CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07762/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12958/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 120 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in forza di procura speciale in calce alla memoria depositata in data 8 febbraio 2023; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art 39 c12 dL n. 98/2011 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,Sezione staccata di Salerno, n. 10183/12/2015 depositata in data 17/11/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il provvedimento di diniego di definizione della lite pendente emesso ai sensi dell’art. 39 c. 12 del d. L. n. 98 del 2011; - le lite oggetto della definizione negata dall’Ufficio, per quanto interessa in questa sede, riguardava la precedente definizione agevolata ex art. 45 L. n. 413 del 1991, della quale si era avvalsa la società contribuente, con riguardo all’esatta determinazione delle somme dovute; dette somme erano state iscritte a ruolo e dall’impugnativa della cartella di pagamento conseguentemente emessa derivava la lite la cui definizione era negata dall’Amministrazione con l’atto oggetto del presente giudizio; - riteneva la CTR che poiché la società contribuente aveva usufruito del condono di cui alla L. n. 413 del 1991, le era precluso l’accesso alla successiva analoga procedura “condonistica” di cui al d. L. n. 98 del 2011, risultando non ammesso nel nostro ordinamento un “condono su condono”; - ricorre e questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi di ricorso, illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR motivato in modo apparente ovvero per avere omesso di motivare la propria pronuncia; - il motivo è infondato; - invero, dalla lettura della gravata sentenza ben si evincono le ragioni (fondate o meno che siano, per come si dirà esaminando il secondo motivo) secondo le quali la CTR è giunta a pronunciare; la motivazione è quindi tale da collocarsi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017); - peraltro, la stessa ricorrente ammette di comprendere il contenuto del decisum là dove afferma (pag. 21 del ricorso) che i giudici di appello «pur prospettando chiarimenti in astratto condivisibili, ha mancato tuttavia di considerare la peculiarità del caso concreto». - il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 c. 12 del d. L. n. 98 del 2011 e dell’art. 16 della L. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR fondato la propria decisione sull’erroneo presupposto che l’istanza oggetto del diniego riguardasse gli stessi importi autoliquidati dalla società nella dichiarazione integrativa mentre invece l’Ufficio, nella cartella di pagamento, avrebbe intimato il pagamento di un diversa somma oltre che richiesto le sanzioni, con ciò emettendo un vero e proprio atto impositivo e non un provvedimento di mera liquidazione; tale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] atto, in quanto avente natura di atto di accertamento, sarebbe quindi suscettibile di definizione in forza del d.L. n. 98 del 2011; - il motivo è fondato; - la disposizione “condonistica” in esame, vale a dire l’art. 39 c. 12 del d. L. n. 98 del 2011, prevede che “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni…”; - orbene, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, (Cass.nn.20785/2005, 19507 /2004; in ultimo, Cass., Sez.5, Sentenza n. 8275 del 2006 ) non rientrano nel concetto di lite pendente, ai sensi dellaL. n. 289 del 2002, art. 16, c. 3, lett. a), e perciò non sono suscettibili di definizione mediante condono ne' di sospensione a norma del sesto comma del medesimo articolo di legge (sostituito dalD.L. 25 dicembre 2002, n. 292, art. 5 bis, lett. l, n. 8, convertito inL. 21 febbraio 2003, n. 27), soltanto le controversie aventi ad oggetto lamera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente provvedimento di condono (cd. "condono su condono"); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - sono invece suscettibili di definizione agevolata, ai sensi dellaL. n. 289 del 2002, citato art. 16, richiamato dalla disposizione del 2011 pure sopra citata, le liti fiscali insorte a seguito dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa consentita da disposizioni agevolative precedenti, se la controversia non si esaurisce nella contestazione del quantum dovuto, per effetto di un provvedimento di pura e semplice liquidazione emesso dall'Ufficio ma investe un provvedimento che - pur se originato dall'applicazione di una precedente normativa di condono (ipotesi non escludibile in termini generali ed assoluti dall'interprete, per mancanza di un'espressa preclusione legislativa) - ha natura impositiva, nell 'accezione propria del citato art. 16, c. 3, lett. a); - ciò può avvenire nel caso in cui detto provvedimento costituisce il primo o unico atto (nella fase posteriore al deposito della dichiarazione integrativa) con cui l'Amministrazione esercita la pretesa tributaria (si vedano le sentenze Cass.nn.9148/2005, 3427 /2005) oppure perché - come nel caso di specie - la vis impositiva è resa evidente dall'applicazi one di sanzioni: ipotesi contemplata espressamente, peraltro, dalla norma ora richiamata; - nel caso in esame, il provvedimento fiscale impugnato consiste nella cartella di pagamento con cui, previa iscrizione a ruolo, era richiesto alla contribuente (come si legge anche nel controricorso dell'Amministrazione finanziaria) il pagamento della integrazione d'imposta rispetto alla somma versata all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa, degli interessi e della soprattassa. In proposito, devesi precisare che l'espressione "soprattassa" è equivalente a sanzione pecuniaria, essendo stato così disposto, in generale ed a decorrere dal 1 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] aprile 1998, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, all’art. 26, e, in senso più specifico, dald.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, all’art. 5; - in conclusione, la lite fiscale attualmente pendente, di cui è stata chiesta la definizione agevolata, non riguarda lo stesso oggetto della controversia cui si riferiva la precedente dichiarazione integrativa bensì un nuovo atto (cartella di pagamento), ascrivibile nel caso di specie alla categoria degli atti d'imposizione contemplati dallaL. n. 289 del 2002, art. 16, c. 3, lett. a), perché contenente l'irrogazione di sanzioni, espressione tipica del potere impositivo; - giova precisare che, poiché l’Agenzia delle entrate nel proprio controricorso (pag. 7) sostiene di aver riconosciuto la validità della domanda di (secondo) condono con riferimento alle sanzioni ma non quanto alla frazione di tributo derivante dal precedente condono, tale profilo andrà verificato dal giudice del rinvio, che nel caso dovrà tenerne conto; - per tali ragioni il secondo motivo di ricorso va accolto; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. rigetta il primo motivo, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiz