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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19817/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6276/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Avvocato cassazionista, difensore in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 116; 0202,2. - ricorrente - contro A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1148/2018, pubblicata 1'11 luglio 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova ha accolto l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Massa e, in totale riforma della decisione di prime cure, da un lato, ha dichiarato la litispendenza nel rapporto processuale tra l'appellante s.a.s. e l'appellato [OSCURATO:PERSONA], con condanna alle spese di lite di quest'ultimo; dall'altro lato, ha accolto l'appello principale proposto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda proposta nei suoi confronti da Menchini, con condanna alle spese di lite di questi.

In particolare, il Tribunale di Massa, disattendendo le eccezioni di rito sollevate dalle parti convenute, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità contrattuale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e quella per responsabilità aquiliana proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha dichiarato la litispendenza nel rapporto processuale tra l'appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. e l'appellato Menchini, ritenendo l'identità della causa petendi e di petitum del presente giudizio - stante l'identità dei fatti costitutivi della domanda di inadempimento - rispetto ad un primo giudizio -instaurato dinanzi al giudice di pace di Perugia - nel quale Menchini aveva proposto A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dal giudice di pace della stessa città dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo "Omesso esame e pronuncia sulla svolta eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato sulla [OSCURATO:SOCIETA] - Omessa rilevazione d'ufficio della inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA] - Omessa rilevazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 672/2015 del Tribunale di Massa in confronto della [OSCURATO:SOCIETA] - Nullità del procedimento e della sentenza di appello ex art. 360, c.1, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 112, 324, 327, 333 e 334 c.p.c. e 2909 c.c.", il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver la Corte di appello pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]. ritualmente sollevata dall'appellato e, di conseguenza, per aver omesso di dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] della sentenza di primo grado in quanto non ritualmente e tempestivamente impugnata.

2. Con il secondo motivo "Errato rigetto (implicito) dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA] - Omessa dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 672/2015 del Tribunale di Massa in relazione alle statuizioni di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] - Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. degli artt. 324, 327, 333 e 334 c.p.c. e 2909 c.c." si contesta in particolare che la sentenza della Corte di appello (dopo aver operato la separazione dell'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del tribunale perché avente ad oggetto una domanda diversa, in accoglimento dell'eccezione A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi formulata da [OSCURATO:SOCIETA]) ha dichiarato la litispendenza nel rapporto processuale tra l'appellante s.a.s. e l'appellato Menchini in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anch'esso promosso dal Menchini nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al giudice di pace di Perugia; con ciò, erroneamente interpretando e falsamente applicando alla fattispecie processuale le norme processuali di riferimento; in particolare, non avrebbe dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo, sebbene le separate domanda sulle quali aveva pronunciato il tribunale fossero scindibili e relative a rapporti giuridici diversi sia per titolo sia per natura; che l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] non era idoneo a rimettere in discussione l'assetto giuridico scaturito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dalla sentenza di primo grado e non faceva sorgere nei confronti di quest'ultima l'interesse a proporre appello incidentale tardivo che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto proporre in via principale; inoltre, la Corte di appello nell'accogliere - in,-vece di ritenerlo inammissibile - l'appello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe considerato che: - non vi era la sussistenza di un unico rapporto giuridico, ma di due rapporti distinti; - gli unici legittimati a proporre appello incidentale tardivo fossero il soggetto contro il quale l'appello principale è proposto e coloro che sono chiamati a integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili e tra loro dipendenti; che le statuizioni di prime cure nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] non erano state impugnate, con conseguente applicazione dei principi regolatori in tema di giudicato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta "In denegata ipotesi subordinata: errata dichiarazione della litispendenza tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 964/2021 Giudice di pace di Perugia e la causa n. 2036/2021 r.g.

Tribunale di Massa - Violazione degli artt. 39 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c." il capo della sentenza con cui la Corte di appello ha accolto l'eccezione di litispendenza accolta da [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che tra i due giudizi pendenti tra le stesse parti non sussiste né identità di causa petendi né di petitum e che la litispendenza non era stata provata in giudizio.A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

4. Preliminarmente va esaminato il profilo di inammissibilità del ricorso sollevato dalla parte controricorrente secondo cui il ricorso per cassazione non sarebbe stato notificato al difensore domiciliatario in appello; esso non merita accoglimento tenuto conto che, a norma dell'art. 330 c.p.c., non essendo stata notificata la sentenza di appello, il ricorso per cassazione può essere notificato presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio; or bene, essendo stato il ricorso per cassazione notificato presso il procuratore costituito, cioè nella fattispecie, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la notifica risulta essere stata correttamente effettuata.

4.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con i motivi proposti, come sopra sinteticamente riassunti, si lamenta che la Corte di appello non abbia pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ritualmente sollevata dall'appellato Menchini e, di conseguenza, abbia omesso erroneamente di dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] della sentenza di primo grado in quanto non ritualmente e tempestivamente impugnata.

4.2. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, sia o meno fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, pure nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale; al contempo, una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione; nel caso delle obbligazioni solidali l'interesse è dato dal possibile mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell'ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l'intera responsabilità, in sede di rivalsa (trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto: infatti, proprio perché il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perché il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che [il predetto] ha un interesse specifico che sorge dall'impugnazione del coobbligato, poiché quella vuole incidere sull'assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge (così test. da ultimo, Cass. 11/11/2020 n. 25285; vedi anche Cass., 12/07/2018, n. 18415, Cass., 16/11/2015, n. 23396, Cass., 25/01/2018, n. 1879, Cass., 12/03/2018, n. 5876, Cass., 15/06/2018, n. 15770, che hanno ripreso e precisato l'orientamento riferibile a Cass. 27/11/2007, n. 24627).

Giova richiamare in proposito anche l'orientamento più restrittivo secondo il quale l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (cfr. Cass. 29/10/2019 n. 27616). 4.3 Tanto richiamato, nella fattispecie in esame, i due convenuti risultano chiamati in giudizio in prime cure per titoli diversi: [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di responsabilità contrattuale e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità aquiliana e, come correttamente evidenzia parte ricorrente nella memoria, l'asserita comunanza di imputazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del fatto illecito, posto a fondamento della pretesa risarcitoria proposta contro l'[OSCURATO:PERSONA], è stata espressamente esclusa della sentenza di primo grado (v. memoria di parte ricorrente a pag. 17, punto 3.5, lett. c );A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi statuizione che non risulta impugnata in appello da nessuna delle parti in causa e che, quindi, è coperta dal giudicato.

Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta: - che con l'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione principale avverso la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Massa a titolo di responsabilità aquiliana, chiedendone l'integrale riforma; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto impugnazione incidentale tardiva avverso la stessa sentenza del Tribunale di Massa in data 22.3.2016, ma su capi della decisione non impugnati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, ad esempio, quello relativo all'eccezione di litispendenza); che, essendo la pubblicazione della sentenza avvenuta il 18.6.2015, il termine previsto ai sensi dell'art.327 c.p.c. veniva a scadenza, computato anche il periodo feriale, in data 19.01.2016; che tale circostanza veniva eccepita tempestivamente dall'odierno ricorrente (allora appellato) dinanzi la Corte di appello di Genova (cfr. in particolare, allegati 8, 9, 10, 11 e 12 fascicolo di parte ricorrente).

Di conseguenza, l'impugnazione principale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] aveva prestato acquiescenza.

4.4. Va, per completezza, richiamato in proposito, per un verso, il principio secondo cui nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (Cass. 04/03/2020 n. 5989) e per l'altro, quanto ancora statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito, ponendo fine alle oscillazioni ermeneutiche sopra ricordate, come l'art. 334 c.p.c. opera «esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.» (Cass., S.U. n. 23903 del 2020).

Ora, nel caso esame, la Corte di appello non poteva accogliere l'eccezione di litispendenza perché [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva impugnato in appello in via principale la sentenza di prime cure che ,quanto al capo di sentenza a essa riferibile aveva superato l'eccezione pregiudiziale di rito (sulla litispendenza) e aveva statuito sul merito.

In ragione della inammissibilità dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] perché tardivo e in accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata in appello e ribadita dall'odierno ricorrente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. perché il giudizio non poteva essere proseguito.

5. Le incertezze giurisprudenziali di cui si è dato conto, ormai superate, in ordine alla questione sottoposta all'attenzione del Collegio giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità tra le parti.

Per questi motivi La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito.

Compensa le spese sia del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6276/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], Avvocato cassazionista, difensore in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 116; 0202,2. - ricorrente - contro A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1148/2018, pubblicata 1'11 luglio 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova ha accolto l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Massa e, in totale riforma della decisione di prime cure, da un lato, ha dichiarato la litispendenza nel rapporto processuale tra l'appellante s.a.s. e l'appellato [OSCURATO:PERSONA], con condanna alle spese di lite di quest'ultimo; dall'altro lato, ha accolto l'appello principale proposto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda proposta nei suoi confronti da Menchini, con condanna alle spese di lite di questi. In particolare, il Tribunale di Massa, disattendendo le eccezioni di rito sollevate dalle parti convenute, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità contrattuale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e quella per responsabilità aquiliana proposta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha dichiarato la litispendenza nel rapporto processuale tra l'appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. e l'appellato Menchini, ritenendo l'identità della causa petendi e di petitum del presente giudizio - stante l'identità dei fatti costitutivi della domanda di inadempimento - rispetto ad un primo giudizio -instaurato dinanzi al giudice di pace di Perugia - nel quale Menchini aveva proposto A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dal giudice di pace della stessa città dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti. Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Omesso esame e pronuncia sulla svolta eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato sulla [OSCURATO:SOCIETA] - Omessa rilevazione d'ufficio della inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA] - Omessa rilevazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 672/2015 del Tribunale di Massa in confronto della [OSCURATO:SOCIETA] - Nullità del procedimento e della sentenza di appello ex art. 360, c.1, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 112, 324, 327, 333 e 334 c.p.c. e 2909 c.c.", il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver la Corte di appello pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA]. ritualmente sollevata dall'appellato e, di conseguenza, per aver omesso di dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] della sentenza di primo grado in quanto non ritualmente e tempestivamente impugnata. 2. Con il secondo motivo "Errato rigetto (implicito) dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA] - Omessa dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 672/2015 del Tribunale di Massa in relazione alle statuizioni di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] - Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. degli artt. 324, 327, 333 e 334 c.p.c. e 2909 c.c." si contesta in particolare che la sentenza della Corte di appello (dopo aver operato la separazione dell'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del tribunale perché avente ad oggetto una domanda diversa, in accoglimento dell'eccezione A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi formulata da [OSCURATO:SOCIETA]) ha dichiarato la litispendenza nel rapporto processuale tra l'appellante s.a.s. e l'appellato Menchini in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anch'esso promosso dal Menchini nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al giudice di pace di Perugia; con ciò, erroneamente interpretando e falsamente applicando alla fattispecie processuale le norme processuali di riferimento; in particolare, non avrebbe dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo, sebbene le separate domanda sulle quali aveva pronunciato il tribunale fossero scindibili e relative a rapporti giuridici diversi sia per titolo sia per natura; che l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] non era idoneo a rimettere in discussione l'assetto giuridico scaturito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dalla sentenza di primo grado e non faceva sorgere nei confronti di quest'ultima l'interesse a proporre appello incidentale tardivo che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto proporre in via principale; inoltre, la Corte di appello nell'accogliere - in,-vece di ritenerlo inammissibile - l'appello incidentale tardivo di [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe considerato che: - non vi era la sussistenza di un unico rapporto giuridico, ma di due rapporti distinti; - gli unici legittimati a proporre appello incidentale tardivo fossero il soggetto contro il quale l'appello principale è proposto e coloro che sono chiamati a integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili e tra loro dipendenti; che le statuizioni di prime cure nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] non erano state impugnate, con conseguente applicazione dei principi regolatori in tema di giudicato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta "In denegata ipotesi subordinata: errata dichiarazione della litispendenza tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 964/2021 Giudice di pace di Perugia e la causa n. 2036/2021 r.g. Tribunale di Massa - Violazione degli artt. 39 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c." il capo della sentenza con cui la Corte di appello ha accolto l'eccezione di litispendenza accolta da [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che tra i due giudizi pendenti tra le stesse parti non sussiste né identità di causa petendi né di petitum e che la litispendenza non era stata provata in giudizio.A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4. Preliminarmente va esaminato il profilo di inammissibilità del ricorso sollevato dalla parte controricorrente secondo cui il ricorso per cassazione non sarebbe stato notificato al difensore domiciliatario in appello; esso non merita accoglimento tenuto conto che, a norma dell'art. 330 c.p.c., non essendo stata notificata la sentenza di appello, il ricorso per cassazione può essere notificato presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio; or bene, essendo stato il ricorso per cassazione notificato presso il procuratore costituito, cioè nella fattispecie, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la notifica risulta essere stata correttamente effettuata. 4.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con i motivi proposti, come sopra sinteticamente riassunti, si lamenta che la Corte di appello non abbia pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ritualmente sollevata dall'appellato Menchini e, di conseguenza, abbia omesso erroneamente di dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] della sentenza di primo grado in quanto non ritualmente e tempestivamente impugnata. 4.2. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile sia quando rivesta la forma della contro impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, sia o meno fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, pure nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale; al contempo, una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione; nel caso delle obbligazioni solidali l'interesse è dato dal possibile mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell'ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l'intera responsabilità, in sede di rivalsa (trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto: infatti, proprio perché il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perché il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che [il predetto] ha un interesse specifico che sorge dall'impugnazione del coobbligato, poiché quella vuole incidere sull'assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge (così test. da ultimo, Cass. 11/11/2020 n. 25285; vedi anche Cass., 12/07/2018, n. 18415, Cass., 16/11/2015, n. 23396, Cass., 25/01/2018, n. 1879, Cass., 12/03/2018, n. 5876, Cass., 15/06/2018, n. 15770, che hanno ripreso e precisato l'orientamento riferibile a Cass. 27/11/2007, n. 24627). Giova richiamare in proposito anche l'orientamento più restrittivo secondo il quale l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (cfr. Cass. 29/10/2019 n. 27616). 4.3 Tanto richiamato, nella fattispecie in esame, i due convenuti risultano chiamati in giudizio in prime cure per titoli diversi: [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di responsabilità contrattuale e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità aquiliana e, come correttamente evidenzia parte ricorrente nella memoria, l'asserita comunanza di imputazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. del fatto illecito, posto a fondamento della pretesa risarcitoria proposta contro l'[OSCURATO:PERSONA], è stata espressamente esclusa della sentenza di primo grado (v. memoria di parte ricorrente a pag. 17, punto 3.5, lett. c );A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi statuizione che non risulta impugnata in appello da nessuna delle parti in causa e che, quindi, è coperta dal giudicato. Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta: - che con l'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione principale avverso la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Massa a titolo di responsabilità aquiliana, chiedendone l'integrale riforma; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto impugnazione incidentale tardiva avverso la stessa sentenza del Tribunale di Massa in data 22.3.2016, ma su capi della decisione non impugnati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, ad esempio, quello relativo all'eccezione di litispendenza); che, essendo la pubblicazione della sentenza avvenuta il 18.6.2015, il termine previsto ai sensi dell'art.327 c.p.c. veniva a scadenza, computato anche il periodo feriale, in data 19.01.2016; che tale circostanza veniva eccepita tempestivamente dall'odierno ricorrente (allora appellato) dinanzi la Corte di appello di Genova (cfr. in particolare, allegati 8, 9, 10, 11 e 12 fascicolo di parte ricorrente). Di conseguenza, l'impugnazione principale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] aveva prestato acquiescenza. 4.4. Va, per completezza, richiamato in proposito, per un verso, il principio secondo cui nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (Cass. 04/03/2020 n. 5989) e per l'altro, quanto ancora statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito, ponendo fine alle oscillazioni ermeneutiche sopra ricordate, come l'art. 334 c.p.c. opera «esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare A.C. 4 aprile 2022 r.g.n. 6276/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.» (Cass., S.U. n. 23903 del 2020). Ora, nel caso esame, la Corte di appello non poteva accogliere l'eccezione di litispendenza perché [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva impugnato in appello in via principale la sentenza di prime cure che ,quanto al capo di sentenza a essa riferibile aveva superato l'eccezione pregiudiziale di rito (sulla litispendenza) e aveva statuito sul merito. In ragione della inammissibilità dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] perché tardivo e in accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata in appello e ribadita dall'odierno ricorrente, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. perché il giudizio non poteva essere proseguito. 5. Le incertezze giurisprudenziali di cui si è dato conto, ormai superate, in ordine alla questione sottoposta all'attenzione del Collegio giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità tra le parti. Per questi motivi La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito. Compensa le spese sia del giudizio di