CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00680/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione ex artt. 391-bis, 391-ter, comma 1, e 395 nn. 1) e 4) c.p.c. iscritto al n. 10076/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (FE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 32300/2024 depositata il 13 dicembre 2024 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ferrara l’avviso di accertamento ai fini dell’IMU emesso dal Comune di Copparo per l’anno 2015 in relazione a terreni e fabbricati di proprietà della contribuente siti nel predetto Comune. A sostegno della spiegata impugnazione la prefata società deduceva di rivestire la qualifica di imprenditrice agricola professionale (IAP) e di rientrare, pertanto, fra i soggetti esenti da tale imposta. [OSCURATO:PERSONA] adìta rigettava il ricorso. La decisione di primo grado era poi confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) dell’Emilia-Romagna, che con sentenza n. 1212/2022 del 21 ottobre 2022 respingeva l’appello della parte privata. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Con ordinanza n. 32300/2024 del 13 dicembre 2024, in accoglimento della spiegata impugnazione, questa Corte cassava la sentenza d’appello e, decidendo la causa nel merito, accoglieva l’originario ricorso della contribuente. L’adottata decisione veniva così argomentata, per quanto qui di interesse: «1.10 La summenzionata normativa in tema di fabbricati rurali dispone... che l’agevolazione spetta unicamente ai fabbricati che in catasto dispongono dell’annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità. 1.11. Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti richiesti per applicare la richiesta agevolazione fiscale sul rilievo che i fabbricati erano accatastati in cat. A3 ed A4, e come tali non avrebbero potuto, pur in presenza degli altri requisiti, godere dell’esenzione in mancanza di richiesta di variazione della categoria catastale ed in mancanza di prova circa la loro natura di beni ”rurali strumentali“ . 1.12. L’assunto dei Giudici di appello non è quindi conforme alla normativa dianzi illustrata, atteso che il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché, a prescindere dal dato oggettivo dell’accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta dell’annotazione di ruralità. 1.13. L’indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza dell’attestazione di ruralità nella relativa certificazione, come specificamente dedotto e provato dalla contribuente (essendo stata ritualmente riprodotta in ricorso la relativa documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio), non potendo essere invece richiamata la valenza della categoria catastale, deducendo erroneamente che il requisito di ruralità degli immobili doveva emergere dalla categoria catastale, atteso che, come dianzi illustrato, a sèguito dell’annotazione, fermo restando il classamento originario degli immobili, si producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9. 2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando dimostrata l’annotazione di ruralità in oggetto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente». Avverso la menzionata ordinanza il Comune di Copparo ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis, 391-ter, comma 1, e 395 nn. 1) e 4) c.p.c. affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che l’impugnata ordinanza sarebbe l’effetto del dolo processuale perpetrato in danno del Comune di Copparo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale, al fine di ottenere l’ingiusto e non spettante beneficio fiscale dell’esenzione dall’IMU per i fabbricati abitati posseduti in Copparo, foglio 115, particella 471, sub 1 e sub 2 (cat. A/3), a(vrebbe) reso all’Agenzia del Territorio una dichiarazione... attestante la loro piena strumentalità all’attività agricola . 1.1 Viene, in proposito, dedotto che: - tale dichiarazione (sarebbe) stata funzionale all’ottenimento della specifica annotazione catastale di ruralità, requisito formale ritenuto poi decisivo da questa ... Corte nella ordinanza qui impugnata ai fini del riconoscimento dell’esenzione fiscale in parola ; -la dichiarazione iniziale, resa secondo la forma dell’autocertificazione, (sarebbe)risultata... mendace, come dimostrato in modo incontrovertibile dalla verbalizzazione tecnica redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e Fiumi a sèguito di sopralluogo effettuato in data 14 marzo 2025 , in cui si da (va) espressamente atto delle dichiarazioni confessorie rese innanzi ai verbalizzanti dallo stesso legale rappresentante della società (dunque dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. medesima), che affermava ed ammetteva in maniera espressa circostanze fattuali del tutto incompatibili con la dichiarata strumentalità agricola dei suddetti immobili ab origine ; - il sopralluogo in questione era stato disposto a sèguito della lettura della relazione tecnica del geom. Cervellati, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva depositato in altri fascicoli processuali, nella quale si descriveva incidentalmente, ma senza offrire prove al riguardo, un utilizzo strumentale del tutto occasionale e minoritario, per ”poche settimane“ all’anno e ”per una superficie molto inferiore al 30%“ . 1.2 Si soggiunge che la dichiarazione mendace resa all’Agenzia del Territorio, finalizzata ad ottenere un’annotazione catastale non spettante e, tramite essa, un beneficio fiscale indebito, integr(erebbe) pienamente ... l’artificio o raggiro richiesto per la configurabilità del dolo revocatorio ; invero, tale condotta (sarebbe)stata determinante per l’esito del giudizio di cassazione, poiché la pronuncia impugnata ha fondato la propria decisione proprio sull’esistenza dell’annotazione di ruralità strumentale, senza poter conoscere - a causa dell’attività ingannatoria della contribuente-la reale situazione di fatto e la falsità della dichiarazione che ne era alla base . 2. Con il secondo motivo si assume che l’ordinanza gravata risulterebbe, altresì, affetta da errore di fatto revocatorio, avendo la CGT-2 supposto che anche l’annotazione di ruralità apposta in visura catastale in riferimento ai fabbricati siti al foglio 127 (part. 34 sub 1 e 132 sub 1) facesse riferimento ad una ruralità strumentale ai sensi del comma 3 bis dell’art. 9 dl 557/1993 . Per contro, l’annotazione di ruralità per i fabbricati di cui sopra e(ra) stata apposta ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.l. 557/1993 : si fa(ceva), quindi, riferimento a una ruralità riservata ai fabbricati a destinazione abitativa, privi di utenze, ... del tutto irrilevante ai fini del calcolo IMU , in quanto il comma 6 dell’art. 9 d.l. 557/1993 fa esplicito riferimento ed è direttamente collegato al comma 3 (immobili a destinazione abitativa) e non al comma 3bis (immobili strumentali all’attività agricola) . 2.1 Viene, al riguardo, precisato che: - i fabbricati rurali ad uso abitativo non utilizzati ai sensi dell’art. 9, comma 6, cit. sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie ; - solamente i fabbricati rurali strumentali, che l’art. 13, comma 8, del DL 201/2011 individua in quelli elencati nell’art. 9, comma 3bis, del DL 507 (recte: 557 - n.d.r.) /1993, sono esenti, mentre i fabbricati di cui all’art. 9, comma 3, sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie . 2.2 La Corte sarebbe, pertanto, incorsa in una svista percettiva sul contenuto del documento... che attestava l’inutilizzo dei fabbricati del foglio 127..., suppo(nendo)l’esistenza di un fatto (la strumentalità rurale per mezzo della relativa autocertificazione del contribuente) la cui verità era esclusa da quello stesso documento (dichiarazione che autocertificava lo stato di inutilizzo, e non già di strumentalità rurale) e ... l’inesistenza di un fatto (l’essere immobili abitativi inutilizzati) la cui verità era invece positivamente stabilita dal medesimo documento . 3. Riassunto il contenuto delle sollevate censure, va preliminarmente osservato che con la pronuncia qui impugnata la causa è stata decisa nel merito a norma degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 3.1 Al presente giudizio risulta, dunque, applicabile la norma recata dall’art. 391-ter, comma 1, c.p.c., in virtù della quale il provvedimento con cui la Corte decide la causa nel merito è impugnabile per revocazione -oltre che per errore di fatto ex art. 395 n. 4), giusta quanto disposto dal precedente art. 391-bis- anche per i motivi previsti dai numeri 1), 2), 3) e 6) del medesimo art. 395. 3.2 Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile. 3.3 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 1) c.p.c. è richiesta un’attività intenzionalmente fraudolenta che si manifesti in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità, pregiudicando l’esito del procedimento (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. n. 13437/2019, Cass. n. 1207/2020, Cass. n. 41792/2021, Cass.n. 31211/2022, Cass. n. 15659/2024). 3.4 Nel caso in esame, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, il dolo processuale si sarebbe concretizzato nella presentazione all’Agenzia del Territorio di un’autocertificazione mendace che avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di ottenere, in assenza dei presupposti all’uopo richiesti dalla legge, l’annotazione di ruralità dei fabbricati censiti al foglio 115, particella 471, sub 1 e 2 e il successivo riconoscimento del diritto all’esenzione dall’IMU relativamente ai suddetti immobili, essendosi la pronuncia della Corte fondata proprio sull’esistenza di quell’annotazione. 3.5 Ciò posto, occorre tener presente che, qualora il dolo consista nella fraudolenta utilizzazione di un documento, il nesso causale fra l’artificio della parte e l’inganno del giudice è condizionato all’accertamento della falsità, il quale deve precedere il giudizio di revocazione, non potendo essere compiuto nel corso di esso (cfr. Cass. n. 6028/1995, Cass. n. 1696/1998, Cass. n. 3684/1999, Cass. n. 24704/2017, Cass. n. 32866/2019, Cass. n. 30539/2022). 3.6 Alla stregua del surriferito insegnamento nomofilattico, in difetto di un previo accertamento giudiziale della mendacità dell’autocertificazione in discorso, strumentale al conseguimento della contestata annotazione di ruralità, il motivo di revocazione formulato dal Comune di Copparo ai sensi dell’art. 395 n. 1) c.p.c. non può trovare ingresso. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. 4.1 Giova anzitutto rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore costituente motivo di revocazione a norma dell’art. 395 n. 4) c.p.c. è quello che consiste in una falsa percezione della realtà che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo incontrastabilmente escluso o positivamente accertato in base agli atti o documenti di causa. 4.2 Tale errore deve apparire di assoluta immediatezza e c oncreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, e non può risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali né è configurabile in relazione a vizi della decisione che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico (cfr. Cass. n. 14731/2025, Cass. n. 15920/2025, Cass. n. 20757/2025, Cass. n. 27687/2025). Esso, inoltre, non deve riguardare un punto controverso su cui la sentenza si sia pronunciata (cfr. Cass. n. 5487/2025, Cass. Sez. Un. n. 8169/2025, Cass. n. 16910/2025, Cass. n. 18652/2025). 4.3 Chiarito ciò, si osserva che le asserzioni del Comune di Copparo risultano smentite dall’esame diretto dei documenti utilizzati per la decisione dall’ordinanza impugnata. 4.4 In particolare, dalle visure storiche catastali relative ai fabbricati censiti al foglio 127, particelle 34 sub 1 e 132 sub 1, si evince l’effettiva presenza dell’annotazione di ruralità, espressa con le locuzioni dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità e ruralità accertata , non accompagnate dal riferimento alla norma di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 557 del 1993 (documento n. 5 allegato al ricorso per revocazione, pagg. 13 e 53). 4.5 Nel descritto contesto, deve allora escludersi che il provvedimento in scrutinio sia affetto dal prospettato errore revocatorio, non essendo la Corte incorsa in travisamento della realtà processuale laddove ha affermato che per tutte le unità immobiliari oggetto della pretesa impositiva, comprese quelle censite in catasto al foglio 127, particelle 34 sub1 e 132 sub 1, «risulta (va) dimostrata l’annotazione di ruralità» . 4.6 Per dare corpo alla propria tesi censoria il ricorrente si sofferma sul fatto che nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate per l’aggiornamento delle scritture catastali dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gli immobili in parola fossero stati definiti fabbricati di tipo abitativo non utilizzati , ai sensi del comma 6 dell’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993 (come da allegate autocertificazioni con firma autenticata attestanti l’ assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas ), e sottolinea che solamente i fabbricati rurali strumentali, che l’art. 13, comma 8, del DL 201/2011 individua in quelli elencati nell’art. 9, comma 3bis del citato decreto legge, sarebbero esenti da IMU. 4.7 Sennonchè, una simile contestazione non è riconducibile al paradigma dell’art. 395 n. 4) c.p.c., in quanto investe il fondamento logico-giuridico della decisione assunta dalla Corte, la quale ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU, dovesse essere attribuito esclusivo rilievo all’annotazione di ruralità inserita negli atti catastali, il cui contenuto non è stato affatto travisato. 4.8 Il vizio denunciato non consiste, quindi, in un errore revocatorio, nel senso precisato sopra, e cioè in una svista percettiva obiettivamente e immediatamente rilevabile, bensì in un preteso errore di valutazione o di giudizio che non può essere fatto valere mediante l’esperito rimedio processuale (cfr. Cass. n. 748/2025, Cass. n. 19621/2025, Cass. n. 20512/2025, Cass. n. 25551/2025). 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a conclusione della fase rescindente. 5.1 Tanto esime il Collegio dall’esaminare l’istanza formulata in subordine dal ricorrente nella memoria illustrativa, per l’ipotesi del passaggio alla fase rescissoria, volta ad ottenere la sospensione del presente processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio da esso recentemente introdotto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla propria domanda di cancellazione con effetto «ex tunc»dell’annotazione di ruralità di cui qui si discute. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il Comune di Copparo (FE), in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 1.600 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo d