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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 28776/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24923/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso, d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indicazione pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE MESSINA pronunciata nel procedimento n.2223/2015 RG , depos itata i l 3

1.7. 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.4.2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Messina la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] (ATM) al pagamento della complessiva somma di € 121.967,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di spese, diritti ed onorari per l'opera professionale prestata quale componente del collegio difensivo della ATM in una serie di cause.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato quale legale esterno della ATM con la deliberazione commissariale n. 19 del 29.10.2008 e l'incarico gli era stato annualmente rinnovato fino alla scadenza ultima del 31.5.2014.

Con nota del 22.5.2014 la ATM aveva comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'incarico professionale non gli sarebbe stato ulteriormente rinnovato per necessità di riduzione dei costi di gestione e per la contrazione del contenzioso conseguente all'applicazione dell'istituto della mediazione, invitabdo il legale a provvedere entro la data di scadenza dell'incarico a riconsegnarle i fascicoli del contenzioso assegnatogli.

Il legale aveva,quindi, consegnato alla ATM l'elenco delle cause assegnategli e pendenti al 31.5.2014 indicandone la data di udienza, ed aveva riconsegnato gli atti in originale trasmessi dall'Ufficio legale della ATM relativi alle cause per le quali era stato incaricato, aveva studiato le pratiche ed emesso pareri, cause nelle quali la costituzione in giudizio non era ancora avvenuta in quanto l'udienza era fissata a data successiva alla scadenza dell'incarico.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ATM, a chiarimento della precedente nota del 22.5.2014, gli aveva formalmente revocato tutti i mandati professionali affidatigli, ed il 25.11.2014 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla ATM la nota spese relativa alle cause per le quali gli era stata chiesta la restituzione dei fascicoli per un ammontare di € 121.967,87, (somma calcolata applicando le tariffe del D.M. n.55/2014 vigenti al momento della revoca dell'incarico e facendo riferimento al valore iniziale delle cause), ma anche le successive diffide di pagamento erano rimaste senza esito.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduceva che in ragione della natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra il cliente e l'avvocato, in caso di revoca del mandato, che poteva avvenire in qualunque momento, il cliente era comunque tenuto a corrispondere al professionista le spese sostenute ed i compensi maturati per le attività svolte in base all'art. 7 della L. n. 794/1942.

Si costituiva tardivamente nel giudizio sommario di primo grado la ATM, che contestava l'avversa pretesa sostenendo che le somme dovute all'avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state già integralmente corrisposte dalla ATM per il complessivo importo di € 199.503,40, in quanto nell'incarico conferitogli era previsto in sostituzione dell'applicazione delle tariffe forensi, il pagamento di un compenso mensile forfettario a favore del professionista di € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese documentate, al quale poteva aggiungersi solo l'importo delle spese processuali liquidate in sentenza in caso di esito vittorioso delle cause patrocinate dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’Azienda, ed in vocando la transazione tra le parti contenuta nella delibera n. 74 del 16.11.2011, con la quale al professionista era stato riconosciuto e pagato un compenso aggiuntivo per preteso maggior carico di lavoro di € 14.000,00 con riferimento al periodo 2008-2011.

Assunta la causa in riserva dal giudice monocratico dopo la discussione del 4.5.2017, solo in data 3.8.2017 veniva formato il collegio, ed il 7.8.2017 il Tribunale di Messina in composizione collegiale emetteva ordinanza ex artt. 702 ter c.p.c. e 14 del D. Lgs. n.150/2011, con la quale rigettava il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che con le delibere commissariali di conferimento dell'incarico e le successive proroghe, accettate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto tra le parti un accordo sul compenso spettante al professionista (compenso forfettario di € 2.000,00 mensili eventualmente maggiorato delle somme liquidate in sentenza nelle cause patrocinate in caso di vittoria della ATM durante il mandato conferito), accordo che in base alla previsione dell'art. 2233 cod. civ. escludeva per il giudice la possibilità di procedere alla liquidazione di ulteriori compensi secondo le tariffe, o gli usi, ritenendo che non potesse dubitarsi della conformità del compenso pattuito al principio stabilito da tale norma , secondo il quale la misura del compenso doveva essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione in ragione degli accordi intervenuti e della mancata contestazione sul punto, ed in quanto non era stato documentato dal Liuzzo l'esito vittorioso delle cause in relazione alle quali sarebbe maturato, dopo la cessazione dell'incarico professionale, il compenso aggiuntivo, condannando il Liuzzo al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale ordinanza, comunicatagli il 7.8.2017, ma non notificata, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ricorso straordinario in cassazione ex art. 111, comma 7° , della Costituzione alla ATM il 17.10.2017, affidandosi a tre motivi; l’intimata la ATM ha resistito con controricorso notificato il 27.11.2017.

Avendo il legale del ricorrente depositato tre atti di transazione intercorsi tra le parti, che prevedevano il pagamento di importi via via ridotti da parte della ATM all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a saldo e stralcio con abbandono del presente giudizio, ma erano condizionati quanto all'efficacia all'effettuazione dei pagamenti, non documentati, il collegio designato di questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 14.7.2022, ritualmente comunicata, rinviava la causa a nuovo ruolo invitando le parti a formalizzare, ove ne ricorressero le condizioni e la volontà, la rinuncia al ricorso e l'eventuale accettazione, in difetto delle quali la causa sarebbe stata decisa nel merito.

Nell'adunanza camerale collegiale del 10.10.2023, non essendo intervenuta alcuna rinuncia al ricorso con relativa accettazione , la causa veniva trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Occorre dare atto, in via preliminare, che la ATM ha sollevato eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto essendo in contestazione anche l'an debeatur e no n solo il quantum del compenso preteso dal professionista, l'ordinanza del Tribunale di Messina del 7.8.2017 risulterebbe appellabile e quindi non soggetta al ricorso straordinario in cassazione, ed a tal fine ha richiamato l'orientamento espresso, anche d opo l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, dalla sentenza n. 19873 / 2015 e dall’ordinanza n. 12248/2016, che hanno confermato il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 390/2011, della prevalenza della sostanza sulla forma e della distinzione del rimedio impugnatorio (appello o ricorso in cassazione) a seconda che il provvedimento impugnatorio si sia pronunciato anche sull'an debeatur o solo sul quantum debeatur.

Tale eccezione è infondata, in qu anto la più recente giurisprudenza di questa Corte, da ritenersiormai consolidata e alla quale si ritiene di dare continuità, ha stabilito, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza non più, come sotto il regime normativo previgente, la circostanza se il provvedimento si sia pronunciato anche sull'an debeatur e non solo sul quantum debeatur, essendo entrambi i profili ora ricompresi nella previsione del procedimento in camera di consiglio collegiale dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, ma la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n.34229/2022; Cass. n. 6321/2022; Cass. n. 26083/2021; Cass. n. 26347/2019; Cass. n. 4904/2018; Cass. n. 12411/2017) ; pertanto, poiché nel caso in esame il Tribunale di Messina in composizione collegiale, richiamati gli articoli 14 del D.Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., ha pronunciato ordinanza e l'ultimo comma dell'art. 14 sopra citato prevedeva l'inappellabilità dell'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario collegiale all'epoca previsto, il provvedimento impugnato deve ritenersi suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7° , della Costituzione , in quanto , con esso, è stato provveduto in via definitiva suidiritti reclamati d a ll'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia, inoltre, che con la sentenza n. 4485/2018 delle sezioni unite è stato fissato il principio sulla scorta del quale "a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorsoai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702- bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a),ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.).

Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e seguenti".

Ciò chiarito, col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. in relazione all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, assumendo che la causa non sia stata trattata dal Tribunale di Messina in composizione collegiale, come richiesto dalla sentenza n. 12609 del 2012 delle sezioni unite della Corte di cassazione sotto la vigenza dell'art. 28 della L. n.794/1942 per le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale in ragione della necessaria collegialità all'epoca dei procedimenti in camera di consiglio ex art.50 bis c.p.c. e dall'art. 14 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore dello stesso.

Il ricorrente rammenta che l'art. 738 c.p.c. dispone che, nei procedimenti in camera di consiglio, il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio, che l'art. 3, comma 2° , del D. Lgs. n. 150 del 2011 stabilisce che,con il decreto di cui all'art. 702 bis c.p.c., comma 3° , il Presidente del collegio designa il giudice relatore e che il Presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio, evidenziando che nella specie, come desumibile dal decreto di fissazione di udienza del giudice monocratico, il medesimo non ha agito come giudice relatore, né come istruttore delegato dal Presidente, essendo stata trattata la causa davanti a lui anche per la discussione fino alla riserva di decisione compresa, ed essendosi formato il collegio per l'emanazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario soltanto dopo che la causa era stata incamerata per essere decisa, mentre il collegio avrebbe dovuto trattare per intero il procedimento camerale fin da principio.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi, richiamando il precedente di cui alla sentenza n.12411 del 2017 di questa Corte, di cassare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in composizione collegiale.

Ilmotivo è infondato, in quanto gli invocati articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. prevedono come causa di nullità, che può essere fatta valere come motivo d'impugnazione ex art. 161 c.p.c. e che non configura il vizio di costituzione del giudice, il fatto che il provvedimento sia stato pronunciato da un giudice monocratico anziché collegiale, o da un giudice collegiale anziché monocratico, in contrasto con le disposizioni applicabili dettate sulla diversa composizione che il tribunale può assumere.

Senonché, nel caso in esame , l'ordinanza impugnata, sottoscritta con firma digitale sia dal giudice relatore dott. [OSCURATO:PERSONA], sia dal presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], e preceduta dalla camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Messina della quale ha fatto parte anche il giudice [OSCURATO:PERSONA]Angelo, costituisce senz'altro un'ordinanza collegiale, come del resto richiesto dal richiamato art. 14 del D. Lgs. n.150/2011, e non un'ordinanza emessa dal giudice monocratico, per cui il vizio lamentato non sussiste.

Si rimarca, in proposito, che il citato precedente ricondotto alla sentenza di questa Corten. 12411/2017, con la quale fu cassato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame della domanda al Tribunale in composizione collegiale, è inconferente, in quanto nella fattispecie lì esaminata, a differenza del caso di specie, il provvedimento cassato era stato pronunciato e sottoscritto dal giudice monocratico anziché collegiale.

Quanto alle doglianze sul fatto che le parti sarebbero inizialmente comparse davanti al giudice singolo, discutendo la causa davanti a lui, e non davanti al collegio, che si sarebbe costituito solo per la camera di consiglio e la decisione quando già il giudice singolo si era riservato la decisione, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza sul piano della nullità del provvedimento impugnato, o della mera irregolarità formale, evidentemente non possono essere ricomprese nel vizio lamentato ex artt. 50 bis e 50 quater c.p.c., che attiene solo alla composizione dell'organo giudicante che ha sottoscritto il provvedimento impugnato non conforme alle previsioni normative, e non ad eventuali lesioni del diritto di difesa verificatesi nel corso del procedimento in una fase anteriore alla decisione.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 2233 cod. civ., dell'art. 7 della L. n. 794/1942 e dell'art. 25 del D.M. n. 55 del 2014, nonché la violazione ed errata applicazione delle deliberazioni commissariali n. 69 del 7.6.2013 e n. 98 del 5.7.2013.

Si duole il ricorrente del fatto che l'ordinanza impugnata abbia dato un'interpretazione restrittiva dell'art. 2233 cod. civ. e delle delibere commissariali sopra citate, ritenendo che la pattuizione del compenso convenzionale impedisse l'applicazione delle tariffe forensi ed il sindacato sulla congruità dell'importo stabilito concordemente dalle parti, escludendo del tutto l'applicazione dell'art. 7 della L. n. 794/1942 e dell'art. 25 del D.M. n. 55/2014, che prevedono la liquidazione a favore dell'avvocato di compensi corrispondenti all'opera prestata anche in ipotesi di revoca o di cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale.

Per dimostrare poi che il contratto concluso dalle parti prevedeva sì un compenso forfettario mensile a suo favore, ma senza escludere completamente l'operatività delle tariffe forensi, il ricorrente richiama il punto 4 della delibera commissariale n. 69 del 7.6.2013, che gli riconosceva “per tutte le cause pendenti il diritto di recuperare a suo favore gli onorari di causa liquidati in sentenza e, conseguentemente, non riconoscere alcun onorario in caso di soccombenza o compensazione delle spese, essendo lo stesso stato calcolato e concordato tra le parti forfettariamente, e compreso nell'onorario mensile”, aggiungendo che il contratto concluso dalle parti non prevedeva che il diritto ai compensi ulteriori liquidati in sentenza fosse subordinato al rinnovo del contratto, o alla sussistenza dell'incarico al momento della pronuncia di tale sentenza, tanto più che gli incarichi avevano una durata solo annuale, e ritiene quindi che l'ordinanza impugnata abbia dato un'interpretazione non corretta delle disposizioni contrattuali.

Lamenta, poi , il ricorrente che la ATM gli abbia revocato l'incarico facendosi restituire i fascicoli degli atti dei procedimenti in precedenza a lui affidati e poi consegnati ad altri professionisti, in tal modo impedendogli anche per motivi deontologici di procurarsi la documentazione relativa all'esito dei giudizi già a lui conferiti in patrocinio ed ancora pendenti al moment o della revoca dell'incarico, documentazione occorrente per ottenere il compenso supplementare contrattualmente previsto.

Sul punto, tuttavia, il ricorrente non ha individua to e denunciato alcuna violazione di legge specifica.

Questosecondo motivo è inammissibile, in quanto - senza fare un riferimento specifico alla violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli articoli 1362 cod. civ. e seguenti– con esso si pretende di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa interpretazione del contenuto degli accordi sui compensi professionali intercorsi tra le parti sulla base della delibera commissariale di incarico e delle successive delibere di rinnovo dell'incarico, attività chesfugge al sindacato in sede di legittimità.

La censura in concreto formulata non può, infatti,risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente e più favorevole interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 28.112017, n.28319; Cass. 15.11.2017, n. 27136; Cass.20.11.2009, n.24539; Cass. 2.5.2006, n.10131).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha tenuto conto che in base all'art. 2233 cod. civ. il compenso nei contratti d'opera intellettuali può essere determinato secondo le tariffe, o gli usi, ola decisione dell'organo giurisdizionale, solo ove non sia stato pattuito dalle parti, ed ha escluso tale eventualità in quanto nella deliberazione commissariale di incarico e nelle successive deliberazioni di rinnovo, accettate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata prevista la liquidazione al professionista di un compenso forfettario di € 2.000,00 mensili per tutta la durata dell'incarico, compenso pacificamente già corrisposto, con la sola eventuale aggiunta degli onorari liquidati in sentenza in caso di vittoria nelle singole cause da parte della ATM.

Tale previsione convenzionale è stata , quindi , ritenuta legittimamente preclusiva dell'applicazione dell'art. 7 della L. n. 794/1942 e dell'art. 25 del D.M. n. 55 del 2014, disposizioni che regolano la commisurazione secondo tariffa dei compensi in caso di cessazione anticipata dall'incarico dell'avvocato quando prima della cessazione non esistesse una convenzione che regolasse autonomamente la determinazione del compenso, il cui ammontare andava quindi stabilito secondo le tariffe vigenti, sicché non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sopra indicate nell'ordinanza impugnata.

Quanto alla circostanza che con quest’ultima sia stato ritenuto che il compenso supplementare convenzionale liquidato in sentenza fosse destinato a valere solo in caso di vittoria della ATM nelle cause patrocinate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] verificatasi prima della cessazione del suo incarico, pur non trattandosi di una tesi basata su una previsione specifica del contratto, che sul punto non offre indicazioni univoche, limitandosi ad escludere tale compenso supplementare in caso di soccombenza della ATM, o di disposta compensazione delle spese processuali per difetto in quei casi di una determinazione giudiziale delle spese a favore della ATM, è stata, in modo certamente sostenibile, fondata nell'ordinanza impugnata sul fatto che, una volta cessato l'incarico , il professionista non ha svolto più alcuna attività difensiva giudiziale a favore della ATM, che ha evidentemente affidato il patrocinio della sua posizione ad altri professionisti, e tale interpretazione, pur non essendo l'unica possibile, ècomunque plausibile.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della normativa dallo stesso invocata (art. 7 della L.n.794 del 1942 ed art. 25 del D.M. n. 55/2014), l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'applicazione delle delibere commissariali dell'ATM n. 69 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 98 del 5.7.2013 ed al diritto di esso ricorrente di percepire compensi aggiuntivi sulla base delle norme contrattuali.

Assume il ricorrente che l'ordinanza impugnata presenterebbe una motivazione contraddittoria, perché - dopo aver escluso la liquidazione del compenso professionale secondo le tariffe forensi e del compenso aggiuntivo in ragione del contenuto dell'accordo sul compenso raggiunto dalle parti - ha sostenuto ch e lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque allegato e provato l'esito vittorioso delle cause in relazione alle quali sarebbe maturato il suo diritto al compenso aggiuntivo a quello forfettario di € 2.000,00 mensili, dando così ad intendere che se tale prova fosse stata fornita il diritto al compenso aggiuntivo gli sarebbe stato riconosciuto malgrado la contraria pattuizione convenzionale.

Infine, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di carenza di contestazione specifica dei fatti da parte della ATM, avendo – secondo la sua prospettazione - l'ordinanza impugnata trascurato il fatto che quest'ultima, costituendosi , aveva compiuto una mera contestazione generica, limitandosi ad invocare la scadenza del contratto e l'intervenuta liquidazione del compenso professionale convenzionalmente previsto.

Osserva il collegio che, relativamente a quest’ultimo motivo in esame, va anzitutto rilevata l'inammissibilità della doglianza inerente alla motivazione insufficiente, o contraddittoria in ordine all'applicazione delle delibere commissariali dell'ATM n. 69 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 98 del 5.7.2013 ed al diritto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di percepire compensi aggiuntivi sulla base delle norme contrattuali.

In base alla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., infatti, (introdotta dall'art. 54 comma 1, lett. b) del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., "per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ma soltanto "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (così Cass., sez. un. n. 8053/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (vedi ancora la richiamata Cass. sez. un. n. 8053/2014).

A seguito della riforma del 2012 è, quindi , stato eliminato il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, restando ammissibile solo il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo dell'irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (vedi anche Cass. n. 27107/2023e Cass. n. 13248/2020).

Ovviamente, non è richiesto al giudice di merito di dare conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente, proprio nell'ottica appena illustrata, che egli esponga - in maniera concisama logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (vedi Cass. ord. n. 29730/2020).

Infondata è pure la doglianza di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della normativa invocata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (art. 7 della L. n.794 del 1942 ed art. 25 del D.M. n. 55/2014), in quanto, come già sopra esposto, l'ordinanza impugnata ha plausibilmente ed implicitamente giustificato l'esclusione dell'applicazione di quelle norme con la ragione che le parti avevano pattuito convenzionalmente una disciplina del compenso professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ostativa all'applicabilità della suddetta normativa, relativa alla parametrazione dei compensi di avvocato in caso di cessazione anticipata dall'incarico, sicché non è ravvisabile una radicale mancanza di motivazione sul punto.

Infondata è, da ultimo, anche la doglianza di omessa motivazione in ordine all'eccezione di carenza di contestazione specifica dei fatti da parte della ATM, in quanto quest'ultima, pur non avendo mosso contestazioni specifiche all'elencazione di cause ed alla nota spese della controparte, ha minato alla base la pretesa avversaria allegando che il compenso convenzionalmente pattuito dalle parti ed integralmente pagato escludeva la corresponsione di ulteriori compensi secondo i parametri tariffari, e l'ordinanza impugnata non ha provveduto all'esame delle singole cause patrocinate per la ATM dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul quale l'invocata non contestazione avrebbe potuto influire, in quanto ha ritenuto a monte che la pattuizione del compenso forfettario di € 2.000,00 mensili per la durata dell'incarico, che in seguito a varie proroghe ha avuto una durata totale di circa sei anni, e del compenso supplementare ancorato alle spese liquidate in sentenza in caso di vittoria della ATM con condanna della controparte alle spese, abbiano provocato l'esclusione della liquidazione al professionista di ulteriori compensi in base a parametri tariffari.

Alla stregua di tutte le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto e il soccombente ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] va conda nnato al pagamento , in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24923/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso, d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indicazione pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE MESSINA pronunciata nel procedimento n.2223/2015 RG , depos itata i l 3 1.7. 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.4.2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Messina la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] (ATM) al pagamento della complessiva somma di € 121.967,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di spese, diritti ed onorari per l'opera professionale prestata quale componente del collegio difensivo della ATM in una serie di cause. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato quale legale esterno della ATM con la deliberazione commissariale n. 19 del 29.10.2008 e l'incarico gli era stato annualmente rinnovato fino alla scadenza ultima del 31.5.2014. Con nota del 22.5.2014 la ATM aveva comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che l'incarico professionale non gli sarebbe stato ulteriormente rinnovato per necessità di riduzione dei costi di gestione e per la contrazione del contenzioso conseguente all'applicazione dell'istituto della mediazione, invitabdo il legale a provvedere entro la data di scadenza dell'incarico a riconsegnarle i fascicoli del contenzioso assegnatogli. Il legale aveva,quindi, consegnato alla ATM l'elenco delle cause assegnategli e pendenti al 31.5.2014 indicandone la data di udienza, ed aveva riconsegnato gli atti in originale trasmessi dall'Ufficio legale della ATM relativi alle cause per le quali era stato incaricato, aveva studiato le pratiche ed emesso pareri, cause nelle quali la costituzione in giudizio non era ancora avvenuta in quanto l'udienza era fissata a data successiva alla scadenza dell'incarico. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ATM, a chiarimento della precedente nota del 22.5.2014, gli aveva formalmente revocato tutti i mandati professionali affidatigli, ed il 25.11.2014 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato alla ATM la nota spese relativa alle cause per le quali gli era stata chiesta la restituzione dei fascicoli per un ammontare di € 121.967,87, (somma calcolata applicando le tariffe del D.M. n.55/2014 vigenti al momento della revoca dell'incarico e facendo riferimento al valore iniziale delle cause), ma anche le successive diffide di pagamento erano rimaste senza esito. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduceva che in ragione della natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra il cliente e l'avvocato, in caso di revoca del mandato, che poteva avvenire in qualunque momento, il cliente era comunque tenuto a corrispondere al professionista le spese sostenute ed i compensi maturati per le attività svolte in base all'art. 7 della L. n. 794/1942. Si costituiva tardivamente nel giudizio sommario di primo grado la ATM, che contestava l'avversa pretesa sostenendo che le somme dovute all'avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state già integralmente corrisposte dalla ATM per il complessivo importo di € 199.503,40, in quanto nell'incarico conferitogli era previsto in sostituzione dell'applicazione delle tariffe forensi, il pagamento di un compenso mensile forfettario a favore del professionista di € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese documentate, al quale poteva aggiungersi solo l'importo delle spese processuali liquidate in sentenza in caso di esito vittorioso delle cause patrocinate dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’Azienda, ed in vocando la transazione tra le parti contenuta nella delibera n. 74 del 16.11.2011, con la quale al professionista era stato riconosciuto e pagato un compenso aggiuntivo per preteso maggior carico di lavoro di € 14.000,00 con riferimento al periodo 2008-2011. Assunta la causa in riserva dal giudice monocratico dopo la discussione del 4.5.2017, solo in data 3.8.2017 veniva formato il collegio, ed il 7.8.2017 il Tribunale di Messina in composizione collegiale emetteva ordinanza ex artt. 702 ter c.p.c. e 14 del D. Lgs. n.150/2011, con la quale rigettava il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che con le delibere commissariali di conferimento dell'incarico e le successive proroghe, accettate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], era intervenuto tra le parti un accordo sul compenso spettante al professionista (compenso forfettario di € 2.000,00 mensili eventualmente maggiorato delle somme liquidate in sentenza nelle cause patrocinate in caso di vittoria della ATM durante il mandato conferito), accordo che in base alla previsione dell'art. 2233 cod. civ. escludeva per il giudice la possibilità di procedere alla liquidazione di ulteriori compensi secondo le tariffe, o gli usi, ritenendo che non potesse dubitarsi della conformità del compenso pattuito al principio stabilito da tale norma , secondo il quale la misura del compenso doveva essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione in ragione degli accordi intervenuti e della mancata contestazione sul punto, ed in quanto non era stato documentato dal Liuzzo l'esito vittorioso delle cause in relazione alle quali sarebbe maturato, dopo la cessazione dell'incarico professionale, il compenso aggiuntivo, condannando il Liuzzo al pagamento delle spese processuali. Avverso tale ordinanza, comunicatagli il 7.8.2017, ma non notificata, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ricorso straordinario in cassazione ex art. 111, comma 7° , della Costituzione alla ATM il 17.10.2017, affidandosi a tre motivi; l’intimata la ATM ha resistito con controricorso notificato il 27.11.2017. Avendo il legale del ricorrente depositato tre atti di transazione intercorsi tra le parti, che prevedevano il pagamento di importi via via ridotti da parte della ATM all'avv. [OSCURATO:PERSONA] a saldo e stralcio con abbandono del presente giudizio, ma erano condizionati quanto all'efficacia all'effettuazione dei pagamenti, non documentati, il collegio designato di questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 14.7.2022, ritualmente comunicata, rinviava la causa a nuovo ruolo invitando le parti a formalizzare, ove ne ricorressero le condizioni e la volontà, la rinuncia al ricorso e l'eventuale accettazione, in difetto delle quali la causa sarebbe stata decisa nel merito. Nell'adunanza camerale collegiale del 10.10.2023, non essendo intervenuta alcuna rinuncia al ricorso con relativa accettazione , la causa veniva trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Occorre dare atto, in via preliminare, che la ATM ha sollevato eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto essendo in contestazione anche l'an debeatur e no n solo il quantum del compenso preteso dal professionista, l'ordinanza del Tribunale di Messina del 7.8.2017 risulterebbe appellabile e quindi non soggetta al ricorso straordinario in cassazione, ed a tal fine ha richiamato l'orientamento espresso, anche d opo l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, dalla sentenza n. 19873 / 2015 e dall’ordinanza n. 12248/2016, che hanno confermato il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 390/2011, della prevalenza della sostanza sulla forma e della distinzione del rimedio impugnatorio (appello o ricorso in cassazione) a seconda che il provvedimento impugnatorio si sia pronunciato anche sull'an debeatur o solo sul quantum debeatur. Tale eccezione è infondata, in qu anto la più recente giurisprudenza di questa Corte, da ritenersiormai consolidata e alla quale si ritiene di dare continuità, ha stabilito, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza non più, come sotto il regime normativo previgente, la circostanza se il provvedimento si sia pronunciato anche sull'an debeatur e non solo sul quantum debeatur, essendo entrambi i profili ora ricompresi nella previsione del procedimento in camera di consiglio collegiale dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, ma la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n.34229/2022; Cass. n. 6321/2022; Cass. n. 26083/2021; Cass. n. 26347/2019; Cass. n. 4904/2018; Cass. n. 12411/2017) ; pertanto, poiché nel caso in esame il Tribunale di Messina in composizione collegiale, richiamati gli articoli 14 del D.Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., ha pronunciato ordinanza e l'ultimo comma dell'art. 14 sopra citato prevedeva l'inappellabilità dell'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario collegiale all'epoca previsto, il provvedimento impugnato deve ritenersi suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7° , della Costituzione , in quanto , con esso, è stato provveduto in via definitiva suidiritti reclamati d a ll'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia, inoltre, che con la sentenza n. 4485/2018 delle sezioni unite è stato fissato il principio sulla scorta del quale "a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorsoai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702- bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a),ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e seguenti". Ciò chiarito, col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. in relazione all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, assumendo che la causa non sia stata trattata dal Tribunale di Messina in composizione collegiale, come richiesto dalla sentenza n. 12609 del 2012 delle sezioni unite della Corte di cassazione sotto la vigenza dell'art. 28 della L. n.794/1942 per le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l'opera prestata nei giudizi davanti al tribunale in ragione della necessaria collegialità all'epoca dei procedimenti in camera di consiglio ex art.50 bis c.p.c. e dall'art. 14 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.150 per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore dello stesso. Il ricorrente rammenta che l'art. 738 c.p.c. dispone che, nei procedimenti in camera di consiglio, il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio, che l'art. 3, comma 2° , del D. Lgs. n. 150 del 2011 stabilisce che,con il decreto di cui all'art. 702 bis c.p.c., comma 3° , il Presidente del collegio designa il giudice relatore e che il Presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio, evidenziando che nella specie, come desumibile dal decreto di fissazione di udienza del giudice monocratico, il medesimo non ha agito come giudice relatore, né come istruttore delegato dal Presidente, essendo stata trattata la causa davanti a lui anche per la discussione fino alla riserva di decisione compresa, ed essendosi formato il collegio per l'emanazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario soltanto dopo che la causa era stata incamerata per essere decisa, mentre il collegio avrebbe dovuto trattare per intero il procedimento camerale fin da principio. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi, richiamando il precedente di cui alla sentenza n.12411 del 2017 di questa Corte, di cassare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in composizione collegiale. Ilmotivo è infondato, in quanto gli invocati articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. prevedono come causa di nullità, che può essere fatta valere come motivo d'impugnazione ex art. 161 c.p.c. e che non configura il vizio di costituzione del giudice, il fatto che il provvedimento sia stato pronunciato da un giudice monocratico anziché collegiale, o da un giudice collegiale anziché monocratico, in contrasto con le disposizioni applicabili dettate sulla diversa composizione che il tribunale può assumere. Senonché, nel caso in esame , l'ordinanza impugnata, sottoscritta con firma digitale sia dal giudice relatore dott. [OSCURATO:PERSONA], sia dal presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], e preceduta dalla camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Messina della quale ha fatto parte anche il giudice [OSCURATO:PERSONA]Angelo, costituisce senz'altro un'ordinanza collegiale, come del resto richiesto dal richiamato art. 14 del D. Lgs. n.150/2011, e non un'ordinanza emessa dal giudice monocratico, per cui il vizio lamentato non sussiste. Si rimarca, in proposito, che il citato precedente ricondotto alla sentenza di questa Corten. 12411/2017, con la quale fu cassato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame della domanda al Tribunale in composizione collegiale, è inconferente, in quanto nella fattispecie lì esaminata, a differenza del caso di specie, il provvedimento cassato era stato pronunciato e sottoscritto dal giudice monocratico anziché collegiale. Quanto alle doglianze sul fatto che le parti sarebbero inizialmente comparse davanti al giudice singolo, discutendo la causa davanti a lui, e non davanti al collegio, che si sarebbe costituito solo per la camera di consiglio e la decisione quando già il giudice singolo si era riservato la decisione, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza sul piano della nullità del provvedimento impugnato, o della mera irregolarità formale, evidentemente non possono essere ricomprese nel vizio lamentato ex artt. 50 bis e 50 quater c.p.c., che attiene solo alla composizione dell'organo giudicante che ha sottoscritto il provvedimento impugnato non conforme alle previsioni normative, e non ad eventuali lesioni del diritto di difesa verificatesi nel corso del procedimento in una fase anteriore alla decisione. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 2233 cod. civ., dell'art. 7 della L. n. 794/1942 e dell'art. 25 del D.M. n. 55 del 2014, nonché la violazione ed errata applicazione delle deliberazioni commissariali n. 69 del 7.6.2013 e n. 98 del 5.7.2013. Si duole il ricorrente del fatto che l'ordinanza impugnata abbia dato un'interpretazione restrittiva dell'art. 2233 cod. civ. e delle delibere commissariali sopra citate, ritenendo che la pattuizione del compenso convenzionale impedisse l'applicazione delle tariffe forensi ed il sindacato sulla congruità dell'importo stabilito concordemente dalle parti, escludendo del tutto l'applicazione dell'art. 7 della L. n. 794/1942 e dell'art. 25 del D.M. n. 55/2014, che prevedono la liquidazione a favore dell'avvocato di compensi corrispondenti all'opera prestata anche in ipotesi di revoca o di cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale. Per dimostrare poi che il contratto concluso dalle parti prevedeva sì un compenso forfettario mensile a suo favore, ma senza escludere completamente l'operatività delle tariffe forensi, il ricorrente richiama il punto 4 della delibera commissariale n. 69 del 7.6.2013, che gli riconosceva “per tutte le cause pendenti il diritto di recuperare a suo favore gli onorari di causa liquidati in sentenza e, conseguentemente, non riconoscere alcun onorario in caso di soccombenza o compensazione delle spese, essendo lo stesso stato calcolato e concordato tra le parti forfettariamente, e compreso nell'onorario mensile”, aggiungendo che il contratto concluso dalle parti non prevedeva che il diritto ai compensi ulteriori liquidati in sentenza fosse subordinato al rinnovo del contratto, o alla sussistenza dell'incarico al momento della pronuncia di tale sentenza, tanto più che gli incarichi avevano una durata solo annuale, e ritiene quindi che l'ordinanza impugnata abbia dato un'interpretazione non corretta delle disposizioni contrattuali. Lamenta, poi , il ricorrente che la ATM gli abbia revocato l'incarico facendosi restituire i fascicoli degli atti dei procedimenti in precedenza a lui affidati e poi consegnati ad altri professionisti, in tal modo impedendogli anche per motivi deontologici di procurarsi la documentazione relativa all'esito dei giudizi già a lui conferiti in patrocinio ed ancora pendenti al moment o della revoca dell'incarico, documentazione occorrente per ottenere il compenso supplementare contrattualmente previsto. Sul punto, tuttavia, il ricorrente non ha individua to e denunciato alcuna violazione di legge specifica. Questosecondo motivo è inammissibile, in quanto - senza fare un riferimento specifico alla violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli articoli 1362 cod. civ. e seguenti– con esso si pretende di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa interpretazione del contenuto degli accordi sui compensi professionali intercorsi tra le parti sulla base della delibera commissariale di incarico e delle successive delibere di rinnovo dell'incarico, attività chesfugge al sindacato in sede di legittimità. La censura in concreto formulata non può, infatti,risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente e più favorevole interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 28.112017, n.28319; Cass. 15.11.2017, n. 27136; Cass.20.11.2009, n.24539; Cass. 2.5.2006, n.10131). Nel caso di specie, il giudice del merito ha tenuto conto che in base all'art. 2233 cod. civ. il compenso nei contratti d'opera intellettuali può essere determinato secondo le tariffe, o gli usi, ola decisione dell'organo giurisdizionale, solo ove non sia stato pattuito dalle parti, ed ha escluso tale eventualità in quanto nella deliberazione commissariale di incarico e nelle successive deliberazioni di rinnovo, accettate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata prevista la liquidazione al professionista di un compenso forfettario di € 2.000,00 mensili per tutta la durata dell'incarico, compenso pacificamente già corrisposto, con la sola eventuale aggiunta degli onorari liquidati in sentenza in caso di vittoria nelle singole cause da parte della ATM. Tale previsione convenzionale è stata , quindi , ritenuta legittimamente preclusiva dell'applicazione dell'art. 7 della L. n. 794/1942 e dell'art. 25 del D.M. n. 55 del 2014, disposizioni che regolano la commisurazione secondo tariffa dei compensi in caso di cessazione anticipata dall'incarico dell'avvocato quando prima della cessazione non esistesse una convenzione che regolasse autonomamente la determinazione del compenso, il cui ammontare andava quindi stabilito secondo le tariffe vigenti, sicché non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sopra indicate nell'ordinanza impugnata. Quanto alla circostanza che con quest’ultima sia stato ritenuto che il compenso supplementare convenzionale liquidato in sentenza fosse destinato a valere solo in caso di vittoria della ATM nelle cause patrocinate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] verificatasi prima della cessazione del suo incarico, pur non trattandosi di una tesi basata su una previsione specifica del contratto, che sul punto non offre indicazioni univoche, limitandosi ad escludere tale compenso supplementare in caso di soccombenza della ATM, o di disposta compensazione delle spese processuali per difetto in quei casi di una determinazione giudiziale delle spese a favore della ATM, è stata, in modo certamente sostenibile, fondata nell'ordinanza impugnata sul fatto che, una volta cessato l'incarico , il professionista non ha svolto più alcuna attività difensiva giudiziale a favore della ATM, che ha evidentemente affidato il patrocinio della sua posizione ad altri professionisti, e tale interpretazione, pur non essendo l'unica possibile, ècomunque plausibile. Col terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della normativa dallo stesso invocata (art. 7 della L.n.794 del 1942 ed art. 25 del D.M. n. 55/2014), l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'applicazione delle delibere commissariali dell'ATM n. 69 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 98 del 5.7.2013 ed al diritto di esso ricorrente di percepire compensi aggiuntivi sulla base delle norme contrattuali. Assume il ricorrente che l'ordinanza impugnata presenterebbe una motivazione contraddittoria, perché - dopo aver escluso la liquidazione del compenso professionale secondo le tariffe forensi e del compenso aggiuntivo in ragione del contenuto dell'accordo sul compenso raggiunto dalle parti - ha sostenuto ch e lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque allegato e provato l'esito vittorioso delle cause in relazione alle quali sarebbe maturato il suo diritto al compenso aggiuntivo a quello forfettario di € 2.000,00 mensili, dando così ad intendere che se tale prova fosse stata fornita il diritto al compenso aggiuntivo gli sarebbe stato riconosciuto malgrado la contraria pattuizione convenzionale. Infine, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di carenza di contestazione specifica dei fatti da parte della ATM, avendo – secondo la sua prospettazione - l'ordinanza impugnata trascurato il fatto che quest'ultima, costituendosi , aveva compiuto una mera contestazione generica, limitandosi ad invocare la scadenza del contratto e l'intervenuta liquidazione del compenso professionale convenzionalmente previsto. Osserva il collegio che, relativamente a quest’ultimo motivo in esame, va anzitutto rilevata l'inammissibilità della doglianza inerente alla motivazione insufficiente, o contraddittoria in ordine all'applicazione delle delibere commissariali dell'ATM n. 69 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 98 del 5.7.2013 ed al diritto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di percepire compensi aggiuntivi sulla base delle norme contrattuali. In base alla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., infatti, (introdotta dall'art. 54 comma 1, lett. b) del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., "per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ma soltanto "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (così Cass., sez. un. n. 8053/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (vedi ancora la richiamata Cass. sez. un. n. 8053/2014). A seguito della riforma del 2012 è, quindi , stato eliminato il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, restando ammissibile solo il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo dell'irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (vedi anche Cass. n. 27107/2023e Cass. n. 13248/2020). Ovviamente, non è richiesto al giudice di merito di dare conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente, proprio nell'ottica appena illustrata, che egli esponga - in maniera concisama logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (vedi Cass. ord. n. 29730/2020). Infondata è pure la doglianza di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della normativa invocata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (art. 7 della L. n.794 del 1942 ed art. 25 del D.M. n. 55/2014), in quanto, come già sopra esposto, l'ordinanza impugnata ha plausibilmente ed implicitamente giustificato l'esclusione dell'applicazione di quelle norme con la ragione che le parti avevano pattuito convenzionalmente una disciplina del compenso professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ostativa all'applicabilità della suddetta normativa, relativa alla parametrazione dei compensi di avvocato in caso di cessazione anticipata dall'incarico, sicché non è ravvisabile una radicale mancanza di motivazione sul punto. Infondata è, da ultimo, anche la doglianza di omessa motivazione in ordine all'eccezione di carenza di contestazione specifica dei fatti da parte della ATM, in quanto quest'ultima, pur non avendo mosso contestazioni specifiche all'elencazione di cause ed alla nota spese della controparte, ha minato alla base la pretesa avversaria allegando che il compenso convenzionalmente pattuito dalle parti ed integralmente pagato escludeva la corresponsione di ulteriori compensi secondo i parametri tariffari, e l'ordinanza impugnata non ha provveduto all'esame delle singole cause patrocinate per la ATM dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul quale l'invocata non contestazione avrebbe potuto influire, in quanto ha ritenuto a monte che la pattuizione del compenso forfettario di € 2.000,00 mensili per la durata dell'incarico, che in seguito a varie proroghe ha avuto una durata totale di circa sei anni, e del compenso supplementare ancorato alle spese liquidate in sentenza in caso di vittoria della ATM con condanna della controparte alle spese, abbiano provocato l'esclusione della liquidazione al professionista di ulteriori compensi in base a parametri tariffari. Alla stregua di tutte le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto e il soccombente ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] va conda nnato al pagamento , in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di cassazione, s
Sentenza Cassazione n. 28776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris