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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14956/2026

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a [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesadall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:Numero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/[OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in calce alcontroricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 120;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 7231/05/2024, della Corte di Giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata in data 23 dicembre 2024, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnatodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino degli avvisi diaccertamento scaturenti da contestata alterazione di bolle di accompagnamentonegli anni 1982 e 1983; 2) la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso, consentenza n. 418/1987 confermata in sede di gravame proposto dall’Ufficio; 3) lacontribuente si era avvalsa, sulla base del solo dispositivo della sentenzapronunciata in appello, della definizione agevolata ex art. 44, comma 3, dellalegge n. 413/91, versando l’importo pari al 30% dell’imposta accertatadall'ufficio; 4) l’Ufficio, rilevato che alla data di entrata in vigore della dettalegge, risultava depositata soltanto la decisione della commissione tributariadi primo grado, aveva iscritto a ruolo la differenza tra il 30% dell’impostaaccertata già versato e il 50% asseritamente dovuto ai sensi dell’art. 44, comma2, cit. notificando la cartella di pagamento n. 6741324/96 con la quale avevaintimato il pagamento della integrazione di imposta e degli interessi nonchécorrelato atto n. 300348/96 di irrogazioni sanzioni;5) tali atti venivanoimpugnati dalla società dinanzi alla CTP di Avellino che, con sentenza n. 134/97,rigettava il ricorso; 6) su appello della società, la sentenza n. 321/99 della CTRdella Campania, sezione staccata di Salerno, aveva dichiarato cessata la materiadel contendere per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di emissione dellaNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026bolla di accompagnamento, pronuncia cassata dalla Corte di cassazione, suricorso dell’Ufficio, con sentenza n. 13084/2006, dovendo la questione delladefinibilità della controversia precedere quella circa in merito della non debenzadel tributo; in sede di rinvio la CTR della Campania, con sentenza n. 20/2008,aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere a seguito di presentazione di istanza di condono; tale decisioneveniva cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13961/2010 atteso cheil giudice di appello doveva valutare se il condono era applicabile alla fattispecieverificando la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 44 della legge n. 413/91; 7) insede di rinvio (con sentenza n. 2/05/12) veniva confermata la decisione di primogrado di rigetto del ricorso della società la quale, prima del passaggio in giudicatodi tale sentenza, aveva presentato, ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011,nuove istanze per la definizione agevolata della controversia sia con riguardoalla cartella che al correlato atto di irrogazione sanzioni; l’istanza di definizionecon riguardo all’atto di irrogazione delle sanzioni veniva validata mentre l’Ufficionotificava alla società provvedimento di diniego di condono con riguardo allacartella considerandola domanda di “condono su condono”; 8) avverso ilsuddetto provvedimento di diniego di condono- oggetto del giudizio in esame -la società aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Avellino che lo avevarigettato con sentenza n. 736/05/2012, confermata in sede di appello dalla CTRdella Campania con la sentenza n. 10183/2015 sull’assunto che il condono nonpoteva avere ad oggetto un altro condono, non potendo essere condonata unaiscrizione a ruolo scaturente dalla liquidazione di somme che la contribuenteaveva implicitamente riconosciuto dovute presentando la dichiarazioneintegrativa ex lege n. 413/91; 9) avverso la suddetta sentenza, la società avevaproposto ricorso per cassazione che era stato accolto (quanto al motivo diviolazione di legge) con la ordinanza n. 7762/2023, rilevando la diversitàdell’oggetto della lite fiscale pendente, di cui era stata chiesta la definizioneagevolata, rispetto a quello della controversia cui si riferiva la precedentedichiarazione integrativa; 10) riassunto il giudizio a cura della contribuente, laCGT di II grado della Campania, con la sentenza n. 7231/05/2024, aveva accoltoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’appello dichiarando l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato nei limitiprecisati in motivazione.2.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi.3.

La società contribuente resiste, con controricorso, illustrato con successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,“la nullità della sentenza impugnata – omessa pronuncia- violazione degli artt.132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 36, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art.384 c.p.c.” per avere la CGT di II grado, in sede di rinvio - non uniformandosi alprincipio di diritto contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 7762/2023(secondo cui non erano suscettibili di definizione agevolata le controversie aventiad oggetto la mera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delledichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente provvedimento dicondono, dando luogo al c.d.

“condono su condono”) e facendo un “copia-incolla”della motivazione della suddetta ordinanza - omesso di esplicitare il percorsologico-giuridico sotteso all’annullamento della cartella di pagamento n.6741324/96 e alla declaratoria di illegittimità dell’atto di diniego di condonoimpugnato.

In particolare, ad avviso dell’Agenzia, questione decisiva risultavaancora quella dell’applicabilità del criterio di definizione previsto dall’art. 44,terzo comma, della legge n. 413/91 in considerazione del fatto che, alla data dientrata in vigore della detta legge, era stato emesso soltanto il dispositivo dellasentenza di secondo grado, con conseguente mancata fruibilità dell’effettopremiale del condono.

In relazione a detta questa questione, il giudice del rinvionon aveva esplicitato i motivi per cui aveva ritenuto convincente l’operato dellacontribuente che aveva quantificato le imposte dovute, ai sensi dell’art. 44,comma 3, della legge n. 413/91, solo sulla base del dispositivo della sentenza disecondo grado.

Peraltro, la CGT non avrebbe, altresì, verificato gli aspetti ancoraeffettivamente controversi della definizione agevolata, disattendendo quantoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026prescritto nell’ordinanza n. 7762/2023 secondo cui l’Agenzia aveva sostenuto(nel controricorso) “di avere riconosciuto la validità della domanda di (secondo)condono con riferimento alle sanzioni ma non quanto alla frazione di tributoderivante dal precedente condono”.1.1.In disparte l’ indistinta unificazione e sovrapposizione in rubrica delle ragionidi ricorso per cassazione riconducibili al vizio di omessa pronuncia e motivazioneapparente, il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.1.2.Nella presente controversia avente ad oggetto l’impugnativa delprovvedimento di diniego di definizione agevolata, ex art. 39, comma 12 del d.l.n. 98 del 2011, della lite concernente l’impugnativa della cartella con cuil’Amministrazione aveva iscritto a ruolo la differenza tra il 30% della maggioreimposta accertata (in forza di presupposti avvisi) versata dalla societàcontribuente presentando la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 44,comma 3, della legge n. 413 del 1991 e il 50% asseritamente dovuto in base alcomma 2 dell’art. 44 cit. (per essere stata alla data di entrata in vigore dellalegge, depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado),con ordinanza n. 7762/2023, la Corte di cassazione - nell’accogliere il (secondo)motivo di ricorso incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.12 del d.

L. n. 98 del 2011 e dell’art. 16 della L. 289 del 2002, per avere la CTR(nella sentenza n. 10183/2015) fondato la propria decisione sull’erroneopresupposto che l’istanza oggetto dell’impugnato provvedimento di diniegoriguardasse gli stessi importi autoliquidati dalla società nella dichiarazioneintegrativa ex lege n. 413/91 mentre invece l’Ufficio, nella cartella di pagamento,avrebbe intimato il pagamento di un diversa somma oltre che richiesto lesanzioni, con ciò emettendo un vero e proprio atto impositivo e non unprovvedimento di mera liquidazione - ha osservato che: 1) la disposizione“condonistica” in esame, vale a dire l’art. 39 c. 12 del d.

L. n. 98 del 2011,prevedeva che “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindiconcentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e speditagestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superioreNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ognigrado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, adomanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con ilpagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27dicembre 2002, n. 289”; 2) come già affermato dalla giurisprudenza della Corte(Cass. n.n. 20785/2005, 19507/2004; in ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8275del 2006) non rientravano nel concetto di lite pendente, ai sensi della L. n. 289del 2002, art. 16, c. 3, lett. a), e perciò non erano suscettibili di definizionemediante condono ne' di sospensione a norma del sesto comma del medesimoarticolo di legge (sostituito dal D.L. 25 dicembre 2002, n. 292, art. 5-bis, lett. l,n. 8, convertito in L. 21 febbraio 2003, n. 27), soltanto le controversie aventi adoggetto la mera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioniintegrative accolte in virtù di un precedente provvedimento di condono (cd."condono su condono"); 3) erano invece suscettibili di definizione agevolata, aisensi della L. n. 289 del 2002, citato art. 16, richiamato dalla disposizione del2011 pure sopra citata, le liti fiscali insorte a seguito dell'avvenuta presentazionedi una dichiarazione integrativa consentita da disposizioni agevolativeprecedenti, se la controversia non si esauriva nella contestazione del quantumdovuto, per effetto di un provvedimento di pura e semplice liquidazione emessodall'Ufficio ma investiva un provvedimento che - pur se originatodall'applicazione di una precedente normativa di condono (ipotesi non escludibilein termini generali ed assoluti dall'interprete, per mancanza di un'espressapreclusione legislativa) - aveva natura impositiva, nell'accezione propria delcitato art. 16, c. 3, lett. a); 4) ciò poteva avvenire nel caso in cui dettoprovvedimento costituisce il primo o unico atto (nella fase posteriore al depositodella dichiarazione integrativa) con cui l'Amministrazione esercita la pretesatributaria (si vedano le sentenze Cass. nn. 9148/2005, 3427/2005) oppureperché - come nel caso di specie - la vis impositiva è resa evidentedall'applicazione di sanzioni: ipotesi contemplata espressamente, peraltro, dallanorma ora richiamata; 5) nel caso in esame, il provvedimento fiscale impugnatoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026consisteva nella cartella di pagamento con cui, previa iscrizione a ruolo, erarichiesto alla contribuente (come si legge anche nel controricorsodell'Amministrazione finanziaria) il pagamento della integrazione d'impostarispetto alla somma versata all'atto della presentazione della dichiarazioneintegrativa, degli interessi e della soprattassa.

In proposito, si precisava chel'espressione "soprattassa" era equivalente a sanzione pecuniaria, essendo statocosì disposto, in generale ed a decorrere dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472, all’art. 26, e, in senso più specifico, dal d.lgs. 18dicembre 1997, n. 471, all’art. 5; 6) pertanto, la lite fiscale attualmentependente, di cui era stata chiesta la definizione agevolata, non riguardava lostesso oggetto della controversia cui si riferiva la precedente dichiarazioneintegrativa bensì un nuovo atto (cartella di pagamento), ascrivibile nel caso dispecie alla categoria degli atti d'imposizione contemplati dalla L. n. 289 del 2002,art. 16, c. 3, lett. a), perché contenente l'irrogazione di sanzioni, espressionetipica del potere impositivo.1.3.Orbene, nella sentenza impugnata, il giudice del rinvio - dopo avererichiamato la consolidata giurisprudenza sulla legittimità di una motivazione perrelationem al contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, qualora le ragioni delladecisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo atteso che, in base alle disposizioni costituzionali eprocessuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica diun difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale odisciplinare del magistrato(Sez.

U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;Sez. 5, Sentenza n. 9334 del 08/05/2015;Sez. 5, Ord. n. 29028 del 06/10/2022) – ha richiamato i principi di dirittoespressi in Cass n. 7762/2023, per poi rapportarli alla fattispecie concretaaffermando che aveva errato il primo giudice ≪nel respingere l’impugnativadell’atto di diniego in questione sulla considerazione che la ricorrente, avendoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026“già usufruito in precedenza” del condono ex L. 413/1991, non avrebbe potutoaccedere “anche al beneficio di cui all’art. 39 comma 12 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 98”altrimenti asseritamente concretizzandosi una fattispecie di c.d.

“condono sucondono”, atteso che, come sopra chiarito nella ordinanza n. 7762/2023, nelcaso che occupa, era stato richiesto alla contribuente il pagamento dellaintegrazione d'imposta rispetto alla somma versata all'atto della presentazionedella dichiarazione integrativa, e quindi “la lite fiscale attualmente pendente, dicui è stata chiesta la definizione agevolata, non riguardava lo stesso oggettodella controversia cui si riferiva la precedente dichiarazione integrativa bensì unnuovo atto (cartella di pagamento), ascrivibile nel caso di specie alla categoriadegli atti d'imposizione contemplati dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, c. 3, lett.a), perché contenente l'irrogazione di sanzioni, espressione tipica del potereimpositivo≫; peraltro, il giudice del rinvio, in ottemperanza a quanto richiestonell’ordinanza n. 7762/2023 (secondo cui “poiché l’Agenzia delle entrate nelproprio controricorso, sosteneva di aver riconosciuto la validità della domandadi secondo condono con riferimento alle sanzioni ma non quanto alla frazione ditributo derivante dal precedente condono, tale profilo andrà verificato dalgiudice del rinvio, che nel caso dovrà tenerne conto”) ha affermato che ladefinizione agevolata in questione doveva riguardare soltanto “gli aspettieffettivamente controversi e non quelli per i quali, seppure parzialmente,l’invocata definizione agevolata fosse stata eventualmente già riconosciuta”; conciò evidentemente riferendosi alla avvenuta validazione da parte dell’Agenziadella domanda di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, cit. relativa all’rinvio ha reso una motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053/2014).1.4.Quanto alla denunciata omessa pronuncia da parte della CGT di II grado, insede di rinvio, in ordine alla questione dell’applicabilità o meno del criterio didefinizione previsto dall’art. 44, comma 3, della legge n. 413/1991 per esserestato, alla data di entrata in vigore della legge, emesso soltanto il dispositivodella sentenza di secondo grado, essendo stata pubblicata successivamente, laNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026(sub) censura non si attaglia al decisum, afferendo ad una questione che esuladal perimetro del giudizio di rinvio come individuato da questa Corte nellaordinanza n. 7762/2023, involgente soltanto la verifica della illegittimità delprovvedimento di diniego di condono ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011in quanto attinente, ad avviso dell’Amministrazione, a c.d.

“condono sucondono”.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, della legge n.413/91 e dell’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011 per avere la CGT di II grado, in sededi rinvio, nel dichiarare illegittimo l’impugnato atto di diniego di condono,ritenuto, in sostanza, condonabile l’iscrizione a ruolo non scaturente da un attoimpositivo dell’Amministrazione ma dalla liquidazione delle somme che ilcontribuente, presentando la dichiarazione integrativa, ex lege n. 413/91, avevaimplicitamente riconosciuto come dovute.

Il che comportava, ad avvisodell’Agenzia, la violazione del principio secondo cui oggetto del condono non puòessere un altro condono, e, quindi la sanatoria non può allargarsi ai tardiviversamenti relativi ad una precedente sanatoria (è richiamata Cass. n.1927/2008).

L’irrevocabilità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 57 dellalegge n. 413/91 non poteva comportare – come ritenuto dal giudice del rinvio-l’estinzione per novazione del rapporto tributario originario, il quale, invece,permaneva fino al definitivo e completo pagamento delle rate di imposte dovute.2.1.Il motivo si profila inammissibile.2.2.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può esserefondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati conla precedente pronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questasede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, pereffetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, noncostituendo il giudizio di rinvio la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio dimerito, ma la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio dicassazione, in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte leNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisinella pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass.

S.U. n. 28544/2008).2.3.Al fine della corretta individuazione dell’oggetto del giudizio, questa Corte(Cass.

S.U. n. 28544/2008) ha precisato che la sentenza rescindente vincola leparti ed il giudice del rinvio a tenere ferme, nella fase rescissoria, le questioni didiritto in precedenza risolte o che debbano intendersi implicitamente decisequale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunciaespressa in diritto (cfr. Cass. n. 7281/2011); è la sentenza rescindente dellaCassazione a circoscrivere l’oggetto del giudizio della fase rescissoria.2.4.Tutto ciò premesso, i profili che le parti possono dedurre nell’impugnazionedella sentenza rescissoria debbono necessariamente riguardare l’aderenza diquest’ultima al principio espresso dalla sentenza rescindente (Cass.Sez.

L, Ordinanza n. 25969 del 2023).2.5.Invero, con il mezzo in esame, l’Agenzia, attraverso la denuncia del vizio diviolazione di legge (artt. 44, comma 2, della legge n. 413/91 e 39 del d.l. n. 98del 2011) tende inammissibilmente a rimettere in discussione questioni (circala natura di atto impositivo della cartella e del correlato atto di irrogazione disanzioni) che costituiscono presupposti (nella specie, esplicitamente) decisinella ordinanza n. 7762/2023 della Corte di Cassazione.

In effetti, la censuranon incide sul contenuto del giudizio rimesso al giudice del rinvio e, per taleragione, non supera il vaglio di ammissibilità.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714);Numero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesadall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:Numero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/[OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in calce alcontroricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 120;- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 7231/05/2024, della Corte di Giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata in data 23 dicembre 2024, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva impugnatodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino degli avvisi diaccertamento scaturenti da contestata alterazione di bolle di accompagnamentonegli anni 1982 e 1983; 2) la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso, consentenza n. 418/1987 confermata in sede di gravame proposto dall’Ufficio; 3) lacontribuente si era avvalsa, sulla base del solo dispositivo della sentenzapronunciata in appello, della definizione agevolata ex art. 44, comma 3, dellalegge n. 413/91, versando l’importo pari al 30% dell’imposta accertatadall'ufficio; 4) l’Ufficio, rilevato che alla data di entrata in vigore della dettalegge, risultava depositata soltanto la decisione della commissione tributariadi primo grado, aveva iscritto a ruolo la differenza tra il 30% dell’impostaaccertata già versato e il 50% asseritamente dovuto ai sensi dell’art. 44, comma2, cit. notificando la cartella di pagamento n. 6741324/96 con la quale avevaintimato il pagamento della integrazione di imposta e degli interessi nonchécorrelato atto n. 300348/96 di irrogazioni sanzioni;5) tali atti venivanoimpugnati dalla società dinanzi alla CTP di Avellino che, con sentenza n. 134/97,rigettava il ricorso; 6) su appello della società, la sentenza n. 321/99 della CTRdella Campania, sezione staccata di Salerno, aveva dichiarato cessata la materiadel contendere per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di emissione dellaNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026bolla di accompagnamento, pronuncia cassata dalla Corte di cassazione, suricorso dell’Ufficio, con sentenza n. 13084/2006, dovendo la questione delladefinibilità della controversia precedere quella circa in merito della non debenzadel tributo; in sede di rinvio la CTR della Campania, con sentenza n. 20/2008,aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere a seguito di presentazione di istanza di condono; tale decisioneveniva cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13961/2010 atteso cheil giudice di appello doveva valutare se il condono era applicabile alla fattispecieverificando la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 44 della legge n. 413/91; 7) insede di rinvio (con sentenza n. 2/05/12) veniva confermata la decisione di primogrado di rigetto del ricorso della società la quale, prima del passaggio in giudicatodi tale sentenza, aveva presentato, ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011,nuove istanze per la definizione agevolata della controversia sia con riguardoalla cartella che al correlato atto di irrogazione sanzioni; l’istanza di definizionecon riguardo all’atto di irrogazione delle sanzioni veniva validata mentre l’Ufficionotificava alla società provvedimento di diniego di condono con riguardo allacartella considerandola domanda di “condono su condono”; 8) avverso ilsuddetto provvedimento di diniego di condono- oggetto del giudizio in esame -la società aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Avellino che lo avevarigettato con sentenza n. 736/05/2012, confermata in sede di appello dalla CTRdella Campania con la sentenza n. 10183/2015 sull’assunto che il condono nonpoteva avere ad oggetto un altro condono, non potendo essere condonata unaiscrizione a ruolo scaturente dalla liquidazione di somme che la contribuenteaveva implicitamente riconosciuto dovute presentando la dichiarazioneintegrativa ex lege n. 413/91; 9) avverso la suddetta sentenza, la società avevaproposto ricorso per cassazione che era stato accolto (quanto al motivo diviolazione di legge) con la ordinanza n. 7762/2023, rilevando la diversitàdell’oggetto della lite fiscale pendente, di cui era stata chiesta la definizioneagevolata, rispetto a quello della controversia cui si riferiva la precedentedichiarazione integrativa; 10) riassunto il giudizio a cura della contribuente, laCGT di II grado della Campania, con la sentenza n. 7231/05/2024, aveva accoltoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’appello dichiarando l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato nei limitiprecisati in motivazione.2. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi.3. La società contribuente resiste, con controricorso, illustrato con successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,“la nullità della sentenza impugnata – omessa pronuncia- violazione degli artt.132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 36, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art.384 c.p.c.” per avere la CGT di II grado, in sede di rinvio - non uniformandosi alprincipio di diritto contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 7762/2023(secondo cui non erano suscettibili di definizione agevolata le controversie aventiad oggetto la mera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delledichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente provvedimento dicondono, dando luogo al c.d. “condono su condono”) e facendo un “copia-incolla”della motivazione della suddetta ordinanza - omesso di esplicitare il percorsologico-giuridico sotteso all’annullamento della cartella di pagamento n.6741324/96 e alla declaratoria di illegittimità dell’atto di diniego di condonoimpugnato. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, questione decisiva risultavaancora quella dell’applicabilità del criterio di definizione previsto dall’art. 44,terzo comma, della legge n. 413/91 in considerazione del fatto che, alla data dientrata in vigore della detta legge, era stato emesso soltanto il dispositivo dellasentenza di secondo grado, con conseguente mancata fruibilità dell’effettopremiale del condono. In relazione a detta questa questione, il giudice del rinvionon aveva esplicitato i motivi per cui aveva ritenuto convincente l’operato dellacontribuente che aveva quantificato le imposte dovute, ai sensi dell’art. 44,comma 3, della legge n. 413/91, solo sulla base del dispositivo della sentenza disecondo grado. Peraltro, la CGT non avrebbe, altresì, verificato gli aspetti ancoraeffettivamente controversi della definizione agevolata, disattendendo quantoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026prescritto nell’ordinanza n. 7762/2023 secondo cui l’Agenzia aveva sostenuto(nel controricorso) “di avere riconosciuto la validità della domanda di (secondo)condono con riferimento alle sanzioni ma non quanto alla frazione di tributoderivante dal precedente condono”.1.1.In disparte l’ indistinta unificazione e sovrapposizione in rubrica delle ragionidi ricorso per cassazione riconducibili al vizio di omessa pronuncia e motivazioneapparente, il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.1.2.Nella presente controversia avente ad oggetto l’impugnativa delprovvedimento di diniego di definizione agevolata, ex art. 39, comma 12 del d.l.n. 98 del 2011, della lite concernente l’impugnativa della cartella con cuil’Amministrazione aveva iscritto a ruolo la differenza tra il 30% della maggioreimposta accertata (in forza di presupposti avvisi) versata dalla societàcontribuente presentando la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 44,comma 3, della legge n. 413 del 1991 e il 50% asseritamente dovuto in base alcomma 2 dell’art. 44 cit. (per essere stata alla data di entrata in vigore dellalegge, depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado),con ordinanza n. 7762/2023, la Corte di cassazione - nell’accogliere il (secondo)motivo di ricorso incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c.12 del d. L. n. 98 del 2011 e dell’art. 16 della L. 289 del 2002, per avere la CTR(nella sentenza n. 10183/2015) fondato la propria decisione sull’erroneopresupposto che l’istanza oggetto dell’impugnato provvedimento di diniegoriguardasse gli stessi importi autoliquidati dalla società nella dichiarazioneintegrativa ex lege n. 413/91 mentre invece l’Ufficio, nella cartella di pagamento,avrebbe intimato il pagamento di un diversa somma oltre che richiesto lesanzioni, con ciò emettendo un vero e proprio atto impositivo e non unprovvedimento di mera liquidazione - ha osservato che: 1) la disposizione“condonistica” in esame, vale a dire l’art. 39 c. 12 del d. L. n. 98 del 2011,prevedeva che “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindiconcentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e speditagestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superioreNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ognigrado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, adomanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con ilpagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27dicembre 2002, n. 289”; 2) come già affermato dalla giurisprudenza della Corte(Cass. n.n. 20785/2005, 19507/2004; in ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8275del 2006) non rientravano nel concetto di lite pendente, ai sensi della L. n. 289del 2002, art. 16, c. 3, lett. a), e perciò non erano suscettibili di definizionemediante condono ne' di sospensione a norma del sesto comma del medesimoarticolo di legge (sostituito dal D.L. 25 dicembre 2002, n. 292, art. 5-bis, lett. l,n. 8, convertito in L. 21 febbraio 2003, n. 27), soltanto le controversie aventi adoggetto la mera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioniintegrative accolte in virtù di un precedente provvedimento di condono (cd."condono su condono"); 3) erano invece suscettibili di definizione agevolata, aisensi della L. n. 289 del 2002, citato art. 16, richiamato dalla disposizione del2011 pure sopra citata, le liti fiscali insorte a seguito dell'avvenuta presentazionedi una dichiarazione integrativa consentita da disposizioni agevolativeprecedenti, se la controversia non si esauriva nella contestazione del quantumdovuto, per effetto di un provvedimento di pura e semplice liquidazione emessodall'Ufficio ma investiva un provvedimento che - pur se originatodall'applicazione di una precedente normativa di condono (ipotesi non escludibilein termini generali ed assoluti dall'interprete, per mancanza di un'espressapreclusione legislativa) - aveva natura impositiva, nell'accezione propria delcitato art. 16, c. 3, lett. a); 4) ciò poteva avvenire nel caso in cui dettoprovvedimento costituisce il primo o unico atto (nella fase posteriore al depositodella dichiarazione integrativa) con cui l'Amministrazione esercita la pretesatributaria (si vedano le sentenze Cass. nn. 9148/2005, 3427/2005) oppureperché - come nel caso di specie - la vis impositiva è resa evidentedall'applicazione di sanzioni: ipotesi contemplata espressamente, peraltro, dallanorma ora richiamata; 5) nel caso in esame, il provvedimento fiscale impugnatoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026consisteva nella cartella di pagamento con cui, previa iscrizione a ruolo, erarichiesto alla contribuente (come si legge anche nel controricorsodell'Amministrazione finanziaria) il pagamento della integrazione d'impostarispetto alla somma versata all'atto della presentazione della dichiarazioneintegrativa, degli interessi e della soprattassa. In proposito, si precisava chel'espressione "soprattassa" era equivalente a sanzione pecuniaria, essendo statocosì disposto, in generale ed a decorrere dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472, all’art. 26, e, in senso più specifico, dal d.lgs. 18dicembre 1997, n. 471, all’art. 5; 6) pertanto, la lite fiscale attualmentependente, di cui era stata chiesta la definizione agevolata, non riguardava lostesso oggetto della controversia cui si riferiva la precedente dichiarazioneintegrativa bensì un nuovo atto (cartella di pagamento), ascrivibile nel caso dispecie alla categoria degli atti d'imposizione contemplati dalla L. n. 289 del 2002,art. 16, c. 3, lett. a), perché contenente l'irrogazione di sanzioni, espressionetipica del potere impositivo.1.3.Orbene, nella sentenza impugnata, il giudice del rinvio - dopo avererichiamato la consolidata giurisprudenza sulla legittimità di una motivazione perrelationem al contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, qualora le ragioni delladecisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo atteso che, in base alle disposizioni costituzionali eprocessuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica diun difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale odisciplinare del magistrato(Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;Sez. 5, Sentenza n. 9334 del 08/05/2015;Sez. 5, Ord. n. 29028 del 06/10/2022) – ha richiamato i principi di dirittoespressi in Cass n. 7762/2023, per poi rapportarli alla fattispecie concretaaffermando che aveva errato il primo giudice ≪nel respingere l’impugnativadell’atto di diniego in questione sulla considerazione che la ricorrente, avendoNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026“già usufruito in precedenza” del condono ex L. 413/1991, non avrebbe potutoaccedere “anche al beneficio di cui all’art. 39 comma 12 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 98”altrimenti asseritamente concretizzandosi una fattispecie di c.d. “condono sucondono”, atteso che, come sopra chiarito nella ordinanza n. 7762/2023, nelcaso che occupa, era stato richiesto alla contribuente il pagamento dellaintegrazione d'imposta rispetto alla somma versata all'atto della presentazionedella dichiarazione integrativa, e quindi “la lite fiscale attualmente pendente, dicui è stata chiesta la definizione agevolata, non riguardava lo stesso oggettodella controversia cui si riferiva la precedente dichiarazione integrativa bensì unnuovo atto (cartella di pagamento), ascrivibile nel caso di specie alla categoriadegli atti d'imposizione contemplati dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, c. 3, lett.a), perché contenente l'irrogazione di sanzioni, espressione tipica del potereimpositivo≫; peraltro, il giudice del rinvio, in ottemperanza a quanto richiestonell’ordinanza n. 7762/2023 (secondo cui “poiché l’Agenzia delle entrate nelproprio controricorso, sosteneva di aver riconosciuto la validità della domandadi secondo condono con riferimento alle sanzioni ma non quanto alla frazione ditributo derivante dal precedente condono, tale profilo andrà verificato dalgiudice del rinvio, che nel caso dovrà tenerne conto”) ha affermato che ladefinizione agevolata in questione doveva riguardare soltanto “gli aspettieffettivamente controversi e non quelli per i quali, seppure parzialmente,l’invocata definizione agevolata fosse stata eventualmente già riconosciuta”; conciò evidentemente riferendosi alla avvenuta validazione da parte dell’Agenziadella domanda di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, cit. relativa all’rinvio ha reso una motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014).1.4.Quanto alla denunciata omessa pronuncia da parte della CGT di II grado, insede di rinvio, in ordine alla questione dell’applicabilità o meno del criterio didefinizione previsto dall’art. 44, comma 3, della legge n. 413/1991 per esserestato, alla data di entrata in vigore della legge, emesso soltanto il dispositivodella sentenza di secondo grado, essendo stata pubblicata successivamente, laNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026(sub) censura non si attaglia al decisum, afferendo ad una questione che esuladal perimetro del giudizio di rinvio come individuato da questa Corte nellaordinanza n. 7762/2023, involgente soltanto la verifica della illegittimità delprovvedimento di diniego di condono ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011in quanto attinente, ad avviso dell’Amministrazione, a c.d. “condono sucondono”.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, della legge n.413/91 e dell’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011 per avere la CGT di II grado, in sededi rinvio, nel dichiarare illegittimo l’impugnato atto di diniego di condono,ritenuto, in sostanza, condonabile l’iscrizione a ruolo non scaturente da un attoimpositivo dell’Amministrazione ma dalla liquidazione delle somme che ilcontribuente, presentando la dichiarazione integrativa, ex lege n. 413/91, avevaimplicitamente riconosciuto come dovute. Il che comportava, ad avvisodell’Agenzia, la violazione del principio secondo cui oggetto del condono non puòessere un altro condono, e, quindi la sanatoria non può allargarsi ai tardiviversamenti relativi ad una precedente sanatoria (è richiamata Cass. n.1927/2008). L’irrevocabilità della dichiarazione integrativa di cui all’art. 57 dellalegge n. 413/91 non poteva comportare – come ritenuto dal giudice del rinvio-l’estinzione per novazione del rapporto tributario originario, il quale, invece,permaneva fino al definitivo e completo pagamento delle rate di imposte dovute.2.1.Il motivo si profila inammissibile.2.2.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può esserefondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati conla precedente pronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questasede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, pereffetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, noncostituendo il giudizio di rinvio la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio dimerito, ma la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio dicassazione, in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte leNumero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisinella pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 28544/2008).2.3.Al fine della corretta individuazione dell’oggetto del giudizio, questa Corte(Cass. S.U. n. 28544/2008) ha precisato che la sentenza rescindente vincola leparti ed il giudice del rinvio a tenere ferme, nella fase rescissoria, le questioni didiritto in precedenza risolte o che debbano intendersi implicitamente decisequale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunciaespressa in diritto (cfr. Cass. n. 7281/2011); è la sentenza rescindente dellaCassazione a circoscrivere l’oggetto del giudizio della fase rescissoria.2.4.Tutto ciò premesso, i profili che le parti possono dedurre nell’impugnazionedella sentenza rescissoria debbono necessariamente riguardare l’aderenza diquest’ultima al principio espresso dalla sentenza rescindente (Cass.Sez. L, Ordinanza n. 25969 del 2023).2.5.Invero, con il mezzo in esame, l’Agenzia, attraverso la denuncia del vizio diviolazione di legge (artt. 44, comma 2, della legge n. 413/91 e 39 del d.l. n. 98del 2011) tende inammissibilmente a rimettere in discussione questioni (circala natura di atto impositivo della cartella e del correlato atto di irrogazione disanzioni) che costituiscono presupposti (nella specie, esplicitamente) decisinella ordinanza n. 7762/2023 della Corte di Cassazione. In effetti, la censuranon incide sul contenuto del giudizio rimesso al giudice del rinvio e, per taleragione, non supera il vaglio di ammissibilità.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714);Numero registro generale 13818/2025Numero sezionale 4053/2026Numero di raccolta generale 14956/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida