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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10063/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe di Renzo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore del proposto [OSCURATO:PERSONA] nonché procuratore speciale della moglie [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ha proposto ricorso avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l'appello del proposto e parzialmente accolto quello della Giaccio, confermando nel resto il decreto di confisca emesso dal locale Tribunale il 16 dicembre 2020, avente ad oggetto beni mobili e immobili nella disponibilità diretta e indiretta del proposto e dei terzi.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 Motivazione apparente in relazione alla pericolosità qualificata del Mancuso ed elusione delle censure difensive nonché omessa motivazione in relazione alla correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale del ricorrente. •Si sostiene che la proposta non contiene alcun riferimento ad ipotesi di usura dal 2007 in poi, ma riporta un mero elenco delle attività economiche del proposto e dei familiari dal gennaio 2004 al 31/12/2015, senza considerare la revoca di un precedente sequestro nell'aprile 2004 con restituzione di beni per un valore di oltre 937 mila euro; si contesta che la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e gli effetti dalla stessa derivanti, travalicando il principio dell'autonomia valutativa tra giudizio di prevenzione e giudizio penale; che il giudizio di pericolosità sociale è stato fondato su condotte che esulano dalla vicenda usuraria per la quale il ricorrente è stato condannato e che l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. doveva riverberarsi anche sulle aggravanti contestate per il delitto di usura.

La Corte di appello non ha tenuto conto dell'assoluzione per gli altri reati di usura contestati, continuando a considerare plurime vicende estorsive ed usurarie poste in essere con metodo mafioso con l'ausilio idi altri concorrenti, condannati nel parallelo giudizio abbreviato; illegittimamente sono state utilizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tra cui quelle del Mantella, ritenuto scarsamente attendibile dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza che ha definito il processo celebrato con rito ordinario, finendo per concentrarsi su un provvedimento che riguarda i coimputati che hanno optato per riti alternativi.

La motivazione è apparente nella parte in cui collega il comportamento dei presunti complici ad altre vittime non identificate, in quanto la mancata indicazione dei nominativi dei debitori vessati dal Mancuso o dai suoi emissari non può tradursi in un elemento dimostrativo della pericolosità sociale del proposto. 1.2 Vizi della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza di sproporzione tra beni confiscati e redditi dichiarati.

Si contesta la mancata considerazione delle censure difensive con le quali era stata evidenziata l'accensione di un mutuo di 99.400 euro di durata ultra ventennale per l'acquisto dal Messina di 4 immobili ubicati in Limbadi, di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto né vi è stato alcun accertamento della buona o mala fede dell'istituto di credito, sulle garanzie richieste e sui controlli cui è sottoposto l'istituto mutuante.

Si segnala che [OSCURATO:PERSONA] non risultava vittima di usura, non essendo state contestate ipotesi di usura in danno dello stesso né sono emersi collegamenti tra il Mancuso e il suicidio di [OSCURATO:PERSONA], fratello del venditore, verificatosi 7 anni dopo l'acquisto dell'immobile; inoltre, non è stato considerato che il Messina aveva debiti con vari soggetti, ma non con il Mancuso, né che, in punto di disponibilità, la difesa aveva evidenziato che il Mancuso risiedeva altrove ovvero pressi il fondo agricolo Piraino.

Si censura la mancata valutazione degli utili ricavati dal proposto, derivati sino al 2010 dall'azienda agricola, essendo facoltà del contribuente l'indicazione di un reddito forfettario, sicché non è motivata l'affermazione secondo la quale non può tenersi conto di ulteriori redditi rispetto a quelli forfettari da scalare dalla spesa media; si denuncia la motivazione apparente in relazione all'acquisto di beni con contributi comunitari, all'utilizzo delle medie Istal: relative alla spesa mensile riferita al Mezzogiorno d'Italia e non a quelli specifici del comune di Limbadi nonché l'omessa motivazione in relazione agli errori segnalati nell'atto di appello relativi alla determinazione dei redditi agricoli, al calcolo della spesa media mensile Istat, nella determinazione delle voci di costi-uscite-acquisti, nell'analisi di conti correnti e libretti di risparmio, riportati come uscite.

Si contesta la mancanza di motivazione in relazione ai beni acquistati dal Petracca in mancanza di indagini sui rapporti con il Petracca e sulle modalità di acquisto dei beni dal Petracca per accertarne la volontà sulla gestione dei suoi terreni.

Analogo vizio di motivazione sussiste per l'autovettura Doblò, non essendo stata svolta alcuna indagine sulle modalità di acquisizione del veicolo. 1.3 Motivazione apparente relativamente alla ricostruzione del profilo della sproporzione tra i redditi della moglie e la propria dotazione patrimoniale.

Ingiustificata è la valutazione di genericità delle deduzioni difensive e di non dimostrata provenienza legittima delle somme utilizzate a fronte della specifica documentazione offerta nell'atto di appello per i singoli beni, con indicazione di date e atti pubblici registrati, regolarmente acquistati negli anni 2008, 2010 e 2011, mancando accertamenti per gli anni precedenti al 2006.

La Corte ha omesso di fornire spiegazioni sulle metodologie di calcolo dei redditi dei coniugi.

2. Anche il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ha articolato i seguenti motivi: 2.1 Erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] è stato confiscato l'immobile sito in Limbadi, acquistato il 5 luglio 2006 da [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'operazione è stata ritenuta, al pari di quelle poste in essere dal proposto, connotata da causa illecita, trattandosi del mezzo con il quale il debitore ha saldato i debiti usurari contratti con il Mancuso.

In particolare, l'anomalia dell'operazione è stata ricavata dal fatto che, sebbene il 3 ( prezzo fosse di 172 mila euro, il venditore aveva ricevuto solo 52 mila euro, effettuando subito dopo sei prelievi di 5 mila euro ciascuno e bonificando l'anno successivo 10 mila euro in favore della stazione di servizio del Mercuri senza che vi fosse riscontro del versamento del prezzo residuo.

Si deduce che l'accertamento del presupposto soggettivo della pericolosità sociale del Mancuso non è stato correttamente condotto per essersi la Corte di appello limitata a riprodurre il contenuto della proposta con riferimento a condanne risalenti nel tempo, ai fatti oggetto del proc. c.d. [OSCURATO:PERSONA] e al • provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale del 2014; si sostiene che la confisca avrebbe dovuto riguardare solo i beni acquistati nel 2007, anno in cui fu commesso il reato di usura per cui vi è stata condanna, e nel 2014, anno di applicazione della misura della sorveglianza speciale con conseguente esclusione dell'immobile in oggetto, acquistato nel 2006.

Quanto al requisito oggettivo della sproporzione il Mercuri ha dimostrato la capacità economica della sua famiglia, alla quale poteva attingere per versare la somma di 52 mila euro al venditore; ha dimostrato di aver stipulato un mutuo di 118 mila euro per far fronte al debito residuo, ma la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza per non avere il Mercuri dimostrato con quali risorse aveva pagato le rate di mutuo, piuttosto che considerare che la somma mutuata poteva essere stata versata in contanti al Messina. 2.2 Violazione di legge per mancanza di motivazione.

La Corte di appello non ha motivato sullo stato di bisogno del Messina, che non risulta persona offesa in nessun processo cui è stato sottoposto il Mancuso né vi è prova che colleghi i prelievi di denaro del Messina al ricorrente ed è contraddittorio il riferimento al suicidio per debiti contratti con il Mancuso del fratello del venditore, atteso che non risulta che questi si fosse fatto carico dei debiti del fratello.

Si segnala che non era il Mercuri a dover dimostrare la liceità dell'acquisto dell'immobile, ma il P.m. a dover dimostrare la natura fittizia dell'operazione per disporre la confisca dell'immobile, adibito a dimora familiare e pertanto, nella sua esclusiva disponibilità.

3. Il PG ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. Con memoria di replica i difensori del Mancuso e della Giaccio hanno ribadito i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso perassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzion ersonali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; precisato, inoltre, che secondo il costante orientamento di questa Corte può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di appello, condecreto motivato, il caso di motivazione inesistente o merannenteapparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365), i ricorsi sono inammissibili,in quanto meramente reiterativi di censure, puntualmente esaminate e disattese con motivazione congrua, analitica e affatto apparente.

I ricorsi solo formalmente denunciano l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzioni difensive, in realtà,deducono vizi di motivazione, in quanto contestano le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha respinto le censure difensive sia in punto di pericolosità qualificata del Mancuso che di sproporzione relativa ai beni acquisiti in coincidenza con l'epoca di manifestazione esteriore della pericolosità. 1.1 Del tutto infondato é il rilievo relativo alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del Mancuso, derivata, nella prospettazione difensiva, dalla ricostruzione del percorso di vita del proposto fondata sull'esito del giudizio abbreviato definito nei confronti dei coimputati, piuttosto che sulle risultanze del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la condanna del Mancuso alla pena di 9 anni di reclusione e 9 mila euro di multa per il delitto di usura (prestito di 60 mila euro al tasso del 10% mensile) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso commesso in danno dell'imprenditore Canino, ma con l'assoluzione da altre contestazioni di usura e dal reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen.

Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello avrebbe svilito tale ultimo dato, attribuendo massimo rilievo alle risultanze del processo parallelo svoltosi per i coimputati ed erroneamente considerando connotato da pericolosità qualificata l'intero percorso di vita del proposto.

La censura non è fondata, in quanto, a differenza del Tribunale, la Corte di appello ha ridimensionato il giudizio di pericolosità formulato ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) d.

Igs. n. 159 del 2011, circoscrivendolo al periodo dal 2004 al momento in cui con il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione personale, la Corte di appello di Catanzaro ha accertato la persistente pericolosità del Mancuso.

La Corte di appello ha, infatti, considerato che la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. inflitta al Mancuso nel processo c.d.

Genesi era stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro e definitivamente confermata da questa Corte con sentenza del 5 marzo 2019 con conseguente revoca della misura della sorveglianza speciale applicatagli nel 2001; ha chiarito che dal provvedimento di rigetto della istanza di revoc:a della misura di prevenzione personale, applicata nel 2014, risultava che il reato di usura per il quale vi era stata condanna non esauriva il quadro indiziario su cui fondare il giudizio di pericolosità, atteso che, sebbene assolto dal reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., il Mancuso era risultato coinvolto in numerose vicende estorsive e usurarie poste in essere con metodo mafioso con l'aiuto di diversi concorrenti.

In tal senso deponevano le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che collocavano il Mancuso a capo di un gruppo di coimputati, tra i quali il D'Aloi (condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo parallelo definito con giudizio abbreviato), i fratelli Costantino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati della riscossione violenta dei crediti e di intimare ai debitori il rispetto delle scadenze con metodo mafioso, come emerso dalle intercettazioni.

In modo convergente i collaboratori avevano riferito della risalente e abituale dedizione del Mancuso all'usura ed alla riscossione dei crediti con metodi violenti nonché del ruolo di alter ego del fratello detenuto nella gestione degli affari criminali della famiglia nel settore dell'usura e dell'estorsione (pag. 21 -23 decreto).

La Corte di appello ha chiarito che il metodo mafioso, consistente nello sfruttamento della carica intimidatoria derivante dall'appartenenza alla famiglia dei Mancuso, trovava giustificazione nel riconoscimento dell'esistenza e operatività della cosca Mancuso negli anni 2001-2003 in due procedimenti definiti con sentenze irrevocabili e per il periodo 2003-2013 nelle sentenze di merito, che hanno definito il troncone del processo [OSCURATO:PERSONA] svoltosi con rito abbreviato. 1.2 Del tutto infondata è la censura diretta a contestare la rilettura della sentenza di assoluzione alla luce del materiale probatorio del parallelo giudizio abbreviato che ha riguardato i coimputati del Mancuso, atteso che, premessa l'autonomia valutativa tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, la Corte di appello ha avuto cura di precisare che non si trattava affatto di un'autonoma ricostruzione, ma di una lettura autorizzata dello stesso materiale probatorio posto a fondamento del decreto applicativo della misura di prevenzione personale e del provvedimento con il quale sia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 dicembre 2017 che il giudice di appello in data 10 maggio 2018era stata rigettata l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale, applicata al Mancuso per la durata di 5 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza con decreto del 18 dicembre 2014, divenuto definitivo il 6 dicembre2016.

Se ne ricava che la Corte di appello ha valorizzatoal massimo detto provvedimento, in quanto ancora di recente è stata accertata la persistente pericolosità del Mancuso proprio in base alle emergenze del processo [OSCURATO:PERSONA] e le valutazioni espresse in quel decreto di rigetto hanno centralità innegabile ai fini del giudizio di pericolosità del ricorrente.

Ulteriori elementi indiziari sono stati legittimamente tratti dalle sentenze di assoluzione ex art. 530, comma 2,cod. proc. pen., relative ad altre vicende estorsive e usurarie ai danni di altri imprenditori (pag, 24 decreto; con riferimento agli imprenditoriGrasso e Staropoli pag. 5-6 decreto Tribunale), ritenute dimostrative della abituale dedizione del Mancuso all'usura,che ha trovato riscontro nelle indagini sulla formazione del patrimonio del Mancuso e, in particolare, relativamente all'acquisto di immobili nel 2006-2007 da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in gravissime difficoltà economiche, il cui fratello, suicidatosi nel 2015, aveva indicato tra le cause del gesto disperato i debiti usurari contratti dalla sua famiglia con il Mancuso.

Contrariamente all'assunto difensivo, l'operazione è del tutto legittima, poichéin tema di misure di prevenzione, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza dì assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (proprio in tema di confisca, Sez. 2, n.4191 dein/01/2022, Staniscia, Rv. 282655).

E ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.

L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta «il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità» (Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; in senso conforme Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Ry. 279805; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361).Considerato inoltre, che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, indicando (da pag. 20 a pag. 27) i numerosi elementi indiziari sui quali è stato fondato il giudizio di pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) d.lgs. 159 del 2011,tratti dal materiale probatorio del processo cd [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti espressivi dell'appartenenza ad associazione mafiosa e della commissione con metodo mafioso di uno dei reati previsti dell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., particolarmente produttivi di redditualità illecita e correlata ricaduta sul piano patrimoniale, specie sulla formazione e dimensione del patrimonio del proposto e del suo nucleo familiare. 2.Tenuto conto che secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n.4480 del 26 giugno 2014, Spinelli) la pericolosità sociale è presupposto ineludibile della confisca, ma è anche la misura temporale del suo ambito applicativo, si è già detto che la Corte di appello ha delimitato il periodo in cui si è manifestata la pericolosità del proposto dall'inizio del 2004 sino al momento in cui e sottoposto a confisca beni acquisiti entro tale cornice temporale.

Infatti, la Corte di appello ha confermato la confisca dei beni intestati o cointestati al proposto o intestati alla moglie, in particolare, dei quattro fabbricati siti in Limbadi, acquistati il 9 ottobre 2007 dal proposto e dalla moglie, trattandosi di acquisto incompatibile con la situazione reddituale dei coniugi, che presentava uno sbilancio negativo di oltre 49 mila euro, rendendo palese l'incapacità di far fronte al pagamento delle rate di mutuo.

Sul punto la Corte di appello ha correttamente ritenuto irrilevante il documentato ricorso all'accensione di un mutuo, dovendosi piuttosto dimostrare mediante quali risorse lecite il proposto e la moglie avevano fatto fronte al debito, non essendo utile il riferimento al dissequestro del 2004, stante l'avvenuta restituzione dei beni sequestrati e non di consistenti somme di denaro; peraltro, correttamente la Corte di appello ha rilevato la mancata dimostrazione di restituzione o accredito di liquidità.

A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la valutazione non è censurabile alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro e altri, Rv. 273388 in cui si è precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti, in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi; nella stessa linea Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402).

Non è, quindi, sufficiente allegare l'accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all'acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie mancante.

Si è, infatti, affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc.

Valle, Rv. 271217).

Del tutto infondate sono le censure relative alla sperequazione tra valore dei beni posseduti e redditi ufficiali, atteso che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha esaminato e disatteso con mol:ivazione congrua e priva di incoerenze le argomentazioni difensive relative al calcolo della situazione reddituale del Mancuso sia con riferimento agli ulteriori redditi derivanti dall'azienda agricola, gestita sino al 2010 (pag. 28), sia ai contributi comunitari, comunque, annotati nella tabella dei redditi del 2007, anno dell'acquisto immobiliare, per un importo risibile di soli 2.876,66 euro (pag. 29), sia alla spesa familiare annua, calcolata in base ai dati ISTAT riferiti alla Regione Calabria e non al Mezzogiorno come indicato nel ricorso.

L'acquisto degli immobili del Messina per un corrispettivo di 100 mila euro è stato ritenuto connotato da causa illecita in quanto destinato a sanare la situazione debitoria del Messina nei confronti del Mancuso, come confermato dalla madre del venditore relativamente ad altra unità immobiliare, e risultante dalla lettera del fratello suicida: elementi che rendono irrilevante la circostanza che al Mancuso non sia mai stata contestata la commissione del reato di usura in danno del Messina.

Anche la distanza temporale tra la data dell'acquisto e il suicidio di [OSCURATO:PERSONA], segnalata dalla difesa quale elemento idoneo a contrastare la tesi accusatoria, è stata,invece, ritenuta una conferma della prosecuzione del rapporto usurario con il Mancuso (pag. 30 decreto impugnato), avvalorata dall'anomalia del prelievo, immediatamente successivo all'incasso del prezzo,di 20 mila euro in contanti per volta,effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di due giorni.

Modalità analoghe sono state riscontrate per il precedente acquisto di altro immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistato dal Mercuri il 5 luglio 2006 al prezzo di 172 mila euro, di cui solo 52 mila versati all'atto della stipula con rilascio di quietanza per l'intero, sebbene il residuo non risultasse mai versato.

Con argomentazioni logiche, anche alla luce del principio in precedenza richiamato, è stata respintala tesi del versamento in contanti del saldo, ottenuto mediante la stipula di un mutuo: correttamente la tesi è stata ritenuta inverosimile sia per l'entità dell'importo versato in contanti, sia per la modalità non tracciabile del versamento; non meno rilevanti sono state ritenute le anomalie dell'operazione, consistenti in prelievi immedial:amente successivi all'incasso del prezzo e nell'emissione di un bonifico di 10 mila euro effettuato dal Messina in favore della stazione di servizio del Mercuri l'anno successivo, nonostante l'assenza di rapporti commerciali.

Dalla complessiva valutazione di tali elementi è stata desunta la intestazione fittizia dell'immobile, coerentemente fondata sul rapporto usurario con il Messina, denunciato solo nella lettera redatta dal fratello suicida, e sull'abituale, radicata e risalente dedizione all'usura del proposto, riferita in modo convergente dai collaboratori di giustizia, idonea ad inserire anche tale operazione di compravendita nel circuito delle attività illecite del proposto, in cui il genero ha funto da prestanome.

Detta valutazione risulta correttamente fondata sulla rilevata insufficienza reddituale del Mercuri e sull'assenza di autonoma capacità patrimoniale (sbilancio negativo di 74 mila euro e titolarità di un'attività commerciale, un distributore di carburanti appunto, costantemente in perdita) nonché sulla circostanza che il Mercuri e [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto, occupavano dal 2007 uno degli immobili acquistati dal Messina, ed intestati al Mancuso e alla moglie, ritenuta ulteriore circostanza dimostrativa della dipendenza economica della coppia dal proposto. ( pag. 31 decreto impugnato).

L'accertata sperequazione reddituale del Mancuso e le anomalie evidenziate nel decreto giustificano la confisca anche dei quattro terreni agricoli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2005, e attualmente di proprietà degli eredi del de cuius, rispetto ai quali il proposto non è legittimato a chiedere la restituzione, non risultando in possesso di alcun valido titolo di detenzione, manutenzione o affidamento.

L'insufficienza dei redditi dichiarati nel 2007 e lo sbilancio negativo di oltre 49 mila euro rilevato giustifica la confisca dell'autovettura Doblò, acquistata al prezzo di 7 mila euro, non risultando provata la provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto.

2. Del tutto generici sono i motivi relativi ai terreni acquistati dalla Giaccio nel periodo 2008-2011-2012, stante la notevole e consistente sperequazione negativa accertata dalla Guardia di Finanza, non superata da idonea documentazione o da giustificazioni credibili circa la provenienza della provvista utilizzata per gli investimenti immobiliari.

E' sufficiente il riferimento all'accertato sbilancio negativo di oltre 100 mila nell'anno 2008, anno in cui la ricorrente aveva acquistato tutti gli immobili nel comune di Drapia, per rilevare la mancanza di giustificazioni offerte anche in ordine agli acquisti successivi, nonostante la costante sperequazione negativa registrata anche per gli anni 2011-2012 (pag. 34 decreto impugnato).

La ricorrente trascura che la posizione del coniuge, dei figli e dei conviventi del proposto è del tutto distinta da quelli degli altri terzi, in quanto nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta, senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/1.1, a differenza di quanto richiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 5, n. 8922/16 del 26 ottobre 2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247).

Ne discende che la mancata dimostrazione di sufficienti disponibilità economiche proprie del terzo e la rilevata sproporzione dei redditi della ricorrente, risultante dagli accertamenti in atti è stata correttamente ritenuta sintomatica della fittizietà dell'intestazione dei beni intestati alla ricorrente, ma ritenuti, di fatto, nella disponibilità del proposto.

3. Del tutto generico è anche il ricorso del Mercuri poiché. reitera motivi già respinti con motivazione congrua e logica dalla Corte di appello, che ha ritenuto inverosimile la circostanza, nuovamente prospettata nel ricorso in termini ipotetici, del possibile pagamento in contanti del residuo prezzo della compravendita pari a 120 mila euro.

Richiamate le argomertazioni esposte in precedenza per detto acquisto immobiliare, esaminando la posizione del Mancuso, è agevole rilevare l'inconsistenza delle censure del ricorrente.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe di Renzo per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore del proposto [OSCURATO:PERSONA] nonché procuratore speciale della moglie [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ha proposto ricorso avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l'appello del proposto e parzialmente accolto quello della Giaccio, confermando nel resto il decreto di confisca emesso dal locale Tribunale il 16 dicembre 2020, avente ad oggetto beni mobili e immobili nella disponibilità diretta e indiretta del proposto e dei terzi. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 Motivazione apparente in relazione alla pericolosità qualificata del Mancuso ed elusione delle censure difensive nonché omessa motivazione in relazione alla correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale del ricorrente. •Si sostiene che la proposta non contiene alcun riferimento ad ipotesi di usura dal 2007 in poi, ma riporta un mero elenco delle attività economiche del proposto e dei familiari dal gennaio 2004 al 31/12/2015, senza considerare la revoca di un precedente sequestro nell'aprile 2004 con restituzione di beni per un valore di oltre 937 mila euro; si contesta che la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e gli effetti dalla stessa derivanti, travalicando il principio dell'autonomia valutativa tra giudizio di prevenzione e giudizio penale; che il giudizio di pericolosità sociale è stato fondato su condotte che esulano dalla vicenda usuraria per la quale il ricorrente è stato condannato e che l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. doveva riverberarsi anche sulle aggravanti contestate per il delitto di usura. La Corte di appello non ha tenuto conto dell'assoluzione per gli altri reati di usura contestati, continuando a considerare plurime vicende estorsive ed usurarie poste in essere con metodo mafioso con l'ausilio idi altri concorrenti, condannati nel parallelo giudizio abbreviato; illegittimamente sono state utilizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tra cui quelle del Mantella, ritenuto scarsamente attendibile dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza che ha definito il processo celebrato con rito ordinario, finendo per concentrarsi su un provvedimento che riguarda i coimputati che hanno optato per riti alternativi. La motivazione è apparente nella parte in cui collega il comportamento dei presunti complici ad altre vittime non identificate, in quanto la mancata indicazione dei nominativi dei debitori vessati dal Mancuso o dai suoi emissari non può tradursi in un elemento dimostrativo della pericolosità sociale del proposto. 1.2 Vizi della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancanza di sproporzione tra beni confiscati e redditi dichiarati. Si contesta la mancata considerazione delle censure difensive con le quali era stata evidenziata l'accensione di un mutuo di 99.400 euro di durata ultra ventennale per l'acquisto dal Messina di 4 immobili ubicati in Limbadi, di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto né vi è stato alcun accertamento della buona o mala fede dell'istituto di credito, sulle garanzie richieste e sui controlli cui è sottoposto l'istituto mutuante. Si segnala che [OSCURATO:PERSONA] non risultava vittima di usura, non essendo state contestate ipotesi di usura in danno dello stesso né sono emersi collegamenti tra il Mancuso e il suicidio di [OSCURATO:PERSONA], fratello del venditore, verificatosi 7 anni dopo l'acquisto dell'immobile; inoltre, non è stato considerato che il Messina aveva debiti con vari soggetti, ma non con il Mancuso, né che, in punto di disponibilità, la difesa aveva evidenziato che il Mancuso risiedeva altrove ovvero pressi il fondo agricolo Piraino. Si censura la mancata valutazione degli utili ricavati dal proposto, derivati sino al 2010 dall'azienda agricola, essendo facoltà del contribuente l'indicazione di un reddito forfettario, sicché non è motivata l'affermazione secondo la quale non può tenersi conto di ulteriori redditi rispetto a quelli forfettari da scalare dalla spesa media; si denuncia la motivazione apparente in relazione all'acquisto di beni con contributi comunitari, all'utilizzo delle medie Istal: relative alla spesa mensile riferita al Mezzogiorno d'Italia e non a quelli specifici del comune di Limbadi nonché l'omessa motivazione in relazione agli errori segnalati nell'atto di appello relativi alla determinazione dei redditi agricoli, al calcolo della spesa media mensile Istat, nella determinazione delle voci di costi-uscite-acquisti, nell'analisi di conti correnti e libretti di risparmio, riportati come uscite. Si contesta la mancanza di motivazione in relazione ai beni acquistati dal Petracca in mancanza di indagini sui rapporti con il Petracca e sulle modalità di acquisto dei beni dal Petracca per accertarne la volontà sulla gestione dei suoi terreni. Analogo vizio di motivazione sussiste per l'autovettura Doblò, non essendo stata svolta alcuna indagine sulle modalità di acquisizione del veicolo. 1.3 Motivazione apparente relativamente alla ricostruzione del profilo della sproporzione tra i redditi della moglie e la propria dotazione patrimoniale. Ingiustificata è la valutazione di genericità delle deduzioni difensive e di non dimostrata provenienza legittima delle somme utilizzate a fronte della specifica documentazione offerta nell'atto di appello per i singoli beni, con indicazione di date e atti pubblici registrati, regolarmente acquistati negli anni 2008, 2010 e 2011, mancando accertamenti per gli anni precedenti al 2006. La Corte ha omesso di fornire spiegazioni sulle metodologie di calcolo dei redditi dei coniugi. 2. Anche il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ha articolato i seguenti motivi: 2.1 Erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] è stato confiscato l'immobile sito in Limbadi, acquistato il 5 luglio 2006 da [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'operazione è stata ritenuta, al pari di quelle poste in essere dal proposto, connotata da causa illecita, trattandosi del mezzo con il quale il debitore ha saldato i debiti usurari contratti con il Mancuso. In particolare, l'anomalia dell'operazione è stata ricavata dal fatto che, sebbene il 3 ( prezzo fosse di 172 mila euro, il venditore aveva ricevuto solo 52 mila euro, effettuando subito dopo sei prelievi di 5 mila euro ciascuno e bonificando l'anno successivo 10 mila euro in favore della stazione di servizio del Mercuri senza che vi fosse riscontro del versamento del prezzo residuo. Si deduce che l'accertamento del presupposto soggettivo della pericolosità sociale del Mancuso non è stato correttamente condotto per essersi la Corte di appello limitata a riprodurre il contenuto della proposta con riferimento a condanne risalenti nel tempo, ai fatti oggetto del proc. c.d. [OSCURATO:PERSONA] e al • provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale del 2014; si sostiene che la confisca avrebbe dovuto riguardare solo i beni acquistati nel 2007, anno in cui fu commesso il reato di usura per cui vi è stata condanna, e nel 2014, anno di applicazione della misura della sorveglianza speciale con conseguente esclusione dell'immobile in oggetto, acquistato nel 2006. Quanto al requisito oggettivo della sproporzione il Mercuri ha dimostrato la capacità economica della sua famiglia, alla quale poteva attingere per versare la somma di 52 mila euro al venditore; ha dimostrato di aver stipulato un mutuo di 118 mila euro per far fronte al debito residuo, ma la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la circostanza per non avere il Mercuri dimostrato con quali risorse aveva pagato le rate di mutuo, piuttosto che considerare che la somma mutuata poteva essere stata versata in contanti al Messina. 2.2 Violazione di legge per mancanza di motivazione. La Corte di appello non ha motivato sullo stato di bisogno del Messina, che non risulta persona offesa in nessun processo cui è stato sottoposto il Mancuso né vi è prova che colleghi i prelievi di denaro del Messina al ricorrente ed è contraddittorio il riferimento al suicidio per debiti contratti con il Mancuso del fratello del venditore, atteso che non risulta che questi si fosse fatto carico dei debiti del fratello. Si segnala che non era il Mercuri a dover dimostrare la liceità dell'acquisto dell'immobile, ma il P.m. a dover dimostrare la natura fittizia dell'operazione per disporre la confisca dell'immobile, adibito a dimora familiare e pertanto, nella sua esclusiva disponibilità. 3. Il PG ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. Con memoria di replica i difensori del Mancuso e della Giaccio hanno ribadito i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso perassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzion ersonali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; precisato, inoltre, che secondo il costante orientamento di questa Corte può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di appello, condecreto motivato, il caso di motivazione inesistente o merannenteapparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365), i ricorsi sono inammissibili,in quanto meramente reiterativi di censure, puntualmente esaminate e disattese con motivazione congrua, analitica e affatto apparente. I ricorsi solo formalmente denunciano l'apparenza della motivazione o l'omessa considerazione delle deduzioni difensive, in realtà,deducono vizi di motivazione, in quanto contestano le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha respinto le censure difensive sia in punto di pericolosità qualificata del Mancuso che di sproporzione relativa ai beni acquisiti in coincidenza con l'epoca di manifestazione esteriore della pericolosità. 1.1 Del tutto infondato é il rilievo relativo alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del Mancuso, derivata, nella prospettazione difensiva, dalla ricostruzione del percorso di vita del proposto fondata sull'esito del giudizio abbreviato definito nei confronti dei coimputati, piuttosto che sulle risultanze del processo c.d. [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la condanna del Mancuso alla pena di 9 anni di reclusione e 9 mila euro di multa per il delitto di usura (prestito di 60 mila euro al tasso del 10% mensile) ed estorsione aggravata dal metodo mafioso commesso in danno dell'imprenditore Canino, ma con l'assoluzione da altre contestazioni di usura e dal reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello avrebbe svilito tale ultimo dato, attribuendo massimo rilievo alle risultanze del processo parallelo svoltosi per i coimputati ed erroneamente considerando connotato da pericolosità qualificata l'intero percorso di vita del proposto. La censura non è fondata, in quanto, a differenza del Tribunale, la Corte di appello ha ridimensionato il giudizio di pericolosità formulato ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) d. Igs. n. 159 del 2011, circoscrivendolo al periodo dal 2004 al momento in cui con il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione personale, la Corte di appello di Catanzaro ha accertato la persistente pericolosità del Mancuso. La Corte di appello ha, infatti, considerato che la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. inflitta al Mancuso nel processo c.d. Genesi era stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro e definitivamente confermata da questa Corte con sentenza del 5 marzo 2019 con conseguente revoca della misura della sorveglianza speciale applicatagli nel 2001; ha chiarito che dal provvedimento di rigetto della istanza di revoc:a della misura di prevenzione personale, applicata nel 2014, risultava che il reato di usura per il quale vi era stata condanna non esauriva il quadro indiziario su cui fondare il giudizio di pericolosità, atteso che, sebbene assolto dal reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., il Mancuso era risultato coinvolto in numerose vicende estorsive e usurarie poste in essere con metodo mafioso con l'aiuto di diversi concorrenti. In tal senso deponevano le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che collocavano il Mancuso a capo di un gruppo di coimputati, tra i quali il D'Aloi (condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo parallelo definito con giudizio abbreviato), i fratelli Costantino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati della riscossione violenta dei crediti e di intimare ai debitori il rispetto delle scadenze con metodo mafioso, come emerso dalle intercettazioni. In modo convergente i collaboratori avevano riferito della risalente e abituale dedizione del Mancuso all'usura ed alla riscossione dei crediti con metodi violenti nonché del ruolo di alter ego del fratello detenuto nella gestione degli affari criminali della famiglia nel settore dell'usura e dell'estorsione (pag. 21 -23 decreto). La Corte di appello ha chiarito che il metodo mafioso, consistente nello sfruttamento della carica intimidatoria derivante dall'appartenenza alla famiglia dei Mancuso, trovava giustificazione nel riconoscimento dell'esistenza e operatività della cosca Mancuso negli anni 2001-2003 in due procedimenti definiti con sentenze irrevocabili e per il periodo 2003-2013 nelle sentenze di merito, che hanno definito il troncone del processo [OSCURATO:PERSONA] svoltosi con rito abbreviato. 1.2 Del tutto infondata è la censura diretta a contestare la rilettura della sentenza di assoluzione alla luce del materiale probatorio del parallelo giudizio abbreviato che ha riguardato i coimputati del Mancuso, atteso che, premessa l'autonomia valutativa tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, la Corte di appello ha avuto cura di precisare che non si trattava affatto di un'autonoma ricostruzione, ma di una lettura autorizzata dello stesso materiale probatorio posto a fondamento del decreto applicativo della misura di prevenzione personale e del provvedimento con il quale sia il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 dicembre 2017 che il giudice di appello in data 10 maggio 2018era stata rigettata l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale, applicata al Mancuso per la durata di 5 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza con decreto del 18 dicembre 2014, divenuto definitivo il 6 dicembre2016. Se ne ricava che la Corte di appello ha valorizzatoal massimo detto provvedimento, in quanto ancora di recente è stata accertata la persistente pericolosità del Mancuso proprio in base alle emergenze del processo [OSCURATO:PERSONA] e le valutazioni espresse in quel decreto di rigetto hanno centralità innegabile ai fini del giudizio di pericolosità del ricorrente. Ulteriori elementi indiziari sono stati legittimamente tratti dalle sentenze di assoluzione ex art. 530, comma 2,cod. proc. pen., relative ad altre vicende estorsive e usurarie ai danni di altri imprenditori (pag, 24 decreto; con riferimento agli imprenditoriGrasso e Staropoli pag. 5-6 decreto Tribunale), ritenute dimostrative della abituale dedizione del Mancuso all'usura,che ha trovato riscontro nelle indagini sulla formazione del patrimonio del Mancuso e, in particolare, relativamente all'acquisto di immobili nel 2006-2007 da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in gravissime difficoltà economiche, il cui fratello, suicidatosi nel 2015, aveva indicato tra le cause del gesto disperato i debiti usurari contratti dalla sua famiglia con il Mancuso. Contrariamente all'assunto difensivo, l'operazione è del tutto legittima, poichéin tema di misure di prevenzione, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza dì assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (proprio in tema di confisca, Sez. 2, n.4191 dein/01/2022, Staniscia, Rv. 282655). E ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta «il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità» (Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; in senso conforme Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Ry. 279805; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361).Considerato inoltre, che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, indicando (da pag. 20 a pag. 27) i numerosi elementi indiziari sui quali è stato fondato il giudizio di pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4 lett. a) e b) d.lgs. 159 del 2011,tratti dal materiale probatorio del processo cd [OSCURATO:PERSONA] e ritenuti espressivi dell'appartenenza ad associazione mafiosa e della commissione con metodo mafioso di uno dei reati previsti dell'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., particolarmente produttivi di redditualità illecita e correlata ricaduta sul piano patrimoniale, specie sulla formazione e dimensione del patrimonio del proposto e del suo nucleo familiare. 2.Tenuto conto che secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n.4480 del 26 giugno 2014, Spinelli) la pericolosità sociale è presupposto ineludibile della confisca, ma è anche la misura temporale del suo ambito applicativo, si è già detto che la Corte di appello ha delimitato il periodo in cui si è manifestata la pericolosità del proposto dall'inizio del 2004 sino al momento in cui e sottoposto a confisca beni acquisiti entro tale cornice temporale. Infatti, la Corte di appello ha confermato la confisca dei beni intestati o cointestati al proposto o intestati alla moglie, in particolare, dei quattro fabbricati siti in Limbadi, acquistati il 9 ottobre 2007 dal proposto e dalla moglie, trattandosi di acquisto incompatibile con la situazione reddituale dei coniugi, che presentava uno sbilancio negativo di oltre 49 mila euro, rendendo palese l'incapacità di far fronte al pagamento delle rate di mutuo. Sul punto la Corte di appello ha correttamente ritenuto irrilevante il documentato ricorso all'accensione di un mutuo, dovendosi piuttosto dimostrare mediante quali risorse lecite il proposto e la moglie avevano fatto fronte al debito, non essendo utile il riferimento al dissequestro del 2004, stante l'avvenuta restituzione dei beni sequestrati e non di consistenti somme di denaro; peraltro, correttamente la Corte di appello ha rilevato la mancata dimostrazione di restituzione o accredito di liquidità. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la valutazione non è censurabile alla luce dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro e altri, Rv. 273388 in cui si è precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti, in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi; nella stessa linea Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402). Non è, quindi, sufficiente allegare l'accensione di un mutuo per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte all'acquisto, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie mancante. Si è, infatti, affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, terzi in proc. Valle, Rv. 271217). Del tutto infondate sono le censure relative alla sperequazione tra valore dei beni posseduti e redditi ufficiali, atteso che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha esaminato e disatteso con mol:ivazione congrua e priva di incoerenze le argomentazioni difensive relative al calcolo della situazione reddituale del Mancuso sia con riferimento agli ulteriori redditi derivanti dall'azienda agricola, gestita sino al 2010 (pag. 28), sia ai contributi comunitari, comunque, annotati nella tabella dei redditi del 2007, anno dell'acquisto immobiliare, per un importo risibile di soli 2.876,66 euro (pag. 29), sia alla spesa familiare annua, calcolata in base ai dati ISTAT riferiti alla Regione Calabria e non al Mezzogiorno come indicato nel ricorso. L'acquisto degli immobili del Messina per un corrispettivo di 100 mila euro è stato ritenuto connotato da causa illecita in quanto destinato a sanare la situazione debitoria del Messina nei confronti del Mancuso, come confermato dalla madre del venditore relativamente ad altra unità immobiliare, e risultante dalla lettera del fratello suicida: elementi che rendono irrilevante la circostanza che al Mancuso non sia mai stata contestata la commissione del reato di usura in danno del Messina. Anche la distanza temporale tra la data dell'acquisto e il suicidio di [OSCURATO:PERSONA], segnalata dalla difesa quale elemento idoneo a contrastare la tesi accusatoria, è stata,invece, ritenuta una conferma della prosecuzione del rapporto usurario con il Mancuso (pag. 30 decreto impugnato), avvalorata dall'anomalia del prelievo, immediatamente successivo all'incasso del prezzo,di 20 mila euro in contanti per volta,effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco di due giorni. Modalità analoghe sono state riscontrate per il precedente acquisto di altro immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistato dal Mercuri il 5 luglio 2006 al prezzo di 172 mila euro, di cui solo 52 mila versati all'atto della stipula con rilascio di quietanza per l'intero, sebbene il residuo non risultasse mai versato. Con argomentazioni logiche, anche alla luce del principio in precedenza richiamato, è stata respintala tesi del versamento in contanti del saldo, ottenuto mediante la stipula di un mutuo: correttamente la tesi è stata ritenuta inverosimile sia per l'entità dell'importo versato in contanti, sia per la modalità non tracciabile del versamento; non meno rilevanti sono state ritenute le anomalie dell'operazione, consistenti in prelievi immedial:amente successivi all'incasso del prezzo e nell'emissione di un bonifico di 10 mila euro effettuato dal Messina in favore della stazione di servizio del Mercuri l'anno successivo, nonostante l'assenza di rapporti commerciali. Dalla complessiva valutazione di tali elementi è stata desunta la intestazione fittizia dell'immobile, coerentemente fondata sul rapporto usurario con il Messina, denunciato solo nella lettera redatta dal fratello suicida, e sull'abituale, radicata e risalente dedizione all'usura del proposto, riferita in modo convergente dai collaboratori di giustizia, idonea ad inserire anche tale operazione di compravendita nel circuito delle attività illecite del proposto, in cui il genero ha funto da prestanome. Detta valutazione risulta correttamente fondata sulla rilevata insufficienza reddituale del Mercuri e sull'assenza di autonoma capacità patrimoniale (sbilancio negativo di 74 mila euro e titolarità di un'attività commerciale, un distributore di carburanti appunto, costantemente in perdita) nonché sulla circostanza che il Mercuri e [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto, occupavano dal 2007 uno degli immobili acquistati dal Messina, ed intestati al Mancuso e alla moglie, ritenuta ulteriore circostanza dimostrativa della dipendenza economica della coppia dal proposto. ( pag. 31 decreto impugnato). L'accertata sperequazione reddituale del Mancuso e le anomalie evidenziate nel decreto giustificano la confisca anche dei quattro terreni agricoli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2005, e attualmente di proprietà degli eredi del de cuius, rispetto ai quali il proposto non è legittimato a chiedere la restituzione, non risultando in possesso di alcun valido titolo di detenzione, manutenzione o affidamento. L'insufficienza dei redditi dichiarati nel 2007 e lo sbilancio negativo di oltre 49 mila euro rilevato giustifica la confisca dell'autovettura Doblò, acquistata al prezzo di 7 mila euro, non risultando provata la provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto. 2. Del tutto generici sono i motivi relativi ai terreni acquistati dalla Giaccio nel periodo 2008-2011-2012, stante la notevole e consistente sperequazione negativa accertata dalla Guardia di Finanza, non superata da idonea documentazione o da giustificazioni credibili circa la provenienza della provvista utilizzata per gli investimenti immobiliari. E' sufficiente il riferimento all'accertato sbilancio negativo di oltre 100 mila nell'anno 2008, anno in cui la ricorrente aveva acquistato tutti gli immobili nel comune di Drapia, per rilevare la mancanza di giustificazioni offerte anche in ordine agli acquisti successivi, nonostante la costante sperequazione negativa registrata anche per gli anni 2011-2012 (pag. 34 decreto impugnato). La ricorrente trascura che la posizione del coniuge, dei figli e dei conviventi del proposto è del tutto distinta da quelli degli altri terzi, in quanto nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta, senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/1.1, a differenza di quanto richiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 5, n. 8922/16 del 26 ottobre 2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247). Ne discende che la mancata dimostrazione di sufficienti disponibilità economiche proprie del terzo e la rilevata sproporzione dei redditi della ricorrente, risultante dagli accertamenti in atti è stata correttamente ritenuta sintomatica della fittizietà dell'intestazione dei beni intestati alla ricorrente, ma ritenuti, di fatto, nella disponibilità del proposto. 3. Del tutto generico è anche il ricorso del Mercuri poiché. reitera motivi già respinti con motivazione congrua e logica dalla Corte di appello, che ha ritenuto inverosimile la circostanza, nuovamente prospettata nel ricorso in termini ipotetici, del possibile pagamento in contanti del residuo prezzo della compravendita pari a 120 mila euro. Richiamate le argomertazioni esposte in precedenza per detto acquisto immobiliare, esaminando la posizione del Mancuso, è agevole rilevare l'inconsistenza delle censure del ricorrente. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ric
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