CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 maggio 2018
Cassazione n. 09009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 21627-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CANONACO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BIONDARO; - controricorrente e ricorrente incidentale - 2c2-1 •"?x_).4 avverso la sentenza n. 1043/2018 della Corte di Appello di VENEZIA, depositata il 14/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "EGP") ricorre ex art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1043/18, del 14 maggio 2018, del Tribunale di Venezia e dell'ordinanza del 15 aprile 2019, con cui la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame dalla stessa EGP esperito avverso detta sentenza, la quale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Consorzio di Bonifica di secondo grado dì Lessinio-Euganeo-Berico (d'ora in poi, "Consorzio LEB"), revocando, per l'effetto, il provvedimento monitorio con cui la società EGP aveva ingiunto al Consorzio LEB il pagamento di C 168.319,86, oltre accessori di legge. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sin dal 1957, era beneficiaria di una concessione di derivazione idroelettrica, in quanto proprietaria della centrale di Zevio, nella titolarità della quale erano poi subentrati, dapprima, l'Ente nazionale energia elettrica e, successivamente, dopo la sua trasformazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., essa EGP, in virtù, in particolare„ di un fenomeno di scissione societaria. Tra la predetta società [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio LEB interveniva, sin dagli anni 60' dello scorso secolo, una convenzione/ contratto, posto che la prima - in attesa del rilascio di una concessione per derivare acqua dalla sponda sinistra del fiume Adige - riteneva conveniente realizzare l'opera di presa d'acqua direttamente sul canale di scarico della Centrale. Siffatta convenzione veniva rinnovata il 2 luglio 1999 dal Consorzio LEB e dalla società Enel, essendo stato previsto, in particolare, un contributo del primo per "spese di esercizio e manutenzione ordinaria", in relazione al "couso delle opere idrauliche di adduzione acque" (art. 6), nonché un indennizzo per il c.d. "rigurgito" originato dall'abbassamento delle paratoie poste a valle dell'opera di presa, avendo esso determinato l'innalzamento del livello del canale di scarico della centrale e la conseguente riduzione del salto utile per la produzione dell'energia elettrica (art. 7). Per il calcolo, in particolare, di tale indennizzo la suddetta convenzione rinviava ad uno schema, di cui all'Allegato C/2, da utilizzare sulla base di dati da comunicarsi da parte del Consorzio LEB, essendosi lo stesso impegnato alla loro rilevazione mediante strumenti tecnologici che lo stesso, tuttavia, non ebbe mai ad installare. 2.1. Ciò premesso, sul presupposto che, a partire dall'anno 2010, il Consorzio LEB non ebbe più a provvedere all'integrale pagamento di quanto dovuto (essendosi limitato a corrispondere il solo indennizzo ex art. 6 della convenzione), la società EGP, nell'anno 2014, conseguiva - sulla base di fatture dalla stessa emesse e, fino ad allora, ritenute sufficienti dal Consorzio per l'erogazione di quanto dovutole - un decreto ingiuntivo per l'importo di C 168.319,86, oltre interessi dalle scadenze delle singole fatture al saldo. Il provvedimento monitorio, tuttavia, veniva opposto dal Consorzio LEB, il quale assumeva, innanzitutto, che l'indennizzo per il rigurgito sarebbe stato calcolato dall'opposta sempre in maniera indeterminata (giacché, in particolare, il livello dello scarico della turbina risultava posizionato a 24,36 m.s.l.m., mentre la convenzione prevedeva l'indennizzo solo in caso di livello dell'acqua superiore a 23,65 m.s.l.m.). L'attore in opposizione deduceva, altresì, come la convenzione del 1999 fosse stata da esso sottoscritta sul presupposto - che assumeva essersi accertato non rispondente, invece, a verità - che EGP fosse proprietaria del canale di scarico. Su tali basi, pertanto, l'opponente proponeva, in via riconvenzionale, domanda di annullamento della convenzione per errore essenziale e dolo, con conseguente richiesta di restituzione, fino alla decorrenza del termine prescrizionale (anno 2004), delle somme corrisposte a titolo di contributo per spese di esercizio e manutenzione, ex art. 6 della suddetta convenzione. Costituitasi in giudizio, l'opposta, oltre a chiedere il rigetto di tutte le domande del Consorzio, proponeva "reconventio reconventionis", domandando la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di C 180.136,26, di cui C 100.938,19 per l'indennizzo relativo ad c.d. "rigurgito" per l'anno 2012, nonché C 114.979,12, in relazione al contributo per spese di esercizio e manutenzione e, nuovamente, all'indennizzo per il "rigurgito", quanto all'annualità 2013. Istruita la causa dal primo giudice anche mediante prova testimoniale e, soprattutto, svolgimento di CTU, la decisione dallo stesso adottata consisteva nella revoca del provvedimento monitorio (e ciò sul rilievo che l'espletata consulenza aveva accertato "la sostanziale impossibilità di appurare sperimentalmente quale indennizzo spettasse ad EGP sulla base della ridetta Convenzione inter partes del 1999"), con rigetto di ogni altra domanda delle parti. 2.2. Esperito gravame, in via di principalità, da EGP (nonché, in via incidentale condizionata dal consorzio, per lamentare la reiezione della riconvenzionale volta all'annullamento della convenzione per vizio del consenso), il giudice di appello dichiarava inammissibile il mezzo principale, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, nonché l'ordinanza della Corte lagunare, ha proposto ricorso per cassazione la società EGP, sulla base di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt.115 e 116 cod. proc. civ.", nonché "nullità della sentenza impugnata". Si censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo riconosciuto la piena legittimità e validità della convenzione "inter partes", ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo, sul presupposto che il consorzio avesse contestato il criterio di calcolo dell'indennizzo, cosa, invece, mai avvenuta. Orbene, avendo il Tribunale di Venezia implicitamente riconosciuto la legittimità dei criteri di calcolo pattuiti tra le parti, esso, anche tenuto conto del pregresso svolgimento del rapporto e dell'assenza di contestazioni, avrebbe dovuto limitarsi ad applicare tale criterio e confermare il decreto ingiuntivo. Si rileva, inoltre, come il Consorzio non abbia mai chiesto nel corso del giudizio la revisione dei criteri di calcolo, né tantomeno proposto una domanda di accertamento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della convenzione. Da quanto precede, pertanto, risulterebbe di tutta evidenza come il Tribunale abbia omesso di valutare l'allegato C/2 alla convenzione, che individua, matematicamente e sulla base di valori teorici, il criterio per calcolare l'indennizzo relativo al c.d. "rigurgito". Sotto tale profilo, quindi, sarebbe palese la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo il giudice omesso di valutare le risultanze documentali fornite da essa EGP, anche attraverso il nominato consulente di parte, evidenze documentali di cui l'odierna ricorrente aveva espressamente dedotto la decisività, anche in ragione della circostanza che il consulente tecnico d'ufficio non aveva fatto alcuna osservazione sui criteri utilizzati, essendosi limitato ad affermare che, stante il decorso di un certo numero di anni, non era in grado di poter verificare gli stessi. 3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.", nonché "nullità della sentenza impugnata" e ciò "rispetto al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale". Premesso che quanto dedotto, articolato e provato con il primo motivo di ricorso dimostrerebbe - secondo la ricorrente - anche la fondatezza della domanda riconvenzionale da essa EGP spiegata, si ripropongono, in relazione alla denunciata omessa pronuncia su di essa, le medesime ragioni di impugnazione già sopra illustrate. La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia semplicemente stralciato la domanda riconvenzionale, senza decidere preliminarmente sulla sua ammissibilità (così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia), ignorando il fatto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, può proporre quelle ulteriori domande che non comportino un mutamento dei fatti posti a fondamento dell'azione e non introducano un tema di indagine completamente nuovo, essendo, in linea generale, ammissibili le richieste di condanna dell'opponente al pagamento di somme successive all'emissione del decreto ingiuntivo. 3.3. Il terzo motivo investe, infine, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello. La ricorrente rileva come il provvedimento reso dal giudice di appello sia da considerare esclusivamente in quella sua parte in cui, dichiarata la legittimità della convenzione, non ha consequenzialmente confermato la domanda monitoria, né accolto la domanda riconvenzionale di essa EGP. Si assume che la Corte di Appello, con la declaratoria di inammissibilità del gravame, avrebbe operato ulteriori valutazioni nel merito, prendendo visione dell'elaborato del CTU, senza però fare esame alcuno della documentazione in atti e senza tenere in considerazione le censure mosse alla sentenza del primo giudice, anche per l'omessa pronuncia su alcuni punti oggetto di causa e per l'omessa valutazione delle prove e delle argomentazioni tecniche fornite da essa EGP. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Consorzio LEB, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto, nonché svolgendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] impugna la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la sua domanda riconvenzionale, volta all'annullamento della convenzione del 1999 per errore essenziale. In particolare, la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza di un errore essenziale in relazione alla proprietà del canale di scarico, sul rilievo che la convenzione sarebbe, invece, chiarissima nell'indicare che Enel era una mera concessionaria (e non la proprietaria) dei beni occorrenti ai fini della produzione di energia elettrica. Osserva, sul punto, il ricorrente incidentale che il giudice di prime cure ha, con tutta probabilità, confuso i termini utilizzati nella convenzione del 1999, in quanto, nella parte in cui si parla di concessione, il documento "de quo" ha inteso riferirsi, pacificamente, alle concessioni di derivazione delle acque, e non alla proprietà delle opere costituenti la centrale idroelettrica e tra esse, particolarmente, il canale di scarico su cui insiste l'opera di presa. Per contro, dall'articolo 3 dell'allegato A) alla convenzione, denominato "regolamento di esercizio", si individua in Enel la proprietaria dell'opera di sbarramento e delle relative strade di accesso agli argini, così come già la precedente convenzione del 1972 qualificava la centrale idroelettrica di Zevio "propria" della società [OSCURATO:PERSONA], così come "proprio" veniva indicato pure il canale di scarico. Stando così le cose, allora, e avendo il consorzio appreso - solo a seguito dell'acquisizione del disciplinare di concessione n. 3230 del 1956 e del certificato di collaudo del 12 febbraio 1996, acquisizione avvenuta negli ultimi anni precedenti il presente contenzioso - che le aree in cui era stato eseguito il canale di scarico della centrale erano un allargamento del corso d'acqua demaniale denominato Antanello, ricorrerebbero tutti i presupposti per poter ipotizzare l'annullamento per errore della convenzione. E ciò vieppiù considerando che esso Consorzio ha prodotto anche una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché la successiva sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ha confermato la prima, oltre ad una delibera della Giunta regionale del Veneto del 15 novembre 2002, n. 2360, documenti, tutti, nei quali il canale di scarico della centrale idroelettrica è ricompreso tra i corsi d'acqua della rete idrografica principale della Regione. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso principale è inammissibile, in ciascuno dei tre motivi in cui si articola. 6.1. Il primo motivo è, infatti, inammissibile per più ragioni. 6.1.1. A tale esito conduce, innanzitutto, la constatazione che esso non si confronta - quantomeno, adeguatamente - con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, secondo cui la mancata prova delle pretese creditorie dell'odierna ricorrente deriva dall'impossibilità, attestata dal consulente tecnico d'ufficio, "di appurare sperimentalmente quale indennizzo" (per il c.d. "rigurgito") "spettasse ad EGP sulla base della ridetta convenzione inter partes del 1999". E ciò "in quanto: a) le paratoie in esercizio dal 1999 sono state sostituite da altre; b) le «turbine» della Centrale di Zevio sono state sostituite da [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2004 (il che ha modificato il «coefficiente di rendimento» in allora esistente, così alterando, di fatto, la formula di calcolo indicata nella Convenzione); c) lo stato di manutenzione del canale di scarico è peggiorato (addirittura risalendo la manutenzione della vegetazione spondale agli anni 90'), così alterando la «combinazione portata/quote idrauliche» e quindi il calcolo del c.d. rigurgito a base della possibile perdita di produzione energetica; d) non è sostanzialmente più possibile individuare il prezzo del kWh fissato dalla «Autorità competente in materia», essendo mutato il quadro normativo riguardo i prezzi di mercato dell'energia elettrica dal 2004". A tali rilievi, inoltre, il Tribunale veneziano ha aggiunto la duplice constatazione per cui, ad un diverso esito rispetto al rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo, non potrebbe giungersi né invocando l'art. 9 della convenzione (giacché essa, si osserva, "fissa solo le modalità e i tempi di emissione delle fatture e il termine di decorrenza degli interessi in caso di ritardato pagamento", non potendosi attribuire a tale clausola il significato per cui, scaduto il termine, "i relativi conteggi divengono incontrovertibili tra le Parti, obbligando il Consorzio LEB a versarne il corrispettivo valore"), né la circostanza che, in passato, il Consorzio ha sempre pagato, giacché ciò "non spiega minimamente" perché esso "dovrebbe continuare a versare le somme anche in futuro", in assenza di criteri per determinarne l'ammontare. 6.1.2. Orbene, a fronte di simili affermazioni, non si comprende da dove l'odierna ricorrente tragga la convinzione secondo cui l'adito giudicante avrebbe "implicitamente riconosciuto la legittimità dei criteri di calcolo pattuiti tra le parti" (cfr. pag. 41 del ricorso), sicché esso, anche tenuto conto del pregresso svolgimento del rapporto e dell'assenza di contestazioni, avrebbe dovuto limitarsi ad applicare tale criterio e confermare il decreto ingiuntivo. Invero, se il criterio di calcolo non fosse stato contestato dal Consorzio non si comprenderebbe, a tacer d'altro (ovvero, del rifiuto dello stesso di pagare a partire dall'annualità 2010) la necessità dell'indagine tecnica demandata al consulente, per verificare quali fossero i criteri per procedere alla quantificazione dell'indennizzo relativo al c.d. "rigurgito", dal momento che tra i quesiti allo stesso rivolti - come si legge a pag. 14 del ricorso - vi era quello di stabilire, proprio nel caso in cui l'ausiliario non avesse ritenuto "corrette tanto le modalità di calcolo proposte dall'apposto quanto le modalità di calcolo proposte dall'opponente", quale fosse "il criterio, sempre alla luce degli accordi contrattuali, ritenuto adeguato". Ciò detto, siffatte considerazioni permettono di superare pure la censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. In disparte, infatti, la constatazione che la ricorrente neppure esattamente chiarisce - ciò che induce a dubitare della stessa specificità della censura - in cosa si sarebbe sostanziata la dedotta "mancata pronuncia sul punto" (dai momento che quanto si legge a pag. 41 del ricorso parrebbe concernere l'imputazione di un errore di valutazione delle emergenze dell'istruzione), anche a voler intendere la doglianza come violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essa giammai potrebbe essere accolta. Invero, la circostanza secondo cui il Consorzio non avrebbe mai chiesto, nel corso del giudizio, la revisione dei criteri di calcolo dell'indennizzo, né tantomeno proposto una domanda di accertamento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della convenzione, non esclude che la verifica della "adeguatezza" dei criteri per determinare la misura dell'indennizzo, anche alla luce della progressiva immutazione dello stato dei luoghi, rientrava sicuramente nel "thema disputandum ac decidendum" del processo radicato innanzi al Tribunale lagunare, come conferma la natura dell'indagine tecnica devoluta al consulente dell'ufficio. 6.1.3. Quanto, invece, alle critiche - per vero, neppure meglio circostanziate dalla ricorrente - circa gli esiti di detta indagine (come sopra riportati), le stesse si sostanziano nella censura di omessa valutazione delle risultanze documentali fornite da EGP, anche attraverso il nominato consulente di parte.Doglianze, per vero, tutte inammissibili, innanzitutto perché "la parte che lamenti l'acritica adesione dei giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-01), non potendo il ricorrente limitarsi ad indicare - al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. - in quale parte la CTU "non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (...) alle conclusioni dei consulenti", senza che siano "precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l'esame e la confutazione dei rilievi di parte" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, sent. 3 giugno 2016, n. 11482, Rv. 639844-01; Cass. Sez. 1, ord.3 agosto 2017, n. 19427, Rv. 645178-02). 6.1.4. D'altra parte, quanto alla pretesa della ricorrente di censurare - quale violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. - la mancata valutazione della documentazione da essa prodotta, l'esito dell'inammissibilità s'impone sulla scorta dei seguenti rilievi.Difatti, "la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ." - norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium" - "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando", oltre all'ipotesi (per vero, scolastica) in cui "il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma", quella in cui esso "ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 2016, n. 16598, non massimata). D'altra parte, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. - che enuncia il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale - è ipotizzabile qualora "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), essendosi, invece, escluso che la norma possa consentire di accertare, in sede di legittimità, un "apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice", e ciò perché "le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» - precisa l'art. 116 - prudente apprezzamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01). In altri termini, il "controllo sul giudizio di fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio", mentre sul "piano invece del sindacato di cassazione, la norma di cui all'art. 116 non è formulata in termini di «prudente apprezzamento» senza attributi, il che rinvierebbe ad un parametro astratto e generale di cui denunciare la violazione in sede di legittimità, ma, come si è detto, essa qualifica il prudente apprezzamento nei termini soggettivi del giudice", sicché "la norma non è qualificabile come attributiva di un potere, tale che in sede di legittimità si debba verificarne il rispetto" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.). L'unica possibilità di sindacare, oltre all'ipotesi già sopra indicata, la valutazione della prova non conforme alla previsione dell'art. 116 cod. proc. civ. è rappresentato da quelle gravissime carenze motivazionali in presenza delle quali il novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. "ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037- 02). Nella specie, tuttavia, la motivazione del Tribunale di Venezia si mantiene al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), non esibendo - nell'apprezzamento della prova - alcun profilo di "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) né recando "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), le sole evenienze tali da rendere le argomentazioni utilizzate in sentenza "obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01). 6.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. 6.2.1. Premesso, invero, che è la stessa ricorrente ad affermare che le medesime censure, già poste a fondamento del primo motivo di ricorso, sono articolate anche con il secondo, sicché le già illustrate ragioni di inammissibilità valgono per entrambi, deve aggiuntivamente rilevarsi quanto segue. E cioè, innanzitutto, che dalla sentenza impugnata risulta - in relazione alla "reconventio reconventionis" dell'opposta - l'avvenuto il pagamento in corso di causa, da parte del Consorzio, delle somme relative al "couso" delle opere idrauliche di adduzione acque per le annualità 2011 e 2012, sicché il solo aspetto ancora controverso, in relazione alla pretesa ulteriore rispetto a quella azionata in via monitoria, concerne gli indennizzi per il c.d. "rigurgito", in relazione a quelle stesse annualità. Ma allora, come detto, le valutazioni della CTU - recepite dalla sentenza del Tribunale - circa l'impossibilità di calcolare tale indennizzo, resistendo alle ragioni di critica svolte da EGP con il primo motivo di ricorso, risultano idonee a giustificare il rigetto anche della "reconventio reconventionis" dell'allora opposta. D'altra parte, la sentenza impugnata neppure merita censura per il fatto di aver "stralciato" la questione relativa alla "ammissibilità" di tale domanda, giacché il Tribunale afferma di aver ignorato l'eccezione di inammissibilità formulata dall'opponente "per ragioni di economia processuale, di celerità e speditezza", ritenendo che la causa potesse essere "più speditamente decisa sulla base della CTU", proprio perché essa ha escluso la possibilità di determinare l'indennizzo.Il Tribunale, dunque, ha fatto applicazione del principio della "ragione più liquida", la cui funzione è proprio quella di consentire che la causa sia "decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ." (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363, Rv. 652184-01). Né, d'altra parte, la ricorrente ha specificamente censurato il ricorso, da parte del Tribunale, a tale principio. 6.3. Il terzo motivo del ricorso principale, infine, è anch'esso inammissibile. 6.3.1. In disparte il rilievo che dell'ordinanza della Corte territoriale - che ha provveduto a norma dell'art. 348-bis cod. proc. civ. - neppure è chiesta la cassazione, deve rilevarsi che la sua impugnazione si colloca fuori delle ipotesi in presenza delle quali è possibile predicarne l'ammissibilità, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nella sua massima sede nomofilattica. Nella specie, infatti, non risulta essere stata dedotta né l'esistenza di vizi propri del giudizio di appello per violazione di regole processuali (denunciabili con il ricorso per cassazione, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso), né la circostanza che l'ordinanza ha assunto natura di sentenza di carattere processuale, dichiarando l'inammissibilità del gravame per ragioni diverse da quelle di cui all'art. 348-ter cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01 e Rv. 638370-01). Il motivo, per vero, neppure chiarisce quali siano le ragioni di doglianza - diverse da quelle già oggetto dei precedenti motivi, e della cui inammissibilità si è già detto - indirizzate avverso tale ordinanza. Sul punto, pertanto, è sufficiente ribadire che il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872- 01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01).7. Quanto al ricorso incidentale, essendo lo stesso proposto quale impugnazione condizionata, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 9. A carico della ricorrente principale, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere al Consorzio di Bonifica di secondo grado di Lessinio-Euganeo-Berico le spese del presente giudizio, che liquida in C 10.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,