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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 21429/2022

Testo disponibile della fonte

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2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 7427/2021 R.G. sollevato dal Tribunale di Catanzaro - Sezione specializzata in materia di impresa con ordinanza del 5.3.2021 nella causa r.g. 6341/2019 pendente tra [OSCURATO:PERSONA] di S it à G iuseppe c . s.a.s. in liquidazione, SitàCorrado, S it à G iuseppe , da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, dall’altra, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.6.2022dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena dinanzi al Tribunale di Locri, opponendosi a un decreto ingiuntivo da questa ottenuto nei loro confronti e chiedendo, tra l’altro, in via riconvenzionalela declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus del 16.5.2003, fonte del credito, perché rispecchiante pedissequamente il testo dello schema rilasciato dall’ABI nel 2003 e frutto di una intesa vietata e quindi nullo ex art.2, comma 2, della legge 287 del 1990.

Il Tribunale di Locri ha declinato la competenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro sul presupposto del coinvolgimento della materia antitrust.

2. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5.3.2001 ha promosso d’ufficio regolamento di competenza per due diverse ragioni.

Lo ha fatto, in primo luogo perché la materia oggetto di causa non rientrerebbe fra quelle di cui all’art.33, comma 2, della legge 10.10.1990 n.287 e non verterebbe in tema di normativa antitrust della Unione europea e ciò perché l’accertamento della prospettata nullità del contratto a valle non involgerebbe anche un accertamento della sussistenza dell’intesa, già accertata con riferimento alla fattispecie dalla Banca d’Italia con suo provvedimento n.55 del 2.5.2005; in secondo luogo, perché la competenza territoriale ove attribuita alla sezione specializzata in materia di imprese competerebbe al Tribunale di Napoli ex art.3, comma 1, lett.c) e d), del d.lgs.168/2003.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria della competenza della sezionespecializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

4. Questa Corte, in un caso del tutto analogo, ha recentemente affermato che la competenza della S ezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa anti-trust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Sez. 6- 1, n. 6523 del 10 .3. 2021, Rv. 660922 - 01).

5. Anche in quel caso la S ezione specializzata di Catanzaro aveva affermato di non poter aderire alla tesi secondo la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta «a valle»di un'intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia andrebbe deferita alla competenza del Tribunale specializzato, per gli effetti distorsivi che una simile ricostruzione verrebbe ad avere sul contenzioso bancario, rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale.

Difatti – argomenta il Tribunale calabrese - quei criteri verrebbero derogati per il sol fatto del cumulo della suddetta azione di nullità rispetto a domande altrimenti scrutinabili in sede ordinaria, a fronte dell'obiettivo dichiarato dal legislatore del 2003 di ridurre, mediante l'istituzione del c.d.

Tribunale delle imprese, i tempi di definizione delle controversie di cui siano parte le società di medio/grandi dimensioni, al fine di aumentarne la competitività sul mercato. 6.Viene in rilie vo un problema molto dibattuto nelle sedi di merito, ossia quello della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti a valle di intese anticoncorrenzialie, nel caso particolare, relative alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI; come è noto, la Banca d'Italia - soggetto responsabile pro tempore dell' enforcement antitrust per il settore bancario - ha ritenuto, previo parere dell' AGCM, che tale schema contenesse «disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)»(così il provvedimento n. 55 del 2.5.2005).

7. Questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto una posizione univoca a proposito del rapporto intercorrente tra le intese illecite situate a monte dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.

Tali contratti costituiscono applicazione concreta dell'intesa vietata; in particolare è statoriconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento (Sez. 1, n. 29810 del 12.12.2017, Rv. 646199 – 01 sulla linea tracciata da Sez.

U, n. 2207 del 4.2.2005, Rv. 579019 -01).

L'affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l'intesa anticoncorrenziale vietata.

8. Tale legame , rilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma, essa stessa, la veste di fatto costitut ivo della nullità del contratto.

In altre parole, la nullità predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidità dell'intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarietà al diritto della concorrenza; pertanto non può sostenersi, come invece opina il Tribunale catanzarese , che la qualità della specifica controversia, come attinente alla legge n. 287 del 1990, art. 33, venga poi meno.

La necessità di valutare la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza, lungi dall'escluderlo, richiede di estendere l'accertamento alla sorte dell'intesa restrittiva, che dunque finisce per rientrare nell'oggetto del processo.

Invero, in linea generale, fa parte dell'oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto.

È pertanto errato sostenere che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità.

Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell'attribuzione della competenza per materia. 9.Concorda con tale conclusione l’ orientamento delle S ezioni unite della Corte formatosi in relazione alla normativa previgente, laddove esse hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata.

E non è revocabile in dubbio che dinanzi a un'intesa restrittivadella libertà di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti (di qualunque genere essi siano).

La conseguenza di codesta affermazione è stata individuata in una duplice direzione: da un lato, il cosiddetto contratto a valle costituisce sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; dall'altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi (riconosciuti rilevanti dall'ordinamento) ai sensi dell'art. 2043 c.c., il consumatore finale ha azione ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione (in quel caso di risarcimento del danno) implica l'accertamento della nullità dell'intesa ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, al punto che la relativa cognizione - venne allora precisato a fronte del testo pro tempore - è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. la citata Cass. Sez.

U n. 2207- 05).

10. Il secondo profilo con cui il Tribunale di Catanzaro argomenta la propria incompetenza, questa volta per territorio, è invece fondato.

Occorre infatti tener presenti le disposizioni del d.lgs. 19.1.2017, n. 3 recante « Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea», il cui art. 18, comma 1, lett. b), determina la competenza per materia della S ezione specializzata per le impr ese del Tribunale di Napoli, a cui sono devolute le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l'altro, nel distretto di Catanzaro.

Ai sensi del d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le S ezi oni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: «c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2» e « d ) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea».

A sua volta il d.lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, modificato appunto nel 2017, introduce un regime specifico e inderogabile secondo il quale «per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, [OSCURATO:PERSONA]».

11. La presente controversia è soggetta ratione temporis ai sensi dell’art.5 cod.proc.civ. a tale disciplina della competenza, introdotta dal d.lgs. 19 .1. 2017, n. 3 poiché il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Locri è stato emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per queste ragioni, deve essere dichiarata la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese di Napoli dinanzi alla quale dovrà essere riassunto il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese di Napoli , dinanzi al qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 7427/2021 R.G. sollevato dal Tribunale di Catanzaro - Sezione specializzata in materia di impresa con ordinanza del 5.3.2021 nella causa r.g. 6341/2019 pendente tra [OSCURATO:PERSONA] di S it à G iuseppe c . s.a.s. in liquidazione, SitàCorrado, S it à G iuseppe , da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, dall’altra, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.6.2022dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena dinanzi al Tribunale di Locri, opponendosi a un decreto ingiuntivo da questa ottenuto nei loro confronti e chiedendo, tra l’altro, in via riconvenzionalela declaratoria di nullità del contratto di fideiussione omnibus del 16.5.2003, fonte del credito, perché rispecchiante pedissequamente il testo dello schema rilasciato dall’ABI nel 2003 e frutto di una intesa vietata e quindi nullo ex art.2, comma 2, della legge 287 del 1990. Il Tribunale di Locri ha declinato la competenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro sul presupposto del coinvolgimento della materia antitrust. 2. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5.3.2001 ha promosso d’ufficio regolamento di competenza per due diverse ragioni. Lo ha fatto, in primo luogo perché la materia oggetto di causa non rientrerebbe fra quelle di cui all’art.33, comma 2, della legge 10.10.1990 n.287 e non verterebbe in tema di normativa antitrust della Unione europea e ciò perché l’accertamento della prospettata nullità del contratto a valle non involgerebbe anche un accertamento della sussistenza dell’intesa, già accertata con riferimento alla fattispecie dalla Banca d’Italia con suo provvedimento n.55 del 2.5.2005; in secondo luogo, perché la competenza territoriale ove attribuita alla sezione specializzata in materia di imprese competerebbe al Tribunale di Napoli ex art.3, comma 1, lett.c) e d), del d.lgs.168/2003. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria della competenza della sezionespecializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 4. Questa Corte, in un caso del tutto analogo, ha recentemente affermato che la competenza della S ezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa anti-trust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Sez. 6- 1, n. 6523 del 10 .3. 2021, Rv. 660922 - 01). 5. Anche in quel caso la S ezione specializzata di Catanzaro aveva affermato di non poter aderire alla tesi secondo la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta «a valle»di un'intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia andrebbe deferita alla competenza del Tribunale specializzato, per gli effetti distorsivi che una simile ricostruzione verrebbe ad avere sul contenzioso bancario, rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale. Difatti – argomenta il Tribunale calabrese - quei criteri verrebbero derogati per il sol fatto del cumulo della suddetta azione di nullità rispetto a domande altrimenti scrutinabili in sede ordinaria, a fronte dell'obiettivo dichiarato dal legislatore del 2003 di ridurre, mediante l'istituzione del c.d. Tribunale delle imprese, i tempi di definizione delle controversie di cui siano parte le società di medio/grandi dimensioni, al fine di aumentarne la competitività sul mercato. 6.Viene in rilie vo un problema molto dibattuto nelle sedi di merito, ossia quello della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti a valle di intese anticoncorrenzialie, nel caso particolare, relative alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI; come è noto, la Banca d'Italia - soggetto responsabile pro tempore dell' enforcement antitrust per il settore bancario - ha ritenuto, previo parere dell' AGCM, che tale schema contenesse «disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)»(così il provvedimento n. 55 del 2.5.2005). 7. Questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto una posizione univoca a proposito del rapporto intercorrente tra le intese illecite situate a monte dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese. Tali contratti costituiscono applicazione concreta dell'intesa vietata; in particolare è statoriconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento (Sez. 1, n. 29810 del 12.12.2017, Rv. 646199 – 01 sulla linea tracciata da Sez. U, n. 2207 del 4.2.2005, Rv. 579019 -01). L'affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l'intesa anticoncorrenziale vietata. 8. Tale legame , rilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma, essa stessa, la veste di fatto costitut ivo della nullità del contratto. In altre parole, la nullità predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidità dell'intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarietà al diritto della concorrenza; pertanto non può sostenersi, come invece opina il Tribunale catanzarese , che la qualità della specifica controversia, come attinente alla legge n. 287 del 1990, art. 33, venga poi meno. La necessità di valutare la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza, lungi dall'escluderlo, richiede di estendere l'accertamento alla sorte dell'intesa restrittiva, che dunque finisce per rientrare nell'oggetto del processo. Invero, in linea generale, fa parte dell'oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto. È pertanto errato sostenere che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità. Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell'attribuzione della competenza per materia. 9.Concorda con tale conclusione l’ orientamento delle S ezioni unite della Corte formatosi in relazione alla normativa previgente, laddove esse hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. E non è revocabile in dubbio che dinanzi a un'intesa restrittivadella libertà di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti (di qualunque genere essi siano). La conseguenza di codesta affermazione è stata individuata in una duplice direzione: da un lato, il cosiddetto contratto a valle costituisce sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; dall'altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi (riconosciuti rilevanti dall'ordinamento) ai sensi dell'art. 2043 c.c., il consumatore finale ha azione ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione (in quel caso di risarcimento del danno) implica l'accertamento della nullità dell'intesa ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, al punto che la relativa cognizione - venne allora precisato a fronte del testo pro tempore - è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. la citata Cass. Sez. U n. 2207- 05). 10. Il secondo profilo con cui il Tribunale di Catanzaro argomenta la propria incompetenza, questa volta per territorio, è invece fondato. Occorre infatti tener presenti le disposizioni del d.lgs. 19.1.2017, n. 3 recante « Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea», il cui art. 18, comma 1, lett. b), determina la competenza per materia della S ezione specializzata per le impr ese del Tribunale di Napoli, a cui sono devolute le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l'altro, nel distretto di Catanzaro. Ai sensi del d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le S ezi oni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: «c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2» e « d ) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea». A sua volta il d.lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, modificato appunto nel 2017, introduce un regime specifico e inderogabile secondo il quale «per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, [OSCURATO:PERSONA]». 11. La presente controversia è soggetta ratione temporis ai sensi dell’art.5 cod.proc.civ. a tale disciplina della competenza, introdotta dal d.lgs. 19 .1. 2017, n. 3 poiché il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Locri è stato emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per queste ragioni, deve essere dichiarata la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese di Napoli dinanzi alla quale dovrà essere riassunto il giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese di Napoli , dinanzi al qu