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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10739/2023

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4302/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e contro AGENZIA ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO-VENEZIA n. 1036/2014 depositata il 18/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti contenutinel fascicolo si apprende quanto segue.

ZANELLATO Francesco era iscritto a ruolo per mancato adempimento di obblighi tributari con riferimento agli anni di imposta dal 1996 al 2003 per il complessivo importo di euro 686.037,34. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricevuti i ruoli, formava numerose cartelle. [OSCURATO:PERSONA] il 23 agosto 2003.

Alcune cartelle erano già state notificate al medesimo prima del decesso.

Ad ogni modo, tutte le cartelle, comprese dunque quelle già notificate, venivano notificate agli eredi, ZANELLATO Diego, ZANELLATO Maurizioe PAGIN Lucia na , sicché “per ogni singola cartella di pagamento sono avvenute diverse notifiche[,] una per ciascuno degli eredi più, per quelle avvenute prima del decesso, la notificazione al ‘de cuius’ (quindi per ogni cartella, a seconda dei casi, vi sono state 3 o 4 notificazioni)” (p. 3 del ricorso).

“[P]er l’attività di notificazione, l’agente della riscossione si avvaleva della collaborazione di una società di servizi, la [OSCURATO:SOCIETA].”, che, “per le notificazioni a mezzo del servizio postale e per l'invio delle raccomandate previste dall’art. 140 c.p.c.”, “provvedeva alle attività c.d. di postalizzazione”; “per le notificazioni a mezzo [di] messi notificatori, questi ultimi erano nominati dall’agente della riscossione [anche] tra i dipendenti della Defendini” (ivi).

A seguito delle notifiche, non veniva interposta impugnazione.

“Nel 2010[,] l'agente della riscossione, dovendo procedere al recupero forzoso[,] si è poi premurato di rinotificare le cartelle di pagamento” (p. 7 del ricorso).

Gli eredi impugnavano lecartelle.

In particolare, dalla sentenza in epigrafe, si apprende che le cartelle impugnate erano quindici.

2. La CTP di Padova, nel contraddittorio, oltreché dell’agente della riscossione, dell’Agenzia delle entrate, accoglieva i ricorsi, condividendo “l'eccezione di intervenuta tardività della notifica delle impugnate cartelle di pagamento invocata dai ricorrenti, poiché la notifica delle cartelle di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] quando ancora era in vita (e peraltro non impugnate) non è valsa ad interrompere i termini di prescrizione in quanto, come appare dalle stesse, prodotte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], per tutte la notifica avvenne [per il] tramite [di] agenzia privata, anziché a mezzo [di] ufficiale della riscossione o messo notificatore”.

3. Proponeva appello l’agente della riscossione, reiterando le difese assunte in primo grado.

3.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “In parziale riforma della sentenza impugnata si conferma la validità delle sole cartelle di cui ai n.ri 1, 6, 7 e 13”, da identificarsi, alla stregua della motivazione, con le seguenti: 077 2002 00418742895 03; 077 2001 0149857725 503; 077 2001 0143577801 503 e 077 2003 0005771571 503.

3.2. In motivazione, la CTR osservava in via preliminare quanto segue: - “quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione (o, comunque, per la spedizione di un atto nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria), il ricorso alla ‘raccomandata con avviso di ricevimento’, non può che fare riferimento alla utilizzazione del cd. servizio postale universale, cioè quello fornito su tutto il territorio nazionale dall'[OSCURATO:PERSONA], al quale, del resto, il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative giudiziarie”; - “le anzi dette considerazioni non valgono soltanto per le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982”, non essendovi “motivo per escluderne la piena validità anche nel caso di ricorso alla notificazioneex art. 140 c.p.c.”.

La CTR “passa[va] quindi ad esaminare ad una ad una le singole cartelle originariamente impugnate”, all’esito pervenendo, per quanto di rilievo, alla seguente conclusione: “per quanto attiene alle cartelle di cui ai n.ri 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15[,] la notifica della cartella originaria è stata effettuata dalla ditta Defendini, quindi, non correttamente, per cui la successiva notifica effettuata il 21-23 luglio 2010 risulta essere tardiva con il conseguente annullamento delle stesse cartelle”.

4. L'agente della riscossione propone ricorso per cassazione con cinque motivi, ulteriormente insistito con memorie.

L'Agenzia delle entrate si costituisce solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

I contribuenti, anche in seguito alla rinnovazione delle notifiche disposta all’udienza addì 29 settembre 2021, restano intimati.

Con requisitoria in data 20 dicembre 2022, depositata telematicamente, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], insta per l’accoglimento del ricorso, rilevando sussistere il denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio non impugnava le cartelle sotto il profilo della loro tardività.

All’odierna udienza pubblica, sulle conclusioni del P.G. come innanzi, ribadita dal difensore, presente, dell’agente della riscossione la richiesta di accoglimento del ricorso, la causa passa in decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 21 e 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ.

1.1. I contribuenti, nell'atto introduttivo del giudizio, non avevano sollevato alcuna eccezione di nullità delle notificazioni, né avevano dedotto alcunché in ordine al fatto che queste erano state eseguite, in alcuni limitati casi, con la collaborazione della Defendini.

La questione era stata introdotta esclusivamente da uno dei contribuenti, [OSCURATO:PERSONA], con memoria integrativa, non sostanziante motivi aggiunti ritualmente notificati.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, “in subordine”, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione.

2.1. Il principale motivo di appello era consistito nel fatto che la sentenza di primo grado aveva assunto che tutte le notificazioni delle cartelle erano state eseguite dalla Defendini, allorquando le risultanze probatorie documentavano che esse erano avvenute, in parte, a mezzo di lettera raccomandata di [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, a mezzo di messi notificatori nominati dall’agente della riscossione.

La CTR procede ad una disamina cartella per cartella: - per le nn. 2, 3 e 5, esse non sono mai state notificate nelle date indicate dalCollegio, come risulta dalle relate versate in atti; -per le nn. 3, 4 e 5, il Collegio ritiene che siano state notificate a mezzo del servizio postale, ma dalla documentazione prodotta risulta che esse sono state notificate a mezzo di messo notificatore; - per le nn. 2, 10, 11 e 14, il Collegio afferma che la notificazione “sembra essere stata effettuata dalla ditta Defendini”, ma dalle relate non risulta in alcun modo il coinvolgimento di questa, essendo esse state notificate dai messi NICOLÈ Chiara e BETTELLA Walter (dipendenti dell’agente della riscossione); - per le nn. 12 e 15, il Collegio parla di notificazione per posta eseguita dalla Defendini, mentre invece sono state depositate due ricevute di ritorno di raccomandate recanti il timbro di [OSCURATO:PERSONA].

La CTR non ha affatto esaminato la documentazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, “in subordine”, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 e 45 D.Lgs. n. 112 del 1999.

3.1. La sentenza impugnata è errata laddove afferma non essere state rituali le notificazioni delle cartelle nn. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 in quanto eseguite dalla Defendini.

Occorre distinguere le notificazioni a mezzo delservizio postale e quelle a mezzo di messi notificatori: a) rispetto alle prime, la riserva in favore di [OSCURATO:PERSONA] non è violata, poiché “l'intervento dell'agenzia Defendini (e ciò emerge dagli atti di causa[,] doc[c]. 1, 2 e 5) non ha riguardato il recapito della posta, ma solo la fase industriale di imbustamento, consegna a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e gestione delle ricevute di ritorno.

Tale attività non è riservata ad alcuno, tantomeno a [OSCURATO:PERSONA][,] che nemmeno presta questo servizio” (p. 23 del ricorso); b) rispetto alle seconde, è “nella facoltà dell’agente della riscossione nominare messi notificatori e quelli che nel caso di specie hanno notificato le cartelle di pagamento […] erano appunto messi nominati da [OSCURATO:PERSONA] […]”; né le norme “richiedono che il messo così nominato sia legato all'esattore da un rapporto di lavoro subordinato”.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia “‘error in procedendo’ per violazione degli artt. 21 del D.Lgs. 546/1992 e 100 c.p.c.” (p. 26 del ricorso).

4.1.1. “In conseguenza di quanto emerso dal motivo che precede la sentenza impugnata appare viepiù nulla, poiché, data la validità delle notificazioni eseguite anni addietro nei confronti del ‘de cuius’ prima e dei suoi eredi dopo, il ricorso di questi ultimi andava dichiarato inammissibile perché tardivo” (ivi).

4.2. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, “in estremo subordine”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.

4.2.1. “Nella denegata ipotesi in cui si volesse ravvisare un vizio di nullità della notificazione, tale nullità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo”.

5. È fondato il quinto motivo, con assorbimento di tutti gli altri, alla stregua delle ragioni che si passa ad illustrare.

5.1. Oggetto d’impugnazione da parte dei contribuenti nel ricorso introduttivo del giudizio sono le cartelle di pagamento siccome tardivamente notificate – secondo quando riferisce la CTR nella sentenza impugnata – tra il 21 ed il 23 luglio 2

010. Invero i contribuenti – sempre alla luce della sentenza – avevano dedotto l’illegittimità delle cartelle, notificate in tali date, per “tardività della notifica e prescrizione”.

Effettivamente la CTR, in parziale accoglimento di siffatta eccezione dei contribuenti, ha ritenuto che la notifica “effettuata il 21-23 luglio 2010” delle “cartelle di cui ai n.ri 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15” fosse “tardiva”, sul rilievo dell’irritualità (“non correttezza”) della “notifica della cartella originaria”, in quanto “effettuata dalla ditta Defendini”.

5.2. Un tale “modus opinandi” della CTR è tuttavia viziato.

5.2.1. La CTR omette di considerare che l’essere le originarie notifiche delle cartelle (ossia quelle effettuate già al “de cuius” ed una prima volta agli eredi”) eventualmente affette da nullità, in quanto effettuate da un’agenzia privata, non rende per ciò solo le notifiche stesse “tamquam non essent” agli effetti del diritto sostanziale, con specifico riguardo all’idoneità a determinare comunque l’interruzione del termine prescrizionale, a misura che, per le circostanze concrete delle procedure di notifica, esse si rivelino egualmente idonee al raggiungimento dello scopo, consistente nel portare le pretese tributarie rassegnate nelle cartelle a conoscenza dei destinatari.

5.2.2. A tale riguardo, infatti, conserva attualità il principio di diritto enunciato, ad esempio, da Sez. 3, n. 15617 del 26/07/2005, Rv. 582933-01, in tema di ingiunzione fiscale, a termini del quale, qualora questa “venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione non esclude che -in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod. civ. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza”.

5.2.3. La CTR, concentrata l’intera analisi motivazionale esclusivamente sulle notifiche originarie delle cartelle, reputate irrituali per il sol fatto d’essere state effettuate da un’agenzia privata, ha pretermesso di verificare se siffatte notifiche assumessero, ciò nondimeno, l’attitudine “a determinare l'applicazione delle norme”, non procedurali, ma sostanziali, “degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.”: attitudine che prescinde dalla regolarità in sé delle notifiche, proprio perché sposta il “focus” dall’osservanza delle prescrizioni procedurali sulle notifiche al livello degli effetti sostanziali della (pur compiuta) messa a conoscenza.

La non diretta rilevanza del “thema” della regolarità in sé delle notifiche comporta, come anticipato, l’assorbimento dei motivi dal primo al quarto.

In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio al giudicedi merito per nuovo esame e, all’esito, per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche con riguardo al presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo, dichiarando assorbiti tutti gli altri.

In relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4302/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e contro AGENZIA ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO-VENEZIA n. 1036/2014 depositata il 18/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti contenutinel fascicolo si apprende quanto segue. ZANELLATO Francesco era iscritto a ruolo per mancato adempimento di obblighi tributari con riferimento agli anni di imposta dal 1996 al 2003 per il complessivo importo di euro 686.037,34. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricevuti i ruoli, formava numerose cartelle. [OSCURATO:PERSONA] il 23 agosto 2003. Alcune cartelle erano già state notificate al medesimo prima del decesso. Ad ogni modo, tutte le cartelle, comprese dunque quelle già notificate, venivano notificate agli eredi, ZANELLATO Diego, ZANELLATO Maurizioe PAGIN Lucia na , sicché “per ogni singola cartella di pagamento sono avvenute diverse notifiche[,] una per ciascuno degli eredi più, per quelle avvenute prima del decesso, la notificazione al ‘de cuius’ (quindi per ogni cartella, a seconda dei casi, vi sono state 3 o 4 notificazioni)” (p. 3 del ricorso). “[P]er l’attività di notificazione, l’agente della riscossione si avvaleva della collaborazione di una società di servizi, la [OSCURATO:SOCIETA].”, che, “per le notificazioni a mezzo del servizio postale e per l'invio delle raccomandate previste dall’art. 140 c.p.c.”, “provvedeva alle attività c.d. di postalizzazione”; “per le notificazioni a mezzo [di] messi notificatori, questi ultimi erano nominati dall’agente della riscossione [anche] tra i dipendenti della Defendini” (ivi). A seguito delle notifiche, non veniva interposta impugnazione. “Nel 2010[,] l'agente della riscossione, dovendo procedere al recupero forzoso[,] si è poi premurato di rinotificare le cartelle di pagamento” (p. 7 del ricorso). Gli eredi impugnavano lecartelle. In particolare, dalla sentenza in epigrafe, si apprende che le cartelle impugnate erano quindici. 2. La CTP di Padova, nel contraddittorio, oltreché dell’agente della riscossione, dell’Agenzia delle entrate, accoglieva i ricorsi, condividendo “l'eccezione di intervenuta tardività della notifica delle impugnate cartelle di pagamento invocata dai ricorrenti, poiché la notifica delle cartelle di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] quando ancora era in vita (e peraltro non impugnate) non è valsa ad interrompere i termini di prescrizione in quanto, come appare dalle stesse, prodotte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], per tutte la notifica avvenne [per il] tramite [di] agenzia privata, anziché a mezzo [di] ufficiale della riscossione o messo notificatore”. 3. Proponeva appello l’agente della riscossione, reiterando le difese assunte in primo grado. 3.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “In parziale riforma della sentenza impugnata si conferma la validità delle sole cartelle di cui ai n.ri 1, 6, 7 e 13”, da identificarsi, alla stregua della motivazione, con le seguenti: 077 2002 00418742895 03; 077 2001 0149857725 503; 077 2001 0143577801 503 e 077 2003 0005771571 503. 3.2. In motivazione, la CTR osservava in via preliminare quanto segue: - “quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione (o, comunque, per la spedizione di un atto nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria), il ricorso alla ‘raccomandata con avviso di ricevimento’, non può che fare riferimento alla utilizzazione del cd. servizio postale universale, cioè quello fornito su tutto il territorio nazionale dall'[OSCURATO:PERSONA], al quale, del resto, il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative giudiziarie”; - “le anzi dette considerazioni non valgono soltanto per le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982”, non essendovi “motivo per escluderne la piena validità anche nel caso di ricorso alla notificazioneex art. 140 c.p.c.”. La CTR “passa[va] quindi ad esaminare ad una ad una le singole cartelle originariamente impugnate”, all’esito pervenendo, per quanto di rilievo, alla seguente conclusione: “per quanto attiene alle cartelle di cui ai n.ri 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15[,] la notifica della cartella originaria è stata effettuata dalla ditta Defendini, quindi, non correttamente, per cui la successiva notifica effettuata il 21-23 luglio 2010 risulta essere tardiva con il conseguente annullamento delle stesse cartelle”. 4. L'agente della riscossione propone ricorso per cassazione con cinque motivi, ulteriormente insistito con memorie. L'Agenzia delle entrate si costituisce solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. I contribuenti, anche in seguito alla rinnovazione delle notifiche disposta all’udienza addì 29 settembre 2021, restano intimati. Con requisitoria in data 20 dicembre 2022, depositata telematicamente, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], insta per l’accoglimento del ricorso, rilevando sussistere il denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio non impugnava le cartelle sotto il profilo della loro tardività. All’odierna udienza pubblica, sulle conclusioni del P.G. come innanzi, ribadita dal difensore, presente, dell’agente della riscossione la richiesta di accoglimento del ricorso, la causa passa in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 21 e 24 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. 1.1. I contribuenti, nell'atto introduttivo del giudizio, non avevano sollevato alcuna eccezione di nullità delle notificazioni, né avevano dedotto alcunché in ordine al fatto che queste erano state eseguite, in alcuni limitati casi, con la collaborazione della Defendini. La questione era stata introdotta esclusivamente da uno dei contribuenti, [OSCURATO:PERSONA], con memoria integrativa, non sostanziante motivi aggiunti ritualmente notificati. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, “in subordine”, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione. 2.1. Il principale motivo di appello era consistito nel fatto che la sentenza di primo grado aveva assunto che tutte le notificazioni delle cartelle erano state eseguite dalla Defendini, allorquando le risultanze probatorie documentavano che esse erano avvenute, in parte, a mezzo di lettera raccomandata di [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, a mezzo di messi notificatori nominati dall’agente della riscossione. La CTR procede ad una disamina cartella per cartella: - per le nn. 2, 3 e 5, esse non sono mai state notificate nelle date indicate dalCollegio, come risulta dalle relate versate in atti; -per le nn. 3, 4 e 5, il Collegio ritiene che siano state notificate a mezzo del servizio postale, ma dalla documentazione prodotta risulta che esse sono state notificate a mezzo di messo notificatore; - per le nn. 2, 10, 11 e 14, il Collegio afferma che la notificazione “sembra essere stata effettuata dalla ditta Defendini”, ma dalle relate non risulta in alcun modo il coinvolgimento di questa, essendo esse state notificate dai messi NICOLÈ Chiara e BETTELLA Walter (dipendenti dell’agente della riscossione); - per le nn. 12 e 15, il Collegio parla di notificazione per posta eseguita dalla Defendini, mentre invece sono state depositate due ricevute di ritorno di raccomandate recanti il timbro di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR non ha affatto esaminato la documentazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, “in subordine”, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 e 45 D.Lgs. n. 112 del 1999. 3.1. La sentenza impugnata è errata laddove afferma non essere state rituali le notificazioni delle cartelle nn. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 in quanto eseguite dalla Defendini. Occorre distinguere le notificazioni a mezzo delservizio postale e quelle a mezzo di messi notificatori: a) rispetto alle prime, la riserva in favore di [OSCURATO:PERSONA] non è violata, poiché “l'intervento dell'agenzia Defendini (e ciò emerge dagli atti di causa[,] doc[c]. 1, 2 e 5) non ha riguardato il recapito della posta, ma solo la fase industriale di imbustamento, consegna a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e gestione delle ricevute di ritorno. Tale attività non è riservata ad alcuno, tantomeno a [OSCURATO:PERSONA][,] che nemmeno presta questo servizio” (p. 23 del ricorso); b) rispetto alle seconde, è “nella facoltà dell’agente della riscossione nominare messi notificatori e quelli che nel caso di specie hanno notificato le cartelle di pagamento […] erano appunto messi nominati da [OSCURATO:PERSONA] […]”; né le norme “richiedono che il messo così nominato sia legato all'esattore da un rapporto di lavoro subordinato”. 4.1. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia “‘error in procedendo’ per violazione degli artt. 21 del D.Lgs. 546/1992 e 100 c.p.c.” (p. 26 del ricorso). 4.1.1. “In conseguenza di quanto emerso dal motivo che precede la sentenza impugnata appare viepiù nulla, poiché, data la validità delle notificazioni eseguite anni addietro nei confronti del ‘de cuius’ prima e dei suoi eredi dopo, il ricorso di questi ultimi andava dichiarato inammissibile perché tardivo” (ivi). 4.2. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, “in estremo subordine”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. 4.2.1. “Nella denegata ipotesi in cui si volesse ravvisare un vizio di nullità della notificazione, tale nullità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo”. 5. È fondato il quinto motivo, con assorbimento di tutti gli altri, alla stregua delle ragioni che si passa ad illustrare. 5.1. Oggetto d’impugnazione da parte dei contribuenti nel ricorso introduttivo del giudizio sono le cartelle di pagamento siccome tardivamente notificate – secondo quando riferisce la CTR nella sentenza impugnata – tra il 21 ed il 23 luglio 2 010. Invero i contribuenti – sempre alla luce della sentenza – avevano dedotto l’illegittimità delle cartelle, notificate in tali date, per “tardività della notifica e prescrizione”. Effettivamente la CTR, in parziale accoglimento di siffatta eccezione dei contribuenti, ha ritenuto che la notifica “effettuata il 21-23 luglio 2010” delle “cartelle di cui ai n.ri 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15” fosse “tardiva”, sul rilievo dell’irritualità (“non correttezza”) della “notifica della cartella originaria”, in quanto “effettuata dalla ditta Defendini”. 5.2. Un tale “modus opinandi” della CTR è tuttavia viziato. 5.2.1. La CTR omette di considerare che l’essere le originarie notifiche delle cartelle (ossia quelle effettuate già al “de cuius” ed una prima volta agli eredi”) eventualmente affette da nullità, in quanto effettuate da un’agenzia privata, non rende per ciò solo le notifiche stesse “tamquam non essent” agli effetti del diritto sostanziale, con specifico riguardo all’idoneità a determinare comunque l’interruzione del termine prescrizionale, a misura che, per le circostanze concrete delle procedure di notifica, esse si rivelino egualmente idonee al raggiungimento dello scopo, consistente nel portare le pretese tributarie rassegnate nelle cartelle a conoscenza dei destinatari. 5.2.2. A tale riguardo, infatti, conserva attualità il principio di diritto enunciato, ad esempio, da Sez. 3, n. 15617 del 26/07/2005, Rv. 582933-01, in tema di ingiunzione fiscale, a termini del quale, qualora questa “venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell'esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione non esclude che -in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento - la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l'invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l'applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, dunque, ad attribuirle l'efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod. civ. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza”. 5.2.3. La CTR, concentrata l’intera analisi motivazionale esclusivamente sulle notifiche originarie delle cartelle, reputate irrituali per il sol fatto d’essere state effettuate da un’agenzia privata, ha pretermesso di verificare se siffatte notifiche assumessero, ciò nondimeno, l’attitudine “a determinare l'applicazione delle norme”, non procedurali, ma sostanziali, “degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.”: attitudine che prescinde dalla regolarità in sé delle notifiche, proprio perché sposta il “focus” dall’osservanza delle prescrizioni procedurali sulle notifiche al livello degli effetti sostanziali della (pur compiuta) messa a conoscenza. La non diretta rilevanza del “thema” della regolarità in sé delle notifiche comporta, come anticipato, l’assorbimento dei motivi dal primo al quarto. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio al giudicedi merito per nuovo esame e, all’esito, per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche con riguardo al presente grado di legittimità. P.Q.M. Accoglie il quinto motivo, dichiarando assorbiti tutti gli altri. In relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata c