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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2018

Cassazione n. 20531/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7795/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 1459/2018 depo- sitata il 06/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2003 dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] un garage in corso di costruzione, facente parte di una costruzione bifamiliare a tre livelli.

Il garage doveva essere dotato di autonome predisposizioni edilizie per utenza idrica, energia elettrica e telefonica.

Tuttavia, la Profazi lamentava di non poter utilizzare gli impianti idrico ed elettrico a causa dell’interruzione delle linee di collegamento.

Lamentavainoltre problematiche relative alla fognatura del locale.

Secondo la relazione tecnica (2003) del direttore dei lavori,le predisposizioni erano già presenti al momento dell’acquisto, sebbene non fosse possibile verificare la continuità delle condutture nella porzione dell’edificio acquistata da altro acquirente ([OSCURATO:PERSONA]), attraverso la quale dovevano passare i collegamenti alle reti pubbliche.

Nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva Chiavarino dinanzi al Tribunale di Viterbo per l’accertamento delle responsabilità e la condanna al risarcimento del danno, sostenendo che il Chiavarino, nel completare i lavori nella sua porzione di immobile, avevaaccidentalmente interrotto le linee di collegamento, rendendo inutilizzabili gli impianti.

Inoltre, lamentava danni da infiltrazioni nel soffitto del garage, provenienti dal giardino sovrastante di proprietà del convenuto.

Nel 2009 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che i vizi lamentati non fossero imputabili al Chiavarino, bensì a difetti di costruzione.

La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado.

Dall’analisi documentale e dal supplemento di consulenza tecnica disposto in secondogrado è emerso che le predisposizioni impiantistiche erano state effettivamente realizzate dal costruttore [OSCURATO:PERSONA] e che l’interruzione delle condutture si fosse verificata successivamente, nella porzione immobiliare acquistata dal Chiavarino.

Il c.t.u. ha verificato l’esistenza di terminali identici alle estremità dei corrugati e delle condotte idriche, evidenziando che queste ultime risultavano interrotte a distanze variabili.

Inoltre, il sistema fognario era stato modificato, convogliando le acque nere dei bagni sovrastanti sulla linea di scarico della Profazi, causando episodi di riflusso di liquami nel garage.

La Corte ha quindi ritenuto che la responsabilità dell’interruzione delle linee di collegamento e della modifica del sistema fognario fosse imputabile al Chiavarino e lo ha condannato al ripristino della normale funzionalità del sistema fognario mediante l’applicazione di una valvola di ritegno, al ripristino degli impianti idrico ed elettrico con nuovi allacci alle reti pubbliche, e alla realizzazione di una nuova impermeabilizzazione per eliminare le infiltrazioni d’acqua dal terrazzo sovrastante.

Ha inoltre condannato il Chiavarino al risarcimento di € 5.000 per il danno da mancata utilizzazione del locale garage. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ammesso e deciso su istanze istruttorie che avrebbero dovuto ritenersi tardive, in quanto formulate nella memoria istruttoria di cui all’art. 183 co. 6 n.3 c.p.c.

Si assume che la parte appellante fosse decaduta dalla possibilità di riproporre tali richieste in appello e che il giudice di merito, nel disporre la consulenza tecnica e la prova testimoniale, abbia violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello della preclusione istruttoria.

Il primo motivo è rigettato.

L’art. 112 c.p.c. è invocato fuori luogo, perché si tratta di pronuncia su istanze probatori e e non su domande ed eccezioni.

Quanto alla censura di violazione del regime di preclusioni, essa è infondata, poiché la Corte ha disposto un supplemento di indagine riconvocando il medesimo c.t.u. e autorizzandolo a compiere le attività materiali di indagine necessarie ad accertare le eventuali cause della mancanza di collegamento intermedio fra i terminali presenti alle estremità di accesso.

Orbene, la c.t.u. è disponbile d’ufficio anche nel giudizio di appello, come è statuito dalla giurisprudenza di questa Corte(cfr., da ultimo, in motivazione Cass 359/2024).

Quanto al profilo di censura relativo all’escussione in appello della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] , si può prescindere dall’affrontare la questionedi legittimità di ciò , poiché la doglianza si indirizza ad un profilo non decisivo.

Infatti, la Corte di appello ha formato il proprio convincimento essenzialmente sull e risultanze del supplemento di indagine tecnica, mentre il testimone si è limitato a confermare le predisposizioni evidenziate dalle foto e i punti di allaccio, tanto della rete idrica che della rete elettrica.

2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte di appello abbia erroneamente attribuito rilevanza alla mancata contestazione da parte dell’appellato delle conclusioni peritali formulate nel giudizio di secondo grado.

Si afferma che il principio di non contestazione opera solo nel primo grado di giudizio e che non è possibile desumere dalla mancata reazione processuale dell’appellato un’ammissione implicita dei fatti contestati.

Il secondo motivo è rigettato.

La Corte ha correttamente applicato il principio di non contestazione in secondo grado, tanto più che l’oggetto della non contestazione concerne elementi emersi proprio nel giudizio di appello(cfr. Cass. n. 4747/2023).

Ad abundantiam, si ag g iunge che oggetto di censura è un’affermazione che si limita a corroborare un convincimento formato già altrimenti.

3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in materia di nesso di causalità e del principio del «più probabile che non», assumendo che la Corte di appello abbia applicato erroneamente tale criterio probatorio senza considerare altre possibili cause alternative dell’interruzione delle linee di collegamento.

Si sostiene che il giudice di merito abbia fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni del c.t.u., senza svolgere una valutazione comparativa tra diverse ipotesi causali, e senza esaminare la possibilità che l’interruzione fosse originaria o che fosse stata causata da lavori successivi eseguiti dalla stessa Profazi.

Il terzo motivo è rigettato.

La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente : «In tale complesso quadro probatorio emergono elementi oggettivi che inducono a ritenere più probabile che non la imputabilità all'operato del Chiavarino della mancanza di collegamento delle utenze (dall'innesto per convogliare lo smaltimento delle acque nere, alla presenza, nel suo alloggiamento esterno, della conduttura dell'acqua di pollice inferiore destinata invece al locale - garage), a fronte dei quali il Chiavarino aveva l'onere di replicare con argomenti specifici, alfine di spiegare le discordanze rilevate, dichiarando ad esempio quale programma di completamento delle linee di adduzione, non invasivo delle destinazioni progettuali predisposte per ciascuna porzione, avesse posto in essere, una volta acquistate le unità immobiliari al grezzo».

Tenuto conto della diversità del regime probatorio applicabile nel giudizio civile rispetto al penale, risponde a principio consolidato che, nell’accertamento del nesso causale nella responsabilità civile , la regola probatoria applicabile sia quella della preponderenza dell’evidenza o «del più probabile che non», mentre nel penale è quella della prova «oltre ogni ragionevole dubbio» (cfr. Cass.

SU 576/2008).

D’altra parte, la Corte di appello mostra di aver assoggettato il compendio probatorio ad una valutazione complessiva.

Infine, si osserva che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivaz ione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.

4. - La Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7795/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 1459/2018 depo- sitata il 06/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2003 dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] un garage in corso di costruzione, facente parte di una costruzione bifamiliare a tre livelli. Il garage doveva essere dotato di autonome predisposizioni edilizie per utenza idrica, energia elettrica e telefonica. Tuttavia, la Profazi lamentava di non poter utilizzare gli impianti idrico ed elettrico a causa dell’interruzione delle linee di collegamento. Lamentavainoltre problematiche relative alla fognatura del locale. Secondo la relazione tecnica (2003) del direttore dei lavori,le predisposizioni erano già presenti al momento dell’acquisto, sebbene non fosse possibile verificare la continuità delle condutture nella porzione dell’edificio acquistata da altro acquirente ([OSCURATO:PERSONA]), attraverso la quale dovevano passare i collegamenti alle reti pubbliche. Nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] conveniva Chiavarino dinanzi al Tribunale di Viterbo per l’accertamento delle responsabilità e la condanna al risarcimento del danno, sostenendo che il Chiavarino, nel completare i lavori nella sua porzione di immobile, avevaaccidentalmente interrotto le linee di collegamento, rendendo inutilizzabili gli impianti. Inoltre, lamentava danni da infiltrazioni nel soffitto del garage, provenienti dal giardino sovrastante di proprietà del convenuto. Nel 2009 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che i vizi lamentati non fossero imputabili al Chiavarino, bensì a difetti di costruzione. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado. Dall’analisi documentale e dal supplemento di consulenza tecnica disposto in secondogrado è emerso che le predisposizioni impiantistiche erano state effettivamente realizzate dal costruttore [OSCURATO:PERSONA] e che l’interruzione delle condutture si fosse verificata successivamente, nella porzione immobiliare acquistata dal Chiavarino. Il c.t.u. ha verificato l’esistenza di terminali identici alle estremità dei corrugati e delle condotte idriche, evidenziando che queste ultime risultavano interrotte a distanze variabili. Inoltre, il sistema fognario era stato modificato, convogliando le acque nere dei bagni sovrastanti sulla linea di scarico della Profazi, causando episodi di riflusso di liquami nel garage. La Corte ha quindi ritenuto che la responsabilità dell’interruzione delle linee di collegamento e della modifica del sistema fognario fosse imputabile al Chiavarino e lo ha condannato al ripristino della normale funzionalità del sistema fognario mediante l’applicazione di una valvola di ritegno, al ripristino degli impianti idrico ed elettrico con nuovi allacci alle reti pubbliche, e alla realizzazione di una nuova impermeabilizzazione per eliminare le infiltrazioni d’acqua dal terrazzo sovrastante. Ha inoltre condannato il Chiavarino al risarcimento di € 5.000 per il danno da mancata utilizzazione del locale garage. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ammesso e deciso su istanze istruttorie che avrebbero dovuto ritenersi tardive, in quanto formulate nella memoria istruttoria di cui all’art. 183 co. 6 n.3 c.p.c. Si assume che la parte appellante fosse decaduta dalla possibilità di riproporre tali richieste in appello e che il giudice di merito, nel disporre la consulenza tecnica e la prova testimoniale, abbia violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello della preclusione istruttoria. Il primo motivo è rigettato. L’art. 112 c.p.c. è invocato fuori luogo, perché si tratta di pronuncia su istanze probatori e e non su domande ed eccezioni. Quanto alla censura di violazione del regime di preclusioni, essa è infondata, poiché la Corte ha disposto un supplemento di indagine riconvocando il medesimo c.t.u. e autorizzandolo a compiere le attività materiali di indagine necessarie ad accertare le eventuali cause della mancanza di collegamento intermedio fra i terminali presenti alle estremità di accesso. Orbene, la c.t.u. è disponbile d’ufficio anche nel giudizio di appello, come è statuito dalla giurisprudenza di questa Corte(cfr., da ultimo, in motivazione Cass 359/2024). Quanto al profilo di censura relativo all’escussione in appello della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] , si può prescindere dall’affrontare la questionedi legittimità di ciò , poiché la doglianza si indirizza ad un profilo non decisivo. Infatti, la Corte di appello ha formato il proprio convincimento essenzialmente sull e risultanze del supplemento di indagine tecnica, mentre il testimone si è limitato a confermare le predisposizioni evidenziate dalle foto e i punti di allaccio, tanto della rete idrica che della rete elettrica. 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte di appello abbia erroneamente attribuito rilevanza alla mancata contestazione da parte dell’appellato delle conclusioni peritali formulate nel giudizio di secondo grado. Si afferma che il principio di non contestazione opera solo nel primo grado di giudizio e che non è possibile desumere dalla mancata reazione processuale dell’appellato un’ammissione implicita dei fatti contestati. Il secondo motivo è rigettato. La Corte ha correttamente applicato il principio di non contestazione in secondo grado, tanto più che l’oggetto della non contestazione concerne elementi emersi proprio nel giudizio di appello(cfr. Cass. n. 4747/2023). Ad abundantiam, si ag g iunge che oggetto di censura è un’affermazione che si limita a corroborare un convincimento formato già altrimenti. 3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in materia di nesso di causalità e del principio del «più probabile che non», assumendo che la Corte di appello abbia applicato erroneamente tale criterio probatorio senza considerare altre possibili cause alternative dell’interruzione delle linee di collegamento. Si sostiene che il giudice di merito abbia fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni del c.t.u., senza svolgere una valutazione comparativa tra diverse ipotesi causali, e senza esaminare la possibilità che l’interruzione fosse originaria o che fosse stata causata da lavori successivi eseguiti dalla stessa Profazi. Il terzo motivo è rigettato. La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente : «In tale complesso quadro probatorio emergono elementi oggettivi che inducono a ritenere più probabile che non la imputabilità all'operato del Chiavarino della mancanza di collegamento delle utenze (dall'innesto per convogliare lo smaltimento delle acque nere, alla presenza, nel suo alloggiamento esterno, della conduttura dell'acqua di pollice inferiore destinata invece al locale - garage), a fronte dei quali il Chiavarino aveva l'onere di replicare con argomenti specifici, alfine di spiegare le discordanze rilevate, dichiarando ad esempio quale programma di completamento delle linee di adduzione, non invasivo delle destinazioni progettuali predisposte per ciascuna porzione, avesse posto in essere, una volta acquistate le unità immobiliari al grezzo». Tenuto conto della diversità del regime probatorio applicabile nel giudizio civile rispetto al penale, risponde a principio consolidato che, nell’accertamento del nesso causale nella responsabilità civile , la regola probatoria applicabile sia quella della preponderenza dell’evidenza o «del più probabile che non», mentre nel penale è quella della prova «oltre ogni ragionevole dubbio» (cfr. Cass. SU 576/2008). D’altra parte, la Corte di appello mostra di aver assoggettato il compendio probatorio ad una valutazione complessiva. Infine, si osserva che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivaz ione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 4. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteri
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