CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 28773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12802/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato inROMA P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA depositata il 22/02/2021 e SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA depositata il 09/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: AIM [OSCURATO:PERSONA] (già AIM Vicenza) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia (successivamente il Tribunale di Vicenza, a seguito di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e riassunzione del giudizio) [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, in riferimento al contratto di cessione con cui era subentrata nell’affitto di azienda, in via gradata (e/o alternativa): 1) l’annullamento del contratto per dolo, ex artt. 1427 / 1439 c.c.; 2) l’annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1394 / 1395 c.c.; 3) l’accertamento della responsabilità ex art. 1440 c.c. per dolo incidente di [OSCURATO:SOCIETA]; 4) l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno per violazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione ed esecuzione del contratto; 5) l’annullamento del contratto per errore ex art. 1429 c.c.; 6) la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta; 7) l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno ex artt.2043, 2049 c.c.; 8) la nullità del contratto. Chiedeva conseguentemente, all’esito dell’accoglimento delle predette domande, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di quanto meno Euro 5.000.000,00, nonché alla restituzione, a titolo di risarcimento danni ovvero di ripetizione d’indebito oggettivo, di quanto prestato in esecuzione del contratto concluso in data 9 marzo 2004, mediante pagamento della somma di quanto meno Euro 2.372.704,83, oltre accessori. L’attrice espose quanto segue. In data 27 maggio 2003 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un contratto di affitto di azienda, con opzione di acquisto, avente ad oggetto l’impianto di trattamento di rifiuti tossici di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sito in Marghera.L’8 marzo 2004, su richiesta della Procura di Venezia (che indagava dal 2002 su illeciti concernenti l’attività di varie aziende, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nello smaltimento dei rifiuti), era statoeseguito il sequestro di vari impianti di trattamento rifiuti, tra cui la piattaforma di Marghera, gestita da [OSCURATO:SOCIETA]. Il giorno successivo (9 marzo 2004), con scrittura privata autenticata di pari data, [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) era subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA] nel contratto di affitto con [OSCURATO:PERSONA], con contratto di cessione di contratto di affitto di azienda sottoscritto per entrambe le parti da [OSCURATO:PERSONA] (nella duplice veste di amministratore, a ciò autorizzato, sia della cedente che della cessionaria). [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano omesso di dare notizia sia del sequestro che dell’esistenza di qualsivoglia irregolarità nella gestione della discarica, ed anzi alla clausola n. 5) del contratto di cessione la società cedente aveva garantito la validità ed efficacia del contratto ceduto. Con sentenza penale del 07 febbraio 2008, passata in cosa giudicata,gli imputati erano stati condannati per illecito smaltimento e traffico di rifiuti e condannati, unitamente ai responsabili civili (tra cui la convenuta), al risarcimento del danno ambientale e dei danni subiti dalle particivili. Il sequestro dell’8 marzo 2004 aveva sospeso di fatto qualsiasi attività all’interno della piattaforma in oggetto e solo nel dicembre 2004 la Procura della Repubblica aveva acconsentito ad un parziale e progressivo dissequestro, subordinato allo smaltimento dei rifiuti, considerandoli tutti rifiuti speciali per i quali erano necessarie complesse procedure. [OSCURATO:SOCIETA] aveva sostenuto spese, per gestione, manutenzione e parziale smaltimento di rifiuti, oltre gli ingenti oneri per l’adeguamento degli impianti, caratterizzazione del sito e bonifica complessivadell’area, ed aveva inoltre corrisposto e/o rimborsato a [OSCURATO:SOCIETA] canoni di affitto e spese di gestione impianto e smaltimento. Con separato giudizio era stato richiesto da AIM Vicenza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] il risarcimento del danno per dolo incidente e violazione della buona fede contrattuale in relazione ad alcune clausole del contrattodi data 30 dicembre 2005 con cui era stata concordata la cessione fra [OSCURATO:SOCIETA] ed AIM Vicenza della partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA], costituita fra le due società per la gestione della piattaforma di Marghera ed il subentro ad [OSCURATO:SOCIETA], domanda accolta in relazione all’art. 4, comma 4, con danno da liquidarsi in giudizio separato. Con sentenza di data 9 ottobre 2020 il Tribunale rigettò la domanda, con compensazione delle spese. Osservò il Tribunale quanto segue. Alla luce del complesso programma negoziale ed imprenditorial- societario elaborato di comune accordo fra [OSCURATO:SOCIETA] e AIM Vicenza, il sequestro preventivo (in data 8 marzo 2024) dell’impianto di trattamento rifiuti della piattaforma di Marghera non poteva avere un’incidenza invalidante sul contratto di cessione di affitto di azienda, non solo perché il teste [OSCURATO:PERSONA] (già amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]) aveva riferito che , al momento della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda,i consigli di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] e AIM erano a conoscenza che la piattaforma rifiuti era stata sottoposta a sequestro, per aver egli appreso dell’intervento dei Carabinieri del NOE (e tanto comunicato alla legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]), spostando al giorno successivo la sessione per la stipula dell’atto notarile, ma perché, decisivamente, come emersodalle testimonianze e soprattutto dal verbale del consiglio di amministrazione diAimeco in data 24 marzo 2004, la società era stata informata del procedimento penale (che aveva visti coinvolti il responsabile tecnico e l’ addetto al ricevimento rifiuti di [OSCURATO:SOCIETA] ) e soprattutto aveva deliberato che l’efficacia del contratto di affitto di azienda venisse (solo) sospesa sino al ripristino della disponibilità dell’azienda medesima (concretizzatasi poi con il dissequestro, seppur parziale e progressivo, della piattaforma). La sussistenza del procedimento penale (per ipotesi di reato che intuitivamente dovevano essere di una certa gravità, avendo determinato il sequestro preventivo della piattaforma, gravità che non poteva certo sfuggire ad una società esperta e leader come AIM Vicenza e agli amministratori di sua designazione all’interno di [OSCURATO:SOCIETA]) era pertanto, quantomeno a far data dal 24 marzo 2004, evento conosciuto ad AIM Vicenza e i suoi amministratori in [OSCURATO:SOCIETA], senza che ciò li avesse indotti a sciogliersi dal contratto o a invocarne l’invalidità. Non sufficiente per supportare la prospettazione dell’attrice era la circostanza che l’amministratore delegato Lombardi avesse riferito nel consiglio di amministrazione che [OSCURATO:SOCIETA] fosse completamente estranea ai fatti contestati, la cui responsabilità doveva farsi risalire alla precedente gestione della [OSCURATO:PERSONA], estraneità, come rimarcatodall’attrice, smentita dalla riconosciuta responsabilità penale di soggetti riconducibili organicamente a [OSCURATO:SOCIETA], nonché dello stesso Lombardi. Doveva, infatti, aderirsi alle argomentazioni del lodo arbitralereso nella procedura arbitrale promossa da AIM (proprietaria delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]) per conseguire la nullità e/o l’annullamento di alcune clausole del contratto di cessione delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] stipulato il 30 dicembre 2005 tra AIM ed [OSCURATO:SOCIETA], ove AIM aveva adoperato medesimi o analoghi motivi per l’invalidazione delle quote AIM a quelli fatti valere nella presente causa. Nel lodo si leggeva fra l’altro che gli amministratori di designazione Aim “...hanno se non concorso, quantomeno omesso ogni vigilanza sulla concreta gestione del ramo d’azienda [OSCURATO:PERSONA] pur essendo perfettamente consapevoli dell’intervenuto sequestro penale”.Osservò quindi il Tribunale che “tra le condotte stigmatizzate dall’attrice vanno enucleate quelle (dolo determinante, conflitto di interessi, errore essenziale, addirittura nullità) che comporterebbero come effetto tipico la caduta (per invalidazione originaria ovvero sopravvenuto scioglimento del vincolo sinallagmatico) dell’intero rapporto contrattuale. E tra tale esito di invalidazione del negozio, ed il fatto che lo stesso ha nondimeno già avuto integrale attuazione con l’esercizio dell’opzione per l’acquisto dell’azienda concessa in affitto, sussiste un’insanabile aporia logica e giuridica. Non può infatti essere trascurata la questione di come l’attrice possa ragionevolmente invocare il venir meno (in virtù delle fattispecie eccepite in via gradata e/o alternativa) del contratto di cessione se poi, esercitando l’opzione ed acquistando l’azienda in precedenza condotta in affitto, abbia consumato quella potestà che solo la permanenza in capo a sé della qualità di parte del (subentrata nel) contratto di affitto di azienda poteva consentirle di esercitare. [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) ha contestualmente mai offerto di retrocedere l’azienda (in particolare il complesso impianto di trattamento di rifiuti di cui si controverte) a [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) ovvero a [OSCURATO:PERSONA] (società questa rimasta estranea al presente giudizio)”. Passando poi alle domande presupponenti la conservazione del vincolo e regolamento negoziale (dolo incidente; violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto; responsabilità “generica” da fatto illecito) ed astrattamente compatibili con istanze risarcitorie , il Tribunale osservò quanto segue, come da motivazione che si trascrive. “Si rileva per tale profilo come l’attrice nella sostanza assuma che, ove fosse stata posta a conoscenza del comportamento irregolare ed illegittimo della controparte (a titolo di dolo incidente ovvero condotta non conforme a buona fede), avrebbe nondimeno concluso il contratto a condizioni diverse, così legittimandosi una propria conseguente pretesa risarcitoria. Incidentalmente ed in primo luogo rileva il giudicante come l’attrice neppure esplichi quali sarebbero state tali asserite diverse condizioni, pur a fronte di un evidentemente forte e qualificato interesse a procedere all’acquisto dell’azienda (il contratto veniva mantenuto nonostante l’evidenza di un procedimento penale; il diritto di opzione per l’acquisto della proprietà dell’azienda veniva esercitato in costanza, e nonostante la pendenza, del procedimento penale, e per di più, da quel che è dato comprendere, nel dissenso dell’altro partner nell’assetto societario). Ad ogni modo per tale versante si rileva quanto segue. In primo luogo, l’attrice chiede la rifusione dei canoni di locazione per l’affitto di azienda che avrebbe corrisposto a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno nemmeno pare contestato che detti importi già siano stati imputati in conto prezzo di acquisto (e di essi l’attrice si sia in tal modo al tempo stesso avvantaggiata). Altra voce di danno patrimoniale che l’attrice pretenderebbe di veder ristorata è costituita dall’insieme di spese inerenti l’azienda ceduta in affitto gestita da [OSCURATO:SOCIETA]. Come però osserva la convenuta le spese di gestione della piattaforma di Marghera erano state sostenute a fronte di una precisa scelta del C.d.A. di [OSCURATO:SOCIETA] del 3 dicembre 2003 (doc. 6 convenuta) in ragione del fatto “che lo stato di efficienza degli impianti tecnologici è tale da necessitare di importanti adeguamenti derivanti, anche, da prescrizioni delle autorità competenti. Indica quali sono le priorità e le risorse necessarie per farvi fronte”. È allora ragionevole che dette spese rimanessero a carico della parte che, addivenendo al definitivo acquisto dell’azienda, acquisiva pure gli impianti tecnologici adeguati secondo le prescrizioni impartite dalle competenti autorità ed i necessari adattamenti dell’evoluzione tecnico-scientifica. La questione maggiormente controversa e controvertibile rimane allora quella dei costi dei rifiuti sequestrati, che a dire dell’attrice sarebbero causalmente connessi ai comportamenti per i quali [OSCURATO:SOCIETA], suoi rappresentanti, ovvero amministratori [OSCURATO:SOCIETA] di designazione [OSCURATO:SOCIETA], avevano riportato condanna penale (irrevocabile). Nondimeno, come evidenzia la convenuta, il Collegio arbitrale (pag. 52 del Lodo) rilevava che ”il problema dello smaltimento dei rifiuti e del relativo costoera (o è) una questione oggettiva, derivante da prescrizioni delle Autorità. La questione era ben nota ad [OSCURATO:SOCIETA] ed ai suoi amministratori, parimenti quelli di designazione Aim come quelli di designazione [OSCURATO:SOCIETA]; ed era altresì nota ai suoi soci [OSCURATO:SOCIETA] ed Aim”. Anche l’argomento in questione induce qualificati motivi di dubbio, ostativi ad accogliere sic et simpliciter la pretesa attorea. Vanno invero svolte le seguenti, ulteriori considerazioni. Nel momento in cui l’attrice (a mezzo della propria controllante AIM Vicenza) acquisiva l’impegno ad acquistare la quota di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA] (doc. 19 convenuta) era pendente il procedimento penale, che aveva tra l’altro determinato un sequestro preventivo con successivo (sia pur parziale e progressivo) dissequestro. Erano in corso le procedure di smaltimento condizionato ed oneroso dei rifiuti in sequestro. Ciò nondimeno AIM vincolava [OSCURATO:SOCIETA] ad un impegno di cessione dell’intera sua quota di partecipazione (50%). A titolo di garanzia la stessa controllante AIM nel contempo vincolava la cedente a rispondere “di eventuali sopravvenienze passive causate da condotta dolosa o colposa imputabile ad amministratori di propria designazione” che sarebbero potute emergere nel termine di due anni dal trasferimento della quota. Come si vede, le parti (pur nella formale distinzione di controllante e controllata [OSCURATO:SOCIETA], appare evidente l’identità sostanziale, o convergenza, di centri d’interesse delle stesse) articolavano un complesso meccanismo negoziale per la regolamentazione unitaria della vicenda presupposta e delle sue conseguenze (giuridiche ed economiche). Nell’ambito del quale quadro complessivo vanno vagliate le residue pretese dell’attrice, che non paiono meritevoli di accoglimento. La stessa infatti, an che attraverso la società controllante, aveva già predisposto un complesso meccanismo per potersi rivalere di eventuali perdite e/o sopravvenienze passive correlate alla vicenda de qua ed alla gestione degli amministratori di designazione/appartenenza [OSCURATO:SOCIETA]”. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con ordinanza ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., comunicata in data 26 febbraio 2021, la Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello, premettendo che “la sentenza appellata [avesse] valutato in modo dettagliato e approfondito le questioni ora riproposte con l’appello, e che [avesse] fatto corretta applicazione dei principi di diritto su cui la cassazione si è già espressa con orientamenti consolidati; che inoltre conten[esse]in motivazione gli argomenti in risposta alle doglianze di parte appellante e che, di conseguenza, forni[sse] alla Corte di Cassazione idonea motivazione in ordine alle ragioni della reiezione della pretesa, mentre una pronuncia di secondo grado sul punto non potrebbe che contenere una inutile ripetizione di argomenti già sviluppati in primo grado” e reputando infine che il Tribunale avesse “ricostruito la vicenda controversa con puntuale riferimento agli elementi probatori acquisiti in causa, affrontando e risolvendo il punto centrale dell’appello riguardante la conoscenza da parte dell’appellante della reale situazione in occasione della cessione contrattuale”. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello e, in via subordinata, sulla base di nove motivi nei confronti della sentenza del Tribunale. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti. Considerato che: muovendo dal ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..Osserva la parte ricorrente che l’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c. si è svolta, in base a quanto disposto dall’art. 221, comma 4, l. n. 77 del 2020, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, senza assegnazione alle parti di un termine per dedurre sull’inammissibilità di cui all’art. 348 bis c.p.c., laddove invece l’art. 348 ter c.p.c. prevede che siano sentite le parti. Aggiunge che l’ordinanza di inammissibilità è stata adottata dopo, e non prima, la trattazione della causa, a seguito del deposito delle note di cui sopra. Il motivo è infondato. Il motivo contiene due censure, la prima delle quali concerne l’avere omesso il giudice di appello di sentire le parti sull’inammissibilità dell’impugnazione, come prescritto dal primo comma dell’art. 348 ter c.p.c. Risale già a Cass. Sez. U. n. 1914 del 2016 l’affermazione che la pronuncia dell'ordinanza senza aver sentito le parti costituisce error in procedendo ed in tal senso è anche la giurisprudenza successiva (Cass. n. 20758 del 2017). Nella comparsa di costituzione in appello la parte appellata ha, però, in via preliminare eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., illustrando specificatamente le ragioni dell’eccezione (pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione). In tal modo, come rilevato da Cass. n. 9225 del 2020 in analoga fattispecie, la questione, per via della eccezione sollevata, era stata sottoposta al contraddittorio delle parti, per cui le parti potevano reputarsi sentite in ordine alla questione in discorso. Con la seconda censura si denuncia che l’ordinanza impugnata è stata adottata dopo, e non prima, della trattazione della causa. Anche in tal caso, va riconosciuto che, l'inosservanza della specifica previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilitàdell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art.350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (fra le tante, Cass. n. 19333 del 2018). Deve tuttavia evidenziarsi che, in luogo dell’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c., vi è stato, in base a quanto disposto dall’art. 221, comma 4, l. n. 77 del 2020, il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, deposito che sostituisce integralmente l’udienza, come si legge nella medesima disposizione (cfr. inoltre Cass. n. 15311 del 2023). Come affermato da Cass. n. 19984 del 2023, nel caso della trattazione cartolare introdotta dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall’art. 350, cod. proc. civ., davanti al giudice d’appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, così riconformando i mantenuti poteri processuali del giudice e delleparti, adattati alle forme eccezionali della legislazione speciale correlata alla crisi pandemica. La scomposizione della sequenza temporale si traduce nella circostanza che il provvedimento del giudice, che segue al deposito, può avere il contenuto dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 ter oppure altro tenore. Che il deposito telematico delle note sfoci nella pronuncia di inammissibilità non significa pertanto che il provvedimento sia stato adottato dopo la trattazione della causa. Avrà tale caratteristica solo se segua ad un provvedimento che implichi effettivamente lo svolgimento della detta trattazione, determinandosi solo a tali condizioni la violazione della legge processuale. Con il secondomotivo si denuncia violazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 134, 348 ter, 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell’ordinanza vengono richiamati i titoli dei motivi di appello con la trascrizione, sotto ciascuno di essi, di brani della motivazione della sentenza di primo grado, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di inammissibilità dell’appello, da riferire in particolare alle circostanze alla base dei motivi di impugnazione (senza che la motivazione possa ricavarsi da quella del Tribunale, il quale non motiva su una serie di circostanze), sicché l’ordinanza è viziata da motivazione apparente, senza poi che possa soccorrere la motivazione per relationem, non avendo la Corte d’appello dato conto delle ragioni di adesione alla motivazione di prime cure (e non avendo inoltre il Tribunale motivato su tutte le circostanze indicate nell’atto di appello). Il motivo è infondato. Deve premettersi che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione nel caso di motivazione apparente (Cass. n. 30759 del 2023; n. 20861 del 2018). Ne è, infatti, requisito legale la succinta motivazione prevista dalla norma appena citata. Tale requisito, sotto il profilo della percepibilità della ratio decidendi, deve ritenersi nella specie ricorrente. Ciò di cui deve rendere conto la motivazione è che l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, motivando anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa. Tali elementi risultano richiamati mediante il rinvio a stralci della motivazione del Tribunale. La ragione di condivisione del percorso motivazionale di prime cure risiede nel rilievo che il Tribunale ha “ricostruito la vicenda controversa con puntuale riferimento agli elementi probatori acquisiti in causa, affrontando e risolvendo il punto centrale dell’appello riguardante la conoscenza da parte dell’appellante della reale situazione in occasione della cessione contrattuale”. E’ il richiamo alla risoluzione di tale punto centrale che fonda l’assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione e che fornisce pertanto la ratio decidendidella pronuncia di inammissibilità.Con il terzomotivo si denuncia violazione degli artt. 92 e 348 ter cod. proc. civ., 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che alla caducazione dell’ordinanza della corte territoriale consegue la revoca della condanna alle spese ed al pagamento della sanzione pari all’importo del contributo unificato. L’infondatezza dei due precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo. Passando al ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale, con il primo motivosi denuncia violazione dell’art. 1440 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente cheil comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] integra il dolus incidens per avere maliziosamente nascosto la circostanza che solo Ecovenetasapeva (o, comunque, poteva o doveva sapere, come affermato nella sentenza penale della Corte di Appello di Venezia) di aver trattato e smaltito in modo illecito i rifiuti, dando, dopo l’intervenuto sequestro, assicurazioni contrarie, e tenendo per sé i profitti e gli utili dell’irregolare ed illecita gestione, e che sufficiente è la prova del dolus incidens, senza che siano necessari altri elementi (erroneamente il Tribunale ha richiesto la prova delle “diverse condizioni” – deve infatti presumersi che, ove messa al corrente, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe stipulato il contratto a diverse condizioni). Con il secondo motivosi denuncia violazione degli artt. 1175, 1366 e 1337 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che la rilevanza di un comportamento scorretto e sleale, riferibile alla fase delle trattative, non è cancellata, né tantomeno assorbita dalla successiva, valida conclusione del contratto, ma può spiegare i propri effetti, sotto forma di pretesa risarcitoria ex art. 1337 c. c., anche oltre questa fase contrattuale. Aggiunge che solo [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha gestito la piattaforma dal 01.06.03 all’08.03.04,conosceva l’illecito smaltimento, il che esclude ogni possibile negligenza o colpa da parte di AIM, anche perché, come dedotto in causa sin dall’atto introduttivo, la stessa apprese solo dopo la sentenza penale del Tribunale di Venezia che le contrarie assicurazioni date da [OSCURATO:SOCIETA], sul fatto che gli illeciti fosseroriferibili solo alla precedente gestione di [OSCURATO:PERSONA], non erano veritiere. Conclude nel senso che è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito in ordine all’esistenza della correttezza e buona fede nella condotta della parte. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice del merito ha considerato come fatti relativi al concorso di colpa del creditore di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. circostanze relative invece al secondo comma della norma citata, ed in particolarecircostanze o asseriti comportamenti che sarebbero stati attuati da AIM successivamente al momento in cui [OSCURATO:SOCIETA] ha gestito dal 01/06/2003 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] illecitamente la discarica “da sola” e senza nessun possibile controllo (e quindi concorso) da parte di Aim e pertanto successivi alla conclusione del contratto 09.03.2004. Aggiunge che [OSCURATO:SOCIETA] non ha tempestivamente sollevato l’eccezione ai sensi dell’art. 1227, comma secondo. Con il quartomotivo si denuncia violazione degli artt. 101 e 167 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ... Osserva la parte ricorrente che la violazione dell’art. 1227, comma 2, si traduce anche nella violazione del contraddittorio, per avere il giudice pronunciato d’ufficio su materia riservata alla eccezione di parte, e nella tardività di un’eccezione non proposta nella comparsa tempestivamente depositata. Con il quinto motivosi denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di esaminare l’eccezione di decadenza dalla facoltà di opporre il concorso colposo del creditore di cui al secondo comma dell’art. 1227 e che è stata inoltre rilevata d’ufficio tale circostanza nonostante che fosse riservata alla eccezione della parte. Con il sestomotivo si denuncia violazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha ignorato che il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] costituisce un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 e che ricorre anche la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 per il fatto dei dipendenti. Con il settimo motivosi denuncia violazione degli artt. 112, 99, 161 e 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla fattispecie allegata ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e che al riguardo è anche carente la motivazione. Con l’ottavomotivo si denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è contrasto sia con il giudicato relativo alla responsabilità penale di [OSCURATO:SOCIETA] per illecito smaltimento dei rifiuti, sia con il lodo arbitrale del 26 novembre 2012 (sia pure intervenuto con AIM Vicenza, nella quale è stata poi incorporata [OSCURATO:SOCIETA]), nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].p.a. per dolo incidente e violazione del dovere precontrattuale di buona fede, condannando la stessa Ecovenetaal risarcimento del danno che è stato provocato ad A.I.M. dall’inserimento nel contratto 30 dicembre 2005 della clausola di cui all’art. 4, comma 4°, con liquidazione affidata a separato giudizio. Con il nonomotivo si denuncia violazione degli artt. 112, 99, 161 e 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato esterno, il quale è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, riscontrando il contrasto fra la decisione impugnata ed il giudicato, quale norma del caso concreto.I motivi, da valutare congiuntamente in quanti colpiti dal medesimo vizio, sono inammissibili. Essi attingono la statuizione relativa non alle domande invalidatorie del negozio, ma a quelle che presuppongono la conservazione del regolamento negoziale e che tuttavia a diverso titolo (dolo incidente; violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto; responsabilità “generica” da fatto illecito – secondo quanto esposto dalla medesima sentenza ) puntano al risarcimento del danno. Dev rilevarsi che, in ordine a tale capo della domanda, il Tribunale ha escluso in via assorbente la sussistenza dello stesso danno conseguenza, sulla base dei seguenti argomenti. Quanto ai canoni di locazione per l’affitto di azienda che sarebbero stati corrispost i a favore di [OSCURATO:PERSONA] , tali importi sono stati imputati in conto prezzo di acquisto, mentre, quanto alle spese inerenti l’azienda ceduta in affitto gestita da [OSCURATO:SOCIETA], le spese di gestione della piattaforma di Marghera erano state sostenute a fronte di una precisa scelta del C.d.A. di [OSCURATO:SOCIETA] del 3 dicembre 2003 (in ragione del fatto “che lo stato di efficienza degli impianti tecnologici è tale da necessitare di importanti adeguamenti derivanti, anche, da prescrizioni delle autorità competenti. Indica quali sono le priorità e le risorse necessarie per farvi fronte”). Il giudice del merito ha così ritenuto che tali spese dovessero rimanere a carico della parte che, addivenendo al definitivo acquisto dell’azienda, acquisiva pure gli impianti tecnologici adeguati secondo le prescrizioni impartite dalle competenti autorità ed i necessari adattamenti dell’evoluzione tecnico-scientifica. Circa i costi dei rifiuti sequestrati, secondo l’attrice causalmente connessi ai comportamenti per i quali era intervenuta la condanna penale, la conclusione del giudice del merito è che fra le parti era intervenuto un accordo negoziale in base al quale la cedente, atitolo di garanzia, avrebbe risposto “di eventuali sopravvenienze passive causate da condotta dolosa o colposa imputabile ad amministratori di propria designazione” che sarebbero potute emergere nel termine di due anni dal trasferimento della quota. Ha inteso così affermare il giudice del merito che il titolo mediante cui l’attrice avrebbe potuto essere tenuta indenne per tali costi era contrattuale. La presenza del negozio sostituisce alla legge generale e astratta il precetto privato, per cui il titolo da azionare non poteva discendere dall’ordinamento generale (dolo incidente, buona fede contrattuale o fatto illecito), ma dall’atto di autonomiaprivata, diventato ormai il diritto disciplinante il rapporto fra le parti. Tale complessa statuizione, con cui il giudice del merito ha concluso per l’insussistenza del danno conseguenza, secondo l’articolazione di voci indicate, non è stata impugnata dalla ricorrente. Stante tale assenza di impugnazione, tutti i motivi di ricorso sono privi di decisività. E’appena il caso di aggiungere quanto segue in ordine a taluni dei motivi. Proprio la separata valutazione del danno conseguenza, circa la domanda risarcitoria non caducatoria del negozio, dimostra che il Tribunale non ha fatto applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., norma relativa, come è noto, al danno conseguenza. Sono pertanto estranee alla ratio decidendile censure basate su quest’ultima norma. Il fatto del creditore (conclusione del contratto ed esercizio dell’opzione di acquisto dell’azienda, con il mantenimento della cessione, nonostante la consapevolezza del procedimento penale e del sequestro) è, sulla base di quanto accertato dal giudice del merito, da porre in relazione all’evento di danno, impregiudicata in questa sede la sua valenza di fatto eziologico, in relazione a tale evento, esclusivo o concorrente. In entrambi i casi, relativi al fatto costitutivo della pretesa azione, si resta nell’ambito della rilevabilità d’ufficio. Esplicito è poi il riferimento al fatto illecito, in esordio all’esame della domanda risarcitoria non caducatoria del negozio, per cui non è dubbio che la pronuncia sulla fattispecie di cui agli art. 2043 e 2049 c.c. vi sia stata.Infine, non ricorrono i presupposti affinché il giudicato penale o il lodo arbitrale possano esplicare efficacia di giudicato nel presente giudizio. Fermo restando che, in mancanza della liquidazione del danno, il giudicato penale ha per oggetto l’evento di danno e non il danno conseguenza (Cass. n. 8477 del 2020), poiché l’odierno giudizio civile concerne non l’evento dannoso coincidente con l’oggetto del reato (illecito smaltimento e traffico di rifiuti), ma l’evento relativo ad una fattispecie di responsabilità di cui possa predicarsi la dipendenza dall’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale, la norma che potrebbe in astratto trovare applicazione è l’art. 654 c.p.p., e non l’art. 651 c.p.p., per cui l’efficacia del giudicato penale resta subordinata al possesso della qualità di parte civile da parte dell’attore dell’odierno giudizio civile. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. nulla al riguardo è stato specificato dalla parte ricorrente. Venendo al lodo arbitrale, in disparte la questione dei limiti soggettivi, esso ha ad oggetto un contratto diverso dall’odierno rapporto contrattuale, per cui può al massimo valere come documento probatorio. In tale qualità è entrato nel giudizio di primo grado. Tutto quanto evidenziato viene qui rilevato comunque ad abundantiam, perché assorbente è, come si è detto, la mancata impugnazione della statuizione relativa all’insussistenza del danno conseguenza. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello di Venezia e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale diVicenza. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura