CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 27107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17548/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, via Bertoloni 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e dife nde unitamente all’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , via le Mazzini 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 121 /201 9 della Corte d’Appello di Sassari , pubblicata il 15/03/2019, notificata ai ricorrenti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 121/2019, pubblicata il 15/03/2019 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Sassari – per quanto in questa sede ancora di interesse - ha accolto parzialmente l’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]contro la decisione di primo grado, rigettando le d omand e originariamente formulate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte a d ottenere la declaratoria di usurarietà ex art. 644, comma 3, c.p. degli interessi previsti nel contratto di mutuo stipulato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( e rinegoziato il 27/12/2005)- garantito dall’ipoteca iscritta su un bene di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Palmas, e dalla fideiussione di quest’ultima– e la condanna dell’istituto di credito alla restituzione ex art. 1815, comma 2, c.c. delle somme indebitamente incassate. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesocon con troricorso. Entrambe le parti hanno depositato memori e ex art. 3 80 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello esaminato e posto a fondamento della decisionel’eccezione propost a dalla banca per la prima volta in appello, in ordine all’impiego del TEGM quale parametro per valutare la sproporzione tra le prestazioni. Nello stesso motivo è prospettata la nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello violato il principio del contraddittorio esaminando la sopra menzionata eccezione, senza concedere ai ricorrenti la facoltà di replicare ad essa. Con la medesima censura è, infine, dedotta la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la Corte di merito lasciato che la banca producesse per la prima volta un documento, del quale la sentenza non aveva dato atto, ma che avrebbe dovuto essere stralciato dal fascicolo. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 644, comma 3 , c.p. , per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il presupposto dell’usura, riferito alla sproporzione del tasso pattuito rispetto alla prestazione in denaro, ritenendo inidoneo il TEGM, in quanto privo di riferimento alle specifiche condizioni economico-finanziarie del debitore, senza però indicare alcun tasso ad esso alternativo , compiendo , inoltre, una valutazione in violazione delprincipio di onnicomprensività dei costi. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 644, comma 3 , c.p. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto del principio di proporzionalità delle garanzie del credito, considerato che il contratto di finanziamento prevedeva, a fronte dell’erogazione della somma di € 206.582,76, un’ipoteca sulla casa familiare dei ricorrenti,per una somma pari al doppio d ella somma mutuata , e una fideiussione personale senza beneficio della preventiva escussione da parte dellamoglie del Palmas, per lo stesso importo raddoppiato . Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 644, comma 3 , c .p. , per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il presupposto dell’usura costituito dalle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria”, senza distinguerla dallo stato di bisogno , trattandosi , invece, di una situa zione meno grave,che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, come, nella specie,aveva ritenuto il giudice di primo grado.Con il quinto motivo di ricorsoè dedotta la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 2727e 2729 c.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di applicare la disciplina delle presunzioni, non considerando alcuni fatti pacifici, cui il giudice di primo grado aveva dato rilievo e che immotivatamente non erano stati più considerati in appello. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente della stessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello riformato la sentenza di primo grado, senza spiegare perché ha ritenuto insufficienti gli indizi dell’approfittamento analiticamente indicati dal Tribunale , e in larga misura tratti dalla CTU espletata, e gli elementi considerati ai fini dell’accertamento della condizione di difficoltà economico-finanziaria dei debitori. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la nullità del procedimento, e comunque della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di meritodeciso sulla base di un argomento non oggetto dei motivi di appello, ritenendo che le allegazioni del Palmas fossero generiche, senza neppure spiegare le ragioni della diversa opinione rispetto al giudice di primogrado. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di specifiche circostanze, ritenute decisive per il giudizio, evidenziate dal CTU e poste a fondamento della sentenza di primo grado , non considerate, invece, dalla Corte d’appello senza alcuna spiegazione , così determinando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.Nell’esaminare il primo motivo di ricorso, deve subito rilevarsi che, sebbene i ricorrenti abbiano dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.- e non de ll’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. - è a quest’ultimo vizio che occorre fare riferimento, tenuto conto dell’esplicito richiamo alla nullità della sentenza conseguente alla violazione di una norma che regola il processo ( Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557/2017). 3. Il primo motivo è comunque in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1. Secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato il divieto di formulare nuove eccezioni in appello,che non siano rilevabili d’ufficio, sancito dall’art. 345 c.p.c., attiene alle eccezioni in senso stretto ( o proprio ) , rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se mancal'allegazione ad opera delle parti stessee la richiesta di una pronuncia al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, le eccezioni in senso lato, e cioè le eccezioni riferite alle allegazioni e alle argomentazioni poste a fondamento della domanda su cui il giudice di secondo grado deve pronunciarsi per effetto dell’impugnazione, riesaminando tutti i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per la decisione. Le eccezioni in senso lato, possono, infatti, dunque, essere rilevate d’ufficio anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2963/2023; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9810/2023; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25434/2019). Nel caso di specie, la materia del contendere attiene alla rilevanza o meno del TEGM ai fini dell’accertamento della sproporzione tra il tasso d’interesse pattuito nel contratto di mutuo e quello mediamente applicato inoperazioni simili, cost ituente uno dei presupposti, previsti dall’art. 644, comma 3, c.p. per la configura zione la cd. usura soggettiva. È pertanto evidente che il rilievo di tale questione integra un a eccezione in senso lato , inerendo a lla verifica dei presupposti per l’accoglimento della domanda fondata sulla dedotta pattuizione di interessi usurari(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26495/2019). 3.2.Non assume rilievo la circostanza della mancata contestazione dell’impiego del TEGM ai fini sopra indicati,all’esito dalla CTU espletata, che ha fatto ricorso a tale criterio di valutazione, tenuto conto che, come già evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte delconsulente dell’ufficio. La mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte, dunque, di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento ( disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. ) , nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello(Cass., Se z. U, Sentenza n. 5624/2022 ). 3.3.È, altresì , infondata la censura nella parte in cui è dedotta la violazione del principio del contraddittorio con riguardo alla statuizione adottata in ordine all’impiego del TEGM,ai fini della verifica dell’usura soggettiva, tenuto conto che gli stessi ricorrenti hanno dedotto che la questione è stata oggetto del terzo motivo di appello (p. 13 del ricorso per cassazione), su cui le parti ricorrenti hanno pertanto potuto controdedurre ampiamente. 3.4. È , infine, inammissibile la censura formulata nel motivo in esame, nella parte in cui è dedotto il mancato stralcio di un documento prodotto dalla banca per la prima volta in appello, d el quale non è fornita alcuna descrizione neppure in ordine al suo contenuto , risultando la censura estremamente generica, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Peraltro, gli stessi ricorrenti hanno dedotto che di tale documento non è fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata, sicché la censura si rivela inammissibile anche per difetto d’interesse, tenuto conto che il suo accoglimento non avrebbe alcuna incidenza sull’esito del giudizio. 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non attinge la ratiodella decisione impugnata. Come sopra anticipato, la Corte di merito ha riformato la statuizione di primo grado, evidenziando quanto segue: « … Non è dunque sufficiente allegare l’esistenza di una situazione di difficoltà (economica o finanziaria) per affermare l’approfittamento da parte dell’istituto di credito né tale condotta può essere desunta automaticamente dalla misura elevata del tasso pattuito, considerando che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillano in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale assunto nei confronti del cliente (così C. Ap pello Milano 9 - 03 - 17 n. 1001). L’accertamento dell’usura c.d. soggettiva presuppone due requisiti: a) un rilevante squilibrio tra la prestazione erogata e il corrispettivo pagato dal mutuatario, da valutarsi con riferimento alla fattispecie concreta ed in particolare al tasso medio praticato per operazioni similari; b) la condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che paga o promette il corrispettivo sproporzionato. L’onere di allegare specificamente e dimostrare tali presupposti è a carico di colui che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità, ai sensi degli artt. 644 c. 3 c.p.-1815 c. 2 c.c., posto che rientra tra i fatti costitutivi della relativa domanda la prova del vantaggio patrimoniale conseguito dal mutuante. Nella specie, il tribunale operava un raffronto tra il tasso convenuto ab origine e il TEGM, senza considerare che detto tasso non offre di per sé alcun elemento di valutazione in ordine alla misura del tasso praticato nel mercato con specifico riferimento alle condizioni economico-finanziarie del debitore, tasso che – come sopra osservato – va verificato in rapporto al rischio in concreto di non ripetere la somma mutuata e che dunque va analizzato con riguardo alle precise condizioni dell’obbligato, in modo da poter verificare se in effetti vi sia stato un approfittamento da parte del mutuante della posizione di debolezza della controparte. Sul punto le allegazioni dell’attore in primo grado risultano generiche, essendo limitate ad un’indicazione di una condizione di difficoltà economica e finanziaria, peraltro soddisfatta proprio con la concessione di un mutuo fondiario, che non essendo un mutuo di scopo può certamente essere destinato a ripianare le passività pregresse del debitore senza tale destinazione comporti di per sé vantaggio indebito in favore della banca mutuante, tanto più che nella specie solo una parte della somma mutuata era servita ad estinguere il debito maturato sul conto corrente.» In sintesi, la Corte d’appelloha ritenuto che, per aversi l’usura cd. soggettiva, occorre allegare e dimostrare , oltre alla condizione di difficoltà economico-finanziaria del debitore , anche la sproporzione tra il tasso di interesse praticato e la prestazione del sovventore, che non è data dal solo fatto che tale tasso è elevato (e, in particolare, superiore al TEGM), perché il tasso legittimamente praticato varia a seconda del rischio imprenditoriale di recupero del credito(maggiore è il rischio per il recupero, maggiore è il tasso), che, a sua volta, è legato alle condizioni economiche e finanziarie del debitore. La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto che i ricorrenti si sono limitati a dedurre l’esistenza di condizioni di difficoltà economica e finanziaria , ma non hanno adempiuto all’onere di allegazione e di prova in ordine al superamento del tasso che legittimamente poteva applicarsi per operazioni simili, riferite a debitori che si trovavano nelle stesse condizioni economico-finanziarie. È pertanto evidente che il motivodi ricorso, sotto entrambi i profili, non attinge la ratio della statuizione impugnata. Con tale motivo è, infatti, criticata la mancata indicazione,ad opera del giudice di merito, del tasso d’interesse alternativo al TEGM che avrebbe dovuto essere considerato ai fini della verifica dell a sproporzione, ma la Corte d’appello ha chiaramente evidenziato che indicazione avrebbe dovuto essere fornita dai debitori. Inoltre, il riferimento al principio di onnicomprensività dei costi , pure contenuto nel motivo di ricorso, è operato in modo del tutto scollegato rispetto alla statuizione adottata, senza apportare alcuna replica alle ragioni poste a fondamento della decisione. 5. Anche il terzo motivo è inammissibile. La censura, pur prospettata in termini di violazione e falsa applicazione di legge, si sostanzia in una critica della mancata considerazione di circostanze di fatto, quali indici della sproporzione della prestazione, che attieneal merito della decisione e non può essere vagliato dal giudice della legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. da ul timo Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867/2020 e Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847/2021). 6. Il quarto motivo non coglie ancora una volta la ratio della decisione, che non si è soffermata sul significato da attribuire alle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p., ma sull’assenza di idonea allegazione e prova del requisito della sproporzione come sopra illustrato. 7. I l quinto motivo è inammissibi le per le stesse ragioni già illustrate nell’esaminare il terzo motivo. I ricorrenti hanno dedotto la mancata valutazione di alcuni elementi presuntivi, specificamente indicati, che , nell’ottica degli stessi ricorrenti, avrebbero fornito la dimostrazione dell’approfittamento da parte del mutuante della posizione di debolezza del mutuatario , così operando una censura che si sostanzia in una critica che riguarda il giudizio di merito della controversia. 8.Il sesto motivo di ricorso è infondato. 8.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l . n. 134 del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e Cass., Sez. 1, n. 13248/2020). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6 - 3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017). Ovviamente, non è richiesto al giudice di merito di dareconto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente, proprio nell’ottica appena illustrata, che eg li esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo svolto(v. da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29730/2020) . 8.2.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno affermato che la sentenza impugnata recava una motivazione apparente, non avendo la Corte d’appello illustrato le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’usura cd. soggettiva.Tuttavia, come sopra evidenziato, la Corte d’appello ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano assolto all’ onere di allegazione e di prova in ordine ad uno dei requisiti dell’usura cd. soggettiva, dato d al la sproporzione delle prestazioni, la quale non sussiste per il solo fatto che il tasso di interesse è elevato (o,comunque, più elevato del TEGM ), dovendo emergere che tale tasso è superiore a quello praticato per operazioni simili nei confronti di soggetti in condizioni economic o - finanziarie analoghe aquelle dei debitori. Le ragioni della decisione sono stat e , dunque, chiaramente esplicitate. 9.Il settimo motivo di ricorso è inammissibile non cogliendo la ratio della decisione impugnata. Come più volte evidenziato, la Corte d’appello , dopo avere evidenziato che l’usura cd. soggettiva presuppone due requisiti - il primo, dato dallo squilibrio tra la prestazione erogata e il corrispettivo pagatodal mutuatario e, il secondo , dato dalla condizione di difficoltà economico-finanziaria di quest’ultimo- ha accolto l’ impugnazione della banca, fondata sull’errata applicazione dell’art. 633, comma 3, c.p., ritenendo non adempiuto l’onere di allegazione e di prova da parte dei debitori in ordine al requisito della sproporzione tra le prestazionicome sopra connotata. Nell’ottica della decisione, dunque, le affermazioni dei ricorrenti in ordine alle loro condizioni di difficoltà economico - finanziaria , dal giudice del gravame ritenute generiche, non hanno assu nto , da sole , valore ai fini della statuizione adottata , ma solo in quanto non impiegate dalle parti per rappresentare la menzionata sproporzione rispetto al tasso di interesse praticato nei confronti di soggetti che si trovavano delle stesse condizionidei ricorrenti. 10. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile.Questa Corte ha più volte evidenziato che, qualora il ricorso per cassazione sia proposto deducendo il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia(Cass., S ez. L, Ordinanza n. 29954/2022 ; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16703/2018). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiamato una serie di elementi considerati dal giudice di primo grado, non menzionati dal giudice dell’appello, che riproducevano valutazioni del CTU, e hanno dedotto che, non avendo la Corte d’appello spiegato le ragioni del discostamento da tali valutazioni, quest’ultima era incorsa nel vizio denunciato. I medesimiricorrenti non hanno tuttavia illustrato in alcun modo le ragioni per le quali poteva ritenersi che le circ ostanze indicate, ove valutate, avrebbero determinato una diversa decisione, rivelandosi, pertanto,il motivo inammissibil e . Né assume rilievo il fatto che si trattidi circostanze già evidenziate dal CTU nella consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, tenuto conto che, come già illustrato, il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha introd otto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato o accertato dal consulente (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12387/2020). 11.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 12.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 13.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 % e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processua