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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17426/2026

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Marottoli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1950/2021 depositatail 11/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – nelle rispettive qualità dimutuataria e di garante dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - oggi, pereffetto di successivi atti di fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA].p.a - impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bariche ha respinto il gravame dai medesimi proposto contro la sentenza concui il Tribunale di Foggia aveva respinto la loro domanda voltaall’accertamento dell’estinzione del credito azionato dal predetto istitutoper intervenuta prescrizione.2.- La vicenda trae origine dalla concessione a favore di StellaIncoronata da parte dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Torino di un mutuoagrario di miglioramento dell’importo in linea capitale di lire 253.031.522,assistito da garanzia ipotecaria rilasciata dalla mutuataria e dal marito dilei sig. [OSCURATO:PERSONA], quale terzo datore d’ipoteca (e con il concorso dellaRegione Puglia nel pagamento di quota parte degli interessi e di uncontributo in conto capitale), importo che doveva essere restituito in setteanni tramite rate semestrali anticipate dal 01.01.1994 al 31.12.2000.Secondo l’art.7 delle condizioni generali di contratto del mutuo, l’Istitutoaveva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto dimutuo, con decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine,oltre che nei casi stabiliti dalla legge, laddove la mutuataria avesseritardato qualsiasi pagamento relativo al mutuo.Nel maggio 2010 gli odierni ricorrenti avevano convenuto dinanzi ilTribunale di Foggia, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Banco di Napolis.p.a. al fine di sentir dichiarare la prescrizione del credito derivante dalpredetto contratto di mutuo, sottoscritto il 31.03.1992.

Le parti convenuteavevano negato che potesse essere maturata alcuna prescrizione, poiché- fermo che la prescrizione, in astratto, avrebbe cominciato a decorreredal 31.12.2000, e cioè dalla data dell’ultimo rateo indicato dal piano diammortamento – l’avvio del procedimento esecutivo originato dagli atti diprecetto e pignoramento datati rispettivamente 9.11.1993 e 6.12.1993Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione, che avevanuovamente iniziato a decorrere dalla dichiarazione di estinzione dellaprocedura di espropriazione immobiliare pronunciata dal medesimoTribunale in data 10.11.2014, e pacificamente passata in giudicato.2.1- Il Tribunale ha respinto la domanda perché infondata, convenendocon gli istituti di credito convenuti sul fatto che al contratto di mutuo - siaper gli interessi che per il capitale - quale rapporto negoziale di carattereunitario, deve applicarsi il termine prescrizionale ordinario decennale chenella specie decorreva dal 31.12.2000, temine finale di scadenza previstoper la integrale restituzione del mutuo stesso; né poteva dirsi realizzataun’anticipazione del dies a quo della prescrizione al momento della notificadell’atto di precetto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del quale la bancadichiarava gli odierni attori decaduti dal beneficio del termine esigendol’immediato pagamento dell’intero importo, o a quello di notifica delsuccessivo di pignoramento del 6.12.1993, in quanto il procedimentoesecutivo originato dai predetti atti si era è concluso con sentenzadefinitiva in data 10.11.2014 con la quale il medesimo Tribunale avevadichiarato l’inesistenza della notificazione dell’atto di precetto e delpignoramento per essere stati gli stessi notificati presso un luogocompletamente avulso sia della residenza dei destinatari che dal domiciliocontrattualmente eletto, con conseguente invalidità di tutti gli attiesecutivi successivi compiuti in conseguenza di quelli.

Pertanto – e posto,altresì, che nessun valido atto di risoluzione del contratto di mutuo potevadirsi intercorso inter partes - l’inizio della prescrizione del credito inquestione restava coincidente con la scadenza del settennio previstocontrattualmente per la restituzione della somma mutuata, ovvero con lascadenza dell’ultima rata di mutuo contrattualmente stabilita al31.12.2000; perciò, concludeva, alla data della domanda degli attori(notificata a [OSCURATO:SOCIETA] in data 11 maggio 2010 e a [OSCURATO:PERSONA] SanpaoloNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026spa in data 12 novembre 2010), il termine decennale non era ancoradecorso.2.2- Gli odierni ricorrenti adivano, quindi, la Corte d’appello di Bari,censurando la sentenza di primo grado laddove il Tribunale avevaimplicitamente escluso che si fosse prodotta la risoluzione inter partes delcontrato di mutuo, denunciando, sia un vizio di ultra petizione, sia l’errataapplicazione dell’art. 2935 c.c. (laddove il Tribunale aveva escluso lalegale conoscenza da parte dei destinatari dell’intimata risoluzione stantel’accertata l’inesistenza della notificazione dell’atto di precetto e dipignoramento dichiarata nel 2014 con sentenza definitiva).

Inoltre, sidolevano del fatto che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto – unavolta individuato erroneamente l’exordium praescrpitionis al 31.12.2000 –che l’atto introduttivo del giudizio, (da loro notificato a [OSCURATO:SOCIETA] indata 11 maggio 2010 e a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 novembre2010) costituendo implicitamente domanda di accertamento negativo delcredito, avesse costituito idoneo atto interruttivo della prescrizione.2.3- La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primogrado, correggendone, tuttavia, la motivazione, poiché l’atto di citazionecon il quale gli attori avevano sostenuto l’estinzione per prescrizione deldiritto di richiedere il pagamento del mutuo non poteva ritenersi avereavuto efficacia interruttiva del corso della prescrizione, non essendoequiparabile ad una richiesta di pagamento proveniente dall’istitutobancario creditore; mentre aveva avuto detta efficacia la comparsa dicostituzione del [OSCURATO:SOCIETA], in quanto – posto che un’azione diaccertamento negativo dell’altrui negazione del credito, ben potevacontenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità dellasituazione giuridica dedotta in giudizio - con la comparsa predetta,l’istituto bancario aveva fatto rilevare che gli attori erano stati destinataridi plurimi atti di interruzione della prescrizione ed avevano riconosciutol’esistenza del credito: in tal modo, il [OSCURATO:SOCIETA] aveva manifestato laNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026volontà di richiedere l’accertamento in concreto del proprio diritto; rispettoal quale, inoltre aveva allegato – in risposta ai dubbi sollevati dagli attori- le vicende negoziali in forza delle quali era divenuto titolare del creditooriginariamente dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Torino.3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso affidato a tre motivi di cassazione, corredato di memoria.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale societàincorporante il [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, cui l’IstitutoBancario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] – originario creditore – poi divenuto [OSCURATO:SOCIETA], aveva ceduto il proprio credito nell’ambito della cessione diramo azienda del 30.6.2003). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è subentrata lacessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato memoria, limitandosi aribadire l’inammissibilità dei motivi di ricorso riportandosi al controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, n. 3 c. p. c. in relazione agli artt. 2935, 2943, 1° co.e 2945, 3° co. cod. civ. ed art. 115 c. p. c. per aver il giudice di appelloconfermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha esclusol’anticipazione del momento della decorrenza della prescrizione alla datadella notifica dell’atto di precetto affermando che l’inesistenza dellanotificazione del medesimo – accertata con sentenza passata in giudicatonell’ambito di altro giudizio (avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzioneiniziata con il successivo pignoramento) – aveva reso priva di efficacia ladichiarazione dell’istituto bancario in esso contenuta di voler esigerel’intero importo mutuato formulata dall’istituto bancario in quanto nonpervenuta legalmente nella sfera di conoscenza dei debitori destinatari, enon aveva comportato la decadenza dal beneficio del termine ai sensidegli articoli 38 e 39 del testo unico sul credito fondiario n. 646/1905menzionato nel precetto.Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026Osservano i ricorrenti che la prova del fatto che un dato atto di naturarecettizia sia giunto a conoscenza del destinatario, può essere data conqualsiasi mezzo anche attraverso elementi presuntivi, e che nella specie il«fatto» della conoscenza della dichiarazione della banca alla data dellanotifica del precetto o del pignoramento - conoscenza ritenuta necessariaai fini della produzione dell’effetto della decadenza dal beneficio deltermine, con conseguente risoluzione del contratto mutuo - costituiva unfatto pacifico e non contestato dalle parti.

Osservano, inoltre - posta laparificazione quoad effectum esistente tra l’istituto della «nullità» e quellodella «inesistenza», configurabili in relazione alla notifica degli attigiudiziari (ex Cass. Sez.

Un. n. 14916/2016) – che i giudici del meritoavrebbero fatto malgoverno delle norme di legge riguardanti la disciplinadegli effetti sostanziali riconducibili alle dichiarazioni negoziali - unilateralie recettizie - contenute in atti giudiziari la cui notificazione sia statadichiarata nulla o inesistente ma per la quale sia stata offerta prova dellaloro conoscenza da parte del destinatario; con la conseguenza che, almomento dell’introduzione del presente giudizio con la domanda diaccertamento negativo del credito in questione, la prescrizione decennaleapplicabile al mutuo era già maturata giacché il relativo termine avevainiziato a decorrere dal momento in cui la manifestazione della volontànegoziale della banca di procedere esecutivamente in danno del debitore -con ogni conseguente effetto di decadenza dal beneficio del termine erisolutorio del contratto - era pervenuta in concreto a conoscenza deidebitori.2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, n. 3 c. p. c. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1371,1456 c. c., art. 38 e 39 R. D. 16.07.1905 n. 646; art. 15 D. P. R.21.01.1976, n. 7, nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso l’effettorisolutivo del rapporto di mutuo derivante dalla semplice manifestazioneNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026della volontà del creditore e ritenendo, invece, necessaria la ricezionedella dichiarazione da parte del destinatario.Osservano i ricorrenti che - pur avendo la Corte d’appello individuatocorrettamente la regula juris per cui «…perché si verifichi la risoluzione delcontratto di mutuo, è sufficiente la sola notificazione da parte delcreditore, dell’atto di precetto come è stato affermato dalla Corte diCassazione (cfr. Cass. 21 ottobre 2005 n. 20449)» in quanto con questorisolutiva espressa prevista dall’art. 15 D.P.R. n. 7/1976 - aveva, tuttavia,poi fatto erronea applicazione dei principi di diritto affermati con lasentenza di legittimità pure citata (n. 20449/2005), che operando unrevirément del precedente orientamento espresso dalla stessa Corte avevaaffermato che, agli effetti della risoluzione del rapporto di mutuo (fattorilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo computatur del termineprescrizionale) era necessario e sufficiente che la banca manifestasse lapropria volontà di ritenere risolto il contratto (ovvero invocasse la predettaclausola risolutiva) con una dichiarazione negoziale contenuta in un atto diprecetto o direttamente desumibile dall’inizio di una procedura esecutiva(«In materia di mutuo fondiario disciplinato, 'ratione temporis', dal d.P.R.n. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto almutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, ancheresiduo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto labanca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa prevista dell'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificataquella testualmente indicata dalla norma come "condizione risolutiva"»).Dal che discenderebbe che – contrariamente a quanto ritenuto nellaspecie dai giudici di merito - non assumerebbe alcun rilievo, agli effettidell’effetto risolutivo del contratto di mutuo, il perfezionamento delprocedimento notificatorio del precetto, poiché non è necessaria «anche»Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026una valida ricezione della manifestazione della volontà del creditore di farvalere la risoluzione da parte del destinatario.3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, n. 3 c. p. c. in relazione agli artt. 2943,2945, 2° co., 2697, 1° co. cod. civ., artt. 112 e 115 c. p. c., laddove ilgiudice di secondo grado aveva ritenuto che la comparsa di costituzione erisposta del [OSCURATO:SOCIETA]. depositata il 26 ottobre 2010, fosse attoidoneo ad interrompere il corso della prescrizione (a quella data nonancora maturata atteso che il termine iniziale di decorrenza dellaprescrizione era da individuarsi nel 31.12.2000, giorno di scadenzadell’obbligazione di restituzione dell’ultima rata di mutuo) e a farpermanere tale effetto interruttivo per tutta la durata del processo, inapplicazione del disposto di cui all’art. 2943, comma 2 c. c.Reputano, in particolare, i ricorrenti che la Corte d’appello:a) avrebbe errato a ritenere che le allegazioni difensive del creditorecirca l’esistenza di fatti interruttivi e sospensivi del decorso del termine diprescrizione, fossero qualificabili, ex se, come dichiarazioni idonee asupportare la domanda di accertamento positivo del diritto di credito inquestione e tanto più a ritenere che si potesse riscontrare in dettacomparsa di risposta l’inequivocabile volontà del titolare del credito di farvalere il proprio diritto;b) aveva rigettato il terzo motivo di appello con il quale gli appellantiavevano richiesto di «riconoscere il difetto del diritto in capo al Banco diNapoli spa» (pag. 9 sent.), con errata ricognizione degli atti di causa,laddove aveva ritenuto che, a fronte delle allegazioni del [OSCURATO:SOCIETA] edella stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa l’avvenuta cessione del credito,la difesa degli attori, odierni ricorrenti, nulla avesse osservato/replicatofino alla comparsa conclusionale, ove, quindi, aveva formulatocontestazioni inammissibili in quanto tardive, tanto che sulle stesse ilgiudice di primo grado non si era nemmeno pronunciato; sostengono iNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026ricorrenti che la loro affermazione dubitativa circa l’avvenuta cessione delcredito ed il fatto di aver convenuto in giudizio entrambi gli istituti dicredito, dimostrerebbero chiaramente che gli attori ritenevano che il dirittodi credito facesse capo all’originario mutuante ma intendevano opporne laprescrizione anche nei confronti di chi, indicato come cessionario dalcreditore, avesse offerto la prova della cessione e quindi della titolarità deldiritto; in altre parole non si era trattato di eccezione tardiva, bensìtempestiva, da cui era derivato l’onere a carico della partecontrointeressata di provare il fatto della cessione del credito, prova che,invece, non era stata in alcun modo offerta dai convenuti nel primo grado.4.- Reputa il Collegio che il primo motivo – che attiene alla erroneaesclusione dell’avvenuta estinzione per prescrizione del diritto di creditoper effetto del decorso del relativo termine dalla decadenza dal beneficiodel termine e conseguente risoluzione del contratto di mutuo prodottesiper effetto della volontà della banca creditrice espressasi con gli atti diprecetto e pignoramento, a prescindere dalla invalida notifica di questiultimi ai debitori- sia fondato e vada accolto nei termini che si vanno adillustrare; e che, di conseguenza il secondo motivo (che attiene allanatura recettizia o meno della dichiarazione con cui la banca mutuanteinvochi la risoluzione del contratto di mutuo fondiario in caso di ritardatopagamento anche di una sola parte del credito scaduto, agendoesecutivamente per il pagamento integrale) resti assorbito.4.1- E’ pacifico in atti che con sentenza passata in giudicato in data10.11.2014 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l’inesistenza dellanotificazione dell’atto di precetto e del pignoramento per essere la stessaavvenuta presso un luogo completamente diverso sia della residenza deidestinatari che dal domicilio contrattualmente eletto – con conseguenteinvalidità di tutti gli atti esecutivi successivi compiuti in conseguenza diquelli.Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026Tuttavia, come afferma la difesa dei ricorrenti, la «nullità» processualedella notifica (tale, e non inesistente, dovendola ritenersi nella specie, invirtù di Cass. Sez.

Un. n. 14916/2016, per cui il luogo in cui lanotificazione viene eseguita «non attiene agli elementi costitutiviessenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anchequando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadonosempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia"ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzionedella parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità),o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art.291 c.p.c.»), non inficia l’effetto sostanziale dell’atto, e, quindi, nellaspecie, dell’atto unilaterale di precetto che ha determinato la risoluzione didiritto del contratto di mutuo giunto, comunque, a conoscenza deidebitori che hanno promosso opposizione all’esecuzione.4.2- Circa la necessità di distinguere gli effetti dell’inosservanza diprescrizioni processuali da quelli che l’atto produce a livello sostanziale pereffetto della sua compiuta conoscenza in capo al destinatario, questaCorte si è espressa in più occasioni in materia di atti «sostanziali»recettizi.Si è affermato che «l'atto di citazione nullo perchè notificatoall'interdetto legale anziché al tutore, può valere come costituzione inmora e atto interruttivo della prescrizione essendo idoneo a portare nellasfera di conoscenza del debitore una richiesta di adempimento». (v.

Cass.n.13966/2007, conforme a Cass. n. 3003/1985; Cass. n. 3616/1989;Cass. n. 1490/1995 e Cass. n. 15489/2006).

Il principio è statoconfermato da Cass. n. 22238/2007, relativa a controversia di lavoro, inpunto interruzione della prescrizione («la domanda giudiziale pervenuta aconoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del dirittosufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivoNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso,permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione deldecorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato dellasentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anchese in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la soladell'art. 2945 cod. civ.»).

Anche se, in questo ambito (quello cioè deglieffetti in termini di interruzione della prescrizione), l’applicazione delprincipio della scissione degli di effetti processuali e di quelli sostanziali diun atto governato da regole processuali, che è stato oggetto di pronuncecontrastanti di questa Corte, che da ultimo è intervenuta a Sezioni Unite(v. sent. n. 6474/2026), risolvendo il contrasto ed affermando che «laprescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da undestinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazionecomporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatarioeccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancatoperfezionamento della notifica ab origine»).In materia di riscatto agrario, poi, Cass. n. 14827/2016, ha osservatoche il pacifico orientamento di legittimità in materia di atti sostanzialirecettizi per cui va riconosciuto all'atto di citazione, «sebbene viziato a finiprocessuali, l'attitudine ad esplicare ugualmente effetti giuridici sostanziali(…)» andava applicato anche in relazione al caso di specie al suo esame,perché la logica è la medesima, ed ha affermato che «una volta che ladichiarazione recettizia di riscatto agrario è giunta a conoscenza deldestinatario, il diritto potestativo è stato esercitato e l'effetto sostanzialeraggiunto, con la conseguenza che la nullità dell'atto di citazione permotivi di carattere processuale non può eliminare quegli effetti».Più di recente Cass. n. 10739/2023, a proposito dell’efficaciainterruttiva della prescrizione dell’invalida notifica della cartella diNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026pagamento, ha affermato che «l'invalidità della notificazione della cartellaesclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossionecoattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare(sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, sepervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, èidonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi,a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando lapossibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza exart. 1335 c.c.».).4.3- Reputa il Collegio che nel caso di specie debba ritenersi chel’effetto sostanziale della risoluzione del contratto di mutuo per effettodell’atto di precetto – effetto a partire dal quale l’intero credito derivantedal contratto di mutuo diventa esigibile, con la conseguenza che da quelmomento inizia il decorso del termine decennale di prescrizione delmedesimo –si sia prodotto indipendentemente dalla nullità dellanotificazione del precetto e del successivo pignoramento, giacché ilprecetto risultava certamente «pervenuto a conoscenza» dei destinatariex art. 1334 c.c. indipendentemente dallo strumento «legale» diconoscenza costituito dalla sua valida notifica, per il fatto che dettidestinatari avevano promosso giudizio di opposizione all’esecuzione.

Inaltre parole, vero è che nella specie si era formato un giudicato circa lanullità «processuale» dell’atto di precetto (e di quello di pignoramento) acausa della irritualità della sua notifica, dunque circa la mancataconoscenza «legale» di detti atti processuali da parte dei debitoriesecutati, con ogni conseguenza sulla validità della procedura esecutiva;tuttavia, è, altresì, pacifico che questi ultimi avevano proposto opposizioneall’esecuzione per ottenere l’accertamento di detta nullità processuale, ilche presuppone che l’atto fosse, comunque, «pervenuto a conoscenza»del destinatario; per cui, fermo l’esito del giudicato sotto il profilodell’effetto «processuale» dell’atto, restava, comunque, l’effettoNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026«sostanziale» prodotto dal medesimo di risoluzione del contratto,derivante dalla circostanza che l’atto era pervenuto a conoscenza deimedesimi.4.4- Né vale l’argomento opposto dal controricorrente circa il fatto chenella specie vige la disciplina speciale a tutela dei crediti ante 1998 in virtùdi quanto previsto dall’art. 1 bis del D.L. n. 61 del 1999 conv. nella l. n.134 del 1999 per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per il quale, anche se viene invalidata la procedura esecutiva per effettodel mancato deposito della documentazione ipocatastale, non v’èprescrizione del titolo esecutivo, per cui, in deroga a quanto previsto dal3° comma dell’art. 2945 c.c., l’effetto interruttivo della prescrizionerimane fermo fino alla dichiarazioni di estinzione della procedura esecutivae il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data delladetta dichiarazione di estinzione.

Invero, detto effetto, anche quiinvocato, è tuttavia limitato ai casi di estinzione della procedura esecutivaa seguito di modifica della disciplina sul deposito della documentazioneipo-catastale (v.

Cass 4366/2018), che nulla ha a che vedere con il caso dispecie, al quale di applica la regola generale dell’art. 2945 comma 3 c.c.4.5- Quest’ultima regola generale concerne tuttavia l’ipotesidell’estinzione per inerzia del creditore (cfr. in motivazione Cass. 12239del 2019), mentre nel caso di specie viene in rilievo la ricorrenza da unaparte dell’intrapresa esecuzione forzata, dall’altra del giudizio dicognizione.

Viene così in rilievo la questione per la quale allorché ilcreditore opposto costituendosi chieda il rigetto dell'opposizioneall’esecuzione, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazionedel proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attivitàprocessuale rilevante ai sensi, non del primo, ma del secondo commadell'art. 2943 c.c. (secondo cui la prescrizione «è pure interrotta dalladomanda proposta nel corso di un giudizio»); con la conseguenza che, aisensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c. la prescrizione non corre fino alNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (v.Cass. 19738/14: «Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di ungiudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizionesenza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficaciainterruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione,l'intimato abbia proposto opposizione.

Ove, peraltro, il creditore opposto,nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formuli unadomanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedereall'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art.2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino almomento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio»).Accolto pertanto il motivo, resta la questione posta dal principio didiritto appena richiamato, la quale, implicando un accertamento di meritocirca il relativo presupposto di fatto, ossia il contenuto della comparsa dicostituzione e risposta della banca creditrice nel giudizio di opposizioneall’esecuzione, resta affidato all’accertamento del giudice del merito insede di giudizio di rinvio.5.- Il terzo motivo, con cui si censura la sentenza per non aver rilevatol’assenza nella comparsa di costituzione della banca della volontàinterruttiva della prescrizione nonché l’erronea ricognizione del contenutodegli atti di primo grado dei ricorrenti laddove la Corte territoriale haritenuto che gli attori avessero riconosciuto la titolarità del credito in capoal [OSCURATO:SOCIETA], è inammissibile, giacché entrambe le censureineriscono al giudizio di fatto riservato al giudice del merito, che, nellaspecie, ha ritenuto sia l’idoneità di atto interruttivo della prescrizione nelpresente giudizio della comparsa di risposta, sia che vi fosse statol’implicito riconoscimento della titolarità attiva del credito da parte deidebitori.Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/20266.- In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo e inammissibile il terzo.

Ne discende che la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione,che dovrà fare applicazione dei principi qui affermati provvedendo altresìsulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo einammissibile il terzo;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari indiversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marottoli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1950/2021 depositatail 11/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – nelle rispettive qualità dimutuataria e di garante dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - oggi, pereffetto di successivi atti di fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA].p.a - impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bariche ha respinto il gravame dai medesimi proposto contro la sentenza concui il Tribunale di Foggia aveva respinto la loro domanda voltaall’accertamento dell’estinzione del credito azionato dal predetto istitutoper intervenuta prescrizione.2.- La vicenda trae origine dalla concessione a favore di StellaIncoronata da parte dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Torino di un mutuoagrario di miglioramento dell’importo in linea capitale di lire 253.031.522,assistito da garanzia ipotecaria rilasciata dalla mutuataria e dal marito dilei sig. [OSCURATO:PERSONA], quale terzo datore d’ipoteca (e con il concorso dellaRegione Puglia nel pagamento di quota parte degli interessi e di uncontributo in conto capitale), importo che doveva essere restituito in setteanni tramite rate semestrali anticipate dal 01.01.1994 al 31.12.2000.Secondo l’art.7 delle condizioni generali di contratto del mutuo, l’Istitutoaveva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto dimutuo, con decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine,oltre che nei casi stabiliti dalla legge, laddove la mutuataria avesseritardato qualsiasi pagamento relativo al mutuo.Nel maggio 2010 gli odierni ricorrenti avevano convenuto dinanzi ilTribunale di Foggia, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Banco di Napolis.p.a. al fine di sentir dichiarare la prescrizione del credito derivante dalpredetto contratto di mutuo, sottoscritto il 31.03.1992. Le parti convenuteavevano negato che potesse essere maturata alcuna prescrizione, poiché- fermo che la prescrizione, in astratto, avrebbe cominciato a decorreredal 31.12.2000, e cioè dalla data dell’ultimo rateo indicato dal piano diammortamento – l’avvio del procedimento esecutivo originato dagli atti diprecetto e pignoramento datati rispettivamente 9.11.1993 e 6.12.1993Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione, che avevanuovamente iniziato a decorrere dalla dichiarazione di estinzione dellaprocedura di espropriazione immobiliare pronunciata dal medesimoTribunale in data 10.11.2014, e pacificamente passata in giudicato.2.1- Il Tribunale ha respinto la domanda perché infondata, convenendocon gli istituti di credito convenuti sul fatto che al contratto di mutuo - siaper gli interessi che per il capitale - quale rapporto negoziale di carattereunitario, deve applicarsi il termine prescrizionale ordinario decennale chenella specie decorreva dal 31.12.2000, temine finale di scadenza previstoper la integrale restituzione del mutuo stesso; né poteva dirsi realizzataun’anticipazione del dies a quo della prescrizione al momento della notificadell’atto di precetto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del quale la bancadichiarava gli odierni attori decaduti dal beneficio del termine esigendol’immediato pagamento dell’intero importo, o a quello di notifica delsuccessivo di pignoramento del 6.12.1993, in quanto il procedimentoesecutivo originato dai predetti atti si era è concluso con sentenzadefinitiva in data 10.11.2014 con la quale il medesimo Tribunale avevadichiarato l’inesistenza della notificazione dell’atto di precetto e delpignoramento per essere stati gli stessi notificati presso un luogocompletamente avulso sia della residenza dei destinatari che dal domiciliocontrattualmente eletto, con conseguente invalidità di tutti gli attiesecutivi successivi compiuti in conseguenza di quelli. Pertanto – e posto,altresì, che nessun valido atto di risoluzione del contratto di mutuo potevadirsi intercorso inter partes - l’inizio della prescrizione del credito inquestione restava coincidente con la scadenza del settennio previstocontrattualmente per la restituzione della somma mutuata, ovvero con lascadenza dell’ultima rata di mutuo contrattualmente stabilita al31.12.2000; perciò, concludeva, alla data della domanda degli attori(notificata a [OSCURATO:SOCIETA] in data 11 maggio 2010 e a [OSCURATO:PERSONA] SanpaoloNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026spa in data 12 novembre 2010), il termine decennale non era ancoradecorso.2.2- Gli odierni ricorrenti adivano, quindi, la Corte d’appello di Bari,censurando la sentenza di primo grado laddove il Tribunale avevaimplicitamente escluso che si fosse prodotta la risoluzione inter partes delcontrato di mutuo, denunciando, sia un vizio di ultra petizione, sia l’errataapplicazione dell’art. 2935 c.c. (laddove il Tribunale aveva escluso lalegale conoscenza da parte dei destinatari dell’intimata risoluzione stantel’accertata l’inesistenza della notificazione dell’atto di precetto e dipignoramento dichiarata nel 2014 con sentenza definitiva). Inoltre, sidolevano del fatto che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto – unavolta individuato erroneamente l’exordium praescrpitionis al 31.12.2000 –che l’atto introduttivo del giudizio, (da loro notificato a [OSCURATO:SOCIETA] indata 11 maggio 2010 e a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 novembre2010) costituendo implicitamente domanda di accertamento negativo delcredito, avesse costituito idoneo atto interruttivo della prescrizione.2.3- La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primogrado, correggendone, tuttavia, la motivazione, poiché l’atto di citazionecon il quale gli attori avevano sostenuto l’estinzione per prescrizione deldiritto di richiedere il pagamento del mutuo non poteva ritenersi avereavuto efficacia interruttiva del corso della prescrizione, non essendoequiparabile ad una richiesta di pagamento proveniente dall’istitutobancario creditore; mentre aveva avuto detta efficacia la comparsa dicostituzione del [OSCURATO:SOCIETA], in quanto – posto che un’azione diaccertamento negativo dell’altrui negazione del credito, ben potevacontenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità dellasituazione giuridica dedotta in giudizio - con la comparsa predetta,l’istituto bancario aveva fatto rilevare che gli attori erano stati destinataridi plurimi atti di interruzione della prescrizione ed avevano riconosciutol’esistenza del credito: in tal modo, il [OSCURATO:SOCIETA] aveva manifestato laNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026volontà di richiedere l’accertamento in concreto del proprio diritto; rispettoal quale, inoltre aveva allegato – in risposta ai dubbi sollevati dagli attori- le vicende negoziali in forza delle quali era divenuto titolare del creditooriginariamente dell’Istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Torino.3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso affidato a tre motivi di cassazione, corredato di memoria.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale societàincorporante il [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, cui l’IstitutoBancario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] – originario creditore – poi divenuto [OSCURATO:SOCIETA], aveva ceduto il proprio credito nell’ambito della cessione diramo azienda del 30.6.2003). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è subentrata lacessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato memoria, limitandosi aribadire l’inammissibilità dei motivi di ricorso riportandosi al controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, n. 3 c. p. c. in relazione agli artt. 2935, 2943, 1° co.e 2945, 3° co. cod. civ. ed art. 115 c. p. c. per aver il giudice di appelloconfermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha esclusol’anticipazione del momento della decorrenza della prescrizione alla datadella notifica dell’atto di precetto affermando che l’inesistenza dellanotificazione del medesimo – accertata con sentenza passata in giudicatonell’ambito di altro giudizio (avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzioneiniziata con il successivo pignoramento) – aveva reso priva di efficacia ladichiarazione dell’istituto bancario in esso contenuta di voler esigerel’intero importo mutuato formulata dall’istituto bancario in quanto nonpervenuta legalmente nella sfera di conoscenza dei debitori destinatari, enon aveva comportato la decadenza dal beneficio del termine ai sensidegli articoli 38 e 39 del testo unico sul credito fondiario n. 646/1905menzionato nel precetto.Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026Osservano i ricorrenti che la prova del fatto che un dato atto di naturarecettizia sia giunto a conoscenza del destinatario, può essere data conqualsiasi mezzo anche attraverso elementi presuntivi, e che nella specie il«fatto» della conoscenza della dichiarazione della banca alla data dellanotifica del precetto o del pignoramento - conoscenza ritenuta necessariaai fini della produzione dell’effetto della decadenza dal beneficio deltermine, con conseguente risoluzione del contratto mutuo - costituiva unfatto pacifico e non contestato dalle parti. Osservano, inoltre - posta laparificazione quoad effectum esistente tra l’istituto della «nullità» e quellodella «inesistenza», configurabili in relazione alla notifica degli attigiudiziari (ex Cass. Sez. Un. n. 14916/2016) – che i giudici del meritoavrebbero fatto malgoverno delle norme di legge riguardanti la disciplinadegli effetti sostanziali riconducibili alle dichiarazioni negoziali - unilateralie recettizie - contenute in atti giudiziari la cui notificazione sia statadichiarata nulla o inesistente ma per la quale sia stata offerta prova dellaloro conoscenza da parte del destinatario; con la conseguenza che, almomento dell’introduzione del presente giudizio con la domanda diaccertamento negativo del credito in questione, la prescrizione decennaleapplicabile al mutuo era già maturata giacché il relativo termine avevainiziato a decorrere dal momento in cui la manifestazione della volontànegoziale della banca di procedere esecutivamente in danno del debitore -con ogni conseguente effetto di decadenza dal beneficio del termine erisolutorio del contratto - era pervenuta in concreto a conoscenza deidebitori.2.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, n. 3 c. p. c. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1371,1456 c. c., art. 38 e 39 R. D. 16.07.1905 n. 646; art. 15 D. P. R.21.01.1976, n. 7, nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso l’effettorisolutivo del rapporto di mutuo derivante dalla semplice manifestazioneNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026della volontà del creditore e ritenendo, invece, necessaria la ricezionedella dichiarazione da parte del destinatario.Osservano i ricorrenti che - pur avendo la Corte d’appello individuatocorrettamente la regula juris per cui «…perché si verifichi la risoluzione delcontratto di mutuo, è sufficiente la sola notificazione da parte delcreditore, dell’atto di precetto come è stato affermato dalla Corte diCassazione (cfr. Cass. 21 ottobre 2005 n. 20449)» in quanto con questorisolutiva espressa prevista dall’art. 15 D.P.R. n. 7/1976 - aveva, tuttavia,poi fatto erronea applicazione dei principi di diritto affermati con lasentenza di legittimità pure citata (n. 20449/2005), che operando unrevirément del precedente orientamento espresso dalla stessa Corte avevaaffermato che, agli effetti della risoluzione del rapporto di mutuo (fattorilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo computatur del termineprescrizionale) era necessario e sufficiente che la banca manifestasse lapropria volontà di ritenere risolto il contratto (ovvero invocasse la predettaclausola risolutiva) con una dichiarazione negoziale contenuta in un atto diprecetto o direttamente desumibile dall’inizio di una procedura esecutiva(«In materia di mutuo fondiario disciplinato, 'ratione temporis', dal d.P.R.n. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto almutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, ancheresiduo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto labanca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutivaespressa prevista dell'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificataquella testualmente indicata dalla norma come "condizione risolutiva"»).Dal che discenderebbe che – contrariamente a quanto ritenuto nellaspecie dai giudici di merito - non assumerebbe alcun rilievo, agli effettidell’effetto risolutivo del contratto di mutuo, il perfezionamento delprocedimento notificatorio del precetto, poiché non è necessaria «anche»Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026una valida ricezione della manifestazione della volontà del creditore di farvalere la risoluzione da parte del destinatario.3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, n. 3 c. p. c. in relazione agli artt. 2943,2945, 2° co., 2697, 1° co. cod. civ., artt. 112 e 115 c. p. c., laddove ilgiudice di secondo grado aveva ritenuto che la comparsa di costituzione erisposta del [OSCURATO:SOCIETA]. depositata il 26 ottobre 2010, fosse attoidoneo ad interrompere il corso della prescrizione (a quella data nonancora maturata atteso che il termine iniziale di decorrenza dellaprescrizione era da individuarsi nel 31.12.2000, giorno di scadenzadell’obbligazione di restituzione dell’ultima rata di mutuo) e a farpermanere tale effetto interruttivo per tutta la durata del processo, inapplicazione del disposto di cui all’art. 2943, comma 2 c. c.Reputano, in particolare, i ricorrenti che la Corte d’appello:a) avrebbe errato a ritenere che le allegazioni difensive del creditorecirca l’esistenza di fatti interruttivi e sospensivi del decorso del termine diprescrizione, fossero qualificabili, ex se, come dichiarazioni idonee asupportare la domanda di accertamento positivo del diritto di credito inquestione e tanto più a ritenere che si potesse riscontrare in dettacomparsa di risposta l’inequivocabile volontà del titolare del credito di farvalere il proprio diritto;b) aveva rigettato il terzo motivo di appello con il quale gli appellantiavevano richiesto di «riconoscere il difetto del diritto in capo al Banco diNapoli spa» (pag. 9 sent.), con errata ricognizione degli atti di causa,laddove aveva ritenuto che, a fronte delle allegazioni del [OSCURATO:SOCIETA] edella stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa l’avvenuta cessione del credito,la difesa degli attori, odierni ricorrenti, nulla avesse osservato/replicatofino alla comparsa conclusionale, ove, quindi, aveva formulatocontestazioni inammissibili in quanto tardive, tanto che sulle stesse ilgiudice di primo grado non si era nemmeno pronunciato; sostengono iNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026ricorrenti che la loro affermazione dubitativa circa l’avvenuta cessione delcredito ed il fatto di aver convenuto in giudizio entrambi gli istituti dicredito, dimostrerebbero chiaramente che gli attori ritenevano che il dirittodi credito facesse capo all’originario mutuante ma intendevano opporne laprescrizione anche nei confronti di chi, indicato come cessionario dalcreditore, avesse offerto la prova della cessione e quindi della titolarità deldiritto; in altre parole non si era trattato di eccezione tardiva, bensìtempestiva, da cui era derivato l’onere a carico della partecontrointeressata di provare il fatto della cessione del credito, prova che,invece, non era stata in alcun modo offerta dai convenuti nel primo grado.4.- Reputa il Collegio che il primo motivo – che attiene alla erroneaesclusione dell’avvenuta estinzione per prescrizione del diritto di creditoper effetto del decorso del relativo termine dalla decadenza dal beneficiodel termine e conseguente risoluzione del contratto di mutuo prodottesiper effetto della volontà della banca creditrice espressasi con gli atti diprecetto e pignoramento, a prescindere dalla invalida notifica di questiultimi ai debitori- sia fondato e vada accolto nei termini che si vanno adillustrare; e che, di conseguenza il secondo motivo (che attiene allanatura recettizia o meno della dichiarazione con cui la banca mutuanteinvochi la risoluzione del contratto di mutuo fondiario in caso di ritardatopagamento anche di una sola parte del credito scaduto, agendoesecutivamente per il pagamento integrale) resti assorbito.4.1- E’ pacifico in atti che con sentenza passata in giudicato in data10.11.2014 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l’inesistenza dellanotificazione dell’atto di precetto e del pignoramento per essere la stessaavvenuta presso un luogo completamente diverso sia della residenza deidestinatari che dal domicilio contrattualmente eletto – con conseguenteinvalidità di tutti gli atti esecutivi successivi compiuti in conseguenza diquelli.Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026Tuttavia, come afferma la difesa dei ricorrenti, la «nullità» processualedella notifica (tale, e non inesistente, dovendola ritenersi nella specie, invirtù di Cass. Sez. Un. n. 14916/2016, per cui il luogo in cui lanotificazione viene eseguita «non attiene agli elementi costitutiviessenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anchequando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadonosempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia"ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzionedella parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità),o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art.291 c.p.c.»), non inficia l’effetto sostanziale dell’atto, e, quindi, nellaspecie, dell’atto unilaterale di precetto che ha determinato la risoluzione didiritto del contratto di mutuo giunto, comunque, a conoscenza deidebitori che hanno promosso opposizione all’esecuzione.4.2- Circa la necessità di distinguere gli effetti dell’inosservanza diprescrizioni processuali da quelli che l’atto produce a livello sostanziale pereffetto della sua compiuta conoscenza in capo al destinatario, questaCorte si è espressa in più occasioni in materia di atti «sostanziali»recettizi.Si è affermato che «l'atto di citazione nullo perchè notificatoall'interdetto legale anziché al tutore, può valere come costituzione inmora e atto interruttivo della prescrizione essendo idoneo a portare nellasfera di conoscenza del debitore una richiesta di adempimento». (v. Cass.n.13966/2007, conforme a Cass. n. 3003/1985; Cass. n. 3616/1989;Cass. n. 1490/1995 e Cass. n. 15489/2006). Il principio è statoconfermato da Cass. n. 22238/2007, relativa a controversia di lavoro, inpunto interruzione della prescrizione («la domanda giudiziale pervenuta aconoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del dirittosufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivoNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso,permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione deldecorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato dellasentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anchese in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la soladell'art. 2945 cod. civ.»). Anche se, in questo ambito (quello cioè deglieffetti in termini di interruzione della prescrizione), l’applicazione delprincipio della scissione degli di effetti processuali e di quelli sostanziali diun atto governato da regole processuali, che è stato oggetto di pronuncecontrastanti di questa Corte, che da ultimo è intervenuta a Sezioni Unite(v. sent. n. 6474/2026), risolvendo il contrasto ed affermando che «laprescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da undestinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazionecomporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatarioeccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancatoperfezionamento della notifica ab origine»).In materia di riscatto agrario, poi, Cass. n. 14827/2016, ha osservatoche il pacifico orientamento di legittimità in materia di atti sostanzialirecettizi per cui va riconosciuto all'atto di citazione, «sebbene viziato a finiprocessuali, l'attitudine ad esplicare ugualmente effetti giuridici sostanziali(…)» andava applicato anche in relazione al caso di specie al suo esame,perché la logica è la medesima, ed ha affermato che «una volta che ladichiarazione recettizia di riscatto agrario è giunta a conoscenza deldestinatario, il diritto potestativo è stato esercitato e l'effetto sostanzialeraggiunto, con la conseguenza che la nullità dell'atto di citazione permotivi di carattere processuale non può eliminare quegli effetti».Più di recente Cass. n. 10739/2023, a proposito dell’efficaciainterruttiva della prescrizione dell’invalida notifica della cartella diNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026pagamento, ha affermato che «l'invalidità della notificazione della cartellaesclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossionecoattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare(sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, sepervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, èidonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi,a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando lapossibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza exart. 1335 c.c.».).4.3- Reputa il Collegio che nel caso di specie debba ritenersi chel’effetto sostanziale della risoluzione del contratto di mutuo per effettodell’atto di precetto – effetto a partire dal quale l’intero credito derivantedal contratto di mutuo diventa esigibile, con la conseguenza che da quelmomento inizia il decorso del termine decennale di prescrizione delmedesimo –si sia prodotto indipendentemente dalla nullità dellanotificazione del precetto e del successivo pignoramento, giacché ilprecetto risultava certamente «pervenuto a conoscenza» dei destinatariex art. 1334 c.c. indipendentemente dallo strumento «legale» diconoscenza costituito dalla sua valida notifica, per il fatto che dettidestinatari avevano promosso giudizio di opposizione all’esecuzione. Inaltre parole, vero è che nella specie si era formato un giudicato circa lanullità «processuale» dell’atto di precetto (e di quello di pignoramento) acausa della irritualità della sua notifica, dunque circa la mancataconoscenza «legale» di detti atti processuali da parte dei debitoriesecutati, con ogni conseguenza sulla validità della procedura esecutiva;tuttavia, è, altresì, pacifico che questi ultimi avevano proposto opposizioneall’esecuzione per ottenere l’accertamento di detta nullità processuale, ilche presuppone che l’atto fosse, comunque, «pervenuto a conoscenza»del destinatario; per cui, fermo l’esito del giudicato sotto il profilodell’effetto «processuale» dell’atto, restava, comunque, l’effettoNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026«sostanziale» prodotto dal medesimo di risoluzione del contratto,derivante dalla circostanza che l’atto era pervenuto a conoscenza deimedesimi.4.4- Né vale l’argomento opposto dal controricorrente circa il fatto chenella specie vige la disciplina speciale a tutela dei crediti ante 1998 in virtùdi quanto previsto dall’art. 1 bis del D.L. n. 61 del 1999 conv. nella l. n.134 del 1999 per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per il quale, anche se viene invalidata la procedura esecutiva per effettodel mancato deposito della documentazione ipocatastale, non v’èprescrizione del titolo esecutivo, per cui, in deroga a quanto previsto dal3° comma dell’art. 2945 c.c., l’effetto interruttivo della prescrizionerimane fermo fino alla dichiarazioni di estinzione della procedura esecutivae il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data delladetta dichiarazione di estinzione. Invero, detto effetto, anche quiinvocato, è tuttavia limitato ai casi di estinzione della procedura esecutivaa seguito di modifica della disciplina sul deposito della documentazioneipo-catastale (v. Cass 4366/2018), che nulla ha a che vedere con il caso dispecie, al quale di applica la regola generale dell’art. 2945 comma 3 c.c.4.5- Quest’ultima regola generale concerne tuttavia l’ipotesidell’estinzione per inerzia del creditore (cfr. in motivazione Cass. 12239del 2019), mentre nel caso di specie viene in rilievo la ricorrenza da unaparte dell’intrapresa esecuzione forzata, dall’altra del giudizio dicognizione. Viene così in rilievo la questione per la quale allorché ilcreditore opposto costituendosi chieda il rigetto dell'opposizioneall’esecuzione, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazionedel proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attivitàprocessuale rilevante ai sensi, non del primo, ma del secondo commadell'art. 2943 c.c. (secondo cui la prescrizione «è pure interrotta dalladomanda proposta nel corso di un giudizio»); con la conseguenza che, aisensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c. la prescrizione non corre fino alNumero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/2026momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (v.Cass. 19738/14: «Il precetto non è un atto diretto alla istaurazione di ungiudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizionesenza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficaciainterruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione,l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto,nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formuli unadomanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedereall'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art.2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino almomento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio»).Accolto pertanto il motivo, resta la questione posta dal principio didiritto appena richiamato, la quale, implicando un accertamento di meritocirca il relativo presupposto di fatto, ossia il contenuto della comparsa dicostituzione e risposta della banca creditrice nel giudizio di opposizioneall’esecuzione, resta affidato all’accertamento del giudice del merito insede di giudizio di rinvio.5.- Il terzo motivo, con cui si censura la sentenza per non aver rilevatol’assenza nella comparsa di costituzione della banca della volontàinterruttiva della prescrizione nonché l’erronea ricognizione del contenutodegli atti di primo grado dei ricorrenti laddove la Corte territoriale haritenuto che gli attori avessero riconosciuto la titolarità del credito in capoal [OSCURATO:SOCIETA], è inammissibile, giacché entrambe le censureineriscono al giudizio di fatto riservato al giudice del merito, che, nellaspecie, ha ritenuto sia l’idoneità di atto interruttivo della prescrizione nelpresente giudizio della comparsa di risposta, sia che vi fosse statol’implicito riconoscimento della titolarità attiva del credito da parte deidebitori.Numero registro generale 2396/2022Numero sezionale 2418/2026Numero di raccolta generale 17426/2026Data pubblicazione 02/06/20266.- In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo e inammissibile il terzo. Ne discende che la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione,che dovrà fare applicazione dei principi qui affermati provvedendo altresìsulle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo einammissibile il terzo;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari indiversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 17426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris