CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) SRI„ in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE 1)1 CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato .[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]\11-7, SPA - [OSCURATO:PERSONA] A 1)1 PUBBIACITN, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 134ILIO CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] qZEDO MORRON E, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 392/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/(19/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08600 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento di spazi pubblicitari che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva procurato a quest'ultima all'interno del quotidiano "il Mattino". La società ingiunta ha proposto opposizione, negando di avere mai stipulato contratti con [OSCURATO:SOCIETA], ed anzi, denunciando di falsità le firme apposte sui documenti contrattuali che [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato, e dunque chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni. 2.-Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione, ritenendo pienamente provato il credito, non solo mediante deposito delle fatture, ma altresì delle pagine del quotidiano contenente la pubblicità oggetto di prestazione. Ha inoltre osservato che [OSCURATO:SOCIETA] non ha contestato espressamente il servizio resole da [OSCURATO:SOCIETA]. Queste ragioni hanno fondato altresì la conferma della decisione in appello. 3.-[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso basato su due motivi di censura e illustrato da memoria. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente la ricorrente eccepisce, nella memoria, la nullità della costituzione della controricorrente, per inesistenza della procura al difensore, che invece risulta agli atti. 4.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 210 c.p.c. Si censura la decisione della corte di merito di non disporre perizia grafologica sulle sottoscrizioni dei contratti. Ritiene la ricorrente che l'autenticità dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata ammessa per tabulas, deta per scontata, pur a fronte delle contestazioni mosse dalla [OSCURATO:SOCIETA], che proprio a tal fine ha chiesto la perizia sulle firme. Parimenti illegittima sarebbe la decisione di non ammettere l'ordine di esibizione Il motivo è inammissibile. Invero, con esso, in realtà, si censura la decisione del primo grado, non avendo la ricorrente dimostrato di avere reiterato in appello l'ordine di esibizione, cui si riferisce all'evidenza la ricorrente richiamando l'articolo 270 c.p.c. Dalla sentenza impugnata emerge (p. 9) che queste ultime richieste' non 44Eao state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quindi era, t inammissibili in appello: si leggerla sentenza impugnata che alla udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc in primo grado la parte opponente ha chiesto revoca della ordinanza istruttoria con ammissione delle sole prove orali, delle quali non ha ribadito i capitoli in appello. Inoltre, osserva la corte di secondo grado che la perizia tecnica era da dirsi preclusa dalla mancanza in atti del documento da sottoporre ad esame grafologico. E sul punto nulla deduce la ricorrente. Piuttosto l'istanza è stata i rigettata con l'argomento che il credito prescindeva dai documenti sospettati di essere apocrifi: ratio questa dal ricorrente non contestata affatto, ad ogni modo. 7.-11 secondo motivo invece denuncia sia omesso esame che violazione degli articoli 85 c.p.c. e 24 Cost.Ed inoltre chiede che venga affermata la competenza del Tribunale delle Imprese, cui la controversia avrebbe dovuto demandarsi. Secondo la ricorrente, avendo il suo precedente difensore rinunciato al mandato, la causa avrebbe dovuto essere rinviata o interrotta per consentirle di munirsi di nuovo difensore. 8.-11 motivo è infondato. Intanto quanto alla richiesta di dichiarare la competenza del Tribunale delle Imprese, la ricorrente non dimostra affatto di averla posta nei gradi precedenti, e comunque in appello: si limita qui ad un'asserzione peraltro neanche motivata. Quanto invece alla rinuncia al mandato, essa comporta che il difensore debba continuare a svolgere comunque il suo compito fino alla sostituzione con altro (Cass. 12249/ 2020; Cass. 17649/ 2010), il che, di per sé, esclude che possa esservi stata lesione del AiratO di difesa nella prosecuzione del procedimento. 9.- Quanto allay ammissione del giuramento decisorio, formulata da parte 1.4.0akint w v ricorrente (p.4 e 5 del ricorso), non è ammissibile ink,sEpig,ta sede (Cass. 8998/ 2001; Cass. 434/ 1994), e così4 altre il-ichie"gtérstruttorid.. 10.- Non sussistono infine i presupposti della condanna alle spese ex articolo 96 c.p.c., come richiesto da controricorrente. 11.- Quanto alla richiesta di rifusione delle spese del procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di appello, procedimento conclusosi con il rigetto della istanza, fatta dalla ricorrente, rifusione chiesta dalla controricorrente, ex articolo 373 c.p.c, sono stati depositati, in forma telematica, gli atti del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 372 c.p.c. (Cass. 19544/ 2015; Cass. 24201/2018; Cass. 18079/ 2020), e prova della loro notifica per posta elettronica. Vanno dunque liquidate le spese relativamente a tale procedimento, nella misura di 5800,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. 12.- Non vi sono i presupposti per inviare gli atti alla Procura delle Repubblica risultando (pagina 8) che è stata già proposta denuncia querela da parte della stessa ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna alle spese, nonché pagamento del doppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali, oltre 5800, 00, nonché 15% di spese generali e accessori di legge per il procedimento di cui all'articolo 373 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,