) solo in prossimità dell’udienza di precisazione delleconclusioni, dunque tardivamente ai fini della possibilità di scongiurarela declaratoria di improcedibilità dell’appello.Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/20251.1.b. la statuizione della Corte partenopea si scontra con ilprincipio – reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità(Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023; Cass. n. 17711/2023;Cass. n.7314 del 2024; Cass. n.27677 del 2024; Cass. n. 5308/2025;Cass. n. 5607/2025) ed al quale il Collegio intende dare piena econvinta continuità – secondo cui la tempestiva costituzionedell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appellonotificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna viaPEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originaliinformatici, determina, non già l’improcedibilità del gravame ai sensidell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopodell’atto;questo principio ha un duplice fondamento, dogmatico-categorialee sistematico-costituzionale;sotto il primo profilo, esso trova fondamento nei connotaticaratteristici delle categorie processuali della nullità degli atti e dellaimprocedibilità delle impugnazioni, caratterizzate, la prima, dallagenerale sanabilità per convalidazione oggettiva o raggiungimentodello scopo dell’atto (arg. ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.) e,la seconda, dal suo essere collegata all’inosservanza del termine dicostituzione dell’impugnante (art. 348, primo comma, cod. civ.) e nongià alla mera inosservanza delle relative forme (Cass., Sez.

Un.,n.16598 del 2016);sotto il secondo profilo, il principio in esame trova fondamento nellecospiranti esigenze di massima espansione del diritto costituzionale didifesa e di collocamento della tutela giurisdizionale in un quadro dipiena effettività, in una dimensione complessiva di garanzie checostituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise aOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattatosull’Unione europea, art. 6 CEDU) ed in sintonia con le previsioni di cuiagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., Sez.

Un., nn. 2075 e 2077 del 2024);tali ineludibili esigenze – come è stato recentemente più volteribadito da questa Corte (ex aliis, Cass. n. 7314 del 2024; Cass. n.5308/2025; Cass. n. 5607/2025, citt.) – trovano espressione, tral’altro, nel principio che impone di evitare eccessi di formalismo econseguenti restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunaleche non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c.

Italia, CorteEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia e Corte EDU, 28 ottobre2021, Succi c.

Italia; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.Italia; v. anche: Cass., S.U., n. 10648 del 2017; Cass., S.U., n. 27199del 2017; Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 3612 del 2022;Cass. n. 7186 del 2022; Cass., S.U., n. 8950 del 2022; Cass., S.U., n.2075 del 2014; Cass., S.U., n. 2077 del 2014);1.1.c. in questo quadro, l’eventuale omesso deposito degli originalio duplicati telematici dell’atto d'impugnazione e della relativanotificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appellonotificato in via telematica, atteso che il destinatario della notificatelematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado dieffettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiareil principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuotiformalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 dellaCarta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, quali strumenti per l’ottenimento di una decisione di merito(Cass. n. 27677 del 2024, cit.);1.1.d. nella specie, la costituzione in giudizio di I.N. ,avvenuta il 20 ottobre 2020, risulta tempestiva, ai sensi del combinatoOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025disposto di cui agli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ.,rispetto alla notificazione dell’impugnazione del 10 ottobre precedente;è pacifico, inoltre, che la società appellata si era costituita nel giudiziodi appello senza sollevare eccezioni in ordine alla notifica;il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà a delibare nel merito il gravame proposto da I.N.[...] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del10 gennaio 2020, provvedendo, all’esito, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità;Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, incaso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, siaomessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi diI.N. ivi riportati.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione;dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di I.N. ivi riportatiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 maggio 2025.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procura in calce al ricorso;-ricorrente-nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa designata per il Fondo GaranziaVittime della Strada, in persona del procuratore speciale, VittorioPascoli; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura in calce al controricorso;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 4351/2022 della CORTE d’APPELLOdi NAPOLI, depositata il 19 ottobre 2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 10 gennaio 2020n. 62, rigettò la domanda proposta da I.N. nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale impresa assicurativa designata per il [OSCURATO:PERSONA] per le Vittime della Strada, avente ad oggetto ilrisarcimento dei danni asseritamente subìti dall’attore in conseguenzadelle gravissime lesioni (da cui era residuata una situazione di completaed irreversibile paraplegia) riportate nel sinistro verificatosi il giorno 8giugno 2012, allorché, mentre conduceva il suo motociclo, era statoviolentemente urtato da un’autovettura che tentava di sorpassarlo, laquale, dopo averlo scaraventato contro un veicolo in sosta sul latosinistro della carreggiata, si era data alla fuga;2. il gravame interposto da I.N. avverso questadecisione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Napolicon sentenza 19 ottobre 2022, n. 4351;la Corte territoriale ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- in linea generale, l’appellante, in base al combinato dispostodegli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ., deve costituirsi ingiudizio entro dieci giorni (o cinque in caso di abbreviazione di termini)dalla notificazione della citazione all’appellato, depositando l’originaledell’atto di citazione in appello con la prova della sua notificazione;II- ove ciò non avvenga, la costituzione è nulla e l’appello vadichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc.civ., salvo che la nullità non sia sanata prima della chiusura dell’udienzaex art. 350 cod. proc. civ., o di quella successiva cui la trattazione siastata eventualmente rinviata, anche in conseguenza della rimessioneOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025dell’appellante nei termini ai fini del deposito precedentementeomesso;III– nell’ipotesi (ormai obbligatoria, stante l’operatività delladisciplina del processo telematico) in cui l’atto di citazione in appellosia stato notificato telematicamente ai sensi dell’art. 3-bis della leggen. 53/1994, l’appellante deve fornire, al più tardi nel corso della primaudienza, la prova della notificazione eseguita telematicamente dellacitazione, pena la nullità della costituzione in giudizio e la declaratoriadi improcedibilità del gravame, salvo il solo caso in cui ciò siaimpossibile, come si desume, argomentando a contrariis, dall’art. 9,comma 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994;IV- l’onere probatorio della notificazione con modalità telematicadella citazione in appello potrebbe considerarsi assolto solo ove, neitempi detti (ovverosia, al momento della costituzione o, al più tardi,prima della chiusura della prima udienza o comunque delle verificheche il giudice d’appello deve compiere in occasione di tale udienza),l’appellante provveda al deposito telematico dei duplicati informaticidella citazione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e diavvenuta consegna (in formato .eml o .msg) del messaggio di postaelettronica certificata inviato ai fini della notificazione telematica o,quanto meno, della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa(sempre in formato .eml o .msg); ciò in quanto, l’esame di dettiduplicati informatici (che, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma1, lett. i-quinquies, del d.lgs. n. 82 del 2005, sono indistinguibili dairelativi originali) sarebbe necessario al fine di effettuare le verifichesulla notifica della citazione e sulla ritualità della costituzione in giudiziodell’appellante;V- l’onere probatorio gravante sull’appellante – in mancanza dellaricorrenza delle eccezionali condizioni di cui ai commi 1-bis e 1-terOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994 – non potrebbe invece considerarsiassolto allorché la dimostrazione della notificazione della citazione inappello eseguita con modalità telematica sia offerta, non già medianteil deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoiallegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (informato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificatainviato al destinatario, bensì – inammissibilmente – mediante depositotelematico delle copie analogiche dei predetti documenti(eventualmente in formato .pdf), neppure se tale deposito siaaccompagnato o seguìto dall’attestazione di un avvocato dellaconformità delle copie depositate ai relativi originali;VI- neppure rileverebbe l’eventuale costituzione in giudiziodell’appellato, ancorché accompagnata o seguìta dalla noncontestazione (o, addirittura, dall’esplicita affermazione) dellacircostanza di aver regolarmente ricevuto la notificazione dell’atto dicitazione, atteso, da un lato, che le questioni relative alla procedibilitàe all’ammissibilità dell’appello, concernendo tematiche rilevabilid’ufficio, sarebbero sottratte alla disponibilità delle parti e considerato,dall’altro lato, che la disciplina processuale intesa a prevederepreclusioni di carattere assertivo od istruttorio sarebbe preordinata allatutela di interessi generali, superiori e indisponibili;VII- la tesi che reputa indispensabile, ai fini della prova dellanotificazione della citazione in appello eseguita in modalità telematica,il deposito telematico dei duplicati informatici della citazione, dei suoiallegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (informato .eml o .msg) del messaggio di posta elettronica certificatainviato al destinatario, troverebbe conferma nel disposto dell’art. 19-bis del provvedimento del Responsabile per i sistemi informaticiautomatizzati del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015,Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025recante “specifiche tecniche” emanate in forza dell’art. 34, comma 1,del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; questa rigorosa tesi, inoltre, non siporrebbe in contrasto con l’orientamento espresso dalla giurisprudenzadi legittimità nel suo massimo consesso, diretto ad attribuire rilevanzaal contegno processuale dell’appellato e del controricorrente,rispettivamente ai fini della sanatoria della nullità della costituzionedell’appellante (Cass., Sez. Un., n.16598 del 2016) e del superamentodella sanzione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass.,Sez. Un., n. 22438 del 2018);VIII – nella specie, l’appellante, costituendosi telematicamente indata 16 ottobre 2020, «al fine di provare di aver notificato l’attod’appello», si era limitato «a depositare le copie informatiche perimmagine (in formato pdf) delle copie cartacee, oltre che di detto attoe della relativa relazione di notificazione, delle ricevute di accettazionee di avvenuta consegna di quattro messaggi di posta elettronicacertificata indirizzati ai destinatari di dette notificazioni, peraltro noncorredate da alcuna attestazione della loro conformità ai relativioriginali informatici», senza produrre, entro il termine dell’udienza exart.350 cod. proc. civ., nemmeno «un duplicato informatico dellaricevuta cd. completa di avvenuta consegna del messaggio di postaelettronica certificata inviato al destinatario» e senza chiedere, inoccasione della prima udienza, l’assegnazione di un nuovo termine perprovvedere a tale produzione; d’altra parte, l’appellato non avevadepositato «il duplicato informatico di alcuno dei messaggi di postaelettronica certificata inviati dall’appellante per notificare alla suaassistita l’atto d’appello»;solo in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni,«uno dei difensori con procura dell’ I.N. [aveva depositato]Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025telematicamente i duplicati informatici (in formato msg) delle ricevutedi accettazione e di avvenuta consegna»;IX- ne discendeva l’improcedibilità dell’appello;3. avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorsoper cassazione I.N. , sulla base di un unico, articolatomotivo;ha risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.Considerato che:1. con l’unico motivo viene denunciata “Violazione dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 147, 153, 156, 165, 325, 327,347, 348, 350 cod. proc. civ.; 24 e 111 Cost.; 6 C.E.D.U.; 3 bis legge21 gennaio 1994 n. 53”;il ricorrente sostiene che il giudice d’appello non avrebbeconsiderato che egli, nel corso del giudizio, il 25 e 26 aprile 2022, avevaeffettivamente provveduto al deposito, in forma telematica, deidocumenti dal cui esame emergeva la data in cui era stato notificatol’atto di appello; sostiene che tale deposito, benché tardivo, escludeval’improcedibilità dell’appello poiché l’art. 348, primo comma, cod. proc.civ., circoscrive tale sanzione all’ipotesi in cui l’appellante non si siacostituito nei termini;soggiunge che, in ogni caso, la prova della notificazione era statafornita, sia pure «con modalità diversa da quella telematica», sicchél’inosservanza della forma prescritta non aveva recato pregiudizio allacontroparte e non aveva impedito all’atto processuale di raggiungere ilsuo scopo, con conseguente impossibilità di pronunciarne la nullità;Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025evidenzia, ancora, che, in seguito alla sua costituzione in giudizio,avvenuta tempestivamente, nei dieci giorni dalla notifica dell’appello,effettuata il 10 ottobre 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositatocomparsa di costituzione e risposta, svolgendo regolarmente le propriedifese in rito e nel merito;1.1. il ricorso è fondato;1.1.a. la Corte d’appello ha posto in evidenza che l’appellante,costituendosi telematicamente in data 16 ottobre 2020, «al fine diprovare di aver notificato l’atto d’appello», si era limitato «a depositarele copie informatiche per immagine (in formato pdf) delle copiecartacee, oltre che di detto atto e della relativa relazione dinotificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna diquattro messaggi di posta elettronica certificata indirizzati aidestinatari di dette notificazioni, peraltro non corredate da alcunala Corte territoriale, però, ha ritenuto che detta produzione nonconsentisse di acquisire certezza sulla prova della notificazione,avvenuta in via telematica, dell’atto d’appello, la quale avrebbe potutoaversi soltanto con il deposito, da effettuarsi entro l’udienza ex art.350cod. proc. civ. (salva la possibile rimessione in termini se chiestadurante la stessa udienza), dei duplicati informatici delle ricevute diaccettazione e di avvenuta consegna, ciò desumendosi, seppure «acontrariis», dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, cheabilita l’avvocato a darne prova cartacea solo quando non sia possibilefornirla con modalità telematiche;questi duplicati informatici, tuttavia, erano stati depositati (informato .msg) solo in prossimità dell’udienza di precisazione delleconclusioni, dunque tardivamente ai fini della possibilità di scongiurarela declaratoria di improcedibilità dell’appello.Oscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/20251.1.b. la statuizione della Corte partenopea si scontra con ilprincipio – reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità(Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023; Cass. n. 17711/2023;Cass. n.7314 del 2024; Cass. n.27677 del 2024; Cass. n. 5308/2025;Cass. n. 5607/2025) ed al quale il Collegio intende dare piena econvinta continuità – secondo cui la tempestiva costituzionedell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appellonotificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna viaPEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originaliinformatici, determina, non già l’improcedibilità del gravame ai sensidell’art. 348, comma primo, cod. proc. civ., bensì una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopodell’atto;questo principio ha un duplice fondamento, dogmatico-categorialee sistematico-costituzionale;sotto il primo profilo, esso trova fondamento nei connotaticaratteristici delle categorie processuali della nullità degli atti e dellaimprocedibilità delle impugnazioni, caratterizzate, la prima, dallagenerale sanabilità per convalidazione oggettiva o raggiungimentodello scopo dell’atto (arg. ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.) e,la seconda, dal suo essere collegata all’inosservanza del termine dicostituzione dell’impugnante (art. 348, primo comma, cod. civ.) e nongià alla mera inosservanza delle relative forme (Cass., Sez. Un.,n.16598 del 2016);sotto il secondo profilo, il principio in esame trova fondamento nellecospiranti esigenze di massima espansione del diritto costituzionale didifesa e di collocamento della tutela giurisdizionale in un quadro dipiena effettività, in una dimensione complessiva di garanzie checostituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise aOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattatosull’Unione europea, art. 6 CEDU) ed in sintonia con le previsioni di cuiagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., Sez. Un., nn. 2075 e 2077 del 2024);tali ineludibili esigenze – come è stato recentemente più volteribadito da questa Corte (ex aliis, Cass. n. 7314 del 2024; Cass. n.5308/2025; Cass. n. 5607/2025, citt.) – trovano espressione, tral’altro, nel principio che impone di evitare eccessi di formalismo econseguenti restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunaleche non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, CorteEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre2021, Succi c. Italia; Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c.Italia; v. anche: Cass., S.U., n. 10648 del 2017; Cass., S.U., n. 27199del 2017; Cass., S.U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 3612 del 2022;Cass. n. 7186 del 2022; Cass., S.U., n. 8950 del 2022; Cass., S.U., n.2075 del 2014; Cass., S.U., n. 2077 del 2014);1.1.c. in questo quadro, l’eventuale omesso deposito degli originalio duplicati telematici dell’atto d'impugnazione e della relativanotificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appellonotificato in via telematica, atteso che il destinatario della notificatelematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado dieffettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiareil principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuotiformalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 dellaCarta UE e 111 Cost. all’effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, quali strumenti per l’ottenimento di una decisione di merito(Cass. n. 27677 del 2024, cit.);1.1.d. nella specie, la costituzione in giudizio di I.N. ,avvenuta il 20 ottobre 2020, risulta tempestiva, ai sensi del combinatoOscuramento disposto Numero registro generale 29246/2022Numero sezionale 1716/2025Numero di raccolta generale 23109/2025Data pubblicazione 12/08/2025disposto di cui agli artt. 347, primo comma, e 165 cod. proc. civ.,rispetto alla notificazione dell’impugnazione del 10 ottobre precedente;è pacifico, inoltre, che la società appellata si era costituita nel giudiziodi appello senza sollevare eccezioni in ordine alla notifica;il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà a delibare nel merito il gravame proposto da I.N.[...] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del10 gennaio 2020, provvedendo, all’esito, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità;Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, incaso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, siaomessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi diI.N. ivi riportati.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione;dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di I.N. ivi riportatiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 maggio 2025.Il PresidenteLina Rubino