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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11597/2026

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tificazioni relative al presente procedimento all’ind2i rizzo di postaelettronica certificata indicato.22877287/2019- ricorrente -contro R.G.N.11368/2017rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente -1 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso il decreto del tribunale di Mantova al n. 1555/2025,depositato in data 15/5/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente Comune l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’accoglimento del ricorso;udito per il controricorrente fallimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto del ricorso.1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. operava nel settore della raccolta, delrecupero e della lavorazione di rifiuti di vetro, esercitando l’attivitàin un immobile nel comune di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dellasocietà controllante [OSCURATO:SOCIETA].

Il tribunale di Mantova, con sentenzan. 30/2020, depositata il 24/9/2020, ne dichiarava il fallimento dellasocietà.

Nel dicembre 2020 la Provincia di Mantova, per far fronte aicosti di messa in sicurezza e bonifica del sito, escuteva la polizzafideiussoria emessa da COFACE assicurazioni.2.

Il corrispondente Comune chiedeva, con istanza del24/9/2021, di essere ammesso al passivo della società per euro4.000.000,00, sia a titolo di prededuzione, sia in privilegio ex art.253 del d.lgs. n. 152 del 2006; l’importo corrispondeva “al presuntocosto di smaltimento dei cumuli di materiale vetroso” presenti nelsito (di proprietà di AERRE) ove la società fallita svolgeva la propria3.

Il giudice delegato escludeva il credito evidenziando che ilComune aveva esercitato azione di regresso nei confronti della fallita2 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026senza avere documentato alcun costo per lo smaltimento dei rifiutivetrosi e per la bonifica (cfr. art. 1299 c.c.).4.

Proponeva opposizione allo stato passivo il Comunededucendo che: la società fallita era l’unica responsabile dellapresenza sull’area in questione del materiale abbandonato; non eralegittima la scelta del curatore di escludere dall’inventario i cumuli dimateriale vetroso, abbandonati sulle aree che la stessa aveva in uso;tale materiale apparteneva alla società fallita, che dunque nerispondeva in relazione alla sua natura, destinazione econservazione; l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, applicandoil principio «chi inquina paga» con sentenza n. 3 del 2021 avevastatuito che la curatela fallimentare «succede[va] agli obblighi dibonifica e di recupero che erano in capo alla società debitrice»; nonavendo provveduto né la società, prima, né la curatela, poi, allosmaltimento dei rifiuti e alla bonifica del sito, l’obbligo di provvederegravava «in via subordinata e surrogatoria, sull’ente locale diprossimità» e dunque sul comune; il credito era certo sia nell’an (lafonte del diritto di credito era la legge) sia nel quantum, dato chel’ammontare era stato preventivato dallo stesso commissariogiudiziale; il credito era in prededuzione, in quanto il Comuneavrebbe operato «in luogo della Curatela»; anche la società Ecoglasss.r.l., contattata dal Comune, aveva quantificato l’ammontare dellespese necessarie allo smaltimento del materiale e per la bonifica emessa in sicurezza delle aree, in base ai medesimi criteri.5.

Il tribunale di Mantova, con decreto n. 1555/2025,depositato il 15/5/2025, rigettava l’opposizione: dopo aver dato attoche la Corte d’appello di Brescia, con sentenza 11/2/2025, in sededi reclamo ex art. 18 l.f. (in sede di riassunzione, dopol’annullamento da parte della Corte di cassazione della precedentesentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo), aveva3 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026confermato la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dallostesso tribunale, osservava che il credito del Comune sorgeva «soloa seguito dell’effettivo esborso delle somme dovute per la bonificadell’area inquinata», in base ai principi generali in tema di azione dirivalsa da parte del soggetto che aveva adempiuto ovvero diregresso tra condebitori (art. 1950 c.c. e 1299 c.c.), circostanzapacificamente esclusa, né vi era prova che il credito azionato in viadi regresso-rivalsa fosse sorto.Inoltre, poiché la Provincia di Mantova aveva aggiudicato lagara di appalto per la gestione dei rifiuti alla società SGS Estate, nonappariva «verosimile neppure che in futuro l’opponente sia tenuto asostenere i predetti costi».6.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione ilComune di [OSCURATO:PERSONA], depositando memoria.

Ha resistito concontroricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la «violazione o falsaapplicazione delle norme di legge e in particolare degli articoli 250 e253 del d.lgs. n. 152 del 2006».Il ricorrente evidenzia che l’opificio, un tempo utilizzato dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora fallita, era un luogo altamente contaminatoe le attività di bonifica delle falde sottostanti non erano ancora stateavviate, né dalla proprietà dell’area (società AERRE), né dallaprocedura fallimentare, che aveva la disponibilità materiale deiresidui vetrosi.In base all’art. 250 TUA, nel caso in cui i soggetti obbligati adeseguire le opere di bonifica non vi provvedano, tali adempimentigravano sul comune, così che quest’ultimo, una volta effettuate leopere di bonifica, può rivalersi sui soggetti obbligati, per recuperarei costi e gli oneri sostenuti.4 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tuttavia, tale procedura di salvaguardia dell’ambiente presentadelle criticità, in quanto il Comune non ha la disponibilità economicaminima necessaria per affrontare ingenti costi di bonifica, stimati ineuro 12.000.000,00, come quantificati dall’amministrazioneprovinciale di Mantova nel corso di un parallelo giudizio penale.La massa attiva del fallimento, quindi, dovrebbe esseredestinata «e vincolata per l’intero (concorrere a) sostenere i costiper eliminare gli effetti negativi delle condotte inquinanti tenute delladebitrice mentre era in bonis».Per il ricorrente, infatti, tutta l’attività inquinante deve riferirsiin via esclusiva alla società fallita e la domanda di ammissione alpassivo del Comune, allora, risponde alla necessità di «poterassicurare le maggiori risorse economiche possibili per sostenere icosti di bonifica, costi che, comunque, rimarranno in gran parte acarico dell’ente locale, visto che la procedura fallimentare, puressendovi tenuta, ad oggi non ha iniziato alcuna attività in talsenso».

Così come, in base alla giurisprudenza amministrativa,ricade sulla curatela l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiutidi cui all’art. 192 TUA e i relativi costi vanno imputati alla massafallimentare.Nell’inerzia del fallimento, spetta dunque al Comune – secondola prospettazione del motivo - valutare la necessità di intraprendereun intervento volto a salvaguardare l’ambiente, salvo poi rivalersi neiconfronti degli obbligati principale, né rileva che l’area e gli immobilisiano di proprietà di altra società (AERRE).La questione introdotta attiene alla possibilità per il Comune,una volta effettuato il pagamento dei costi per il ripristinoambientale, di insinuarsi al passivo, quando nel frattempo ilfallimento, quale obbligato principale ed unico responsabile, «si saràsottratto ad ogni prescrizione o avrà reso inutile ogni iniziativa per5 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026avere destinato ad altri l’attivo fallimentare raccolto», posto che laprocedura concorsuale potrebbe concludersi anche prima deltermine dell’operazione di risanamento.Tra l’altro, nella domanda di ammissione al passivo, il Comuneha precisato che il proprio credito era stato quantificato tenendoconto di un importo che comprendeva, «sia lo smaltimento delmateriale vetroso presente nelle aree aperte dell’azienda […] sia laconseguente bonifica di tutti i terreni, quindi anche delle faldesottostanti interessate da queste superfici», derivandone l’erroneitàdella affermata tardività delle deduzioni contenute nella memoriaautorizzata.L’intervento da parte del Comune - a giudizio del ricorrente - èverosimile, a differenza di quanto affermato nel decreto impugnato,proprio in ragione di quanto disposto dall’art. 250 TUA, che pone acarico dell’ente locale degli oneri di bonifica, mentre quello dellaProvincia di Mantova, poi, riguarda esclusivamente la rimozione e losmaltimento del materiale vetroso mentre solo dopo tale rimozione,è possibile dare avvio alla bonifica delle falde sottostanti.La rivalsa del Comune non può avvenire allora solo per le speseeffettivamente sostenute, «poiché la bonifica delle aree e delle faldesottostanti non potrà avere inizio se non dopo la rimozione delmateriale sovrastante».2.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamentala «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1299 c.c.»: sarebbeerronea l’affermazione del tribunale per cui il credito del Comunesorgerebbe solo a seguito dell’effettivo esborso delle somme dovuteper la bonifica dell’area inquinata.Per il ricorrente, invece, troverebbe applicazione il principio(come dalla citata Cass. n. 7332 del 2025), per cui la legittimazionealla domanda di regresso non presuppone necessariamente6 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essereproposta, anche in via preventiva, contro il condebitore ex delicto, inprevisione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato;la domanda di regresso e, più in generale, quella direttaall’accertamento della gravità delle diverse colpe e dell’entità delleconseguenze, deve essere proposta espressamente dal responsabile«regrediente», in funzione della ripartizione interna del peso delrisarcimento con i corresponsabili.Per tale ragione, il Comune è legittimato a presentare l’istanzadi ammissione al passivo, essendo titolare ex lege di un diritto dicredito e di rivalsa nei confronti della società fallita, senza rilevanzadel mancato esborso delle somme.

Né il Comune è un soggettocoobbligato, ma è tenuto alla bonifica nel caso in cui il principaleresponsabile dell’attività inquinante non vi provveda; di qui ilrichiamo erroneo agli articoli 1950 e 1299 c.c. da parte del tribunale.3.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati.3.1.

Si premette che non si è formato il giudicato interno inrelazione all’affermazione del giudice delegato per cui il Comune, perpotersi insinuare al passivo del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l,avrebbe dovuto prima sopportare le spese di ripristino ambientale.Infatti, l’argomentazione risulta impugnata in sede diopposizione allo stato passivo, in quanto il Comune ha ivi dedottoche la società fallita era l’unica responsabile della presenza sull’areadel materiale abbandonato, che la scelta del curatore di escluderedall’inventario tali beni non era legittima e che, non avendoprovveduto la società, prima, e la curatela, poi, allo smaltimento deirifiuti dalla bonifica del sito, «l’obbligo di provvedere grava, in viasubordinata e surrogatoria, sull’ente locale di prossimità, variati delComune di [OSCURATO:PERSONA]».7 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il Comune ha aggiunto che il credito era anche certo nell’an(trattandosi di diritto di credito di fonte legale) e nel quantum,richiamando una determinazione assunta dal commissario giudiziale.Si deduce perciò che l’art. 253 TUA debba essere diversamenteinterpretato, nel senso che il diritto di rivalsa spettava non soloall’ente territoriale che avesse provveduto, a proprie spese, agliinterventi di riparazione ambientale, ma anche al Comune che, purnon avendo provveduto ad esse, era tenuto per legge a taleadempimento.

Ne conseguirebbe che, una volta che l’obbligo diripristino ambientale così gravi sull’ente, la corretta interpretazionedella norma (art. 253 TUA) conduce ad un diritto di credito delComune, anche prima dell’effettuazione dei lavori e del sostenimentodei costi, conseguendone altresì la mancata formazione del giudicatointerno.4.

Osserva il Collegio che, come anticipato, va affrontata laquestione in ordine alla possibilità per l’ente locale territoriale o perla Regione, tenuti d’ufficio ai lavori di bonifica (in surroga delresponsabile non rinvenuto o del proprietario incolpevole), dipresentare la domanda di ammissione al passivo del fallimento primadi avere iniziato la procedura tecnico-amministrativa di bonifica ecomunque prima di averne sostenuto i costi.4.1.

Il tribunale, nel decreto impugnato, ha rigettato ladomanda, con riferimento sia allo smaltimento del materiale vetrosopresente nell’area aperta, sia alla bonifica di tutti i terreni, ivicomprese le falde sottostanti interessate da tali superfici: ciò, inquanto, sarebbe consentito al Comune rivalersi in sede fallimentare,spese già effettivamente sostenute per il ripristino ambientale.Circostanza nella specie però non verificatasi.8 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/20265.

La soluzione adottata tribunale risulta condivisibile, percoerenza sia con la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006(TUA), che ha sostituito il d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi),sia in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, più volteespressa in tal senso.6.

Non v’è dubbio che la normativa preveda il diritto di rivalsadell’ente territoriale esclusivamente dopo l’effettuazione delle operedi ripristino ambientale e la sopportazione delle relative spese, anchese il d.lgs. n. 22 del 1997 si occupava espressamente - nel D.M.territoriale doveva interfacciarsi con un fallimento o con unaprocedura esecutiva individuale, dettando una peculiare disciplina.6.1.

L’articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997 fissa ladisciplina generale relativa alla «surroga» - poi ripresa dall’art. 244TUA - da parte di comune e Regione, in caso di mancataindividuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento(«[q]ualora i responsabili non provvedano ovvero non sianoindividuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e diripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal comuneterritorialmente competente e ove questo non provveda dallaregione, che si avvale anche di altri enti pubblici.

Al fine di anticiparele somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositifondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»).Già l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva al comma 10che «gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristinoambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui aicommi 2 e 3», aggiungendo al comma 11 che «[l]e spese sostenuteper la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dellearee inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistiti da privilegiospeciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti9 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile».

Risulta chiaroallora il riferimento letterale alle «spese sostenute».6.2.

Il medesimo riferimento alle «spese sostenute» si trova,però, anche nella Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006,dedicata alle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonificadei siti inquinati».Si chiarisce all’art. 240, primo comma, lettera a), la natura del«sito contaminato», ossia di quello «nel quale i valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazionedella procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 […] risultanosuperati».Per «bonifica», poi, si intende «l’insieme degli interventi atti adeliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurrele concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo enelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR)» (lettera p), mentre le operedi «ripristino e ripristino ambientale» sono «gli interventi diriqualificazione ambientale e paesaggistica […] che consentono direcuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per ladestinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici» (lettera q).6.3.

L’art. 242 TUA, poi, indica le specifiche «procedureoperative ed amministrative», di natura squisitamente pubblicistica,da osservare al verificarsi di un evento che sia potenzialmente ingrado di contaminare il sito, ove si accerti l’avvenuto superamentodel CSC, anche con procedura semplificata (art. 242-bis).6.4.

Ove dunque, in presenza di contaminazione, ilresponsabile non sia individuabile o non provveda e non provvedaneppure il proprietario del sito, né altro soggetto interessato, «gliinterventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cuial presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in10 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026conformità a quanto disposto dall’art. 250» (art. 244 TUA); scattaallora il potere sostitutivo delle amministrazioni pubbliche, anche aseguito di comunicazione da parte dei privati (art. 245 TUA) e anche6.5.

L’art. 250 TUA (Bonifica da parte dell’amministrazione)dispone proprio che, in assenza dell’intervento del soggettoresponsabile o del proprietario, o di altri soggetti interessati, leprocedure e gli interventi di cui all’art. 242 «sono realizzati d’ufficiodal comune territorialmente competente e, ove questo nonprovveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal pianoregionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche dialtri soggetti pubblici o privati […] Al fine di anticipare le somme [..]le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle propriedisponibilità di bilancio».

Il sistema alterna e combina dunque ilprincipio della “surroga”, in prima battuta e, poi, quello della“sussidiarietà verticale”.L’art. 253, comma 2, chiarisce, in via definitiva, che «[l]e spesesostenute per gli interventi di cui al comma 1 [di cui al presentetitolo] sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle areemedesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma,del codice civile»; la «ripetizione delle spese» viene esercitata «neiconfronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o delpericolo di inquinamento», ove non sia possibile accertare l’identitàdel soggetto responsabile o comunque non sia possibile esercitareazioni di rivalsa nei confronti di tale soggetto.Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto alrimborso delle «spese degli interventi adottati dall’autoritàcompetente» soltanto nei limiti del valore di mercato del sitodeterminato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art.253, comma 4, TUA).11 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Allo stesso modo, il comma 4 dell’art. 253, TUA, riconosce alproprietario non responsabile dell’inquinamento che abbiaspontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, il dirittodi rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento «per lespese sostenute» e per l’eventuale maggior danno subito.Pertanto, anche la normativa successiva al d.lgs. n. 22 del1997 consente agli enti territoriali competenti o, comunque, allaregione, che abbiano posto in essere le opere di ripristino ambientalee di bonifica (sostenendo i relativi costi), di agire nei confronti delresponsabile dell’inquinamento o del proprietario del sito inquinato.7.

Tali principi - in relazione alla necessità di sopportare lespese per gli oneri di bonifica ambientale prima di procedere allarivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento o delproprietario del sito - sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenzadi questa Corte.Si è chiarito, infatti, che, in tema di bonifica spontanea di sitoinquinato (ferma restando l’applicazione del principio comunitario«chi inquina paga», dovendosi fare riferimento alla sentenzadell’[OSCURATO:PERSONA] del Cons. di Stato. n. 10 del 2021 e alla figuradi «detentore» del curatore, oltre che alla recente ordinanza n. 9661del 2025 di nuova rimessione all’Ad.

Plen., in riferimento acontaminazione effettuata da soggetto non proprietario dell’area, masolo dei rifiuti prodotti, e a Cass., Sez.U., 3077 del 2023, che sviluppail profilo dell’esonero dal dovere di attivazione per la bonifica delproprietario incolpevole; ma anche Cass. n. 5705 del 2013, che hariconosciuto la prededuzione alle spese già sostenute dall’entepubblico), il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti delresponsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizioneche sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dallalegge e indipendentemente dalla identificazione del responsabile12 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'inquinamento da parte della competente autoritàamministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, taleaccertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice.

Non trova,peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cuiall'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" dicontenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fattoobbiettivo dell'inquinamento (Cass., sez. 3, 22/1/2019, n. 1573).In sostanza, si è ritenuto che la qualifica di «responsabiledell’inquinamento» sia da rinvenirsi, non in base al giudizio di valoredella condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico(dolo o colpa), ma esclusivamente in riferimento «al giudizioeziologico relativo al profilo oggettivo dell’avere meramente datocausa all’inquinamento», non facendo riferimento alla responsabilitàper danno, ma alla «responsabilità dell’evento», rilevando solo la«causalità materiale» e non anche la causalità giuridica ex art. 1223c.c., e quindi solo la relazione fra condotta ed evento (Cass n. 1573del 2019; Cass., 10/12/2019, n. 32142).Vi è nella fattispecie una responsabilità «per pura causalità»,non riconducibile neanche alla responsabilità civile di tipo oggettivo,la quale contempla pur sempre una forma di imputazione soggettivadell’evento dannoso di natura «posizionale» (Cass. n. 32142 del2019).Trattasi di logica «puramente indennitaria» (Cass. n. 1573 del2019), che «sottrae la fattispecie della rivalsa all’illecito aquiliano»;di qui l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso percassazione.Viene, dunque e decisivamente, enfatizzato il caratterevolontario dell’esborso sopportato dal proprietario e l’adempimentodi funzione pubblica per ciò che concerne le spese sostenute dallapubblica amministrazione, escludendosi che la rivalsa possa13 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026acquistare il contenuto della reintegrazione di una perditapatrimoniale determinata da un illecito.

Trattasi di ripetizione dellespese, quando effettuate, quale conseguenza di un’obbligazione difonte legislativa.Pertanto, ove la bonifica sia posta in essere dal proprietarionon responsabile, egli fa valere nei confronti del responsabiledell’inquinamento «lo stesso diritto che avrebbe potuto esercitare laPubblica amministrazione, cioè il proprietario non ne chiede ilrisarcimento del danno extracontrattuale, ma il rimborso delle spesenecessarie all’espletamento di una pubblica funzione, conconseguente inapplicabilità dello statuto disciplinare propriodell’illecito civile» (Cass. n. 32142 del 2019).8.

L’ulteriore addentellato, per la ricostruzione della fattispecie,giunge dall’altra recente pronuncia di questa Corte per cui il dirittodi rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti delresponsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventieseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n.152 del 2006), è circoscritto – come anticipato - alle speseeffettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relativea interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenoreletterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con laconfigurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex legesul suddetto responsabile (Cass., sez. 3, 4/1/2024, n. 199).In questo caso, si trattava proprio dell’azione di rivalsapresentata da un comune nei confronti del responsabiledell’inquinamento, e questa Corte ha richiamato i precedenti sopraindicati, individuando il responsabile dell’inquinamento in ragione«del mero evento della contaminazione del sito» (Cass. n. 199 del2024).14 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il responsabile è così tenuto a tenere indennel’amministrazione delle spese sopportate per la bonifica econseguenti al fatto obbiettivo dell’inquinamento, trattandosi di unaobbligazione di fonte legislativa, di contenuto indennitario e nonrisarcitorio (Cass. n. 199 del 2024).La PA, a sua volta, esercita un’azione di rivalsa nei confrontidel responsabile dell’inquinamento, attinente ad una «ripetizionedelle spese», non potendosi fare riferimento anche alle spese che lastessa «dovrà necessariamente sostenere in futuro», pur con laprecisazione che ciò «non impedisce alla PA l’esercizio di ulterioriazioni di rivalsa per gli esborsi che verrà ad effettuare per gliinterventi necessari di bonifica che saranno realizzati».8.1.

Non risulta ostativa alla interpretazione qui prospettata –come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale - lapronuncia di questa Corte n. 7332 del 2025, che si occupa delladiversa questione della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., incaso di responsabilità ex delicto, distante dalla attuale situazione diindennizzo da atto lecito, scaturente dalla surroga della PA nelleillecito, ma deve agire – per disposizione di legge – in surroga.Risultano non pertinenti altresì le ulteriori pronunce checonsentono al condebitore solidale ex delicto di esercitare il regressoanche in via preventiva, ossia in previsione dell’esito positivodell’azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente allafruttuosa escussione del regrediente per l’intero (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 15930; Cass. 15/1/2003, n 490; Cass., 11/3/1998, n 2680).9.

Ulteriore conferma si rinviene nella sentenza della Cortecostituzionale n. 151 del 2024, che, da un lato, ha dichiarato fondatala questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 75 della leggedella Regione Sardegna 23/10/2023, n. 9, nella parte in cui15 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026disponeva che «sono conferiti, inoltre, alle province e cittàmetropolitane le funzioni e compiti amministrativi attribuite allaregione dall’articolo 250 del d.lgs. n. 152 del 2006» (in tal modorestringendo la nozione di PA che opera in materia di bonifica solo alComune e alla regione), e dall’altro, ha ritenuto non fondata laquestione di legittimità costituzionale della medesima leggeregionale, nella parte in cui dispone che funzioni e compitiamministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell’articolo249 TUA (di piccole dimensioni) possa essere attribuita ai comuni,per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alleprovince e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comunidella stessa provincia o Città metropolitana.In particolare, in motivazione si dà atto che «l’esecuzione dellabonifica in via sostitutiva può necessitare di competenze tecnichespecifiche e di risorse economiche significative, tanto che, a normadell’articolo 250, comma 1, cod. ambiente, le amministrazioni tenutea provvedervi possono avvalersi anche di altri soggetti, pubblici oprivati, individuati all’esito di apposite procedure ad evidenzapubblica».Significativa è poi l’affermazione per cui «a fronte delle spesesopportate dalle amministrazioni tenute alla sostituzione delsoggetto responsabile della contaminazione, il credito restitutorio ègarantito da privilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento».

Anche in questo caso, dunque, si fa riferimento a«spese sopportate».9.1.

In definitiva, nella vicenda non risulta esservi stata alcunauna attività amministrativa determinativa delle opere (e/oavocazione della competenza ad eseguirle da parte della regione, che16 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026potrebbe agire in via sostitutiva) e della spesa (circostanza nonemersa nel provvedimento impugnato).10.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.».In sostanza, il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbedovuto sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo,dichiarativa di fallimento, in quanto, dopo una prima pronuncia dellaCorte di cassazione (n. 1393/2024), che aveva annullato laprecedente sentenza della Corte d’appello di Brescia, quest’ultima,«disattendendo quanto disposto dalla Corte di cassazione» avrebbe«ritenuto di confermare nuovamente la dichiarazione di fallimento»,con conseguente nuovo ricorso per cassazione presentato dallasocietà.In realtà, il presente giudizio di opposizione allo stato passivo– si obietta - «presuppone» una decisione definitiva in ordine alladichiarazione di fallimento della società: ove, infatti, essa fosserevocata, risulterebbe improcedibile l’opposizione allo stato passivo(si richiama Cass. n. 29670 del 2022).11.

Il motivo è infondato.

Infatti, proprio la natura delprocedimento di accertamento del passivo di cui agli articoli 52 e 93l.f., ivi comprese le fasi di impugnazione (art. 98 e s. l.f.),caratterizzato da specialità, esclusività e particolare celerità, nonconsentono la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., n.10394 del 2021; Cass. n. 2991 del 2020; Cass. n. 7547 del 2018;Cass. n. 5255 del 2017; Cass., Sez.U., n. 21499 del 2004), anche inragione della portata del giudicato ex art. 96, comma 5, l.f. (Cass.,sez. 1, 4/10/2025, n. 26733; Cass., sez. 1, 22/3/2024, n. 7772;Cass., sez. 1, 12/4/2022, n. 11808); ciò nulla interferisce con l’ovvioprincipio per cui, una volta e se intervenuta la revoca della17 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026dichiarazione di fallimento, con sentenza passata in giudicato,diventa improcedibile il giudizio per la verificazione dell’ammissioneal passivo.L’affermazione trova conforto anche nell’art. 19 l.f., a mentedel quale «proposto il reclamo, la Corte d’appello, su richiesta diparte, ovvero del curatore, può, quando ricorrano gravi motivi,sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, laliquidazione dell’attivo».

Pertanto, in pendenza della citataimpugnazione, promossa ex art. 18 l.f., la Corte d’appello può, al più,sospendere la liquidazione dell’attivo, ma non il procedimento diverifica del passivo, stante la peculiarità dello stesso che, proprio inbase alla disciplina legislativa, deve essere portato a termine in modorapido.A conferma di tale interpretazione, l’art. 52 CCII, nonapplicabile ratione temporis, ha chiarito, per le nuove procedure, che«[p]roposto il reclamo, la Corte di appello, su richiesta di parte o delcuratore, può, quando ricorrano gravi e fondati motivi, sospendere,in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, laformazione dello stato passivo e il compimento di altri atti digestione».

Solo dunque la nuova normativa, estranea per manifestadiscontinuità regolatoria, consente alla Corte d’appello, in sede direclamo ex art. 51 CCII, di sospendere «la formazione dello statopassivo».12.

Con il quarto motivo si deduce la «questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codicedell’ambiente) con riguardo agli articoli 3,9 e 41 Costituzione».L’art. 253 TUA - ad avviso del ricorrente - «sembracondizionare l’esistenza del diritto di rivalsa del Comune allacondizione che questo abbia effettivamente sostenuto i costi di18 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026bonifica che avrebbe dovuto affrontare il soggetto responsabiledell’attività inquinante».Tuttavia, nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento siasottoposto a procedura concorsuale, l’ammissione al passivo delComune è subordinata all’effettivo pagamento dei costi di bonifica.Verrebbero disciplinate nel medesimo modo due situazionidifferenti: a) quella del responsabile dell’inquinamento che operiancora in bonis e che può essere oggetto di azioni dirette di rivalsae di recupero delle somme da parte del Comune; b) quella delresponsabile dell’inquinamento, ormai dichiarato fallito, per il qualeil Comune dovrebbe, prima, effettuare le bonifiche (anticipandodirettamente tutti i costi) e, poi, una volta terminata l’attività dirisanamento ambientale, insinuarsi al passivo in una proceduraconcorsuale liquidatoria che, nel frattempo, si dispiega in base airitmi dettati dalla curatela.In tale ultima fattispecie, l’interesse del Comune e dell’interacollettività, di rilevanza costituzionale, non risulterebbecorrettamente salvaguardato, «poiché ad esso si applicherebbe unanormativa che presuppone la solvibilità del responsabile, che, invece,è venuta meno».L’art. 253 TUA sarebbe così viziato da incostituzionalità nellaparte in cui «non prevedeva che l’ente locale - obbligato allebonifiche ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 – pot[esse] insinuarsi alpassivo della procedura concorsuale aperta a carico del soggettoresponsabile dell’attività inquinante anche senza averpreventivamente sostenuto i costi delle bonifiche».In subordine, il ricorrente chiede che la Corte offraun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 253 citato,in modo da salvaguardare le legittime prerogative dell’ente locale19 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026preposto anche alla salvaguardia e alla tutela della salubrità delproprio territorio.13.

Il motivo è inammissibile.

Si premette che è inammissibile ilmotivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettareuna questione di legittimità costituzionale di una norma non potendoessere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnatoidoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte.

E' infattiriservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o menola questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessaessere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre cheprospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essarisulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, inconnessione con la decisione di questioni sostanziali o processualiritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez.U., n. 25573 del 2022,Cass., sez. 1, n. 28789; Cass. n. 14666 del 2022).La questione di illegittimità costituzionale evocata è in realtàirrilevante.

Va, osservato che, nella specie, non ricorre l’ipotesicontemplata dall’art. 253, comma 4, in quanto il Comune ha agito,non nei confronti del proprietario (del terreno) non responsabiledell’inquinamento, ossia la società AERRE, ma nei confronti delsoggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,società controllata da Aerre).

La stessa carenza di rilevanza rinvieneanche dal non aver il Comune dimostrato in alcun modo di avereiniziato una qualsiasi attività di bonifica mentre, al contrario, è statorappresentato negli atti del giudizio che una parziale attività dibonifica sia stata effettuata dalla Provincia di Mantova.14.

Un ulteriore profilo di irrilevanza della questione provieneinfine dalla circostanza per cui, in caso di inattività o inadempienzada parte del Comune, la Regione risulta il soggetto pubblico che deveprovvedere ad ogni adempimento ai sensi dell’art. 250 TUA («le20 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026procedure e gli interventi di cui all’art. 242 sono realizzati d’ufficiodal comune territorialmente competente e, ove questo nonprovveda, dalla regione»); sicché – per quanto emerso - non siconosce ancora se l’attività di bonifica, anche delle falde acquifere,sarà effettuata in futuro e, soprattutto, chi sarà il soggetto che viprovvederà, né tale accertamento pertiene ad eventi condizionanti ilgiudizio di cassazione.15.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del Comune ricorrente e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare in favoredel controricorrente fallimento le spese del giudizio di legittimità chesi liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il Consigliere EstensoreLuigi D’OrazioIl PresidenteMassimo Ferro21 RG n. 13726/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tificazioni relative al presente procedimento all’ind2i rizzo di postaelettronica certificata indicato.22877287/2019- ricorrente -contro R.G.N.11368/2017rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente -1 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso il decreto del tribunale di Mantova al n. 1555/2025,depositato in data 15/5/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente Comune l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’accoglimento del ricorso;udito per il controricorrente fallimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto del ricorso.1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. operava nel settore della raccolta, delrecupero e della lavorazione di rifiuti di vetro, esercitando l’attivitàin un immobile nel comune di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dellasocietà controllante [OSCURATO:SOCIETA]. Il tribunale di Mantova, con sentenzan. 30/2020, depositata il 24/9/2020, ne dichiarava il fallimento dellasocietà. Nel dicembre 2020 la Provincia di Mantova, per far fronte aicosti di messa in sicurezza e bonifica del sito, escuteva la polizzafideiussoria emessa da COFACE assicurazioni.2. Il corrispondente Comune chiedeva, con istanza del24/9/2021, di essere ammesso al passivo della società per euro4.000.000,00, sia a titolo di prededuzione, sia in privilegio ex art.253 del d.lgs. n. 152 del 2006; l’importo corrispondeva “al presuntocosto di smaltimento dei cumuli di materiale vetroso” presenti nelsito (di proprietà di AERRE) ove la società fallita svolgeva la propria3. Il giudice delegato escludeva il credito evidenziando che ilComune aveva esercitato azione di regresso nei confronti della fallita2 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026senza avere documentato alcun costo per lo smaltimento dei rifiutivetrosi e per la bonifica (cfr. art. 1299 c.c.).4. Proponeva opposizione allo stato passivo il Comunededucendo che: la società fallita era l’unica responsabile dellapresenza sull’area in questione del materiale abbandonato; non eralegittima la scelta del curatore di escludere dall’inventario i cumuli dimateriale vetroso, abbandonati sulle aree che la stessa aveva in uso;tale materiale apparteneva alla società fallita, che dunque nerispondeva in relazione alla sua natura, destinazione econservazione; l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, applicandoil principio «chi inquina paga» con sentenza n. 3 del 2021 avevastatuito che la curatela fallimentare «succede[va] agli obblighi dibonifica e di recupero che erano in capo alla società debitrice»; nonavendo provveduto né la società, prima, né la curatela, poi, allosmaltimento dei rifiuti e alla bonifica del sito, l’obbligo di provvederegravava «in via subordinata e surrogatoria, sull’ente locale diprossimità» e dunque sul comune; il credito era certo sia nell’an (lafonte del diritto di credito era la legge) sia nel quantum, dato chel’ammontare era stato preventivato dallo stesso commissariogiudiziale; il credito era in prededuzione, in quanto il Comuneavrebbe operato «in luogo della Curatela»; anche la società Ecoglasss.r.l., contattata dal Comune, aveva quantificato l’ammontare dellespese necessarie allo smaltimento del materiale e per la bonifica emessa in sicurezza delle aree, in base ai medesimi criteri.5. Il tribunale di Mantova, con decreto n. 1555/2025,depositato il 15/5/2025, rigettava l’opposizione: dopo aver dato attoche la Corte d’appello di Brescia, con sentenza 11/2/2025, in sededi reclamo ex art. 18 l.f. (in sede di riassunzione, dopol’annullamento da parte della Corte di cassazione della precedentesentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo), aveva3 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026confermato la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dallostesso tribunale, osservava che il credito del Comune sorgeva «soloa seguito dell’effettivo esborso delle somme dovute per la bonificadell’area inquinata», in base ai principi generali in tema di azione dirivalsa da parte del soggetto che aveva adempiuto ovvero diregresso tra condebitori (art. 1950 c.c. e 1299 c.c.), circostanzapacificamente esclusa, né vi era prova che il credito azionato in viadi regresso-rivalsa fosse sorto.Inoltre, poiché la Provincia di Mantova aveva aggiudicato lagara di appalto per la gestione dei rifiuti alla società SGS Estate, nonappariva «verosimile neppure che in futuro l’opponente sia tenuto asostenere i predetti costi».6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione ilComune di [OSCURATO:PERSONA], depositando memoria. Ha resistito concontroricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositando memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la «violazione o falsaapplicazione delle norme di legge e in particolare degli articoli 250 e253 del d.lgs. n. 152 del 2006».Il ricorrente evidenzia che l’opificio, un tempo utilizzato dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora fallita, era un luogo altamente contaminatoe le attività di bonifica delle falde sottostanti non erano ancora stateavviate, né dalla proprietà dell’area (società AERRE), né dallaprocedura fallimentare, che aveva la disponibilità materiale deiresidui vetrosi.In base all’art. 250 TUA, nel caso in cui i soggetti obbligati adeseguire le opere di bonifica non vi provvedano, tali adempimentigravano sul comune, così che quest’ultimo, una volta effettuate leopere di bonifica, può rivalersi sui soggetti obbligati, per recuperarei costi e gli oneri sostenuti.4 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tuttavia, tale procedura di salvaguardia dell’ambiente presentadelle criticità, in quanto il Comune non ha la disponibilità economicaminima necessaria per affrontare ingenti costi di bonifica, stimati ineuro 12.000.000,00, come quantificati dall’amministrazioneprovinciale di Mantova nel corso di un parallelo giudizio penale.La massa attiva del fallimento, quindi, dovrebbe esseredestinata «e vincolata per l’intero (concorrere a) sostenere i costiper eliminare gli effetti negativi delle condotte inquinanti tenute delladebitrice mentre era in bonis».Per il ricorrente, infatti, tutta l’attività inquinante deve riferirsiin via esclusiva alla società fallita e la domanda di ammissione alpassivo del Comune, allora, risponde alla necessità di «poterassicurare le maggiori risorse economiche possibili per sostenere icosti di bonifica, costi che, comunque, rimarranno in gran parte acarico dell’ente locale, visto che la procedura fallimentare, puressendovi tenuta, ad oggi non ha iniziato alcuna attività in talsenso». Così come, in base alla giurisprudenza amministrativa,ricade sulla curatela l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiutidi cui all’art. 192 TUA e i relativi costi vanno imputati alla massafallimentare.Nell’inerzia del fallimento, spetta dunque al Comune – secondola prospettazione del motivo - valutare la necessità di intraprendereun intervento volto a salvaguardare l’ambiente, salvo poi rivalersi neiconfronti degli obbligati principale, né rileva che l’area e gli immobilisiano di proprietà di altra società (AERRE).La questione introdotta attiene alla possibilità per il Comune,una volta effettuato il pagamento dei costi per il ripristinoambientale, di insinuarsi al passivo, quando nel frattempo ilfallimento, quale obbligato principale ed unico responsabile, «si saràsottratto ad ogni prescrizione o avrà reso inutile ogni iniziativa per5 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026avere destinato ad altri l’attivo fallimentare raccolto», posto che laprocedura concorsuale potrebbe concludersi anche prima deltermine dell’operazione di risanamento.Tra l’altro, nella domanda di ammissione al passivo, il Comuneha precisato che il proprio credito era stato quantificato tenendoconto di un importo che comprendeva, «sia lo smaltimento delmateriale vetroso presente nelle aree aperte dell’azienda […] sia laconseguente bonifica di tutti i terreni, quindi anche delle faldesottostanti interessate da queste superfici», derivandone l’erroneitàdella affermata tardività delle deduzioni contenute nella memoriaautorizzata.L’intervento da parte del Comune - a giudizio del ricorrente - èverosimile, a differenza di quanto affermato nel decreto impugnato,proprio in ragione di quanto disposto dall’art. 250 TUA, che pone acarico dell’ente locale degli oneri di bonifica, mentre quello dellaProvincia di Mantova, poi, riguarda esclusivamente la rimozione e losmaltimento del materiale vetroso mentre solo dopo tale rimozione,è possibile dare avvio alla bonifica delle falde sottostanti.La rivalsa del Comune non può avvenire allora solo per le speseeffettivamente sostenute, «poiché la bonifica delle aree e delle faldesottostanti non potrà avere inizio se non dopo la rimozione delmateriale sovrastante».2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamentala «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1299 c.c.»: sarebbeerronea l’affermazione del tribunale per cui il credito del Comunesorgerebbe solo a seguito dell’effettivo esborso delle somme dovuteper la bonifica dell’area inquinata.Per il ricorrente, invece, troverebbe applicazione il principio(come dalla citata Cass. n. 7332 del 2025), per cui la legittimazionealla domanda di regresso non presuppone necessariamente6 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essereproposta, anche in via preventiva, contro il condebitore ex delicto, inprevisione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato;la domanda di regresso e, più in generale, quella direttaall’accertamento della gravità delle diverse colpe e dell’entità delleconseguenze, deve essere proposta espressamente dal responsabile«regrediente», in funzione della ripartizione interna del peso delrisarcimento con i corresponsabili.Per tale ragione, il Comune è legittimato a presentare l’istanzadi ammissione al passivo, essendo titolare ex lege di un diritto dicredito e di rivalsa nei confronti della società fallita, senza rilevanzadel mancato esborso delle somme. Né il Comune è un soggettocoobbligato, ma è tenuto alla bonifica nel caso in cui il principaleresponsabile dell’attività inquinante non vi provveda; di qui ilrichiamo erroneo agli articoli 1950 e 1299 c.c. da parte del tribunale.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati.3.1. Si premette che non si è formato il giudicato interno inrelazione all’affermazione del giudice delegato per cui il Comune, perpotersi insinuare al passivo del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l,avrebbe dovuto prima sopportare le spese di ripristino ambientale.Infatti, l’argomentazione risulta impugnata in sede diopposizione allo stato passivo, in quanto il Comune ha ivi dedottoche la società fallita era l’unica responsabile della presenza sull’areadel materiale abbandonato, che la scelta del curatore di escluderedall’inventario tali beni non era legittima e che, non avendoprovveduto la società, prima, e la curatela, poi, allo smaltimento deirifiuti dalla bonifica del sito, «l’obbligo di provvedere grava, in viasubordinata e surrogatoria, sull’ente locale di prossimità, variati delComune di [OSCURATO:PERSONA]».7 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il Comune ha aggiunto che il credito era anche certo nell’an(trattandosi di diritto di credito di fonte legale) e nel quantum,richiamando una determinazione assunta dal commissario giudiziale.Si deduce perciò che l’art. 253 TUA debba essere diversamenteinterpretato, nel senso che il diritto di rivalsa spettava non soloall’ente territoriale che avesse provveduto, a proprie spese, agliinterventi di riparazione ambientale, ma anche al Comune che, purnon avendo provveduto ad esse, era tenuto per legge a taleadempimento. Ne conseguirebbe che, una volta che l’obbligo diripristino ambientale così gravi sull’ente, la corretta interpretazionedella norma (art. 253 TUA) conduce ad un diritto di credito delComune, anche prima dell’effettuazione dei lavori e del sostenimentodei costi, conseguendone altresì la mancata formazione del giudicatointerno.4. Osserva il Collegio che, come anticipato, va affrontata laquestione in ordine alla possibilità per l’ente locale territoriale o perla Regione, tenuti d’ufficio ai lavori di bonifica (in surroga delresponsabile non rinvenuto o del proprietario incolpevole), dipresentare la domanda di ammissione al passivo del fallimento primadi avere iniziato la procedura tecnico-amministrativa di bonifica ecomunque prima di averne sostenuto i costi.4.1. Il tribunale, nel decreto impugnato, ha rigettato ladomanda, con riferimento sia allo smaltimento del materiale vetrosopresente nell’area aperta, sia alla bonifica di tutti i terreni, ivicomprese le falde sottostanti interessate da tali superfici: ciò, inquanto, sarebbe consentito al Comune rivalersi in sede fallimentare,spese già effettivamente sostenute per il ripristino ambientale.Circostanza nella specie però non verificatasi.8 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/20265. La soluzione adottata tribunale risulta condivisibile, percoerenza sia con la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006(TUA), che ha sostituito il d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi),sia in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, più volteespressa in tal senso.6. Non v’è dubbio che la normativa preveda il diritto di rivalsadell’ente territoriale esclusivamente dopo l’effettuazione delle operedi ripristino ambientale e la sopportazione delle relative spese, anchese il d.lgs. n. 22 del 1997 si occupava espressamente - nel D.M.territoriale doveva interfacciarsi con un fallimento o con unaprocedura esecutiva individuale, dettando una peculiare disciplina.6.1. L’articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997 fissa ladisciplina generale relativa alla «surroga» - poi ripresa dall’art. 244TUA - da parte di comune e Regione, in caso di mancataindividuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento(«[q]ualora i responsabili non provvedano ovvero non sianoindividuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e diripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal comuneterritorialmente competente e ove questo non provveda dallaregione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticiparele somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositifondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»).Già l’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva al comma 10che «gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristinoambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui aicommi 2 e 3», aggiungendo al comma 11 che «[l]e spese sostenuteper la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dellearee inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistiti da privilegiospeciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti9 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile». Risulta chiaroallora il riferimento letterale alle «spese sostenute».6.2. Il medesimo riferimento alle «spese sostenute» si trova,però, anche nella Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006,dedicata alle «norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonificadei siti inquinati».Si chiarisce all’art. 240, primo comma, lettera a), la natura del«sito contaminato», ossia di quello «nel quale i valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazionedella procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 […] risultanosuperati».Per «bonifica», poi, si intende «l’insieme degli interventi atti adeliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurrele concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo enelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delleconcentrazioni soglia di rischio (CSR)» (lettera p), mentre le operedi «ripristino e ripristino ambientale» sono «gli interventi diriqualificazione ambientale e paesaggistica […] che consentono direcuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per ladestinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici» (lettera q).6.3. L’art. 242 TUA, poi, indica le specifiche «procedureoperative ed amministrative», di natura squisitamente pubblicistica,da osservare al verificarsi di un evento che sia potenzialmente ingrado di contaminare il sito, ove si accerti l’avvenuto superamentodel CSC, anche con procedura semplificata (art. 242-bis).6.4. Ove dunque, in presenza di contaminazione, ilresponsabile non sia individuabile o non provveda e non provvedaneppure il proprietario del sito, né altro soggetto interessato, «gliinterventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cuial presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in10 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026conformità a quanto disposto dall’art. 250» (art. 244 TUA); scattaallora il potere sostitutivo delle amministrazioni pubbliche, anche aseguito di comunicazione da parte dei privati (art. 245 TUA) e anche6.5. L’art. 250 TUA (Bonifica da parte dell’amministrazione)dispone proprio che, in assenza dell’intervento del soggettoresponsabile o del proprietario, o di altri soggetti interessati, leprocedure e gli interventi di cui all’art. 242 «sono realizzati d’ufficiodal comune territorialmente competente e, ove questo nonprovveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal pianoregionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche dialtri soggetti pubblici o privati […] Al fine di anticipare le somme [..]le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle propriedisponibilità di bilancio». Il sistema alterna e combina dunque ilprincipio della “surroga”, in prima battuta e, poi, quello della“sussidiarietà verticale”.L’art. 253, comma 2, chiarisce, in via definitiva, che «[l]e spesesostenute per gli interventi di cui al comma 1 [di cui al presentetitolo] sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle areemedesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma,del codice civile»; la «ripetizione delle spese» viene esercitata «neiconfronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o delpericolo di inquinamento», ove non sia possibile accertare l’identitàdel soggetto responsabile o comunque non sia possibile esercitareazioni di rivalsa nei confronti di tale soggetto.Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto alrimborso delle «spese degli interventi adottati dall’autoritàcompetente» soltanto nei limiti del valore di mercato del sitodeterminato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art.253, comma 4, TUA).11 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Allo stesso modo, il comma 4 dell’art. 253, TUA, riconosce alproprietario non responsabile dell’inquinamento che abbiaspontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, il dirittodi rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento «per lespese sostenute» e per l’eventuale maggior danno subito.Pertanto, anche la normativa successiva al d.lgs. n. 22 del1997 consente agli enti territoriali competenti o, comunque, allaregione, che abbiano posto in essere le opere di ripristino ambientalee di bonifica (sostenendo i relativi costi), di agire nei confronti delresponsabile dell’inquinamento o del proprietario del sito inquinato.7. Tali principi - in relazione alla necessità di sopportare lespese per gli oneri di bonifica ambientale prima di procedere allarivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento o delproprietario del sito - sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenzadi questa Corte.Si è chiarito, infatti, che, in tema di bonifica spontanea di sitoinquinato (ferma restando l’applicazione del principio comunitario«chi inquina paga», dovendosi fare riferimento alla sentenzadell’[OSCURATO:PERSONA] del Cons. di Stato. n. 10 del 2021 e alla figuradi «detentore» del curatore, oltre che alla recente ordinanza n. 9661del 2025 di nuova rimessione all’Ad. Plen., in riferimento acontaminazione effettuata da soggetto non proprietario dell’area, masolo dei rifiuti prodotti, e a Cass., Sez.U., 3077 del 2023, che sviluppail profilo dell’esonero dal dovere di attivazione per la bonifica delproprietario incolpevole; ma anche Cass. n. 5705 del 2013, che hariconosciuto la prededuzione alle spese già sostenute dall’entepubblico), il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti delresponsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizioneche sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dallalegge e indipendentemente dalla identificazione del responsabile12 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'inquinamento da parte della competente autoritàamministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, taleaccertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova,peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cuiall'art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione "ex lege" dicontenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fattoobbiettivo dell'inquinamento (Cass., sez. 3, 22/1/2019, n. 1573).In sostanza, si è ritenuto che la qualifica di «responsabiledell’inquinamento» sia da rinvenirsi, non in base al giudizio di valoredella condotta sotto il profilo soggettivo del requisito psicologico(dolo o colpa), ma esclusivamente in riferimento «al giudizioeziologico relativo al profilo oggettivo dell’avere meramente datocausa all’inquinamento», non facendo riferimento alla responsabilitàper danno, ma alla «responsabilità dell’evento», rilevando solo la«causalità materiale» e non anche la causalità giuridica ex art. 1223c.c., e quindi solo la relazione fra condotta ed evento (Cass n. 1573del 2019; Cass., 10/12/2019, n. 32142).Vi è nella fattispecie una responsabilità «per pura causalità»,non riconducibile neanche alla responsabilità civile di tipo oggettivo,la quale contempla pur sempre una forma di imputazione soggettivadell’evento dannoso di natura «posizionale» (Cass. n. 32142 del2019).Trattasi di logica «puramente indennitaria» (Cass. n. 1573 del2019), che «sottrae la fattispecie della rivalsa all’illecito aquiliano»;di qui l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso percassazione.Viene, dunque e decisivamente, enfatizzato il caratterevolontario dell’esborso sopportato dal proprietario e l’adempimentodi funzione pubblica per ciò che concerne le spese sostenute dallapubblica amministrazione, escludendosi che la rivalsa possa13 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026acquistare il contenuto della reintegrazione di una perditapatrimoniale determinata da un illecito. Trattasi di ripetizione dellespese, quando effettuate, quale conseguenza di un’obbligazione difonte legislativa.Pertanto, ove la bonifica sia posta in essere dal proprietarionon responsabile, egli fa valere nei confronti del responsabiledell’inquinamento «lo stesso diritto che avrebbe potuto esercitare laPubblica amministrazione, cioè il proprietario non ne chiede ilrisarcimento del danno extracontrattuale, ma il rimborso delle spesenecessarie all’espletamento di una pubblica funzione, conconseguente inapplicabilità dello statuto disciplinare propriodell’illecito civile» (Cass. n. 32142 del 2019).8. L’ulteriore addentellato, per la ricostruzione della fattispecie,giunge dall’altra recente pronuncia di questa Corte per cui il dirittodi rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti delresponsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventieseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n.152 del 2006), è circoscritto – come anticipato - alle speseeffettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relativea interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenoreletterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con laconfigurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex legesul suddetto responsabile (Cass., sez. 3, 4/1/2024, n. 199).In questo caso, si trattava proprio dell’azione di rivalsapresentata da un comune nei confronti del responsabiledell’inquinamento, e questa Corte ha richiamato i precedenti sopraindicati, individuando il responsabile dell’inquinamento in ragione«del mero evento della contaminazione del sito» (Cass. n. 199 del2024).14 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il responsabile è così tenuto a tenere indennel’amministrazione delle spese sopportate per la bonifica econseguenti al fatto obbiettivo dell’inquinamento, trattandosi di unaobbligazione di fonte legislativa, di contenuto indennitario e nonrisarcitorio (Cass. n. 199 del 2024).La PA, a sua volta, esercita un’azione di rivalsa nei confrontidel responsabile dell’inquinamento, attinente ad una «ripetizionedelle spese», non potendosi fare riferimento anche alle spese che lastessa «dovrà necessariamente sostenere in futuro», pur con laprecisazione che ciò «non impedisce alla PA l’esercizio di ulterioriazioni di rivalsa per gli esborsi che verrà ad effettuare per gliinterventi necessari di bonifica che saranno realizzati».8.1. Non risulta ostativa alla interpretazione qui prospettata –come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale - lapronuncia di questa Corte n. 7332 del 2025, che si occupa delladiversa questione della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., incaso di responsabilità ex delicto, distante dalla attuale situazione diindennizzo da atto lecito, scaturente dalla surroga della PA nelleillecito, ma deve agire – per disposizione di legge – in surroga.Risultano non pertinenti altresì le ulteriori pronunce checonsentono al condebitore solidale ex delicto di esercitare il regressoanche in via preventiva, ossia in previsione dell’esito positivodell’azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente allafruttuosa escussione del regrediente per l’intero (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 15930; Cass. 15/1/2003, n 490; Cass., 11/3/1998, n 2680).9. Ulteriore conferma si rinviene nella sentenza della Cortecostituzionale n. 151 del 2024, che, da un lato, ha dichiarato fondatala questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 75 della leggedella Regione Sardegna 23/10/2023, n. 9, nella parte in cui15 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026disponeva che «sono conferiti, inoltre, alle province e cittàmetropolitane le funzioni e compiti amministrativi attribuite allaregione dall’articolo 250 del d.lgs. n. 152 del 2006» (in tal modorestringendo la nozione di PA che opera in materia di bonifica solo alComune e alla regione), e dall’altro, ha ritenuto non fondata laquestione di legittimità costituzionale della medesima leggeregionale, nella parte in cui dispone che funzioni e compitiamministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell’articolo249 TUA (di piccole dimensioni) possa essere attribuita ai comuni,per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alleprovince e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più comunidella stessa provincia o Città metropolitana.In particolare, in motivazione si dà atto che «l’esecuzione dellabonifica in via sostitutiva può necessitare di competenze tecnichespecifiche e di risorse economiche significative, tanto che, a normadell’articolo 250, comma 1, cod. ambiente, le amministrazioni tenutea provvedervi possono avvalersi anche di altri soggetti, pubblici oprivati, individuati all’esito di apposite procedure ad evidenzapubblica».Significativa è poi l’affermazione per cui «a fronte delle spesesopportate dalle amministrazioni tenute alla sostituzione delsoggetto responsabile della contaminazione, il credito restitutorio ègarantito da privilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento». Anche in questo caso, dunque, si fa riferimento a«spese sopportate».9.1. In definitiva, nella vicenda non risulta esservi stata alcunauna attività amministrativa determinativa delle opere (e/oavocazione della competenza ad eseguirle da parte della regione, che16 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026potrebbe agire in via sostitutiva) e della spesa (circostanza nonemersa nel provvedimento impugnato).10. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.».In sostanza, il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbedovuto sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo,dichiarativa di fallimento, in quanto, dopo una prima pronuncia dellaCorte di cassazione (n. 1393/2024), che aveva annullato laprecedente sentenza della Corte d’appello di Brescia, quest’ultima,«disattendendo quanto disposto dalla Corte di cassazione» avrebbe«ritenuto di confermare nuovamente la dichiarazione di fallimento»,con conseguente nuovo ricorso per cassazione presentato dallasocietà.In realtà, il presente giudizio di opposizione allo stato passivo– si obietta - «presuppone» una decisione definitiva in ordine alladichiarazione di fallimento della società: ove, infatti, essa fosserevocata, risulterebbe improcedibile l’opposizione allo stato passivo(si richiama Cass. n. 29670 del 2022).11. Il motivo è infondato. Infatti, proprio la natura delprocedimento di accertamento del passivo di cui agli articoli 52 e 93l.f., ivi comprese le fasi di impugnazione (art. 98 e s. l.f.),caratterizzato da specialità, esclusività e particolare celerità, nonconsentono la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., n.10394 del 2021; Cass. n. 2991 del 2020; Cass. n. 7547 del 2018;Cass. n. 5255 del 2017; Cass., Sez.U., n. 21499 del 2004), anche inragione della portata del giudicato ex art. 96, comma 5, l.f. (Cass.,sez. 1, 4/10/2025, n. 26733; Cass., sez. 1, 22/3/2024, n. 7772;Cass., sez. 1, 12/4/2022, n. 11808); ciò nulla interferisce con l’ovvioprincipio per cui, una volta e se intervenuta la revoca della17 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026dichiarazione di fallimento, con sentenza passata in giudicato,diventa improcedibile il giudizio per la verificazione dell’ammissioneal passivo.L’affermazione trova conforto anche nell’art. 19 l.f., a mentedel quale «proposto il reclamo, la Corte d’appello, su richiesta diparte, ovvero del curatore, può, quando ricorrano gravi motivi,sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, laliquidazione dell’attivo». Pertanto, in pendenza della citataimpugnazione, promossa ex art. 18 l.f., la Corte d’appello può, al più,sospendere la liquidazione dell’attivo, ma non il procedimento diverifica del passivo, stante la peculiarità dello stesso che, proprio inbase alla disciplina legislativa, deve essere portato a termine in modorapido.A conferma di tale interpretazione, l’art. 52 CCII, nonapplicabile ratione temporis, ha chiarito, per le nuove procedure, che«[p]roposto il reclamo, la Corte di appello, su richiesta di parte o delcuratore, può, quando ricorrano gravi e fondati motivi, sospendere,in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, laformazione dello stato passivo e il compimento di altri atti digestione». Solo dunque la nuova normativa, estranea per manifestadiscontinuità regolatoria, consente alla Corte d’appello, in sede direclamo ex art. 51 CCII, di sospendere «la formazione dello statopassivo».12. Con il quarto motivo si deduce la «questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codicedell’ambiente) con riguardo agli articoli 3,9 e 41 Costituzione».L’art. 253 TUA - ad avviso del ricorrente - «sembracondizionare l’esistenza del diritto di rivalsa del Comune allacondizione che questo abbia effettivamente sostenuto i costi di18 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026bonifica che avrebbe dovuto affrontare il soggetto responsabiledell’attività inquinante».Tuttavia, nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento siasottoposto a procedura concorsuale, l’ammissione al passivo delComune è subordinata all’effettivo pagamento dei costi di bonifica.Verrebbero disciplinate nel medesimo modo due situazionidifferenti: a) quella del responsabile dell’inquinamento che operiancora in bonis e che può essere oggetto di azioni dirette di rivalsae di recupero delle somme da parte del Comune; b) quella delresponsabile dell’inquinamento, ormai dichiarato fallito, per il qualeil Comune dovrebbe, prima, effettuare le bonifiche (anticipandodirettamente tutti i costi) e, poi, una volta terminata l’attività dirisanamento ambientale, insinuarsi al passivo in una proceduraconcorsuale liquidatoria che, nel frattempo, si dispiega in base airitmi dettati dalla curatela.In tale ultima fattispecie, l’interesse del Comune e dell’interacollettività, di rilevanza costituzionale, non risulterebbecorrettamente salvaguardato, «poiché ad esso si applicherebbe unanormativa che presuppone la solvibilità del responsabile, che, invece,è venuta meno».L’art. 253 TUA sarebbe così viziato da incostituzionalità nellaparte in cui «non prevedeva che l’ente locale - obbligato allebonifiche ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 – pot[esse] insinuarsi alpassivo della procedura concorsuale aperta a carico del soggettoresponsabile dell’attività inquinante anche senza averpreventivamente sostenuto i costi delle bonifiche».In subordine, il ricorrente chiede che la Corte offraun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 253 citato,in modo da salvaguardare le legittime prerogative dell’ente locale19 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026preposto anche alla salvaguardia e alla tutela della salubrità delproprio territorio.13. Il motivo è inammissibile. Si premette che è inammissibile ilmotivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettareuna questione di legittimità costituzionale di una norma non potendoessere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnatoidoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infattiriservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o menola questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessaessere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre cheprospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essarisulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, inconnessione con la decisione di questioni sostanziali o processualiritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez.U., n. 25573 del 2022,Cass., sez. 1, n. 28789; Cass. n. 14666 del 2022).La questione di illegittimità costituzionale evocata è in realtàirrilevante. Va, osservato che, nella specie, non ricorre l’ipotesicontemplata dall’art. 253, comma 4, in quanto il Comune ha agito,non nei confronti del proprietario (del terreno) non responsabiledell’inquinamento, ossia la società AERRE, ma nei confronti delsoggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,società controllata da Aerre). La stessa carenza di rilevanza rinvieneanche dal non aver il Comune dimostrato in alcun modo di avereiniziato una qualsiasi attività di bonifica mentre, al contrario, è statorappresentato negli atti del giudizio che una parziale attività dibonifica sia stata effettuata dalla Provincia di Mantova.14. Un ulteriore profilo di irrilevanza della questione provieneinfine dalla circostanza per cui, in caso di inattività o inadempienzada parte del Comune, la Regione risulta il soggetto pubblico che deveprovvedere ad ogni adempimento ai sensi dell’art. 250 TUA («le20 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13726/2025Numero sezionale 1727/2026Numero di raccolta generale 11597/2026Data pubblicazione 28/04/2026procedure e gli interventi di cui all’art. 242 sono realizzati d’ufficiodal comune territorialmente competente e, ove questo nonprovveda, dalla regione»); sicché – per quanto emerso - non siconosce ancora se l’attività di bonifica, anche delle falde acquifere,sarà effettuata in futuro e, soprattutto, chi sarà il soggetto che viprovvederà, né tale accertamento pertiene ad eventi condizionanti ilgiudizio di cassazione.15. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del Comune ricorrente e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare in favoredel controricorrente fallimento le spese del giudizio di legittimità chesi liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il Consigliere EstensoreLuigi D’OrazioIl PresidenteMassimo Ferro21 RG n. 13726/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 11597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris