CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H01Z
Titolo CCNL: CCNL Intersettoriale per il Comparto Terziario
Titolo accordo: CCNL Intersettoriale per il Comparto Terziario
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: FENAPI
Parti sindacali: CONFSAL FEDRLAVORATORI; CONFSAL; ALI CONFSAL
Decorrenza: 2024-05-01
Scadenza: 2027-03-31
Stipula: 2024-04-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 20292
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=186259
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTERSETTORIALE DI LAVORO
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Parti stipulanti il presente C.C.N.I.L. intendono salvaguardare la piena e
completa proprietà del Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l'inserimento
totale o parziale in altri Contratti, salvo espressa autorizzazione delle Parti
stipulanti che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela e di salvaguardia.
I datori di lavoro e i lavoratori iscritti, rispettivamente, alle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, stipulanti il presente C.C.N.I.L.,
nonché gli Enti Istituzionali quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
il CNEL, l'INPS, l'INAIL e le Banche Dati potranno liberamente utilizzare il
Testo contrattuale, anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
Deposito del CCNIL
I sottoscrittori convengono che la Parte firmataria incaricata della trasmissione
del presente C.C.N.I.L., ai sensi dell'art. 1 del Protoco llo CNEL -Parti sociali del
24 gennaio 2018, è La FENAPI -Federazione Nazionale Autonoma Piccoli
Imprenditori .
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� PARTE GENERALE
TITOLO IV GLI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO
SUBORDINATO
ART.13 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
13.1 Nozione e forma
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo
parziale, la cui durata è predeterminata dalle parti al momento della stipula.
Il contratto deve essere redatto per iscritto e stipulato antecedentemente o contestualmente
all'inizio della prestazione lavorativa.
In mancanza dell'indicazione del termine, il contratto deve ritenersi a tempo indeterminato sin
dall'origine.
Una copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque
giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
13.2 Patto di prova
Può essere pattuito un periodo di prova in misura non superiore al 50% della durata del
contratto a termine, fermo restando il limite di 6 mesi.
Nell'ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime
parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze
non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in
contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che
legittimano la ripetizione del patto di prova.
13.3 Recesso e risoluzione ante-tempus
Il datore di lavoro e il lavoratore non possono recedere dal contratto a termine prima del
termine finale, a meno che non si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto di lavoro ex art. 2119 e.e ..
Le ipotesi in cui il datore di lavoro può recedere dal contratto a termine sono:
a) per infrazione disciplinari che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del
rapporto di lavoro (giusta causa);
b) per impossibilità sopravvenuta ossia per un evento che non è a lui imputabile e che non
gli è stato possibile evitare e, comunque, con un preavviso di almeno 15 giorni.
La risoluzione del contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine finale
comporta per il datore di lavoro, tranne che nelle suindicate ipotesi a) e b), il pagamento, a
titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni dovute fino alla scadenza del termine contrattualmente
previsto
Il lavoratore può recedere anticipatamente dal contratto a termine, rassegnando le dimissioni
volontarie, per "giusta causa" ovvero per un fatto di gravità tale da far venir meno il vincolo di
fiducia sussistente tra le parti in misura tale da non consentire la prosecuzione, neppure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
' U lavòratore hà dìritto 'a· dimettersi per giusra causa, in cas'o di mancato
· pagafuerito dèlla
. �
�
� PARTE GENERALE
o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro
condizioni di lavoro.
In caso di assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive ubicate nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa e a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Qualora sia il datore di lavoro a chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale, la trasformazione, formulata in forma scritta, deve avere la convalida
dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente.
Il lavoratore può rifiutare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
senza che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento.
17.10 Tutele
La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi
che precedono, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto
ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e,
pertanto, nulla.
17.11 Informazionisindacali
Il datore di lavoro comunica alle R.SA., se costituite, i dati a consuntivo sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale, sulle richieste di trasformazione a tempo parziale da parte di
lavoratori assunti a tempo pieno.
L'applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori è invece oggetto di
informazione preventiva alla rappresentanza sindacale presente in azienda.
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