CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 29182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23 -controricorrente – avverso la sentenza n. 2230/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 8.7.2019, N.R.G. 1652/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma ha confermato – riformandola solo in punto di condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca (di seguito, MIUR) alle spese per il primo grado di giudizio - la sentenza del Tribunale di Tivoli nella parte in cui con essa era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], docente della scuola pubblica, di pagamento dell’indennità di sostituzione del dirigente scolastico dal 2008 al 2011 e di collaboratore-vicario di scuola in reggenza per l’anno scolastico 2011/2012; 2. avverso la pronuncia il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del docente; è in atti memoria del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 69 del CCNL comparto scuola del 1994/1997, nonché dell’art. 14, co. 2, del d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165 del 2001 e con esso si sostiene che, per effetto della norma interpretativa di cui all’art. 14 cit., era da considerare abolita la possibilità di conferire mansioni superiori o vicarie ai docenti, tutto dovendo essere riportato alle collaborazioni di cui all’art. 25, co. 5, cit. ed ai riconnessi compensi accessori a carico del Fondi di Istituto (art. 88 del CCNL); il motivo è fondato; 2. questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l’articolata disamina giuridica, che l’evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352, poi coordinate in una ricostruzione complessiva del sistema da Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l’art. 25, co. 2, cit. «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994” e nel senso che « il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico»), quest’ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negozialee cioè che appunto l’unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del 2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell’art. 459 d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto; 2.1 Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all’art. 146, che «in applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare –si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero; pertanto, a giustificare la salvaguardia dell’indennità di “direzione” di cui all’art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti “incaricati” (v. Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del 1° marzo 2002); a giustificare l’indennità di “reggenza” di cui all’art. 69, co. 2, del CCNL 4.08.95. stava (e sta), per i dirigenti, l’espressa previsione di cui all’art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V (dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza; parimenti, l’indennità di “sostituzione” (art. 69, co. 1, del CCNL 4.8.1995) restava (e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa fosse dovuta, per effetto del rientrare di essa nell’ambito generale di cui all’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, su cui si va subito a dire; 2.2 come precisato più in dettaglio ancora da Cass. 18682/2024 cit., infatti, solo se il docente è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità nella misura di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007; 2.3 inoltre, si è in quella sede precisato e va qui ribadito come l’art. 52, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l’attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di “sostituzione” di altro dipendente, preveda che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l’art. 52, co. 2, lett. b); da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi; tale assetto si giustifica per molteplici ragioni; per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un‘organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente; per altro verso, l’assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l’impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di “prevalenza”; infine, le ferie - anche alla luce dell’evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ; Corte di Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) - vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione; da ciò deriva che l’attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest’ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga all’ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore; questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non si realizzi alcuna frizione con l’art. 36 della Costituzione, mentre non è questa la sede per verificare quando ed a che condizioni la sostituzione per ferie di un dipendente addetto a mansioni superiori possa debordare – per l’abnormità della durata – in fattispecie che impongano in ipotesi di assicurare la tutela retributiva di cui all’art. 52 cit.; 2.4 al contempo, i precedenti di Cass. 21 marzo 2022, n. 9155 e di Cass. 19352/2023 cit. vanno sostanzialmente intesi – e sono stati intesi e precisati da Cass. 18682/2024 cit. - nel senso che la regolazione della posizione del vicario del reggente, già contenuta nell’art. 69, co. 2, cit., è ora come detto da riportare soltanto alla figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 ed a quanto per essa riconosciuto e neanche spetta più l’indennità di direzione, che gli artt. 21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 stabilivano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest’ultimo non salvaguardata in quanto tale; 5. riportando i menzionati principi a quanto oggetto di causa, ne deriva che è errata l’attribuzione dell’indennità di vicario del reggente ai sensi dell’art. 69, co. 2, CCNL e dell’indennità di sostituzione del dirigente nella misura di cui al comma 1, in quanto il collaboratore del reggente deve considerarsi alla stregua di collaboratore del dirigente scolastico in applicazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dev'essere remunerato esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007(Cass. 18682/2024 cit.) ed il diritto ad emolumenti aggiuntivi per “sostituzione” del titolare può aversi solo se ricorrano i presupposti di svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza, nei termini precisati ancora da Cass. 18682/2024, cit. e sopra riepilogati al punto 2.2 e con le precisazioni di cui al punto 2.3 6. ne deriva l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo; quest’ultimo motivo adduce sub specie di omesso esame di un fatto decisivo il non avere la Corte di merito considerato che le sostituzioni si erano avute solo per i periodi di ferie estive degli anni dal 2008/2009 fino al 2010/2011; in effetti, tale tema, in sé non affrontato dalla Corte di merito, è da valutare anch’esso sulla base dei principi sopra esposti nel loro complesso, sicché il profilo resta rimesso alla valutazione e decisione da parte del giudice del rinvio; non può del resto trovare accoglimento l’eccezione di giudicato interno formulata nel controricorso, ove si assume che per le “sostituzioni” svolte nei periodi dal 2008 al 2011 non vi sarebbe stata impugnazione in appello; la Corte territoriale fa infatti riferimento, nel riepilogare il motivo di appello del MIUR, alla questione inerente all’indennità di “funzioni superiori” di cui all’art. 69 cit., che è proprio quella riguardante le sostituzioni del titolare e poi, nel decidere sul gravame, la sentenza impugnata affronta il tema dell’applicabilità dell’art. 69, co. 1, cit., sicché non si vede – ne è meglio spiegato data la genericità dell’eccezione – come si possa sostenere che quei periodi, per i quali proprio quello è quanto rivendicato e che fu riconosciuto dal Tribunale, siano rimasti al di fuori del contenzioso; 7. alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché essa, in diversa composizione, giudichi facendo applicazione dei principi di cui sopra. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazio