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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13916/2026

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troDell'Ali e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 736/2024depositata il 11/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Modena emetteva a favore di FrantoioNumero registro generale 13388/2024Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 13916/2026Data pubblicazione 13/05/2026per il pagamento di forniture di materiali inerti per l’importo di €20.278,59. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione e chiamava incausa [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale, accertato che nessuna delle parti aveva prodotto in giudiziola copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava l’opposizioneinammissibile per impossibilità di verificarne la tempestività.La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettatol’appello, ritenendo che i file in formato PDF depositati dall’appellante fos-sero inidonei a provare la data di notifica del decreto ingiuntivo, in quantonon conformi alle modalità di deposito prescritte dall’art. 3-bis co. 3 dellalegge n. 53 del 1994 e dall’art. 19-bis co. 5 delle specifiche tecniche del16 aprile 2014.2.[OSCURATO:SOCIETA]., in concordato preventivo, ricorre per cassazio-ne sulla base di due motivi.Resistono con distinti controricorsi e memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte riserva il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia che la Corte d’appello, nel riteneremancante la prova della data di notifica del decreto ingiuntivo enell’escludere la tempestività dell’opposizione, ha pretermesso il fatto —discusso fra le parti — che fra la data di emissione del decreto ingiuntivo(06/06/2019) e la data di notifica dell’opposizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sono tra-scorsi venti giorni, sicché l’opposizione risulta in ogni caso proposta entroil termine di cui all’art. 641 c.p.c.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 132c.p.c. e 12 delle preleggi nonché dell’art. 101 c.p.c., per mancanza assolu-ta di motivazione sullo stesso punto investito dal primo motivo.Numero registro generale 13388/2024Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 13916/2026Data pubblicazione 13/05/20263.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del se-condo motivo.La doglianza, seppure formalmente proposta come omesso esame diun fatto decisivo e, in subordine, come violazione di norme di diritto, risul-ta ammissibile ed è propriamente da inquadrare come error in proceden-do: la censura attiene in modo chiaro e specifico alla ricostruzione del fat-to processuale — la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo — enon all’omesso esame di un fatto storico né alla violazione di norme di di-ritto sostanziale e ciò ne impone la disamina (in quanto, in tema di ricorsoper cassazione, è l’esposizione delle ragioni che qualifica sotto il profilogiuridico il contenuto della censura, Cass. n. 31890/2025, Cass. n.7981/2007, Cass. n. 19661/2006).Sono ritualmente acquisiti agli atti la data del 6/6/2019 di emissionedel decreto ingiuntivo n. 1700/2019, in quanto indicata nel decreto mede-simo, e la data di notifica dell’atto di citazione in opposizione, in quanto ri-sultante dalla copia notificata dell’atto di citazione stesso, regolarmenteprodotta dalla società opponente.

La notifica del decreto, non potendoprecedere la sua emissione né essere posteriore alla notificadell’opposizione che ne presuppone la conoscenza, è necessariamente ca-duta nell’intervallo compreso fra il 06/06/2019 e il 26/06/2019, quindi en-tro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c., che era stato fis-sato nel decreto ingiuntivo al fine della proposizione dell’opposizione.La Corte d’appello, nell’arrestare l’esame ai soli documenti rappresen-tativi della notifica del decreto e nel ritenerli inidonei perché privi delle ri-cevute telematiche prescritte dall’art. 3-bis co. 3 della legge n. 53 del1994, ha omesso di considerare che la tempestività dell’opposizione si puòdesumere anche aliunde, dalla cronologia degli ulteriori elementi proces-suali ritualmente acquisiti.

Infatti, è acquisito il principio secondo il qualel’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. perl’opposizione può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dallaNumero registro generale 13388/2024Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 13916/2026Data pubblicazione 13/05/2026controparte o comunque acquisiti al processo (Cass. n. 3071/2023; Cass.n. 16673/2012; Cass. n. 16540/2009).4.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio allaCorte di appello di Bologna in diversa composizione, che procederà a esa-minare l’appello sulla base della ritenuta tempestività dell’opposizione aldecreto ingiuntivo e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di le-gittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna indiversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troDell'Ali e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 736/2024depositata il 11/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Modena emetteva a favore di FrantoioNumero registro generale 13388/2024Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 13916/2026Data pubblicazione 13/05/2026per il pagamento di forniture di materiali inerti per l’importo di €20.278,59. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione e chiamava incausa [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale, accertato che nessuna delle parti aveva prodotto in giudiziola copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava l’opposizioneinammissibile per impossibilità di verificarne la tempestività.La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettatol’appello, ritenendo che i file in formato PDF depositati dall’appellante fos-sero inidonei a provare la data di notifica del decreto ingiuntivo, in quantonon conformi alle modalità di deposito prescritte dall’art. 3-bis co. 3 dellalegge n. 53 del 1994 e dall’art. 19-bis co. 5 delle specifiche tecniche del16 aprile 2014.2.[OSCURATO:SOCIETA]., in concordato preventivo, ricorre per cassazio-ne sulla base di due motivi.Resistono con distinti controricorsi e memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte riserva il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia che la Corte d’appello, nel riteneremancante la prova della data di notifica del decreto ingiuntivo enell’escludere la tempestività dell’opposizione, ha pretermesso il fatto —discusso fra le parti — che fra la data di emissione del decreto ingiuntivo(06/06/2019) e la data di notifica dell’opposizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sono tra-scorsi venti giorni, sicché l’opposizione risulta in ogni caso proposta entroil termine di cui all’art. 641 c.p.c.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 132c.p.c. e 12 delle preleggi nonché dell’art. 101 c.p.c., per mancanza assolu-ta di motivazione sullo stesso punto investito dal primo motivo.Numero registro generale 13388/2024Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 13916/2026Data pubblicazione 13/05/20263. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del se-condo motivo.La doglianza, seppure formalmente proposta come omesso esame diun fatto decisivo e, in subordine, come violazione di norme di diritto, risul-ta ammissibile ed è propriamente da inquadrare come error in proceden-do: la censura attiene in modo chiaro e specifico alla ricostruzione del fat-to processuale — la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo — enon all’omesso esame di un fatto storico né alla violazione di norme di di-ritto sostanziale e ciò ne impone la disamina (in quanto, in tema di ricorsoper cassazione, è l’esposizione delle ragioni che qualifica sotto il profilogiuridico il contenuto della censura, Cass. n. 31890/2025, Cass. n.7981/2007, Cass. n. 19661/2006).Sono ritualmente acquisiti agli atti la data del 6/6/2019 di emissionedel decreto ingiuntivo n. 1700/2019, in quanto indicata nel decreto mede-simo, e la data di notifica dell’atto di citazione in opposizione, in quanto ri-sultante dalla copia notificata dell’atto di citazione stesso, regolarmenteprodotta dalla società opponente. La notifica del decreto, non potendoprecedere la sua emissione né essere posteriore alla notificadell’opposizione che ne presuppone la conoscenza, è necessariamente ca-duta nell’intervallo compreso fra il 06/06/2019 e il 26/06/2019, quindi en-tro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c., che era stato fis-sato nel decreto ingiuntivo al fine della proposizione dell’opposizione.La Corte d’appello, nell’arrestare l’esame ai soli documenti rappresen-tativi della notifica del decreto e nel ritenerli inidonei perché privi delle ri-cevute telematiche prescritte dall’art. 3-bis co. 3 della legge n. 53 del1994, ha omesso di considerare che la tempestività dell’opposizione si puòdesumere anche aliunde, dalla cronologia degli ulteriori elementi proces-suali ritualmente acquisiti. Infatti, è acquisito il principio secondo il qualel’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. perl’opposizione può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dallaNumero registro generale 13388/2024Numero sezionale 1171/2026Numero di raccolta generale 13916/2026Data pubblicazione 13/05/2026controparte o comunque acquisiti al processo (Cass. n. 3071/2023; Cass.n. 16673/2012; Cass. n. 16540/2009).4. Di conseguenza, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio allaCorte di appello di Bologna in diversa composizione, che procederà a esa-minare l’appello sulla base della ritenuta tempestività dell’opposizione aldecreto ingiuntivo e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di le-gittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna indiversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
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