CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 agosto 2026
Cassazione n. 24752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiCARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore– intimata –per la cassazione della sentenza n. 61 del 2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 25 marzo 2022 (R.G.N. 285/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23058/2022Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 24752/2026Data pubblicazione 24/08/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diGenova ha accolto in parte il gravame proposto dall’INPS contro lapronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a corrispondereall’appellante, a titolo di contributi, l’importo capitale di Euro299.424,74, oltre alle sanzioni.A supporto della decisione, la Corte territoriale argomenta che lasentenza del Tribunale dev’essere confermata per quel che concerne icontratti di lavoro a progetto stipulati nel settore dei call centeroutbound dopo l’entrata in vigore della disciplina speciale dettata daldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Il giudice di prime cure, medianteuna rigorosa analisi del materiale probatorio, ha riscontratol’autonomia dei lavoratori nell’esecuzione delle prestazioni e taleverifica destituisce di fondamento la pretesa contributiva dell’Istituto,che presuppone, secondo la normativa vigente ratione temporis, laverifica in concreto del vincolo di subordinazione.Per quel che riguarda, invece, i contratti di lavoro a progettoconclusi in epoca anteriore alle novità introdotte dal d.l. n. 83 del 2012,la pretesa contributiva è fondata, in quanto il progetto è carente dispecificità e, pertanto, in base alla disciplina generale applicabileratione temporis, il rapporto di lavoro per ciò solo, a prescinderedall’accertamento in concreto dei tratti distintivi della subordinazione,si converte sin dall’origine in rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato.In accoglimento della domanda svolta in via gradata dalla società,«si deve detrarre quanto versato dalla stessa Società alla GestioneSeparata, trattandosi di versamento ai fini contributivi a favore dellemedesime lavoratrici»: ne deriva un importo complessivo di Euro299.424,74 (pagina 27 della pronuncia d’appello).- 2 -Numero registro generale 23058/2022Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 24752/2026Data pubblicazione 24/08/20262.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello, sullabase di due motivi, illustrati da memoria in vista dell’adunanzacamerale.3.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, pure ritualmente evocata in giudizio (cfr., sul punto, lerisultanze documentali richiamate dal ricorrente nella memoriaillustrativa), non ha svolto in questa sede attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1241, 1242 e 1243 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avererroneamente compensato le somme dovute al Fondo pensionilavoratori dipendenti con quelle già corrisposte, per le medesimelavoratrici, alla Gestione separata, benché le gestioni siano connotate«da proprie regole e da distinti modalità e tempi di adempimentodell’obbligazione contributiva» (pagina 9 del ricorso per cassazione).1.1.– La critica coglie nel segno.1.2.– Questa Corte è costante nell’affermare che «eventualieccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datoredi lavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell’Inps relativamenteagli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebitosuscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l’esercizio diuna tale azione, ma non di certo alla creazione di una posta contabileda regolare con la compensazione impropria» (di recente, Cass., sez.lav., 16 maggio 2026, n. 14529, punto 5.2. delle Ragioni delladecisione).- 3 -Numero registro generale 23058/2022Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 24752/2026Data pubblicazione 24/08/2026Invero, nel caso di specie si configura «un rapporto trilater[al]e traIstituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, conl’ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce ilversamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente»(Cass., sez. lav., 4 giugno 2026, n. 17777, punto 14 delle Ragioni delladecisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 2 giugno 2026, n.17439, pagina 8 delle Ragioni della decisione).1.3.– Ne discende che «in caso di riqualificazione di un contratto aprogetto come rapporto di lavoro subordinato non è possibile far luogoad una compensazione c.d. atecnica della contribuzione», in quanto atale esito si oppone la segnalata «disomogeneità contributiva» checontraddistingue i contributi versati alle differenti Gestioni (Cass., sez.lav., 13 maggio 2026, n. 14094, punto 3.1. dei Motivi della decisione).A tali princìpi, enunciati a partire da Cass., sez. lav., 2 ottobre2019, n. 24618, e ribaditi da Cass., sez. VI-L, 23 marzo 2022, n. 9484,e quindi nelle pronunce più recenti prima richiamate, occorre darecontinuità, non essendo stati addotti argomenti che persuadano arimeditarli.2.– Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, con cui l’Istitutodeduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e seguenti,della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurando la sentenzad’appello per avere escluso l’applicabilità delle sanzioni sol perché ilcredito si è estinto per compensazione.Tale censura muove, difatti, dal presupposto logico che lacompensazione sia stata correttamente operata e non incorra, dunque,nelle critiche mosse con il primo mezzo.3.– In definitiva, il ricorso è accolto con esclusivo riguardo al primomotivo, laddove l’esame del secondo mezzo resta assorbito.4.– La sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione e la causaè rinviata alla Corte d’appello di Genova, che, in diversa composizione,- 4 -Numero registro generale 23058/2022Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 24752/2026Data pubblicazione 24/08/2026riesaminerà la fattispecie controversa in conformità ai princìpi di dirittoribaditi con la presente ordinanza.5.– Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito l’esame delsecondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censuraaccolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -