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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20249/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iec di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata Maria ElenaRibaldone e all’avvocata [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente e incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1790/2019depositata il 07/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Verbania convenendo ingiudizio IEC di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni subiti, sia di natura contrattuale cheextracontrattuale.

L’attore aveva allegato di aver affidato ai convenutil’incarico per la realizzazione dell’impianto elettrico, sia interno cheesterno, della propria villa in Baveno; nel corso del rapporto contrattualeaveva rilevato difformità dei lavori rispetto al concordato,malfunzionamenti ed errori, di cui aveva inutilmente sollecitato laregolarizzazione; le controparti avevano abbandonato il cantiereinterrompendo l’intervento ed erano pure emerse violazioni delle normesulla sicurezza degli impianti; nonostante le richieste, non erano staticonsegnati né i progetti né gli schemi degli stessi; a nulla era valsa lamessa in mora, con missiva del 20.1.2016, delle controparti, alle qualiaveva comunicato la volontà di risolvere il contratto in mancanza dellaconsegna di tutta la documentazione necessaria alla verificadell’intervento.Si era costituita solo IEC di [OSCURATO:PERSONA] formulando eccezioni didecadenza e prescrizione, ex art.2226 c.c., e chiedendo nel merito nonsolo il rigetto delle domande della controparte ma la sua condanna apagare quanto ancora dovuto per le opere realizzate: l’impresa convenutaaveva altresì chiesto di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni che, costituitasi, aveva contestato che i danni oggetto dicontroversia rientrassero nell’ambito della copertura assicurativa.Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria esperita, aveva accolto la domandadi [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti di IEC di Mattia CristinaNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026riconoscendone l’inadempimento per non aver completato le lavorazioniabbandonando il cantiere, e attribuendo al suo comportamentogravemente inadempiente idoneità a giustificare la risoluzione delcontratto; l’entità del danno da risarcire era stata limitata, a carico di IEC,ad euro 35.157,10, oltre IVA e accessori (era stato così corretto l’inizialeerrore materiale contenuto nella sentenza in ordine all’importo dovuto atitolo risarcitorio); il Tribunale aveva accolto anche la domanda di manlevadi IEC di [OSCURATO:PERSONA] verso la società assicuratrice.2.

Avevano proposto appello con separati atti introduttivi sia IEC, siala [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]: riunite le impugnazioni, la Corted’appello di Torino aveva riformato completamente la sentenza di primogrado, respingendo le domande di [OSCURATO:PERSONA] e accogliendo ladomanda riconvenzionale di IEC di [OSCURATO:PERSONA]; aveva altresìesaminato, ai soli fini della pronuncia sulle spese, la domanda di manlevasvolta da IEC nei confronti della società assicuratrice, ritenendolainfondata -con le pronunce consequenziali.Quanto alle domande principali svolte da [OSCURATO:PERSONA] e da IEC diMattia [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito aveva motivato la decisione comesegue:-la qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le partiera stata correttamente effettuata dal Tribunale di Verbania, senzacontestazioni, come contratto di prestazione d’opera, regolato agliart.2222 e s. c.c., per l’allestimento di plurimi e variegati impiantielettrici all’interno dell’edificio di proprietà del committente; -l’azionerisarcitoria esercitata dal committente doveva essere limitata all’ambitocontrattuale, nel senso che è indiscutibile che l’azione risarcitoriaesperita dal Tabibnia fosse esclusivamente relazionata al contratto diprestazione d’opera intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], e per la precisione adasseriti inadempimento di quest’ultimo nella realizzazione delle opereimpiantistiche commissionategli, dei quali (oltre al ritardo nell’ultimazioneNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026degli interventi) costituivano la risultante e l’evidenziazione i molteplici viziesecutivi riscontrati e reputati non conformi alle “leges artis”.

In modoemblematico, il predetto ebbe ad avanzare una “quanti minoris” (pag.13della citazione) nella misura di almeno € 30.000, rimedio edittale questoaccordato dall’art.1668 c.c., cui rinvia l’art.2226 c.c. ; non vi eranopertanto i presupposti per teorizzare un fondamento della domanda anchenell’ambito della responsabilità extracontrattuale, che non deve esserevalutata, non essendo allegata la lesione di interessi sorti al di fuori delcontratto e aventi la consistenza di diritti assoluti;-dal contesto delle difese delle parti emergeva che le interlocuzioni intervenute erano sintomatiche della perduranzadel rapporto, reputato ancora in essere tanto dalla committenza che daiprestatori d’opera , con la conseguenza che si deve ritenere più cheun definitivo rifiuto (effettivo o che appariva tale) da parte del soggettoprestatore di proseguire e completare l’opera commissionata, un recessodal rapporto ad iniziativa della parte committente, del resto facoltizzata intal senso ex art.2227 c.c., che accorda in proposito alla medesima undiritto potestativo sul punto, il cui positivo esercizio ebbe a determinare,nell’ambito della vicenda in esame, la cessazione del rapporto inessere ; a conferma dell’assunto, la permanenza in loco di materiale delprestatore d’opera induce a congetturare un negato assenso adaccedere al cantiere da parte della committenza ; quindi una correttaesegesi della missiva del 20.1.2016 era nel senso che essa, nonostante ilriferimento in termini impropri alla risoluzione e all’art.1453 c.c., fuconfermativa del recesso, già esercitato per facta concludentia dalcommittente fin dal 2015 con l’interdizione dell’accesso al cantiere;-l’esercizio del diritto potestativo di recesso equivaleva alla consegna,e quindi faceva decorrere i termini per la denuncia dei vizi e difettidell’opera, con la precisazione che questi non ricorrono quando si tratti divizi che sarebbero stati emendabili con il compimento dell’opera;Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026-premesso che l’onere della prova della tempestività della denuncia deivizi era a carico del committente, l’eccezione di decadenza formulata daIEC andava accolta, perché a fronte del recesso esercitato da Tabibnia asettembre o ottobre 2015, non si poteva ravvisare una denunciaesauriente nella missiva del gennaio 2016, relativa comunque ad anomaliemacroscopiche, e rispetto alla relazione tecnica di parte del 24.5.2016 nonera seguita alcuna denuncia idonea ad evitare la perenzione del diritto digaranzia, se non la notificazione dell’atto di citazione in giudizio a metàluglio 2016 quando il termine era completamente spirato;-era fondata la domanda riconvenzionale di IEC, per il pagamentodell’importo di € 22.275,00 IVA compresa, quale compenso per lavoriadditivi concordati con la committenza; a fronte dell’analitica esposizionedegli interventi per i quali il prestatore d’opera richiedeva il pagamento,Tabibnia si era limitato a rilevare con la prima memoria istruttoria, che“controparte non” aveva fornito “alcuna prova relativa alle opereaggiuntive asseritamente realizzate né alla circostanza che esse” fosserostate “realizzate a regola d’arte”, salvo poi, immediatamente di seguito,negare l’avvenuta esecuzione degli interventi sull’unico presupposto dellasua contestazione radicale circa la “corretta realizzazione degli interventida parte degli appaltatori” , che avevano realizzato l’intervento in modoincompleto e non rispettoso delle normative di sicurezza; in sostanza, lecontestazioni del committente si dovevano riferire non tantoall’effettuazione degli interventi ma al fatto che essi erano viziati.Quanto alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà assicuratrice, la Corte d’appello ha provveduto alla sua valutazioneai soli fini della verifica della soccombenza virtuale per la condanna allespese, con esito negativo perché i danni oggetto di controversia non sipotevano considerare ricompresi nella garanzia assicurativa fatta valeredall’imprenditore.Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi.IEC di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso rilevandol’inammissibilità, per più profili, del ricorso e, comunque, la suainfondatezza.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso conricorso incidentale fondato su un motivo, al quale il ricorrente ha rispostoa propria volta con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], pure destinatario della notificazione del ricorso percassazione, è rimasto intimato.Le parti costituite hanno depositato tutte memorie.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale.1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione o falsa applicazione degli art.1453, 1455, 1667, 1668 e2226 c.c. (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.), sulla nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art.112 c.p.c. (art.360 comma 1 n.4 c.p.c.).Rileva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe affermato chel’azione proposta fosse qualificabile come “quanti minoris” per poierroneamente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato il recesso eche l’esercizio del recesso corrispondesse alla consegna dell’opera ai finidell’individuazione del termine iniziale per far valere la garanzia quanto aivizi e difetti dell’opera.

Questa ricostruzione non terrebbe conto del fattoche, nel caso di specie, le opere concordate non erano state portate atermine e quindi il riferimento normativo non era costituito dagli art.1667-1668, richiamati dall’art.2226 c.c., ma dall’art.1453 c.c.

La Corte di meritonon avrebbe tenuto inoltre conto che i danni erano stati richiesti sia per ilprofilo del grave inadempimento contrattuale, quanto ai costi pereliminare i vizi delle opere realizzate, sia sotto il profilo extracontrattuale,per il mancato godimento dell’immobile a causa del protrarsi dei lavori perNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026oltre un anno, e avrebbe così trascurato di esaminare la ben più ampiadomanda risarcitoria formulata, limitandola arbitrariamente al solo profilorilevante ex art.1668 c.c., con violazione dell’art.112 c.p.c.2.

Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per vizio dimotivazione, motivazione apparente, illogica e comunque inidonea agarantire il minimo costituzionale, e violazione di legge in relazioneall’art.132 co 2 n.4 c.p.c. (art.360 comma 1 n.4 c.p.c.) Non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, come la Corte di meritoabbia giustificato l’attribuzione della cessazione del rapporto al recesso delcommittente, sulla base dell’affermazione apodittica che, in assenza diinadempimenti qualificati e rilevanti “ope legis” il riferimento nellamissiva 20.1.2016 alla risoluzione e al disposto dell’art.1453 c.c. fosseroirrilevanti.3.

Con il terzo motivo di critica il ricorrente lamenta la Violazione ofalsa applicazione degli art. 1667, 1668 e 2226 c.c. (art.360 comma 1 n.3c.p.c.), sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione, motivazioneapparente, illogica e comunque inidonea a garantire il minimocostituzionale, e violazione di legge in relazione all’art.132 co 2 n.4 c.p.c.(art.360 comma 1 n.4 c.p.c.) Non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, come la Corte abbiaassimilato il preteso recesso alla consegna effettiva dell’opera ai fini deldecorso della garanzia per vizi e difetti, senza nemmeno considerare chela mera presa in consegna dell’opera non equivale a sua accettazione:tutto ciò non tenendo conto che -non la consegna ma- l’accettazionedell’opera costituirebbe uno spartiacque in materia di onere probatorio,perché prima dell’accettazione il committente potrebbe solo allegarel’esistenza dei vizi, con prova a carico della controparte quanto al correttoadempimento ed all’esecuzione a regola d’arte, mentre dopo ilcommittente dovrebbe dimostrare e l’esistenza dei vizi e le loroconseguenze dannose.Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/20264.

Il quarto motivo contiene la critica della sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione dell’art. 2226 co 1 e 2 c.c. (art.360comma 1 n.3 c.p.c.) .Si contesta la decisione d’appello nella parte in cui afferma la evidenzadelle macroscopiche anomalie attribuite alle opere eseguite dallacontroparte, escludendo rilievo alla consulenza tecnica di partepredisposta.

La Corte di merito avrebbe inoltre contraddittoriamente ricondotto ad unità i vizi facilmente rilevabili rispetto a quelli che, comeammesso dallo stesso Giudice si sono potuti rilevare unicamente grazieall’attività consulenziale di un professionista incaricato dalcommittente .5.

I primi quattro motivi si esaminano unitariamente, assieme, perchéevidentemente connessi: il primo, il terzo, e il quarto motivo sono fondatie assorbono in senso proprio il secondo, nei termini che seguono.La Corte d’appello, confermata la qualificazione giuridica del rapportocontrattuale intervenuto tra le parti come prestazione d’opera, consistita nell’allestimento di plurimi e variegati impianti elettriciall’interno dell’edificio di proprietà del committente , ha rilevato che puravendo [OSCURATO:PERSONA] ricondotto la sua pretesa creditoria -integralmente richiamata, come riscontrato dalla Corte, ex art.346 c.p.c.- ad un duplice alternativo profilo, contrattuale ma anche aquiliano , non è consentito a chi agisce per ottenere la reintegrazione, delinearearbitrariamente … l’azione esperita con la sola aggiunta dell’aggettivo extracontrattuale : è indiscutibile che l’azione risarcitoria esperitada Tabibnia fosse esclusivamente relazionata al contratto di prestazioned’opera intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] .La Corte distrettuale ha accertato l’intervenuta interruzione dei lavorirelativi all’impianto elettrico della villa in Baveno, di proprietà delricorrente, prima della loro ultimazione da parte di IEC di [OSCURATO:PERSONA].Sul presupposto del mancato completamento dell’intervento preventivato,Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026la Corte ha infatti ritenuto di valorizzare -a fronte delle diverse posizionidelle parti sull’abbandono del cantiere da parte del prestatore d’opera,affermato dal committente, e sulla preclusione dell’accesso al cantiere,affermata da IEC- la missiva del 20.1.2016 inviata dai legali di MosheTabibnia a IEC come ipotesi di recesso ex art.2227 c.c., già anticipato perfacta concludentia nell’autunno del 2015 con l’esclusione del prestatored’opera dal cantiere.Nonostante il mancato completamento dell’opera e lo scioglimento delrapporto di prestazione d’opera per affermato recesso unilaterale delcommittente, la Corte di merito ha ritenuto operative le garanzie di cuiall’art. 2226 c.c. - omologo dell’art.1667 c.c. e richiamanteespressamente, all’ultimo comma, il disposto dell’art.1668 c.c.-,presupponenti l’accettazione dell’opera: a tal fine la Corte ha attribuito alrecesso ex art. 2227 c.c. valore equipollente alla consegna, nonconfigurabile con riferimento ad una prestazione soltanto parziale e nonpiù suscettibile di venire utilmente proseguita ed ultimata a ministero delprestatore originariamente officiato e poi esautorato , e ha individuato iltermine di decadenza dalla garanzia per vizi e difetti dal momento della consegna , così identificato.

Ha ritenuto non rispettato il termine, siaper anomalie macroscopiche agevolmente e rapidamente percepibili everificabili senza l’ausilio di particolari nozioni tecniche, sia perché ivizi, nel loro effettivo atteggiarsi e nella reale consistenza, furono rilevati… dalla relazione di un professionista datata 24.5.2016 e non seguitada tempestiva denuncia.5.1.

Ora, si deve considerare che l’esercizio delle azioni di garanzia dicui all’art. 2226 c.c. presuppone che l’opera sia stata completata, perchéfino al suo completamento non è possibile evidenziare vizi, difetti odifformità che ben potrebbe essere apparenti e destinati ad esseresuperati nell’ambito dell’esecuzione: la norma richiamata -secondo unalogica che presuppone l’avvenuta consegna dell’opera finita, comeNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026riscontra il secondo comma quanto alla prescrizione dell’azione digaranzia- dispone infatti che l’intervenuta accettazione libera ilprestatore dell’opera dalla responsabilità per difformità o vizi noti ofacilmente riconoscibili -salvo il loro doloso occultamento-: rimane fermala responsabilità per i vizi occulti, da far valere entro otto giorno dallascoperta, con azione che si prescrive entro un anno dalla consegna .Appare applicabile analogicamente, per identità di ratio delladisposizione dell’art. 2226 c.c. con le disposizioni degli art.1667 e 1668c.c. -quest’ultima, del resto, espressamente richiamata dall’ultimo commadell’art.2226 c.c.- la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia diappalto -che è risalente e nettamente prevalente- secondo la quale laresponsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi edifformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ.,può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenutocompletamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzatanel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso dinon integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna delrisultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente lacomune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt.1453 e segg. cod. civ. -così già Cass. n.10255/1998; cfr. nello stessosenso, tra le molte, Cass. n.9849/2003; Cass. n.3302/2006; Cass.n.13983/2011; Cass. n.1186/2015; Cass. n.9198/2018; Cass.n.4511/2019; Cass. n.8103/2022-.5.2.

Un ulteriore rilievo appare necessario riguardo alla interpretazionedella missiva del 20.1.2016 come recesso ex art.2227 c.c.A prescindere dal profilo strettamente interpretativo del documento,che è di pertinenza esclusiva del giudice di merito, si deve chiarire chel’esercizio del recesso ai sensi della norma richiamata è il contenuto di undiritto potestativo, riservato alla libera determinazione del committente edè svincolato da qualsiasi giustificazione -derivandone solo l’obbligo, per ilNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026recedente, di tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, dellavoro eseguito e del mancato guadagno , analogamente a quantodispone, in materia di appalto, l’art.1671 c.c.-: in ogni caso, ancheammettendo che sia possibile la qualificazione di un atto come recesso exart. 2226 c.c. ad opera del Giudice, in assenza di una manifestazioneesplicita (prima o nell’ambito del giudizio) del diritto potestativo di recessoda parte dell’unico soggetto titolato a disporne, ove sia stato chiesto,come nel caso di specie, il risarcimento dei danni (anche) sul presuppostodell’inadempimento dell’appaltatore, lo scioglimento del contrattoconseguente al recesso non esime dalla necessità di indaginisull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti …quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del dannodall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso almomento del recesso -cfr., tra le altre, cfr. Cass. n.10400/2008; Cass.n.9645/2011; Cass. n.2130/2017-.5.3.

Si ritiene inoltre da escludere la possibilità che al recesso ex art.2226 c.c. sia attribuibile valore equipollente alla consegna dell’opera, aifini del decorso dei termini per le azioni di garanzia ex art.2226 c.c.

Ciò siaper la incongruenza di attribuire all’esercizio di un diritto potestativo delcommittente anche il valore sostanziale di adempimento di un obbligofacente capo al prestatore d’opera, derivandone altresì conseguenze incontrasto con gli interessi del committente stesso; sia per quanto soprarilevato in ordine all’inapplicabilità delle garanzie ex art.2226 c.c.nell’ipotesi di non compiuta esecuzione dei lavori che è altresìincompatibile con la loro consegna.

Si aggiunge, inoltre, che la consegnadell’opera individua il momento di decorrenza del termine di prescrizione,non anche del termine di decadenza che deriva dall’insorgere dei vizi, seocculti o dolosamente nascosti: per i vizi noti o facilmente riconoscibili losbarramento di rilevabilità è dato non dalla consegna ma dall’accettazioneNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’opera, che non è alla prima sovrapponibile richiedendo unamanifestazione di volontà, anche tacita ma univoca, del committente.5.4.

Alla luce di questi principi, risulta evidente che, effettivamente, lasentenza impugnata offre il fianco alle fondate censure del ricorrente.Si deve rilevare, al riguardo, che:-è stata effettuata una apparente interpretazione della domanda svoltada [OSCURATO:PERSONA] che ha comportato in realtà una eliminazione ingiustificata della domanda risarcitoria extracontrattuale, purepacificamente riconosciuta (dallo stesso Giudice d’appello) come proposta:il potere di interpretazione della domanda e di identificazione dell’oggettocontroverso, proprio del Giudice di merito, non comprende e non puòdeterminare ex ante l’espunzione di una richiesta esplicita di tutelaformulata dalla parte, che deve comunque essere valutata edeventualmente respinta (non riscontrandosene i presupposti fondanti) mache non può essere omessa, alla luce del chiaro disposto dell’art.112 c.p.c.-e degli art.24 e 111 Cost.-;-la domanda di fondamento contrattuale proposta da [OSCURATO:PERSONA] èstata considerata nell’ambito di operatività delle azioni di garanzia per vizie difetti dell’opera, con richiamo al disposto degli art.2226, 1667 e 1668c.c. nonostante fosse stato accertato che le opere non erano stateconcluse, senza alcuna motivazione al riguardo, nonostante il contrastopalese con l’orientamento interpretativo di legittimità in materia,esplicitato per l’appalto ma congruente anche con la prestazione d’opera,consolidato nel ritenere applicabili in tal caso le disposizioni generali inmateria di inadempimento, ex art. 1453 e s. c.c. -e non le azioni digaranzia-;-nel contempo, è stato richiamato il disposto dell’art. 2227 c.c. perqualificare l’iniziativa del committente come recesso, senza alcunavalutazione della conciliabilità della qualificazione giuridica operata in talsenso con l’effettivo contenuto della domanda proposta dal committente -Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026unico titolare del diritto potestativo di recesso, che aveva inoltre chiesto lacondanna della controparte al risarcimento del danno sul presupposto diun inadempimento, affermato grave, e collocato prima del gennaio 2016-;quindi senza dare giustificazione della idoneità effettiva della normautilizzata a regolamentare la fattispecie, a prescindere dalla ricostruzionein concreto della stessa (ricostruzione alla quale appartiene lavalorizzazione dell’impedimento dell’accesso al cantiere invecedell’abbandono dello stesso);-è stata attribuita al recesso ex art.2227 c.c., diritto potestativo di cuiè titolare il committente, efficacia equipollente alla consegna, onerante ilprestatore d’opera; sembra siano state quindi sovrapposte consegna eaccettazione dell’opera, facendo decorrere sostanzialmente dalprospettato recesso il termine di decadenza per la denuncia dei vizi che,pur non esaurientemente denunciati nella missiva del 20.1.2016,avrebbero costituto anomalie macroscopiche agevolmente erapidamente percepibili e verificabili senza l’ausilio di particolari nozionitecniche, salvo poi precisare, contraddittoriamente, che i vizi, nel loroeffettivo atteggiarsi e nella reale consistenza, furono rilevati … dallarelazione di un professionista datata 24.5.2016 ma comunque nonseguiti da tempestiva denuncia.5.5.

Sono riscontrabili nella sentenza impugnata, sianell’individuazione delle norme applicate, sia nella loro interpretazione allaluce dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità, diversiprofili di criticità che appaiono essere di per sé inquadrabili nell’ambitodella violazione di legge.Rileva inoltre la Corte che, a prescindere dalle singole suindicateviolazioni, è il contesto complessivo della motivazione che evidenzia unaoggettiva impossibilità di ricostruzione inequivoca del percorso logico cheha condotto la Corte alla decisione, perché presenta, come evidenziato,profili di intrinseca contraddittorietà che non sono superabili dal contestoNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026complessivo della motivazione stessa e che non rendono possibile lacomprensione delle scelte operate per la soluzione della controversia inrelazione alle questioni oggetto dei motivi di ricorso in esame: lamotivazione ad essi relativa si pone quindi al di fuori del rispetto delminimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -si richiama, inproposito, Cass. a SU n.8053/2014, espressione di principi di diritto ormaiconsolidati perché uniformemente ripetuti dalle pronunce successive-.6.

Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2226 co 2 c.c. in relazione agliart.128 co 1 e 132 del d. lgs. 6.9.2005, n.206 (art.360 comma 1 n.3c.p.c.) .La Corte avrebbe mal identificato anche il termine entro il quale farvalere la garanzia per vizi e difetti, che non sarebbe stato quello di 8giorni dal recesso, derivato dall’art.2226 co 2 c.c., ma quello di due mesistante la qualità di consumatore del ricorrente; ne conseguirebbe latempestività, comunque, dell’operata denuncia prendendo a riferimento ladata della consulenza tecnica ottenuta.6.1.

Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, del terzo edel quarto motivo di ricorso.7.

Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente si duole della decisionesulla domanda riconvenzionale di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] di MattiaCristina, che afferma affetta da violazione o falsa applicazione degliart.1661 e 2041 c.c., nonché dell’art.2967 c.c. (art.360 co 1 n.3 c.p.c.).Nullità della sentenza per vizio di motivazione, motivazione apparente,illogica e comunque inidonea a garantire il minimo costituzionale, eviolazione di legge in relazione all’art.132 co 2 n.4 c.p.c. (art.360 comma1 n.4 c.p.c.) .Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di dareadeguata rilevanza alle contestazioni sollevate fin dalla prima memoria exart. 183 c.p.c. sia quanto all’effettiva esecuzione di opere aggiuntive, siaNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto alla loro qualità esecutiva: sarebbe stato onere di IEC dimostrare,prima di tutto, l’esecuzione degli interventi aggiuntivi e la loro riferibilitàalla richiesta della committenza.

Le pretese prestazioni aggiuntiverichieste da IEC avrebbero dovuto essere vagliate cioè secondo ledisposizioni generali in materia di adempimento negoziale e di oneri diprova conseguenti.

Anche per questo punto della motivazioneemergerebbero comunque, secondo il ricorrente, insanabili vizi dimotivazione, perché non sarebbe dato comprendere quale sia il percorsoargomentativo seguito dal Giudice d’appello per giungere a riconoscerealla controparte il pagamento per prestazioni aggiuntive rispetto ai lavorioriginariamente commissionati7.1.

Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha accolto la domanda riconvenzionale di IEC sulpresupposto che, a fronte della puntuale ed analitica elencazionedei lavori svolti, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a sostenere che non erastata fornita alcuna prova dell’effettuazione dei lavori aggiuntivi, salvopoi, immediatamente di seguito, negare l’avvenuta esecuzione degliinterventi sull’unico presupposto della sua contestazione radicale circa la“corretta realizzazione degli interventi da parte degli appaltatori”, postoche questi ultimi, così come emergeva “con chiarezza dalladocumentazione versata in atti”, avevano “realizzato gli impianti in modoincompleto, errato, in violazione della normativa di sicurezza”, ed altresìche era stato in antecedenza erogato il non indifferente corrispettivo dieuro 106.000 circa .Non è riconoscibile il percorso argomentativo attraverso il quale laCorte di merito ha ritenuto insufficiente la contestazione radicaledell’effettuazione di lavori, aggiuntivi rispetto a quelli concordati, che IECavrebbe dovuto dimostrare per esistenza e consistenza: trattandosi diopere non preventivate l’elencazione puntuale da parte dell’imprenditoreNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026non ha alcuna significatività a fronte della contestazione integrale delcommittente.Ricorso incidentale.8.

Con l’unico motivo di ricorso la società assicuratrice lamental’omessa pronuncia, da parte della Corte d’Appello, sulla domanda direstituzione che essa aveva formulato rispetto a quanto già versato,direttamente a [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della pronuncia di primogrado -che aveva condannato IEC di [OSCURATO:PERSONA] a pagare a favore diMoshe Tabibnia, con accoglimento della domanda di manleva propostadall’imprenditore nei confronti della società assicuratrice che, quindi,aveva direttamente versato il dovuto-.8.1.

Questo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale nei termini esposti.La Corte d’appello ha valutato la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]solo ai fini della valutazione di soccombenza virtuale, come meroaccertamento incidentale per stabilire l’imputazione delle speseprocessuali della stessa società.Ne consegue che la domanda di manleva potrà essere riesaminata insede di rinvio, se IEC di [OSCURATO:PERSONA] intenderà mantenerla e se sarànecessario in relazione all’andamento del contenzioso principale tra MosheTabibnia e l’imprenditore che si assume assicurato: in quella sede laSocietà [OSCURATO:SOCIETA]. potrà altresì riproporre le suedifese e domande.9.

In conclusione, debbono essere accolti il primo, il terzo, il quarto e ilsesto motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri e delricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diTorino, in diversa composizione personale, la quale tornerà a pronunciarsisul merito dell’appello attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo delricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino che, in diversacomposizione, dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iec di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata Maria ElenaRibaldone e all’avvocata [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente e incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1790/2019depositata il 07/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Verbania convenendo ingiudizio IEC di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni subiti, sia di natura contrattuale cheextracontrattuale. L’attore aveva allegato di aver affidato ai convenutil’incarico per la realizzazione dell’impianto elettrico, sia interno cheesterno, della propria villa in Baveno; nel corso del rapporto contrattualeaveva rilevato difformità dei lavori rispetto al concordato,malfunzionamenti ed errori, di cui aveva inutilmente sollecitato laregolarizzazione; le controparti avevano abbandonato il cantiereinterrompendo l’intervento ed erano pure emerse violazioni delle normesulla sicurezza degli impianti; nonostante le richieste, non erano staticonsegnati né i progetti né gli schemi degli stessi; a nulla era valsa lamessa in mora, con missiva del 20.1.2016, delle controparti, alle qualiaveva comunicato la volontà di risolvere il contratto in mancanza dellaconsegna di tutta la documentazione necessaria alla verificadell’intervento.Si era costituita solo IEC di [OSCURATO:PERSONA] formulando eccezioni didecadenza e prescrizione, ex art.2226 c.c., e chiedendo nel merito nonsolo il rigetto delle domande della controparte ma la sua condanna apagare quanto ancora dovuto per le opere realizzate: l’impresa convenutaaveva altresì chiesto di chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni che, costituitasi, aveva contestato che i danni oggetto dicontroversia rientrassero nell’ambito della copertura assicurativa.Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria esperita, aveva accolto la domandadi [OSCURATO:PERSONA] nei soli confronti di IEC di Mattia CristinaNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026riconoscendone l’inadempimento per non aver completato le lavorazioniabbandonando il cantiere, e attribuendo al suo comportamentogravemente inadempiente idoneità a giustificare la risoluzione delcontratto; l’entità del danno da risarcire era stata limitata, a carico di IEC,ad euro 35.157,10, oltre IVA e accessori (era stato così corretto l’inizialeerrore materiale contenuto nella sentenza in ordine all’importo dovuto atitolo risarcitorio); il Tribunale aveva accolto anche la domanda di manlevadi IEC di [OSCURATO:PERSONA] verso la società assicuratrice.2. Avevano proposto appello con separati atti introduttivi sia IEC, siala [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]: riunite le impugnazioni, la Corted’appello di Torino aveva riformato completamente la sentenza di primogrado, respingendo le domande di [OSCURATO:PERSONA] e accogliendo ladomanda riconvenzionale di IEC di [OSCURATO:PERSONA]; aveva altresìesaminato, ai soli fini della pronuncia sulle spese, la domanda di manlevasvolta da IEC nei confronti della società assicuratrice, ritenendolainfondata -con le pronunce consequenziali.Quanto alle domande principali svolte da [OSCURATO:PERSONA] e da IEC diMattia [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito aveva motivato la decisione comesegue:-la qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le partiera stata correttamente effettuata dal Tribunale di Verbania, senzacontestazioni, come contratto di prestazione d’opera, regolato agliart.2222 e s. c.c., per l’allestimento di plurimi e variegati impiantielettrici all’interno dell’edificio di proprietà del committente; -l’azionerisarcitoria esercitata dal committente doveva essere limitata all’ambitocontrattuale, nel senso che è indiscutibile che l’azione risarcitoriaesperita dal Tabibnia fosse esclusivamente relazionata al contratto diprestazione d’opera intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], e per la precisione adasseriti inadempimento di quest’ultimo nella realizzazione delle opereimpiantistiche commissionategli, dei quali (oltre al ritardo nell’ultimazioneNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026degli interventi) costituivano la risultante e l’evidenziazione i molteplici viziesecutivi riscontrati e reputati non conformi alle “leges artis”. In modoemblematico, il predetto ebbe ad avanzare una “quanti minoris” (pag.13della citazione) nella misura di almeno € 30.000, rimedio edittale questoaccordato dall’art.1668 c.c., cui rinvia l’art.2226 c.c. ; non vi eranopertanto i presupposti per teorizzare un fondamento della domanda anchenell’ambito della responsabilità extracontrattuale, che non deve esserevalutata, non essendo allegata la lesione di interessi sorti al di fuori delcontratto e aventi la consistenza di diritti assoluti;-dal contesto delle difese delle parti emergeva che le interlocuzioni intervenute erano sintomatiche della perduranzadel rapporto, reputato ancora in essere tanto dalla committenza che daiprestatori d’opera , con la conseguenza che si deve ritenere più cheun definitivo rifiuto (effettivo o che appariva tale) da parte del soggettoprestatore di proseguire e completare l’opera commissionata, un recessodal rapporto ad iniziativa della parte committente, del resto facoltizzata intal senso ex art.2227 c.c., che accorda in proposito alla medesima undiritto potestativo sul punto, il cui positivo esercizio ebbe a determinare,nell’ambito della vicenda in esame, la cessazione del rapporto inessere ; a conferma dell’assunto, la permanenza in loco di materiale delprestatore d’opera induce a congetturare un negato assenso adaccedere al cantiere da parte della committenza ; quindi una correttaesegesi della missiva del 20.1.2016 era nel senso che essa, nonostante ilriferimento in termini impropri alla risoluzione e all’art.1453 c.c., fuconfermativa del recesso, già esercitato per facta concludentia dalcommittente fin dal 2015 con l’interdizione dell’accesso al cantiere;-l’esercizio del diritto potestativo di recesso equivaleva alla consegna,e quindi faceva decorrere i termini per la denuncia dei vizi e difettidell’opera, con la precisazione che questi non ricorrono quando si tratti divizi che sarebbero stati emendabili con il compimento dell’opera;Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026-premesso che l’onere della prova della tempestività della denuncia deivizi era a carico del committente, l’eccezione di decadenza formulata daIEC andava accolta, perché a fronte del recesso esercitato da Tabibnia asettembre o ottobre 2015, non si poteva ravvisare una denunciaesauriente nella missiva del gennaio 2016, relativa comunque ad anomaliemacroscopiche, e rispetto alla relazione tecnica di parte del 24.5.2016 nonera seguita alcuna denuncia idonea ad evitare la perenzione del diritto digaranzia, se non la notificazione dell’atto di citazione in giudizio a metàluglio 2016 quando il termine era completamente spirato;-era fondata la domanda riconvenzionale di IEC, per il pagamentodell’importo di € 22.275,00 IVA compresa, quale compenso per lavoriadditivi concordati con la committenza; a fronte dell’analitica esposizionedegli interventi per i quali il prestatore d’opera richiedeva il pagamento,Tabibnia si era limitato a rilevare con la prima memoria istruttoria, che“controparte non” aveva fornito “alcuna prova relativa alle opereaggiuntive asseritamente realizzate né alla circostanza che esse” fosserostate “realizzate a regola d’arte”, salvo poi, immediatamente di seguito,negare l’avvenuta esecuzione degli interventi sull’unico presupposto dellasua contestazione radicale circa la “corretta realizzazione degli interventida parte degli appaltatori” , che avevano realizzato l’intervento in modoincompleto e non rispettoso delle normative di sicurezza; in sostanza, lecontestazioni del committente si dovevano riferire non tantoall’effettuazione degli interventi ma al fatto che essi erano viziati.Quanto alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà assicuratrice, la Corte d’appello ha provveduto alla sua valutazioneai soli fini della verifica della soccombenza virtuale per la condanna allespese, con esito negativo perché i danni oggetto di controversia non sipotevano considerare ricompresi nella garanzia assicurativa fatta valeredall’imprenditore.Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi.IEC di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso rilevandol’inammissibilità, per più profili, del ricorso e, comunque, la suainfondatezza.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso conricorso incidentale fondato su un motivo, al quale il ricorrente ha rispostoa propria volta con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], pure destinatario della notificazione del ricorso percassazione, è rimasto intimato.Le parti costituite hanno depositato tutte memorie.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione o falsa applicazione degli art.1453, 1455, 1667, 1668 e2226 c.c. (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.), sulla nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art.112 c.p.c. (art.360 comma 1 n.4 c.p.c.).Rileva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe affermato chel’azione proposta fosse qualificabile come “quanti minoris” per poierroneamente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato il recesso eche l’esercizio del recesso corrispondesse alla consegna dell’opera ai finidell’individuazione del termine iniziale per far valere la garanzia quanto aivizi e difetti dell’opera. Questa ricostruzione non terrebbe conto del fattoche, nel caso di specie, le opere concordate non erano state portate atermine e quindi il riferimento normativo non era costituito dagli art.1667-1668, richiamati dall’art.2226 c.c., ma dall’art.1453 c.c. La Corte di meritonon avrebbe tenuto inoltre conto che i danni erano stati richiesti sia per ilprofilo del grave inadempimento contrattuale, quanto ai costi pereliminare i vizi delle opere realizzate, sia sotto il profilo extracontrattuale,per il mancato godimento dell’immobile a causa del protrarsi dei lavori perNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026oltre un anno, e avrebbe così trascurato di esaminare la ben più ampiadomanda risarcitoria formulata, limitandola arbitrariamente al solo profilorilevante ex art.1668 c.c., con violazione dell’art.112 c.p.c.2. Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per vizio dimotivazione, motivazione apparente, illogica e comunque inidonea agarantire il minimo costituzionale, e violazione di legge in relazioneall’art.132 co 2 n.4 c.p.c. (art.360 comma 1 n.4 c.p.c.) Non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, come la Corte di meritoabbia giustificato l’attribuzione della cessazione del rapporto al recesso delcommittente, sulla base dell’affermazione apodittica che, in assenza diinadempimenti qualificati e rilevanti “ope legis” il riferimento nellamissiva 20.1.2016 alla risoluzione e al disposto dell’art.1453 c.c. fosseroirrilevanti.3. Con il terzo motivo di critica il ricorrente lamenta la Violazione ofalsa applicazione degli art. 1667, 1668 e 2226 c.c. (art.360 comma 1 n.3c.p.c.), sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione, motivazioneapparente, illogica e comunque inidonea a garantire il minimocostituzionale, e violazione di legge in relazione all’art.132 co 2 n.4 c.p.c.(art.360 comma 1 n.4 c.p.c.) Non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, come la Corte abbiaassimilato il preteso recesso alla consegna effettiva dell’opera ai fini deldecorso della garanzia per vizi e difetti, senza nemmeno considerare chela mera presa in consegna dell’opera non equivale a sua accettazione:tutto ciò non tenendo conto che -non la consegna ma- l’accettazionedell’opera costituirebbe uno spartiacque in materia di onere probatorio,perché prima dell’accettazione il committente potrebbe solo allegarel’esistenza dei vizi, con prova a carico della controparte quanto al correttoadempimento ed all’esecuzione a regola d’arte, mentre dopo ilcommittente dovrebbe dimostrare e l’esistenza dei vizi e le loroconseguenze dannose.Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/20264. Il quarto motivo contiene la critica della sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione dell’art. 2226 co 1 e 2 c.c. (art.360comma 1 n.3 c.p.c.) .Si contesta la decisione d’appello nella parte in cui afferma la evidenzadelle macroscopiche anomalie attribuite alle opere eseguite dallacontroparte, escludendo rilievo alla consulenza tecnica di partepredisposta. La Corte di merito avrebbe inoltre contraddittoriamente ricondotto ad unità i vizi facilmente rilevabili rispetto a quelli che, comeammesso dallo stesso Giudice si sono potuti rilevare unicamente grazieall’attività consulenziale di un professionista incaricato dalcommittente .5. I primi quattro motivi si esaminano unitariamente, assieme, perchéevidentemente connessi: il primo, il terzo, e il quarto motivo sono fondatie assorbono in senso proprio il secondo, nei termini che seguono.La Corte d’appello, confermata la qualificazione giuridica del rapportocontrattuale intervenuto tra le parti come prestazione d’opera, consistita nell’allestimento di plurimi e variegati impianti elettriciall’interno dell’edificio di proprietà del committente , ha rilevato che puravendo [OSCURATO:PERSONA] ricondotto la sua pretesa creditoria -integralmente richiamata, come riscontrato dalla Corte, ex art.346 c.p.c.- ad un duplice alternativo profilo, contrattuale ma anche aquiliano , non è consentito a chi agisce per ottenere la reintegrazione, delinearearbitrariamente … l’azione esperita con la sola aggiunta dell’aggettivo extracontrattuale : è indiscutibile che l’azione risarcitoria esperitada Tabibnia fosse esclusivamente relazionata al contratto di prestazioned’opera intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] .La Corte distrettuale ha accertato l’intervenuta interruzione dei lavorirelativi all’impianto elettrico della villa in Baveno, di proprietà delricorrente, prima della loro ultimazione da parte di IEC di [OSCURATO:PERSONA].Sul presupposto del mancato completamento dell’intervento preventivato,Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026la Corte ha infatti ritenuto di valorizzare -a fronte delle diverse posizionidelle parti sull’abbandono del cantiere da parte del prestatore d’opera,affermato dal committente, e sulla preclusione dell’accesso al cantiere,affermata da IEC- la missiva del 20.1.2016 inviata dai legali di MosheTabibnia a IEC come ipotesi di recesso ex art.2227 c.c., già anticipato perfacta concludentia nell’autunno del 2015 con l’esclusione del prestatored’opera dal cantiere.Nonostante il mancato completamento dell’opera e lo scioglimento delrapporto di prestazione d’opera per affermato recesso unilaterale delcommittente, la Corte di merito ha ritenuto operative le garanzie di cuiall’art. 2226 c.c. - omologo dell’art.1667 c.c. e richiamanteespressamente, all’ultimo comma, il disposto dell’art.1668 c.c.-,presupponenti l’accettazione dell’opera: a tal fine la Corte ha attribuito alrecesso ex art. 2227 c.c. valore equipollente alla consegna, nonconfigurabile con riferimento ad una prestazione soltanto parziale e nonpiù suscettibile di venire utilmente proseguita ed ultimata a ministero delprestatore originariamente officiato e poi esautorato , e ha individuato iltermine di decadenza dalla garanzia per vizi e difetti dal momento della consegna , così identificato. Ha ritenuto non rispettato il termine, siaper anomalie macroscopiche agevolmente e rapidamente percepibili everificabili senza l’ausilio di particolari nozioni tecniche, sia perché ivizi, nel loro effettivo atteggiarsi e nella reale consistenza, furono rilevati… dalla relazione di un professionista datata 24.5.2016 e non seguitada tempestiva denuncia.5.1. Ora, si deve considerare che l’esercizio delle azioni di garanzia dicui all’art. 2226 c.c. presuppone che l’opera sia stata completata, perchéfino al suo completamento non è possibile evidenziare vizi, difetti odifformità che ben potrebbe essere apparenti e destinati ad esseresuperati nell’ambito dell’esecuzione: la norma richiamata -secondo unalogica che presuppone l’avvenuta consegna dell’opera finita, comeNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026riscontra il secondo comma quanto alla prescrizione dell’azione digaranzia- dispone infatti che l’intervenuta accettazione libera ilprestatore dell’opera dalla responsabilità per difformità o vizi noti ofacilmente riconoscibili -salvo il loro doloso occultamento-: rimane fermala responsabilità per i vizi occulti, da far valere entro otto giorno dallascoperta, con azione che si prescrive entro un anno dalla consegna .Appare applicabile analogicamente, per identità di ratio delladisposizione dell’art. 2226 c.c. con le disposizioni degli art.1667 e 1668c.c. -quest’ultima, del resto, espressamente richiamata dall’ultimo commadell’art.2226 c.c.- la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia diappalto -che è risalente e nettamente prevalente- secondo la quale laresponsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi edifformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ.,può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenutocompletamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzatanel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso dinon integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna delrisultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente lacomune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt.1453 e segg. cod. civ. -così già Cass. n.10255/1998; cfr. nello stessosenso, tra le molte, Cass. n.9849/2003; Cass. n.3302/2006; Cass.n.13983/2011; Cass. n.1186/2015; Cass. n.9198/2018; Cass.n.4511/2019; Cass. n.8103/2022-.5.2. Un ulteriore rilievo appare necessario riguardo alla interpretazionedella missiva del 20.1.2016 come recesso ex art.2227 c.c.A prescindere dal profilo strettamente interpretativo del documento,che è di pertinenza esclusiva del giudice di merito, si deve chiarire chel’esercizio del recesso ai sensi della norma richiamata è il contenuto di undiritto potestativo, riservato alla libera determinazione del committente edè svincolato da qualsiasi giustificazione -derivandone solo l’obbligo, per ilNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026recedente, di tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, dellavoro eseguito e del mancato guadagno , analogamente a quantodispone, in materia di appalto, l’art.1671 c.c.-: in ogni caso, ancheammettendo che sia possibile la qualificazione di un atto come recesso exart. 2226 c.c. ad opera del Giudice, in assenza di una manifestazioneesplicita (prima o nell’ambito del giudizio) del diritto potestativo di recessoda parte dell’unico soggetto titolato a disporne, ove sia stato chiesto,come nel caso di specie, il risarcimento dei danni (anche) sul presuppostodell’inadempimento dell’appaltatore, lo scioglimento del contrattoconseguente al recesso non esime dalla necessità di indaginisull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti …quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del dannodall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso almomento del recesso -cfr., tra le altre, cfr. Cass. n.10400/2008; Cass.n.9645/2011; Cass. n.2130/2017-.5.3. Si ritiene inoltre da escludere la possibilità che al recesso ex art.2226 c.c. sia attribuibile valore equipollente alla consegna dell’opera, aifini del decorso dei termini per le azioni di garanzia ex art.2226 c.c. Ciò siaper la incongruenza di attribuire all’esercizio di un diritto potestativo delcommittente anche il valore sostanziale di adempimento di un obbligofacente capo al prestatore d’opera, derivandone altresì conseguenze incontrasto con gli interessi del committente stesso; sia per quanto soprarilevato in ordine all’inapplicabilità delle garanzie ex art.2226 c.c.nell’ipotesi di non compiuta esecuzione dei lavori che è altresìincompatibile con la loro consegna. Si aggiunge, inoltre, che la consegnadell’opera individua il momento di decorrenza del termine di prescrizione,non anche del termine di decadenza che deriva dall’insorgere dei vizi, seocculti o dolosamente nascosti: per i vizi noti o facilmente riconoscibili losbarramento di rilevabilità è dato non dalla consegna ma dall’accettazioneNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’opera, che non è alla prima sovrapponibile richiedendo unamanifestazione di volontà, anche tacita ma univoca, del committente.5.4. Alla luce di questi principi, risulta evidente che, effettivamente, lasentenza impugnata offre il fianco alle fondate censure del ricorrente.Si deve rilevare, al riguardo, che:-è stata effettuata una apparente interpretazione della domanda svoltada [OSCURATO:PERSONA] che ha comportato in realtà una eliminazione ingiustificata della domanda risarcitoria extracontrattuale, purepacificamente riconosciuta (dallo stesso Giudice d’appello) come proposta:il potere di interpretazione della domanda e di identificazione dell’oggettocontroverso, proprio del Giudice di merito, non comprende e non puòdeterminare ex ante l’espunzione di una richiesta esplicita di tutelaformulata dalla parte, che deve comunque essere valutata edeventualmente respinta (non riscontrandosene i presupposti fondanti) mache non può essere omessa, alla luce del chiaro disposto dell’art.112 c.p.c.-e degli art.24 e 111 Cost.-;-la domanda di fondamento contrattuale proposta da [OSCURATO:PERSONA] èstata considerata nell’ambito di operatività delle azioni di garanzia per vizie difetti dell’opera, con richiamo al disposto degli art.2226, 1667 e 1668c.c. nonostante fosse stato accertato che le opere non erano stateconcluse, senza alcuna motivazione al riguardo, nonostante il contrastopalese con l’orientamento interpretativo di legittimità in materia,esplicitato per l’appalto ma congruente anche con la prestazione d’opera,consolidato nel ritenere applicabili in tal caso le disposizioni generali inmateria di inadempimento, ex art. 1453 e s. c.c. -e non le azioni digaranzia-;-nel contempo, è stato richiamato il disposto dell’art. 2227 c.c. perqualificare l’iniziativa del committente come recesso, senza alcunavalutazione della conciliabilità della qualificazione giuridica operata in talsenso con l’effettivo contenuto della domanda proposta dal committente -Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026unico titolare del diritto potestativo di recesso, che aveva inoltre chiesto lacondanna della controparte al risarcimento del danno sul presupposto diun inadempimento, affermato grave, e collocato prima del gennaio 2016-;quindi senza dare giustificazione della idoneità effettiva della normautilizzata a regolamentare la fattispecie, a prescindere dalla ricostruzionein concreto della stessa (ricostruzione alla quale appartiene lavalorizzazione dell’impedimento dell’accesso al cantiere invecedell’abbandono dello stesso);-è stata attribuita al recesso ex art.2227 c.c., diritto potestativo di cuiè titolare il committente, efficacia equipollente alla consegna, onerante ilprestatore d’opera; sembra siano state quindi sovrapposte consegna eaccettazione dell’opera, facendo decorrere sostanzialmente dalprospettato recesso il termine di decadenza per la denuncia dei vizi che,pur non esaurientemente denunciati nella missiva del 20.1.2016,avrebbero costituto anomalie macroscopiche agevolmente erapidamente percepibili e verificabili senza l’ausilio di particolari nozionitecniche, salvo poi precisare, contraddittoriamente, che i vizi, nel loroeffettivo atteggiarsi e nella reale consistenza, furono rilevati … dallarelazione di un professionista datata 24.5.2016 ma comunque nonseguiti da tempestiva denuncia.5.5. Sono riscontrabili nella sentenza impugnata, sianell’individuazione delle norme applicate, sia nella loro interpretazione allaluce dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità, diversiprofili di criticità che appaiono essere di per sé inquadrabili nell’ambitodella violazione di legge.Rileva inoltre la Corte che, a prescindere dalle singole suindicateviolazioni, è il contesto complessivo della motivazione che evidenzia unaoggettiva impossibilità di ricostruzione inequivoca del percorso logico cheha condotto la Corte alla decisione, perché presenta, come evidenziato,profili di intrinseca contraddittorietà che non sono superabili dal contestoNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026complessivo della motivazione stessa e che non rendono possibile lacomprensione delle scelte operate per la soluzione della controversia inrelazione alle questioni oggetto dei motivi di ricorso in esame: lamotivazione ad essi relativa si pone quindi al di fuori del rispetto delminimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. -si richiama, inproposito, Cass. a SU n.8053/2014, espressione di principi di diritto ormaiconsolidati perché uniformemente ripetuti dalle pronunce successive-.6. Con il quinto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2226 co 2 c.c. in relazione agliart.128 co 1 e 132 del d. lgs. 6.9.2005, n.206 (art.360 comma 1 n.3c.p.c.) .La Corte avrebbe mal identificato anche il termine entro il quale farvalere la garanzia per vizi e difetti, che non sarebbe stato quello di 8giorni dal recesso, derivato dall’art.2226 co 2 c.c., ma quello di due mesistante la qualità di consumatore del ricorrente; ne conseguirebbe latempestività, comunque, dell’operata denuncia prendendo a riferimento ladata della consulenza tecnica ottenuta.6.1. Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, del terzo edel quarto motivo di ricorso.7. Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente si duole della decisionesulla domanda riconvenzionale di pagamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] di MattiaCristina, che afferma affetta da violazione o falsa applicazione degliart.1661 e 2041 c.c., nonché dell’art.2967 c.c. (art.360 co 1 n.3 c.p.c.).Nullità della sentenza per vizio di motivazione, motivazione apparente,illogica e comunque inidonea a garantire il minimo costituzionale, eviolazione di legge in relazione all’art.132 co 2 n.4 c.p.c. (art.360 comma1 n.4 c.p.c.) .Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di dareadeguata rilevanza alle contestazioni sollevate fin dalla prima memoria exart. 183 c.p.c. sia quanto all’effettiva esecuzione di opere aggiuntive, siaNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto alla loro qualità esecutiva: sarebbe stato onere di IEC dimostrare,prima di tutto, l’esecuzione degli interventi aggiuntivi e la loro riferibilitàalla richiesta della committenza. Le pretese prestazioni aggiuntiverichieste da IEC avrebbero dovuto essere vagliate cioè secondo ledisposizioni generali in materia di adempimento negoziale e di oneri diprova conseguenti. Anche per questo punto della motivazioneemergerebbero comunque, secondo il ricorrente, insanabili vizi dimotivazione, perché non sarebbe dato comprendere quale sia il percorsoargomentativo seguito dal Giudice d’appello per giungere a riconoscerealla controparte il pagamento per prestazioni aggiuntive rispetto ai lavorioriginariamente commissionati7.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha accolto la domanda riconvenzionale di IEC sulpresupposto che, a fronte della puntuale ed analitica elencazionedei lavori svolti, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a sostenere che non erastata fornita alcuna prova dell’effettuazione dei lavori aggiuntivi, salvopoi, immediatamente di seguito, negare l’avvenuta esecuzione degliinterventi sull’unico presupposto della sua contestazione radicale circa la“corretta realizzazione degli interventi da parte degli appaltatori”, postoche questi ultimi, così come emergeva “con chiarezza dalladocumentazione versata in atti”, avevano “realizzato gli impianti in modoincompleto, errato, in violazione della normativa di sicurezza”, ed altresìche era stato in antecedenza erogato il non indifferente corrispettivo dieuro 106.000 circa .Non è riconoscibile il percorso argomentativo attraverso il quale laCorte di merito ha ritenuto insufficiente la contestazione radicaledell’effettuazione di lavori, aggiuntivi rispetto a quelli concordati, che IECavrebbe dovuto dimostrare per esistenza e consistenza: trattandosi diopere non preventivate l’elencazione puntuale da parte dell’imprenditoreNumero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026non ha alcuna significatività a fronte della contestazione integrale delcommittente.Ricorso incidentale.8. Con l’unico motivo di ricorso la società assicuratrice lamental’omessa pronuncia, da parte della Corte d’Appello, sulla domanda direstituzione che essa aveva formulato rispetto a quanto già versato,direttamente a [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della pronuncia di primogrado -che aveva condannato IEC di [OSCURATO:PERSONA] a pagare a favore diMoshe Tabibnia, con accoglimento della domanda di manleva propostadall’imprenditore nei confronti della società assicuratrice che, quindi,aveva direttamente versato il dovuto-.8.1. Questo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale nei termini esposti.La Corte d’appello ha valutato la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]solo ai fini della valutazione di soccombenza virtuale, come meroaccertamento incidentale per stabilire l’imputazione delle speseprocessuali della stessa società.Ne consegue che la domanda di manleva potrà essere riesaminata insede di rinvio, se IEC di [OSCURATO:PERSONA] intenderà mantenerla e se sarànecessario in relazione all’andamento del contenzioso principale tra MosheTabibnia e l’imprenditore che si assume assicurato: in quella sede laSocietà [OSCURATO:SOCIETA]. potrà altresì riproporre le suedifese e domande.9. In conclusione, debbono essere accolti il primo, il terzo, il quarto e ilsesto motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri e delricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diTorino, in diversa composizione personale, la quale tornerà a pronunciarsisul merito dell’appello attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Numero registro generale 1661/2020Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 20249/2026Data pubblicazione 16/06/2026Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo delricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino che, in diversacomposizione, dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 10 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris