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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08103/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1113/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 8; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente per la riscossione per la Provincia di Siracusa, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - =5_0 avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 16 novembre 2017, n. 2123, AC 7.12.2021 Pres.

RGA [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 13 luglio 2009 n. 917 che aveva accolto soltanto parzialmente la domanda proposta dai predetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (poi [OSCURATO:PERSONA] spa, oggi [OSCURATO:PERSONA] spa), riducendo la somma per la quale era stata iscritta ipoteca da parte dell'Ente di riscossione da Euro 1.273.772,70 a Euro 100.000,00 e aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, con condanna degli appellanti alle spese.

Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa).

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Solo la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, n. 4 e 366 c.p.c. per aver ritenuto la Corte territoriale inammissibile l'appello perché privo del requisito della specificità dei motivi."; in particolare, osservano che la sentenza impugnata nel ritenere inammissibile l'appello ha motivato che gli appellanti si sarebbero "limitati a riproporre pedissequamente le medesime domande, critiche e rilievi rassegnati in primo grado, AC 7.12.2021 Pres.

RGA [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 riportandoli de plano nell'atto di appello, non formulando specifici motivi alla sentenza impugnata" senza, in particolare, fornire "alcuna argomentazione contraria a quanto ritenuto in sentenza omettendo di censurare specificatamente la ricostruzione operata dal Tribunale sotto il profilo della sussistenza di un ulteriore debito di oltre Euro 41.000,00 portato da cartelle notificate e non impugnate e non specificatamente contestate in giudizio che da sole giustificano e legittimano l'iscrizione dell'ipoteca" e inoltre senza censurare "specificatamente la statuizione del giudice di prime cure del rigetto della domanda risarcitoria, "non configurandosi alcuno illecito nella condotta del concessionario, che ha iscritto ipoteca esercitando il diritto-dovere impostogli dalla legge, non potendosi condannare il creditore a risarcire il danno in favore del debitore inadempiente che si duole dell'attivazione delle garanzie previste dalla legge a tutela del credito, ad opera del soggetto deputato alla riscossione"; contestano, inoltre, le affermazioni della Corte territoriale in considerazione della natura devolutiva del giudizio di appello e richiamano l'indirizzo giurisprudenziale che, legittima la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado (Cass. Sez.

U. n. 27199 del 2017 e 11999 del 2017), soprattutto in considerazione della stringatezza e insussistenza della motivazione di prime cure in merito alla "eccessività della iscrizione ipotecaria per un credito insussistente nell'ammontare indicato nella nota di iscrizione e, soprattutto la mancata riduzione dell'ipoteca nonostante le esplicite richieste formulate, con conseguenti gravi danni per gli attori"; richiamano infine le ragioni esposte nell'atto di appello volte evidenziare che l'iscrizione ipotecaria era stata iscritta per un credito inesistente.

2. Con il secondo motivo denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. illegittimità della condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali".

AC 7.12.2021 Pres.

RGA [OSCURATO:PERSONA], I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019

3. Va preliminarmente rilevata la non tempestività del controricorso per violazione del termine di cui all'art. 370 c.p.c.; difatti, esso risulta notificato 1'11 febbraio 2019, a fronte di un ricorso notificato il 14 dicembre 2018.

3.1. L'eccezione in rito, sollevata dalla parte controricorrente che, sebbene tardiva come sopra meglio evidenziato, il Collegio ha tuttavia il potere di verificare d'ufficio, è infondata.

Nello specifico, ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, comma 17,

I. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine previsto dall'ad 327 c.p.c. da un anno a sei mesi, deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (Sez.

L n. 6951 del 11/03/2019 Rv. 653084 - 01) che, nel caso di specie, è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 29.03.2006.

Pertanto, il ricorso per cassazione notificato in data 14 dicembre 2018, nel termine lungo annuale dalla pubblicazione della sentenza di appello pubblicata il 16 novembre 2017, non notificata, va considerato tempestivo.

4. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Va evidenziato in via generale che la nozione di specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente AC 7.12.2021 Pres.

RGA [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 -

01. Nello stesso solco, è stato altresì precisato che la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, 29 luglio 2016, n.15790, Rv. 641584-01), sicché l'appellante "che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello", e ciò in quanto, sostenere il contrario, "significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che - a tacer d'altro - non sarebbe coerente col divieto di «nova» prescritto dall'art. 345 c.p.c.." (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034- 01; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv.659759-01).

E' stato altresì precisato che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Sez. 2 n. 23781 del 28/10/2020, Rv. 659392 - 01).AC 7.12.2021 Pres.

RGA [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 Tanto richiamato, va rilevato che a fronte della motivazione assai stringata della sentenza impugnata, l'atto di appello proposto dagli attuali ricorrenti indicava in modo non equivoco le doglianze proposte, così come evidenziato analiticamente nel ricorso; in particolare, a pag. 3 dell'atto di appello, i predetti specificavano che l'ente di riscossione (Serit) aveva agito illegittimamente mantenendo l'iscrizione ipotecaria nonostante l'annullamento delle cartelle (pag. 7 ricorso per cassazione); alle pagg. 8 e 9 dell'atto di appello reiteravano la doglianza affermando che il comportamento di controparte aveva avuto connotazioni arbitrarie per aver proceduto all'iscrizione ipotecaria quando l'efficacia esecutiva delle cartelle era stata sospesa e una, definitivamente annullata; precisavano a pag. 9, inoltre, "che non sussisteva alcun residuo debito della società attrice, come infondatamente sostenuto da Montepaschi nella comparsa di costituzione; infatti, come risultante dal documento di regolarità contributiva del 13.9.2006 la [OSCURATO:PERSONA] snc era in regola con il versamento dei contributi e non doveva nulla.

In ogni caso, il modestissimo residuo debito maturato successivamente all'annullamento delle cartelle esattoriali, non legittimava il mantenimento di un'iscrizione ipotecaria di importo superiore a Euro 1.200.00,00" (pagg. 7 e 8 ricorso per cassazione); a pag. 13, censuravano la decisione del primo giudice anche per non aver ammesso i capitoli di prova formulati in ordine al danno subito (pag. 8 ricorso per cassazione); a pag. 14 dell'atto di appello reiteravano la richiesta "di ritenere e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] spa doveva provvedere alla immediata cancellazione della ipoteca non appena ricevuta la diffida del 28.7.2004 ed in ogni caso dopo l'emanazione delle sentenze del Tribunale di Siracusa che aveva accolto le opposizioni avverso le cartelle esattoriali e in ogni caso doveva ridurre l'importo ad una somma non maggiore di Euro 82.000,00" e poi che "[OSCURATO:PERSONA] con l'illegittima iscrizione ipotecaria, con il suo mantenimento nel tempo senza operare alcuna riduzione, ha causato alla AC 7.12.2021 Pres.

RGA [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 società appellante gravissimi danni all'immagine" (pag. 8 ricorso per cassazione).

Tanto evidenziato, le circostanze lamentate appaiono tutte rilevanti a mente dell'indirizzo giurisprudenziale appena citato, che correla l'onere di specificità dei motivi di appello alla specificità della motivazione della sentenza di primo grado in punto di apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Esse integrano, per un verso, una critica diretta avverso la motivazione del giudice di prime cure, rivolta a negare l'esistenza di un credito residuo, e per l'altro, una critica anche indiretta allorquando deducono, in via subordinata, l'esistenza di un credito residuo di entità modesta, così contrastando l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'esistenza di debito, quale che fosse, legittimasse l'iscrizione ipotecaria.

La decisione oggetto di impugnazione, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dell'art. 342 c.p.c.., tenuto conto del tenore delle argomentazioni effettivamente svolte e contrapposte dagli appellanti a quelle della sentenza impugnata al fine di confutarne il fondamento logico giuridico. 4.2.

Dalla riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso discende l'assorbimento del secondo motivo.

5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito del proposto gravame, ritenuto, a torto, inammissibile ex art. 342 c.p.c..

Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbito il restante e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1113/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 8; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente per la riscossione per la Provincia di Siracusa, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - =5_0 avverso la sentenza della Corte di appello di Catania 16 novembre 2017, n. 2123, AC 7.12.2021 Pres. RGA [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 13 luglio 2009 n. 917 che aveva accolto soltanto parzialmente la domanda proposta dai predetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (poi [OSCURATO:PERSONA] spa, oggi [OSCURATO:PERSONA] spa), riducendo la somma per la quale era stata iscritta ipoteca da parte dell'Ente di riscossione da Euro 1.273.772,70 a Euro 100.000,00 e aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, con condanna degli appellanti alle spese. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa). La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Solo la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 360, n. 4 e 366 c.p.c. per aver ritenuto la Corte territoriale inammissibile l'appello perché privo del requisito della specificità dei motivi."; in particolare, osservano che la sentenza impugnata nel ritenere inammissibile l'appello ha motivato che gli appellanti si sarebbero "limitati a riproporre pedissequamente le medesime domande, critiche e rilievi rassegnati in primo grado, AC 7.12.2021 Pres. RGA [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 riportandoli de plano nell'atto di appello, non formulando specifici motivi alla sentenza impugnata" senza, in particolare, fornire "alcuna argomentazione contraria a quanto ritenuto in sentenza omettendo di censurare specificatamente la ricostruzione operata dal Tribunale sotto il profilo della sussistenza di un ulteriore debito di oltre Euro 41.000,00 portato da cartelle notificate e non impugnate e non specificatamente contestate in giudizio che da sole giustificano e legittimano l'iscrizione dell'ipoteca" e inoltre senza censurare "specificatamente la statuizione del giudice di prime cure del rigetto della domanda risarcitoria, "non configurandosi alcuno illecito nella condotta del concessionario, che ha iscritto ipoteca esercitando il diritto-dovere impostogli dalla legge, non potendosi condannare il creditore a risarcire il danno in favore del debitore inadempiente che si duole dell'attivazione delle garanzie previste dalla legge a tutela del credito, ad opera del soggetto deputato alla riscossione"; contestano, inoltre, le affermazioni della Corte territoriale in considerazione della natura devolutiva del giudizio di appello e richiamano l'indirizzo giurisprudenziale che, legittima la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado (Cass. Sez. U. n. 27199 del 2017 e 11999 del 2017), soprattutto in considerazione della stringatezza e insussistenza della motivazione di prime cure in merito alla "eccessività della iscrizione ipotecaria per un credito insussistente nell'ammontare indicato nella nota di iscrizione e, soprattutto la mancata riduzione dell'ipoteca nonostante le esplicite richieste formulate, con conseguenti gravi danni per gli attori"; richiamano infine le ragioni esposte nell'atto di appello volte evidenziare che l'iscrizione ipotecaria era stata iscritta per un credito inesistente. 2. Con il secondo motivo denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. illegittimità della condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali". AC 7.12.2021 Pres. RGA [OSCURATO:PERSONA], I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 3. Va preliminarmente rilevata la non tempestività del controricorso per violazione del termine di cui all'art. 370 c.p.c.; difatti, esso risulta notificato 1'11 febbraio 2019, a fronte di un ricorso notificato il 14 dicembre 2018. 3.1. L'eccezione in rito, sollevata dalla parte controricorrente che, sebbene tardiva come sopra meglio evidenziato, il Collegio ha tuttavia il potere di verificare d'ufficio, è infondata. Nello specifico, ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, comma 17, I. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine previsto dall'ad 327 c.p.c. da un anno a sei mesi, deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (Sez. L n. 6951 del 11/03/2019 Rv. 653084 - 01) che, nel caso di specie, è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 29.03.2006. Pertanto, il ricorso per cassazione notificato in data 14 dicembre 2018, nel termine lungo annuale dalla pubblicazione della sentenza di appello pubblicata il 16 novembre 2017, non notificata, va considerato tempestivo. 4. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Va evidenziato in via generale che la nozione di specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente AC 7.12.2021 Pres. RGA [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01. Nello stesso solco, è stato altresì precisato che la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, 29 luglio 2016, n.15790, Rv. 641584-01), sicché l'appellante "che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello", e ciò in quanto, sostenere il contrario, "significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che - a tacer d'altro - non sarebbe coerente col divieto di «nova» prescritto dall'art. 345 c.p.c.." (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034- 01; in senso conforme, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv.659759-01). E' stato altresì precisato che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Sez. 2 n. 23781 del 28/10/2020, Rv. 659392 - 01).AC 7.12.2021 Pres. RGA [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 Tanto richiamato, va rilevato che a fronte della motivazione assai stringata della sentenza impugnata, l'atto di appello proposto dagli attuali ricorrenti indicava in modo non equivoco le doglianze proposte, così come evidenziato analiticamente nel ricorso; in particolare, a pag. 3 dell'atto di appello, i predetti specificavano che l'ente di riscossione (Serit) aveva agito illegittimamente mantenendo l'iscrizione ipotecaria nonostante l'annullamento delle cartelle (pag. 7 ricorso per cassazione); alle pagg. 8 e 9 dell'atto di appello reiteravano la doglianza affermando che il comportamento di controparte aveva avuto connotazioni arbitrarie per aver proceduto all'iscrizione ipotecaria quando l'efficacia esecutiva delle cartelle era stata sospesa e una, definitivamente annullata; precisavano a pag. 9, inoltre, "che non sussisteva alcun residuo debito della società attrice, come infondatamente sostenuto da Montepaschi nella comparsa di costituzione; infatti, come risultante dal documento di regolarità contributiva del 13.9.2006 la [OSCURATO:PERSONA] snc era in regola con il versamento dei contributi e non doveva nulla. In ogni caso, il modestissimo residuo debito maturato successivamente all'annullamento delle cartelle esattoriali, non legittimava il mantenimento di un'iscrizione ipotecaria di importo superiore a Euro 1.200.00,00" (pagg. 7 e 8 ricorso per cassazione); a pag. 13, censuravano la decisione del primo giudice anche per non aver ammesso i capitoli di prova formulati in ordine al danno subito (pag. 8 ricorso per cassazione); a pag. 14 dell'atto di appello reiteravano la richiesta "di ritenere e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] spa doveva provvedere alla immediata cancellazione della ipoteca non appena ricevuta la diffida del 28.7.2004 ed in ogni caso dopo l'emanazione delle sentenze del Tribunale di Siracusa che aveva accolto le opposizioni avverso le cartelle esattoriali e in ogni caso doveva ridurre l'importo ad una somma non maggiore di Euro 82.000,00" e poi che "[OSCURATO:PERSONA] con l'illegittima iscrizione ipotecaria, con il suo mantenimento nel tempo senza operare alcuna riduzione, ha causato alla AC 7.12.2021 Pres. RGA [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. n. 1113/2019 società appellante gravissimi danni all'immagine" (pag. 8 ricorso per cassazione). Tanto evidenziato, le circostanze lamentate appaiono tutte rilevanti a mente dell'indirizzo giurisprudenziale appena citato, che correla l'onere di specificità dei motivi di appello alla specificità della motivazione della sentenza di primo grado in punto di apprezzamento delle risultanze istruttorie. Esse integrano, per un verso, una critica diretta avverso la motivazione del giudice di prime cure, rivolta a negare l'esistenza di un credito residuo, e per l'altro, una critica anche indiretta allorquando deducono, in via subordinata, l'esistenza di un credito residuo di entità modesta, così contrastando l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'esistenza di debito, quale che fosse, legittimasse l'iscrizione ipotecaria. La decisione oggetto di impugnazione, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dell'art. 342 c.p.c.., tenuto conto del tenore delle argomentazioni effettivamente svolte e contrapposte dagli appellanti a quelle della sentenza impugnata al fine di confutarne il fondamento logico giuridico. 4.2. Dalla riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso discende l'assorbimento del secondo motivo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito del proposto gravame, ritenuto, a torto, inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbito il restante e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spe
Sentenza Cassazione n. 08103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris