Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15235/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Verona ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, pronunciando sull'appello cautelare dalla stessa proposto, ha confermato il provvedimento del 02/02/2021 del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma di euro 2.536.597,99, sottoposta a sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], somma attualmente giacente sul conto corrente acceso presso UNICREDIT dalla società all'epoca da lui rappresentata, la «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», ma vincolata a favore dell'Amministrazione ricorrente in quanto costituente garanzia imposta dalla Regione Veneto ai sensi degli artt. 14, d.lgs. n. 36 del 2003, 208, d.lgs. n. 152 del 2006, 22, d.lgs. n. 22 del 1997, e 26, legge reg.

Veneto n. 3 del 2000, per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica [OSCURATO:PERSONA] di Pescantina. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché l'omessa valutazione dei documenti allegati all'appello cautelare nella parte in cui l'ordinanza afferma che le somme in sequestro rientrano nella disponibilità giuridica della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» formalmente intestataria del conto corrente.

Sostiene, al riguardo, che il conto corrente oggetto di sequestro è solo formalmente intestato alla società Daneco perché le somme che vi sono state versate sono nella sostanziale disponibilità della Provincia di Verona, trattandosi di cauzione costituita ai sensi degli artt. 14, d.lgs. n. 36 del 2003, 208, d.lgs. n. 152 del 2006, 22, d.lgs. n. 22 del 1997, e 26, legge reg.

Veneto n. 3 del 2000, per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica [OSCURATO:PERSONA] di Pescantina e a garanzia di eventuali inadempienze del gestore della discarica nel corso dell'attività di ricomposizione finale e gestione post-operativa della discarica stessa.

L'assunto - afferma - trova conferma nei documenti amministrativi allegati al ricorso e contraddistinti dai numeri 4, 4 subl, 4 sub2,

5. Peraltro, aggiunge, il Tribunale cade in evidente contraddizione quando, da un lato, afferma a più riprese che il denaro sequestrato è nella disponibilità giuridica della società Daneco (senza però indicare le fonti di tale convincimento), dall'altro, per escludere la natura reale della garanzia, afferma che il conto corrente è intestato alla Provincia di Verona che ne ha la disponibilità esclusiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, nella parte in cui afferma che sulle somme sequestrate dal GIP non graverebbe alcun vincolo di tipo reale tale da renderle indisponibili alla società Daneco, nonché l'erronea applicazione dell'art. 1, lett. a), legge n. 348 del 1982 e dell'art. 54, r.d. n. 827 del 1924.

L'affermazione del Tribunale secondo cui le somme accantonate non sono assistite dal carattere di realità contrasta - afferma - con quanto diversamente dispongono le norme di legge sopra citate che impongono una cauzione in numerano quale garanzia per la gestione delle discariche di rifiuti come, peraltro, previsto dalla Regione Veneto nella delibera di giunta regionale n. 2528 del 14/07/1999 del 14/07/1999, che, in attuazione dell'allora vigente art. 28, d.lgs. n. 22 del 1997, ha indicato quale possibile forma di garanzia (in alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa) l'accantonamento, con versamenti trimestrali, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di smaltimento relativamente a voci non destinate a compensare il servizio di gestione e che, dunque, costituiscono corrispettivo per Daneco.

Si tratta di somme che sin dall'origine sono riscosse per conto dell'ente pubblico territoriale e non sono destinate a confluire nel (e confondersi con il) patrimonio del gestore privato.

L'indisponibilità delle somme versate sul conto corrente in questione è ulteriormente attestata dal fatto che di tali somme la banca non autorizza alcun I utilizzo in assenza di specifico nulla osta allo svincolo da parte della Provincia. 1.3.Con il terzo e il quarto motivo deduce la erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che il vincolo di indisponibilità indicato dalla Provincia di Verona avrebbe carattere pattizio o di natura obbligatoria o personale e che questo non osterebbe alla sequestrabilità delle somme comportando solo un vincolo di indisponibilità relativa; deduce, al riguardo, l'erronea applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 36 del 2003, 208, d.lgs. n. 152 del 2006, 22, d.lgs. n. 22 del 1997, e 26, legge reg.

Veneto n. 3 del 2000.

Riprendendo gli argomenti illustrati con i primi due motivi, ribadisce che, diversamente da quanto afferma il Tribunale, la determinazione della garanzia per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle discariche di rifiuti urbani non rientra nella disponibilità dell'ente pubblico, né di Daneco, che non sono liberi di decidere se e come prevedere la garanzia.

Sicché, l'accantonamento non è pattizio e non ha carattere personale, e la somma non era nella disponibilità di Daneco. 1.4.Con il quinto motivo deduce l'errata e/o travisata citazione, da parte del Tribunale, della sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 12656 del 28/01/2015, cui l'ordinanza impugnata ha attinto a piene mani nonostante la evidente diversità dei presupposti di fatto (meri vincoli di bilancio nella sentenza della Corte; vincolo di indisponibilità assoluta nel caso di specie).1.5.Con il sesto motivo deduce l'illogicità e l'erroneità della motivazione per travisamento del fatto nella parte in cui sostiene che la delibera della giunta provinciale di Verona sarebbe priva di valore normativo.

In primo luogo, afferma, nell'appello non si era fatto riferimento ad alcuna delibera di giunta provinciale ma alla già citata delibera di giunta regionale n. 2528 del 14/07/1999, adottata in attuazione dell'art. 26, legge reg.

Veneto, n. 3 del 2000, a sua volta attuativa degli artt. 14, d.lgs. 22 del 1997 e 208, d.lgs. n. 152 del 2006.

In secondo luogo, la garanzia costituisce adempimento imposto dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica, con conseguente esclusione del suo carattere "pattizio" (inconcepibile in un rapporto non paritario tra ente pubblico e privato) e autonomia rispetto alla convenzione di concessione che interviene per regolare la gestione. 1.6.Con l'ultimo motivo deduce l'erronea applicazione della legge nella parte in cui l'ordinanza afferma che la normativa provinciale invocata non darebbe attuazione alla legge n. 348 del 1982.

Contesta, in particolare, l'affermazione secondo la quale la Provincia di Verona avrebbe illegittimamente distratto le somme destinandole ad altre attività.

In realtà, l'utilizzo di parte di tali somme è stato concordato tra Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina al solo fine di consentire a quest'ultimo ente gli interventi emergenziali necessari a far fronte alla drammatica situazione causata dalla dissennata gestione della discarica attestata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2112 del 2012 che aveva imposto l'adozione immediata di interventi necessari ad evitare ulteriori infiltrazioni in falda del percolato.

La discarica doveva essere considerata un sito da bonificare con piena coerenza della decisione amministrativa legittimamente assunta con gli scopi della cauzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.Con decreto del 22/02/2019 il GIP del Tribunale di Verona, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», aveva disposto, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo delle somme depositate su un conto corrente acceso presso Unicredit ed intestato alla predetta società, somme che la Provincia di Verona obietta essere soggette a vincolo di indisponibilità perché poste a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di ripristino e bonifica assunto dalla predetta società, concessionaria di una discarica di rifiuti solidi urbani, nei confronti dell'ente pubblico. 2.1.L'errore di fondo nel quale incorre la Provincia ricorrente (trasversale a tutti i motivi di ricorso e in qualche modo alimentato dall'ordinanza impugnata) riguarda la qualificazione dell'oggetto del sequestro. 2.2.Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento di Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01 (che ha ribadito quello già affermato da Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01), la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. 2.3.Se si ammettesse, affermano le Sezioni Unite, che la confisca diretta del denaro costituente il prezzo o il profitto del reato si debba arrestare di fronte alla concreta allegazione che gli attivi monetari oggetto di abiezione abbiano origine lecita (cioè che quel denaro, pur facente parte del patrimonio del reo, è cosa diversa da quello conseguito per effetto del reato), si determinerebbero effetti non desiderabili in punto di coerenza di sistema e di funzionalità della misura ablativa: a) in primo luogo, il metodo probatorio della confisca diretta, basato sul rigoroso accertamento del nesso eziologico di derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dall'autore del fatto delittuoso, sarebbe soggetto ad una innaturale ibridazione con le modalità di accertamento del presupposto della sproporzione, proprie della confisca di prevenzione e di quella "allargata", che il proposto/reo può escludere dimostrando la provenienza lecita del denaro; b) in secondo luogo, trattandosi di confisca diretta, è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del prezzo o del profitto monetario del reato da parte del suo autore, con l'ulteriore paradossale conseguenza che, ove questi avesse avuto cura di occultare lo specifico numerano o di rendere non tracciabile la sua circolazione, sul pubblico ministero graverebbe l'ulteriore e alternativo onere di rinvenire proprio quel denaro, ovvero di dimostrarne le vicende che hanno condotto alla sua sostituzione o trasformazione in beni della stessa o diversa natura.

Il fenomeno di confusione di tutte le componenti liquide (lecite e illecite) nel patrimonio monetario del reo giustifica quindi che su tale patrimonio venga eseguita la confisca diretta dei proventi del reato rappresentati da somme di denaro.

Del resto, affermano, se si ammettesse che la confisca diretta del denaro costituente il prezzo o il profitto del reato si debba arrestare di fronte alla concreta allegazione che gli attivi monetari oggetto di ablazione abbiano origine lecita (cioè che quel denaro, pur facente parte del patrimonio del reo, è cosa diversa da quello conseguito per effetto del reato), si determinerebbero effetti non desiderabili in punto di coerenza di sistema e di funzionalità della misura ablativa: a) in primo luogo, il metodo probatorio della confisca diretta, basato sul rigoroso accertamento del nesso eziologico di derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dall'autore del fatto delittuoso, sarebbe soggetto ad una innaturale ibridazione con le modalità di accertamento del presupposto della sproporzione, proprie della confisca di prevenzione e di quella "allargata", che il proposto/reo può escludere dimostrando la provenienza lecita del denaro; b) in secondo luogo, trattandosi di confisca diretta, è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del prezzo o del profitto monetario del reato da parte del suo autore, con l'ulteriore paradossale conseguenza che, ove questi avesse avuto cura di occultare lo specifico numerarlo o di rendere non tracciabile la sua circolazione, sul pubblico ministero graverebbe l'ulteriore e alternativo onere di rinvenire proprio quel denaro, ovvero di dimostrarne le vicende che hanno condotto alla sua sostituzione o trasformazione in beni della stessa o diversa natura.

Il fenomeno di confusione di tutte le componenti liquide (lecite e illecite) nel patrimonio monetario del reo giustifica che su tale patrimonio venga eseguita la confisca diretta dei proventi del reato rappresentati da somme di denaro.

Del resto, affermano, se il nesso di diretta derivazione dal reato dovesse essere unicamente riferito alla somma di denaro fisicamente conseguita dal reo o, al più, esteso a quella risultante in via immediata dalla sua trasformazione tracciabile, la confisca diretta del denaro sarebbe limitata a rarissime e del tutto marginali ipotesi, a veri e propri casi di scuola (il denaro contante riversato sul conto corrente a saldo zero o su quello destinato a ricevere unicamente proventi criminosi; la tracciatura preventiva delle banconote prezzo di corruzione o profitto di estorsione rinvenute ancora in possesso del consegnatario al momento del sequestro), con la conseguenza che la confisca del denaro dovrebbe sempre essere ritenuta una confisca di valore e potrebbe operare solo in ragione delle eccezionali ipotesi in cui quello specifico strumento ablatorio è consentito con evidenti ricadute negative sul piano della coerenza stessa del sistema, il quale verrebbe a fondarsi principalmente, in casi così rilevanti e frequenti, sullo strumento ablativo surrogatorio, normativamente riservato a un ristretto numero di fattispecie penali, laddove, al contrario, quello di carattere generale avrebbe di fatto un'applicazione del tutto residuale.

Quale ulteriore conseguenza delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite affermano che la confisca diretta dei proventi monetari del reato non ha carattere afflittivo e, tantomeno, sanzionatorio, bensì ripristinatorio: l'ablazione ha ad oggetto, infatti, solo l'effettivo accrescimento monetario direttamente prodotto nel patrimonio del reo dal dimostrato conseguimento da parte sua del prezzo o profitto del reato consistente in una somma di denaro. 2.4.L'applicazione del principio di diritto al caso di specie comporta che: a) la somme sequestrate sul conto corrente della società costituiscono profitto del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ancorché materialmente ascritto al suo legale rappresentante (Sez.

U. n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 - 01, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato); b) trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto non hanno alcuna rilevanza le deduzioni della Provincia sulla provenienza (in tesi lecita) delle somme di danaro versate sul conto, né su vincoli di destinazione di tali somme; c) l'intestazione del conto corrente alla società beneficiaria del profitto esclude che le relative somme appartengano alla Provincia. 2.5.Non rileva pertanto il concetto di "disponibilità" delle somme (che la Provincia rivendica a sé, escludendo quella della società), bensì quello di "appartenenza" e non v'è dubbio che le somme sequestrate non appartengono alla Provincia, ancorché vincolate nell'utilizzo, non potendosi ritenere "fittizia" l'intestazione del conto alla società privata. 2.6.[OSCURATO:PERSONA] pone la questione della appartenenza ad essa della quota parte della tariffa corrisposta alla «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» per la gestione della discarica e riversata sul conto corrente sequestrato.

Si afferma, in particolare, che il conto in questione era alimentato dai versamenti trimestrali di quota parte della tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento relativamente alle voci: a) ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto; b) gestione della discarica ad avvenuto esaurimento della stessa (gestione post-chiusura).

Tali somme, afferma, sono sin dall'origine di proprietà della Provincia, operando, il concessionario del servizio, come soggetto incaricato dell'incasso e dell'accantonamento con la conseguenza che tali somme non si confondono neppure con il patrimonio della concessionaria.

Tale obiezione risente però di alcuni limiti: a) in primo luogo, risente dei limiti della cognizione della Corte di cassazione in tema di ricorsi avverso ordinanze in materia cautelare reale, introducendo una questione di fatto del tutto estranea alla violazione di legge costituente unico motivo di doglianza ammesso; b) in secondo luogo, sollecita una verifica sulla provenienza del denaro presente sul conto corrente intestato alla società senza considerare che l'intestazione del conto alla società stessa determina la confusione di tali somme nel patrimonio di quest'ultima a prescindere dalla fisica possibilità di distinguerlo dal resto; c) in terzo luogo non considera che le somme accantonate sono comunque parte dei corrispettivi (e dunque dei profitti) della società soggetti, in quanto tali e nella loro interezza, a tassazione diretta e sul valore aggiunto concorrendo a costituire l'imponibile dell'imposta non versata. 2.7.0ccorre peraltro considerare che tali somme non costituiscono nemmeno oggetto di un obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile, né di una garanzia reale di tale credito, non essendo gravate da pegno o ipoteca.

Si tratta di somme accantonate a garanzia di un adempimento futuro, che restano però di proprietà della società, anche se la stessa non ne può disporre fino alla scadenza del termine previsto per esso. 2.8.Ma anche a voler ritenere che tali somme costituiscano una forma di garanzia reale, l'insegnamento di questa Corte è costante nel ritenere che il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, Rv. 274259 - 01, secondo cui l'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p., esclude la tutela dei diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro prima delle definitive statuizioni sulla confisca; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26273 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Verona ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, pronunciando sull'appello cautelare dalla stessa proposto, ha confermato il provvedimento del 02/02/2021 del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma di euro 2.536.597,99, sottoposta a sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], somma attualmente giacente sul conto corrente acceso presso UNICREDIT dalla società all'epoca da lui rappresentata, la «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», ma vincolata a favore dell'Amministrazione ricorrente in quanto costituente garanzia imposta dalla Regione Veneto ai sensi degli artt. 14, d.lgs. n. 36 del 2003, 208, d.lgs. n. 152 del 2006, 22, d.lgs. n. 22 del 1997, e 26, legge reg. Veneto n. 3 del 2000, per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica [OSCURATO:PERSONA] di Pescantina. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché l'omessa valutazione dei documenti allegati all'appello cautelare nella parte in cui l'ordinanza afferma che le somme in sequestro rientrano nella disponibilità giuridica della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» formalmente intestataria del conto corrente. Sostiene, al riguardo, che il conto corrente oggetto di sequestro è solo formalmente intestato alla società Daneco perché le somme che vi sono state versate sono nella sostanziale disponibilità della Provincia di Verona, trattandosi di cauzione costituita ai sensi degli artt. 14, d.lgs. n. 36 del 2003, 208, d.lgs. n. 152 del 2006, 22, d.lgs. n. 22 del 1997, e 26, legge reg. Veneto n. 3 del 2000, per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica [OSCURATO:PERSONA] di Pescantina e a garanzia di eventuali inadempienze del gestore della discarica nel corso dell'attività di ricomposizione finale e gestione post-operativa della discarica stessa. L'assunto - afferma - trova conferma nei documenti amministrativi allegati al ricorso e contraddistinti dai numeri 4, 4 subl, 4 sub2, 5. Peraltro, aggiunge, il Tribunale cade in evidente contraddizione quando, da un lato, afferma a più riprese che il denaro sequestrato è nella disponibilità giuridica della società Daneco (senza però indicare le fonti di tale convincimento), dall'altro, per escludere la natura reale della garanzia, afferma che il conto corrente è intestato alla Provincia di Verona che ne ha la disponibilità esclusiva. 1.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, nella parte in cui afferma che sulle somme sequestrate dal GIP non graverebbe alcun vincolo di tipo reale tale da renderle indisponibili alla società Daneco, nonché l'erronea applicazione dell'art. 1, lett. a), legge n. 348 del 1982 e dell'art. 54, r.d. n. 827 del 1924. L'affermazione del Tribunale secondo cui le somme accantonate non sono assistite dal carattere di realità contrasta - afferma - con quanto diversamente dispongono le norme di legge sopra citate che impongono una cauzione in numerano quale garanzia per la gestione delle discariche di rifiuti come, peraltro, previsto dalla Regione Veneto nella delibera di giunta regionale n. 2528 del 14/07/1999 del 14/07/1999, che, in attuazione dell'allora vigente art. 28, d.lgs. n. 22 del 1997, ha indicato quale possibile forma di garanzia (in alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa) l'accantonamento, con versamenti trimestrali, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di smaltimento relativamente a voci non destinate a compensare il servizio di gestione e che, dunque, costituiscono corrispettivo per Daneco. Si tratta di somme che sin dall'origine sono riscosse per conto dell'ente pubblico territoriale e non sono destinate a confluire nel (e confondersi con il) patrimonio del gestore privato. L'indisponibilità delle somme versate sul conto corrente in questione è ulteriormente attestata dal fatto che di tali somme la banca non autorizza alcun I utilizzo in assenza di specifico nulla osta allo svincolo da parte della Provincia. 1.3.Con il terzo e il quarto motivo deduce la erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che il vincolo di indisponibilità indicato dalla Provincia di Verona avrebbe carattere pattizio o di natura obbligatoria o personale e che questo non osterebbe alla sequestrabilità delle somme comportando solo un vincolo di indisponibilità relativa; deduce, al riguardo, l'erronea applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 36 del 2003, 208, d.lgs. n. 152 del 2006, 22, d.lgs. n. 22 del 1997, e 26, legge reg. Veneto n. 3 del 2000. Riprendendo gli argomenti illustrati con i primi due motivi, ribadisce che, diversamente da quanto afferma il Tribunale, la determinazione della garanzia per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle discariche di rifiuti urbani non rientra nella disponibilità dell'ente pubblico, né di Daneco, che non sono liberi di decidere se e come prevedere la garanzia. Sicché, l'accantonamento non è pattizio e non ha carattere personale, e la somma non era nella disponibilità di Daneco. 1.4.Con il quinto motivo deduce l'errata e/o travisata citazione, da parte del Tribunale, della sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 12656 del 28/01/2015, cui l'ordinanza impugnata ha attinto a piene mani nonostante la evidente diversità dei presupposti di fatto (meri vincoli di bilancio nella sentenza della Corte; vincolo di indisponibilità assoluta nel caso di specie).1.5.Con il sesto motivo deduce l'illogicità e l'erroneità della motivazione per travisamento del fatto nella parte in cui sostiene che la delibera della giunta provinciale di Verona sarebbe priva di valore normativo. In primo luogo, afferma, nell'appello non si era fatto riferimento ad alcuna delibera di giunta provinciale ma alla già citata delibera di giunta regionale n. 2528 del 14/07/1999, adottata in attuazione dell'art. 26, legge reg. Veneto, n. 3 del 2000, a sua volta attuativa degli artt. 14, d.lgs. 22 del 1997 e 208, d.lgs. n. 152 del 2006. In secondo luogo, la garanzia costituisce adempimento imposto dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica, con conseguente esclusione del suo carattere "pattizio" (inconcepibile in un rapporto non paritario tra ente pubblico e privato) e autonomia rispetto alla convenzione di concessione che interviene per regolare la gestione. 1.6.Con l'ultimo motivo deduce l'erronea applicazione della legge nella parte in cui l'ordinanza afferma che la normativa provinciale invocata non darebbe attuazione alla legge n. 348 del 1982. Contesta, in particolare, l'affermazione secondo la quale la Provincia di Verona avrebbe illegittimamente distratto le somme destinandole ad altre attività. In realtà, l'utilizzo di parte di tali somme è stato concordato tra Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Pescantina al solo fine di consentire a quest'ultimo ente gli interventi emergenziali necessari a far fronte alla drammatica situazione causata dalla dissennata gestione della discarica attestata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2112 del 2012 che aveva imposto l'adozione immediata di interventi necessari ad evitare ulteriori infiltrazioni in falda del percolato. La discarica doveva essere considerata un sito da bonificare con piena coerenza della decisione amministrativa legittimamente assunta con gli scopi della cauzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.Con decreto del 22/02/2019 il GIP del Tribunale di Verona, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», aveva disposto, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo delle somme depositate su un conto corrente acceso presso Unicredit ed intestato alla predetta società, somme che la Provincia di Verona obietta essere soggette a vincolo di indisponibilità perché poste a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di ripristino e bonifica assunto dalla predetta società, concessionaria di una discarica di rifiuti solidi urbani, nei confronti dell'ente pubblico. 2.1.L'errore di fondo nel quale incorre la Provincia ricorrente (trasversale a tutti i motivi di ricorso e in qualche modo alimentato dall'ordinanza impugnata) riguarda la qualificazione dell'oggetto del sequestro. 2.2.Ed infatti, secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01 (che ha ribadito quello già affermato da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01), la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. 2.3.Se si ammettesse, affermano le Sezioni Unite, che la confisca diretta del denaro costituente il prezzo o il profitto del reato si debba arrestare di fronte alla concreta allegazione che gli attivi monetari oggetto di abiezione abbiano origine lecita (cioè che quel denaro, pur facente parte del patrimonio del reo, è cosa diversa da quello conseguito per effetto del reato), si determinerebbero effetti non desiderabili in punto di coerenza di sistema e di funzionalità della misura ablativa: a) in primo luogo, il metodo probatorio della confisca diretta, basato sul rigoroso accertamento del nesso eziologico di derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dall'autore del fatto delittuoso, sarebbe soggetto ad una innaturale ibridazione con le modalità di accertamento del presupposto della sproporzione, proprie della confisca di prevenzione e di quella "allargata", che il proposto/reo può escludere dimostrando la provenienza lecita del denaro; b) in secondo luogo, trattandosi di confisca diretta, è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del prezzo o del profitto monetario del reato da parte del suo autore, con l'ulteriore paradossale conseguenza che, ove questi avesse avuto cura di occultare lo specifico numerano o di rendere non tracciabile la sua circolazione, sul pubblico ministero graverebbe l'ulteriore e alternativo onere di rinvenire proprio quel denaro, ovvero di dimostrarne le vicende che hanno condotto alla sua sostituzione o trasformazione in beni della stessa o diversa natura. Il fenomeno di confusione di tutte le componenti liquide (lecite e illecite) nel patrimonio monetario del reo giustifica quindi che su tale patrimonio venga eseguita la confisca diretta dei proventi del reato rappresentati da somme di denaro. Del resto, affermano, se si ammettesse che la confisca diretta del denaro costituente il prezzo o il profitto del reato si debba arrestare di fronte alla concreta allegazione che gli attivi monetari oggetto di ablazione abbiano origine lecita (cioè che quel denaro, pur facente parte del patrimonio del reo, è cosa diversa da quello conseguito per effetto del reato), si determinerebbero effetti non desiderabili in punto di coerenza di sistema e di funzionalità della misura ablativa: a) in primo luogo, il metodo probatorio della confisca diretta, basato sul rigoroso accertamento del nesso eziologico di derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dall'autore del fatto delittuoso, sarebbe soggetto ad una innaturale ibridazione con le modalità di accertamento del presupposto della sproporzione, proprie della confisca di prevenzione e di quella "allargata", che il proposto/reo può escludere dimostrando la provenienza lecita del denaro; b) in secondo luogo, trattandosi di confisca diretta, è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del prezzo o del profitto monetario del reato da parte del suo autore, con l'ulteriore paradossale conseguenza che, ove questi avesse avuto cura di occultare lo specifico numerarlo o di rendere non tracciabile la sua circolazione, sul pubblico ministero graverebbe l'ulteriore e alternativo onere di rinvenire proprio quel denaro, ovvero di dimostrarne le vicende che hanno condotto alla sua sostituzione o trasformazione in beni della stessa o diversa natura. Il fenomeno di confusione di tutte le componenti liquide (lecite e illecite) nel patrimonio monetario del reo giustifica che su tale patrimonio venga eseguita la confisca diretta dei proventi del reato rappresentati da somme di denaro. Del resto, affermano, se il nesso di diretta derivazione dal reato dovesse essere unicamente riferito alla somma di denaro fisicamente conseguita dal reo o, al più, esteso a quella risultante in via immediata dalla sua trasformazione tracciabile, la confisca diretta del denaro sarebbe limitata a rarissime e del tutto marginali ipotesi, a veri e propri casi di scuola (il denaro contante riversato sul conto corrente a saldo zero o su quello destinato a ricevere unicamente proventi criminosi; la tracciatura preventiva delle banconote prezzo di corruzione o profitto di estorsione rinvenute ancora in possesso del consegnatario al momento del sequestro), con la conseguenza che la confisca del denaro dovrebbe sempre essere ritenuta una confisca di valore e potrebbe operare solo in ragione delle eccezionali ipotesi in cui quello specifico strumento ablatorio è consentito con evidenti ricadute negative sul piano della coerenza stessa del sistema, il quale verrebbe a fondarsi principalmente, in casi così rilevanti e frequenti, sullo strumento ablativo surrogatorio, normativamente riservato a un ristretto numero di fattispecie penali, laddove, al contrario, quello di carattere generale avrebbe di fatto un'applicazione del tutto residuale. Quale ulteriore conseguenza delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite affermano che la confisca diretta dei proventi monetari del reato non ha carattere afflittivo e, tantomeno, sanzionatorio, bensì ripristinatorio: l'ablazione ha ad oggetto, infatti, solo l'effettivo accrescimento monetario direttamente prodotto nel patrimonio del reo dal dimostrato conseguimento da parte sua del prezzo o profitto del reato consistente in una somma di denaro. 2.4.L'applicazione del principio di diritto al caso di specie comporta che: a) la somme sequestrate sul conto corrente della società costituiscono profitto del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ancorché materialmente ascritto al suo legale rappresentante (Sez. U. n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 - 01, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato); b) trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto non hanno alcuna rilevanza le deduzioni della Provincia sulla provenienza (in tesi lecita) delle somme di danaro versate sul conto, né su vincoli di destinazione di tali somme; c) l'intestazione del conto corrente alla società beneficiaria del profitto esclude che le relative somme appartengano alla Provincia. 2.5.Non rileva pertanto il concetto di "disponibilità" delle somme (che la Provincia rivendica a sé, escludendo quella della società), bensì quello di "appartenenza" e non v'è dubbio che le somme sequestrate non appartengono alla Provincia, ancorché vincolate nell'utilizzo, non potendosi ritenere "fittizia" l'intestazione del conto alla società privata. 2.6.[OSCURATO:PERSONA] pone la questione della appartenenza ad essa della quota parte della tariffa corrisposta alla «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» per la gestione della discarica e riversata sul conto corrente sequestrato. Si afferma, in particolare, che il conto in questione era alimentato dai versamenti trimestrali di quota parte della tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento relativamente alle voci: a) ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto; b) gestione della discarica ad avvenuto esaurimento della stessa (gestione post-chiusura). Tali somme, afferma, sono sin dall'origine di proprietà della Provincia, operando, il concessionario del servizio, come soggetto incaricato dell'incasso e dell'accantonamento con la conseguenza che tali somme non si confondono neppure con il patrimonio della concessionaria. Tale obiezione risente però di alcuni limiti: a) in primo luogo, risente dei limiti della cognizione della Corte di cassazione in tema di ricorsi avverso ordinanze in materia cautelare reale, introducendo una questione di fatto del tutto estranea alla violazione di legge costituente unico motivo di doglianza ammesso; b) in secondo luogo, sollecita una verifica sulla provenienza del denaro presente sul conto corrente intestato alla società senza considerare che l'intestazione del conto alla società stessa determina la confusione di tali somme nel patrimonio di quest'ultima a prescindere dalla fisica possibilità di distinguerlo dal resto; c) in terzo luogo non considera che le somme accantonate sono comunque parte dei corrispettivi (e dunque dei profitti) della società soggetti, in quanto tali e nella loro interezza, a tassazione diretta e sul valore aggiunto concorrendo a costituire l'imponibile dell'imposta non versata. 2.7.0ccorre peraltro considerare che tali somme non costituiscono nemmeno oggetto di un obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile, né di una garanzia reale di tale credito, non essendo gravate da pegno o ipoteca. Si tratta di somme accantonate a garanzia di un adempimento futuro, che restano però di proprietà della società, anche se la stessa non ne può disporre fino alla scadenza del termine previsto per esso. 2.8.Ma anche a voler ritenere che tali somme costituiscano una forma di garanzia reale, l'insegnamento di questa Corte è costante nel ritenere che il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, Rv. 274259 - 01, secondo cui l'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p., esclude la tutela dei diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro prima delle definitive statuizioni sulla confisca; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26273 de
Sentenza Cassazione n. 15235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris