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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19231/2023

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to da [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova –società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M. Carbone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini, n. 3 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale congiunta al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rinuncianti al mandato, elettivamente domiciliatisi Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-[OSCURATO:PERSONA] spettante a cooperativa di produzione e lavoro-Condizioni.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore presso lo studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.-controricorrente- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data13 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2023 dallaconsigliera Angelina - [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 13 novembre 2018,ha rigettato l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], proposta dalla società cooperativa a r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova per ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del proprio credito( ammesso al chirogr afo dal g.d. ) ai sensi del l’art. 3 del d.l. n. 347/03, in quanto i servizi resi alla debitrice, indirettamente controllata dalla [OSCURATO:SOCIETA], erano volti a garantire la continuità degli impianti produttivi essenziali di quest’ultima, o, in subordine, la sua collocazione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.

In particolare, il tribunale, premesso che ai fini dell'attribuzione della prededuzione devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come delineata dall’art. 3 del d.l. n. 347/03, ha escluso che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] marittimi in amministrazione straordinaria, sebbene appartenente al gruppo ILVA, potesse essere qualificata come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/17; q uanto alla richiesta di ammissione del credito in privilegio, ha reputato insufficiente la documentazione al riguardo prodotta dall’opponente, in mancanza della prova riguardante il superamento della revisione imposta dall’art. 82, comma 3-bis, RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore del d.l. n. 69/13, come convertito, nonché della richiesta stessa di revisione.

La [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova propone ricorso contro questo decreto per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria, cui la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] marittimi in amministrazione straordinaria replica con controricorso.

Motivi della decisione 1.- La rinuncia al mandato dei difensori della controricorrente è improduttiva di effetti, in base al principio della perpetuatio fissat o dall’art. 85 c.p.c. , in quanto non risulta nominato nuovo difensore. 2.- Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 347/03 e dell’art. 3 Cost., perché la prededuzione invocata andrebbe riconosciuta in favore di chi renda prestazioni necessarie «alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali», anche se il soggetto che richiede la prestazione non sia direttamente titolare di quegli impianti, a maggior ragione se controllato da l titolare, o con esso intimamente coordinato (primo motivo), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 347/03, la portata precettiva del quale si dovrebbe estendere anche alla prededuzione e non già soltanto alle norme processuali (secondo motivo). 2.1.- La censura complessivamente proposta è infondata, come questa Corte ha già stabilito in relazione a fattispecie similari (si veda no Cass. n. 4341/20 e n. 16304/21 ) , riscostruendo la fisionomia della prededuzione co ntemplata dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] norma prevede i seguenti elementi costitutivi della prededuzione: la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev'essere un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, determinato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/12; - si deve aver riguardo a crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione dell’Unione europea, relativi prestazioni necessarie al risanamen to ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, o a all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, oggetto del D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Si tratta di una disposizione speciale; e va quindi ribadito che, in quanto speciale, essa è di stretta interpretazione, perché introduce un'ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l'alterazione della graduazione dei crediti, in deroga al principio generalestabilito dall’art. 2740 c.c. 2.2.- N el caso in esame l'unico impianto legislativamente individuato quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale è «l'impianto siderurgico della società ILVA»; laddove nessuno stabilimento i [OSCURATO:PERSONA] M arittimi s.p.a. risulta indicato come di interesse strategico nazionale in forza di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, adottato ai sensi del richiamato art. 1 del d.l. n. 207/12, fonte secondaria cui l’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 ha demandato, in via esclusiva, la suddetta individuazione. 3.- In questo contesto, la tesi della ricorrente, secondo cui la forza precettiva dell’art. 3, comma 3-ter, del d.l. n. 347/03 e con essa la speciale prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1- RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore ter, andrebbero estese a tutte le società del gruppo ILVA ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, compresa dunqueIlva Servizi M arittimi , è infondata .

Il suddetto requisito previsto dal c omma 1 - ter dell’art. 3 deve difatti riguardare direttamente la debitrice e non anche la società capogruppo o altre società del medesimo gruppo: non si può desumere da alcun indice normativo, né di carattere sistematico, la possibilità di estendere ad altre società del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinariauna prededuzione che avvantaggia unicamente i creditori dell’ILVA, la sola compagine riconosciuta espressamente titolare di stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Si amplierebbe altrimenti inammissibilmente, al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione, così come normativamente definita. 3.1.- Manifestamente info ndata è d unque la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento adombrata col primo motivo, proprio in considerazione del carattere eccezionale della disposizione che ha introdotto la speciale ipotesi di prededuzione della quale si discute: manca quindi l’omogeneità delle situazioni postulata dalla disparità di trattamento.

Né si può ritenere irragionevole la scelta discrezionale del legislatore d’individuare, quale elemento costitutivo della speciale ipotesi di prededuzione, la qualificazione soggettiva della debitrice, trattandosi di misura inerente al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 47/2003.

In definitiva, la mancanza del requisito relativo alla qualità della debitrice è ostativa al riconoscimento della prededuzione invocata.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore 4.- Col terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2751 - bis, n. 5 c.c., e dell’art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69/13, conv., con mod., con l. n. 98/2013, perché da un lato il tribunale avrebbe applicato l’art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69/13, come convertito, di là dal proprio ambito di applicazione, circoscritto al concordato preventivo, e, dall’altro, avrebbe conferito all’attestazione di revisione da quella norma prevista efficacia costitutiva, trascurando che quel che conta, ai fini del riconoscimento del privilegio in questione, è la dimostrazione della prevalenza del lavoro sul capitale, nel caso in esame senz’altro sussistente. 4.1.-Il motivo è fondato.

Le norme in materia diprivilegi non hanno natura processuale, masostanziale, poiché imprimono al credito una particolare qualità (tra le più recenti, Cass. n. 17738/22).

E, nel caso in esame, il legislatore, con l’art. 2751-bis, n. 5, c.c., ha assegnato questa specifica connotazione ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, accomunandoli, ma al contempo distinguendoli, da quelli dell’impresa artigiana (sulla distinzione, ai fini del riconoscimento del privilegio del quale si discute, tra il regime dei crediti dell’impresa artigiana e quello dei crediti delle cooperative di produzione di lavoro, cfr., in motivazione, Cass. n. 4184/ 18 e n. 38363/21) : soltanto per la definizione dell’impresa artigiana, difatti, il legislatore richiama «le disposizioni legislative vigenti», per effetto della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con l.4 aprile 2012, n. 35.

Di questa novella, peraltro, le sezioni unite di questa Corte hanno escluso la natura interpretativa e quindi il valore retroattivo, di modo che, hanno chiarito, per il periodo antecedente la nozione d’impresa artigiana va ricostruita alla luce dei criteri fissati, in via RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore generale, dall'art. 2083 c.c. (Cass., sez. un., n. 5685/15; conf., tra varie, n. 13887/17). 5.- I parametri ai quali ancorare il riconoscimento del privilegio dei crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro restano, quindi, quelli fissati dalla combinazione, da un lato, dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. e, dall’altro, della disciplina della cooperazione contenuta negli artt. 2511 e ss. c.c.

Nell’ambito della cooperazione di lavoro, dunque, il legislatore richiede, ai fini del riconoscimento del privilegio, col quale ha inteso rafforzare l’esigenza di sostentamento del lavoratore, sul piano soggettivo, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci, l’apporto lavorativo dei quali sia prevalente rispetto a quello dei dipendenti non soci (Cass.n. 2984/97; n. 9186/04; n. 12136/14; n. 22147/16; n. 22390/21) e, sul piano oggettivo, che si tratti di crediti scaturenti da prestazioni rese in esecuzione di appalti di servizi o da vendita di manufatti, n elle quali statisticamente l’attività lavorativa prevale sugli altri fattori produttivi (Cass. n. 12136/14, cit.; n. 4383/15; n. 4184/18, cit.). 5.1.- N essun rilievo assume, allora, il comma 3 - bis , aggiunto all'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”) dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui « Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220». 6.-Anzitutto, la vigilanza cooperativa disciplinata dal decreto , della quale le revisioni costituiscono strumento di esercizio, non intacca, come il legislatore esplicitamentestabilisce, l’assetto delle RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore norme civilistiche (si veda il c o mma 4 - bis dell’art. 1 del d.l. n. 69/13, che appunto lascia « ferme le specifiche disposizioni civilistiche»).

Soprattutto, quel che conta èche la norma, inserita nel Titolo III del Capo VI del d.l. n. 69/13, recante “Disposizioni in materia di concordato preventivo”, come la stessa rubrica, pure intitolata al concordato preventivo, inequivocabilmente chiarisce, detta una disposizione di favore per le cooperative di produzione e lavoro(«Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro…»), ma in seno alla procedura concordataria. 6.1.- Nell'ambito d i questa procedura, difatti, la verifica dei crediti non è funzionale all’accertamento e alla selezione delle posizioni concorrenti, tendenzialmente stabili, ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese l'art.176 l. fall.

E allora, il legislatore ha inteso semplificare il riconoscimento del privilegio previsto ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., per i crediti ivi previsti vantati dalle cooperative di produzione e lavoro, e per conseguenza snellire la procedura, contentandosi dell’ottenimento della revisione o anche soltanto della richiesta relativa, ai fini della prova della sussistenza del requisito soggettivo del carattere cooperativo del creditore (e solo a tal fine, poiché resta ferma la necessità di prova della sussistenza del presupposto oggettivo dato dalla prestazione dei servizi o dalla vendita dei manufatti: Cass. n. 4184/18, cit.). 7.- Nessun requisito ulteriore è stato aggiunto al paradigma sostanziale del privilegio, come pure è stato adombrato da questa Corte (Cass. n. 7085/22, punto 3.4.);è stata, invece, prevista una mera agevolazione nell’osservanza dell’onere probatorio della sussistenza del presupposto soggettivo di riconoscimento del privilegio, mediante un meccanismo presuntivo.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il meccanismo è d’altronde intrinsecamente inidoneo a incidere sul piano sostanziale, per la naturale precarietà dei provvedimenti adottati dal giudice delegato nell’ambito della procedura concordataria, che emerge non soltanto dalla rubrica dell’art. 176 l.fall., che evoca l'ammissione provvisoria dei crediti contestati, ma anche dal testo del primo comma di esso, col quale si stabilisce che il giudice delegato p uò « ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi». 7.1.-Il che comporta la limitata efficacia delle determinazioni assunte in sede concordataria, le quali non sono idonee a compromettere in alcun modo l'accertamento nelle competenti sedi di cognizione in ordine all'esistenza, all'entità e alla natura del credito, come chiarisce espressamente l'ultimo periodo del primo comma della norma.

Non solo: nel corso della procedura concordataria il debitore che abbia visto disattese le proprie contestazioni sull'ammissione al voto (o sulla non ammissione, proprio in ragione del riconoscimento del privilegio) del creditore può far valere le proprie doglianze in ordine alla decisione che abbia segnato in maniera rilevante le sorti del concordato tramite le impugnazioni esperibili avverso la statuizione assunta a conclusione del giudizio(in termini, Cass. n. 30456/19). 8.- La presunzione così fissata del leg islatore ai fini del riconoscimento del privilegio in questione è dunque soltanto relativa, com’è reso evidente dall’equiparazione al superamento con esito positivo della revisione della mera richiesta, di per sé radicalmente inidonea a incidere sul requisito soggettivo del privilegio, in considerazione dell’art. 45 Cost., il quale richiede che la Repubblica assicuri il carattere e le finalità della cooperazione a carattere di mutualità«con gli opportuni controlli».RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] è, del resto, che la mera richiesta di revisione riesca a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengono rapporti con l’impresa, come, invece, sostiene il Tribunale di Milano. 8.1.- Il meccanismo presuntivo, oltre che re lativo, non è indispensabile: posto che l’inoperatività di una presunzione non si può riverberare in danno del soggetto a favore del quale essa è stata fissata: la mancanza della revisione , o anche della richiesta intesa a ottenerla, inibisce soltanto la s emplificazione probatoria, ma certo non impedisce che la prova del requisito soggettivo sia altrimenti fornita. 9.- Alla luce di queste considerazioni, il decreto impugnato , che ha escluso il privilegio per la mancanza di revisione o anche della richiesta intesa a ottenerla, si rivela erroneo e va quindi cassato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede i l superame nto p ositivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previstidal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo”.

Per questi motivi La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova –società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] M. Carbone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] de’ Cesarini, n. 3 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, rappresentati e difesi, giusta procura speciale congiunta al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rinuncianti al mandato, elettivamente domiciliatisi Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-[OSCURATO:PERSONA] spettante a cooperativa di produzione e lavoro-Condizioni.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore presso lo studio del secondo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.-controricorrente- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data13 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 29 marzo 2023 dallaconsigliera Angelina - [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 13 novembre 2018,ha rigettato l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], proposta dalla società cooperativa a r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova per ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del proprio credito( ammesso al chirogr afo dal g.d. ) ai sensi del l’art. 3 del d.l. n. 347/03, in quanto i servizi resi alla debitrice, indirettamente controllata dalla [OSCURATO:SOCIETA], erano volti a garantire la continuità degli impianti produttivi essenziali di quest’ultima, o, in subordine, la sua collocazione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. In particolare, il tribunale, premesso che ai fini dell'attribuzione della prededuzione devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, come delineata dall’art. 3 del d.l. n. 347/03, ha escluso che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] marittimi in amministrazione straordinaria, sebbene appartenente al gruppo ILVA, potesse essere qualificata come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/17; q uanto alla richiesta di ammissione del credito in privilegio, ha reputato insufficiente la documentazione al riguardo prodotta dall’opponente, in mancanza della prova riguardante il superamento della revisione imposta dall’art. 82, comma 3-bis, RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore del d.l. n. 69/13, come convertito, nonché della richiesta stessa di revisione. La [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Porto di Genova propone ricorso contro questo decreto per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria, cui la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] marittimi in amministrazione straordinaria replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- La rinuncia al mandato dei difensori della controricorrente è improduttiva di effetti, in base al principio della perpetuatio fissat o dall’art. 85 c.p.c. , in quanto non risulta nominato nuovo difensore. 2.- Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 347/03 e dell’art. 3 Cost., perché la prededuzione invocata andrebbe riconosciuta in favore di chi renda prestazioni necessarie «alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali», anche se il soggetto che richiede la prestazione non sia direttamente titolare di quegli impianti, a maggior ragione se controllato da l titolare, o con esso intimamente coordinato (primo motivo), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 347/03, la portata precettiva del quale si dovrebbe estendere anche alla prededuzione e non già soltanto alle norme processuali (secondo motivo). 2.1.- La censura complessivamente proposta è infondata, come questa Corte ha già stabilito in relazione a fattispecie similari (si veda no Cass. n. 4341/20 e n. 16304/21 ) , riscostruendo la fisionomia della prededuzione co ntemplata dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] norma prevede i seguenti elementi costitutivi della prededuzione: la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev'essere un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, determinato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 207/12; - si deve aver riguardo a crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione dell’Unione europea, relativi prestazioni necessarie al risanamen to ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, o a all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute, oggetto del D.P.C.M. 14 marzo 2014. Si tratta di una disposizione speciale; e va quindi ribadito che, in quanto speciale, essa è di stretta interpretazione, perché introduce un'ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l'alterazione della graduazione dei crediti, in deroga al principio generalestabilito dall’art. 2740 c.c. 2.2.- N el caso in esame l'unico impianto legislativamente individuato quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale è «l'impianto siderurgico della società ILVA»; laddove nessuno stabilimento i [OSCURATO:PERSONA] M arittimi s.p.a. risulta indicato come di interesse strategico nazionale in forza di un decreto del presidente del consiglio dei ministri, adottato ai sensi del richiamato art. 1 del d.l. n. 207/12, fonte secondaria cui l’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03 ha demandato, in via esclusiva, la suddetta individuazione. 3.- In questo contesto, la tesi della ricorrente, secondo cui la forza precettiva dell’art. 3, comma 3-ter, del d.l. n. 347/03 e con essa la speciale prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1- RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore ter, andrebbero estese a tutte le società del gruppo ILVA ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, compresa dunqueIlva Servizi M arittimi , è infondata . Il suddetto requisito previsto dal c omma 1 - ter dell’art. 3 deve difatti riguardare direttamente la debitrice e non anche la società capogruppo o altre società del medesimo gruppo: non si può desumere da alcun indice normativo, né di carattere sistematico, la possibilità di estendere ad altre società del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinariauna prededuzione che avvantaggia unicamente i creditori dell’ILVA, la sola compagine riconosciuta espressamente titolare di stabilimenti di interesse strategico nazionale. Si amplierebbe altrimenti inammissibilmente, al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione, così come normativamente definita. 3.1.- Manifestamente info ndata è d unque la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento adombrata col primo motivo, proprio in considerazione del carattere eccezionale della disposizione che ha introdotto la speciale ipotesi di prededuzione della quale si discute: manca quindi l’omogeneità delle situazioni postulata dalla disparità di trattamento. Né si può ritenere irragionevole la scelta discrezionale del legislatore d’individuare, quale elemento costitutivo della speciale ipotesi di prededuzione, la qualificazione soggettiva della debitrice, trattandosi di misura inerente al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 47/2003. In definitiva, la mancanza del requisito relativo alla qualità della debitrice è ostativa al riconoscimento della prededuzione invocata.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore 4.- Col terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2751 - bis, n. 5 c.c., e dell’art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69/13, conv., con mod., con l. n. 98/2013, perché da un lato il tribunale avrebbe applicato l’art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69/13, come convertito, di là dal proprio ambito di applicazione, circoscritto al concordato preventivo, e, dall’altro, avrebbe conferito all’attestazione di revisione da quella norma prevista efficacia costitutiva, trascurando che quel che conta, ai fini del riconoscimento del privilegio in questione, è la dimostrazione della prevalenza del lavoro sul capitale, nel caso in esame senz’altro sussistente. 4.1.-Il motivo è fondato. Le norme in materia diprivilegi non hanno natura processuale, masostanziale, poiché imprimono al credito una particolare qualità (tra le più recenti, Cass. n. 17738/22). E, nel caso in esame, il legislatore, con l’art. 2751-bis, n. 5, c.c., ha assegnato questa specifica connotazione ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, accomunandoli, ma al contempo distinguendoli, da quelli dell’impresa artigiana (sulla distinzione, ai fini del riconoscimento del privilegio del quale si discute, tra il regime dei crediti dell’impresa artigiana e quello dei crediti delle cooperative di produzione di lavoro, cfr., in motivazione, Cass. n. 4184/ 18 e n. 38363/21) : soltanto per la definizione dell’impresa artigiana, difatti, il legislatore richiama «le disposizioni legislative vigenti», per effetto della novella introdotta dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con l.4 aprile 2012, n. 35. Di questa novella, peraltro, le sezioni unite di questa Corte hanno escluso la natura interpretativa e quindi il valore retroattivo, di modo che, hanno chiarito, per il periodo antecedente la nozione d’impresa artigiana va ricostruita alla luce dei criteri fissati, in via RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore generale, dall'art. 2083 c.c. (Cass., sez. un., n. 5685/15; conf., tra varie, n. 13887/17). 5.- I parametri ai quali ancorare il riconoscimento del privilegio dei crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro restano, quindi, quelli fissati dalla combinazione, da un lato, dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. e, dall’altro, della disciplina della cooperazione contenuta negli artt. 2511 e ss. c.c. Nell’ambito della cooperazione di lavoro, dunque, il legislatore richiede, ai fini del riconoscimento del privilegio, col quale ha inteso rafforzare l’esigenza di sostentamento del lavoratore, sul piano soggettivo, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci, l’apporto lavorativo dei quali sia prevalente rispetto a quello dei dipendenti non soci (Cass.n. 2984/97; n. 9186/04; n. 12136/14; n. 22147/16; n. 22390/21) e, sul piano oggettivo, che si tratti di crediti scaturenti da prestazioni rese in esecuzione di appalti di servizi o da vendita di manufatti, n elle quali statisticamente l’attività lavorativa prevale sugli altri fattori produttivi (Cass. n. 12136/14, cit.; n. 4383/15; n. 4184/18, cit.). 5.1.- N essun rilievo assume, allora, il comma 3 - bis , aggiunto all'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”) dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui « Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220». 6.-Anzitutto, la vigilanza cooperativa disciplinata dal decreto , della quale le revisioni costituiscono strumento di esercizio, non intacca, come il legislatore esplicitamentestabilisce, l’assetto delle RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore norme civilistiche (si veda il c o mma 4 - bis dell’art. 1 del d.l. n. 69/13, che appunto lascia « ferme le specifiche disposizioni civilistiche»). Soprattutto, quel che conta èche la norma, inserita nel Titolo III del Capo VI del d.l. n. 69/13, recante “Disposizioni in materia di concordato preventivo”, come la stessa rubrica, pure intitolata al concordato preventivo, inequivocabilmente chiarisce, detta una disposizione di favore per le cooperative di produzione e lavoro(«Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro…»), ma in seno alla procedura concordataria. 6.1.- Nell'ambito d i questa procedura, difatti, la verifica dei crediti non è funzionale all’accertamento e alla selezione delle posizioni concorrenti, tendenzialmente stabili, ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma, ben diversamente, alla mera individuazione dei crediti aventi diritto al voto e da tenere in conto ai fini del calcolo delle maggioranze, come rende palese l'art.176 l. fall. E allora, il legislatore ha inteso semplificare il riconoscimento del privilegio previsto ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., per i crediti ivi previsti vantati dalle cooperative di produzione e lavoro, e per conseguenza snellire la procedura, contentandosi dell’ottenimento della revisione o anche soltanto della richiesta relativa, ai fini della prova della sussistenza del requisito soggettivo del carattere cooperativo del creditore (e solo a tal fine, poiché resta ferma la necessità di prova della sussistenza del presupposto oggettivo dato dalla prestazione dei servizi o dalla vendita dei manufatti: Cass. n. 4184/18, cit.). 7.- Nessun requisito ulteriore è stato aggiunto al paradigma sostanziale del privilegio, come pure è stato adombrato da questa Corte (Cass. n. 7085/22, punto 3.4.);è stata, invece, prevista una mera agevolazione nell’osservanza dell’onere probatorio della sussistenza del presupposto soggettivo di riconoscimento del privilegio, mediante un meccanismo presuntivo.RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore Il meccanismo è d’altronde intrinsecamente inidoneo a incidere sul piano sostanziale, per la naturale precarietà dei provvedimenti adottati dal giudice delegato nell’ambito della procedura concordataria, che emerge non soltanto dalla rubrica dell’art. 176 l.fall., che evoca l'ammissione provvisoria dei crediti contestati, ma anche dal testo del primo comma di esso, col quale si stabilisce che il giudice delegato p uò « ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi». 7.1.-Il che comporta la limitata efficacia delle determinazioni assunte in sede concordataria, le quali non sono idonee a compromettere in alcun modo l'accertamento nelle competenti sedi di cognizione in ordine all'esistenza, all'entità e alla natura del credito, come chiarisce espressamente l'ultimo periodo del primo comma della norma. Non solo: nel corso della procedura concordataria il debitore che abbia visto disattese le proprie contestazioni sull'ammissione al voto (o sulla non ammissione, proprio in ragione del riconoscimento del privilegio) del creditore può far valere le proprie doglianze in ordine alla decisione che abbia segnato in maniera rilevante le sorti del concordato tramite le impugnazioni esperibili avverso la statuizione assunta a conclusione del giudizio(in termini, Cass. n. 30456/19). 8.- La presunzione così fissata del leg islatore ai fini del riconoscimento del privilegio in questione è dunque soltanto relativa, com’è reso evidente dall’equiparazione al superamento con esito positivo della revisione della mera richiesta, di per sé radicalmente inidonea a incidere sul requisito soggettivo del privilegio, in considerazione dell’art. 45 Cost., il quale richiede che la Repubblica assicuri il carattere e le finalità della cooperazione a carattere di mutualità«con gli opportuni controlli».RG n. 36307/18 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] è, del resto, che la mera richiesta di revisione riesca a tutelare l’affidamento dei terzi che intrattengono rapporti con l’impresa, come, invece, sostiene il Tribunale di Milano. 8.1.- Il meccanismo presuntivo, oltre che re lativo, non è indispensabile: posto che l’inoperatività di una presunzione non si può riverberare in danno del soggetto a favore del quale essa è stata fissata: la mancanza della revisione , o anche della richiesta intesa a ottenerla, inibisce soltanto la s emplificazione probatoria, ma certo non impedisce che la prova del requisito soggettivo sia altrimenti fornita. 9.- Alla luce di queste considerazioni, il decreto impugnato , che ha escluso il privilegio per la mancanza di revisione o anche della richiesta intesa a ottenerla, si rivela erroneo e va quindi cassato, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede i l superame nto p ositivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previstidal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo”. Per questi motivi La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribun
Decreto Cassazione n. 19231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris