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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00061/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32995-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2191/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 32995 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- Considerato: che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza 2191/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez dist.

Catania ,aveva accolto la domanda della contribuente [OSCURATO:PERSONA] nominando un Commissario ad acta per l'emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza 4158/5/16della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui all'art 16 octies del d.l. n. 91/17; che la contribuente ha resistito con controricorso.

Ritenuto: che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc anche tenuto conto che la questione oggetto di giudizio è stata rimessa alla Corte Costituzionale PQM Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32995-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2191/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32995 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Considerato: che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza 2191/05/2019 con cui la CTR Sicilia sez dist. Catania ,aveva accolto la domanda della contribuente [OSCURATO:PERSONA] nominando un Commissario ad acta per l'emissione dei provvedimenti attuativi di quanto deciso dalla sentenza 4158/5/16della medesima Commissione in relazione al rimborso di cui all'art 16 octies del d.l. n. 91/17; che la contribuente ha resistito con controricorso. Ritenuto: che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc anche tenuto conto che la questione oggetto di giudizio è stata rimessa alla Corte Costituzionale PQM Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile ,
Sentenza Cassazione n. 00061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris