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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2017

Cassazione n. 20209/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26387/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma , via Valadier , 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d 'appello Roma n. 4166/2015 depositata il5.7.2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato per nullità dinanzi alla Corte di appello di Roma il lodo arbitrale del 2.9.2008 che aveva risolto la controversia insorta tra la Mapier e il Ministero dello sviluppo economico (già MISE e ora Ministero delle imprese e del made in Italy – MIMIT) relativa al disciplinare sottoscritto il 23.4.1986, avente ad oggetto la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di serramenti e infissi metallici a favore dei terremotati della Campania.

Si è costituito in giudizio il MISE, chiedendo declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande degli attori.

2. Con sentenza non definitiva del 10.7.2015 n.4166 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo per violazione delle norme di diritto nell’interpretazione degli obblighi contrattuali a carico dell’Amministrazione.

Secondo la Corte di appello, l’art.32 della legge n.219 del 1981, laddove prevedeva che le aree localizzate nelle zone disastrate individuate aisensi dell’art.32 dovessero essere «infrastrutturate», aveva natura precettiva, come ritenuto in caso analogo dalla Cassazione con sentenza n.861 del 1999; inoltre l’art.7 del disciplinare prevedeva l’assegnazione con tutte le sue accessioni e quindi con le infrastrutture e doveva essere integrato con le disposizioni normative, anche se non contemplava espressamente l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di realizzare le infrastrutture.

La Corte di appello ha poi disposto la prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’entità del danno subito dalla Mapier per la mancata o incompleta realizzazione delle infrastrutture nell’area assegnata alla Mapier dal disciplinare.

3. Espletata consulenza tecnica d’ufficio ( breviter: c.t.u.) la Corte romana con la sentenza definitiva n.4430 del 5.7.2017 ha condannato il MISE al risarcimento dei danni alla Mapier nella misura di € 950.611,48, oltre interessi e spese, distratte in favore del difensore antistatario.

La somma così liquidata è composta per sorte capitale da € 282.507,67 (costi improduttivi di formazione del personale; maggiori costi per la mancanza di servizi e allacciamenti; perdita di commesse e utili) e per il resto da rivalutazione monetaria e interessi.

4. Avverso le due sentenze, non definitiva, gravata da riserva di ricorso per cassazione, e definitiva, con atto notificato il 15.11.2017 ha proposto ricorso per cassazione il MISE, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 23.12.2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di nove motivi, per la cassazione della sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso principal e, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829, comma 1, n.3, cod.proc.civ. e lamenta che il lodo sia stato ritenuto impugnabile anche per ragioni di diritto, benché le parti non avessero espresso il consenso a tale forma di impugnazione.

7. Quanto alla possibilità di impugnazione per violazione delle regole di diritto occorre rilevare che la clausola compromissoria risaliva al 1986.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, cod.proc.civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006).

Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, a cui l’art. 829, comma 3, cod.proc.civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, cod.proc.civ. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez.2, n. 7201 del 10.3.2023; Sez.1, n.8090 del 23.3.2021; Sez.6 - 1, n. 14352 del 5.6.2018; Sez. 1, n. 17339 del 13.7.2017; Sez.

U, n. 9284 del 9.5.2016; Sez. 1, n. 6148 del 19.4.2012; Sez. 1 3.6.2014, n. 12379; Sez. 1, 18.6.2014, n. 13898; Sez., 19.1.2015, n. 745, Sez. 1, 19.1.2015, n. 748; Sez. 1, 28.10.2015, n. 22007, nonché per la diversa ipotesi dell’arbitrato societario Sez.

U, n. 9285 del 9.5.2016).

8. Un’ampia esposizione delle ragioni che militano a sostegno della soluzione accolta poi dalle Sezioni Unite si rinviene nella sentenza n.6148 del 2012, che, nel motivare a sostegno dell’interpretazione prevalsa, aveva puntualmente indicato i rischi di collisione con i principi costituzionali dell’opposto orientamento.

In quella sede era stato condivisibilmenteosservato che costituisce principio generale del nostro ordinamento, discendente dall'applicazione dell'art. 11 delle preleggi, che le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto negoziale, che sia espressione di una valida manifestazione di volontà delle parti, sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui esso è adottato e non possono essere modificati da una legge successiva; che l'irretroattività della legge, se pur non elevata, fuori della materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta una regola essenziale del sistema, a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini (Corte costituzionale n. 155/90); che in materia contrattuale, l'unica eccezione a tale principio è costituita dall'intervento di una nuova disposizione di legge che, introducendo una norma imperativa condizionante l'autonomia negoziale delle parti, incida sul contenuto dei contratti di durata anteriormente stipulati, o di quelli che non hanno ancora avuto esecuzione alla data della sua entrata in vigore, determinando la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola pattizia in essi inserita che sia eventualmente in contrasto con la norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto; che non era questo il caso della clausola compromissoria stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma dell'arbitrato, non essendovi alcuna norma, fra quelle introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, artt. 20 e 25 che ne avesse decretato la sopravvenuta invalidità; che di conseguenza l'art. 829 comma 3, cod.proc.civ. riformato, nell'escludere l'impugnazione del lodo per la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, salva l'espressa diversa volontà delle parti, si era limitato ad operare un capovolgimento del regime anteriore, riconducendo a regola ciò che era in precedenza previsto come eccezione e ad eccezione ciò che era in precedenza previsto come regola; che ritenere che, per effetto della disposizione transitoria dell’art.27 la nuova regola debba essere obbligatoriamente applicata anche alle convenzioni di arbitrato concluse prima del 2.3.2006 solo perché il giudizio arbitrale era stato introdotto in data successiva (e che perciò sia preclusa alle parti l'impugnazione del lodo per violazione di norme sostanziali ancorché, all'epoca della stipulazione del patto compromissorio esse non fossero tenute a manifestare espressamente una volontà in tal senso) porterebbe, in assenza di una ragione giustificatrice, a un contrasto con i principi generali in materia di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto di mutamenti successivi della legislazione; che tale interpretazione implicherebbe l'automatica sostituzione del contenuto della convenzione di arbitrato a suo tempo previsto e voluto dai contraenti, ricollegando al loro silenzio un significato diametralmente opposto a quello stabilito dalla legge al momento della stipulazione del patto, così privandoli di un mezzo di impugnazione al quale, in quel momento, certamente non intendevano rinunciare; che gli effetti giuridici della volontà negoziale validamente manifestata dalle parti verrebbero dunque ad essere modificati d'imperio da una legge successiva, pur se ancora tutelati e riconosciuti dall'ordinamento in favore di tutti coloro che, avendo stipulato il patto dopo il 2.3.2006, avevano avuto cura di prevedere espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto; che, così interpretata, la norma transitoria violerebbe, inoltre, i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.; in primo luogo perché determinerebbe disparità di trattamento non solo fra i contraenti che hanno stipulato la convenzione arbitrale in data anteriore e quelli che l'hanno invece stipulata in data posteriore all'entrata in vigore della legge di riforma (consentendo solo a questi ultimi di scegliere se conservare la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme sostanziali), ma persino fra tutti gli appartenenti alla prima delle due categorie, i quali manterrebbero o meno il diritto a detta impugnazione a seconda della data di promovimento del giudizio arbitrale, e dunque in dipendenza di un fattore del tutto casuale, non essendo certamente prevedibile la data di insorgenza della lite; in secondo luogo, la norma comprimerebbe il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale, nonostante la contraria volontà dalle stesse manifestata allorché sottoscrissero la clausola compromissoria senza escludere espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale, nella vigenza di un regime in cui tanto bastava a consentire l'impugnazione; neppure potrebbe ipotizzarsi che, una volta entrata in vigore la legge di riforma, fosse dovere dei contraenti attivarsi per modificare il testo della clausola compromissoria, aggiungendovi espressamente la previsione che in precedenza vi era implicitamente inclusa visto che a tal fine non basterebbe, infatti, l'iniziativa di una delle parti, ma occorrerebbe l'accordo di entrambe; né la mancata attivazione potrebbe essere interpretata come rinuncia a far valere motivi di nullità del lodo per violazione di norme sostanziali, posto che la volontà di rinunciare ad un diritto si può desumere solo da un comportamento concludente, che non può consistere nella mera inerzia del titolare.

La sentenza n.9284 del 2016 delle Sezioni Unite, interrogandosi quale fosse la «legge» la cui espressa previsione può rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha dapprima riconosciuto che doveva «trattarsi ovviamente di una legge diversa dallo stesso art. 829 cod.proc.civ., comma 3» (novellato); poi ha affermato che doveva trattarsi di una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, volta a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo; quindi ha concluso che la norma di legge in questione poteva essere art. 829 cod.proc.civ., comma 2, (testo ante Novella), che prevedeva che l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Secondo le Sezioni Unite, è l’art.829, comma 2, ante Novella, vigente al momento della stipulazione della clausola compromissoria la legge capace di ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato, che, in applicazione del sopravvenuto nuovo testo dell'art. 829 cod.proc.civ., comma 3, ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in mancanza di contraria previsione delle parti.

Non vi è quindi alcuna contraddizione perché le Sezioni Unite si sono riferite a due commi differenti e a due testi, variati nel tempo, del ridetto art.829.

Deve quindi ritenersi che l'impugnazione per nullità fosse ammessa per inosservanza delle regole di diritto, secondo il regime previgente alla Novella del 2006, applicabile ratione tem poris all’arbitrato instaurato in forza di convenzione anteriore al predetto intervento normativo. 9.Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.32 della legge 14.5.1981 n.219, all’art.39 del d.lgs. 30.3.1990 n.76 e agli artt.1362 e seguenti cod.civ.

Il ricorrente si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto compresa fra le obbligazioni del concedente anche quella di realizzare le infrastrutture nell’area su cui doveva sorgere lo stabilimento industriale agevolato, in assenza di qualsiasi clausola contrattuale in tal senso nel disciplinare. 10.Il motivo non può essere accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Sez.

U, n. 861 del 7.12.1999).

Con questa pronuncia, resa in un caso del tutto analogo, le Sezioni Unite hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata, attribuendole consistenza di diritto soggettivo (in quanto direttamente prevista dalla legge e dal disciplinare) e non d'interesse legittimo.

A tal fine le Sezioni Unite hanno osservato che l'art. 39, primo comma, del d.lgs. 30.3.1990, n. 76 (T.U. delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), che riprende con maggiore specificazione il testo dei primi commi dell'art. 32 della legge n. 219 del 1981, stabiliva che le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 cit., «sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale»; che tale espressione («sono infrastrutturate»), ancorché diretta alla [OSCURATO:PERSONA] ha contenuto tipo precettivo e non lascia margini alla discrezionalità; che il disciplinare intervenuto tra le parti (da entrambe sottoscritto e quindi di indubbio valore negoziale, e fonte diretta di diritti ed obblighi) disponeva nell'art. 7 che «Al beneficiario è provvisoriamente assegnata l'area - individuata nella planimetria allegata - con tutte le sue accessioni, intendend osi attribuite in uso con effetto immediato dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del relativo collaudo - pro quota e per la loro gestione e manutenzione, le parti ed opere comuni all'area industriale, quali: strade di collegamento interne, zone attrezzate a verde, impianto di illuminazione, acquedotto, rete fognante, impianto di depurazione, ecc.».; che il comma successivo dello stesso articolo, poi, prevedeva le modalità per l'assegnazione in proprietà del lotto assegnato e delle sue accessioni, nonché per la comproprietà delle parti ed opere comuni all'area industriale; che l'assegnazione di area dotata d'infrastrutture, prima ancora che nella legge, era stata prevista nel disciplinare, e dunque formava oggetto non già di una norma di azione, bensì di una regolamentazione su base convenzionale, ispirata da parte dell'Amministrazione ad incentivare il sorgere di iniziative industriali nel perseguimento dei fini pubblici voluti dalla legge n. 219 del 1981.

8. Con il primo motivo di ricorso incident ale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.279 cod.proc.civ. e dell’art.2909 c.c. e degli articoli 2697 e 1223 c.c. e lamenta omessa e contraddittoria motivazione rispetto alla statuizione della sentenza non definitiva e del precedente delle Sezioni Unite da questa richiamato.

In particolare, la ricorrente incidentale addebita alla Corte di aver aderito alla consulenza tecnica d’ufficio che aveva preso in considerazione solo le opere infrastrutturali indicate nella corrispondenza intercorsa, eseguite in ritardo, e non tutte le opere che costituivano l’oggetto dell’obbligazione della [OSCURATO:PERSONA], nonostante le puntuali richieste in tal senso da parte di Mapier e del suo consulente. 9.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La denunciata violazione del giudicato interno è insussistente.

La sentenza non definitiva ha ritenuto che l’Amministrazione avesse l’obbligo di provvedere alla realizzazione delle opere infrastrutturali previsto dall’art.7 del disciplinare, ma non le ha certamente individuate, tanto che tale compito è stato rimesso alla pronuncia definitiva poiché la causa non era «in condizione di essere decisa».

Inoltre la sentenza non definitiva ha accertato l’«inadempimento» dell’amministrazione all’obbligo ‒ legale e convenzionale ‒ di realizzare le suddette infrastrutture.

Nell’ordinanza, emessa per la prosecuzione del giudizio ex art. 279 cod.proc.civ., la Corte d’appello ha disposto c.t.u., perché verificasse l’« entità del danno per mancata o incompleta realizzazione delle infrastrutture».

Con la sentenza definitiva la Corte di appello ha fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica, ritenutecondivisibili.

La c.t.u. ‒ recepita dalla sentenza definitiva ‒ ha accertato delle «mancanze» della realizzazione delle infrastrutture, ma anche dei semplici «ritardi», costituenti anch’essi ‒ ovviamente - inadempimenti (art. 1218 c.c.).

Nessun contrasto tra le due sentenze ‒ una delle quali ha accertato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e l’altra lo ha quantificato ‒ è dunque ravvisabile.

Quanto all’ordinanza ex art. 279 cod.proc.civ., con la quale ‒ in definitiva ‒ verrebbe ravvisato un contrasto, va rilevato che i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, a norma dell'art. 279 cod. proc. civ., sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché essi non hanno alcuna attitudine al giudicato (Sez.

L, n. 27229 del 22.12.2014; Sez. 3, n. 14678 del 2.10.2003).

10. Infine non può ravvisarsi violazione della sentenza 861/1999 delle Sezioni Unite, che è solo un precedente in termini, seppur autorevolissimo, giustamente seguito, ma che non riguarda la fattispecie concreta dello stabilimento dellaMapier.

11. [OSCURATO:PERSONA] te tecnico ha individuato, sulla base della collocazione dell’area, della posizione delle vicine infrastrutture, degli accertamenti in loco, della corrispondenza tra le parti e della sua personale esperienza, una serie di opere infrastrutturali che avrebbero dovuto essere eseguite (regimentazione del fiume Ofanto, svincolo di allaccio alla S.S.

Ofantina, movimento di terra e spianamento e bonifica; scavi per le reti di servizio interrate; strada interna di collegamento, allacci alle rete di servizio esistenti nella zona) e ha accertato che solo gli ultimi, e cioè gli allacci, non erano stati eseguiti in tempo ragionevole ma con forte ritardo.

Le critiche della ricorrente incidentale sostengono che invece vi erano altre opere ingiustamente trascurate dal C.t.u. (viabilità di collegamento Calitri-Ofantina e Nerico-[OSCURATO:PERSONA] e linea ferroviaria con nuovo scalo merci a Calitri, nonché approvvigionamento idrico, elettrico, gas metano, linea telefonica e telex e impianto trattamento scarichi) e sottolineano come tali loro doglianze fossero state manifestate prima al C.t.u. e poi alla Corte.

Esse, però, non riposano su solido fondamento, poiché la Mapier non indica e non dimostra in base a quali prove risultasse che l’Amministrazione dovesse realizzare tali opere, diverse da quelle considerate dal C.t.u. e dalla sentenza impugnata.

Il motivo, pertanto, per un verso appare privo della necessaria specificità, e per altro scivola inevitabilmente nel merito per richiedere indebitamente a questa Corte una rivalutazione d elle prove e un nuovo accertamento dei fatti.

Non senza aggiungere che una buona parte delle opere indicate (i vari «approvvigionamenti» mancati) sembrano corrispondere proprio a quegli allacci eseguiti in ritardo e considerati dal C.t.u. e dalla sentenza impugnata.

12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.114 e 132 Costituzione in materia di variazione dei confini comunali provinciali e regionali, della legge n.350 del 22.5.1971 per la Regione Basilicata e della legge n.348 del 22.5.1971 per la regione Calabria, della legge n.68 del 2.2.1960 in materia di cartografia ufficiale dello Stato, degli artt.822,823, 828 e 947 cod.civ. e del decreto legge 312 del 27.6.1985.

La ricorrente denuncia inoltre ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia omesso di valutare più fatti determinanti con conseguente errore motivazionale, e che tutti i vizi logico formali riscontrati nell’elaborato peritale, sfociati in affermazioni del tutto illogiche, si siano ripercosse sulla sentenza acriticamente adesiva alla consulenza d’ufficio.

13. Il secondo, terzo e quarto motivo sono in parte inammissibili ed in parte infondati, in quanto involgono questioni di merito, presentano una commistione nella denuncia di vizi diversi e non sono specificamente volti a censurare specifiche statuizioni della Corte che si ritengono infondate.

Occorre tener ben presente il pri ncipio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva; pertanto il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod.proc.civ.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 cod.proc.civ. (Sez.

U, n. 37552 del 30.11.2021; Sez. 3, n. 4300 del 13.2.2023).

In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez.

L, n. 17224 del 18.8.2020).

Inoltre le predette censure si incentrano su di un preteso acritico recepimento della c.t.u.

Quest’ultima, sarebbe non solo erronea sotto diversi profili, ma perfino affetta da nullità perché il perito avrebbe sconfinato in valutazioni giuridiche di pertinenza del giudice.

Fermo restando che la Corte ha tenuto conto anche di diverse critiche alla c.t.u. mosse dall’odierna ricorrente, quelle dedotte (in particolare nel quarto motivo) corrispondono a ipotesi di nullità relative che avrebbero dovuto essere dedotte dinanzi al giudice di merito tempestivamente ex art. 157 cod.proc.civ. (Sez.

U, n. 3086 del 1.2.2022).

La ricorrente incidentale nulla dice sul punto, per cui le censure difettano di specificità anche sotto il profilo in questione.

14. Più in particolare il secondo motivo di ricorso incid entale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ. ripropone in altra veste, e cioè sul versante del vizio motivazionale, le censure mosse con il primo motivo.

La ricorrente, tuttavia, non individua un fatto storico preciso e identificato il cui esame sia stato omesso dal giudice del merito che certamente non sono le infrastrutture alla cui realizzazione il MISE si era obbligato.

La Corte di appello e prima il C.t.u. hanno individuato tali opere e la Mapier semplicemente contesta nel merito questa individuazione come riduttiva rispetto alle sue tesi.

Per di più, come già rilevato con riferimento al primo motivo, la ricorrente non adduce e non dimostra che il MISE era contrattualmente obbligato a realizzare anche le opere asseritamente pretermesse.

15. Il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., appare difficilmente comprensibile, e non solo per la indebita mescolanza di mezzi eterogenei, in precedenza stigmatizzata.

Non è infatti consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471).

In tal modo l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.9.2011).

Inoltre, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018,Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13.6.2018).

Nella specie la ricorrente non deduce e non dimostra che la questione della collocazione dell’area industriale in questione in Campania, Comune di Calitri o in Basilicata, Comune di Pescopagano, costituisse materia controversia in giu dizio, cosa tanto più rilevante se si considera che la sentenza rescindente n.4166/2015 ha annullato il lodo solo con riferimento all’obbligazione del MISE di realizzare le opere infrastrutturali.

Mapier sostiene che per accertare l’esistenza o meno delle infrastrutture era necessario preliminarmente capire se le opere realizzate erano legittime, collaudabili e fruibili.

In questa prospettiva, dalla lettura del motivo non è dato comprendere né su quali opere, né per quali ragioni, la collocazione geografica dell’area, in Campania o in Basilicata, ovvero il tracciamento del confine regionale, in tesi avvenuto illegittimamente, potesse assumere, anche in prospettazione, un qualche rilievo.

Le stesse considerazioni valgono per il paventato rischio idraulico di esondazione della Diga di Conza: poco rileva che la cosa sia stata discussa in sede di consulenza tecnica (pur se il C.t.u. ha ritenuto legittima la collocazione dell’area industriale sotto tale profilo alla luce delle norme dell’epoca e del nulla-osta idraulico del provveditorato per le opere pubbliche della Campania) se tale circostanza non costituiva oggetto di una precisa domanda. 16.Il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., appare inammissibile per assoluta genericità perché nel rimproverare alla consulenza lo sconfinamento in valutazioni di tipo giuridico, la devianza dalle nozioni di scienza economico-finanziaria e la illogicità delle valutazioni espresse in modo totalmente avulso dalla effettiva realtà operativa, non individua i fatti storici, rilevanti ed anzi decisivi, non consideratidalla Corte di appello e sollecita la Corte di Cassazione, del tutto indebitamente, a un riesame delle risultanze fattuali e probatorie, quale terzo giudice del merito, per di più con riferimento a elementi dedotti in modo generico e comunque non autosufficiente (ad esempio, con riferimento alle fatture idriche menzionate a pagina 54 del controricorso).

17. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, propos to sempre in subordine rispetto ai primi tre motivi, ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.116 cod.proc.civ. e 1223 cod.civ.

Il motivo si riferisce al danno per costi improduttivi di formazione del personale, asseritamente sottostimato dal C.t.u. e con esso la ricorrente incidentale sostiene che era stato stravolto il significato della consulenza di parte del dott.Luongo. 18.Il motivo è inammissibile.

La violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231).

La valutazione del danno per i costi improduttivi di personale è stata motivata dalla Corte capitolina, che ha ritenuto che il personale in questione non potesse essere considerato totalmente improduttivo e, benché in formazione, fosse impiegato nel ciclo e contribuisse al fatturato e che bisognasse tener conto delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro; la ricorrente chiede indebitamente a questa Corte di legittimità di riesamina r e tali valutazioni e con esseil merito della causa.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Sez. 6- 5, n. 29404 del 7.12.2017; Sez. 5, n. 19547 del 4.8.2017; Cass., 4.8.2017, n. 19547; Sez. 6- 3, n. 8758 del 4.4.2017; Sez.

U, n. 34476 del 27.12.2019; Sez. 1, n. 5987 del 4.3.2021). 19.Con il sesto motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine rispetto al quinto, ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile.

Con il motivo la Mapier ripropone le stesse doglianze del precedente motivo, questa volta per vizio motivazionale.

Anche in questo caso non sussiste, però , un fatto storico decisivo non valutato perché la Corte ha dato atto che la Mapier indicava in £ 2.170.172.000 il costo effettivo sostenuto dall’azienda per il personale e ha indicato le ragioni che la inducevano a dissentire da tale assunto in funzione della determinazione del danno e ad assestarsi sulla valutazione espressa dal C.t.u.

A tal riguardo, la ricorrente si limita a una serie di recriminazioni del tutto riversate nel merito con riferimento a fattori non considerati (costo effettivo sostenuto per il personale: spese e oneri di spostamento dei dipendenti; numero dei lavoratori da considerare) e richiede ancora una volta una diversa valutazione dello specifico danno di cui si discute. 20.Con il settimo motivo di ricorso incidentale, proposto sempre in subordine rispetto ai primi tre motivi, ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli 2697 cod.civ. e 2729 cod.civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile.

Il motivo si riferisce al danno da mancato guadagno per la perdita di commesse edi utili e contesta il criterio seguito dal C.t.u. e dalla Corte di appello, che si erano basati sulla percentuale del 10% del fatturato medio dei tre anni e tre mesi di ritardo accertato e non aveva tenuto conto delle commesse cheMapier Sud era riuscita ad ottenere ma non era stata in condizione di eseguire e che erano state trasferite ad altro stabilimento Mapier, per le quali erano stati richiesti € 1.549.370 mentre erano stati liquidati solamente € 132.142,54.

21. Il motivo è inammissibile sia perché riversato nel merito, sia per difetto di autosufficienza.

La ricorrente sostiene che il criterio presuntivo e forfettario seguito dal C.t.u. non sarebbe corretto e si sarebbe dovuto conferire rilievo alla prova delle commesse mancate e trasferite ad altro stabilimento; laddove, incidentalmente, va osservato che la ricorrente avrebbe dovuto anche allegare e dimostrare che tale stabilimento, pur sempre denominato Mapier,apparteneva ad altra persona giuridica.

In ogni caso, la critica è del tutto ri versata nel merito circa l’opportunità di seguire l’uno o l’altro criterio.

Di più e decisivamente, il motivo non è autosufficiente perché si riferisce a prove, non meglio individuate e localizzate, che dimostrerebbero l’entità delle commesse perdute.

22. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, erroneamente rubricato con il cardinale romano VII, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità dell a decisione per omessa pronunzia in ordine a più domande formulate e violazione dell’art.112 cod.proc.civ.

La ricorrente si riferisce alle domande di cui ai punti f) e k) delle conclusioni dell’atto propositivo dell’arbitrato e alle lettere n) e o) delle conclusioni dell’atto di impugnazione ex art.829 cod.proc.civ..

Con tali domande la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 1.584.489,76, oltre accessori, quale somma ammessa a contributo e investita e quale somma necessaria per l’abbattimento dell’opificio e per la sua ricollocazione altro sito o comunque dovuta per un investimento rivelatosi improduttivo, non ché la somma di € 100.000,00 quale somma dovuta a titolo di danno esistenziale, biologico e da stress subiti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha totalmente taciuto in ordine a tali domande, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, sebbene la Corte abbia affermato che il giudizio rescissorio riguardava l’accertamento e la quantificazione dei danni, con la conseguente violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e vizio di omessa pronuncia, puntualmente denunciato.

Il motivo pertanto deve essere accolto.

23. Con il nono motivo di ricorso incidentale, erroneamente rubricato con il cardinale romano VIII, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.91 cod.proc.civ. in relazione all’art.336 cod.proc.civ. e omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, cioè alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale.

Osserva la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe dovuto limitarsi a regolare le spese del giudizio avanti a sé, ma, avendo annullato in parte il lodo , accogliendo l’impugnazione, avrebbe dovuto regolare anche le spese del giudizio arbitrale che erano state in origine compensate tra le parti mentre il pagamento del compenso spettante ai membri delcollegio arbitrale era stato posto a carico della Mapier.

Il motivo, che pur coglie puntualmente una effettiva carenza della pronuncia impugnata, resta evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento del precedentemotivo, che impone la necessaria riconsiderazione complessiva dell’esito della lite agli effetti della regolazione delle spese processuali.

24. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso principale e accogliere l’ottavo(ordinale) motivo di ricorso incidentale , rubricato con il secondo numero cardinale romano VII, assorbito il nono, inammissibili o rigettati gli altri, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimitàe del giudizio arbitrale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie l’ottavo motivo (ordinale) di ricorso incidentale, rubricato con il secondo numero cardinale romano VII, assorbito il nono, inammissibili o respinti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26387/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma , via Valadier , 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d 'appello Roma n. 4166/2015 depositata il5.7.2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato per nullità dinanzi alla Corte di appello di Roma il lodo arbitrale del 2.9.2008 che aveva risolto la controversia insorta tra la Mapier e il Ministero dello sviluppo economico (già MISE e ora Ministero delle imprese e del made in Italy – MIMIT) relativa al disciplinare sottoscritto il 23.4.1986, avente ad oggetto la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di serramenti e infissi metallici a favore dei terremotati della Campania. Si è costituito in giudizio il MISE, chiedendo declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande degli attori. 2. Con sentenza non definitiva del 10.7.2015 n.4166 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo per violazione delle norme di diritto nell’interpretazione degli obblighi contrattuali a carico dell’Amministrazione. Secondo la Corte di appello, l’art.32 della legge n.219 del 1981, laddove prevedeva che le aree localizzate nelle zone disastrate individuate aisensi dell’art.32 dovessero essere «infrastrutturate», aveva natura precettiva, come ritenuto in caso analogo dalla Cassazione con sentenza n.861 del 1999; inoltre l’art.7 del disciplinare prevedeva l’assegnazione con tutte le sue accessioni e quindi con le infrastrutture e doveva essere integrato con le disposizioni normative, anche se non contemplava espressamente l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di realizzare le infrastrutture. La Corte di appello ha poi disposto la prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’entità del danno subito dalla Mapier per la mancata o incompleta realizzazione delle infrastrutture nell’area assegnata alla Mapier dal disciplinare. 3. Espletata consulenza tecnica d’ufficio ( breviter: c.t.u.) la Corte romana con la sentenza definitiva n.4430 del 5.7.2017 ha condannato il MISE al risarcimento dei danni alla Mapier nella misura di € 950.611,48, oltre interessi e spese, distratte in favore del difensore antistatario. La somma così liquidata è composta per sorte capitale da € 282.507,67 (costi improduttivi di formazione del personale; maggiori costi per la mancanza di servizi e allacciamenti; perdita di commesse e utili) e per il resto da rivalutazione monetaria e interessi. 4. Avverso le due sentenze, non definitiva, gravata da riserva di ricorso per cassazione, e definitiva, con atto notificato il 15.11.2017 ha proposto ricorso per cassazione il MISE, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 23.12.2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di nove motivi, per la cassazione della sentenza definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso principal e, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.829, comma 1, n.3, cod.proc.civ. e lamenta che il lodo sia stato ritenuto impugnabile anche per ragioni di diritto, benché le parti non avessero espresso il consenso a tale forma di impugnazione. 7. Quanto alla possibilità di impugnazione per violazione delle regole di diritto occorre rilevare che la clausola compromissoria risaliva al 1986. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, cod.proc.civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006). Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, a cui l’art. 829, comma 3, cod.proc.civ. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, cod.proc.civ. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez.2, n. 7201 del 10.3.2023; Sez.1, n.8090 del 23.3.2021; Sez.6 - 1, n. 14352 del 5.6.2018; Sez. 1, n. 17339 del 13.7.2017; Sez. U, n. 9284 del 9.5.2016; Sez. 1, n. 6148 del 19.4.2012; Sez. 1 3.6.2014, n. 12379; Sez. 1, 18.6.2014, n. 13898; Sez., 19.1.2015, n. 745, Sez. 1, 19.1.2015, n. 748; Sez. 1, 28.10.2015, n. 22007, nonché per la diversa ipotesi dell’arbitrato societario Sez. U, n. 9285 del 9.5.2016). 8. Un’ampia esposizione delle ragioni che militano a sostegno della soluzione accolta poi dalle Sezioni Unite si rinviene nella sentenza n.6148 del 2012, che, nel motivare a sostegno dell’interpretazione prevalsa, aveva puntualmente indicato i rischi di collisione con i principi costituzionali dell’opposto orientamento. In quella sede era stato condivisibilmenteosservato che costituisce principio generale del nostro ordinamento, discendente dall'applicazione dell'art. 11 delle preleggi, che le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto negoziale, che sia espressione di una valida manifestazione di volontà delle parti, sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui esso è adottato e non possono essere modificati da una legge successiva; che l'irretroattività della legge, se pur non elevata, fuori della materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta una regola essenziale del sistema, a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini (Corte costituzionale n. 155/90); che in materia contrattuale, l'unica eccezione a tale principio è costituita dall'intervento di una nuova disposizione di legge che, introducendo una norma imperativa condizionante l'autonomia negoziale delle parti, incida sul contenuto dei contratti di durata anteriormente stipulati, o di quelli che non hanno ancora avuto esecuzione alla data della sua entrata in vigore, determinando la sopravvenuta nullità o inefficacia della clausola pattizia in essi inserita che sia eventualmente in contrasto con la norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto; che non era questo il caso della clausola compromissoria stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma dell'arbitrato, non essendovi alcuna norma, fra quelle introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, artt. 20 e 25 che ne avesse decretato la sopravvenuta invalidità; che di conseguenza l'art. 829 comma 3, cod.proc.civ. riformato, nell'escludere l'impugnazione del lodo per la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, salva l'espressa diversa volontà delle parti, si era limitato ad operare un capovolgimento del regime anteriore, riconducendo a regola ciò che era in precedenza previsto come eccezione e ad eccezione ciò che era in precedenza previsto come regola; che ritenere che, per effetto della disposizione transitoria dell’art.27 la nuova regola debba essere obbligatoriamente applicata anche alle convenzioni di arbitrato concluse prima del 2.3.2006 solo perché il giudizio arbitrale era stato introdotto in data successiva (e che perciò sia preclusa alle parti l'impugnazione del lodo per violazione di norme sostanziali ancorché, all'epoca della stipulazione del patto compromissorio esse non fossero tenute a manifestare espressamente una volontà in tal senso) porterebbe, in assenza di una ragione giustificatrice, a un contrasto con i principi generali in materia di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto di mutamenti successivi della legislazione; che tale interpretazione implicherebbe l'automatica sostituzione del contenuto della convenzione di arbitrato a suo tempo previsto e voluto dai contraenti, ricollegando al loro silenzio un significato diametralmente opposto a quello stabilito dalla legge al momento della stipulazione del patto, così privandoli di un mezzo di impugnazione al quale, in quel momento, certamente non intendevano rinunciare; che gli effetti giuridici della volontà negoziale validamente manifestata dalle parti verrebbero dunque ad essere modificati d'imperio da una legge successiva, pur se ancora tutelati e riconosciuti dall'ordinamento in favore di tutti coloro che, avendo stipulato il patto dopo il 2.3.2006, avevano avuto cura di prevedere espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto; che, così interpretata, la norma transitoria violerebbe, inoltre, i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.; in primo luogo perché determinerebbe disparità di trattamento non solo fra i contraenti che hanno stipulato la convenzione arbitrale in data anteriore e quelli che l'hanno invece stipulata in data posteriore all'entrata in vigore della legge di riforma (consentendo solo a questi ultimi di scegliere se conservare la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme sostanziali), ma persino fra tutti gli appartenenti alla prima delle due categorie, i quali manterrebbero o meno il diritto a detta impugnazione a seconda della data di promovimento del giudizio arbitrale, e dunque in dipendenza di un fattore del tutto casuale, non essendo certamente prevedibile la data di insorgenza della lite; in secondo luogo, la norma comprimerebbe il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale, nonostante la contraria volontà dalle stesse manifestata allorché sottoscrissero la clausola compromissoria senza escludere espressamente l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto sostanziale, nella vigenza di un regime in cui tanto bastava a consentire l'impugnazione; neppure potrebbe ipotizzarsi che, una volta entrata in vigore la legge di riforma, fosse dovere dei contraenti attivarsi per modificare il testo della clausola compromissoria, aggiungendovi espressamente la previsione che in precedenza vi era implicitamente inclusa visto che a tal fine non basterebbe, infatti, l'iniziativa di una delle parti, ma occorrerebbe l'accordo di entrambe; né la mancata attivazione potrebbe essere interpretata come rinuncia a far valere motivi di nullità del lodo per violazione di norme sostanziali, posto che la volontà di rinunciare ad un diritto si può desumere solo da un comportamento concludente, che non può consistere nella mera inerzia del titolare. La sentenza n.9284 del 2016 delle Sezioni Unite, interrogandosi quale fosse la «legge» la cui espressa previsione può rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha dapprima riconosciuto che doveva «trattarsi ovviamente di una legge diversa dallo stesso art. 829 cod.proc.civ., comma 3» (novellato); poi ha affermato che doveva trattarsi di una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, volta a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo; quindi ha concluso che la norma di legge in questione poteva essere art. 829 cod.proc.civ., comma 2, (testo ante Novella), che prevedeva che l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Secondo le Sezioni Unite, è l’art.829, comma 2, ante Novella, vigente al momento della stipulazione della clausola compromissoria la legge capace di ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato, che, in applicazione del sopravvenuto nuovo testo dell'art. 829 cod.proc.civ., comma 3, ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in mancanza di contraria previsione delle parti. Non vi è quindi alcuna contraddizione perché le Sezioni Unite si sono riferite a due commi differenti e a due testi, variati nel tempo, del ridetto art.829. Deve quindi ritenersi che l'impugnazione per nullità fosse ammessa per inosservanza delle regole di diritto, secondo il regime previgente alla Novella del 2006, applicabile ratione tem poris all’arbitrato instaurato in forza di convenzione anteriore al predetto intervento normativo. 9.Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.32 della legge 14.5.1981 n.219, all’art.39 del d.lgs. 30.3.1990 n.76 e agli artt.1362 e seguenti cod.civ. Il ricorrente si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto compresa fra le obbligazioni del concedente anche quella di realizzare le infrastrutture nell’area su cui doveva sorgere lo stabilimento industriale agevolato, in assenza di qualsiasi clausola contrattuale in tal senso nel disciplinare. 10.Il motivo non può essere accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U, n. 861 del 7.12.1999). Con questa pronuncia, resa in un caso del tutto analogo, le Sezioni Unite hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata, attribuendole consistenza di diritto soggettivo (in quanto direttamente prevista dalla legge e dal disciplinare) e non d'interesse legittimo. A tal fine le Sezioni Unite hanno osservato che l'art. 39, primo comma, del d.lgs. 30.3.1990, n. 76 (T.U. delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), che riprende con maggiore specificazione il testo dei primi commi dell'art. 32 della legge n. 219 del 1981, stabiliva che le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 cit., «sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale»; che tale espressione («sono infrastrutturate»), ancorché diretta alla [OSCURATO:PERSONA] ha contenuto tipo precettivo e non lascia margini alla discrezionalità; che il disciplinare intervenuto tra le parti (da entrambe sottoscritto e quindi di indubbio valore negoziale, e fonte diretta di diritti ed obblighi) disponeva nell'art. 7 che «Al beneficiario è provvisoriamente assegnata l'area - individuata nella planimetria allegata - con tutte le sue accessioni, intendend osi attribuite in uso con effetto immediato dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del relativo collaudo - pro quota e per la loro gestione e manutenzione, le parti ed opere comuni all'area industriale, quali: strade di collegamento interne, zone attrezzate a verde, impianto di illuminazione, acquedotto, rete fognante, impianto di depurazione, ecc.».; che il comma successivo dello stesso articolo, poi, prevedeva le modalità per l'assegnazione in proprietà del lotto assegnato e delle sue accessioni, nonché per la comproprietà delle parti ed opere comuni all'area industriale; che l'assegnazione di area dotata d'infrastrutture, prima ancora che nella legge, era stata prevista nel disciplinare, e dunque formava oggetto non già di una norma di azione, bensì di una regolamentazione su base convenzionale, ispirata da parte dell'Amministrazione ad incentivare il sorgere di iniziative industriali nel perseguimento dei fini pubblici voluti dalla legge n. 219 del 1981. 8. Con il primo motivo di ricorso incident ale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.279 cod.proc.civ. e dell’art.2909 c.c. e degli articoli 2697 e 1223 c.c. e lamenta omessa e contraddittoria motivazione rispetto alla statuizione della sentenza non definitiva e del precedente delle Sezioni Unite da questa richiamato. In particolare, la ricorrente incidentale addebita alla Corte di aver aderito alla consulenza tecnica d’ufficio che aveva preso in considerazione solo le opere infrastrutturali indicate nella corrispondenza intercorsa, eseguite in ritardo, e non tutte le opere che costituivano l’oggetto dell’obbligazione della [OSCURATO:PERSONA], nonostante le puntuali richieste in tal senso da parte di Mapier e del suo consulente. 9.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La denunciata violazione del giudicato interno è insussistente. La sentenza non definitiva ha ritenuto che l’Amministrazione avesse l’obbligo di provvedere alla realizzazione delle opere infrastrutturali previsto dall’art.7 del disciplinare, ma non le ha certamente individuate, tanto che tale compito è stato rimesso alla pronuncia definitiva poiché la causa non era «in condizione di essere decisa». Inoltre la sentenza non definitiva ha accertato l’«inadempimento» dell’amministrazione all’obbligo ‒ legale e convenzionale ‒ di realizzare le suddette infrastrutture. Nell’ordinanza, emessa per la prosecuzione del giudizio ex art. 279 cod.proc.civ., la Corte d’appello ha disposto c.t.u., perché verificasse l’« entità del danno per mancata o incompleta realizzazione delle infrastrutture». Con la sentenza definitiva la Corte di appello ha fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica, ritenutecondivisibili. La c.t.u. ‒ recepita dalla sentenza definitiva ‒ ha accertato delle «mancanze» della realizzazione delle infrastrutture, ma anche dei semplici «ritardi», costituenti anch’essi ‒ ovviamente - inadempimenti (art. 1218 c.c.). Nessun contrasto tra le due sentenze ‒ una delle quali ha accertato l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e l’altra lo ha quantificato ‒ è dunque ravvisabile. Quanto all’ordinanza ex art. 279 cod.proc.civ., con la quale ‒ in definitiva ‒ verrebbe ravvisato un contrasto, va rilevato che i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, a norma dell'art. 279 cod. proc. civ., sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché essi non hanno alcuna attitudine al giudicato (Sez. L, n. 27229 del 22.12.2014; Sez. 3, n. 14678 del 2.10.2003). 10. Infine non può ravvisarsi violazione della sentenza 861/1999 delle Sezioni Unite, che è solo un precedente in termini, seppur autorevolissimo, giustamente seguito, ma che non riguarda la fattispecie concreta dello stabilimento dellaMapier. 11. [OSCURATO:PERSONA] te tecnico ha individuato, sulla base della collocazione dell’area, della posizione delle vicine infrastrutture, degli accertamenti in loco, della corrispondenza tra le parti e della sua personale esperienza, una serie di opere infrastrutturali che avrebbero dovuto essere eseguite (regimentazione del fiume Ofanto, svincolo di allaccio alla S.S. Ofantina, movimento di terra e spianamento e bonifica; scavi per le reti di servizio interrate; strada interna di collegamento, allacci alle rete di servizio esistenti nella zona) e ha accertato che solo gli ultimi, e cioè gli allacci, non erano stati eseguiti in tempo ragionevole ma con forte ritardo. Le critiche della ricorrente incidentale sostengono che invece vi erano altre opere ingiustamente trascurate dal C.t.u. (viabilità di collegamento Calitri-Ofantina e Nerico-[OSCURATO:PERSONA] e linea ferroviaria con nuovo scalo merci a Calitri, nonché approvvigionamento idrico, elettrico, gas metano, linea telefonica e telex e impianto trattamento scarichi) e sottolineano come tali loro doglianze fossero state manifestate prima al C.t.u. e poi alla Corte. Esse, però, non riposano su solido fondamento, poiché la Mapier non indica e non dimostra in base a quali prove risultasse che l’Amministrazione dovesse realizzare tali opere, diverse da quelle considerate dal C.t.u. e dalla sentenza impugnata. Il motivo, pertanto, per un verso appare privo della necessaria specificità, e per altro scivola inevitabilmente nel merito per richiedere indebitamente a questa Corte una rivalutazione d elle prove e un nuovo accertamento dei fatti. Non senza aggiungere che una buona parte delle opere indicate (i vari «approvvigionamenti» mancati) sembrano corrispondere proprio a quegli allacci eseguiti in ritardo e considerati dal C.t.u. e dalla sentenza impugnata. 12. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.114 e 132 Costituzione in materia di variazione dei confini comunali provinciali e regionali, della legge n.350 del 22.5.1971 per la Regione Basilicata e della legge n.348 del 22.5.1971 per la regione Calabria, della legge n.68 del 2.2.1960 in materia di cartografia ufficiale dello Stato, degli artt.822,823, 828 e 947 cod.civ. e del decreto legge 312 del 27.6.1985. La ricorrente denuncia inoltre ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile. La ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia omesso di valutare più fatti determinanti con conseguente errore motivazionale, e che tutti i vizi logico formali riscontrati nell’elaborato peritale, sfociati in affermazioni del tutto illogiche, si siano ripercosse sulla sentenza acriticamente adesiva alla consulenza d’ufficio. 13. Il secondo, terzo e quarto motivo sono in parte inammissibili ed in parte infondati, in quanto involgono questioni di merito, presentano una commistione nella denuncia di vizi diversi e non sono specificamente volti a censurare specifiche statuizioni della Corte che si ritengono infondate. Occorre tener ben presente il pri ncipio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva; pertanto il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod.proc.civ.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 cod.proc.civ. (Sez. U, n. 37552 del 30.11.2021; Sez. 3, n. 4300 del 13.2.2023). In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez. L, n. 17224 del 18.8.2020). Inoltre le predette censure si incentrano su di un preteso acritico recepimento della c.t.u. Quest’ultima, sarebbe non solo erronea sotto diversi profili, ma perfino affetta da nullità perché il perito avrebbe sconfinato in valutazioni giuridiche di pertinenza del giudice. Fermo restando che la Corte ha tenuto conto anche di diverse critiche alla c.t.u. mosse dall’odierna ricorrente, quelle dedotte (in particolare nel quarto motivo) corrispondono a ipotesi di nullità relative che avrebbero dovuto essere dedotte dinanzi al giudice di merito tempestivamente ex art. 157 cod.proc.civ. (Sez. U, n. 3086 del 1.2.2022). La ricorrente incidentale nulla dice sul punto, per cui le censure difettano di specificità anche sotto il profilo in questione. 14. Più in particolare il secondo motivo di ricorso incid entale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ. ripropone in altra veste, e cioè sul versante del vizio motivazionale, le censure mosse con il primo motivo. La ricorrente, tuttavia, non individua un fatto storico preciso e identificato il cui esame sia stato omesso dal giudice del merito che certamente non sono le infrastrutture alla cui realizzazione il MISE si era obbligato. La Corte di appello e prima il C.t.u. hanno individuato tali opere e la Mapier semplicemente contesta nel merito questa individuazione come riduttiva rispetto alle sue tesi. Per di più, come già rilevato con riferimento al primo motivo, la ricorrente non adduce e non dimostra che il MISE era contrattualmente obbligato a realizzare anche le opere asseritamente pretermesse. 15. Il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., appare difficilmente comprensibile, e non solo per la indebita mescolanza di mezzi eterogenei, in precedenza stigmatizzata. Non è infatti consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471). In tal modo l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.9.2011). Inoltre, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 20694 del 9.8.2018,Sez. 6 - 1, n. 15430 del 13.6.2018). Nella specie la ricorrente non deduce e non dimostra che la questione della collocazione dell’area industriale in questione in Campania, Comune di Calitri o in Basilicata, Comune di Pescopagano, costituisse materia controversia in giu dizio, cosa tanto più rilevante se si considera che la sentenza rescindente n.4166/2015 ha annullato il lodo solo con riferimento all’obbligazione del MISE di realizzare le opere infrastrutturali. Mapier sostiene che per accertare l’esistenza o meno delle infrastrutture era necessario preliminarmente capire se le opere realizzate erano legittime, collaudabili e fruibili. In questa prospettiva, dalla lettura del motivo non è dato comprendere né su quali opere, né per quali ragioni, la collocazione geografica dell’area, in Campania o in Basilicata, ovvero il tracciamento del confine regionale, in tesi avvenuto illegittimamente, potesse assumere, anche in prospettazione, un qualche rilievo. Le stesse considerazioni valgono per il paventato rischio idraulico di esondazione della Diga di Conza: poco rileva che la cosa sia stata discussa in sede di consulenza tecnica (pur se il C.t.u. ha ritenuto legittima la collocazione dell’area industriale sotto tale profilo alla luce delle norme dell’epoca e del nulla-osta idraulico del provveditorato per le opere pubbliche della Campania) se tale circostanza non costituiva oggetto di una precisa domanda. 16.Il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., appare inammissibile per assoluta genericità perché nel rimproverare alla consulenza lo sconfinamento in valutazioni di tipo giuridico, la devianza dalle nozioni di scienza economico-finanziaria e la illogicità delle valutazioni espresse in modo totalmente avulso dalla effettiva realtà operativa, non individua i fatti storici, rilevanti ed anzi decisivi, non consideratidalla Corte di appello e sollecita la Corte di Cassazione, del tutto indebitamente, a un riesame delle risultanze fattuali e probatorie, quale terzo giudice del merito, per di più con riferimento a elementi dedotti in modo generico e comunque non autosufficiente (ad esempio, con riferimento alle fatture idriche menzionate a pagina 54 del controricorso). 17. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, propos to sempre in subordine rispetto ai primi tre motivi, ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.116 cod.proc.civ. e 1223 cod.civ. Il motivo si riferisce al danno per costi improduttivi di formazione del personale, asseritamente sottostimato dal C.t.u. e con esso la ricorrente incidentale sostiene che era stato stravolto il significato della consulenza di parte del dott.Luongo. 18.Il motivo è inammissibile. La violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, cod.proc.civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del cod.proc.civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231). La valutazione del danno per i costi improduttivi di personale è stata motivata dalla Corte capitolina, che ha ritenuto che il personale in questione non potesse essere considerato totalmente improduttivo e, benché in formazione, fosse impiegato nel ciclo e contribuisse al fatturato e che bisognasse tener conto delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro; la ricorrente chiede indebitamente a questa Corte di legittimità di riesamina r e tali valutazioni e con esseil merito della causa. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Sez. 6- 5, n. 29404 del 7.12.2017; Sez. 5, n. 19547 del 4.8.2017; Cass., 4.8.2017, n. 19547; Sez. 6- 3, n. 8758 del 4.4.2017; Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019; Sez. 1, n. 5987 del 4.3.2021). 19.Con il sesto motivo di ricorso incidentale, proposto in subordine rispetto al quinto, ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile. Con il motivo la Mapier ripropone le stesse doglianze del precedente motivo, questa volta per vizio motivazionale. Anche in questo caso non sussiste, però , un fatto storico decisivo non valutato perché la Corte ha dato atto che la Mapier indicava in £ 2.170.172.000 il costo effettivo sostenuto dall’azienda per il personale e ha indicato le ragioni che la inducevano a dissentire da tale assunto in funzione della determinazione del danno e ad assestarsi sulla valutazione espressa dal C.t.u. A tal riguardo, la ricorrente si limita a una serie di recriminazioni del tutto riversate nel merito con riferimento a fattori non considerati (costo effettivo sostenuto per il personale: spese e oneri di spostamento dei dipendenti; numero dei lavoratori da considerare) e richiede ancora una volta una diversa valutazione dello specifico danno di cui si discute. 20.Con il settimo motivo di ricorso incidentale, proposto sempre in subordine rispetto ai primi tre motivi, ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli 2697 cod.civ. e 2729 cod.civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione per l’acritico e immotivato recepimento della c.t.u., errata e inattendibile. Il motivo si riferisce al danno da mancato guadagno per la perdita di commesse edi utili e contesta il criterio seguito dal C.t.u. e dalla Corte di appello, che si erano basati sulla percentuale del 10% del fatturato medio dei tre anni e tre mesi di ritardo accertato e non aveva tenuto conto delle commesse cheMapier Sud era riuscita ad ottenere ma non era stata in condizione di eseguire e che erano state trasferite ad altro stabilimento Mapier, per le quali erano stati richiesti € 1.549.370 mentre erano stati liquidati solamente € 132.142,54. 21. Il motivo è inammissibile sia perché riversato nel merito, sia per difetto di autosufficienza. La ricorrente sostiene che il criterio presuntivo e forfettario seguito dal C.t.u. non sarebbe corretto e si sarebbe dovuto conferire rilievo alla prova delle commesse mancate e trasferite ad altro stabilimento; laddove, incidentalmente, va osservato che la ricorrente avrebbe dovuto anche allegare e dimostrare che tale stabilimento, pur sempre denominato Mapier,apparteneva ad altra persona giuridica. In ogni caso, la critica è del tutto ri versata nel merito circa l’opportunità di seguire l’uno o l’altro criterio. Di più e decisivamente, il motivo non è autosufficiente perché si riferisce a prove, non meglio individuate e localizzate, che dimostrerebbero l’entità delle commesse perdute. 22. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, erroneamente rubricato con il cardinale romano VII, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia nullità dell a decisione per omessa pronunzia in ordine a più domande formulate e violazione dell’art.112 cod.proc.civ. La ricorrente si riferisce alle domande di cui ai punti f) e k) delle conclusioni dell’atto propositivo dell’arbitrato e alle lettere n) e o) delle conclusioni dell’atto di impugnazione ex art.829 cod.proc.civ.. Con tali domande la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 1.584.489,76, oltre accessori, quale somma ammessa a contributo e investita e quale somma necessaria per l’abbattimento dell’opificio e per la sua ricollocazione altro sito o comunque dovuta per un investimento rivelatosi improduttivo, non ché la somma di € 100.000,00 quale somma dovuta a titolo di danno esistenziale, biologico e da stress subiti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha totalmente taciuto in ordine a tali domande, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, sebbene la Corte abbia affermato che il giudizio rescissorio riguardava l’accertamento e la quantificazione dei danni, con la conseguente violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e vizio di omessa pronuncia, puntualmente denunciato. Il motivo pertanto deve essere accolto. 23. Con il nono motivo di ricorso incidentale, erroneamente rubricato con il cardinale romano VIII, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.91 cod.proc.civ. in relazione all’art.336 cod.proc.civ. e omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, cioè alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale. Osserva la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe dovuto limitarsi a regolare le spese del giudizio avanti a sé, ma, avendo annullato in parte il lodo , accogliendo l’impugnazione, avrebbe dovuto regolare anche le spese del giudizio arbitrale che erano state in origine compensate tra le parti mentre il pagamento del compenso spettante ai membri delcollegio arbitrale era stato posto a carico della Mapier. Il motivo, che pur coglie puntualmente una effettiva carenza della pronuncia impugnata, resta evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento del precedentemotivo, che impone la necessaria riconsiderazione complessiva dell’esito della lite agli effetti della regolazione delle spese processuali. 24. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso principale e accogliere l’ottavo(ordinale) motivo di ricorso incidentale , rubricato con il secondo numero cardinale romano VII, assorbito il nono, inammissibili o rigettati gli altri, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimitàe del giudizio arbitrale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie l’ottavo motivo (ordinale) di ricorso incidentale, rubricato con il secondo numero cardinale romano VII, assorbito il nono, inammissibili o respinti
Sentenza Cassazione n. 20209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris