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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22580/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17903del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore giorgio.tedesco @ordineavvocatibopec.it ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- Riscossione - [OSCURATO:PERSONA] - in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA]-INAMMISSIBILITA’ per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4/17/2022, depositata in data 4gennaio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione-[OSCURATO:PERSONA]- in persona del Presidente pro tempore, proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quello incidentale di quest’ultimoavverso la sentenza n. 2450 / 02 /20 20 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che, con riguardo all’impugnativa di un estratto di ruolo e sei sottostanti cartelle di pagamento: 1) aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ad una delle cartelle; 2) rigettato il ricorso del contribuenteper il resto.

2. In punto di fatto, la CTR ha premesso che: 1) avversoun estratto di ruolo e sei sottostanti cartelle di pagamentoPietro [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano eccependo la mancata/inesistente notifica delle cartelle, il decorso della prescrizione deicrediti tributarie la decadenza dal potere di riscossione; aveva controdedotto l’Agente della Riscossione-[OSCURATO:PERSONA] eccependo l’intervenuto annullamento, per stralcio da rottamazione, della cartella n. 6820080015789562000, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in relazione alle restanti cinque cartelle stante la non impugnabilità dell’estratto di ruolo in presenza di cartelle ritualmente notificate ed evidenziando,comunque, il mancato decorso della prescrizione; 2) la CTP di Milano, con sentenzan. 2450/02/2020, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo all’impugnativa della cartella di pagamenton. 6820080015789562000, e aveva rigettato per il resto il ricorso;3) avverso la sentenza di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello principale chiedendo la riforma della decisione nella parte in cui aveva annullato in toto la cartella 6820080015789562000, senza mantenere una partita debitoria superiore a euro 2.000,00 e il contribuente appello incidentale riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR: 1) ha accolto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] limitando l’annullamento della cartella n. 6820080015789562000 alle partite diverse dalla n. 46814 dell’importo di euro 2.285,86; 2) ha rigettato l’appello incidentale del contribuente in quanto in presenza, come nella specie, di regolare notificazione delle(altre cinque) cartelle di pagamento e di mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge, era inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, non contenendo quest’ultimo alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta; diversamente opinando si sarebbe rimessoin termini il contribuente per fare valere vizi che avrebbe dovuto fare valere con l’impugnazione delle cartelle. 3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui refertidi notifica. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/94 in relazione alla notificaeffettuata via PEC da [OSCURATO:PERSONA] che si assumeva inesistente .4.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia in relazione all’inesistenza della notifica effettuata via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi della PA.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. in relazione alla inidoneità della domanda di rateazione a dimostrare l’effettiva conoscenza legale degli atti impositivi e a riconoscere il debito.

6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente in quanto proposto oltre i termini di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92.

7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa tributaria. 5.Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione –come nella specie-del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023). 6.Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; nella detta pronuncia si è osservato che “A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, … e che “ a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale”.

La sentenza ha precisato che “il rimedio alvulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.

Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata”» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione».

Queste – ha precisato la sentenza – « attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario».

In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)». 7.Nella specie, vertendosi in ipotesi di impugnazione propostaavverso l’estratto di ruolo e le sei sottese cartelle, né avendo la società ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, e con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.8.Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata decisione e dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17903del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore giorgio.tedesco @ordineavvocatibopec.it ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- Riscossione - [OSCURATO:PERSONA] - in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA]-INAMMISSIBILITA’ per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4/17/2022, depositata in data 4gennaio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione-[OSCURATO:PERSONA]- in persona del Presidente pro tempore, proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quello incidentale di quest’ultimoavverso la sentenza n. 2450 / 02 /20 20 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che, con riguardo all’impugnativa di un estratto di ruolo e sei sottostanti cartelle di pagamento: 1) aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ad una delle cartelle; 2) rigettato il ricorso del contribuenteper il resto. 2. In punto di fatto, la CTR ha premesso che: 1) avversoun estratto di ruolo e sei sottostanti cartelle di pagamentoPietro [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano eccependo la mancata/inesistente notifica delle cartelle, il decorso della prescrizione deicrediti tributarie la decadenza dal potere di riscossione; aveva controdedotto l’Agente della Riscossione-[OSCURATO:PERSONA] eccependo l’intervenuto annullamento, per stralcio da rottamazione, della cartella n. 6820080015789562000, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in relazione alle restanti cinque cartelle stante la non impugnabilità dell’estratto di ruolo in presenza di cartelle ritualmente notificate ed evidenziando,comunque, il mancato decorso della prescrizione; 2) la CTP di Milano, con sentenzan. 2450/02/2020, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo all’impugnativa della cartella di pagamenton. 6820080015789562000, e aveva rigettato per il resto il ricorso;3) avverso la sentenza di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello principale chiedendo la riforma della decisione nella parte in cui aveva annullato in toto la cartella 6820080015789562000, senza mantenere una partita debitoria superiore a euro 2.000,00 e il contribuente appello incidentale riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR: 1) ha accolto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] limitando l’annullamento della cartella n. 6820080015789562000 alle partite diverse dalla n. 46814 dell’importo di euro 2.285,86; 2) ha rigettato l’appello incidentale del contribuente in quanto in presenza, come nella specie, di regolare notificazione delle(altre cinque) cartelle di pagamento e di mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge, era inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, non contenendo quest’ultimo alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta; diversamente opinando si sarebbe rimessoin termini il contribuente per fare valere vizi che avrebbe dovuto fare valere con l’impugnazione delle cartelle. 3.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui refertidi notifica. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 53/94 in relazione alla notificaeffettuata via PEC da [OSCURATO:PERSONA] che si assumeva inesistente .4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia in relazione all’inesistenza della notifica effettuata via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi della PA. 5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. in relazione alla inidoneità della domanda di rateazione a dimostrare l’effettiva conoscenza legale degli atti impositivi e a riconoscere il debito. 6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente in quanto proposto oltre i termini di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92. 7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa tributaria. 5.Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione –come nella specie-del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass. sez. 5, n. 16259 del 2023). 6.Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; nella detta pronuncia si è osservato che “A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, solo al ricorrere di determinate fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, … e che “ a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale”. La sentenza ha precisato che “il rimedio alvulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”. Tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative: da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata”» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione». Queste – ha precisato la sentenza – « attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario». In particolare, con riguardo alla indefettibile esigenza di superare «la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la sentenza ha formulato «il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)». 7.Nella specie, vertendosi in ipotesi di impugnazione propostaavverso l’estratto di ruolo e le sei sottese cartelle, né avendo la società ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, e con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ.8.Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale. P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata decisione e dichiara inammissib
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