CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 31362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20913-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto R.G.N. 20913/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 985/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2017 R.G.N. 1275/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20913/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8.3.2017 n. 985, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di quest’ultima la quale - premesso che il defunto coniuge era titolare di pensione di vecchiaia, lo stesso aveva ottenuto la capitalizzazione del 50% della pensione, ai sensi della legge n. 859/65, senza informare la famiglia, ed alla morte di [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente e al figlio era stata riconosciuta una pensione di reversibilità di importo esiguo - chiedeva che fosse accertata la carenza di consenso della ricorrente e degli altri aventi diritto alla capitalizzazione della pensione di reversibilità e l’annullamento del provvedimento amministrativo dell’Inps di accoglimento della domanda di capitalizzazione ovvero la condanna dell’Istituto previdenziale al risarcimento del danno, secondo quanto meglio indicato ai ff. 1-2 della sentenza impugnata (sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale), nonché ulteriormente, deduceva una questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. Il Tribunale respingeva la domanda, in quanto accertava che l’opzione per la capitalizzazione era stata legittimamente esercitata dal coniuge defunto, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 659/65, vigente ratione temporis, mentre l’Inps aveva ottemperato alla scelta del pensionato, provvedendo ad anticipare il trattamento pensionistico, senza poter disattendere la relativa richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che era l’unico titolare della prestazione e si era avvalso di una facoltà prevista dalla legge. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado, rilevando che l’aspettativa del coniuge superstite a vedersi garantito in futuro una pensione non decurtata era un interesse non giuridicamente qualificato, perché l’avente diritto era il titolare della pensione, mentre l’Inps si era attenuto alle prescrizioni di legge. La Corte del merito rigettava, altresì, la medesima questione di legittimità costituzionale, già sollevata in primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 143-148, 160 e 180 c.c., in riferimento all’art. 34 della legge n. 859/65, nonché di violazione degli artt. 1343 e 1344 c.c., in relazione all’inderogabilità e imperatività delle norme in materia di previdenza obbligatoria, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il beneficiario della pensione aveva la piena disponibilità delle decisioni che riguardano la misura e l’impiego delle risorse che provengono dalla previdenza obbligatoria, senza che il diritto di famiglia possa essere di ostacolo a questa autonomia negoziale e con esonero da responsabilità dell’ente previdenziale per il comportamento del titolare della pensione anche in violazione delle aspettative degli aventi diritto alla pensione di reversibilità. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce una questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 1 della legge n. 859/65, in relazione agli artt. 3 comma 1 e 2, 29 comma 1 e 30 comma 1 Cost., in quanto, il diritto a chiedere unilateralmente, la capitalizzazione di una parte del trattamento pensionistico, da parte dell’iscritto al [OSCURATO:PERSONA], collide con la riforma del nuovo diritto di famiglia che prevede l’amministrazione congiunta dei beni della comunione da parte di entrambi i coniugi (quindi, anche di quello non titolare della pensione), alla luce della parità di diritti e doveri degli stessi coniugi, nell’ambito del consorzio familiare: in buona sostanza, secondo la ricorrente, se la capitalizzazione riduce del 50% la rata di pensione corrisposta mensilmente, di ciò, l’altro coniuge deve essere partecipe (secondo una interpretazione costituzionalmente orientata), anche per la prospettiva di durata illimitata della decurtazione. Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, perché non si confronta con la ratio della decisione, basata sul disposto dell’art. 34 della legge n. 859/65 che prevede la facoltà del pensionato, iscritto al [OSCURATO:PERSONA], che abbia raggiunti i requisiti previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo conto che il capitale liquidabile non puo' superare la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge. Il motivo è, altresì, infondato, atteso, invero, la natura inderogabile e imperativa delle norme che disciplinano il diritto a pensione che è un diritto personale, connotato da imprescrittibilità, strettamente regolato dalla legge e la capitalizzazione di una quota di pensione è una facoltà che, nei limiti e termini in cui è legislativamente prevista, può essere esercitata solo dall’avente diritto, vale a dire dall’assicurato nel momento in cui accede a pensione, né l’Istituto previdenziale può a sua discrezione stabilire vincoli o ragioni ostative non previste dalla legge, anzi, l’anticipazione in capitale della pensione è una misura estremamente favorevole per l’assicurato è ben può essere utilizzata conformemente ai bisogni familiari. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, alla luce della natura strettamente personale del diritto a pensione che entra a far parte del patrimonio personale del titolare e non di quello familiare, a prescindere dal fatto che il pagamento anticipato della pensione crea la disponibilità di una ingente somma che offre notevoli opportunità economiche non solo al titolare ma anche ai suoi congiunti, se il titolare è rispettoso dei doveri familiari, mentre un eventuale pregiudizio sarebbe esclusivamente dovuto a un’eventuale mala gestio del pensionato, che nulla ha a che vedere con l’asserita incostituzionalità della norma. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut