CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026
Cassazione n. 26183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3600 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 283/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il28/04/2020 R.G.N. 75/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 18/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 3600/20261. Con la sentenza n. 545/2005 depositata il 13/12D/a2t0a 0p5u blbal icazione 04/10/2026Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,confermava la statuizione di primo grado con la quale era stataaccolta la domanda proposta nei confronti dell’Inps da FerrilliRoberto, il quale - premesso di avere cessato il rapporto dilavoro il 30 dicembre 1994 e di avere avanzato all’Inps domandaper ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] cui era stato iscritto, la pensione dianzianità con la liquidazione di una quota capitale, ai sensidella L. n. 859 del 1965, art. 34 - aveva lamentato che l’Istitutoaveva erroneamente determinato il coefficiente dicapitalizzazione, avendolo calcolato non in base alla tabellaallegata al D.M. 19 febbraio 1981, ma in base a coefficientidiversi ed inferiori, cosi violando la previsione del citato art. 34,per cui il valore capitale della quota di pensione deve esserecalcolato in base ai "coefficienti in uso presso l’Inps", i quali,sosteneva il ricorrente, non potevano che essere quelli di cuial D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del1962, art. 13 che era l’unico riferimento in uso nelle formepensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali dellariserva matematica.2. L’INPS proponeva ricorso per cassazione; il procedimentoveniva definito da questa Corte, pronunciatasi a Sezioni unitecon la sentenza 20/10/2009, n. 22157, che così disponeva«accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta la domanda».2.1. La sentenza in questione riteneva infondata la pretesadel ricorrente a vedersi liquidata l’anticipazione della pensioneprevista dall’art. 34 della legge 859 del 1965 concapitalizzazione in ragione dei criteri di cui alle tabelle di cuial D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 delNumero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/20261962, art. 13 che si assumevano essere quelle in uso pressol’INPS.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di revocazione dellasentenza delle Sezioni Unite.3.1. Con ordinanza Cass. 5709 del 27/03/2012 Le SezioniUnite dichiaravano inammissibile l’istanza di revocazione.4. A seguito della sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte, l’INPS chiedeva e otteneva dal Tribunale di Sassaridecreto ingiuntivo per la somma di euro 406.692,59 e cioè perla somma percepita dal pensionato nelle more della definizionedel giudizio e in applicazione delle sentenze di merito che, inaccoglimento della domanda avevano disposto l’applicazione deicoefficienti di capitalizzazione più elevati invocati dal [OSCURATO:PERSONA] perla liquidazione dell’anticipo della pensione, con conseguenteliquidazione di una somma maggiore richiesta in restituzionemaggiorate degli accessori maturati.5. [OSCURATO:PERSONA], dando avvio al presente procedimento,proponeva opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al [OSCURATO:PERSONA] e svolgeva una serie di domande riconvenzionali.5.1. Il Tribunale di Sassari rigettava l’opposizione al decretoingiuntivo dichiarando che tutte le domande riconvenzionalispiegate dal ricorrente erano coperte dal giudicato.6. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello. L’INPS si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione.6.1. Con la sentenza n. 283/2019 depositata in data28/04/2020 la Corte di Appello di Cagliari, sezione lavoro, harespinto l’impugnazione. La Corte di Appello ha corretto lamotivazione della sentenza del Tribunale di Sassari nella partein cui in cui il primo giudice aveva dichiarato inammissibileperché coperta dal giudicato la domanda principale svolta daNumero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/2026Roberto [OSCURATO:PERSONA] in via riconvenzionale nel giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo e cioè la domanda diretta ad ottenerel’annullamento ex art. 1427 c.c. del provvedimento di pensioneemesso dall’INPS in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per vizio delconsenso dello stesso. La Corte di Appello ha ritenuto che ladomanda non fosse coperta dal giudicato ma fosse infondata nelmerito. La Corte di Appello ha, poi, confermato la sentenza delTribunale di Sassari nella parte in cui aveva dichiaratoinammissibili perché coperte dal giudicato le domande svolte invia riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] e dirette ad ottenere laliquidazione dell’anticipo di pensione secondo altri e diversicriteri di capitalizzazione.7. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando tre motivi di ricorso. L’INPSsi è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.8. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 18/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 della legge 241 del 1990 e degli artt. 4 e5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo n.2248/1865 allegato E, dell’art. 1427 c.c., dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., errata omessae incongrua motivazione ex art. 111 cost.1.1. Secondo il motivo di ricorso la sentenza sarebbe erratae carente nella motivazione atteso che la domanda diannullamento dell’opzione esercitata per l’anticipo di una quotacapitalizzata della pensione da parte del [OSCURATO:PERSONA] riguardava nonsolo l’ipotesi dell’errore, ma anche quelli della violenza e del doloipotesi sulle quali la Corte di Appello avrebbe omesso diNum ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 360p0/2r0o2n6 unciarsi; sarebbero predicabili, secondo il ricoDrsaota, puvbizbil icazione 04/10/2026dell’azione amministrativa tali da determinare l’annullamentodell’atto, pubblicistico, di attuazione del rapporto previdenziale.La sentenza impugnata avrebbe omesso di esercitare il dovutocontrollo pubblicistico sull’atto amministrativo di liquidazionedell’anticipo. La mancata conoscenza dei presupposti per laliquidazione dell’anticipo e dei parametri utilizzatideterminerebbe un errore rilevante ai fini dell’annullamento.L’adozione del criterio di liquidazione utilizzato dall’INPSsarebbe idonea a determinare annullamento del provvedimentoper violazione di legge e per eccesso di potere. Il ricorrentededuce, infine, che anche a voler considerare la questione sottoil profilo privatistico la sentenza non avrebbe trattato i profili deldolo e della violenza con omessa motivazione.2. Il primo motivo di ricorso è infondato perché presupponenullità ovvero l’annullabilità del provvedimento di liquidazionedell’anticipo in conto capitale della pensione per errore ovveroper violenza e dolo.3. In proposito, osserva il Collegio, va rammentato che ilricorrente, utilizzando una disposizione derogatoria dei principigenerali e di favore, ovvero l’art. 34 della legge 859/1965,chiese che gli fosse corrisposto, in sostituzione di una quotadella pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessacalcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionaledella previdenza sociale.4. Per la qualificazione in termini di beneficio del dirittoassicurato dalla disposizione si consideri la ricostruzione deldiritto in questione effettuata da Cass. ss uu. 28/05/2014, n.11907 che, in proposito, affermava: «La legge n. 859 del 1965,n. 859, recante norme di previdenza per il personale di volodipendente da aziende di navigazione aerea ed istitutiva delNumero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/2026nella sua originaria formulazione, la possibilità, a richiestadell'iscritto al [OSCURATO:PERSONA], della liquidazione in capitale di una partedella pensione spettante. L'art. 34 cit. (applicabile al caso di 4specie ratione temporis) stabiliva che l'iscritto che avesseraggiunto i requisiti previsti per il conseguimento del diritto allapensione di anzianità aveva la facoltà di chiedere che gli fossecorrisposto, in sostituzione di una quota della pensionespettategli, il valore capitale della quota stessa, calcolato inbase ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale. Il capitale liquidabile non poteva superarené la metà del valore capitale della pensione spettante (art. 34,comma 2, lett. a), né la differenza tra il valore capitale dellapensione spettante ed il valore capitale della pensioneliquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazioneai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria,alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodoconsiderato utile ai fini della determinazione della pensioneliquidabile a carico del [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza l'iscritto al Fondopoteva chiedere di riscuotere (anche subito all'atto delpensionamento), come importo capitalizzato, il quid pluris che ilfavore), garantiva rispetto al trattamento pensionisticoordinario nell'assicurazione obbligatoria. La determinazionedella quota suddetta è mutata nel tempo per effetto dellanormativa successiva».4. Orbene, in ragione dell’insegnamento della citatasentenza può affermarsi che l’esercizio del diritto allaliquidazione era frutto di una scelta, volontaria e consapevole,del ricorrente come degli altri soggetti che intesero chiederla.Numero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/2026L’INPS a fronte della richiesta era tenuto per legge a disporre laliquidazione, essendo per legge determinato l’an della richiestadi liquidazione.5. Non è, per questa via, configurabile alcun errore circal’istanza di liquidazione atteso che gli effetti dell’istanza, lungidall’essere determinati dall’INPS in ragione di sceltediscrezionali, erano determinati da indici normativi stabiliti dallalegge. E’ ben vero che circa l’interpretazione delle disposizionidi rilievo e circa l’individuazione dei criteri di liquidazionedell’anticipo si è sviluppata una complessa controversia, madetta controversia, risolta dalla giurisprudenza, e in particolaredalla citata sentenza delle Sezioni Unite, non valeva a influiresul presupposto volontario, unilaterale e ascrivibile al soloricorrente della scelta operata per la liquidazione della quotacapitale in anticipo.6. La sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilitàdi un errore di rilievo ai sensi dell’art. 1427 c.c., va esente dacensure e appare conforme alla giurisprudenza espressa inordine ad analoghe controversie da questa Corte che semprehanno escluso la configurabilità di un errore riconoscibile eascrivibile alla condotta dell’INPS.7. Il ricorrente deduce, ancora, che la Corte di Appelloavrebbe omesso ogni pronuncia circa la dedotta nullità ovveroannullabilità del provvedimento di liquidazione dell’anticipo dellapensione per dolo ovvero per violenza.7.1. Anche sotto questo profilo il motivo è infondato. Ilricorrente non specifica la doglianza circa i pretesi vizi, nonindica dove, come e quando avrebbe introdotto tale censura.Non appare, in proposito, sufficiente il generico richiamo all’art.1428 c.c. contenuto nel corpo e nelle conclusioni dell’atto diopposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il richiamo a quellaNumero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/2026disposizione trovava adeguata specificazione solo in relazionealla denuncia dell’errore quale vizio del consenso, ma nessunaconcretizzazione trovava in ordine ai pretesi vizi del dolo e dellaviolenza. Né tali specificazioni sono mai state avanzate nel corsodel giudizio ovvero con il ricorso in cassazione, atteso cherimane indeterminato ogni aspetto della doglianza, laconfigurabilità stessa di tali pretesi gravi vizi incidenti sullaautonoma volontà del ricorrente e la stessa attribuzione dellecondotte di rilievo all’INPS ovvero a terzi estranei alla sceltaoperata a suo tempo dal ricorrente.7.2. Appare solo il caso di aggiungere che il ricorrente, dopoaver presentato la richiesta di liquidazione all’INPS e averottenuto l’anticipo, presentò di seguito una domanda giudizialediretta non ad ottenere l’annullamento dell’atto per pretesi vizidel consenso, atteso che la scelta era stata evidentementeautonoma e consapevole, ma una domanda diretta a contestarei criteri di calcolo adottati dall’INPS invocando un criterio piùfavorevole di quello in concreto utilizzato. Per questa via ilricorrente ribadiva come la questione riguardassel’interpretazione della normativa di rilievo e la scelta dei criteridi conteggio, senza che fosse in questione alcuna interferenzacirca la volontà del ricorrente di ottenere il beneficio richiesto.7.3. Il primo motivo di ricorso risulta infondato anche sottogli altri profili sollevati, non essendo configurabile alcunaviolazione delle disposizioni sul procedimento amministrativonella condotta dell’INPS che ebbe a procedere alla liquidazione,in quanto si trattava di atto dovuto a seguito dell’istanzadell’interessato, rimanendo la scelta e l’adozione dei criterio sulpiano esecutivo e della interpretazione delle norme di rilievo.Tale conclusione, osserva il Collegio, è del tutto in linea con lamotivazione e la ricostruzione dell’istituto operata dalla giàNumero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/2026citata sentenza Cass. S.U. n.11907 del 2014 e anche con quantoosservato circa la legittimazione del titolare a esercitare larichiesta di ricapitalizzazione e la soggezione dell’INPS allapotestà del pensionato da Cass. 31362/2023.8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ilricorrente lamenta che la Corte avrebbe disatteso le richieste diprova testimoniale e di interrogatorio formale spiegate nelgiudizio di merito dal ricorrente e dirette a provare che questiall’atto della presentazione dell’istanza di anticipazione dellapensione non conosceva i presupposti economici della scelta el’amministrazione non aveva fornito adeguate informazioni.8.1. Il motivo è inammissibile. Si consideri che: in tema digiudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n.5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella suaoggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né lesingole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie,ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla basedelle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass.31/03/2022, n. 10525).9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. inrelazione agli artt. 2909 c.c. e 111 cost.. Si critica la sentenzaimpugnata per non essersi pronunciata nel merito delle altredomande spiegate in via riconvenzionale dall’opponente nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perché le stesseNum ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 360s0/o20n26o state ritenute coperte dal giudicato determinaDtaota dpaubllabl icazione 04/10/2026citata pronuncia emessa tra le parti dalla Corte a Sezioni Unite.9.1. La sentenza di appello ha affermato che le domandericonvenzionali spiegate dal pensionato sarebbero coperte dalgiudicato, che copre il dedotto e il deducibile; la richiesta diapplicazione di altri criteri di capitalizzazione ha affermato laCorte territoriale, sarebbe coperta dal giudicato di cui allasentenza tra le parti Cass. S.U. 22157/2009.9.2. Secondo il ricorrente non era, invece, precluso dalgiudicato l’esame delle domande dirette a invalidare l’anticipodella pensione per i vizi del provvedimento di liquidazione ocomunque dirette a rideterminare il rateo di pensione in ragionedi un diverso sistema di capitalizzazione e comunque in ragionedi una diversa quota capitalizzabile.10. In proposito va ricordato che il pensionato aveva avviatola causa ritenendo illegittimo l’operato dell’INPS e non applicabilii coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteriamministrazione dell’INPS su conforme parere del comitatoamministratore del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza per il personale di volodipendente da aziende di navigazione aerea. [OSCURATO:PERSONA] avevasostenuto la operatività delle tabelle di capitalizzazione di cuial DM 19 febbraio 1981, decreto che costituiva aggiornamentodella precedente tabella di cui al DM 27 gennaio 1964, emanataper il calcolo della riserva matematica, e che, secondo la tesi diparte ricorrente era l’unica allora "in uso" presso l’INPS.11. La pronuncia Cass. S.U. 22157/2009 dichiarò che nonera corretto il criterio utilizzato dall’INPS. Affermò in proposito:«L’operato dell’INPS non appare corretto. In proposito non sipossono che richiamare le argomentazioni svolte da questaCorte con la sentenza n. 7132 del 23 marzo 2007, la quale, purNum ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 360n0/2o0n26 condivisibile quanto alle conclusioni, ha affermatoD acthae p uebrabl icazione 04/10/2026preclusa l’Istituto la elaborazione di tariffe autonome per lacapitalizzazione della quota di pensione. Si è osservato in dettapronunzia che, alla mancanza di specifiche tariffe, non potevasupplire l’INPS stesso in sede di compilazione del bilanciotecnico della gestione del [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 34 della legge medesima,nel far riferimento ai "coefficienti (di capitalizzazione) in uso"presso l’INPS, non ha certo inteso demandare allo stesso ladeterminazione dell’ammontare della somma dovuta, nonessendo ipotizzarle che la quantificazione dell’obbligazione siarimessa ad una determinazione dello stesso debitore dellaprestazione, per cui tale disposizione ha presupposto comunqueuna eteronormazione, anche solo a livello di mero attoamministrativo a carattere generale. Deve poi ancheconsiderarsi che all’epoca si istituzione del [OSCURATO:PERSONA] volo (L. n. 859del 1965, art. 1) i "coefficienti (di capitalizzazione) in uso" (art.34 della stessa legge) non potevano certo essere quelli che soloin seguito avrebbero potuto essere iscritti nel bilancio tecnicodella gestione del [OSCURATO:PERSONA] stesso, i quali all’epoca ovviamente nonesistevano e quindi non potevano affatto considerarsi "in uso"».11.1. A ciò non seguì, tuttavia, l’accoglimento della pretesadel pensionato, ritenendosi inapplicabile il criterio dicapitalizzazione preteso da questi: «alla infondatezza della tesidell’INPS, non consegue però necessariamente - econtrariamente a quanto ritenuto dalla già citata sentenza diquesta Corte n. 7132 del 2007 - l’adesione alla tesi deipensionati che propugnano (e perciò chiedono le differenzepensionistiche), la operatività delle tabelle di capitalizzazione dicui al DM 19 febbraio 1981, che, come detto, costituisceaggiornamento della precedente tabella di cui al DM 27 gennaio1964, emanata per il calcolo della riserva matematica, e che,Num ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 360s0/e20c2o6 ndo la loro tesi sarebbe l’unica allora " in uso" pressDoa tla’I NpuPbSb.l icazione 04/10/2026Invero, una volta esclusa la operatività della legge"interpretativa" del 2007 per quanto riguarda le pensioni daliquidare anteriormente al luglio 1997, ed una volta accertatoche non era consentito, all’istituto, elaborare autonomamentele tabelle di capitalizzazione, non resta all’interprete chereperire nella legislazione vigente all’epoca di entrata in vigoredella legge di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] volo n. 859 del 1965, qualifossero i coefficienti di capitalizzazione che erano allora "in uso"presso l’Inps».12. All’esito di tale percorso, la sentenza delle Sezioni Uniteaccolse il ricorso dell’INPS, cassò la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigettò la domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta allariliquidazione della quota di pensione ottenuta in anticipo.13. In ragione di questa pronuncia, risulta incensurabile inquesta sede l’affermazione della Corte di Appello di Cagliari cheha ritenuto coperte dal giudicato le altre domande spiegate dalal decreto ingiuntivo e cioè le altre domande, subordinate,dirette a contestare il criterio di liquidazione chiedendoapplicarsi altro criterio.14. Dette domande sono coperte dal giudicato delle SezioniUnite, che copre il dedotto e il deducibile.14.1. Si consideri, in proposito, che: il principio in virtù delquale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limitioggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlatoall'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientrinel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragionigiuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte lepossibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che,sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedentiNum ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 360l0o/2g02i6ci, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti Doagtga eptutbivbil icazione 04/10/2026del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non siestendono a domande diverse per petitum e causa petendi,rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventualepreclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente inragione del mero rapporto di connessione intercorrente con unadomanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto laconnessione incide normalmente sulla competenza del giudice,ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse(Cass. 11/01/2024, n. 1259).14.2. Nella fattispecie la controversia riguardava il petitumcostituito dall’anticipo della pensione per quota capitalizzata ela causa petendi riguardava l’individuazione del criterio diliquidazione applicabile. Tanto precludeva e preclude il nuovoesame delle stesse questioni in un diverso giudizio. Atteso chela invocazione di diversi criteri di capitalizzazione non mutavapetitum e causa petendi della domanda già coperta dalgiudicato.15. Va, peraltro, osservato in via assorbente che le SezioniUnite sono di seguito intervenute sulla medesima questione ehanno definitivamente affermato la validità del criterio diliquidazione operato nella specie dall’INPS e la illegittimità diogni altro criterio di liquidazione.16. La questione dei coefficienti di rivalutazione dell’anticipoin conto capitale della pensione richiesto dai dipendenti fondoVolo è stata risolta, anche in via generale e per tutta la plateadei richiedenti, in senso contrario a quanto sostenuto dalricorrente e in senso favorevole all’INPS dalla già citatapronuncia dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 11907 del 2014 cheva letta insieme alla pronuncia Cass. Sez. U. n. 22157 del 2009.Num ero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Numero sezionale 3600/2026 17. La pronuncia del 2014 ha affermato il priDnactiap ipou bdbil icazione 04/10/2026diritto, di seguito rimasto indiscusso, secondo il quale: ai finidella liquidazione di una quota di pensione in capitale, previstadall'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, a favore deipensionati iscritti al [OSCURATO:PERSONA] di previdenza per il personale di volodipendente da aziende di navigazione aerea, istituito pressol'INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionisticicon decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma dell'art. 2, comma503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - quale norma disanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e delquota di pensione spettante agli iscritti al [OSCURATO:PERSONA] - non solo icoefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio diAmministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto2005, pur senza il parere del "Comitato amministratore", maanche quelli determinati in sede di elaborazione del bilanciotecnico del [OSCURATO:PERSONA] volo ed approvati dal Comitato di vigilanza delrecepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio diAmministrazione dell'INPS, dovendosi conseguentementeescludere dal novero dei "coefficienti di capitalizzazione in uso",richiamati dall'art. 34, quelli previsti per il calcolo della riservamatematica di cui alla legge 12 agosto 1962 n. 1338, all'art. 13,comma 6, come pure quelli contemplati nelle tabelle allegate alr.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzionedelle rendite vitalizie immediate e differite presso quella cheall'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.18. Questa pronuncia è valsa a ricostruire il sistema; diseguito è stata confermata Cass 29971/2022 che ha ribadito laconclusione delle Sezioni unite per le domande precedenti al01/01/1997.Numero registro generale 29309/2020 Numero di raccolta generale 26183/2026Num ero sezionale 3600/2026 Data pubblicazione 04/10/202619. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmenterespinto.20. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, ineuro 200,00 (duecento) per esborsi oltre accessori come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consigli del 18 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi