CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14249/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2715/2019depositata il 24/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –La questione pervenuta all’esame di questa Corte verte sulla natura privilegiata o chirografaria del credito di euro 583.907,58 oltre Iva, vantato da lla 3 ELLE [OSCURATO:PERSONA] del Legno soc ietà cooperativa (di seguito 3Elle) per la fornitura di serramenti per infissi, dalla stessa p rodotti, a l [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. (di seguito CE), nel periodo 2007-2010. 1.1. – A fronte della determinazion e assunt a dagli organi del Concordato preventivo di CE di attribuire a detto credito natura chirografaria, 3Elle ha adito il Tribunale di Bologna, chiedendo e ottenendo il riconoscimento della natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. 1.2. –La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione. 1.3. – Il sopravvenuto Fallimento di CE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui 3Elle resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Il F allimento ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2751-bis n. 5, c.c., per avere la c orte d'appello affermato la natura privilegiata del credito di 3Elle sulla base dei seguenti rilievi: i) pacifica la prevalenza del lavoro dei soci di 3Elle rispetto a quello dei non soci; ii) superflua la dimostrazione della prevalenza del lavoro dei soci di 3Elle rispetto a tutti gli altri fattori della produzione; iii) irrilevante la questione relativa alla natura interpretativa dell'art. 82, comma 3 bis, d.l. n. 68/2013. 2.1. –Sostiene il ricorrente che, ai fini del riconoscimento del privilegio, sarebbe necessaria la prova della prevalenza del lavoro dei soci non solo rispetto al lavoro dei non soci, ma anche rispetto a qualsiasi altro fattore della produzione, ivi compreso il capitale impiegato; requisito, questo, non ricorrente nel caso in esame, come ampiamente dimostrato. 2.2. – C ensura anche la parte della sentenza in cui si ritiene irrilevante la contestazione della natura interpretativa dell'art. 82, comma 3 bis, d.l. n . 68/2013, affermando che 3El l e avrebbe comunque fornito prova del conseguimento del requisito previsto dalla citata norma– che introduce un nuovo presupposto ai fini del riconoscimento del privilegio – e che in ogni caso la dimostrazione del superamento della revisione di cui al d.lgs. n. 220/2002 non è decisiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. 3. –Il ricorso è inammissibile ai sensi d e ll’art . 360 bis, n . 1, c.p.c. 3.1. – La corte territoriale ha così motivato: « è pacifica la natura di cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di 3 ELLE, ed è la stessa appellante a riportare i dati di bilancio dai quali risulta per il periodo di riferimento la prevalenza del lavoro dei soci su quello dei non soci (in termini di costo del lavoro). L'interpretazione offerta in merito alla necessità di considerare anche la prevalenza del lavoro dei soci su tutti gli altri fattori produttivi è stata univocamente disattesa dalla Cassazione (…) ben prima del 2012 (…) e si basa semplicemente sul fatto che non si tratterebbe di grandezze univoche, certe e comparabili; l'orientamento rimane fermo anche nelle sentenze più recenti, senza riferimenti alle modifiche normative intervenute, e ad esso si intende qui dare continuità. Resta quindi inconferente il riferimento al privilegio artigiano, non applicabile, e all'irretroattività di cui a Cass. SSUU 5685/2015. Altrettanto irrilevante è la contestazione della natura interpretativa dell'art. 82 c. 3 bi d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 68 (conv. 1. 98/2013), che il primo giudice afferma obiter pur ritenendo assorbita la questione dal raggiungimento del medesimo risultato secondo l'interpretazione tradizionale e consolidata (3 ELLE ha comunque attestato il "nuovo" requisito). Infine, la generica e appena accennata deduzione dell'assenza di prova della correlazione fra il lavoro dei soci e il prodotto fornito è in effetti del tutto nuova, poiché a fronte delle inerenti affermazioni dell'appellata in primo grado, poste sin dall'atto introduttivo e successivamente anche richiamando i contratti prodotti, nessuna specifica contestazione venne mossa al riguardo, tantomeno nei termini assertivi e probatori, con le inevitabili conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. del resto già poste in risalto dalla sentenza impugnata.» 3.2. – Le censure proposte dal ricorrente sono infondate, poiché i giudici di merito hanno deciso la causa in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, anche di recente confermata, senza che il ricorso offraargomenti per cambiare indirizzo . 3.3. –Invero sin dal 1997, ed in particolare con la sentenza n. 2984/1997, questa Corte, traendo spunto dal dettato normativo della cd. Legge Basevi – legge n. 1577 del 1947, sulla disciplina delle cooperative, in particolare art. 23 – e al dichiarato fine di individuare il fondamento del privilegio cooperativo in aderenza alle disposizioni di detta legge, ha affermato ( andando di contrario avviso ad una parte della giurisprudenza di merito) che i requisiti affinché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al beneficio di cui all'art. 2751-bis, n. 5 c .c. sono – oltre a quello soggettivo della formale iscrizione presso la camera di commercio quale ente cooperativo, o altra iscrizione equipollente, ovvero nell'albo nazionale degli enti cooperativi, istituito dall'art. 15, d. lgs. n. 220 del 2002 ( salvo quanto ivi disposto dagli artt. 19 e 20) – anche: i) l’ effettività e pertinenza del lavoro dei soci rispetto all'attività svolta dall'ente; ii) la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei non soci. 3.4. – È stata invece esclusa la rilevanza d i altri requisiti , spesso ritenuti decisivi dalla giurisprudenza di merito – come la prevalenza del lavoro dei soci rispetto al capitale investito – in quanto ritenuti arbitrari e di difficile individuazione concreta, oltre che legati ad una concezione del fenomeno cooperativo che trascura il continuo progresso tecnologico e l'evoluzione dell'economia, che richiede, alle imprese, la disponibilità di adeguati strumenti, anche sotto forma di capitali. 4. –Il riferito orientamento è stato ribadito e confermato sino a tempi recentissimi (Cass. 19231/2023, 7085/2022, 38363/2021, 22390/2021, 21655/2018, 22147/2016, 12136/2014) e da esso non vi è ragione di discostarsi. 5. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello