CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 30539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15623/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 52/2021, pubblicata il 28.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Perugia ha respinto la domanda di revocazione ex art. 395, nn. 1, 3 e 4 c.p.c. dell’ordinanza con cui era stato liquidato a [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Roma. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero aveva dedotto di aver appreso, tramite una comunicazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, della fissazione dell’udienza preliminare dinanzi al GIP a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della moglie avv. [OSCURATO:PERSONA], cui era stato contestato di essersi avvalsi di una procura - recante la falsa sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] - apposta a margine del ricorso, inducendo in errore la Corte di appello in un giudizio di equa riparazione. Secondo il Ministero - la decisione era frutto del dolo dei difensori, che avevano falsamente attestato la sussistenza del potere di rappresentanza processuale, o di errore circa il possesso di una valida procura alle liti. Nel respingere la domanda di revocazione, la Corte distrettuale ha posto in rilievo che la falsità della firma non era stata accertata con sentenza passata in giudicato, mancando un presupposto indispensabile per la revocabilità della pronuncia per dolo delle parti; ha negato la sussistenza dei presupposti per sospendere il giudizio di revocazione in attesa della definizione del giudizio penale, reputando del tutto autonomi, per oggetto, i due procedimenti. Ha ritenuto tardiva la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3, c.p.c.in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della fissazione dell’udienza dinanzi al GIP, specificando che la sola richiesta di rinvio a giudizio non appariva documento decisivo, avendo valenza di mero indizio. Ha escluso l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., poiché la falsità della procura non emergeva con evidenza dagli atti. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso e con ricorso incidentale in tre motivi. 2. Per ragioni di ordine logico, va esaminato con priorità il ricorso incidentale. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che erroneamente la Corte di merito abbia respinto la domanda di revocazione per dolo, pur avendo i difensori falsamente formato una procura mai sottoscritta dalla parte, come emergeva dagli atti del procedimento penale e come inizialmente aveva ammesso la stessa Bellissimo con dichiarazioni rese a verbale alla Polizia, aventi valenza di atto pubblico ex art. 2700 c.c.. Il motivo è infondato. La pronuncia ha in effetti negato l’utilizzo, da parte dei difensori, di una procura non autentica, evidenziando come da un lato la falsità non era stata accertata con sentenza passata in giudicato e come la falsificazione non potesse ritenersi neppure ammessa dalla parte, che, dopo talune iniziali ammissioni, aveva mutato versione, non negando di aver sottoscritto il mandato. Le dichiarazioni rese alla polizia e da quest’ultima verbalizzate attestavano non la verità di quanto dichiarato, ma semplicemente che quelle dichiarazioni erano state rese dalla parte, restando per il resto liberamente utilizzabili, dovendosi tener conto, nell’apprezzarne la valenza probatoria, anche della successiva ritrattazione. In ogni caso, è decisivo considerare che la falsità di un atto del processo (nella specie,procura ad litem), che abbia fatto apparire come esistente un presupposto processuale in realtà mancante, non configura l’ipotesi del comma primo, n. 2 dell’art. 395 c.p.c., poiché non riguarda un documento considerato come mezzo di controllo dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese (cfr. in motivazione, Cass. 3684/1999), ma può configuraredolo revocatorio della sentenza, ai sensi dell'art . 395 n.1 c.p.c., solo quando sia elemento di una macchinazione fraudolenta che abbia concretamente inciso sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa, o, comunque, sull'accertamento della verità (Cass. 1040/1978; Cass. 1957/1983; Cass. 1957/1983; Cass. 3684/1999). Anche in tal caso, pur non richiedendo l'ipotesi del n. 1 cit. l'esistenza di una prova precostituita, il dolo revocatorio fondato sulla utilizzazione di un atto falso è necessariamente condizionato all'accertamento (o al riconoscimento) della falsità, che deve precedere il giudizio di revocazione, in applicazione della disciplina del n. 2 art. cit., espressione di un principio generale, inteso ad evitare che con la domanda di revocazione si intenda ottenere una rivisitazione del processo ( Cass. 6028 /1995; Cass. 3684/1999 ; Cass. 7576/1997). In mancanza di un riconoscimento della falsità ad opera della parte e di un accertamento con effetti di giudicato della falsità della procura, oltre che della prova di una fraudolenta macchinazione volta ad orientare l’esito del giudizio, la domanda non era suscettibile di accoglimento. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c: sostenendo che, in pendenza del processo penale per falsi ficazione della procura, la Corte avrebbe dovuto sospendere il giudizio di revocazione, avendo tale accertamento penale forza di giudicato nella presente controversia. Il motivo è inammissibile. Difetta anzitutto la prova dell’attuale pendenza del giudizio penale e quindi dell’attualità dell’interesse ad ottenere la sospensione. Quest’ultima presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora in corso , non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso(Cass. 26716/2019; Cass. 22878/2015). Non è inoltre dimostrato che al giudizio penale fossero stati chiamati a partecipare tutti i soggetti della causa di revocazione (Cass. 8650/1998; Cass. 3947/2006; Cass. 28653/2017). Non può infine trascurarsi che la domanda di revocazione fondata sulla falsità di atti processuali presuppone, come si è già chiarito, che detta falsità non solo sia accertata con sentenza passata in giudicato, ma che detto giudicato si sia formato anteriormente alla proposizione del giudizio di revocazione. La pendenza del giudizio penale di falso –non definito al momento della domanda di revocazione - non poteva quindi condizionare l’esito della causa riguardo alla falsità della procura, data la sussistenza di una specifica ragione di inammissibilità della revocazione. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione de gli artt. 325, comma 1, 326, comma 1, 395 n. 3 e 398, comma 2, c.p.c., per aver la sentenza dichiarato la tardività della revocazione per scoperta di documenti, ritenendo che la citazione fosse stata notificata il 12.10.2017, mentre la notifica era avvenuta il 5.10.2017 e quindi entro trenta giorni dalla scoperta dei documenti stessi. Il motivo è inammissibile perché la Corte di merito ha solo incidentalmente rilevato la tardività della domanda, avendo pronunciato nel merito, valutando, con autonoma ratio decidendi non impugnata, la non decisività dei documenti. La pronuncia ha posto in rilievo che la mera richiesta di rinvio a giudizio e le dichiarazioni della parte, peraltro ritrattate, non costituivano prova piena della falsità della procura, non potendo la revocazione per scoperta di documenti decisivi fondarsi su meri elementi indiziari. 5. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte respinto in toto la domanda di revocazione, non sussistevano i presupposti per la compensazione, tale non potendo ritenersi la particolarità della materia trattata. Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la pronuncia compensato le spese di lite, dando rilievo - contraddittoriamente alla particolarità della materia trattata, pur avendo di chiarato palesemente infondate o inammissibili le domande del Ministero, insussistenti gli errori revocatori ed inconsistenti gli elementi addotti a sostegno della domanda. I due motivi sono fondati. In relazione alla data di proposizione del giudizio di revocazione (2016), la compensazione poteva esser disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018). Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’« assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» –hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte cost. 77/2018). Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è peraltro precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumaciadella controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016). La gravità dei motivi che giustificano la compensazione non ha attinenza neppure a specifiche tipologie di controversie, ma riguarda circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass.14546/2015), non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere o a ragioni espresse con formule generiche che non consentono alcun controllo sulla correttezza della decisione (Cass. 11217/2016; Cass. 14411/2016; Cass.22310/2017). In conclusione sono accolti entrambi i motivi del ricorso principale mentre è respinto il ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, unitamente alle spese del presente giudizio di legittimità. Essendo soccombente un’amministrazione dello Stato, dato il rigetto del ricorso incidentale, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in € 100,00 per esborsi ed in € 355,00 per compenso, e al pagamento delle spese di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 350,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del