CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 33957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25109/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d ’Aci ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Milano n. 768/2021 depositata il 10/03/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del29 novembre 2023. Sanzioni amministrative Rilevato che: 1. quest i, in sintesi, i fatti di causa : (i) con contratto di appalto rep. n. 1126 del 14/10/1997 , il Comune di Melegnano (“Comune”) affidava a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’[OSCURATO:PERSONA], i lavori di demolizione del plesso scolastico di via [OSCURATO:PERSONA]; (ii) nel novembre 1998, dopo circa un anno dall’inizio delle opere, la stazione appaltante decideva di realizzare un parcheggio nell’area della vecchia scuola, sicché, con perizia suppletiva, approvata con deliberazione n. 797 della giunta comunale, disponeva che la ditta Prestia provvedesse alla demolizione della soletta e al successivo riempimento del vespaio su cui sorgeva la scuola, con materiali inerti, al fine di renderlo carrabile; (iii) nel 2006, in occasione delle opere di rifacimento della nuova scuola materna, venivano rinvenuti, nelle fondazioni del precedente plesso scolastico, materiali inquinanti riconducibili alla demolizione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; (iv) il Comune avviava un procedimento amministrativo (exartt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990, art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006) per la bonifica urgente dell’area; con determinazione comunale n. 873 del 30/11/2006, la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo veniva revocata in quanto,nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la disponibilità ad effettuare la bonifica; (v) in assenza di interventi da parte della ditta Prestia, con ordinanza n. 287 del 28/12/2006, il Comune intimava all’impresa di procedere alle opere di ripristino e l’avvertiva che, in caso di mancata ottemperanza, avrebbe affidato a terzi l’esecuzione della bonifica e avrebbe recuperato le spese anticipate. In effetti, con determinazione n. 221 del 15/03/2007, il Comune affidava i lavori di rimozione dei materiali alla [OSCURATO:PERSONA], la quale al termine della bonifica emetteva la fattura di euro 139.082,16, che veniva saldata dall’ente territoriale (vi) , infine, il Comune di Melegnano, con provvedimento n. prot. 8734 del 28/03/2014, emanatoai sensi del r.d. n. 639 del 19 10, ingiungeva al Prestia (la cui ditta, [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese,con decorrenza dal 06/05/2009), il pagamento di euro 139.082,16, a titolo di rimborso delle somme anticipate, ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, per la rimozione dei rifiuti rinvenuti nell’area di proprietà comunale posta in via [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto opposizione innanzi al Tribunale di Lodi contro l’ingiunzione fiscale n. prot. 8734 del 28/03/2014 del Comune di Melegnano; 3. il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 265/2019, ha rigettato la domanda; 4. la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio del Comune di Melegnano , ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], così motivando la propria decisione: (a) è corrett o il dictum del primo giudice che ha negato la natura extracontrattuale della responsabilità dell’appellante ed ha quindi disatteso la sua eccezione di prescrizione quinquennale del credito del Comune, sul rilievo che, in realtà, l’ingiunzione volta a recuperare le spese di bonifica era fondata sul contratto di appalto, concluso dalle parti, rep. n. 1126 del 14/10/1997, in forza del quale l’appaltatore era il produttore di rifiuti ed aveva l’onere di smaltirli. Il richiamo all’art. 2043, cod. civ., nell’atto di appello , muove dall’erroneo presupposto che l’ingiunzione celere ex r . d. n. 639 del 19 10 fosse basata su un illecito amministrativo, mentre essa indicava espressamente il titolo per il quale era stata emessa (rimborso spese sostenute) ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che, per le sanzioni amministrative, rinvia ad altre norme, mai contestate all’appellante. Ne consegue la legittimità del rinvio all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946, cod. civ.; (b) sono prive di pregio le doglianze dell’appellante in punto di mancata considerazione, da parte del Tribunale di Lodi, della variante intervenuta in corso d’opera. Risulta infatti che i materiali di diversa natura rinvenuti dall’impresa incaricata dell a bonifica all’interno delle strutture cementizie di fondazione dell’opera precedentemente demolita corrispondessero ai rifiuti della demolizione compiuta dalla ditta Prestia, coperti da uno strato di terra. Il c.t.u. ha appurato che si trattava anche di rifiuti inquinanti a base di gesso e gesso plastico (codice CER 170802); (c) la decisione di primo grado non è viziata da ultrapetizione nella parte in cui conferma l’ordinanza n. 221/2007 in assenza di specifica domanda del Comune; (d) al contrario di quanto deduce l’appellante, la sentenza di primo grado non viola l’art. 1227, cod. civ., per non avere considerato che il direttore dei lavori aveva attestato, con il certificato di ultimazione dei lavori del 17/09/1997, che essi erano stati regolarmente eseguiti. Invero, tale certificazione aveva a sse ve rato la regolare esecuzione delle opere di demolizione, ma non era estesa alla valutazione della presenza di materiali di risulta,circostanza della quale il direttore dei lavori non poteva avere immediata contezza in quanto gli stessi materiali erano ricoperti da un consistente strato di terra; 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sei motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; il Comune di Melegnano resiste con controricorsoe deposita memoria; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso [«Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione agli artt. 2043 e 2947 c.c.»]censura la sentenza d’appello per avere ritenuto che la pretesa creditoria del Comune si fondasse sulla responsabilità contrattuale di Prestia, in relazione all’appalto rep. n. 1126 del 14/10/1997, e fosse pertanto soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946, cod. civ., non maturata almomento dell’emissione dell ’ ordinanza - ingiunzione n. 8734 del 28/03/2014, senza considerare che, in realtà, il giudizio verteva sull’opposizione a tale ordinanza, emessa a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per un illecito amministrativo che si assumeva essere stato commesso nel 1997, estinto per prescrizione quinquennale exartt. 2043, 2947, cod. civ.; 2. il secondo motivo [«Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 6 d.lgs. 150/11»] denuncia il vizio di ultrapetizione della sentenza che ha attribuito a Prestia una responsabilità contrattuale, soggetta alla prescrizione decennale, mentre l’ingiunzione opposta era fondata sull’illecito amministrativo di cui all’art. 192, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 152 del 2006; 3. il terzo motivo [«Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che i materiali rinvenuti nel 2006 (nel corso dell’esecuzione di una nuova scuola materna) erano quelli (inerti) che la ditta [OSCURATO:PERSONA] nell’appalto del 1997 era stata autorizzata ad utilizzare per i lavori di riempimento disposti con la variante di cui alla delibera della giunta comunale n. 797 del 17.11.98»] denuncia l’omesso esame, da parte della Corte d’appello, del fatto che, come confermato dalla c.t.u. svolta in primo grado, i materiali rinvenuti nel sottosuolo erano esattamente gli inerti che la [OSCURATO:PERSONA] era stata autorizzata ad utilizzare ai fini del riempimento del vespaio, demolito in base al contratto e alla perizia suppletiva di variante del direttore dei lavori dell’08/01/1998; 4. il quarto motivo [«Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss c.c. in materia di interpretazione dei contratti»] censura la sentenza che, senza fare applicazione di un chiaro criterio di interpretazione del contratto di appalto rep. n. 1126 del 14/10/1997 tra il Comune di Melegnano e la ditta [OSCURATO:PERSONA],aveva ravvisato la responsabilità contrattuale dell’impresa appaltatrice, trascurando che quest’ultima, una volta eseguita la totale demolizione della soletta , aveva effettuato il completo riempimento del vespaio dell’edificio di via [OSCURATO:PERSONA] al fine di renderlo carrabile, utilizzando i materiali inerti derivanti dalla demolizione, come previsto dal contratto di appalto (artt. 57 e 62, comma 1) e dalla successiva variante adottata dalla committenza in data 08/01/1998; 5. il quinto motivo [«Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 192 comma 3 del d.lgs. 152/06»] ascrive alla sentenza di avere ravvisato la responsabilità esclusiva dello sversamento di materiale inerte in capo allaEdil Prestia e di avere negato la responsabilità concorrente del Comune , eccepita dall’opponente , in violazione del terzo comma dell’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area nella quale sono stati abusivamente abbandonati o depositatati i rifiuti; 6. il sesto motivo [«Illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.1227 c.c. in relazione all’art. 148 del dpr 203/2010 (vigente ratione temporis)»] censura la sentenza che , laddove ha a ttribuito esclusivamente a Presti a la responsabilità per il riempimento del vespaio con materiali inerti ed ha ritenuto legittimo che al ricorrente venissero addebitati per intero i costi di ripristino del terreno di proprietà del Comune, con esclusione della rilevanza del concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.), non ha tenuto conto che l’ E nte comunale , in quanto proprietario e committente delle opere, tramite i soggetti incaricati della direzione dei lavori, era obbligato al controllo e che , inoltre, lo stesso ente ha violato la prescrizione dell’art. 148, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, applicabile ratione temporis, per la quale il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi; 7. il primo motivo è infondato; 7.1. per l’art. 192 ( “ divieto di abbandono ” ) , comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, «Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. [OSCURATO:PERSONA] dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate». Gli articoli 255 e 256dettano la disciplina delle sanzioni (amministrative e penali) rispettivamente previste per la fattispecie di “abbandono di rifiuti” e di“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”; 7.2. nel caso in esame, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, la Corte di Milano ha ritenuto che la richiesta di rimborso del Comune fosse soggetta al termine decennale di prescrizione sul presupposto, giuridicamente ineccepibile, che, come risulta dall’ingiunzione impugnata – che all’oggetto reca la locuzione “Richiesta di rimborsi dei costi di bonifica” e si conclude, appunto, con la richiesta di pagamento di euro 139.082,16, che si assume “dovuta a titolo di rimborso per l’esecuzione in danno”, ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 –, il contratto d’appalto del 1997 costitui sse il titolo della pretesa dell’ente territoriale, conseguente alla violazione ascrivibile alla ditta [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di smaltire i rifiuti inquinanti prevista dalle “specifiche di capitolato” (artt. 56 e 62). In altri termini, il giudizio non riguarda l’impugnazione delle sanzioni amministrative ex artt. 255, 256, d.lgs. n. 152 del 2006, alle quali rimanda il terzo comma dell’art. 192, del medesimo decreto, che non risultano essere stateirrogate al titolare del la [OSCURATO:PERSONA] ; 7.3. ai fini della qualificazione del titolo su cui poggia la pretesa restitutoria del Comune, funzionale all’individuazione del relativo termine di prescrizione, decennaleo quinquennale, non deve trarre in inganno il fatto che l’azione si configuri come opposizione ad ingiunzione. E questo perché il Comune, che ne aveva il potere, si è avvalso della procedura coattiva di riscossione del credito di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, che prevede un’ingiunzione di pagamento (art. 2), contro la quale il debitore, entro trenta giorni dalla notificazione, può proporre opposizione avanti al giudice competente (art. 3). Si tratta, nella sostanza, di un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base ad un certo titolo , nella specie rappresentato dal contratto di appalto. Questa Corte ( Cass.15/09/2021, n. 24926) ha avuto modo di chiarire che il r.d. 639 del 1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, detto di “ in giunzione fiscale ”, che si pone quale alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario, nel giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere di imperio della pubblica amministrazione, legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l’intermediazione dell’organo giurisdizionale. Il giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa dalla P.A.,ai sensi del r. d. n. 639 del 1910, è, dunque, un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato; 8. il secondo motivo è infondato; 8.1. non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione in ragione del fatto che i giudici di merito, senza superare il perimetro della controversia tracciato dal petitum e dalla causa petendi , hanno dovuto definire il titolo della pretesa dell’ente territoriale al fine di dipanare la questione - posta dall’opponente il quale ha eccepito la prescrizione delcredito del Comune - circa la durata quinquennale o decennale del relativo termine di prescrizione; 9. il terzo motivo è inammissibile; 9.1. la doglianza collide con il principio della c.d. “doppia conforme”. In tema di ricorso per cassazione si verifica l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. , con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art . 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando la sentenza di appello « conferma la decisione di primo grado» e risult a « fondata sulle stesse ragioni » , inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Nella specie, detto che entrambe le sentenzedi merito ricostruiscono negli stessi termini i fatti di causa, il ricorrente non indica, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023), ma si limita ad affermare (cfr. pagg. 24 e 5 del ricorso per cassazione) , in maniera anapodittica, senza fare chiarezza sul punto , c he vi sarebbe una «pacifica diversità di motivazione» tra le due sentenze che escluderebbe la possibilità di applicare la regola de lla c.d. doppia conforme; 10. il quarto motivo è inammissibile; 10.1. l’attività di interpretazione è diretta alla ricerca e alla individuazione della comune volontà dei contraenti e costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 e ss., cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai princìpi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità(Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010, Rv. 613151 – 01; in termini, ex multis , Cass. 24/06/022, n. 20434; Cass.22/07/2022, n. 22980); 10.2. aderendo a tali prìncipi, si rileva che nella fattispecie concreta il ricorrente, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale (art. 1362 e seguenti, cod. proc. civ.), doveva indicare le regole legali di interpretazione, mediante specifica menzione delle norme asseritamente violate e doveva precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si fossediscostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li avesse applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). In definitiva, nella specie, sotto le sembianze della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, la parte, in maniera non consentita, si è limitata a prospettare a questa Corte – cui è demandato esclusivamente il controllo di legalità della decisione – una ricostruzione della vicenda fattuale che, come si evince dal testo del mezzo d’impugnazione, non collima con il conforme accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; 11. il quinto motivo è infondato; 11.1. il riferimento, da parte del ricorrente, alle prescrizioni dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, è erroneo. Si è già visto (cfr. punto 7) che il giudizio non riguarda l’impugnazione della sanzione amministrativa per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, rispetto alla quale soltanto potrebbe aversi solidarietà tra il responsabile dell’illecito e il proprietario dell’area, bensì la diversa ipotesi dell’ingiunzione dell’ente territoriale diretta al recupero del credito correlato alla somma anticipat a per la bonifica dell’area , fondata sulla responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il riempimento del vespaio della scuola demolita con rifiuti inquinanti; 12. il sesto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 12.1. in primo luogo, è questione nuova, che non risulta essere stata sottoposta al giudice di merito (come si evince dal fatto che essa non è menzionatanei motivi di appello sintetizzati nelle pagg. 4 e 5 della sentenza), e perciò insuscettibile di essere fatta valere in sede di legittimità, quella concernente l’asserita violazione , addebitabile alla d.l., dell ’ art. 148, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, applicabile ratione temporis, per il quale il direttore dei lavori ha la specifica responsabilitàdell’accettazione dei materiali; 12.2. in secondo luogo, è infondata la censura in tema di concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.), alla luce dell’accertamento operato dal giudice di merito, il quale ha appurato che il direttore dei lavori, che pure aveva certificato l’ultimazione delle opere in data 17/09/1997, non poteva avere immediata contezza dei rifiuti della demolizione e dei materiali utilizzati per il riempimento del vespaio poiché questi erano (cfr. pag. 8) «ricoperti da un consistente strato di terra»; 13. in conclusione, rigettati il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo (nei termini indicati al punto 12), dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo, il ricorso va respinto; 14. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 15. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.600,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il