CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36420/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu so chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NOLA che ha chie sto l'annullamento dell’ordinanza impugnata , richiamandosi ai motivi ed alle conclusionidel ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata dall'imputato avverso l'ordinanza 27maggio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliaveva applicato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la m isura cautelare della custodia cautelare in carcerein relazione a reati di turbativa d’asta, estorsione e bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Il ricorso dell'indagato formulai seguenti m otivi . 2.1 Con il primo motivo si deduce l’omessa motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.) sulle argomentazioni della memoria difensiva presentata per l’udienza di riesame in ordine agli indizi di colpevolezza. In particolare, con riferimento all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, la difesa dell'imputato evidenzia che l'ordinanza è vittima di una lettura“parziale” dei fatti poiché, ad esempio, pur citando il passivo menzionato nella relazione della curatrice fallimentare, ignora l'attivo riportato nella stessa relazione. Non vi fu, in realtà, un illecito travaso di beni in quanto la vendita del ramo d'azienda a [OSCURATO:PERSONA] a r.l. fu legittima , autorizzata ed approvata dallo stesso giudice delegato. Inoltre, con la stipula della transazione avvenuta il 3 luglio 2024, sotto l'egida dell'autorità giudiziaria, la cessione del ramo d'azienda è stata più che adeguatamente remunerata, ciò che esclude qualsivoglia ipotesi di condotta distrattiva. Né si può far questione di distrazione del complesso aziendale senza indicare beni e valori sottratti alla curatela anche alla luce del fatto che, in ogni caso, i fornitori della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita, hanno proseguito i rapporti in essere attraverso la [OSCURATO:PERSONA] a r.l., a conferma del mantenimento dell’avviamento, poi travasato nella [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l.a seguito della definitiva assegnazione della gestione aziendale, con la procedura svoltasi sotto controllodell’autorità giudiziaria. Quanto alle ulteriori accuse (turbativa d’incanti ed estorsione), il quadro indiziario è insufficiente, poiché fondato sulla mera deposizione della persona offesa, senza suffragio esterno e senza vaglio d’attendibilità intrinseca della fonte d’accusa. 2.2Con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione ( art. 606, le tt . e, cod.proc. pen .) in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si contestano in primo luogo,le fonti (il contenuto decontestualizzato di una conversazione intercettata nonché elementi puramente illativi come il presunto sviamento della clientela o la sospetta collusione con la curatrice fallimentare) da cui sono state tratte le esigenze cautelari. In particolare, poi, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio ed al pericolo di recidiva, si evidenzia la carenza di concretezza ed attualità alla luce del fatto che non è sufficientein base all'art. 274, lett. c, cod. proc . pen . ritenere altamente probabile che l'indagato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è necessario prevedere, nello specifico che tale occasione sia concreta ed effettiva.Nello specifico, gli elementi valorizzati dal Tribunale sono insufficienti al fine ed orientati alla generalizzazione delle esigenze, come traspare dalla enfatizzazione di un episodio (la stretta di mano tra la moglie dell’indagato e un suo parente) indebitamente valorizzato come indicativo di una collusione criminosa tra i due. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, basato su motivi infondati o generici, va rigettato. 2. Infondato è il primo motivo, incentrato sulla contestazione della motivazione del provvedimento del Tribunale, in relazione alla sufficienza indiziaria del quadro accusatorio a carico dell’indagato, sia per quanto attiene alla ipotesi distrattiva, che per la turbativa d’asta el’estorsione. Si tratta di una lunga elaborazione che, senza realmente contestare le premesse fattuali (quanto meno in relazione al reato ‘maggiore’ di bancarotta per distrazione), lamenta l’erronea interpretazione complessiva, prediligendo piuttosto una chiave di lettura sostanzialista e riduzionista del la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], che ha consentito, alla fine, alla azienda di autotrasporto, di superare il ‘blocco’ derivante dal fallimento e, mantenendo l’avviamento, di essere trasferita nella società [OSCURATO:PERSONA] coop. a .r.l.. Per quanto riguarda la turbativa d’asta e l’estorsione (vicende in un certo senso autonome), la critica al quadro ed alla gravità indiziaria parte dalla contestazione alla credibilità della persona offesa, fino a giungere alla rilettura del materiale intercettivo e delle videoriprese. Tuttavia, in nessun punto del motivo, la critica alla decisione coglie la corretta prospettiva, utile ad essere considerata in questa sede. Si tratta, infatti , di considerazioni in ordine al ‘peso’ probatorio riconosciuto a ciascun elemento indiziario da parte del giudice, ovvero ‘dell’intrinseco’ della valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Nulla a che vedere con il giudizio di cassazione, che si pone su un altro piano, di critica del provvedimento, sul piano motivazionale, in relazione alla presenza, nel provvedimento stesso, di uno dei vizi (elencati nell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’, ‘semplice’ o ‘sola’ –illogicità) che sono in grado di ‘elevare’ o ‘spostare’ la critica, dal fatto alla legittimità. Declinando tali principi con specifico riferimento al tema delle misure cautelari e delle relative impugnazioni, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è principio consolidato che alla Corte Suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ne consegue che l'indagine sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; sul punto si vedano Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/10, Merja, Rv. 248698, nelle quali questa Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Alla luce di tali principi ermeneutici, l’esame del provvedimento impugnato porta ad escludere la sussistenza dei vizi denunciati nel ricorso, giacché il Tribunale ha analizzato adeguatamente, in relazione a ciascuno degli episodi sintetizzati nei capi di imputazione provvisori, il complesso indiziario disponibile. In assenza di vizi di illogicità argomentativa (che deve essere ‘manifesta’, ma che nel caso concreto non è stata nemmeno dedotta, essendocisi accontentati di contestare il merito della decisione) nel provvedimento impugnato, il motivo è infondato. Un’ultima considerazione appare opportuna, in relazione alla contestazione di bancarotta per distrazione. La difesa pretende di superare ogni contestazione in merito alla distrazione sostenendo che, in definitiva, con la assegnazione della azienda decotta alla [OSCURATO:PERSONA] a r.l., si siaavuta la ratifica dell’operato del [OSCURATO:PERSONA] medio tempore, eche, anzi , il [OSCURATO:PERSONA] abbia così evitato la dispersione dell’avviamento aziendale, a tutto vantaggio della curatela e degli interessi dei creditori. La tesi è errata in fatto ed in diritto. In fatto, perché essa circoscrivere al solo avviamento piuttosto che all’azienda, l’oggetto della discussione, per evidenziarne il mantenimento, tralasciando, ad esempio, il valore della cassa aziendale, non reperita dalla curatrice, o l’immobile o i mezzi, pacificamente utilizzati sine titulo; ma soprattutto in diritto, perché pretende di giustificare ex post l’usurpazione del complesso aziendale (gli automezzi, gli immobili e l’avviamento contrattuale) che per oltre un anno (dal fallimento del settembre 2020 alla provvisoria assegnazione della fine dell’anno successivo) ha impedito alla curatela di procedere, come si legge nell’ordinanza, a pg. 4, all’esercizio provvisorio dell’azienda ovvero al fitto della stessa. 3. Generico e d infondato è il secondo motivo di ricorso, che contesta concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, lamentando a sua volta genericità delle considerazioni poste a base dell’ordinanza impugnata, a fronte di una motivazione che affronta con serietà edapprofondimento la situazione concreta, evidenziando la pluralità delle condotte illecitee la spregiudicatezza e pericolosità sociale fuori del comune di chi, incensurato fino ad età matura, ha deciso,in nome del mantenimento della propria ‘creatura’(cfr. sul punto le intercettazioni citate in motivazione, proprio con riferimento al periculum, a pg. 17),di ‘stornare’l’azienda stessa dalla curatela e di precludere ad altri la partecipazione alla gara per la sua assegnazione, quasi a delineare una ‘lotta per la sopravvivenza’ in cui non vi può esserealcuna remora alla recidiva. 4. Alrigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu