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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11651/2024

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5387del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro Agenzia delle entrate-Riscossione- ADER - in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] – IMPUGNAZIONE – INAMMISIBILITÀ - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2024/1/2022, depositata in data 22 luglio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso un estratto di ruolo contenente l’indicazione della cartella di pagamento 01420120035757970000 asseritamente mai notificata. 2.La CTP di Bari, con sentenza n. 1543/14/2017, rigettava il ricorso. 3.Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il contribuente eccependo la violazione degli artt. 2712-2719 c.c., 22 del D.lgs. n. 546/92 nonché il mancato perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; resisteva l’ADER eccependo la regolarità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento e la piena prova fino a querela di falso delle prodotte riproduzioni fotografiche dell’avviso di ricevimento dellarelativa raccomandata informativa. 4.Con sentenza n. 2024/1/2022, depositata in data 22 luglio 2022, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello ritenendo che il disconoscimento della conformità agli originali delleprodotte copie fotografiche delle relate di notificazione della cartella avrebbe dovuto essere effettuat o in modo chiaro e circostanziato mediante l’indicazione specifica sia del documento contestato che degli aspetti per i quali si assumeva differisse dall’originale. 5.Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso affidato a tre motivi. 6.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del Dlgs. n. 546/1992, stante la carenza assoluta di motivazione sulla presunta genericità del disconoscimento circa la conformità all’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

2. Con il secondo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 -2719 c.c. nonché dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR erroneamente negato valenza al disconoscimento della conformità della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento attribuendo al contribuente l’onere di produrre querela di falso contro una semplice copia fotostatica non ordinando l’esibizione degli originali degliatti esibiti in copia fotostatica; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso avendo la CTR omesso di esaminare il fatto che in giudizio era stata prodotta soltanto la copia fotostatica e che, quindi, non era possibile proporre querela di falso.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 26 del d.P.R. n. 602/73 nonché dei principi giurisprudenziali in tema di notifica della cartella di pagamento non effettuata direttamente per posta, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in presenza di una notifica della cartella di pagamento con le modalità ordinarie e non per posta, che non fosse necessaria l’esibizione della cartella di pagamento con la relata di notifica. 4.Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ”), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione –come nella specie-del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023). 5.Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; nella detta pronuncia si è osservato che “A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, … e che “ a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale”.

La sentenza ha precisato che “il rimedio alvulnus riscontra to richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.

Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata”» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione».

Queste – ha precisato la sentenza – « attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario».

In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)». 6.Nella specie, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’estratto di ruolo e la cartella , né avendo la ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, e con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.7.Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata decisione e dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5387del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro Agenzia delle entrate-Riscossione- ADER - in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] – IMPUGNAZIONE – INAMMISIBILITÀ - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2024/1/2022, depositata in data 22 luglio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari avverso un estratto di ruolo contenente l’indicazione della cartella di pagamento 01420120035757970000 asseritamente mai notificata. 2.La CTP di Bari, con sentenza n. 1543/14/2017, rigettava il ricorso. 3.Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il contribuente eccependo la violazione degli artt. 2712-2719 c.c., 22 del D.lgs. n. 546/92 nonché il mancato perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; resisteva l’ADER eccependo la regolarità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento e la piena prova fino a querela di falso delle prodotte riproduzioni fotografiche dell’avviso di ricevimento dellarelativa raccomandata informativa. 4.Con sentenza n. 2024/1/2022, depositata in data 22 luglio 2022, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello ritenendo che il disconoscimento della conformità agli originali delleprodotte copie fotografiche delle relate di notificazione della cartella avrebbe dovuto essere effettuat o in modo chiaro e circostanziato mediante l’indicazione specifica sia del documento contestato che degli aspetti per i quali si assumeva differisse dall’originale. 5.Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso affidato a tre motivi. 6.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del Dlgs. n. 546/1992, stante la carenza assoluta di motivazione sulla presunta genericità del disconoscimento circa la conformità all’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. 2. Con il secondo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 -2719 c.c. nonché dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR erroneamente negato valenza al disconoscimento della conformità della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento attribuendo al contribuente l’onere di produrre querela di falso contro una semplice copia fotostatica non ordinando l’esibizione degli originali degliatti esibiti in copia fotostatica; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso avendo la CTR omesso di esaminare il fatto che in giudizio era stata prodotta soltanto la copia fotostatica e che, quindi, non era possibile proporre querela di falso. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 26 del d.P.R. n. 602/73 nonché dei principi giurisprudenziali in tema di notifica della cartella di pagamento non effettuata direttamente per posta, per avere la CTR erroneamente ritenuto, in presenza di una notifica della cartella di pagamento con le modalità ordinarie e non per posta, che non fosse necessaria l’esibizione della cartella di pagamento con la relata di notifica. 4.Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ”), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione –come nella specie-del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023). 5.Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; nella detta pronuncia si è osservato che “A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, … e che “ a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale”. La sentenza ha precisato che “il rimedio alvulnus riscontra to richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”. Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata”» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione». Queste – ha precisato la sentenza – « attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario». In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)». 6.Nella specie, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversol’estratto di ruolo e la cartella , né avendo la ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, e con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.7.Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata decisione e dichiara inammis