CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31745/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 19780 / 20 24 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 2642/2024della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- sez. staccata di Catania , depositata il 3 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, e alla socia [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento a rettifica della base imponibile per l’anno 2009,a seguito di verifica di polizia tributaria . Da tale ultima, in particolare, erano emersi depositi e prelievi non giustificati sui conti correnti riferibili al sodalizio, oltre alla deduzione di costi in mancanza dei requisiti. I due avvisi furono oggetto di separate impugnazioni dei destinatari davanti alla C.T.P. di Catania, la quale, con d istinte decisioni, accolse parzialmente il solo ricorso della società, annullando l’atto impositivo per la parte concernente gli esiti degli accertamenti bancarie confermandolo , invece, in punto ai costi. 2. Le due sentenze furono appellate –rispettivamente dall’Ufficio e da [OSCURATO:PERSONA] –innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, la quale, riuniti i giudizi, respinse l’appello erariale e, conseguentemente, accolse quello proposto dalla socia. Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici regionali rilevarono che l’atto impositivo notificato alla società era motivato con rinvio per relationemal processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza che non appariva convincente «per completezza dell’indagine, né per specificità dei rilievi sui singoli movimenti bancari». Iverbalizzanti, in particolare, avevano «dato atto della regolare tenuta delle scritture contabili e della regolare riconciliazione dei documenti, e di non avere riscontrato irregolarità formali». In ogni caso, a fronte dei rilievi la società contribuente aveva giustificato la contestata movimentazione di c/c; e, del resto, le analoghe riprese a tassazione per altri anni d’imposta erano state tutte annullate, seppur con decisioni non ancora passate in giudicato. 3. L’Agenzia delle entrateha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/92». Secondo l’Agenzia delle entrate, nella parte nella parte in cui ha confermato l’annullamento della ripresa di maggiori ricavi conseguenti alle indagini bancarie, la sentenza d’appello sarebbe «nulla per motivazione omessa o apparente». I giudici regionali, in particolare, avrebbero affermato, in modo del tutto apodittico, che la società aveva fornito la prova contraria della quale era onerata, senza motivare analiticamente su ogni singolamovimentazione contestata; né, in proposito, poteva rilevare il rinvio alla sentenza di primo grado, anch’essa priva di reale motivazione sul punto. 2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/73, dell’art. 51 DPR633/72 e dell’art. 2697 c.c.». L’Agenzia ricorrente, dopo aver riprodotto uno stralcio dell’atto impositivo nel quale sono riportati i movimenti bancari ritenuti non giustificati, e richiamata l’operatività della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto le sue allegazioni insufficienti a fondare la ripresa (essendo a ciò bastevole la mera indicazione dell’operazione non giustificata) ed omettendo di verificare, in relazione alle singole operazioni contestate, l’idoneità alla prova contraria delle giustificazioni rese dalla società. 3. I motivi, per la loro connessione, possono essere scrutinati congiuntamente. 3.1. Secondo i giudici d’appello, la motivazione dell’atto impositivo, redatta con rinvio per relationem al p.v.c. ad esso prodromico, non sarebbe «convince[nte] per completezza dell’indagine, né per specificità dei rilievi sui singoli movimenti bancari». A fronte di ciò, continua la sentenza impugnata, sarebbe stata invece prodotta, dalla società contribuente, «documentazione attaa giustificare i singoli rilievi, in ordine ai maggiori ricavi non dichiarati, della quale l’Ufficio sembra non avertenuto conto nelle sue difese»; e di tale documentazione, seppur sinteticamente, viene dato conto nel prosieguo della motivazione. 3.2. Tale compendio argomentativo appare raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” che questa Corte , a partire dalla pronunzia n. 8053/2014 resa a Sezioni Unite, ha individuato come parametro per ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario, in conformità al precetto di cui all’art. 111 Cost. Ciò posto, nel merito la decisione non può essere condivisa. 3.3. La regola di giudizio adottata dai giudici d’appello, infatti, non appare conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» (così Cass. n. 2928/2024; in precedenza, si veda Cass. n. 15857/2016). Circa il fondamento di tale regola probatoria, peraltro, questa Corte ha precisato che «essa si riconnette a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria» (Cass. n. 26014/2024); e, correlatamente, che il fondamento della presunzione risiede nel fatto che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente,sia in accredito che in addebito, si presumonoriferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione(Cass. n. 25043/2024). 3.4. Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo va ritenuto infondato, non sussistendo il denunziato vizio motivazionale; è invece fondato il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata è errata in punto al criterio di distribuzione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove. Il ricorso va pertanto accolto quanto a tale ultimo motivo, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda al riesame della vicenda in conformità al principio indicato, liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettatoil primo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de