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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25905/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26994/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, rappresentat o e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenzadel Tribunale Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate -Cause risarcitorie - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di opere a difesa di manufatti edificati in prossimità di argini di corso d’acqua demaniale Milanon. 3318/2022, depositata il 21 otto b re 202 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’associazione odierna ricorrente convenne in giudizio il Condominio «[OSCURATO:PERSONA]» sito in [OSCURATO:PERSONA] (PV) chiedendo accertarsi l'insussistenza del proprio obbligo — stabilito in sede cautelare dal Tribunale di Pavia — di provvedere alla manutenzione e all'esecuzione di lavori di ripristino di una palificazione posta a protezione di un corso d'acqua demaniale, il cd. [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente condannarsi il Condominio alla restituzione di eventuali esborsi di denaro da essa sostenuti in esecuzione dei lavori ordinati in sede cautelare; dedusse a fondamento di non essere tenuta a porre in essere opere di manutenzione e ripristino delle palificazioni in legno realizzate sulla proprietà demaniale a difesa degli argini del corso d'acqua in quanto volte a tutelare esclusivamente la proprietà privata condominiale, allegando inoltre il carattere abusivo dei manufatti condominiali e delle loro pertinenze perché asseritamente realizzati in violazione della disciplina urbanistica e senza il rispetto delle distanze legali dal confine demaniale; in accoglimento di eccezione prelim inarmente opposta dal condominio convenuto, il Tribunale Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sentenzan. 3318 /20 22 , depositata il 21 ottobre 2022, ha dichiarato il proprio difetto di competenza, in favore del tribunale ordinario; richiamato il principio, affermato tra le altre da Cass. n. 10128 del 2015, secondo cui il Tribunale Regionale delle Acque è competente, ai sensi dell'art. 140 lett. e) del r.d . n. 1775 del 1933, in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi derivanti da comportamenti della medesima che si siano sostanziati in mera inazione o in incuria (tenuto conto che in simili casi l'ente, al pari di un soggetto privato, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa manutenzione delle opere idrauliche che abbia in custodia e di cui abbia la gestione), il Tribunale regionale ha osservato che, nel caso di specie, «AIES ha proposto un'azione di accertamento negativo finalizzata ad ottenere una pronuncia che dichiari l'insussistenza di un proprio comportamento omissivo e inerte a fronte di un danno subito da un privato e, di conseguenza, l'insussistenza del proprio obbligo di attivarsi per porre in essere lavori di ripristino e di manutenzione delle opere esistenti a protezione del corso d'acqua demaniale»; ha dunque rilevato la mancanza di «qualunque riferimento ad atti della P.A. o a delibere aventi ad oggetto scelte di governo delle acque o del territorio» e, con esso, de l necessario presupposto per l'affermazione della competenza del giudice specializzato; avverso tale decisione l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica propone regolamento di competenza, deducendo violazione e falsa applicazione violazione dell'art. 140 del r.d. n. 1755 del 1933; il condominio non svolge difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata per la odiernaadunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto che la Corte di c assazione rigetti il r icorso confermando la competenza del tribunale civile ordinario; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento rileva la ricorrente che, «come esposto sin dal ricorso introduttivo e poi – a fronte della corrispondente eccezione avversaria - nelle difese finali » , l’oggetto del giudizio è, per un verso ed in primo luogo, la verifica della legittimità dei manufatti condominiali (in rapporto alla distanza dal corso d’acqua) e, sotto altro profilo, l’individuazione del soggetto competente ad intervenire per la sistemazione e manutenzione delle opere di difesa idraulica; previaindividuazione se trattasi di opere di contenimento degli argini ovvero di opere a difesa dei manufatti condominiali, rese necessarie proprio dall’esecuzione dei medesimi, nonché dalle modalità di realizzazione degli stessi; la controversia ─ sostiene ─ avrebbe pertanto dovuto essere ricondotta nell’ipotesi di cui all’art. 140 lettere b) ed e) del T .

U . sulle acque pubbliche proprio in considerazione del fatto che, per la sua soluzione, sono necessarie indagini ed apprezzamenti tecnici ed idraulici (come quelli relativi alla estensione delle sponde e degli alvei del [OSCURATO:PERSONA]), che soltanto il [OSCURATO:PERSONA] delle Acque nella sua particolare composizione può compiere, dovendosi invece escludere che si tratti di una controversia collegata solo occasionalmente ed indirettamente alle questioni attinenti al governo delle acque pubbliche; il ricorso è fondato e merita accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo costantemente affermato che, alla luce del disposto dell’art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la competenza dei Tribunali specializzati va affermata nei casi in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque, nell'interesse generale della collettività [e, dunque, ove si discuta della demanialità delle acque (art. 140 lett. a); dei limiti, dell'alveo e delle sponde dei corsi o bacini (lett. b); dei diritti alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (lett. c); delle occupazionidi fondi per l'esecuzione di opere idrauliche e della determinazione dei relativi indennizzi (lett. d); di pretese risarcitorie per danni conseguenti all'esecuzione, alla manutenzione o al funzionamento di un'opera idraulica sempre che vengano in considerazione comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (Cass. n. 10587 del 01/04/2022; n. 27207 del 27/11/2020; n. 22602 del 5/11/2015; n. 10128 del 18/05/2015; v. anche Cass. Sez.

U. n. 1066 del 20/01/2006; Cass. n. 13357 del 26/07/2012)]; nel caso di specie, come evidenziato in ricorso (pagg. 12- 13) nel pieno rispetto degli oneri dettati dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., le domande proposte dal Consorzio con l’atto introduttivo del giudizio di merito erano del seguente testuale tenore: «- accertato e dichiarato che l’esigenza di realizzazione delle opere di difesa spondale sul [OSCURATO:PERSONA] è sorta per effetto della edificazione dello stabile condominiale del [OSCURATO:PERSONA] … e relative pertinenze (anche in violazione delle fasce di rispetto idraulico), accertare e dichiarare che non sussiste l’obbligo diAies di provvedere all’esecuzione dei lavori volti a ripristinare ovvero a risistemare la palificazione eseguita a protezione del sito, nonché ogni altro lavoro necessario a protezione dello stabile condominiale e relative pertinenze; «- condannare, conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] … a rimborsare ad Aies tutto quanto speso, per qualsivoglia titolo e ragione, dalla stessa AIES per l’esecuzione dei lavori medesimi, per come ordinati dal Tribunale di Pavia con ordinanza cautelare del 26 marzo 2021 (confermata in sede di reclamo), nonché a rimborsare alla stessa Aies quanto dalla medesima pagato al [OSCURATO:PERSONA] ovvero a terzi in esecuzione della medesima ordinanza e del provvedimento di rigetto del reclamo; «- previa, occorrendo, disapplicazione di tutti gli atti amministrativi in forza dei quali è stata realizzata la costruzione dello stabile condominiale e le relative pertinenze ed accessori in ragione della contrarietà dei medesimi alla normativa inderogabile in tema di fasce di rispetto (art. 96 r.d. n. 523 del 1904 e 133 r.d . n. 368 del 1904), accertata quindi l’illegittimità dei manufatti condominiali, condannare il [OSCURATO:PERSONA] a realizzare tutte le opere necessarie a ripristinare lo status quo ante ed in ogni caso ad arretrare sino al limite della fascia di rispetto di cui agli anzidetti artt. 96 r.d. n.523 del 1904 e 133 r . d . n. 368 del 1904 »; non può dubitarsi che la controversia, in relazione alle diverse domande proposte dall’Associazione, non possa essere risolta se non appunto all’esito di una valutazione della legittimità di scelte operate dall’ente riguardo al governo delle acque nell'interesse generale della collettività e ciò sia con riferimento alla domanda , di cui al terzo alinea delle su riportate conclusioni, volta all’accertamento della illegittimità dei manufatti condominiali perché realizzati in violazione delle fasce di rispetto (la decisione sul punto inevitabilmente presupponendo il pregiudiziale accertamento, sia pure incidentale, della estensione dell’alveo e dunque dell’area demaniale), sia con riferimento a quella ─ di cui al primo alinea ─ diretta all’accertamento negativocirca l’esistenza di alcun obbligo in capo ad Aies di ripristino o risistemazione della palificazione eseguita a protezione dell’area condominiale (primo alinea), trattandosi di domanda nel suo evidente risvolto diretta all’accertamento della legittimità della scelta dell’ente di non intervenire riguardo alla sistemazione delle sponde; indiretta riprova di ciò si trae del resto dalle ragioni poste a fondamento della domanda cautelare proposta ante causam dal condominio: ragioni la cui contestazione, senza successo svolta in quella sede sommaria, è ripresa dal Consorzio nel giudizio di merito con la domanda di accertamento negativo di cui s’è appena detto; in quella sede, invero, come evidenziato in ricorso (pagg. 7 – 8) anche in tal caso nel pieno rispetto dei detti oneri di specificità e autosufficienza, il Condominio aveva chiesto ordinarsiall’[OSCURATO:PERSONA], di «porre in essere con urgenza ogni intervento necessario ad interrompere lo smottamento della sponda sinistra del [OSCURATO:PERSONA] nel tratto corrispondente alla proprietà del [OSCURATO:PERSONA] faro», con ciò evidentemente ponendo quale causa petendi la supposta esistenza di un obbligo dell’associazione di intervenire proprio nell’esercizio del proprio potere/dovere di governo del corso d’acqua; converrà rammentare al riguardo che «i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 r.d. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (exart. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi» (Cass. Sez.

U. n. 8588 del 05/09/1997; Id. n. 9502 del 27/09/1997; v. anche Cass. n. 30521 del 22/11/2019); nella specie, le ragioni del contendere postulano evidentemente l’accertamento della configurabilità dell’una o dell’altra ipotesi, con ciò dunque vertendosi sulla sussistenza o meno dei presupposti degli obblighi spettanti all’ente di provvedere alla manutenzione dell'argine e delle sponde del corso d’acqua: accertamento che certamente l’art. 140 r.d. cit. vuole sia riservato al giudice specializzato;in particolare, opera nella specie la previsione di competenza di cui alla lett. b) del citato art. 140, atteso che gli accertamenti richiesti con le ricordate domande integrano una controversia “circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde”; in accoglimento del ricorso deve essere dunque dichiarata la competenzadel Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Milano , dinanzi al quale la causa va riassunta neitermini di legge; le spese del presente procedimento segu o no la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Milano e condanna la parte intimata al pagamento, in favore de l ricorrent e , delle spese relative al presente procedimento, cheliquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26994/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica, rappresentat o e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenzadel Tribunale Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate -Cause risarcitorie - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di opere a difesa di manufatti edificati in prossimità di argini di corso d’acqua demaniale Milanon. 3318/2022, depositata il 21 otto b re 202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’associazione odierna ricorrente convenne in giudizio il Condominio «[OSCURATO:PERSONA]» sito in [OSCURATO:PERSONA] (PV) chiedendo accertarsi l'insussistenza del proprio obbligo — stabilito in sede cautelare dal Tribunale di Pavia — di provvedere alla manutenzione e all'esecuzione di lavori di ripristino di una palificazione posta a protezione di un corso d'acqua demaniale, il cd. [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente condannarsi il Condominio alla restituzione di eventuali esborsi di denaro da essa sostenuti in esecuzione dei lavori ordinati in sede cautelare; dedusse a fondamento di non essere tenuta a porre in essere opere di manutenzione e ripristino delle palificazioni in legno realizzate sulla proprietà demaniale a difesa degli argini del corso d'acqua in quanto volte a tutelare esclusivamente la proprietà privata condominiale, allegando inoltre il carattere abusivo dei manufatti condominiali e delle loro pertinenze perché asseritamente realizzati in violazione della disciplina urbanistica e senza il rispetto delle distanze legali dal confine demaniale; in accoglimento di eccezione prelim inarmente opposta dal condominio convenuto, il Tribunale Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con sentenzan. 3318 /20 22 , depositata il 21 ottobre 2022, ha dichiarato il proprio difetto di competenza, in favore del tribunale ordinario; richiamato il principio, affermato tra le altre da Cass. n. 10128 del 2015, secondo cui il Tribunale Regionale delle Acque è competente, ai sensi dell'art. 140 lett. e) del r.d . n. 1775 del 1933, in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi derivanti da comportamenti della medesima che si siano sostanziati in mera inazione o in incuria (tenuto conto che in simili casi l'ente, al pari di un soggetto privato, risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa manutenzione delle opere idrauliche che abbia in custodia e di cui abbia la gestione), il Tribunale regionale ha osservato che, nel caso di specie, «AIES ha proposto un'azione di accertamento negativo finalizzata ad ottenere una pronuncia che dichiari l'insussistenza di un proprio comportamento omissivo e inerte a fronte di un danno subito da un privato e, di conseguenza, l'insussistenza del proprio obbligo di attivarsi per porre in essere lavori di ripristino e di manutenzione delle opere esistenti a protezione del corso d'acqua demaniale»; ha dunque rilevato la mancanza di «qualunque riferimento ad atti della P.A. o a delibere aventi ad oggetto scelte di governo delle acque o del territorio» e, con esso, de l necessario presupposto per l'affermazione della competenza del giudice specializzato; avverso tale decisione l’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione e Bonifica propone regolamento di competenza, deducendo violazione e falsa applicazione violazione dell'art. 140 del r.d. n. 1755 del 1933; il condominio non svolge difese nella presente sede; la trattazione è stata fissata per la odiernaadunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto che la Corte di c assazione rigetti il r icorso confermando la competenza del tribunale civile ordinario; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento rileva la ricorrente che, «come esposto sin dal ricorso introduttivo e poi – a fronte della corrispondente eccezione avversaria - nelle difese finali » , l’oggetto del giudizio è, per un verso ed in primo luogo, la verifica della legittimità dei manufatti condominiali (in rapporto alla distanza dal corso d’acqua) e, sotto altro profilo, l’individuazione del soggetto competente ad intervenire per la sistemazione e manutenzione delle opere di difesa idraulica; previaindividuazione se trattasi di opere di contenimento degli argini ovvero di opere a difesa dei manufatti condominiali, rese necessarie proprio dall’esecuzione dei medesimi, nonché dalle modalità di realizzazione degli stessi; la controversia ─ sostiene ─ avrebbe pertanto dovuto essere ricondotta nell’ipotesi di cui all’art. 140 lettere b) ed e) del T . U . sulle acque pubbliche proprio in considerazione del fatto che, per la sua soluzione, sono necessarie indagini ed apprezzamenti tecnici ed idraulici (come quelli relativi alla estensione delle sponde e degli alvei del [OSCURATO:PERSONA]), che soltanto il [OSCURATO:PERSONA] delle Acque nella sua particolare composizione può compiere, dovendosi invece escludere che si tratti di una controversia collegata solo occasionalmente ed indirettamente alle questioni attinenti al governo delle acque pubbliche; il ricorso è fondato e merita accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo costantemente affermato che, alla luce del disposto dell’art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la competenza dei Tribunali specializzati va affermata nei casi in cui vengano in questione i poteri di governo delle acque, nell'interesse generale della collettività [e, dunque, ove si discuta della demanialità delle acque (art. 140 lett. a); dei limiti, dell'alveo e delle sponde dei corsi o bacini (lett. b); dei diritti alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (lett. c); delle occupazionidi fondi per l'esecuzione di opere idrauliche e della determinazione dei relativi indennizzi (lett. d); di pretese risarcitorie per danni conseguenti all'esecuzione, alla manutenzione o al funzionamento di un'opera idraulica sempre che vengano in considerazione comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (Cass. n. 10587 del 01/04/2022; n. 27207 del 27/11/2020; n. 22602 del 5/11/2015; n. 10128 del 18/05/2015; v. anche Cass. Sez. U. n. 1066 del 20/01/2006; Cass. n. 13357 del 26/07/2012)]; nel caso di specie, come evidenziato in ricorso (pagg. 12- 13) nel pieno rispetto degli oneri dettati dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., le domande proposte dal Consorzio con l’atto introduttivo del giudizio di merito erano del seguente testuale tenore: «- accertato e dichiarato che l’esigenza di realizzazione delle opere di difesa spondale sul [OSCURATO:PERSONA] è sorta per effetto della edificazione dello stabile condominiale del [OSCURATO:PERSONA] … e relative pertinenze (anche in violazione delle fasce di rispetto idraulico), accertare e dichiarare che non sussiste l’obbligo diAies di provvedere all’esecuzione dei lavori volti a ripristinare ovvero a risistemare la palificazione eseguita a protezione del sito, nonché ogni altro lavoro necessario a protezione dello stabile condominiale e relative pertinenze; «- condannare, conseguentemente, il [OSCURATO:PERSONA] … a rimborsare ad Aies tutto quanto speso, per qualsivoglia titolo e ragione, dalla stessa AIES per l’esecuzione dei lavori medesimi, per come ordinati dal Tribunale di Pavia con ordinanza cautelare del 26 marzo 2021 (confermata in sede di reclamo), nonché a rimborsare alla stessa Aies quanto dalla medesima pagato al [OSCURATO:PERSONA] ovvero a terzi in esecuzione della medesima ordinanza e del provvedimento di rigetto del reclamo; «- previa, occorrendo, disapplicazione di tutti gli atti amministrativi in forza dei quali è stata realizzata la costruzione dello stabile condominiale e le relative pertinenze ed accessori in ragione della contrarietà dei medesimi alla normativa inderogabile in tema di fasce di rispetto (art. 96 r.d. n. 523 del 1904 e 133 r.d . n. 368 del 1904), accertata quindi l’illegittimità dei manufatti condominiali, condannare il [OSCURATO:PERSONA] a realizzare tutte le opere necessarie a ripristinare lo status quo ante ed in ogni caso ad arretrare sino al limite della fascia di rispetto di cui agli anzidetti artt. 96 r.d. n.523 del 1904 e 133 r . d . n. 368 del 1904 »; non può dubitarsi che la controversia, in relazione alle diverse domande proposte dall’Associazione, non possa essere risolta se non appunto all’esito di una valutazione della legittimità di scelte operate dall’ente riguardo al governo delle acque nell'interesse generale della collettività e ciò sia con riferimento alla domanda , di cui al terzo alinea delle su riportate conclusioni, volta all’accertamento della illegittimità dei manufatti condominiali perché realizzati in violazione delle fasce di rispetto (la decisione sul punto inevitabilmente presupponendo il pregiudiziale accertamento, sia pure incidentale, della estensione dell’alveo e dunque dell’area demaniale), sia con riferimento a quella ─ di cui al primo alinea ─ diretta all’accertamento negativocirca l’esistenza di alcun obbligo in capo ad Aies di ripristino o risistemazione della palificazione eseguita a protezione dell’area condominiale (primo alinea), trattandosi di domanda nel suo evidente risvolto diretta all’accertamento della legittimità della scelta dell’ente di non intervenire riguardo alla sistemazione delle sponde; indiretta riprova di ciò si trae del resto dalle ragioni poste a fondamento della domanda cautelare proposta ante causam dal condominio: ragioni la cui contestazione, senza successo svolta in quella sede sommaria, è ripresa dal Consorzio nel giudizio di merito con la domanda di accertamento negativo di cui s’è appena detto; in quella sede, invero, come evidenziato in ricorso (pagg. 7 – 8) anche in tal caso nel pieno rispetto dei detti oneri di specificità e autosufficienza, il Condominio aveva chiesto ordinarsiall’[OSCURATO:PERSONA], di «porre in essere con urgenza ogni intervento necessario ad interrompere lo smottamento della sponda sinistra del [OSCURATO:PERSONA] nel tratto corrispondente alla proprietà del [OSCURATO:PERSONA] faro», con ciò evidentemente ponendo quale causa petendi la supposta esistenza di un obbligo dell’associazione di intervenire proprio nell’esercizio del proprio potere/dovere di governo del corso d’acqua; converrà rammentare al riguardo che «i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 r.d. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (exart. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi» (Cass. Sez. U. n. 8588 del 05/09/1997; Id. n. 9502 del 27/09/1997; v. anche Cass. n. 30521 del 22/11/2019); nella specie, le ragioni del contendere postulano evidentemente l’accertamento della configurabilità dell’una o dell’altra ipotesi, con ciò dunque vertendosi sulla sussistenza o meno dei presupposti degli obblighi spettanti all’ente di provvedere alla manutenzione dell'argine e delle sponde del corso d’acqua: accertamento che certamente l’art. 140 r.d. cit. vuole sia riservato al giudice specializzato;in particolare, opera nella specie la previsione di competenza di cui alla lett. b) del citato art. 140, atteso che gli accertamenti richiesti con le ricordate domande integrano una controversia “circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde”; in accoglimento del ricorso deve essere dunque dichiarata la competenzadel Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Milano , dinanzi al quale la causa va riassunta neitermini di legge; le spese del presente procedimento segu o no la soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo; P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Milano e condanna la parte intimata al pagamento, in favore de l ricorrent e , delle spese relative al presente procedimento, cheliquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agl
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