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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 15659/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11668/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via

V. Alfieri, 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05111630264, rappresentata e difesa dall‟Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Como, pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], con domicilio eletto in Como, [OSCURATO:PERSONA], n. 19; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I. 01203260136), in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Como, [OSCURATO:PERSONA]. 44, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]PEC: [OSCURATO:EMAIL], con studio in Como, ViaGiulini n. 12, giusta specifica delega per questo giudizio posta in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], intimata [OSCURATO:PERSONA]-COMMERCIALISTI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del titolare e legale rapp.te pro tempore Rag.[OSCURATO:PERSONA], con sede in Erba (Co), [OSCURATO:PERSONA] n. 7/Q,rappresentato,assistito e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67S12 C933U), presso il cuistudio sito in Erba, Corso XXV Aprile n. 58/B, elegge domicilio controricorrente avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3236/2021 depositata il30/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In sintesi la vicenda sottostante è la seguente: Dopo la pronuncia della sentenza di fallimento 97/2018 da parte del Tribunale di Como in data 6 novembre 2020 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], madre del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha rinvenuto l’esistenza dei seguenti documenti decisivi ai fini della richiesta di revocazione del fallimento: - contratto di mutuo fondiario del 23 febbraio 1996 tra [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima ditta individuale (allegato 2); -cancellazione ipoteca del 29 luglio 2002 di cui al mutuo fondiario del 23 febbraio 1996 (allegato 3); - scrittura privata del 26 settembre 1977, dichiarazione di costruzione immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell‟impresa omonima, in cui si legge che “i sig.ri F.lli [OSCURATO:PERSONA], GIANCARLO, ANGELO, GIUSEPPE sono proprietari in parti uguali fra loro della casa di abitazione sita in Merone, [OSCURATO:PERSONA] n. 29… si conviene di comune accordo fra gli stessi quanto segue: 1) essendo stata costruita la casa con la maggior parte di spese dei materiali usati di proprietà delle [OSCURATO:PERSONA] e Giancarlo, gli affitti che si percepiranno annualmente sono di esclusivo possesso delle Imprese stessa.

Immobili affittati: 4 app.ti; 2 negozi; box, cantine”; -contratto di finanziamento del 16 ottobre 1975 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - copia estratto di conto corrente n. 799 della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sul quale sono transitate le somme del contratto di finanziamento del 16 ottobre 1975.

Il ricorrente, ricevuta la documentazione dalla madre, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’ha trasmessa al rag. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha accertato la sussistenza “di sopravvenuti elementi economici e finanziarie di rilevanza” per la proposizione dell’istanza di revocazione straordinaria in quanto la disamina di questi documenti avrebbe dimostrato che importanti beni immobili sono stati erroneamente considerati beni personali della famiglia [OSCURATO:PERSONA] anziché beni della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in seguito conferita nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel cui patrimonio sarebbero stati conferiti anche i beni immobili in questione.

Il mancato conferimento di questi beni immobili nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –per ragioni ignote, non imputabili al ricorrente - ha determin ato un minor flusso di liquidità nelle casse della società e ne ha diminuito il patrimonio netto, che, secondo il ricorrente, se fosse stato acquisito nella sua esatta consistenza, sarebbe stato utilizzato per adempiere al pagamento dei debiti scaduti al mese di settembre 2018.

Si consideri, al riguardo, che tali immobili, descritti compiutamente nell’allegata relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e nella relazione tecnica a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], hanno un valore complessivo di euro 3.038.000,00.

Ciò posto, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto dinanzi al Tribunale di Como in composizione collegiale un giudizio di revocazione straordinaria avverso la sentenza 97/2018 che aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidandolo a due motivi: 1) Il rinvenimento in data 6 novembre 2020 di documenti decisivi che dimostrano l’insussistenza dei presupposti oggettivi per la declaratoria del fallimento alla data del 17.9.2018 e, dunque, l’inesistenza del presupposto dell’insolvenza.

In particolare, la documentazione rinvenuta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di esame da parte del CTP, Rag. [OSCURATO:PERSONA], dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., alla data del fallimento era (ed oggi, se tornasse in bonis, sarebbe ancora) proprietaria delle unità immobiliari così testualmente indicate nella relazione redatta dal predetto consulente di parte in data 10 giugno 2021: In buona sostanza, se la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avesse avuto la disponibilità di questi beni alla data del fallimento, avrebbe registrato un aumento del patrimonio attivo di euro 3.038.000,00 e non sarebbe stata dichiarata fallita. 2) La scoperta ai sensi dell’art. 395, n. 1 c.p.c., del fatto che la sentenza è stata l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.

A tal fine l‟istante ha contestato il comportamento illecito e fraudolento degli istituti bancari, che hanno accresciuto in maniera esponenziale la posizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Difatti, dalle relazioni tecniche-contabili redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al momento della declaratoria del fallimento avanzava crediti nei confronti di tutti gli istituti bancari.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stata creditrice delle seguenti somme: -Euro 1.478.279,50 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio; - Euro 665.543,72 dalla [OSCURATO:PERSONA]; - Euro 416.196,19 dalla [OSCURATO:PERSONA].

Dalle sopra citate relazioni era infatti emerso: - che tutti i mutui erano usurari ab origine ed in concreto; -che i saldi finali individuati dalle Banche erano errati.

Conseguentemente, le relazioni avrebbero chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva debiti verso le banche, ma, al contrario, consistenti crediti (cfr., a comprova, le perizie tecniche).

Con ordinanza n. 16862/2021 resa in data 21.10.2021 il Tribunale di Como, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso per revocazione straordinaria proposto ai sensi degli artt. 395 n. 1 e 3 e 396 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la sentenza n. 97/2018 con la quale, lo stesso Tribunale di Como, aveva dichiarato il fallimento della predetta società, così disponendo: “Respinge il ricorso per revocazione straordinaria della sentenza n. 97/2018”.

Avverso tale ordinanza 16862/2021 ha proposto impugnazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di Appello di Milano.

La Corte di Appello di Milano con ordinanza n. cronol. 1095/2022 del 24/02/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3236/2021,ha respinto il reclamo con il seguente dispositivo: “la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentate della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso l’ordinanza n. cronol. 16862/2021 resa in data 21.10.2021 dal Tribunale di Como, in composizione collegiale, nella causa iscritta al numero di R.G. n. 4553/2020 avente ad oggetto la domanda di revocazione straordinaria della sentenza n. 97/2018 dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl così provvede: 1) rigetta il reclamo.

Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano n. cronol. 1095/2022 del 30/03/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3236/2021, sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a cinque motivi e memoria.

Resistono il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., lo [OSCURATO:PERSONA] commercialisti e consulenti del lavoro e [OSCURATO:SOCIETA], ., eccependo l‟inammissibilità del ricorso e l‟insussistenza dei presupposti della revocazione con separati controricorsi e ciascuno con memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso sono i seguenti: I) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 111 E DELL’ART. 132 DELLA COST., DELL’ART. 395, N. 3 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA], N. 4 in quanto l’ordinanza della Corte di Appello di Milano riporta una motivazione apparente e comunque non sufficiente relativamente al primo motivo di appello teso ad evidenziare il mancato esame da parte del Tribunale di tutti i documenti nuovi ritrovati e posti a base dell’istanza di revocazione; II) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 395 N. 3 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, in quanto la Corte di Appello di Milano ha erroneamente affermato che i documenti ritrovati non possono rientrare tra quelli di cui all‟art. 395, comma 1, n. 3, in palese contrasto con il dettato normativo e con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sul punto; III) NULLITÀ DELL’ORDINANZA, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 5, C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] poiché la Corte di Appello di Milano non ha rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto comprendere la portata dei documenti „nuovi‟ ritrovati soltanto alla luce della relazione del rag. [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata ricostruita l‟esatta situazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla data della dichiarazione del fallimento; IV) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 395 N. 1 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA] N. 3 in quanto la Corte di Appello di Milano ha confermato illegittimamente la sentenza del Tribunale di Como nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza del dolo revocatorio a carico delle banche ([OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, [OSCURATO:PERSONA] e Banca del [OSCURATO:PERSONA]).

V) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2697 C.C.

E DELL’ART. 15, COMMI 6 E 7, DELLA L. F. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA], N. 3, per aver la Corte di Appello di Milano attribuito l’onere probatorio relativo all’effettiva sussistenza della situazione debitoria in capo al ricorrente, quale legale rappresentante della società fallita, nonostante la sussistenza di un preciso onere istruttorio in capo al Giudice delegato al fallimento.

Il ricorso proposto è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile avendo la Corte di Appello ampiamente motivato sulla irrilevanza della documentazione presentata.

Sul punto la Corte distrettuale ha affermato: “ Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, il primo giudice ha correttamente valutato tutto il corredo probatorio posto a fondamento della revocazione chiesta ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c.

L’ordinanza prende in considerazione in modo unitario i documenti in più passaggi rilevando, tuttavia, che nessuno di essi ha una valenza decisiva tale da comportare la revocazione della sentenza. ..I predetti documenti offrono solo un quadro indiziario e la parte non ha provato di non averli potuti produrre prima, per causa di forza maggiore come richiesto dall’art. 395 n.3 c.p.c., pertanto, non vi è stato alcun omesso esame di quanto prodotto dal [OSCURATO:PERSONA].” Tale motivazione èpiù che sufficiente ed adeguata a dare conto delle ragioni della decisione e deve quindi essere rigettato il primo motivo di ricorso.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente mira ad una rivisitazione dei fatti di causa inammissibile in questa sede.

Infatti, a fronte di quanto asserito dalreclamante il quale sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che i documenti ritrovati non avessero dimostrato che numerosi immobili (siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 27, Merone, in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Merone, in Corso XXV Aprile n. 26, Erba), che risultavano di proprietà del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano, in realtà, beni personali di quest’ultimo, ma dell’ omonima impresa individuale e che per effetto dell’atto di conferimento del 2007 dell’Impresa individuale, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., detti beni sarebbero passati nel patrimonio immobiliare della società, la ordinanza impugnata ha ritenuto con motivazione adeguata e logica e del tutto condivisibile che: “Con riferimento poi agli ulteriori documenti ritrovati rileva la Corte come nessuno possa rientrare tra quelli di cui all’art. 395 c. 1 n. 3 c.p.c. atteso che sono tutti di formazione della impresa f allita stessa (già impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]), redatti e/o sottoscritti da essa (già impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]) o da [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, in buona parte si tratta di atti pubblici e, come tali, conoscibili ed opponibili ai terzi in quanto trascritti nei [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Collegio osserva che essendo onere di chi esercita l’attività di impresa, quello di tenere una ordinata e accurata non è possibile ritenere incolpevole la circostanza che il rinvenimento sia avvenuto solo dopo anni, in ogni caso, ai fini della norma citata, non basta la mera assenza di colpa, bensì è necessaria la dimostrazione della forza maggiore come causa non imputabile al ricorrente.” Nella fattispecie il giudice di merito non ha ravvisato alcuna causa di forza maggiore con motivazione esauriente ed adeguata.

Appare evidente che il ricorrente chiede un riesame nel merito dell’accertamento fattuale già svolto..

Il quarto motivo inerente all’esistenza del dolo revocatorio a carico delle Banche ed Istituti di Credito non coglie la ratio decidendi che si fonda sulla mancata attivazione e partecipazione degli Istituti di Credito all’instaurazione del giudizio fallimentare e partecipazione alla fase prefallimentare.

La ordinanza impugnata ha ritenuto che non è stato dimostrato che abbiano posto in essere artifici e raggiri funzionali a pregiudicare il potere di difesa della società [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto, ad impedire al Giudice di accertare la verità non essendo state appunto parti processuali.

Le banche sono rimaste completamente estranee alla fase prefallimentare e, pertanto, mai avrebbero potuto porre in essere quegli artifici e raggiri funzionali a pregiudicare il potere di difesa dell’odierna fallita e, soprattutto, la possibilità per il Giudice di accertare la verità.

I suddetti Istituti sono infatti intervenuti solo in un momento successivo e pertanto deve essere seguito il prevalente orientamento della Suprema Corte secondo cui:”per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. del 28/12/2021).

Nel quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte d‟Appello di Milano ha rilevato altresì “…la assoluta tardività della asserita scoperta di interessi usurari nel novembre del 2002, su conti correnti risalenti nel tempo posto che la società ben avrebbe dovuto, e potuto, chiedere ad un consulente di verificare detta circostanza anche anni addietro e, comunque, sicuramente in fase prefallimentare ovvero di eventuale reclamo alla sentenza di fallimento…”, addossando così sul ricorrente un onere probatorio inesistente in violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 15, commi 6 e 7 della legge fallimentare.

Difatti, secondo il ricorrente, l’onere di verificare la reale situazione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti delle banche gravava sul Giudice delegato e non sul sig. [OSCURATO:PERSONA].

Anche tale motivo è infondato.

In particolare, è stata correttamente ritenuta irrilevante la C.T.U. contabile richiesta perché meramente esplorativa “con riferimento a rapporti in essere con un soggetto che non è stato parte del giudizio esitato nella sentenza di fallimento”.

Il ricorso deve quindi essere rigettatoper tutti i motivi con condanna del ricorrentealle spese del giu dizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11668/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05111630264, rappresentata e difesa dall‟Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Como, pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], con domicilio eletto in Como, [OSCURATO:PERSONA], n. 19; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I. 01203260136), in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Como, [OSCURATO:PERSONA]. 44, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]PEC: [OSCURATO:EMAIL], con studio in Como, ViaGiulini n. 12, giusta specifica delega per questo giudizio posta in calce al controricorso controricorrente [OSCURATO:PERSONA], intimata [OSCURATO:PERSONA]-COMMERCIALISTI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del titolare e legale rapp.te pro tempore Rag.[OSCURATO:PERSONA], con sede in Erba (Co), [OSCURATO:PERSONA] n. 7/Q,rappresentato,assistito e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67S12 C933U), presso il cuistudio sito in Erba, Corso XXV Aprile n. 58/B, elegge domicilio controricorrente avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3236/2021 depositata il30/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In sintesi la vicenda sottostante è la seguente: Dopo la pronuncia della sentenza di fallimento 97/2018 da parte del Tribunale di Como in data 6 novembre 2020 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], madre del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha rinvenuto l’esistenza dei seguenti documenti decisivi ai fini della richiesta di revocazione del fallimento: - contratto di mutuo fondiario del 23 febbraio 1996 tra [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio e [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima ditta individuale (allegato 2); -cancellazione ipoteca del 29 luglio 2002 di cui al mutuo fondiario del 23 febbraio 1996 (allegato 3); - scrittura privata del 26 settembre 1977, dichiarazione di costruzione immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell‟impresa omonima, in cui si legge che “i sig.ri F.lli [OSCURATO:PERSONA], GIANCARLO, ANGELO, GIUSEPPE sono proprietari in parti uguali fra loro della casa di abitazione sita in Merone, [OSCURATO:PERSONA] n. 29… si conviene di comune accordo fra gli stessi quanto segue: 1) essendo stata costruita la casa con la maggior parte di spese dei materiali usati di proprietà delle [OSCURATO:PERSONA] e Giancarlo, gli affitti che si percepiranno annualmente sono di esclusivo possesso delle Imprese stessa. Immobili affittati: 4 app.ti; 2 negozi; box, cantine”; -contratto di finanziamento del 16 ottobre 1975 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - copia estratto di conto corrente n. 799 della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sul quale sono transitate le somme del contratto di finanziamento del 16 ottobre 1975. Il ricorrente, ricevuta la documentazione dalla madre, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’ha trasmessa al rag. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha accertato la sussistenza “di sopravvenuti elementi economici e finanziarie di rilevanza” per la proposizione dell’istanza di revocazione straordinaria in quanto la disamina di questi documenti avrebbe dimostrato che importanti beni immobili sono stati erroneamente considerati beni personali della famiglia [OSCURATO:PERSONA] anziché beni della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in seguito conferita nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel cui patrimonio sarebbero stati conferiti anche i beni immobili in questione. Il mancato conferimento di questi beni immobili nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –per ragioni ignote, non imputabili al ricorrente - ha determin ato un minor flusso di liquidità nelle casse della società e ne ha diminuito il patrimonio netto, che, secondo il ricorrente, se fosse stato acquisito nella sua esatta consistenza, sarebbe stato utilizzato per adempiere al pagamento dei debiti scaduti al mese di settembre 2018. Si consideri, al riguardo, che tali immobili, descritti compiutamente nell’allegata relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e nella relazione tecnica a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], hanno un valore complessivo di euro 3.038.000,00. Ciò posto, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto dinanzi al Tribunale di Como in composizione collegiale un giudizio di revocazione straordinaria avverso la sentenza 97/2018 che aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidandolo a due motivi: 1) Il rinvenimento in data 6 novembre 2020 di documenti decisivi che dimostrano l’insussistenza dei presupposti oggettivi per la declaratoria del fallimento alla data del 17.9.2018 e, dunque, l’inesistenza del presupposto dell’insolvenza. In particolare, la documentazione rinvenuta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di esame da parte del CTP, Rag. [OSCURATO:PERSONA], dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., alla data del fallimento era (ed oggi, se tornasse in bonis, sarebbe ancora) proprietaria delle unità immobiliari così testualmente indicate nella relazione redatta dal predetto consulente di parte in data 10 giugno 2021: In buona sostanza, se la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avesse avuto la disponibilità di questi beni alla data del fallimento, avrebbe registrato un aumento del patrimonio attivo di euro 3.038.000,00 e non sarebbe stata dichiarata fallita. 2) La scoperta ai sensi dell’art. 395, n. 1 c.p.c., del fatto che la sentenza è stata l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra. A tal fine l‟istante ha contestato il comportamento illecito e fraudolento degli istituti bancari, che hanno accresciuto in maniera esponenziale la posizione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Difatti, dalle relazioni tecniche-contabili redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al momento della declaratoria del fallimento avanzava crediti nei confronti di tutti gli istituti bancari. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stata creditrice delle seguenti somme: -Euro 1.478.279,50 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio; - Euro 665.543,72 dalla [OSCURATO:PERSONA]; - Euro 416.196,19 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dalle sopra citate relazioni era infatti emerso: - che tutti i mutui erano usurari ab origine ed in concreto; -che i saldi finali individuati dalle Banche erano errati. Conseguentemente, le relazioni avrebbero chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva debiti verso le banche, ma, al contrario, consistenti crediti (cfr., a comprova, le perizie tecniche). Con ordinanza n. 16862/2021 resa in data 21.10.2021 il Tribunale di Como, in composizione collegiale, ha rigettato il ricorso per revocazione straordinaria proposto ai sensi degli artt. 395 n. 1 e 3 e 396 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la sentenza n. 97/2018 con la quale, lo stesso Tribunale di Como, aveva dichiarato il fallimento della predetta società, così disponendo: “Respinge il ricorso per revocazione straordinaria della sentenza n. 97/2018”. Avverso tale ordinanza 16862/2021 ha proposto impugnazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di Appello di Milano. La Corte di Appello di Milano con ordinanza n. cronol. 1095/2022 del 24/02/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3236/2021,ha respinto il reclamo con il seguente dispositivo: “la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentate della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso l’ordinanza n. cronol. 16862/2021 resa in data 21.10.2021 dal Tribunale di Como, in composizione collegiale, nella causa iscritta al numero di R.G. n. 4553/2020 avente ad oggetto la domanda di revocazione straordinaria della sentenza n. 97/2018 dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl così provvede: 1) rigetta il reclamo. Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano n. cronol. 1095/2022 del 30/03/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 3236/2021, sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a cinque motivi e memoria. Resistono il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., lo [OSCURATO:PERSONA] commercialisti e consulenti del lavoro e [OSCURATO:SOCIETA], ., eccependo l‟inammissibilità del ricorso e l‟insussistenza dei presupposti della revocazione con separati controricorsi e ciascuno con memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso sono i seguenti: I) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 111 E DELL’ART. 132 DELLA COST., DELL’ART. 395, N. 3 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA], N. 4 in quanto l’ordinanza della Corte di Appello di Milano riporta una motivazione apparente e comunque non sufficiente relativamente al primo motivo di appello teso ad evidenziare il mancato esame da parte del Tribunale di tutti i documenti nuovi ritrovati e posti a base dell’istanza di revocazione; II) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 395 N. 3 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, in quanto la Corte di Appello di Milano ha erroneamente affermato che i documenti ritrovati non possono rientrare tra quelli di cui all‟art. 395, comma 1, n. 3, in palese contrasto con il dettato normativo e con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sul punto; III) NULLITÀ DELL’ORDINANZA, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 5, C.P.C., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] poiché la Corte di Appello di Milano non ha rilevato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto comprendere la portata dei documenti „nuovi‟ ritrovati soltanto alla luce della relazione del rag. [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata ricostruita l‟esatta situazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla data della dichiarazione del fallimento; IV) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 395 N. 1 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA] N. 3 in quanto la Corte di Appello di Milano ha confermato illegittimamente la sentenza del Tribunale di Como nella parte in cui ha ritenuto l’insussistenza del dolo revocatorio a carico delle banche ([OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, [OSCURATO:PERSONA] e Banca del [OSCURATO:PERSONA]). V) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2697 C.C. E DELL’ART. 15, COMMI 6 E 7, DELLA L. F. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, [OSCURATO:PERSONA], N. 3, per aver la Corte di Appello di Milano attribuito l’onere probatorio relativo all’effettiva sussistenza della situazione debitoria in capo al ricorrente, quale legale rappresentante della società fallita, nonostante la sussistenza di un preciso onere istruttorio in capo al Giudice delegato al fallimento. Il ricorso proposto è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inammissibile avendo la Corte di Appello ampiamente motivato sulla irrilevanza della documentazione presentata. Sul punto la Corte distrettuale ha affermato: “ Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, il primo giudice ha correttamente valutato tutto il corredo probatorio posto a fondamento della revocazione chiesta ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. L’ordinanza prende in considerazione in modo unitario i documenti in più passaggi rilevando, tuttavia, che nessuno di essi ha una valenza decisiva tale da comportare la revocazione della sentenza. ..I predetti documenti offrono solo un quadro indiziario e la parte non ha provato di non averli potuti produrre prima, per causa di forza maggiore come richiesto dall’art. 395 n.3 c.p.c., pertanto, non vi è stato alcun omesso esame di quanto prodotto dal [OSCURATO:PERSONA].” Tale motivazione èpiù che sufficiente ed adeguata a dare conto delle ragioni della decisione e deve quindi essere rigettato il primo motivo di ricorso. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente mira ad una rivisitazione dei fatti di causa inammissibile in questa sede. Infatti, a fronte di quanto asserito dalreclamante il quale sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che i documenti ritrovati non avessero dimostrato che numerosi immobili (siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 27, Merone, in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Merone, in Corso XXV Aprile n. 26, Erba), che risultavano di proprietà del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non erano, in realtà, beni personali di quest’ultimo, ma dell’ omonima impresa individuale e che per effetto dell’atto di conferimento del 2007 dell’Impresa individuale, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., detti beni sarebbero passati nel patrimonio immobiliare della società, la ordinanza impugnata ha ritenuto con motivazione adeguata e logica e del tutto condivisibile che: “Con riferimento poi agli ulteriori documenti ritrovati rileva la Corte come nessuno possa rientrare tra quelli di cui all’art. 395 c. 1 n. 3 c.p.c. atteso che sono tutti di formazione della impresa f allita stessa (già impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]), redatti e/o sottoscritti da essa (già impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]) o da [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, in buona parte si tratta di atti pubblici e, come tali, conoscibili ed opponibili ai terzi in quanto trascritti nei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Collegio osserva che essendo onere di chi esercita l’attività di impresa, quello di tenere una ordinata e accurata non è possibile ritenere incolpevole la circostanza che il rinvenimento sia avvenuto solo dopo anni, in ogni caso, ai fini della norma citata, non basta la mera assenza di colpa, bensì è necessaria la dimostrazione della forza maggiore come causa non imputabile al ricorrente.” Nella fattispecie il giudice di merito non ha ravvisato alcuna causa di forza maggiore con motivazione esauriente ed adeguata. Appare evidente che il ricorrente chiede un riesame nel merito dell’accertamento fattuale già svolto.. Il quarto motivo inerente all’esistenza del dolo revocatorio a carico delle Banche ed Istituti di Credito non coglie la ratio decidendi che si fonda sulla mancata attivazione e partecipazione degli Istituti di Credito all’instaurazione del giudizio fallimentare e partecipazione alla fase prefallimentare. La ordinanza impugnata ha ritenuto che non è stato dimostrato che abbiano posto in essere artifici e raggiri funzionali a pregiudicare il potere di difesa della società [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto, ad impedire al Giudice di accertare la verità non essendo state appunto parti processuali. Le banche sono rimaste completamente estranee alla fase prefallimentare e, pertanto, mai avrebbero potuto porre in essere quegli artifici e raggiri funzionali a pregiudicare il potere di difesa dell’odierna fallita e, soprattutto, la possibilità per il Giudice di accertare la verità. I suddetti Istituti sono infatti intervenuti solo in un momento successivo e pertanto deve essere seguito il prevalente orientamento della Suprema Corte secondo cui:”per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. del 28/12/2021). Nel quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce che la Corte d‟Appello di Milano ha rilevato altresì “…la assoluta tardività della asserita scoperta di interessi usurari nel novembre del 2002, su conti correnti risalenti nel tempo posto che la società ben avrebbe dovuto, e potuto, chiedere ad un consulente di verificare detta circostanza anche anni addietro e, comunque, sicuramente in fase prefallimentare ovvero di eventuale reclamo alla sentenza di fallimento…”, addossando così sul ricorrente un onere probatorio inesistente in violazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 15, commi 6 e 7 della legge fallimentare. Difatti, secondo il ricorrente, l’onere di verificare la reale situazione debitoria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti delle banche gravava sul Giudice delegato e non sul sig. [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale motivo è infondato. In particolare, è stata correttamente ritenuta irrilevante la C.T.U. contabile richiesta perché meramente esplorativa “con riferimento a rapporti in essere con un soggetto che non è stato parte del giudizio esitato nella sentenza di fallimento”. Il ricorso deve quindi essere rigettatoper tutti i motivi con condanna del ricorrentealle spese del giu dizio di legittimità. P.Q.M. Rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della