CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 33041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel proc.to iscritto al n. 8111/2023 R.G. per regolamento di competenza d’ufficio proposto nel giudizio tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -attori- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, -convenuti- conORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI , nel proc.to n. 13345/2022 , depositata il28/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, con ordinanza pronunciata il 29/3/2023, in giudizio, originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Agrigento, di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615, comma 1°, c.p.c., promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale spa e della [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo, avverso la cartella di pagamento n. 291 2019 0002743340/001-2-3 (e del relativo Ruolo n. 2019/000464, reso esecutivo in data 30/11/2018), emessa, nei confronti degli attori in qualità di fideiussori della RE.GRE.LA di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e C. snc, beneficiaria di un finanziamento da parte della Banca BCC [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] spa, Agenzia della Riscossione per la provincia di Agrigento, su incarico della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa, definito con ordinanza del Tribunale adito di incompetenza del 24/2/2022, in relazione alla domanda di nullità della fideiussione e alle domande connesse, inerenti al contratto di fideiussione, ex artt. 33, comma 2, l.287/1990 e 4, comma 1 ter, d.lgs. 168/2003, e successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli –ha sollevato, all’esito della prima udienza di trattazione, d’ufficio regolamento di competenza, indicando come competente il Tribunale di Agrigento. In particolare, i giudici del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, hanno anzitutto rilevato che gli opponenti avevano chiesto di accertare la nullità della cartella di pagamento in atti, per carenza assoluta dei presupposti per l’esercizio del potere esecutivo da parte dell’agente di riscossione o, in subordine, per carenza del potere esecutivo dell’agente riscossore nei confronti dei fideiussori o, in gradato subordine, dichiararsi la decadenza del creditore per decorso del termine ex art.1957 c.c., senza «tuttavia chiedere espressamente nelle conclusioni dell’atto di citazione in riassunzione…la nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di garanzia del 15 luglio 2011, peraltro prodotto in atti dalla convenuta Banca di [OSCURATO:PERSONA] san Francesco, per violazione della normativa antitrust , limitandosi soltanto nel corpo dell’atto ad assumere la conformità delle clausole nn. 2,6 e 8 contenute nella suindicata fideiussione allo schema di contratto predisposto dall’ABI, sanzionato dal provvedimento n. 55 del 2 aggio 2005 della Banca d’Italia» e che la convenuta Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa aveva chiesto, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di declaratoria che nulla era dovuto dagli attori in reazione alla surroga operata da detta banca a seguito della liquidazione della perdita ed alla cartella impugnata, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in proprio favore dell’importo di € 77.139,94. I giudici hanno quindi osservato che: a) non sussistono ragioni di connessione cd. qualificata («inquadrabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica»), ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa di opposizione all’esecuzione, Tribunale di Agrigento, sulla domanda di nullità della cartella di pagamento impugnata e sulla domanda riconvenzionale trasversale spiegata dalla Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale spa, mentre anche la domanda di liberazione dei fideiussori per effetto dell’asserita intervenuta decadenza dall’azione ex art.1957 c.c. è stata fatte valere non in via di domanda riconvenzionale ma in via di mera eccezione riconvenzionale; b) ai sensi dell’art.33, comma 2, legge n. 287/1990, nel testo modificato dal d.l. n. 1 /2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2012, solo le azioni di nullità e di risarcimento del danno sono attratte nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa (inclusa la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, in contrasto con l’art.2 , comma 2, lett. a), l.287/1990) e, nella specie, la nullità della fideiussione era stata fatta valere solo in via di eccezione, cosicché giudice competente a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale è il Tribunale di Agrigento. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento, non sussistendo «tra le cause pendenti dinnanzi a giudizi diversi» una connessione cd. qualificata ma una connessione meramente occasionale e presupponendo lo spostamento della competenza, ex art.33, comma 2, l.287/1990 per violazione della normativa antitrust, a favore della Sezione specializzata per le Imprese non una mera eccezione di nullità della fideiussione «a valle», attuativa di un’intesa anticoncorrenziale, ma una vera azione di nullità con domanda di pronuncia avente efficacia di giudicato (Cass. 3248/2023). [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio deve essere accolto. 2.Anzitutto, non risulta che nell’atto di citazione introduttivo gli opponenti all’esecuzione avessero chiesto dichiararsi la nullità parziale delle clausole contenute nel contratto di garanzia del 15 luglio 2011, peraltro prodotto in atti , non dagli opponenti ma, dalla convenuta Banca di [OSCURATO:PERSONA], per violazione della normativa antitrust , limitandosi soltanto nel corpo dell’atto ad assumere «la conformità delle clausole nn. 2,6 e 8 contenute nella suindicata fideiussione allo schema di contratto predisposto dall’ABI, sanzionato dal provvedimento n. 55 del 2 aggio 2005 della Banca d’Italia». Ora, indubbiamente, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022). L’art.33 comma 2 l.287/1990 prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio. Va rammentato che le Sezioni unite (Cass. n. 41994/2021) hanno affermato che « I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Si è però chiarito (Cass. 3248/2023) che « La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale». Non risulta, nella specie, che sia stata fatta valere in via di azione la nullità parziale della fideiussione dagli opponenti Nella specie, inoltre non sussistono r agioni di connessione cd. qualificata, ex art.3, comma 3, l.287/1990, tali da poter comportare lo spostamento della competenza dal giudice naturale e competente della causa di opposizione all’esecuzione, Tribunale di Agrigento, tra la domanda di nullità della cartella di pagamento impugnata, proposta nell’atto di citazione, e la domanda riconvenzionale trasversale, di rivalsa, spiegata dalla Banca del Mezzogiorno –MedioCredito Centrale spa. L’art.3 del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le Sezioni specializzate in materia di Impresa sono competenti (c) nelle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il terzo comma prevede poi che le sezioni specializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». Ora le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3 , comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente. La controversia non ha poi in alcun modo la causa petendi nel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass.22149/2020) Nel nostro caso il giudice competente per la causa (che è il Tribunale di Agrigento, giudice naturale dell’opposizione ex art.615 c.p.c.), deve conoscere delle clausole dell’atto fideiussorio e dell'intesa solo in via incidentale, giacch́ la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontàdella legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.). 3.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per le spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. PQM La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Agri