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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20675/2026

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sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzera da Empoli– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], n. 2826/2021, depositata il 20/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso diaccertamento con il quale contestava, per il periodo d’imposta 2013,l’indebita deduzione, ai fini Ires, del compenso di euro 186.551,24corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni rese in qualità diamministratore delegato della società.

L’Ufficio evidenziava che il costoera privo dei requisiti di certezza ed inerenza poiché il compensocorrisposto non era stato oggetto di delibera da parte dell’assembleadei soci.2.

La società contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaC.t.p. di Bergamo, che accoglieva il ricorso.L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva accolto.La C.t.r. rilevava che doveva trovare applicazione, anche per lesocietà a responsabilità limitata, l’art. 2389 c.c. per il quale i compensiagli amministratori, ove non fissati nello Statuto, devono esserestabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

Dissentiva, di seguito,da quanto affermato nella sentenza di primo grado, la quale avevaritenuto che la delega rilasciata dall’assemblea ad uno degliamministratori per convenire il compenso del consigliere delegatosupplisse alla mancanza di una delibera del Consiglio diamministrazione; evidenziava, in proposito, che l’assemblea non avevarilasciato alcuna delega, la quale, per di più, avrebbe dovuto essereoggetto di successiva approvazione, come, del resto, accaduto per altrianni d’imposta non oggetto di contestazione.

Aggiungeva che, ai finifiscali, doveva applicarsi l’art. 95 t.u.i.r.

Infine, evidenziava che l’Ufficioaveva rilevato diverse criticità in relazione al compenso riconosciuto,tra le quali il disallineamento in ordine all’entità del medesimo, il fattoche vi era stata un’esplicita ratifica dei compensi deliberatidall’assemblea dei soci limitatamente ai trienni 2010-12 e 2016-2018,la stipula di uno specifico contratto tra la società e l’amministratoreCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026relativo al periodo 2013-2015, senza tuttavia la necessaria, successiva,ratifica da parte dell’organo assembleare.3.

Avverso detta sentenza la società contribuente propone ricorsoper cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende amezzo controricorso.La contribuente, a seguito di comunicazione della proposta didefinizione accelerata di cui all’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto ladecisione della causa e successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, in merito all’istanza di trattazione in pubblicaudienza, va rimarcato che il collegio giudicante può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei relativipresupposti in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare al caso di specie (Cass., Sez.

U., n. 14437/2018);ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventirilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente,orientando, con motivazione avente anche funzione extra-processuale,il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.

U., n.8093/2020; Cass. n. 2047/2022; Cass. n. 392/2021; Cass. n.26480/2020).

Si è anche affermato che la sede dell’adunanza cameraleè compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite (Cass. n. 31679/2022).2.

Con l’unico motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2389, primo comma, e 2479 c.c., degli artt. 109 e 95 t.u.i.r.Assume che, a seguito della riforma del diritto societario, unasocietà a responsabilità limitata può riconoscere ai propriamministratori compensi, indipendentemente dalla preventivadeterminazione degli stessi da parte dell’assemblea dei soci, essendosufficiente la ratifica implicita avvenuta in sede di approvazione delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026bilancio.

Osserva che per le società a responsabilità limitata, adecorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 3 del 2003, non sussistepiù alcuna disposizione di legge che condizioni la legittimità delriconoscimento agli amministratori del compenso alla previadeterminazione dello stesso da parte dell’assemblea dei soci; che,pertanto, detti emolumenti potrebbero essere concordati financoverbalmente.

A riprova, evidenzia che l’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002aveva già disposto l’abrogazione del delitto di indebita percezione dicompensi non deliberati dall’assemblea di cui all’art. 2630 c.c.Aggiunge che alla deducibilità dei compensi non preventivamentedeliberati dall’assemblea di una s.r.l. non è di ostacolo neppure l’art.95, comma 5, t.u.i.r. il quale, nello stabilire che i compensi spettantiagli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1,t.u.i.r. sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, prescrive,quale unica condizione di deducibilità, il materiale pagamento, senza,di converso, imporre la previa delibera dell’assemblea dei soci.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Le Sezioni Unite della Corte hanno affermato, con riferimentoalla determinazione della misura del compenso degli amministratori disocietà di capitali (in fattispecie che vedeva coinvolta una società aresponsabilità limitata) che, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, c.c.qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria un’espressadelibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella diapprovazione del bilancio.

A tal proposito hanno evidenziato la naturaimperativa e inderogabile della previsione normativa, dettata anchenell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;la distinta previsione delle delibere di approvazione del bilancio e diquella di determinazione dei compensi (art. 2364 numm. 1 e 3 c.c.);la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità digestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole diformazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma,c.c.).

Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente laposta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea aconfigurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c. cit., salvoche un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio,essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato laproposta di determinazione dei compensi degli amministratori (Cass.Sez.

U. n. 21933/2008).Pertanto, il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alladeterminazione del compenso degli amministratori può essereeffettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio,ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativavoce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio nelsuo complesso.3.2.

È pur vero che tale principio è stato affermato dalle SezioniUnite con riferimento alla formulazione della norma nel testo anteriorealle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003; tuttavia, nella sentenzarichiamata le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che le modificheapportate dalla riforma societaria non sono decisive per avallare unadiversa interpretazione della disposizione.Si è chiarito, pertanto, che sia nel regime anteriore che in quelloposteriore alla riforma societaria, l'approvazione del bilanciocontenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non èidonea a configurare la specifica delibera di determinazione delcompenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall'art.2389, primo comma c.c., sebbene possa ammettersi che accanto (eoltre) all'approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria diaccertamento della regolarità della rappresentazione contabile,l'assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026compenso degli amministratori, se sussista la prova che l'assembleaconvocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendototalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato unaspecifica proposta di determinazione dei compensi degliamministratori.3.3.

Da ultimo deve evidenziarsi che la successiva giurisprudenzaha fatto costante applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Uniteanche nel regime post riforma.In particolare, questa Corte, occupandosi in fattispecie cheinvolgevano società a responsabilità limitata post riforma societaria, haconfermato l’orientamento tradizionale per il quale vi è necessità di unaspecifica delibera assembleare, espressamente dissentendo dalla tesiopposta apparentemente condivisa in un isolato precedente (Cass. n.21953/2015) quale mero obiter dictum.

Si è ribadito, pertanto, ilprincipio già fatto proprio dalle Sezioni Unite, ovvero che ai fini delladeducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali(quindi, ivi incluse le società a responsabilità limitata) è necessario chene risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una espressadelibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella deliberadi approvazione del bilancio salvo che l'assemblea, in composizionetotalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente laproposta di determinazione del compenso (cfr. Cass. n. 11781/2016,Cass. n. 28668/2018, Cass. n. 28586/2020, Cass. n. 24453/2022,Cass. n. 24562/2022, Cass. n. 24471/2022, Cass. n. 31575/2022,Cass. n. 8005/2024, Cass. n. 17108/2025, Cass. n. 9806/2026).Si è pure evidenziato che lo scopo della previsione di specificadelibera assembleare per l’erogazione dei compensi agli amministratoriè funzionale ad evitare la possibilità che gli amministratori si assegninocompensi in ragione della loro posizione ai vertici della società e chel’esegesi da sempre mantenuta da questa Suprema Corte di legittimità,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026deriva dalla rilevanza dell’interesse pubblico alla regolarità etrasparenza della conduzione societaria (per l’affidamento che ne fannogli operatori del mercato) l’inderogabilità delle norme in materia dicompensi agli amministratori ed al rigoroso riparto delle competenzeall’interno organi societari (Cass. n. 9806/2026)Nello stesso senso, peraltro, questa Corte, analizzando la questionesotto il profilo fiscale, ha evidenziato che la necessità della preventivadelibera assembleare è funzionale alla certezza del costo e chequest’ultima costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cass.n. 34221/2021, Cass. n. 7329/2021, Cass. n. 11781/2016).3.4.

La pronuncia impugnata è conforme ai principi sopra enunciati,laddove ha sottolineato le diverse criticità in relazione al compensoriconosciuto all’amministratore delegato, tra le quali il fatto che vi erastata un’esplicita ratifica dei compensi deliberati dall’assemblea dei socilimitatamente ai trienni 2010-12 e 2016-2018, nonché la stipula di unospecifico contratto tra la Hoval e [OSCURATO:PERSONA], relativo al periodo2013-2015, senza tuttavia la necessaria ratifica da parte dell’organoassembleare.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, la parte ricorrente va condannata al pagamento, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c., di una somma in favore delcontroricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma, pureliquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, in virtùdel richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026in euro 500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito,oltre ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Panzera da Empoli– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], n. 2826/2021, depositata il 20/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso diaccertamento con il quale contestava, per il periodo d’imposta 2013,l’indebita deduzione, ai fini Ires, del compenso di euro 186.551,24corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni rese in qualità diamministratore delegato della società. L’Ufficio evidenziava che il costoera privo dei requisiti di certezza ed inerenza poiché il compensocorrisposto non era stato oggetto di delibera da parte dell’assembleadei soci.2. La società contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaC.t.p. di Bergamo, che accoglieva il ricorso.L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva accolto.La C.t.r. rilevava che doveva trovare applicazione, anche per lesocietà a responsabilità limitata, l’art. 2389 c.c. per il quale i compensiagli amministratori, ove non fissati nello Statuto, devono esserestabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. Dissentiva, di seguito,da quanto affermato nella sentenza di primo grado, la quale avevaritenuto che la delega rilasciata dall’assemblea ad uno degliamministratori per convenire il compenso del consigliere delegatosupplisse alla mancanza di una delibera del Consiglio diamministrazione; evidenziava, in proposito, che l’assemblea non avevarilasciato alcuna delega, la quale, per di più, avrebbe dovuto essereoggetto di successiva approvazione, come, del resto, accaduto per altrianni d’imposta non oggetto di contestazione. Aggiungeva che, ai finifiscali, doveva applicarsi l’art. 95 t.u.i.r. Infine, evidenziava che l’Ufficioaveva rilevato diverse criticità in relazione al compenso riconosciuto,tra le quali il disallineamento in ordine all’entità del medesimo, il fattoche vi era stata un’esplicita ratifica dei compensi deliberatidall’assemblea dei soci limitatamente ai trienni 2010-12 e 2016-2018,la stipula di uno specifico contratto tra la società e l’amministratoreCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026relativo al periodo 2013-2015, senza tuttavia la necessaria, successiva,ratifica da parte dell’organo assembleare.3. Avverso detta sentenza la società contribuente propone ricorsoper cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende amezzo controricorso.La contribuente, a seguito di comunicazione della proposta didefinizione accelerata di cui all’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto ladecisione della causa e successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, in merito all’istanza di trattazione in pubblicaudienza, va rimarcato che il collegio giudicante può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei relativipresupposti in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare al caso di specie (Cass., Sez. U., n. 14437/2018);ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventirilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente,orientando, con motivazione avente anche funzione extra-processuale,il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., n.8093/2020; Cass. n. 2047/2022; Cass. n. 392/2021; Cass. n.26480/2020). Si è anche affermato che la sede dell’adunanza cameraleè compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite (Cass. n. 31679/2022).2. Con l’unico motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2389, primo comma, e 2479 c.c., degli artt. 109 e 95 t.u.i.r.Assume che, a seguito della riforma del diritto societario, unasocietà a responsabilità limitata può riconoscere ai propriamministratori compensi, indipendentemente dalla preventivadeterminazione degli stessi da parte dell’assemblea dei soci, essendosufficiente la ratifica implicita avvenuta in sede di approvazione delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026bilancio. Osserva che per le società a responsabilità limitata, adecorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 3 del 2003, non sussistepiù alcuna disposizione di legge che condizioni la legittimità delriconoscimento agli amministratori del compenso alla previadeterminazione dello stesso da parte dell’assemblea dei soci; che,pertanto, detti emolumenti potrebbero essere concordati financoverbalmente. A riprova, evidenzia che l’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002aveva già disposto l’abrogazione del delitto di indebita percezione dicompensi non deliberati dall’assemblea di cui all’art. 2630 c.c.Aggiunge che alla deducibilità dei compensi non preventivamentedeliberati dall’assemblea di una s.r.l. non è di ostacolo neppure l’art.95, comma 5, t.u.i.r. il quale, nello stabilire che i compensi spettantiagli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1,t.u.i.r. sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, prescrive,quale unica condizione di deducibilità, il materiale pagamento, senza,di converso, imporre la previa delibera dell’assemblea dei soci.3. Il motivo è infondato.3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno affermato, con riferimentoalla determinazione della misura del compenso degli amministratori disocietà di capitali (in fattispecie che vedeva coinvolta una società aresponsabilità limitata) che, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, c.c.qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria un’espressadelibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella diapprovazione del bilancio. A tal proposito hanno evidenziato la naturaimperativa e inderogabile della previsione normativa, dettata anchenell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;la distinta previsione delle delibere di approvazione del bilancio e diquella di determinazione dei compensi (art. 2364 numm. 1 e 3 c.c.);la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità digestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); ilCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole diformazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma,c.c.). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente laposta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea aconfigurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c. cit., salvoche un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio,essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato laproposta di determinazione dei compensi degli amministratori (Cass.Sez. U. n. 21933/2008).Pertanto, il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alladeterminazione del compenso degli amministratori può essereeffettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio,ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativavoce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio nelsuo complesso.3.2. È pur vero che tale principio è stato affermato dalle SezioniUnite con riferimento alla formulazione della norma nel testo anteriorealle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003; tuttavia, nella sentenzarichiamata le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che le modificheapportate dalla riforma societaria non sono decisive per avallare unadiversa interpretazione della disposizione.Si è chiarito, pertanto, che sia nel regime anteriore che in quelloposteriore alla riforma societaria, l'approvazione del bilanciocontenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non èidonea a configurare la specifica delibera di determinazione delcompenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall'art.2389, primo comma c.c., sebbene possa ammettersi che accanto (eoltre) all'approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria diaccertamento della regolarità della rappresentazione contabile,l'assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026compenso degli amministratori, se sussista la prova che l'assembleaconvocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendototalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato unaspecifica proposta di determinazione dei compensi degliamministratori.3.3. Da ultimo deve evidenziarsi che la successiva giurisprudenzaha fatto costante applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Uniteanche nel regime post riforma.In particolare, questa Corte, occupandosi in fattispecie cheinvolgevano società a responsabilità limitata post riforma societaria, haconfermato l’orientamento tradizionale per il quale vi è necessità di unaspecifica delibera assembleare, espressamente dissentendo dalla tesiopposta apparentemente condivisa in un isolato precedente (Cass. n.21953/2015) quale mero obiter dictum. Si è ribadito, pertanto, ilprincipio già fatto proprio dalle Sezioni Unite, ovvero che ai fini delladeducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali(quindi, ivi incluse le società a responsabilità limitata) è necessario chene risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una espressadelibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella deliberadi approvazione del bilancio salvo che l'assemblea, in composizionetotalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente laproposta di determinazione del compenso (cfr. Cass. n. 11781/2016,Cass. n. 28668/2018, Cass. n. 28586/2020, Cass. n. 24453/2022,Cass. n. 24562/2022, Cass. n. 24471/2022, Cass. n. 31575/2022,Cass. n. 8005/2024, Cass. n. 17108/2025, Cass. n. 9806/2026).Si è pure evidenziato che lo scopo della previsione di specificadelibera assembleare per l’erogazione dei compensi agli amministratoriè funzionale ad evitare la possibilità che gli amministratori si assegninocompensi in ragione della loro posizione ai vertici della società e chel’esegesi da sempre mantenuta da questa Suprema Corte di legittimità,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026deriva dalla rilevanza dell’interesse pubblico alla regolarità etrasparenza della conduzione societaria (per l’affidamento che ne fannogli operatori del mercato) l’inderogabilità delle norme in materia dicompensi agli amministratori ed al rigoroso riparto delle competenzeall’interno organi societari (Cass. n. 9806/2026)Nello stesso senso, peraltro, questa Corte, analizzando la questionesotto il profilo fiscale, ha evidenziato che la necessità della preventivadelibera assembleare è funzionale alla certezza del costo e chequest’ultima costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cass.n. 34221/2021, Cass. n. 7329/2021, Cass. n. 11781/2016).3.4. La pronuncia impugnata è conforme ai principi sopra enunciati,laddove ha sottolineato le diverse criticità in relazione al compensoriconosciuto all’amministratore delegato, tra le quali il fatto che vi erastata un’esplicita ratifica dei compensi deliberati dall’assemblea dei socilimitatamente ai trienni 2010-12 e 2016-2018, nonché la stipula di unospecifico contratto tra la Hoval e [OSCURATO:PERSONA], relativo al periodo2013-2015, senza tuttavia la necessaria ratifica da parte dell’organoassembleare.4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, la parte ricorrente va condannata al pagamento, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c., di una somma in favore delcontroricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma, pureliquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, in virtùdel richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 6092/2022Numero sezionale 4978/2026Numero di raccolta generale 20675/2026Data pubblicazione 18/06/2026in euro 500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito,oltre ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8