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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01366/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16777/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 469/2021 depositata i l 18/3/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di materiale editoriale.

L’ingiunto si opponeva,a dducendo in particolare che non gli era stato recapitato il lettore DVD promesso in omaggio e che erano stati fatturati prezzi superiori a quelli di listino o con sconti mancanti rispetto a quelli dovuti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Perugia rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che le contestazioni ovvero eccezioni d’inadempimento non erano state sollevate in corso di rapporto,per cui la relativa proposizione giudiziale era contraria a buona fede; inoltre non vi era prova dell’acquisito del lettore DVD oggetto del preteso omaggio, e il prezzo per il DVD della rivista, anno 2009, era stato correttamente applicato poiché il minor prezzo era riservato agli abbonati al repertorio cartaceo quale non era l’opponente.

Il Tribunale accoglieva il proposto appello limitatamente all’addebito di un’opera non acquistata ma ricevuta solo in visione, oltre alla data di decorrenza degli interessi moratori, osservando, per quanto ancora di utilità, che: - nel contratto e nella corrispondenza con [OSCURATO:PERSONA], responsabile di zona della società con cui si erano svolte le negoziazioni, non vi era alcuna contestazione sul lettore DVD, emersa solo successivamente nei confronti del legale rappresentante della società stessa e del difensore di quest’ultima, oltre a concernere quella prestazione l’anno 2003, estraneo alle pretese della società relative agli anni successivi al 2005, ciò assorbendo la valutazione della prova dell’esborso sostenuto dall’appellante per l’acquisto di quel bene, cui parametrare il controcredito affermato; - l’ulteriore sconto del 20%, e non del 10% indicato come applicato agli studi legali di uno o più avvocati, e come pattuito con Capotosti, non poteva considerarsi corrispondente in realtà a un impegno contrattuale con la società, poiché il primo aveva un rapporto di agenzia con quella e non poteri direttamente gestori riferibili alla medesima, né da essa autorizzazioni in tal senso; - quanto ai prezzi praticati e indicati come superiori a quelli di base, l’appellante si era limitato a prospettare una tabella di raffronto senza specificità rispetto al listino cui avrebbe dovuto aversi riguardo, ai documenti da cui evincere quindi i prezzi standard, e alle correlate modalità di conteggio; - quanto all’acquisto del DVD del [OSCURATO:PERSONA] anno 2009, senza lo sconto per gli abbonati alla versione cartacea, l’appellante aveva allegato che il prezzo avrebbe dovuto considerarsi bloccato dal contratto quinquennale del 2005, ma il blocco era da ritenersi riferito al tipo di abbonamento, se anche cartaceo o meno, e l’originario opponente non aveva acquistato la rivista cartacea per l’anno 2009; - quanto alla domanda di condanna della società a titolo di responsabilità processuale aggravata, meritava rigetto sia perché le pretese della s.a.s. erano risultate per lo più fondate, sia per la mancanza di prova della sussistenza del concreto danno.

Ricorre per cassazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando quattordici motivi, corredati da memorie; è rimasta intimata Giuridica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 1.1 Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare il giudicato esterno evincibile dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 672/2015, non impugnata tempestivamente con appello principale ma solo con un inammissibile appello incidentale tardivo rispetto all’impugnazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],pure parte di quel giudizio in causa scindibile, insieme alle parti contrapposte dell’odierno giudizio: in quella decisione era stata accertata, nella controversia tra il ricorrente e la società, la mancata consegna di lettore DVD omaggio e la mancata applicazione della scontistica concordata al 20%, in luogo di quella al 10% anch’essa spettante, sul Repertorio del [OSCURATO:PERSONA] 2003, su quello della banca dati DVD 2004, sul DVD 2009. 1.2 Il secondo motivo la menta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, quanto al lettore DVD omaggio, non si era trattato di eccezione d’inadempimento ma prospettazione di un fatto generatore di un controcredito, come emergerebbe da atti di citazione in opposizione e poi in appello. 1.3 Il terzo motivo ancora la menta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c. , poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata contestazione a Capotosti non poteva in alcun modo inibire un’idonea contestazione successiva riferita al medesimo rapporto, senza che da ciò potesse evincersi neppure una peraltro comunque insufficiente mera tolleranza del corrispondente inadempimento. 1.4 Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la mancata contestazione, quanto al lettore DVD omaggio, non era stata contestata; 1.5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721c.c., 132, 244 e seguenti c.p.c. , 24 e 111 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, sulla circostanza dell’avvenuta contestazione inerente alla mancata consegna del lettore DVD,era stata richiesta e immotivatamente non ammessa specifica prova orale. 1.6 Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1249 c.c. , poiché il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente assorbita la questione della prova dell’esborso per acquistare il lettore DVD non consegnato in omaggio come promesso, in base a una disciplina non pertinente, come addotto nella quinta censura, argomentando da una mancanza di previa contestazione giudiziale affatto necessaria, e comunque perché, risultando il controcredito originato dal medesimo rapporto giuridico, avrebbe dovuto essere operata giudizialmente la compensazione pur senza eccezione di parte. 1.7 Il settimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. , poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società convenuta non aveva mai contestato giudizialmente i poteri di negoziazione di Capotosti, evincendo l’opposta conclusione da una missiva stragiudiziale come tale inidonea ad acquisire la portata processuale propria della non contestazione in giudizio. 1.8 Con l’ottavo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 1393 e 1398 c.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che dalla missiva con cui la società aveva sostenuto che Capotosti avesse formulato promesse solo personali non poteva evincersi il disconoscimento di poteri rappresentativi, essendo questione diversa l’utilizzo non profittevole della discrezionalità dell’agente al riguardo, fermo rimanendo in ogni caso che il ricorrente non aveva oneri di verifica di quei poteri nei confronti di chi, quale “responsabile, area manager”, era quantomeno apparso come figura direttiva e quindi rappresentativa. 1.9 Il nono motivo denunci a violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società non aveva specificatamente contestato la sussistenza di poteri rappresentativi di Capotosti, e non risultava che lo stesso fosse un mero agente, circostanza mai allegata, e comunque che, se vera, avrebbe determinato l’impossibilità di ritenere concluso il contratto, a fronte della proposta del ricorrente di concludere l’acquisto con lo sconto del 20%, equivalente a una controproposta evidentemente non accettata. 1.10 Il decimo motivo prospetta la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata formulata specifica allegazione degli elementi sufficienti a computare lo sconto reclamato, facendo riferimento ai prodotti listini, e alla percentuale discussa, o in linea subordinata a quella del 10% riferita dalla società agli studi legali. 1.11 L ’undicesimo motivo pure la menta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. , poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che nelle condizioni generali di vendita era previsto il rinnovo in assenza di disdetta, e quello, riferito alle riviste cartacee, aveva determinato la spettanza del relativo sconto. 1.12 Il dodicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare la clausola di rinnovo di cui all’undicesima censura. 1.13 Con il tredicesimo e quattordicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 360 n. 5c.p.c., 2043 e 2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato nel mancare di accogliere la domanda di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia per la fondatezza delle censure svolte infine in questa sede, sia perché aveva comunque provato il pregiudizio subìto, specie per le documentate e obliterate spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per partecipare al processo.

2. Preliminarmente deve darsi atto che, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria di questa Suprema Corte del 26 aprile 2026, è stato acquisito il fascicolo d’ufficio del Tribunale di Perugia, giudice di appello, e parte ricorrente ha inoltre depositato la comparsa di costituzione del nuovo difensore della parte intimata in secondo grado, necessaria alla verifica della ritualità della notifica del ricorso in questa sede in scrutinio.

Nel fascicolo d’ufficio è presente l’atto de quo ma senza la riferita procura a margine, che però risulta nella produzione del 21 maggio 2025 del ricorrente (atto denominato “Procura - 1 pdf”): il ricorso per cassazione deve pertanto ritenersi correttamente notificato.

3. Il primo motivo è fondato.

Vi si sostiene la ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dalla società originariamente convenuta in opposizione al decreto ingiuntivo, profilo che, per converso, non può essere valutato in questa sede incidentalmente, ma dai giudicanti di quel processo, fonte come tale del preteso giudicato esterno.

Sotto tale profilo la censura non è accoglibile; nel corpo del motivo viene però indicato il numero di Registro Generale presso questa Suprema Corte assunto dal ricorso per cassazione avverso la decisione di appello conseguente a quella del Tribunale di Massa.

Ora,Cass. n. 19817/2022 – richiamata infatti in memoria in uno alla quale è stata pure esibita –, pronunciando su tale gravame, ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale svolto in quel giudizio dalla società, con giudicato esterno tra la stessa e l’odierno ricorrente sopravvenuto rispetto alla decisione di appello (pag. 3), come tale rilevabile anche d’ufficio e anche in questa sede.

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: si tratta, infatti, di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio fattuale (Cass. 21/4/2022 n. 12754;Cass. 13/5/2025 n. 12750, citata in memoria da parte ricorrente; e v., in particolare, Cass. 29/2/2024 n. 5370, per cui l’eccezione di giudicato esterno non può essere presentata per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, considerata la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità).

Ciò detto, come osservato a pag. 13 del ricorso, con richiamo in nota delle statuizioni rilevanti della sentenza n. 675/2015 del Tribunale di Massa prodotta in allegato al gravame (doc. 4, nel filefascicolo di secondo grado, pagg. 3, 4 e 11), si affermano, tra gli altri, gli inadempimenti costituiti dalla mancata consegna del lettore DVD alla mancata applicazione della scontistica fino al 20%, riferiti al pluriannuale rapporto in questione anche per gli anni successivi al 2005.

4. I successivi motivi sono logicamente assorbiti, dovendo il Tribunale, in sede di appelloe in diversa persona , rivalutare le domande alla luce del sopravvenuto giudicato s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16777/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 469/2021 depositata i l 18/3/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di materiale editoriale. L’ingiunto si opponeva,a dducendo in particolare che non gli era stato recapitato il lettore DVD promesso in omaggio e che erano stati fatturati prezzi superiori a quelli di listino o con sconti mancanti rispetto a quelli dovuti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Perugia rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che le contestazioni ovvero eccezioni d’inadempimento non erano state sollevate in corso di rapporto,per cui la relativa proposizione giudiziale era contraria a buona fede; inoltre non vi era prova dell’acquisito del lettore DVD oggetto del preteso omaggio, e il prezzo per il DVD della rivista, anno 2009, era stato correttamente applicato poiché il minor prezzo era riservato agli abbonati al repertorio cartaceo quale non era l’opponente. Il Tribunale accoglieva il proposto appello limitatamente all’addebito di un’opera non acquistata ma ricevuta solo in visione, oltre alla data di decorrenza degli interessi moratori, osservando, per quanto ancora di utilità, che: - nel contratto e nella corrispondenza con [OSCURATO:PERSONA], responsabile di zona della società con cui si erano svolte le negoziazioni, non vi era alcuna contestazione sul lettore DVD, emersa solo successivamente nei confronti del legale rappresentante della società stessa e del difensore di quest’ultima, oltre a concernere quella prestazione l’anno 2003, estraneo alle pretese della società relative agli anni successivi al 2005, ciò assorbendo la valutazione della prova dell’esborso sostenuto dall’appellante per l’acquisto di quel bene, cui parametrare il controcredito affermato; - l’ulteriore sconto del 20%, e non del 10% indicato come applicato agli studi legali di uno o più avvocati, e come pattuito con Capotosti, non poteva considerarsi corrispondente in realtà a un impegno contrattuale con la società, poiché il primo aveva un rapporto di agenzia con quella e non poteri direttamente gestori riferibili alla medesima, né da essa autorizzazioni in tal senso; - quanto ai prezzi praticati e indicati come superiori a quelli di base, l’appellante si era limitato a prospettare una tabella di raffronto senza specificità rispetto al listino cui avrebbe dovuto aversi riguardo, ai documenti da cui evincere quindi i prezzi standard, e alle correlate modalità di conteggio; - quanto all’acquisto del DVD del [OSCURATO:PERSONA] anno 2009, senza lo sconto per gli abbonati alla versione cartacea, l’appellante aveva allegato che il prezzo avrebbe dovuto considerarsi bloccato dal contratto quinquennale del 2005, ma il blocco era da ritenersi riferito al tipo di abbonamento, se anche cartaceo o meno, e l’originario opponente non aveva acquistato la rivista cartacea per l’anno 2009; - quanto alla domanda di condanna della società a titolo di responsabilità processuale aggravata, meritava rigetto sia perché le pretese della s.a.s. erano risultate per lo più fondate, sia per la mancanza di prova della sussistenza del concreto danno. Ricorre per cassazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando quattordici motivi, corredati da memorie; è rimasta intimata Giuridica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 1.1 Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare il giudicato esterno evincibile dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 672/2015, non impugnata tempestivamente con appello principale ma solo con un inammissibile appello incidentale tardivo rispetto all’impugnazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],pure parte di quel giudizio in causa scindibile, insieme alle parti contrapposte dell’odierno giudizio: in quella decisione era stata accertata, nella controversia tra il ricorrente e la società, la mancata consegna di lettore DVD omaggio e la mancata applicazione della scontistica concordata al 20%, in luogo di quella al 10% anch’essa spettante, sul Repertorio del [OSCURATO:PERSONA] 2003, su quello della banca dati DVD 2004, sul DVD 2009. 1.2 Il secondo motivo la menta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, quanto al lettore DVD omaggio, non si era trattato di eccezione d’inadempimento ma prospettazione di un fatto generatore di un controcredito, come emergerebbe da atti di citazione in opposizione e poi in appello. 1.3 Il terzo motivo ancora la menta violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c. , poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata contestazione a Capotosti non poteva in alcun modo inibire un’idonea contestazione successiva riferita al medesimo rapporto, senza che da ciò potesse evincersi neppure una peraltro comunque insufficiente mera tolleranza del corrispondente inadempimento. 1.4 Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la mancata contestazione, quanto al lettore DVD omaggio, non era stata contestata; 1.5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721c.c., 132, 244 e seguenti c.p.c. , 24 e 111 Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, sulla circostanza dell’avvenuta contestazione inerente alla mancata consegna del lettore DVD,era stata richiesta e immotivatamente non ammessa specifica prova orale. 1.6 Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1249 c.c. , poiché il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente assorbita la questione della prova dell’esborso per acquistare il lettore DVD non consegnato in omaggio come promesso, in base a una disciplina non pertinente, come addotto nella quinta censura, argomentando da una mancanza di previa contestazione giudiziale affatto necessaria, e comunque perché, risultando il controcredito originato dal medesimo rapporto giuridico, avrebbe dovuto essere operata giudizialmente la compensazione pur senza eccezione di parte. 1.7 Il settimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. , poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società convenuta non aveva mai contestato giudizialmente i poteri di negoziazione di Capotosti, evincendo l’opposta conclusione da una missiva stragiudiziale come tale inidonea ad acquisire la portata processuale propria della non contestazione in giudizio. 1.8 Con l’ottavo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 1393 e 1398 c.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che dalla missiva con cui la società aveva sostenuto che Capotosti avesse formulato promesse solo personali non poteva evincersi il disconoscimento di poteri rappresentativi, essendo questione diversa l’utilizzo non profittevole della discrezionalità dell’agente al riguardo, fermo rimanendo in ogni caso che il ricorrente non aveva oneri di verifica di quei poteri nei confronti di chi, quale “responsabile, area manager”, era quantomeno apparso come figura direttiva e quindi rappresentativa. 1.9 Il nono motivo denunci a violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società non aveva specificatamente contestato la sussistenza di poteri rappresentativi di Capotosti, e non risultava che lo stesso fosse un mero agente, circostanza mai allegata, e comunque che, se vera, avrebbe determinato l’impossibilità di ritenere concluso il contratto, a fronte della proposta del ricorrente di concludere l’acquisto con lo sconto del 20%, equivalente a una controproposta evidentemente non accettata. 1.10 Il decimo motivo prospetta la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata formulata specifica allegazione degli elementi sufficienti a computare lo sconto reclamato, facendo riferimento ai prodotti listini, e alla percentuale discussa, o in linea subordinata a quella del 10% riferita dalla società agli studi legali. 1.11 L ’undicesimo motivo pure la menta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. , poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che nelle condizioni generali di vendita era previsto il rinnovo in assenza di disdetta, e quello, riferito alle riviste cartacee, aveva determinato la spettanza del relativo sconto. 1.12 Il dodicesimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare la clausola di rinnovo di cui all’undicesima censura. 1.13 Con il tredicesimo e quattordicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 360 n. 5c.p.c., 2043 e 2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato nel mancare di accogliere la domanda di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia per la fondatezza delle censure svolte infine in questa sede, sia perché aveva comunque provato il pregiudizio subìto, specie per le documentate e obliterate spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per partecipare al processo. 2. Preliminarmente deve darsi atto che, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria di questa Suprema Corte del 26 aprile 2026, è stato acquisito il fascicolo d’ufficio del Tribunale di Perugia, giudice di appello, e parte ricorrente ha inoltre depositato la comparsa di costituzione del nuovo difensore della parte intimata in secondo grado, necessaria alla verifica della ritualità della notifica del ricorso in questa sede in scrutinio. Nel fascicolo d’ufficio è presente l’atto de quo ma senza la riferita procura a margine, che però risulta nella produzione del 21 maggio 2025 del ricorrente (atto denominato “Procura - 1 pdf”): il ricorso per cassazione deve pertanto ritenersi correttamente notificato. 3. Il primo motivo è fondato. Vi si sostiene la ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dalla società originariamente convenuta in opposizione al decreto ingiuntivo, profilo che, per converso, non può essere valutato in questa sede incidentalmente, ma dai giudicanti di quel processo, fonte come tale del preteso giudicato esterno. Sotto tale profilo la censura non è accoglibile; nel corpo del motivo viene però indicato il numero di Registro Generale presso questa Suprema Corte assunto dal ricorso per cassazione avverso la decisione di appello conseguente a quella del Tribunale di Massa. Ora,Cass. n. 19817/2022 – richiamata infatti in memoria in uno alla quale è stata pure esibita –, pronunciando su tale gravame, ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale svolto in quel giudizio dalla società, con giudicato esterno tra la stessa e l’odierno ricorrente sopravvenuto rispetto alla decisione di appello (pag. 3), come tale rilevabile anche d’ufficio e anche in questa sede. Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: si tratta, infatti, di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio fattuale (Cass. 21/4/2022 n. 12754;Cass. 13/5/2025 n. 12750, citata in memoria da parte ricorrente; e v., in particolare, Cass. 29/2/2024 n. 5370, per cui l’eccezione di giudicato esterno non può essere presentata per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, considerata la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità). Ciò detto, come osservato a pag. 13 del ricorso, con richiamo in nota delle statuizioni rilevanti della sentenza n. 675/2015 del Tribunale di Massa prodotta in allegato al gravame (doc. 4, nel filefascicolo di secondo grado, pagg. 3, 4 e 11), si affermano, tra gli altri, gli inadempimenti costituiti dalla mancata consegna del lettore DVD alla mancata applicazione della scontistica fino al 20%, riferiti al pluriannuale rapporto in questione anche per gli anni successivi al 2005. 4. I successivi motivi sono logicamente assorbiti, dovendo il Tribunale, in sede di appelloe in diversa persona , rivalutare le domande alla luce del sopravvenuto giudicato s