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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 03071/2023

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a decreto ingiuntivo Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.25/11/2022- CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.6650/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6650-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ; -intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020; Ric. 2021 n. 06650 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11 /2022 , e all’udienza di riconvocazione del 13.1.2023,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la dichiarò inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la decisione lamentandoche il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il

25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato; non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc; la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione con due motivi.

Non si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA].

Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo , la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto Ric. 2021 n. 06650 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -3- (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali(Cass., n. 24258/20).

All’esito dell’acquisizione del fascicolo di secondo grado, è stata rifissata l’udienza camerale per la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, non avendo la Corte d’appello considerato che la prova della data della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era desumibile anche dal contenuto del fascicolo di parte avversa e, in particolare, dalla copia notificata dell’atto di citazione in opposizione.In particolare, i ricorrenti deducono che l’atto d’opposizione era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17.10.13, nel termine di 40 gg. a decorrere, ex art. 641 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il

25.7.13. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 641, 645, cpc, per non aver la Corte d’appelloritenuto di applicare il principio, affermato in fattispecie analoga, afferente alla questione della produzione della copia notificata del decreto ingiuntivola cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

L a verifica della tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo può avvenire anche attraverso l’esame della copia notificata della citazione contenuta nel fascicolo della parte opposta, essendo applicabile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale,nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione medesima, stante la Ric. 2021 n. 06650 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -4- inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (Cass., n. 16673/12).

Il collegio, pertanto, con la suddetta ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causaa nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di secondo grado.

Da quest’ultimo fascicolo risulta l’atto d’iscrizione a ruolo del suddetto giudizio d’opposizione, in data 25.10.2013, recante l’indicazione della data di notificazione dell’atto di citazione del 17.10.13;l’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo- documento dichiaratodal cancelliere conforme all’originale dell’atto inserito nel fascicolo di parte- reca nte il timbro riferito all’U fficiale giudiziario, in data 17.10.13, che attesterebbe l’avvenuta consegna dell’attoper la relativa notifica.

Ora, la questione oggetto di causa si riassume , dunque, nella valutazione della valenza probatoria del predetto timbro e dell’atto d’iscrizione a ruolo (che indica, come detto, la medesima data di notificazione del 17.10.2013).

Secondo l’orientamento di questa Corte , i n tema di notificazione il momento di perfezionamento per il notificante ai fini dell a tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione),è costituito dalla c onsegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica dellespese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registrocronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, Ric. 2021 n. 06650 sez.

M1 -ud. 10-05-2022 -5- primocomma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fedefino a querela di falso (Cass., SU, n. 14294/07; n. 3755/15; n.13640/13).

Nel caso concreto, il timbro non è stato contestato (parte intimata non è costituita) ; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, la data del timbro, sebbene non sottoscritta, con l’indicazione del relativo numero cronologico dimostrala tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo , poiché da ritenere notificata in data 17. 10.13, in quanto effettuatanel termine di 40 gg. dalla notificazione del decreto opposto (25.7.2013) , considerata la sospensione feriale dei terminiche, ratione temporis , aveva la durata di 1 mese e 45 gg.Invero, il d. l. n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14, ha modificatol’art. 1 l. n. 742/69, riducendo il suddetto periodo di sospensionedal 1 al 31 agosto di ciasc un anno, con efficacia dal 2015; pertanto, alla data della suddetta notificazione, era in vigorela p revigente versione del citato art. 1 l. n. 742/69.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello diL’Aquila, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a decreto ingiuntivo Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.25/11/2022- CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.6650/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6650-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ; -intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020; Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11 /2022 , e all’udienza di riconvocazione del 13.1.2023,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la dichiarò inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la decisione lamentandoche il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il 25.7.13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato; non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc; la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta tardivamente il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione con due motivi. Non si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. Con ordinanza interlocutoria emessa il 10.5.22, la Corte ha rimesso la causa a nuovo ruolo, osservando che era necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo , la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali(Cass., n. 24258/20). All’esito dell’acquisizione del fascicolo di secondo grado, è stata rifissata l’udienza camerale per la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, non avendo la Corte d’appello considerato che la prova della data della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era desumibile anche dal contenuto del fascicolo di parte avversa e, in particolare, dalla copia notificata dell’atto di citazione in opposizione.In particolare, i ricorrenti deducono che l’atto d’opposizione era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 17.10.13, nel termine di 40 gg. a decorrere, ex art. 641 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 25.7.13. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 641, 645, cpc, per non aver la Corte d’appelloritenuto di applicare il principio, affermato in fattispecie analoga, afferente alla questione della produzione della copia notificata del decreto ingiuntivola cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. L a verifica della tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo può avvenire anche attraverso l’esame della copia notificata della citazione contenuta nel fascicolo della parte opposta, essendo applicabile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale,nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione medesima, stante la Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -4- inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (Cass., n. 16673/12). Il collegio, pertanto, con la suddetta ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causaa nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di secondo grado. Da quest’ultimo fascicolo risulta l’atto d’iscrizione a ruolo del suddetto giudizio d’opposizione, in data 25.10.2013, recante l’indicazione della data di notificazione dell’atto di citazione del 17.10.13;l’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo- documento dichiaratodal cancelliere conforme all’originale dell’atto inserito nel fascicolo di parte- reca nte il timbro riferito all’U fficiale giudiziario, in data 17.10.13, che attesterebbe l’avvenuta consegna dell’attoper la relativa notifica. Ora, la questione oggetto di causa si riassume , dunque, nella valutazione della valenza probatoria del predetto timbro e dell’atto d’iscrizione a ruolo (che indica, come detto, la medesima data di notificazione del 17.10.2013). Secondo l’orientamento di questa Corte , i n tema di notificazione il momento di perfezionamento per il notificante ai fini dell a tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione),è costituito dalla c onsegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica dellespese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registrocronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -5- primocomma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fedefino a querela di falso (Cass., SU, n. 14294/07; n. 3755/15; n.13640/13). Nel caso concreto, il timbro non è stato contestato (parte intimata non è costituita) ; pertanto, in applicazione del richiamato orientamento, la data del timbro, sebbene non sottoscritta, con l’indicazione del relativo numero cronologico dimostrala tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo , poiché da ritenere notificata in data 17. 10.13, in quanto effettuatanel termine di 40 gg. dalla notificazione del decreto opposto (25.7.2013) , considerata la sospensione feriale dei terminiche, ratione temporis , aveva la durata di 1 mese e 45 gg.Invero, il d. l. n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14, ha modificatol’art. 1 l. n. 742/69, riducendo il suddetto periodo di sospensionedal 1 al 31 agosto di ciasc un anno, con efficacia dal 2015; pertanto, alla data della suddetta notificazione, era in vigorela p revigente versione del citato art. 1 l. n. 742/69. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello diL’Aquila, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvi
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