Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 03248/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG. 8712-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 09966400963; Sez.

VI –RG8712/2022 camera di consiglio14.12.2022 -intimata - avverso l'ordinanza n.

RG 1095/2021 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 17/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del regolamento, dichiari la competenza del Tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di Gela , in esito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale,oltre che da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, ha dic hiarato la propri a incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli.

Ha osservato che gli opponenti, cui era stato ingiunto, su ricorso di d oValue s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di euro 661.633,21, oltre interessi, avevano eccepito la nullità delle prestate fideiussioni per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990: circostanza questa che , secondo il Tribunale,era decisiva al fini del radicamento della competenza della nominata Sezione specializzata, giusta l’art. 33, comma 2, l. cit..

Sez.

VI –RG8712/2022 camera di consiglio14.12.2022

2. ― L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza dai nominati opponenti. [OSCURATO:SOCIETA] non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] blico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I ricorrenti lamentano che il Tribunale di Gela abbia impropriamente ritenuto che la questione circa la nullità delle fideiussioni ― che si era dedott o recassero clausole da considerarsi espressione di vietate intese restrittive della concorrenza ― fosse stata veicolatada una vera e propria domanda riconvenzionale, piuttosto che dauna semplice eccezione di merito.

2. ― Il ricorso è fondato.

A norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 1/ 2012, convertito, con modificazioni, dallal. n. 27/2012, l e azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della leggesono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 d.lgs. n. 168/2003, e successive modificazioni.

Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della Sez.

VI –RG8712/2022 camera di consiglio14.12.2022 nullità dell'intesa vietata(Cass. 10 marzo 2021, n. 6523 ; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).

Quest’ultimanullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione: è lo stesso Tribunale di Gela a ricordarlo, a pag. 2 dell’ordinanza impugnata.

Siffatta evenienza esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli).

Come ricordato, infatti, la detta competenza investe, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.

Nel nostro caso il giudice competente per la causa(che è il Tribunale di Gela, competente funzionalmente ex art. 645, comma 1, c.p.c.) deve conosce re delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.).

3. ― Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Gela.

4. ― Le spese del regolamento sono rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Gela; rimette al giudizio di merito la decisione circa le spese del presente giudizio relativo al regolamento di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG. 8712-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 09966400963; Sez. VI –RG8712/2022 camera di consiglio14.12.2022 -intimata - avverso l'ordinanza n. RG 1095/2021 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 17/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del regolamento, dichiari la competenza del Tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Gela , in esito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale,oltre che da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, ha dic hiarato la propri a incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli. Ha osservato che gli opponenti, cui era stato ingiunto, su ricorso di d oValue s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di euro 661.633,21, oltre interessi, avevano eccepito la nullità delle prestate fideiussioni per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990: circostanza questa che , secondo il Tribunale,era decisiva al fini del radicamento della competenza della nominata Sezione specializzata, giusta l’art. 33, comma 2, l. cit.. Sez. VI –RG8712/2022 camera di consiglio14.12.2022 2. ― L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza dai nominati opponenti. [OSCURATO:SOCIETA] non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] blico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I ricorrenti lamentano che il Tribunale di Gela abbia impropriamente ritenuto che la questione circa la nullità delle fideiussioni ― che si era dedott o recassero clausole da considerarsi espressione di vietate intese restrittive della concorrenza ― fosse stata veicolatada una vera e propria domanda riconvenzionale, piuttosto che dauna semplice eccezione di merito. 2. ― Il ricorso è fondato. A norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 1/ 2012, convertito, con modificazioni, dallal. n. 27/2012, l e azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della leggesono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 d.lgs. n. 168/2003, e successive modificazioni. Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della Sez. VI –RG8712/2022 camera di consiglio14.12.2022 nullità dell'intesa vietata(Cass. 10 marzo 2021, n. 6523 ; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429). Quest’ultimanullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione: è lo stesso Tribunale di Gela a ricordarlo, a pag. 2 dell’ordinanza impugnata. Siffatta evenienza esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli). Come ricordato, infatti, la detta competenza investe, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità. Nel nostro caso il giudice competente per la causa(che è il Tribunale di Gela, competente funzionalmente ex art. 645, comma 1, c.p.c.) deve conosce re delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.). 3. ― Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Gela. 4. ― Le spese del regolamento sono rimesse al merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Gela; rimette al giudizio di merito la decisione circa le spese del presente giudizio relativo al regolamento di