CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2020
Cassazione n. 11068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roVENNERI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3148/2020,depositata il 09/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4957/2021Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 11068/2026Data pubblicazione 24/04/2026PREMESSO CHEVincenzo Madera ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di ModenaPasquale Venneri, deducendo di avere sottoscritto una proposta diacquisto di un appartamento di proprietà del convenuto e di avere versatoeuro 20.000 a titolo di caparra confirmatoria. L’attore ha chiesto diaccertare l’inadempimento del promittente venditore e il proprio legittimodiritto di recedere dal contratto e, conseguentemente, condannarsi ilconvenuto a corrispondere la somma di euro 40.000, pari al doppio dellacaparra versata. Il Tribunale di Modena ha respinto le domande di Madera.La sentenza, impugnata da Madera, è stata confermata dalla Corted’appello di Bologna, con la sentenza n. 3148/2020.3. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione VincenzoMadera.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata da entrambe le parti.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, che contesta in rubrica“violazione degli artt. 1218, 1321, 1322, 1366, 1372, 1373, 1375, 1385,1183, 1184, 1418, 1421, 1460, 1453, 1455, 1490, 1497, 1457, 1104,1489, 1353, 1356 e 1358 c.c. e 63 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., nonché violazione degli artt. 99, 100, 112 e 345 c.p.c., inrelazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.”.Il motivo è inammissibile perché del tutto carente del requisito dicontenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c.: lemolteplici violazioni di legge denunciate in rubrica non sono articolatenello sviluppo del motivo, che si sostanzia in una narrazione chesovrappone i fatti di causa (pagg. 7-18 del ricorso), le vicende delprocesso (pagg. 19 e ss.), il contenuto delle pronunce di primo e secondogrado (in particolare pagg. 22 e ss., 31 e segg.), senza individuare eargomentare specifiche censure rivolte alla sentenza impugnata.Numero registro generale 4957/2021Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 11068/2026Data pubblicazione 24/04/2026La giurisprudenza di questa Corte costantemente afferma che in temadi ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano unapluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle normeviolate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione dellaregola della chiarezza e richiedono un intervento della Suprema Cortevolto a enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti leseparate censure (cfr., ex multis, Cass. n. 28541/2024, Cass. n.18021/2016 e Cass. n. 21611/2013).[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale orientamento vada ribadito in relazione al casoin esame, ove in radice è assente la stessa enucleazione delle questioniprospettate (v. i confusi accenni alle pagg. 36-41 del ricorso). Già primadelle modifiche al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n.149/2022, secondo cui il ricorso deve contenere, a pena diinammissibilità, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali sichiede la cassazione, le sezioni unite di questa Corte hanno precisato cheil dovere di chiarezza degli atti processuali esprime un principio generaledel diritto processuale (Cass., sez. un., n. 37552/2021). Tale principioopera nel processo civile, trattandosi di un dovere, ma anche di un valoredell'ordinamento processuale che si lega, innanzitutto, alla tutela deldiritto di difesa e del contraddittorio ed è funzionale all'efficienza delprocesso e della giurisdizione e assume un peculiare valore in relazione alricorso per cassazione (sulla compatibilità tra i requisiti di cui all’art. 366,comma primo c.p.c., e i principi del giusto processo di cui all’art. 6 dellaconvenzione europea dei diritti dell’uomo così come interpretati dallaCorte europea dei diritti si veda Cass. 1352/2024).Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017,Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersirelativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera dellalegge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.Numero registro generale 4957/2021Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 11068/2026Data pubblicazione 24/04/2026334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art.348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, attesoche la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare laSuprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione alpersistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "inconsistenti".Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, cheliquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso